§ 55.2.2 – D.Lgs.C.P.S. 1 ottobre 1947, n. 1075.
Modificazioni dei decreti legislativi luogotenenziali 1° novembre 1944, n. 367, e 8 maggio 1946, n. 449, concernenti finanziamenti alle industrie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali
Data:01/10/1947
Numero:1075


Sommario
Art. 1.      Alle operazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, è applicabile il disposto degli articoli 6, 10 e 11 del decreto legislativo [...]
Art. 2.      Per le operazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, l'Istituto Mobiliare Italiano ha facoltà di usufruire, avanti a qualunque [...]
Art. 3.      L'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, richiamato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, è [...]
Art. 4.      Nell'ipotesi di concorso di uno o più finanziamenti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, con uno o più finanziamenti contemporanei o [...]
Art. 5.      Il consolidamento delle anticipazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, previsto dall'articolo 4 del decreto medesimo, può [...]
Art. 6.      Al terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, è aggiunta la disposizione seguente
Art. 7.      Per le operazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, il Comitato di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo luogotenenziale può [...]
Art. 8.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 55.2.2 – D.Lgs.C.P.S. 1 ottobre 1947, n. 1075. [1]

Modificazioni dei decreti legislativi luogotenenziali 1° novembre 1944, n. 367, e 8 maggio 1946, n. 449, concernenti finanziamenti alle industrie.

(G.U. 15 ottobre 1947, n. 237).

 

     Art. 1.

     Alle operazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, è applicabile il disposto degli articoli 6, 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

 

          Art. 2.

     Per le operazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, l'Istituto Mobiliare Italiano ha facoltà di usufruire, avanti a qualunque giurisdizione, del patrocinio dell'avvocatura dello Stato.

 

          Art. 3.

     L'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, richiamato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 4.

     Nell'ipotesi di concorso di uno o più finanziamenti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, con uno o più finanziamenti contemporanei o successivi di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, il privilegio e le altre eventuali garanzie assunte per i finanziamenti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, sono postergati al privilegio ed alle altre eventuali garanzie relative ai suddetti finanziamenti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, semprechè questi ultimi siano assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato.

 

          Art. 5.

     Il consolidamento delle anticipazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, previsto dall'articolo 4 del decreto medesimo, può effettuarsi anche prima della fine del periodo per il quale sarà stato assegnato il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ferma la corresponsione del suddetto concorso per tutto il periodo stabilito nel provvedimento di autorizzazione, con le modalità e nei limiti dallo stesso determinati.

     Qualora nel contratto di anticipazione sia stato stabilito l'obbligo dell'azienda finanziata di effettuare, durante il periodo della anticipazione, oltre ai pagamenti di interessi, anche i rimborsi di capitali, l'eventuale consolidamento avrà luogo entro i limiti dell'importo che risultasse dovuto all'atto del consolidamento stesso.

 

          Art. 6.

     Al terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, è aggiunta la disposizione seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 7.

     Per le operazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, il Comitato di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo luogotenenziale può altresì proporre che prima della stipulazione del contratto definitivo l'Istituto Mobiliare Italiano sia autorizzato a concedere anticipazioni allo stesso tasso di interesse previsto per il mutuo definitivo contro rilascio di "pagherò cambiario" eventualmente assistiti da garanzie personali o da pegno di azioni o di altri titoli in sostituzione del privilegio di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

     Tali anticipazioni dovranno essere autorizzate con il decreto interministeriale previsto dal citato art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 5 gennaio 1953, n. 30.