§ 98.1.27430 - D.L. 9 maggio 1966, n. 258 .
Modifiche e integrazioni alle leggi 4 novembre 1963, n. 1457, e 31 maggio 1964, n. 357, recanti provvidenze a favore delle zone devastate dalla [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/05/1966
Numero:258


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [3]
Art. 3. 
Art. 3 bis.  [6]
Art. 4.      Dopo il primo comma dell'art. 19-quater della legge 4 novembre 1963, n. 1457, aggiunto dall'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è inserito il seguente comma
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 


§ 98.1.27430 - D.L. 9 maggio 1966, n. 258 [1] .

Modifiche e integrazioni alle leggi 4 novembre 1963, n. 1457, e 31 maggio 1964, n. 357, recanti provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont.

(G.U. 10 maggio 1966, n. 113)

 

Opere pubbliche ed abitati

     Art. 1. [2]

     I commi 18 e 19 dell'art. 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, quale risulta sostituito dall'art. 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, sono sostituiti dai seguenti:

     "L'indennità di espropriazione è determinata dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, in misura pari al valore venale dell'immobile espropriato alla data del 9 novembre 1961 e aumentato del 2% per ogni anno o frazione di anno calcolata ad anno intero, compresi fra la data anzidetta e quella del decreto di esproprio.

     L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto l'indennità fissata. La stima, effettuata dall'Ufficio tecnico erariale, ha gli effetti della perizia giudiziale di cui all'art. 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

     Il disposto dei commi precedenti si applica anche ai fini dell'acquisizione delle aree da parte dei Consorzi per i nuclei di industrializzazione delle provincie di Belluno e di Udine di cui all'art. 19-bis della presente legge".

 

          Art. 2. [3]

     Per le occupazioni temporanee disposte in attuazione della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, nelle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, il termine di due anni prescritto dall'art. 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è elevato ad anni tre.

 

          Art. 3. [4]

     Il secondo comma dell'art. 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, quale risulta dall'art. 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente:

     "Per la concessione dei contributi previsti dal precedente art. 4 l'interessato dovrà presentare all'Ufficio del genio civile, unitamente alla denuncia di inizio dei lavori, una dichiarazione sulla consistenza numerica e destinazione, prima della catastrofe, dei vani dell'immobile distrutto, danneggiato o da trasferire. La dichiarazione dovrà essere convalidata dall'Ufficio tecnico erariale o dal sindaco del Comune, qualora la convalida non sia possibile da parte dell'Ufficio tecnico erariale.

     Nei casi previsti dall'art. 2 della legge 26 giugno 1965, n. 785, i contributi saranno corrisposti nella misura massima prevista dall'art. 4 sub art. 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, quando venga accertato il loro totale impiego nella costruzione dell'opera progettata" [5] .

 

          Art. 3 bis. [6]

     All'art. 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, quale risulta sostituito dall'art. 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aggiunto il seguente comma:

     "Passano in proprietà del Comune le aree espropriate per il trasferimento degli abitati, non destinate dal piano regolatore ad opere pubbliche di conto dello Stato nonchè quelle destinate all'edilizia privata, che entro tre anni dalla data del decreto di esproprio non siano state richieste in assegnazione dagli aventi diritto".

 

Aziende industriali, commerciali ed artigiane

 

          Art. 4.

     Dopo il primo comma dell'art. 19-quater della legge 4 novembre 1963, n. 1457, aggiunto dall'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è inserito il seguente comma:

     "Gli istituti e le aziende di credito possono convenire, a garanzia dei finanziamenti accordati ai sensi del terzo e quarto comma del precedente art. 14-bis e del primo comma, lettera b) del presente articolo, la costituzione del privilegio speciale previsto dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075".

 

Aziende agricole

 

          Art. 5. [7]

     Ferma restando l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 21 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, l'articolo medesimo, quale risulta sostituito dall'art. 18 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente:

     "Le provvidenze previste all'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano a favore delle aziende agricole, pastorali e silvane, anche se costituite da piccoli appezzamenti di terreni coltivati, danneggiate o distrutte a causa dell'evento catastrofico del Vajont, ricadenti nei Comuni e località indicati nell'art. 1 della presente legge, nonchè nelle zone che saranno delimitate a termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano nella misura del 100 per cento alla ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte e nella stessa misura, avuto riguardo al danno accertato, al pagamento dei frutti pendenti, dei soprassuoli forestali e dei pioppeti danneggiati o distrutti, compresi quelli dei terreni demaniali delle pertinenze idrauliche in concessione.

     Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano anche a favore dei proprietari dei fondi rustici non coltivatori diretti e senza limite di reddito. Alle liquidazioni previste dal comma citato può farsi luogo anche se l'interessato si trova nell'impossibilità di destinare la somma ai fini ivi indicati, allorchè il danno cui la liquidazione si riferisce non sia superiore a 400 mila lire e il danneggiato non disponga di altro terreno agricolo nel quale impiegare la somma stessa [8] .

     Il termine per la presentazione della domanda di contributo per le provvidenze previste nel presente articolo scade il 31 dicembre 1966.

     Alla concessione e liquidazione dei pagamenti di cui al presente articolo, si provvede in ognuna delle due Provincie sentita una Commissione presieduta dall'intendente di finanza e composta del presidente dell'Amministrazione provinciale, dell'ispettore provinciale dell'agricoltura, dell'ispettore ripartimentale delle foreste, del direttore provinciale del Tesoro, del capo dell'Ufficio tecnico erariale, del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura e di tre rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative, nominati dal prefetto. La liquidazione avverrà sulla base dell'individuazione e definizione delle partite catastali dei terreni privati o demaniali danneggiati o distrutti, eseguite dai competenti Uffici tecnici erariali".

 

          Art. 6. [9]

     Nel triennio 1966-1968 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, avvalendosi delle sue dotazioni di bilancio, effettuerà, per l'ammontare di lire 150 milioni, opere di sistemazione idraulico-forestale, occorrenti per il consolidamento dei terreni devastati dalla catastrofe del Vajont in comune di Longarone e consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opere costruttive immediatamente connesse, anche se trattasi di terreni non compresi in bacino montano o in comprensorio di bonifica montana.

 

Esenzioni e agevolazioni tributarie

 

          Art. 7. [10]

     Il terzo comma dell'art. 29 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dall'art. 31 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente:

     "Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata i corrispettivi degli appalti delle opere e dell'acquisto dei materiali relativi alla ricostruzione della zona devastata" [11] .

     L'ultimo comma dell'art. 29 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dall'art. 31 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente:

     "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli stabilimenti industriali di nuovo impianto".

 

Disposizioni varie

 

          Art. 8. [12]

     L'art. 38 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente:

     "Per le perdite di vestiario, di biancheria, mobilio, arredi e oggetti d'uso esistenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963, è corrisposto agli aventi diritto su domanda degli interessati da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sia che essi occupassero l'immobile a titolo di locazione che di proprietà, un contributo entro il limite massimo di lire un milione per le unità immobiliari fino a 3 vani, di lire 1.200.000 per le unità immobiliari fino a 4 vani, di lire 1.400.000 per le unità immobiliari fino a 5 vani, di lire 1.500.000 per le unità immobiliari fino a 6 vani, di lire 1.600.000 per le unità immobiliari di 7 o più vani [13] .

     Per il computo dei vani si farà riferimento agli accertamenti catastali già determinati ai sensi della legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, trascurando le frazioni di vano.

     All'erogazione dei contributi di cui al presente articolo provvede il prefetto della Provincia, assunte le necessarie informazioni e sentite, ove occorra, le Amministrazioni comunali e statali.

     Qualora fossero state corrisposte a carico dello Stato sovvenzioni per lo stesso titolo esse verranno trattenute sull'importo delle somme dovute ai sensi del primo comma del presente articolo e fino alla concorrenza dell'ammontare delle somme stesse.

     Per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di l.000 milioni di lire da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964".

 

          Art. 9. [14]

     Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 4 luglio 1966, n. 499.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[3] Articolo modificato dalla legge di conversione 4 luglio 1966, n. 499 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[5] Capoverso aggiunto dalla legge di conversione 4 luglio 1966, n. 499.

[6] Articolo aggiunto dalla legge di conversione 4 luglio 1966, n. 499 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[7] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[8] Capoverso così modificato dalla legge di conversione 4 luglio 1966, n. 499.

[9] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[10] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[11] Capoverso premesso dalla legge di conversione 4 luglio 1966, n. 499.

[12] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[13] Capoverso così modificato dalla legge di conversione 4 luglio 1966, n. 499.

[14] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.