§ 17.2.44 – L. 26 giugno 1965, n. 785.
Modificazioni alla legge 31 maggio 1964, n. 357, recante provvedimenti a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:26/06/1965
Numero:785


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [2]
Art. 3.      In deroga al disposto del primo comma dell'art. 19-bis, sub art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, ed ai fini di una prima attuazione della legge medesima, il [...]
Art. 4.      All'acquisizione, anche mediante esproprio, delle aree destinate a sedi di agglomerazione industriale di cui all'articolo precedente, nonchè all'esecuzione delle opere [...]
Art. 5.  [3]


§ 17.2.44 – L. 26 giugno 1965, n. 785.

Modificazioni alla legge 31 maggio 1964, n. 357, recante provvedimenti a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

(G.U. 15 luglio 1965, n. 175).

 

     Art. 1. [1]

     Per provvedere ai nuovi insediamenti dei centri abitati da trasferire ai sensi dell'art. 3, sub art. 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, dispone che siano compilati, a cura e spese dello Stato, piani di fabbricazione sulla base delle indicazioni derivanti dagli studi dei piani urbanistici comprensoriali di cui all'art. 3, sub art. 3 della legge stessa.

     Detti piani debbono contenere i caratteri generali e particolareggiati necessari per la disciplina urbanistica ed edilizia dei nuovi insediamenti abitativi ed hanno l'efficacia e la durata dei piani particolareggiati di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

     Nei Comuni ove più urgente si manifesti l'opera della ricostruzione, il Ministro per i lavori pubblici, di intesa con le Amministrazioni comunali interessate, dispone che siano compilati, a cura e spese dello Stato, piani particolareggiati di esecuzione, sempre che detti Comuni siano già dotati di un piano regolatore generale.

     I piani di cui ai precedenti commi sono adottati dalle Amministrazioni comunali e sono pubblicati nell'albo pretorio per il periodo di quindici giorni.

     Nei quindici giorni successivi possono essere presentate osservazioni ed opposizioni ai piani, sulle quali si decide col decreto del Ministro per i lavori pubblici che approva, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i piani medesimi.

     Detti piani sono attuati con le modalità previste dal disposto dei commi 16, 17 e 20 dell'art. 3, sub art. 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e devono essere inquadrati nei piani urbanistici comprensoriali.

 

          Art. 2. [2]

     I proprietari di una o più unità immobiliari, a qualsiasi uso destinate, possono impiegare la somma dei contributi loro spettanti per ciascuna di esse in virtù dell'art. 4 sub art. 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, nella ricostruzione di un numero di unità immobiliari o di vani destinati ad uso abitazione anche inferiore a quelli distrutti o abbandonati.

 

          Art. 3.

     In deroga al disposto del primo comma dell'art. 19-bis, sub art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, ed ai fini di una prima attuazione della legge medesima, il nucleo di industrializzazione della provincia di Udine è costituito ad ogni effetto dalle sedi di agglomerazione industriale che saranno determinate con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici, sentiti i Comuni direttamente interessati.

     Detto decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai fini della eventuale espropriazione degli immobili compresi nel perimetro delle sedi di agglomerazione industriale.

     L'estensione definitiva del nucleo di industrializzazione verrà determinata successivamente, in base alle indicazioni del piano urbanistico comprensoriale di cui all'art. 3, sub art. 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici.

 

          Art. 4.

     All'acquisizione, anche mediante esproprio, delle aree destinate a sedi di agglomerazione industriale di cui all'articolo precedente, nonchè all'esecuzione delle opere di sistemazione ed urbanizzazione delle aree stesse, provvede un Consorzio da costituire secondo il disposto dell'art. 19 bis, secondo comma, sub art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

     Le aree comunque acquisite sono assegnate dal Consorzio in base a piani proposti dal Consorzio stesso ed approvati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio.

 

          Art. 5. [3]

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212. Per una proroga dei piani di cui al presente articolo, vedi l'art. 3 della L. 8 agosto 1980, n. 438.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.