§ 42.2.26 - D.Lgs. 23 marzo 1948, n. 327 .
Previdenza e assistenza degli orfani dei lavoratori italiani.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:23/03/1948
Numero:327


Sommario
Art. 1.      L'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro, istituito con legge 27 giugno 1941, n. 987, assume, in relazione ai più ampi compiti demandatigli dal presente [...]
Art. 2.      L'Ente ha lo scopo:
Art. 3.      Hanno titolo all'assistenza dell'Ente fino al compimento del diciottesimo anno di età gli orfani di padre o di madre, purchè uno dei genitori sia soggetto alle assicurazioni sociali [...]
Art. 4.      L'Ente provvede all'istruzione dei ricoverati per mezzo delle scuole pubbliche e private, specie a carattere professionale, e promuovendo l'istituzione di scuole interne presso i propri [...]
Art. 5.      L'Ente stabilisce le norme per l'immissione nei collegi-convitti, per l'eventuale istituzione delle scuole interne di cui al precedente articolo, per il funzionamento di essi e per il [...]
Art. 6.      L'Ente provvede all'attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi:
Art. 7.      All'Ente si applicano tutte le esenzioni, agevolazioni e privilegi stabiliti a favore dell'Opera nazionale orfani di guerra, alla quale, a tutti i fini, è equiparato.
Art. 8.      Sono organi dell'Ente:
Art. 9.      Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Egli ha la rappresentanza legale dell'Ente, al cui [...]
Art. 10.      Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza [...]
Art. 11.      Il Consiglio di amministrazione dà le direttive tecniche ed amministrative, ed ha tutti i poteri per la gestione dell'Ente e del suo patrimonio, ivi compresi quelli relativi alla gestione dei [...]
Art. 12.      Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente quando sia ritenuto necessario dal presidente o sia richiesto da almeno cinque dei suoi [...]
Art. 13.      Il Comitato esecutivo si compone del presidente, dei due vice presidenti, di uno dei consiglieri designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e di tre altri consiglieri scelti [...]
Art. 14.      Il Comitato esecutivo:
Art. 15.      Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono esercitate da un funzionario dell'Ente designato dal Consiglio su proposta del presidente.
Art. 16.      Le funzioni di sindaci dell'Ente sono esercitate da un collegio costituito da un magistrato della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte medesima, da un funzionario del Ministero [...]
Art. 17.      Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni di controllo stabilite dall'art. 2403 e seguenti del Codice civile, ed in particolare:
Art. 18.      Il direttore generale è a capo di tutti i servizi dell'Ente; ne regola il normale funzionamento, sovraintende a tutto il personale, ne cura la disciplina, provvede all'assegnazione di esso negli [...]
Art. 19.      Il presidente ed i consiglieri dell'Ente durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Nei casi in cui, durante il quadriennio uno o più di essi venissero per qualsiasi ragione a [...]
Art. 20.      L'esercizio finanziario dell'Ente comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.
Art. 21.      I fondi disponibili dell'Ente possono essere impiegati:
Art. 22.      Gli immobili costruiti o acquistati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai fini dell'esercizio dell'assistenza agli orfani, sono trasferiti in proprietà [...]
Art. 23.      Il presente decreto entra in vigore col primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione, ma il versamento delle somme dovute all'Ente ai termini dell'art. 6 sarà effettuato con [...]


§ 42.2.26 - D.Lgs. 23 marzo 1948, n. 327 [1].

Previdenza e assistenza degli orfani dei lavoratori italiani.

(G.U. 26 aprile 1948, n. 98).

 

     Art. 1.

     L'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro, istituito con legge 27 giugno 1941, n. 987, assume, in relazione ai più ampi compiti demandatigli dal presente decreto, la denominazione di Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani ed è disciplinato dal presente decreto che, a tutti gli effetti, sostituisce la legge predetta, la quale, pertanto, è abrogata.

     Esso è ente di diritto pubblico; ha sede centrale in Roma ed uffici nelle località che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

     L'Ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Le funzioni di organi periferici sono di regola demandate dall'Ente alle sedi locali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo accordi stipulati fra l'Ente e gli Istituti medesimi i quali debbono prestare la più ampia collaborazione.

     I due Istituti predetti debbono anche prestare all'Ente l'opera dei loro uffici centrali e periferici per quanto riguarda servizi tecnici e di amministrazione secondo accordi stipulati con l'Ente.

     L'assistenza sanitaria degli orfani compete all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, secondo le modalità che saranno stabilite d'accordo fra l'Ente e detto Istituto.

 

          Art. 2.

     L'Ente ha lo scopo:

     a) di provvedere al mantenimento ed alla educazione morale, civile e professionale degli orfani dei lavoratori, mediante la istituzione e la gestione di propri collegi-convitti e mediante ricovero in collegi-convitti e istituti di altri enti, alla cui gestione esso potrà eventualmente concorrere;

     b) curare l'avviamento professionale ed il collocamento degli orfani assistiti.

     Esso può anche prestare in ogni altra forma (borse di studio, concorso nelle spese scolastiche, premi dotalizi, sussidi, premi di avviamento al mestiere, cure climatiche e termali ed altre forme di prestazioni igieniche-sanitarie) l'assistenza morale e materiale agli orfani e alle loro famiglie, nei limiti e con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 3.

     Hanno titolo all'assistenza dell'Ente fino al compimento del diciottesimo anno di età gli orfani di padre o di madre, purchè uno dei genitori sia soggetto alle assicurazioni sociali obbligatorie, qualora ricorrano motivi d'ordine ambientale ed economico che rendano necessaria l'assistenza dell'Ente e con particolare riguardo alle situazioni di famiglia ed allo stato di bisogno.

     Può essere altresì concessa ulteriore assistenza dall'ENAOLI, con le modalità ed i criteri che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, entro i limiti della spesa che all'uopo risultino stabiliti nel bilancio preventivo dell'Ente, agli orfani che, avendo superato il 18° anno di età ma non il 21°, risultino meritevoli, per particolari situazioni sia personali che familiari, di completare gli studi o l'addestramento professionale intrapresi con l'aiuto dell'ENAOLI, o presentino particolari problemi di ordine economico o sanitario o di avviamento al lavoro per i quali siano già in assistenza a cura dello stesso Ente. Il predetto limite di età può essere eccezionalmente esteso fino al 26° anno per gli orfani che, avendone spiccate attitudini, intendano conseguire titoli di studio a livello Universitario, o a questo equiparabile in quanto successivo alla frequenza delle scuole medie superiori [2] .

     L'assistenza è concessa entro i limiti consentiti dal bilancio dell'Ente e, a parità di condizione, avranno precedenza gli orfani di entrambi i genitori e quelli di lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.

     Entro i limiti delle disponibilità dell'Ente possono essere assistiti, con i criteri e con le modalità che verranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, ed ove ricorrano i motivi ambientali ed economici di cui al primo comma, i figli di grandi invalidi del lavoro ed i figli di pensionati o titolari di rendite totalmente invalidi.

 

          Art. 4.

     L'Ente provvede all'istruzione dei ricoverati per mezzo delle scuole pubbliche e private, specie a carattere professionale, e promuovendo l'istituzione di scuole interne presso i propri collegi-convitti.

     Esso deve precipuamente proporsi l'avviamento dei ricoverati all'esercizio di un'attività produttiva ed a tal fine possono essere istituiti nei collegi-convitti appositi laboratori, opportunamente indirizzati secondo le attitudini degli allievi e di regola secondo le condizioni di ambiente e di lavoro delle famiglie degli orfani.

 

          Art. 5.

     L'Ente stabilisce le norme per l'immissione nei collegi-convitti, per l'eventuale istituzione delle scuole interne di cui al precedente articolo, per il funzionamento di essi e per il raggiungimento, in genere, dei fini previsti dal presente decreto legislativo, con apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

          Art. 6.

     L'Ente provvede all'attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi:

     1) il versamento da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del due per cento dei premi di assicurazione per la gestione industriale e del due per cento dei contributi per la gestione agricola, incassati dal detto Istituto;

     2) il versamento da parte delle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie del due per cento dei contributi incassati dalle dette Casse;

     3) il versamento da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dell'avanzo annuale di gestione dell'assicurazione nuzialità e natalità;

     4) le quote di rendita o di pensione spettanti agli orfani ricoverati, che gli Istituti assicuratori verseranno direttamente all'Ente per tutta la durata del ricovero;

     5) le donazioni, i lasciti e le elargizioni di privati e contribuzioni volontarie di enti pubblici;

     6) gli interessi dei propri fondi.

     I versamenti di cui ai numeri 1, 2 e 3 saranno effettuati trimestralmente.

     L'Istituto nazionale infortuni e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale sono autorizzati a concedere all'Ente mutui a condizioni di favore, col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi nei modi da stabilirsi con altro provvedimento, per la costruzione di collegi-convitti.

 

          Art. 7.

     All'Ente si applicano tutte le esenzioni, agevolazioni e privilegi stabiliti a favore dell'Opera nazionale orfani di guerra, alla quale, a tutti i fini, è equiparato.

 

          Art. 8.

     Sono organi dell'Ente:

     1) il presidente;

     2) il Consiglio di amministrazione;

     3) il Comitato esecutivo;

     4) il Collegio dei sindaci.

 

          Art. 9.

     Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Egli ha la rappresentanza legale dell'Ente, al cui funzionamento sovraintende, esercitando tutte le funzioni a lui demandate dalla legge, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo.

     Il presidente vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo, dei quali è di diritto presidente, e che egli convoca a norma della presente legge, determinando le materie da portare alla discussione.

     In caso di urgenza, il presidente può prendere deliberazioni anche sugli argomenti di competenza del Comitato esecutivo, salvo sottoporre le deliberazioni adottate alla ratifica del Comitato nella sua prima adunanza successiva.

     In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito da uno dei vice presidenti da lui, di volta in volta designato, ed in caso di assenza o di impedimento anche di costoro, da un membro del Comitato esecutivo.

     Il presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può delegare per il compimento di determinati atti, la legale rappresentanza dell'Ente al direttore generale e, nell'ambito delle circoscrizioni degli uffici periferici, ai dirigenti degli uffici stessi, o ai funzionari che, in caso di assenza, sono delegati a farne le veci.

 

          Art. 10.

     Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

     1) quattro rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale;

     2) tre rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale;

     3) un rappresentante del personale dell'Ente;

     4) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     5) un rappresentante del Ministero del tesoro;

     6) un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

     7) il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

     8) un rappresentante delle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

     Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice presidenti da scegliersi uno fra i rappresentanti dei lavoratori ed uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro.

 

          Art. 11.

     Il Consiglio di amministrazione dà le direttive tecniche ed amministrative, ed ha tutti i poteri per la gestione dell'Ente e del suo patrimonio, ivi compresi quelli relativi alla gestione dei collegi, alle provvidenze assistenziali da attuare, alla stipulazione dei contratti, azioni giudiziarie e transazioni come anche per deliberare l'acquisto e la vendita di immobili, e qualsiasi conseguente eventuale operazione ipotecaria.

     In particolare il Consiglio di amministrazione:

     a) delibera sui bilanci preventivi e consuntivi proposti dal Comitato esecutivo;

     b) nomina il direttore generale secondo le norme del regolamento organico del personale;

     c) delibera sul regolamento organico del personale;

     d) delibera sull'ordinamento amministrativo dell'Ente;

     e) delibera sul regolamento di cui al precedente art. 5;

     f) delibera sulla costruzione, acquisto, alienazione e permuta dei beni immobili, urbani e rustici, nonchè sulla eventuale trasformazione dei beni predetti;

     g) delibera sull'accettazione delle eredità, delle donazioni e dei legati a favore dell'Ente;

     h) delibera su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal presidente o dal Comitato esecutivo.

     Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere b), c), d), e), debbono essere approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

          Art. 12.

     Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente quando sia ritenuto necessario dal presidente o sia richiesto da almeno cinque dei suoi componenti.

     L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito ai consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza l'avviso di convocazione con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare deve essere diramato almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza e può essere fatto anche con telegramma.

     Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti.

     Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

     Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti. Non è ammessa la delega. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

 

          Art. 13.

     Il Comitato esecutivo si compone del presidente, dei due vice presidenti, di uno dei consiglieri designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e di tre altri consiglieri scelti dal Consiglio di amministrazione.

     Il Comitato si riunisce di regola una volta al mese e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.

     La convocazione è fatta mediante avvisi diramati ai membri almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

     Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri; le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti; a parità di voto prevale quello del presidente.

 

          Art. 14.

     Il Comitato esecutivo:

     a) esamina le questioni ad esso sottoposte dal presidente sul funzionamento amministrativo e tecnico dell'Ente;

     b) esamina non oltre il 30 settembre il bilancio preventivo ed entro il marzo il bilancio consuntivo per l'esercizio precedente, da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione;

     c) delibera sulle costituzioni di ipoteca e sui consensi per cancellazione, surrogazioni, postergazioni o riduzioni di ipoteche e sugli svincoli di cauzione;

     d) nomina il personale e delibera sulle promozioni, sulle sanzioni disciplinari e sulla dispensa dal servizio degli impiegati;

     e) delibera sull'impiego dei fondi secondo le direttive di massima del Consiglio di amministrazione;

     f) propone al Consiglio la destinazione degli utili di bilancio e la costituzione dei fondi di riserva;

     g) delibera su tutti gli oggetti ad esso specificamente deferiti dal Consiglio di amministrazione;

     h) delibera in caso di urgenza, anche sugli oggetti riservati al Consiglio di amministrazione, salvo a sottoporre le deliberazioni adottate all'approvazione del Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva.

 

          Art. 15.

     Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono esercitate da un funzionario dell'Ente designato dal Consiglio su proposta del presidente.

     Nelle sedute che il Consiglio e il Comitato ritengano di tenere riservate, il verbale è compilato dal consigliere meno anziano di età.

     I verbali del Consiglio o del Comitato sono letti ed approvati nelle riunioni immediatamente successive; essi sono firmati dal presidente e dal segretario.

     Copia dei verbali del Consiglio e del Comitato deve essere rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 16.

     Le funzioni di sindaci dell'Ente sono esercitate da un collegio costituito da un magistrato della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte medesima, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri.

     Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

     I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo senza voto deliberativo.

 

          Art. 17.

     Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni di controllo stabilite dall'art. 2403 e seguenti del Codice civile, ed in particolare:

     1) rivede e controlla la gestione e le scritture contabili;

     2) effettua ispezioni e riscontri di cassa;

     3) rivede i bilanci, riferendone al Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 18.

     Il direttore generale è a capo di tutti i servizi dell'Ente; ne regola il normale funzionamento, sovraintende a tutto il personale, ne cura la disciplina, provvede all'assegnazione di esso negli uffici centrali e periferici ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente decreto, dal regolamento, dal presidente, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo.

     Il direttore generale interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e riferisce annualmente in sede di consuntivo sulla gestione dell'Ente.

     Nel regolamento organico del personale, previsto dall'art. 11, lettera c), saranno stabilite le norme riguardanti il rapporto d'impiego del direttore generale e il suo trattamento economico.

 

          Art. 19.

     Il presidente ed i consiglieri dell'Ente durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Nei casi in cui, durante il quadriennio uno o più di essi venissero per qualsiasi ragione a cessare dall'incarico si provvederà alla sostituzione mediante nomina ai sensi dei precedenti articoli, su nuova designazione da parte degli organi competenti.

     Il mancato intervento a tre adunanze consecutive del Consiglio o del Comitato, senza giustificato motivo, può produrre la decadenza dalla carica, da dichiararsi, su proposta del presidente e previa comunicazione all'interessato, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica fino a quando sarebbero rimasti i membri che essi hanno sostituito.

     Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, è stabilita la misura dei compensi spettanti al presidente e ai componenti del Collegio sindacale. Ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposto per ogni riunione un gettone di presenza nella misura che verrà stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Agli stessi è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio ed una indennità a titolo di rimborso spesa, qualora risiedano in località diversa da quella dove ha sede l'Ente.

 

          Art. 20.

     L'esercizio finanziario dell'Ente comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

     Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere presentato entro il primo trimestre di ogni anno dal direttore generale al Comitato esecutivo; dopo l'esame e l'approvazione del Comitato, il bilancio è rimesso ai sindaci che ne devono riferire nel termine di trenta giorni al Consiglio di amministrazione.

     Entro quindici giorni dall'approvazione del Consiglio, il bilancio con la relazione dei sindaci deve essere rimesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 21.

     I fondi disponibili dell'Ente possono essere impiegati:

     a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie;

     b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidità, designati dal Comitato esecutivo;

     c) in acquisti di immobili o in mutui ipotecari; gli immobili devono essere destinati per uso di collegi, uffici o servizi dell'Ente;

     d) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

 

          Art. 22.

     Gli immobili costruiti o acquistati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai fini dell'esercizio dell'assistenza agli orfani, sono trasferiti in proprietà dell'Ente fino alla concorrenza della somma di lire 30 milioni prelevati all'uopo dal fondo di riserva dell'Istituto ai termini dell'art. 5 della legge 27 giugno 1941, n. 987; tali immobili sono valutati in base al costo di costruzione e di acquisto.

     Per l'eccedenza oltre la predetta somma, gli immobili predetti rimangono di proprietà dell'Istituto medesimo, pure continuando ad esserne devoluto l'uso a favore dell'Ente, il quale, fin quando non sia in grado di procederne all'acquisto, anche a mezzo di mutui, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 6, corrisponderà all'Istituto un canone di affitto nella misura che sarà stabilita con l'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Qualora la somma investita non abbia raggiunto lo stanziamento iniziale di lire 30 milioni, l'eventuale eccedenza sarà versata dall'Istituto infortuni all'Ente.

     Il personale in servizio presso l'Ente per l'assistenza degli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, potrà essere mantenuto in servizio dietro giudizio di una Commissione all'uopo costituita dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e subordinatamente all'accettazione delle condizioni da questa stabilite.

 

          Art. 23.

     Il presente decreto entra in vigore col primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione, ma il versamento delle somme dovute all'Ente ai termini dell'art. 6 sarà effettuato con decorrenza dal 1° gennaio 1948.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 5 gennaio 1953, n. 35. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma aggiunto dall'art. unico della L. 31 ottobre 1967, n. 1094.