§ 17.3.58 - Legge 31 maggio 1964, n. 357.
Modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:31/05/1964
Numero:357


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 1 e 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti
Art. 2.      Dopo l'art. 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente
Art. 3.      L'art. 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Le convenzioni aventi per oggetto l'affidamento a liberi professionisti di incarichi per studi e progettazioni di cui al nuovo testo dell'art. 1, n. 3, della legge 4 [...]
Art. 5.      Dopo l'art. 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente
Art. 6.      Gli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti
Art. 7.      Dopo l'art. 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono aggiunti i seguenti articoli
Art. 8.      Gli articoli 9 e 10 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti
Art. 9.      Dopo l'art. 10 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente
Art. 10.      Gli articoli 12, 13 e 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti
Art. 11.      Dopo l'art. 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono inseriti i seguenti articoli
Art. 12.      Gli articoli 15 e 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti
Art. 13.      Dopo l'art. 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente
Art. 14.      Al primo comma dell'art. 17 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, dopo le parole: "o per l'esercizio di pubblici servizi", sono aggiunte le parole: "e i loro aventi [...]
Art. 15.      Gli articoli 18 e 19 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti
Art. 16.      Dopo l'art. 19 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono inseriti i seguenti articoli
Art. 17.      L'art. 20 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente
Art. 18.      Ferma restando l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 21 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, l'articolo medesimo è sostituito dal seguente
Art. 19.      Dopo l'art. 21 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono inseriti i seguenti
Art. 20.      Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad esentare fino al 31 dicembre 1965, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il [...]
Art. 21.      Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge per le aziende agricole, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 355 milioni, da inscriversi nello [...]
Art. 22.      A coloro i quali siano rimasti invalidi per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963 e ai superstiti di coloro i quali siano deceduti o risultino dispersi per la [...]
Art. 23.      I lavoratori subordinati od autonomi che alla data del 9 ottobre 1963 esplicavano la loro attività nei Comuni e località indicati dal precedente art. 1 continuano a [...]
Art. 24.      Le provvidenze previste dagli articoli 24 e 26, terzo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono prorogate fino al 31 luglio 1964, e sono estese anche ai giovani [...]
Art. 25.      Nei limiti dell'assistenza prevista dal decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la previdenza ed assistenza [...]
Art. 26.      L'art. 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente
Art. 27.      Le Intendenze di finanza possono concedere la rateazione dei tributi erariali, senza l'applicazione delle indennità di mora e senza il pagamento degli interessi, anche a [...]
Art. 28.  [3]
Art. 29.      Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti [...]
Art. 30.      E' accordato l'abbuono delle imposte di fabbricazione e delle imposte erariali sui consumi, nonchè l'esonero dal pagamento dei diritti doganali gravanti sulle merci [...]
Art. 31.      L'art. 29 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente
Art. 32.      Il primo comma dell'art. 30 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente
Art. 33.      Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3,9,10e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il [...]
Art. 34.      Può essere dichiarata la morte presunta delle persone scomparse nella catastrofe verificatasi il 9 ottobre 1963 nella zona del Vajont, senza che si abbiano più loro [...]
Art. 35.      Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 31 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, la dimostrazione della proprietà dei beni immobili distrutti potrà essere fornita [...]
Art. 36.      Salvo il disposto dell'art. 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dal precedente art. 12, la scadenza delle obbligazioni, sorte prima del 9 ottobre 1963, a [...]
Art. 37.      Per le domande concernenti fatti che abbiano avuto origine dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, gli abitanti del comune di Erto e Casso possono adire anche le [...]
Art. 38.  [7]
Art. 39.      In luogo delle provvidenze previste dagli articoli 4 e 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificati, rispettivamente, dai precedenti articoli 6 e 10, ai [...]
Art. 40.      Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme legislative per determinare le deroghe alle competenze [...]
Art. 41.      Alla maggiore spesa di lire 3.135 milioni prevista dagli articoli 8, 17, 21 e 38 della presente legge, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si fa fronte con [...]


§ 17.3.58 - Legge 31 maggio 1964, n. 357.

Modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

(G.U. 6 giugno 1964, n. 137)

 

 

     Art. 1.

     Gli articoli 1 e 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 1. - Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, in data 9 ottobre 1963, nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Limana e Belluno - quest'ultimo limitatamente alle località Borgo Piave, Lambioi e Lanta - della provincia di Belluno e nei comuni di Erto e Casso e Cimolais - quest'ultimo limitatamente alla zona ad occidente della sella di Sant'Osvaldo - della provincia di Udine è autorizzato un primo stanziamento di lire 10 miliardi di cui:

     1) lire 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136;

     2) lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici;

     3) lire 3 miliardi per sistemazioni urbanistiche, anche connesse col trasferimento degli abitati, nonchè per studi, progettazioni e rilievi inerenti alla sistemazione della zona;

     4) lire 4 miliardi per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata.

     La spesa di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1963-64.

     "Art. 2 -. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere a totale carico dello stanziamento di cui all'art. 1, n. 2) e n. 3), e in armonia con le previsioni dei piani comprensoriali di cui al successivo art. 3;

     a) al ripristino delle opere pubbliche di conto dello Stato;

     b) al ripristino di opere idrauliche di seconda, terza e quarta categoria, nonchè dei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;

     c) alle opere di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne con arredamenti e attrezzature relativi, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali con le relative attrezzature, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade statali, provinciali, comunali, vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi presidenziali 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

     d) al consolidamento e all'eventuale trasferimento degli abitati".

 

          Art. 2.

     Dopo l'art. 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente:

     "Art. 2-bis. - Gli interventi di cui alle lettere a), c) e d) del precedente art. 2 possono essere effettuati anche nelle località prescelte per il trasferimento totale o parziale degli abitati, nonchè nell'ambito degli abitati esistenti da non trasferire in attuazione delle indicazioni dei piani comprensoriali approvati ai sensi del successivo art. 3.

     Gli Istituti autonomi per le case popolari di Udine e di Belluno sono autorizzati a sostituirsi nella costruzione degli alloggi ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dai successivi articoli 4 e 5.

     Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabilite le modalità cui i detti Istituti dovranno attenersi nella progettazione ed esecuzione dei lavori di ricostruzione, nonchè i criteri cui dovranno uniformarsi le convenzioni tra gli Istituti stessi ed i proprietari. I relativi progetti sono approvati dai competenti uffici del Genio civile.

     L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza dei lavori a tutti gli effetti di legge.

     La ricostruzione degli edifici e delle opere previste dalla lettera c) del precedente art. 2 può essere affidata dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, a Enti pubblici che risultino tecnicamente idonei".

 

          Art. 3.

     L'art. 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

     "Art. 3. - Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'industria e per il commercio determina, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i centri abitati che dovranno essere in tutto o in parte trasferiti.

     Ai fini dell'organico e programmato assetto della zona, sono redatti piani urbanistici per i comprensori rispettivamente ricadenti nel territorio della provincia di Belluno e in quello della provincia di Udine.

     I piani comprensoriali, ai fini della presente legge, dovranno definire le destinazioni di uso e le norme per l'utilizzazione del territorio ed in particolare:

     a) conterranno le previsioni per l'impianto, lo sviluppo e la trasformazione degli insediamenti abitativi e produttivi, fissando le destinazioni di uso e le relative norme;

     b) stabiliranno il sistema delle infrastrutture, gli impianti e le attrezzature pubbliche e di uso pubblico;

     c) stabiliranno i perimetri delle zone di interesse paesistico e storico-artistico, le relative modalità di utilizzazione e le eventuali prescrizioni speciali di uso;

     d) definiranno programmi e fasi di attuazione.

     L'estensione del territorio di ciascun comprensorio sarà determinato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Il comprensorio in provincia di Belluno includerà i territori dei Comuni di cui all'art. 1 e limitrofi, nonchè dei Comuni che abbiano comunque subìto danni patrimoniali in conseguenza della catastrofe del 9 ottobre 1963.

     Il comprensorio in provincia di Udine includerà, oltre al territorio del comune di Erto e Casso, il territorio dei Comuni rivieraschi del torrente Cellina che siano interessati alle conseguenze dannose dell'evento catastrofico, o all'insediamento degli abitati trasferiti.

     Con lo stesso decreto sono indicate le opere di nuova costruzione di competenza delle Provincie e dei Comuni, che sono assunte dallo Stato a carico dello stanziamento di cui all'art. 1, numeri 2) e 3), quando ne sia riconosciuto il carattere di necessità e la destinazione a servizio di interesse generale del comprensorio.

     Il Ministro per i lavori pubblici è inoltre autorizzato a concedere agli enti indicati nel precedente comma contributi trentacinquennali nella misura del 5 per cento sulla spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, nell'ambito del comprensorio, delle opere di rispettiva competenza previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni e integrazioni.

     Per la concessione dei contributi di cui al comma precedente il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni nel limite di lire 150 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, a partire dall'esercizio 1963-64 fino al 1998.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 150 milioni nell'esercizio 1963-64, di lire 75 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 150 milioni annui in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1997 e di lire 75 milioni nel 1998.

     I mutui occorrenti sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti e sono garantiti dallo Stato.

     Il piano urbanistico comprensoriale è compilato a cura e spese dello Stato, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate costituite in consorzio ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

     Il piano adottato dal consorzio previsto dal precedente comma, e pubblicato a cura delle singole Amministrazioni comunali per il periodo di 15 giorni entro i quali possono essere presentate opposizioni ed osservazioni, è inviato al Ministero dei lavori pubblici nei successivi 15 giorni.

     Il piano è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'industria e per il commercio e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Con lo stesso decreto sono decise le osservazioni e le opposizioni presentate nel termine di cui al precedente comma.

     Il piano comprensoriale ha efficacia di piano particolareggiato di esecuzione, limitatamente alle parti indicate nel piano stesso. Esso ha vigore a tempo indeterminato e, per le parti aventi efficacia di piano particolareggiato, per il periodo di 10 anni.

     La spesa per le aree occorrenti per il trasferimento e la ricostruzione degli abitati ricadenti nel piano comprensoriale è a totale carico dello Stato.

     I lavori da eseguire ai sensi del presente articolo e le espropriazioni delle aree occorrenti per il trasferimento degli abitati o per la ricostruzione degli edifici privati e delle opere previste dal precedente art. 2, lettere c) e d), sono dichiarati di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

     L'indennità di espropriazione è, in ogni caso, determinata a norma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

     Il valore venale di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è riferito alla data di due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabiliti i criteri per l'assegnazione delle aree ai privati nel caso di trasferimento, anche parziale, degli abitati".

 

          Art. 4.

     Le convenzioni aventi per oggetto l'affidamento a liberi professionisti di incarichi per studi e progettazioni di cui al nuovo testo dell'art. 1, n. 3, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, possono essere stipulate dal Ministero dei lavori pubblici senza il concerto col Ministero del tesoro ed i pareri previsti dall'art. 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e dagli articoli 5, 6, 7 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

          Art. 5.

     Dopo l'art. 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente:

     "Art. 3-bis. - I contributi dello Stato previsti dalla presente legge sono concessi a titolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali spettante ai danneggiati in seguito all'accertamento di eventuali responsabilità.

     Nei limiti delle somme anticipate, lo Stato è surrogato ai beneficiari delle anticipazioni nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili.

     Nel caso che lo Stato non possa esercitare, per qualsiasi causa, il diritto di surrogazione, le somme anticipate restano definitivamente acquisite ai beneficiari".

 

          Art. 6.

     Gli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 4. - A favore dei proprietari di unità immobiliari aventi non più di tre vani utili e destinate ad uso di abitazione, site nelle località indicate nell'art. 1 e rimaste distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi, entro il limite massimo di lire 5.000.000, in misura pari alla spesa occorrente per la costruzione di una unità immobiliare della consistenza di tre vani e accessori, e rispondente alle caratteristiche indicate nell'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715.

     Al proprietario di una sola unità immobiliare distrutta o danneggiata che avesse non più di tre vani utili, e destinata ad uso di abitazione della propria famiglia che sia composta di almeno sei membri, possono essere concessi contributi, nel limite massimo di lire 7.000.000, in misura pari alla spesa occorrente per la costruzione di una unità immobiliare della consistenza di cinque vani e accessori, e rispondente alle caratteristiche indicate nell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715.

     Ai proprietari di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero da quattro a sette vani utili possono essere concessi contributi per la ricostruzione dell'unità distrutta o danneggiata entro il limite massimo di lire 8.000.000.

     Per la ricostruzione di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero più di sette vani utili possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario, per la parte di spesa eccedente il contributo di cui al precedente comma e fino a lire 12 milioni, mutui di favore al 3 per cento ammortizzabili in 35 anni.

     I mutui stessi non possono superare, per interessi, diritti di commissione e spese in genere, il 3 per cento annuo e sono garantiti da ipoteca legale di primo grado fino a concorrenza dell'ammontare del mutuo.

     Per la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura, compresi i fabbricati rurali, non destinati ad uso di abitazione sono accordati contributi entro il limite massimo di lire 4.000.000 per unità e, per la parte di spesa di ricostruzione eccedente il contributo fino a lire 12.000.000, possono essere concessi, da parte degli istituti indicati al quarto comma del presente articolo, mutui di favore alle condizioni sopra specificate.

     Il contributo o il finanziamento di cui ai commi precedenti sono concessi a ciascun proprietario per non più di una unità immobiliare. Per ogni altra unità immobiliare, avente qualsiasi destinazione, il contributo è concesso nel limite massimo di lire 5.000.000.

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la costruzione in nuova sede dei fabbricati di proprietà privata, che, pure se indenni, dovranno essere abbandonati a seguito del trasferimento di centri abitati a norma dell'art. 3.

     I contributi di cui ai commi precedenti saranno concessi anche ai proprietari che intendano ricostruire le unità immobiliari distrutte o trasferite in Comune diverso da quello su cui insistevano, purchè nell'ambito del territorio dei Comuni di cui all'art. 1 o inclusi nei comprensori di cui all'art. 3.

     I contributi previsti dal presente articolo possono essere ceduti a favore di coloro che stabiliscano la propria residenza nei Comuni di cui all'art. 1. Decade dal contributo chi si renda cessionario dei diritti spettanti a più di un danneggiato.

     Art. 5. - Ai fini della commisurazione del contributo previsto dal precedente art. 4, la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia.

     I contributi previsti dal precedente art. 4 possono essere concessi previo accertamento da parte dei competenti uffici del Genio civile del valore dei fabbricati danneggiati o distrutti e previa denuncia dell'interessato di inizio dei lavori.

     A coloro ai quali sono stati concessi contributi previsti dalla presente legge sono, a richiesta, accordate anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte viene erogata secondo gli stati di avanzamento dei lavori.

     La concessione di contributi prevista dall'articolo precedente, nonchè l'approvazione delle opere di cui al precedente art. 2, in deroga ai limiti di competenza per valore e territoriale, è demandata ai Provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste".

 

          Art. 7.

     Dopo l'art. 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono aggiunti i seguenti articoli:

     "Art. 5-bis. - Gli istituti di credito fondiario sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai loro statuti, i mutui di cui al precedente art. 4, quarto comma, restando a carico dello Stato la percentuale di tasso superiore al 3 per cento.

     I rapporti fra lo Stato e gli istituti di credito fondiario sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero del tesoro.

     Per il pagamento della differenza tra il tasso previsto dall'art. 4, quarto comma, e quello praticato dagli istituti di credito, sono autorizzati i limiti d'impegno di lire 10 milioni ciascuno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio 1965.

     Art. 5-ter. - Il limite d'impegno di cui al nono comma del precedente art. 3 graverà, per l'esercizio 1963-64, sui fondi autorizzati con la legge 4 novembre 1963, n. 1457, e, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, sulle somme determinate ai sensi dell'art. 6 della legge medesima.

     Il limite d'impegno di cui al precedente art. 5-bis graverà, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, sulle somme determinate ai sensi dell'art. 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1457".

 

Integrazioni dei bilanci comunali e provinciali.

 

          Art. 8.

     Gli articoli 9 e 10 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 9. - Ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis sono concessi fino al 31 dicembre 1965, contributi da parte dello Stato fino al conseguimento del pareggio economico del proprio bilancio, in aggiunta a quelli previsti dall'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

     Alle Amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine sono concessi, fino al 31 dicembre 1965, contributi da parte dello Stato a compensazione delle minori entrate derivanti sia da provvedimenti di natura fiscale promossi in favore delle località anzidette, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione dei beni provocata dal disastro, nonchè ai fini del pareggio del proprio bilancio.

     La concessione dei contributi di cui ai precedenti commi sarà disposta con decreto del Ministro per l'interno, su proposta della Giunta provinciale amministrativa.

     Al pagamento dei contributi di cui ai precedenti commi sarà provveduto dai prefetti di Belluno e di Udine mediante ordinativi tratti sulla propria contabilità speciale, alla quale saranno accreditati i fondi occorrenti.

     Per provvedere ai maggiori oneri recati dal presente articolo, le somme di cui al successivo art. 11 sono aumentate di lire 100 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 100 milioni per l'esercizio 1965.

     Art. 10. - Nelle more dei provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro per l'interno dispone, tramite i prefetti di Udine e di Belluno, anticipazioni in misura non superiore al terzo dell'importo complessivo delle spese ordinarie previste nell'ultimo bilancio approvato".

 

          Art. 9.

     Dopo l'art. 10 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente:

     "Art. 10-bis. - Per le aperture di credito inerenti al pagamento dei contributi di cui all'art. 9 e delle relative anticipazioni è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni".

 

Aziende industriali, commerciali e artigiane.

 

          Art. 10.

     Gli articoli 12, 13 e 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 12. - Alle imprese industriali, commerciali ed artigiane, e a chiunque svolga attività economica o professionale, i cui beni siano andati perduti nei territori dei Comuni di cui all'art. 1, che intendono riattivare o ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiate o distrutte sono concessi:

     a) un contributo a carico dello Stato: del 50 per cento della spesa per le imprese industriali e commerciali, o che comunque svolgono un'attività economica; del 70 per cento della spesa per le imprese artigiane e per le piccole imprese commerciali che abbiano i requisiti previsti dall'art. 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397;

     b) un finanziamento da parte di istituti o aziende di credito convenzionate ai sensi dell'art. 19, con garanzia dello Stato per la parte residua della spesa, con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento, comprensivo delle spese, ammortizzabile in quindici anni, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso fissato nelle convenzioni di cui all'art. 19 e quello suddetto;

     c) un contributo del 100 per cento della spesa occorrente per la ricostituzione delle scorte danneggiate o distrutte.

     Gli stessi benefici sono concessi alle imprese di cui al primo comma che intendono installare nuovi impianti o attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti e costituire le necessarie scorte.

     La corresponsione del contributo è effettuata in base a stati di avanzamento della riattivazione, ricostruzione e installazione degli impianti o attrezzature e della ricostituzione delle scorte, accertati dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.

     Nei casi in cui la spesa determinata ai sensi del successivo art. 14 non superi l'ammontare di due milioni, è concesso il contributo nella misura del 100 per cento.

     Art. 13. - Le provvidenze di cui all'art. 12 si applicano anche alle imprese costrette a trasferire gli impianti e le attrezzature in conseguenza dello sgombero degli abitati.

     La ricostruzione e l'installazione di attrezzature delle aziende commerciali o artigiane può avvenire anche in località diversa da quella originaria, purchè nel territorio delle provincie di Belluno, di Udine e limitrofe.

     La ricostruzione e l'installazione di un nuovo impianto industriale può anche avvenire in località diversa da quella originaria, purchè nell'ambito dei comprensori di cui al precedente art. 3.

     Art. 14. - Le domande per ottenere le provvidenze di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge devono essere corredate dal progetto dei lavori di riattivazione dell'impianto o delle attrezzature danneggiati, o di ricostruzione o di installazione di un nuovo impianto od attrezzatura, e dalla documentazione dell'impianto od attrezzatura danneggiati o distrutti.

     L'entità della spesa per la riattivazione o ricostruzione degli impianti o delle attrezzature danneggiate o distrutte e per la ricostituzione delle scorte ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dagli articoli 12 e 13 sarà determinata, per ciascuna Provincia, con decreto del prefetto in conformità al parere espresso dalle Commissioni presiedute dal presidente della Provincia e composte dai rappresentanti dei comuni di Longarone, Castellavazzo e Erto e Casso, dell'intendente di finanza, del direttore provinciale dell'ufficio del tesoro, del capo dell'ufficio tecnico erariale, del direttore provinciale dell'ufficio del lavoro, del presidente della camera di commercio e di tre rappresentanti rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e nominati dal prefetto".

 

          Art. 11.

     Dopo l'art. 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono inseriti i seguenti articoli:

     "Art. 14-bis. - Ai fini della determinazione della spesa di cui al secondo comma dell'art. 14, si tiene conto della potenzialità produttiva dell'impianto danneggiato o distrutto e altresì della misura dei prezzi, alla data di approvazione della spesa, del maggior costo derivante dall'adozione di perfezionamenti tecnici agli impianti ed alle attrezzature e di ogni altro elemento utile.

     Nella ipotesi di cui al primo comma dell'art. 13 della presente legge si tiene conto anche di quanto dell'impianto, delle attrezzature e delle scorte può essere trasferito.

     Nel caso di riattivazione o di ricostruzione di un impianto o di attrezzature aventi una capacità produttiva superiore a quella dell'impianto o attrezzatura danneggiati o distrutti sono applicabili le provvidenze previste dal successivo art. 19-quater, per la parte di spesa eccedente quella determinata ai sensi del precedente primo comma.

     Nei casi di cui al secondo comma dell'art. 12, per la eventuale maggiore spesa rispetto a quella che sarebbe occorsa per la riattivazione o la ricostruzione dell'impianto o attrezzature danneggiati o distrutti, calcolata ai sensi del primo comma del presente articolo, sono concesse le provvidenze dell'art. 19-quater, ferme restando quelle di cui allo stesso art. 12 per la rimanente parte di spesa.

     Alle imprese di cui agli articoli 12 e 13 che riattivano o ricostruiscono gli impianti distrutti o danneggiati nel territorio dei comuni di Longarone e Castellavazzo il contributo è elevato al 70 per cento della spesa necessaria.

     Dalla spesa sono detratte quelle per le quali siano stati concessi altri contributi per lo stesso fine ai sensi dei precedenti articoli.

     Art. 14-ter. - Le provvidenze di cui all'art. 12 possono essere cedute previa autorizzazione da parte della Commissione di cui all'art. 14, ferma l'osservanza dell'art. 13, commi secondo e terzo".

 

          Art. 12.

     Gli articoli 15 e 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 15. - I contributi di cui all'art. 12, primo comma, lettera a) della presente legge sono concessi con decreto del prefetto e corrisposti dalla Direzione provinciale del Tesoro mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero dell'industria e commercio è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.

     Alle imprese beneficiarie dei contributi di cui al precedente art. 12, sono, a richiesta, accordate anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo; la rimanente parte è erogata secondo gli stati di avanzamento previsti dal penultimo comma dell'art. 12.

     I finanziamenti di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 12 sono autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quello per il tesoro.

     Art. 16. - A favore delle imprese di cui agli articoli 12 e 13, primo comma, della presente legge è concessa la moratoria per il periodo intercorrente tra la data del 9 ottobre 1963 e quella di concessione del finanziamento di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 12, e comunque per non oltre un quadriennio, nei confronti degli ammortamenti in corso al momento dell'evento catastrofico, per i finanziamenti concessi in base alle leggi speciali concessive di agevolazioni a favore delle industrie, del commercio e dell'artigianato.

     Nel finanziamento di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 12 è conglobato, con estensione della garanzia statale, il residuo debito esistente alla data del 9 ottobre 1963 a carico delle imprese suddette".

 

          Art. 13.

     Dopo l'art. 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente:

     "Art. 16-bis. - Per l'adempimento delle obbligazioni conseguenti all'attività delle imprese che intendano riattivare o ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiate o distrutte, il Ministro per il tesoro anticipa all'I.M.I., mediante apposita convenzione, un fondo di lire 1.500 milioni.

     Detto fondo verrà utilizzato dall'I.M.I. per l'estinzione, alle relative scadenze, delle obbligazioni di cui al comma precedente, su richiesta dei fornitori e dei creditori convalidata dalle imprese debitrici.

     Per le prestazioni riguardanti lavoro subordinato le imprese debitrici presenteranno l'elenco nominativo delle somme da versare all'I.M.I. il quale provvederà alla corresponsione degli importi dovuti a singoli lavoratori tramite un istituto di credito locale.

     La rivalsa dell'I.M.I. nei riguardi delle imprese debitrici potrà essere esercitata solo dopo che siano decorsi 4 anni dalla data di scadenza delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, secondo un piano di graduale smobilizzo per una durata di tre anni".

 

          Art. 14.

     Al primo comma dell'art. 17 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, dopo le parole: "o per l'esercizio di pubblici servizi", sono aggiunte le parole: "e i loro aventi causa".

     Dopo il secondo comma dell'art. 17 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Gli intestatari di rivendite di generi di monopolio distrutte in conseguenza degli eventi di cui all'art. 1 hanno titolo di preferenza assoluta nei concorsi per l'istituzione di nuove rivendite, ai sensi dell'art. 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

     In caso di decesso dell'intestatario il diritto spetta al coadiutore e, in mancanza, agli eredi legittimi limitatamente al coniuge, agli ascendenti in primo grado o ad uno dei figli dell'intestatario della rivendita".

 

          Art. 15.

     Gli articoli 18 e 19 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 18. - Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, è autorizzato a concedere agli istituti ed alle aziende di credito convenzionate ai sensi del successivo art. 19 la garanzia dello Stato per i finanziamenti accordati a norma dei precedenti articoli 12 e 16, secondo comma, entro il limite complessivo di lire 6 miliardi.

     I finanziamenti suddetti sono assistiti dal privilegio speciale previsto dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, modificati, rispettivamente, dagli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075.

     Salvo quanto stabilito nel primo comma del presente articolo, ai finanziamenti stessi si estendono, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

     Art. 19. - Con convenzioni da stipularsi dal Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolati i rapporti tra lo Stato e gli istituti e le aziende di credito:

     a) per consentire agli stessi di concedere finanziamenti alle imprese danneggiate, al tasso di interesse non superiore al 3 per cento, previsto dall'art. 12, con assunzione a carico dello Stato della differenza da determinarsi nella stessa convenzione;

     b) per il pagamento degli interessi durante il periodo di moratoria previsto dall'art. 16, primo comma;

     c) per il conglobamento del residuo debito di cui all'art. 16, secondo comma, nel finanziamento di cui alla lettera b) dell'art. 12, compreso l'aumento del periodo di ammortamento. Resta ferma per gli ammortamenti in corso, di cui al primo comma dello stesso art. 16, l'applicazione dell'eventuale tasso di interesse più favorevole;

     d) per disciplinare le modalità per la concessione della moratoria prevista dal precedente art. 16-bis e per la rivalsa nei confronti della ditta debitrice, nonchè per stabilire la misura del relativo tasso di interesse che non dovrà comunque essere superiore al 3 per cento annuo".

 

          Art. 16.

     Dopo l'art. 19 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono inseriti i seguenti articoli:

     "Art. 19-bis. - Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici, vengono determinate le aree dei nuclei di industrializzazione che, in base all'indicazione dei piani urbanistici, possono essere costituite anche da più sedi di agglomerazione. Il 30 per cento della superficie dei nuclei dovrà essere localizzata nel territorio dei comuni di Longarone e Castellavazzo.

     Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici, è approvato lo statuto del consorzio dei nuclei di industrializzazione.

     Art. 19-ter. - I progetti ed i preventivi di spesa per l'esecuzione delle opere da parte dei consorzi di cui al precedente art. 19-bis, sono approvati secondo le rispettive competenze dai Provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste che esercitano anche la vigilanza tecnica sull'esecuzione delle opere.

     Art. 19-quater. - Alle imprese che si insediano nelle aree di cui al precedente art. 19-bis sono concessi:

     a) un contributo a carico dello Stato, fino ad un massimo del 20 per cento della spesa, per l'installazione dell'impianto, da corrispondersi in base agli stati di avanzamento accertati dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio;

     b) un finanziamento, per la parte residua della spesa, con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento comprensivo della spesa, ammortizzabile in 15 anni, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso fissato nelle convenzioni di cui all'art. 19, lettera a), e quello predetto.

     Le stesse provvidenze sono estese alle imprese industriali e artigianali site nei Comuni di cui all'art. 1, che a causa dell'evento catastrofico abbiano subìto danni accertati dalla Commissione di cui all'art. 14".

 

          Art. 17.

     L'art. 20 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

     "Art. 20. - Per la concessione dei contributi previsti dalla lettera a) del primo comma dell'art. 12 è autorizzata la spesa di lire 1.900 milioni, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 600 milioni nell'esercizio 1963-64, di 650 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 650 milioni nell'esercizio 1965.

     Per la concessione del contributo di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 12 ed al secondo comma dell'art. 16, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 100 milioni nell'esercizio 1963-64, di lire 50 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 100 milioni annui in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1977 e di lire 50 milioni nell'esercizio 1978.

     Per il pagamento degli interessi di moratoria di cui all'art. 19, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 40 milioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 20 milioni nell'esercizio 1963-64, di lire 10 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 10 milioni nell'esercizio 1965.

     Per la corresponsione del contributo al consorzio di cui all'art. 19-bis, per l'esecuzione delle opere di sua pertinenza, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni, che sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 250 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 250 milioni nell'esercizio 1965.

     Per la corresponsione dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 19-quater, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni, che sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 175 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 175 milioni nell'esercizio 1965.

     Per la corresponsione dei contributi di cui alla lettera b) dell'art. 19-quater, è autorizzata la spesa di lire 1.050 milioni, che sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 35 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 70 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1978 e di lire 35 milioni nell'esercizio 1979.

     E' altresì autorizzata per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 la spesa di lire 1.000 milioni e per l'esercizio 1965 la spesa di lire 500 milioni per l'anticipazione all'I.M.I. ai sensi dell'art. 16-bis.

     Con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per gli esercizi 1965 e 1966, saranno determinate le somme occorrenti per la corresponsione dei contributi in unica soluzione o rateali previsti dai precedenti articoli della presente legge".

 

Aziende agricole.

 

          Art. 18.

     Ferma restando l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 21 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, l'articolo medesimo è sostituito dal seguente:

     "Art. 21. - Le provvidenze previste dall'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano a favore delle aziende agricole, pastorali e silvane, anche se costituite da piccoli appezzamenti di terreni coltivati, danneggiate o distrutte a causa dell'evento catastrofico del Vajont, ricadenti nei Comuni e località indicati nell'art. 1 della presente legge, nonchè nelle zone che saranno delimitate a termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano nella misura del 100 per cento alla ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte e nella stessa misura, avuto riguardo al danno accertato, al pagamento dei frutti pendenti, dei soprassuoli forestali e dei pioppeti danneggiati o distrutti, compresi quelli dei terreni demaniali delle pertinenze idrauliche in concessione.

     Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano anche a favore dei proprietari dei fondi rustici non coltivatori diretti e senza limite di reddito.

     Le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 dicembre 1964 agli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

     Alla concessione e liquidazione dei pagamenti di cui al presente articolo, si provvede in ognuna delle due Provincie sentita una Commissione presieduta dall'intendente di finanza e composta del presidente dell'Amministrazione provinciale, dell'ispettore provinciale dell'agricoltura, dell'ispettore ripartimentale delle foreste, del direttore provinciale del Tesoro, del capo dell'Ufficio tecnico erariale, del presidente della camera di commercio, industria e agricoltura e di tre rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative, nominati dal prefetto. La liquidazione avverrà sulla base dell'individuazione e definizione delle partite catastali dei terreni privati o demaniali danneggiati o distrutti, eseguite dai competenti uffici tecnici erariali".

 

          Art. 19.

     Dopo l'art. 21 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 21-bis. - Nei territori di cui al primo comma dell'art. 21 sono applicabili le provvidenze previste dall'art. 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

     Art. 21-ter. - L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare, nei termini e con le modalità previste dagli articoli 111 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nel territorio del comune di Erto e Casso, terreni nudi, pascolivi, seminativi, cespugliosi e boscati dichiarati inaccessibili per motivi di sicurezza, secondo un piano stabilito di concerto fra il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ed il Ministro per i lavori pubblici, al fine di consentire l'attuazione di un'idonea sistemazione idraulico-forestale delle pendici.

     L'Azienda per le foreste demaniali può acquistare, su richiesta degli interessati, i terreni delle aziende indicate nel primo comma dell'art. 21, corrispondendo, in luogo delle provvidenze previste dallo stesso articolo, il valore integrale che i terreni avevano anteriormente all'evento catastrofico.

     Art. 21-quater. - Ai coltivatori diretti, ai piccoli e medi proprietari, singoli od associati, che beneficino dei contributi di cui all'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, con le maggiorazioni previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere concessi anche i mutui di cui all'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

     I mutui possono essere concessi in misura non superiore alla differenza tra l'importo della spesa riconosciuta ammissibile, per l'esecuzione delle opere di miglioramento, e il contributo concesso per le opere stesse.

     Per detti mutui è concessa la garanzia dello Stato sino ad un ammontare complessivo del 90 per cento della perdita accertata".

 

          Art. 20.

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad esentare fino al 31 dicembre 1965, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, dal pagamento dei contributi relativi alla pensione di invalidità e vecchiaia, e per l'assistenza malattie, i coltivatori diretti titolari di aziende residenti nei Comuni e nelle località di cui all'art. 1 della presente legge [1].

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare i contributi a favore degli interessati fino al 31 dicembre 1965 [2].

 

          Art. 21.

     Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge per le aziende agricole, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 355 milioni, da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 177,5 milioni nel periodo 1° luglio- 31 dicembre 1964 e di lire 177,5 milioni nell'esercizio 1965.

     La somma di lire 177,5 milioni per ciascuno dei periodi sopra indicati è così ripartita:

     a) per l'applicazione dell'art. 18, in aggiunta ai 500 milioni previsti dall'art. 21 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, lire 50 milioni;

     b) per l'applicazione dell'art. 19, in relazione all'art. 21-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, lire 15 milioni;

     c) per l'applicazione dell'art. 19, in relazione all'art. 21-ter della predetta legge, lire 50 milioni, da versare all'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

     d) per l'applicazione dell'art. 19, in relazione all'art. 21-quater della predetta legge, lire 62,5 milioni, per la concessione dei contributi previsti dall'articolo stesso.

     E' inoltre autorizzata la spesa di lire 70 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 35 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 35 milioni nell'esercizio 1965, per l'applicazione dell'art. 19, onde somministrare anticipazioni all'Istituto di credito delle Venezie, già convenzionato per la concessione dei mutui previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991.

     Per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nei bacini del Vajont e del Cellina del comprensorio di bonifica montana del Cellina-Meduna è autorizzata la spesa di lire 200 milioni da ripartirsi in ragione di lire 12,5 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 25 milioni annui in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1971 e di lire 12,5 milioni nell'esercizio 1972.

     Con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, potranno essere apportate variazioni compensative alla ripartizione delle somme di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).

 

Rendita agli infortunati e ai superstiti assistenza sanitaria.

 

          Art. 22.

     A coloro i quali siano rimasti invalidi per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963 e ai superstiti di coloro i quali siano deceduti o risultino dispersi per la medesima causa viene concessa una rendita di invalidità o una rendita di reversibilità, secondo le norme in vigore per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.

     Per coloro la cui rendita non è calcolabile ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni e integrazioni, la determinazione della rendita sarà effettuata sulla base di redditi convenzionali stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in relazione alla parte del reddito inerente alla attività lavorativa, entro i limiti minimi e massimi indicati dall'art. 17, lettera a), della legge 19 gennaio 1963, n. 15.

     Le rendite di cui al presente articolo sono anticipate dall'I.N.A.I.L. e vengono rimborsate annualmente dallo Stato sulla base di apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e l'Istituto predetto.

 

          Art. 23.

     I lavoratori subordinati od autonomi che alla data del 9 ottobre 1963 esplicavano la loro attività nei Comuni e località indicati dal precedente art. 1 continuano a fruire per sè e per i loro familiari a carico, per il periodo di un quinquennio a decorrere dalla data predetta, dell'assistenza sanitaria di malattia, a carico degli Istituti, Enti o Casse presso i quali i lavoratori stessi risultavano assicurati contro le malattie, semprechè non abbiano diritto a fruire dell'assistenza medesima per altro titolo.

     I superstiti di lavoratori subordinati od autonomi deceduti per effetto della catastrofe della diga del Vajont, verificatasi in data 9 ottobre 1963, nel territorio dei Comuni di cui al precedente art. 1, i quali non abbiano altrimenti diritto all'assistenza sanitaria di malattia, fruiranno, per un quinquennio dalla data predetta, dell'assicurazione stessa a carico dell'I.N.A.M. nei limiti, termini e modalità previsti dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 24.

     Le provvidenze previste dagli articoli 24 e 26, terzo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono prorogate fino al 31 luglio 1964, e sono estese anche ai giovani in cerca di prima occupazione dopo il 9 ottobre 1963, nonchè ai militari che hanno usufruito del congedo speciale o sono stati esonerati dal servizio militare.

     Alla spesa per le provvidenze di cui al precedente comma si provvede nei modi indicati dall'art. 27 della legge 4 novembre 1963, n. 1457.

 

          Art. 25.

     Nei limiti dell'assistenza prevista dal decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la previdenza ed assistenza degli orfani dei lavoratori italiani, sarà riconosciuta la precedenza nella erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani agli orfani dei lavoratori periti nella sciagura del Vajont, aventi i requisiti richiesti dalla legge suddetta.

     Gli studenti appartenenti a famiglie abitanti nei Comuni indicati all'art. 1 e che abbiano subìto danni a seguito della catastrofe del 9 ottobre 1963, hanno diritto di precedenza nell'ammissione ai posti gratuiti nei Convitti nazionali e negli Educandati femminili in deroga alle disposizioni vigenti.

 

Esenzioni e agevolazioni tributarie.

 

          Art. 26.

     L'art. 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

     "Art. 8. - E' concessa l'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1965 per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso in provincia di Udine.

     Negli altri Comuni e località di cui all'art. 1 della presente legge, la esenzione, in relazione al danno accertato, potrà essere concessa, a domanda degli interessati".

 

          Art. 27.

     Le Intendenze di finanza possono concedere la rateazione dei tributi erariali, senza l'applicazione delle indennità di mora e senza il pagamento degli interessi, anche a favore delle imprese che abbiano risentito un grave danno per l'inadempimento delle obbligazioni nascenti da forniture, da lavorazioni o da mutui effettuati prima del 9 ottobre 1963 a favore delle imprese di cui all'art. 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457.

     La rateazione non può eccedere le 24 rate bimestrali e la concessione è subordinata alle seguenti condizioni:

     1) domanda degli interessati, da presentarsi alle Intendenze di finanza competenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

     2) prova del credito, mediante atti aventi data certa anteriore al 9 ottobre 1963, fiscalmente in regola o regolarizzati;

     3) prova del danno, che deve essere grave in relazione alla potenzialità economica dei richiedenti.

 

          Art. 28. [3]

     Nei territori dei Comuni di cui all'art. 3 della presente legge, le imprese contemplate dagli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nonchè le nuove imprese che installino i propri impianti entro il 31 dicembre 1969 sono esenti per dieci anni dalla data di inizio della loro attività, rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, da ogni tributo diretto sul reddito [4].

 

          Art. 29.

     Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 10 ottobre 1963 a titolo gratuito od oneroso, per atto tra vivi o mortis causa, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce è andato distrutto per effetto della catastrofe del Vajont. Nei casi di distruzione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute, in misura percentuale limitatamente alla parte degli immobili ancora utilizzabile.

     Non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 30.

     E' accordato l'abbuono delle imposte di fabbricazione e delle imposte erariali sui consumi, nonchè l'esonero dal pagamento dei diritti doganali gravanti sulle merci vincolate alla finanza, anche se temporaneamente importate, andate distrutte nei Comuni di cui al precedente art. 1 a causa della catastrofe del Vajont.

     Per i tributi di cui al precedente comma non sono applicabile le disposizioni dell'art. 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dal precedente art. 26.

 

          Art. 31.

     L'art. 29 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

     "Art. 29. - Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione della presente legge e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonchè dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

     E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

     Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata i corrispettivi degli appalti delle opere relative alla ricostruzione della zona devastata.

     Per quanto non espressamente previsto dai precedenti commi, si applicano le agevolazioni di cui all'art. 11 della legge 4 novembre 1963, n. 1457.

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stabilimenti industriali di nuovo impianto, che non costituiscono ricostruzione, ampliamento, ammodernamento di impianti preesistenti alla data del 9 ottobre 1963, o sostituzione degli stessi".

 

          Art. 32.

     Il primo comma dell'art. 30 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

     "Sono esenti dalla imposta di successione, dalla imposta sul valore netto globale delle successioni e dalla imposta di trascrizione ipotecaria, nonchè da ogni altra tassa o diritto, le eredità e i legati devoluti nelle successioni dei deceduti in data 9 ottobre 1963 o successivamente a causa della catastrofe del Vajont".

 

Disposizioni varie.

 

          Art. 33.

     Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3,9,10e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, è ridotto a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, risiedessero alla data del 9 ottobre 1963 nei Comuni di cui al precedente art. 1.

     La cifra di lire 10.000, di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, è elevata a lire 100.000.

     Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione della catastrofe del Vajont sono effettuate gratuitamente.

 

          Art. 34.

     Può essere dichiarata la morte presunta delle persone scomparse nella catastrofe verificatasi il 9 ottobre 1963 nella zona del Vajont, senza che si abbiano più loro notizie, quando sia trascorso almeno un anno dalla data predetta.

     La procedura istruttoria di cui agli articoli 727 e 728 del Codice di procedura civile può essere omessa, qualora le persone interessate presentino una dichiarazione di irreperibilità rilasciata dal Comune di residenza dello scomparso.

     Si osservano, per quanto applicabili, le norme della legge 3 giugno 1949, n. 320, contenente disposizioni sulle persone scomparse in guerra.

 

          Art. 35.

     Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 31 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, la dimostrazione della proprietà dei beni immobili distrutti potrà essere fornita con una dichiarazione del sindaco del Comune, ove i beni si trovavano al momento della catastrofe, da cui risulti il possesso utile ai fini dell'art. 1158 del Codice civile.

 

          Art. 36.

     Salvo il disposto dell'art. 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dal precedente art. 12, la scadenza delle obbligazioni, sorte prima del 9 ottobre 1963, a carico di persone che risultino danneggiate nei beni dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, scadenti in detto giorno o in epoca successiva, resta sospesa fino alla data di inizio della riscossione dell'indennizzo o contributi previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, e dalla presente legge.

     In ogni caso la sospensione non potrà protrarsi oltre trentasei mesi dalla data della catastrofe [5] .

     Il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente efficacia esecutiva, sorti prima del 9 ottobre 1963, a carico di persone che risultano danneggiate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, scadenti in detto giorno o in epoca successiva, continua a restare sospeso sino al 9 ottobre 1966 [6] .

     La qualità di danneggiato per conseguire detto beneficio deve risultare da una dichiarazione del sindaco del Comune di residenza del debitore.

 

          Art. 37.

     Per le domande concernenti fatti che abbiano avuto origine dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, gli abitanti del comune di Erto e Casso possono adire anche le autorità giudiziarie del distretto della Corte di appello di Trieste.

 

          Art. 38. [7]

     Per le perdite di vestiario, di biancheria, mobilio, arredi e oggetti d'uso esistenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963, è corrisposto agli aventi diritto su domanda degli interessati da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sia che essi occupassero l'immobile a titolo di locazione che di proprietà, un contributo entro il limite massimo di lire un milione per le unità immobiliari fino a 3 vani, di lire 1.200.000 per le unità immobiliari fino a 4 vani, di lire 1.400.000 per le unità immobiliari fino a 5 vani, di lire 1.500.000 per le unità immobiliari fino a 6 vani, di lire 1.600.000 per le unità immobiliari di 7 o più vani.

     Per il computo dei vani si farà riferimento agli accertamenti catastali già determinati ai sensi della legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, trascurando le frazioni di vano.

     All'erogazione dei contributi di cui al presente articolo provvede il prefetto della Provincia, assunte le necessarie informazioni e sentite, ove occorra, le Amministrazioni comunali e statali.

     Qualora fossero state corrisposte a carico dello Stato sovvenzioni per lo stesso titolo esse verranno trattenute sull'importo delle somme dovute ai sensi del primo comma del presente articolo e fino alla concorrenza dell'ammontare delle somme stesse.

     Per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di l.000 milioni di lire da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

 

          Art. 39.

     In luogo delle provvidenze previste dagli articoli 4 e 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificati, rispettivamente, dai precedenti articoli 6 e 10, ai proprietari degli immobili e delle aziende industriali, commerciali e artigiane distrutti, che non intendono provvedere alla ricostruzione, può essere corrisposta una somma entro i limiti massimi dei due terzi del contributo previsto per la ricostruzione di ciascuna unità immobiliare o dell'azienda, da ragguagliare al valore del bene alla data del 9 ottobre 1963.

     Le domande per ottenere i contributi di cui al comma precedente debbono essere presentate, a pena di decadenza, al prefetto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le somme da corrispondere, nei limiti di cui al primo comma, gravano sugli stanziamenti previsti per la concessione dei contributi.

     Il primo comma del presente articolo non si applica nei confronti delle attrezzature mobili delle imprese edili distrutte o danneggiate. Ai proprietari di dette attrezzature sono concesse le provvidenze di cui all'art. 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 e seguenti, indipendentemente dalla ricostruzione delle attrezzature nei territori indicati dall'art. 13 della predetta legge.

 

          Art. 40.

     Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme legislative per determinare le deroghe alle competenze ordinarie che risultino necessarie ai fini della accelerata esecuzione delle opere di ricostruzione e del coordinamento, snellimento e decentramento dei servizi statali relativi alle opere medesime.

 

          Art. 41.

     Alla maggiore spesa di lire 3.135 milioni prevista dagli articoli 8, 17, 21 e 38 della presente legge, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si fa fronte con corrispondente riduzione dei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, riguardanti il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato fino al 31 dicembre 1966 dall'art. 3 del D.L. 14 dicembre 1965, n. 1333.

[2]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato fino al 31 dicembre 1966 dall'art. 3 del D.L. 14 dicembre 1965, n. 1333.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.L. 14 dicembre 1965, n. 1333.

[4]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1972 dall'art. 4 della L. 23 dicembre 1970, n. 1042 per i territori dei comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone.

[5]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 11 ottobre 1965, n. 1119.

[6]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 9 ottobre 1964, n. 858, e così sostituito dall'art. 1 del D.L. 11 ottobre 1965, n. 1119.

[7]  Articolo così sostituito dall'art. 8 del D.L. 9 maggio 1966, n. 258.