§ 42.2.155 - Legge 31 ottobre 1967, n. 1094.
Disposizioni integrative del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la previdenza e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:31/10/1967
Numero:1094


Sommario
Art. unico.      Dopo il primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, è aggiunto il seguente:


§ 42.2.155 - Legge 31 ottobre 1967, n. 1094.

Disposizioni integrative del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la previdenza e l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani.

(G.U. 1 dicembre 1967, n. 300)

 

     Art. unico.

     Dopo il primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, è aggiunto il seguente:

     "Può essere altresì concessa ulteriore assistenza dall'ENAOLI, con le modalità ed i criteri che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, entro i limiti della spesa che all'uopo risultino stabiliti nel bilancio preventivo dell'Ente, agli orfani che, avendo superato il 18° anno di età ma non il 21° , risultino meritevoli, per particolari situazioni sia personali che familiari, di completare gli studi o l'addestramento professionale intrapresi con l'aiuto dell'ENAOLI, o presentino particolari problemi di ordine economico o sanitario o di avviamento al lavoro per i quali siano già in assistenza a cura dello stesso Ente. Il predetto limite di età può essere eccezionalmente esteso fino al 26° anno per gli orfani che, avendone spiccate attitudini, intendano conseguire titoli di studio a livello universitario, o a questo equiparabile in quanto successivo alla frequenza delle scuole medie superiori".