§ 27.6.65 - Legge 3 febbraio 1963, n. 56.
Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:03/02/1963
Numero:56


Sommario
Art. 1.      Ai Comuni ed alle Provincie, autorizzati ad assumere, per l'esercizio 1961, mutui ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 558, e che, nonostante l'applicazione dei [...]
Art. 2.      I Comuni e le Provincie che, negli esercizi 1962, 1963 e 1964 non conseguono il pareggio del bilancio nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione del precedente art. 1 si provvederà con apposito fondo da istituire annualmente nel bilancio del Ministero dell'interno e da [...]
Art. 4.      Le quote di compartecipazione al provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata da attribuire ai Comuni ed alle Provincie, per gli anni 1962, 1963, 1964, e [...]
Art. 5.      L'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, è sostituito dal seguente
Art. 6.      La liquidazione, per il decennio 1961-1970, dei contributi da attribuire ai Comuni e alle Provincie, a compensazione delle perdite di entrate derivanti dall'abolizione [...]
Art. 7.      L'articolo 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è sostituito dal seguente
Art. 8.      L'articolo 3, secondo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, è sostituito dal seguente
Art. 9.      A decorrere dal 1° gennaio 1964 e ferme restando le disposizioni di cui all'art. 8, la quota di compartecipazione al provento complessivo dell'imposta generale [...]
Art. 10.      Per l'esercizio 1962 l'importo del mutuo di cui all'art. 2 verrà determinato con riferimento al disavanzo economico del bilancio senza tener conto del contributo [...]
Art. 11.      Le provvidenze contemplate dalla presente legge e l'autorizzazione prevista dall'art. 20 secondo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014, possono essere concesse [...]
Art. 12.      I fondi necessari all'erogazione ai Comuni ed alle Provincie dei contributi previsti dalla presente legge sono forniti con ordini di accreditamento di ammontare anche [...]
Art. 13.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge


§ 27.6.65 - Legge 3 febbraio 1963, n. 56. [1]

Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965.

(G.U. 16 febbraio 1963, n. 44)

 

 

     Art. 1.

     Ai Comuni ed alle Provincie, autorizzati ad assumere, per l'esercizio 1961, mutui ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 558, e che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'art. 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, non conseguono il pareggio economico del bilancio, è concesso un contributo per ciascuno degli anni 1963, 1964 e 1965, sempre che non fruiscano di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

     Per l'anno 1962 il contributo è concesso, alle stesse condizioni, ai Comuni ed alle Provincie autorizzati ad assumere mutui ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 558, per l'esercizio 1960.

     Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'art. 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni ed aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel primo comma è ridotta a metà.

     Il contributo anzidetto è determinato annualmente con decreto del Ministro per l'interno, in misura proporzionale all'importo del mutuo autorizzato per il penultimo esercizio precedente, in base ad un coefficiente da fissarsi con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro.

     Il coefficiente di cui al comma precedente è calcolato separatamente per le Provincie e per i Comuni dividendo l'ammontare della quota loro spettante sul fondo previsto dal successivo art. 3 della presente legge per l'importo complessivo dei mutui autorizzati a copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi al penultimo esercizio precedente rispettivamente delle Provincie e dei Comuni che non fruiscano o non abbiano fruito, per lo stesso esercizio, di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

 

          Art. 2.

     I Comuni e le Provincie che, negli esercizi 1962, 1963 e 1964 non conseguono il pareggio del bilancio nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'art. 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, possono essere autorizzati a provvedere al ripiano del relativo disavanzo con l'assunzione di un mutuo ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e delle norme contenute nella legge 14 marzo 1961, n. 174.

     Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'art. 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni ed aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel primo comma è ridotta a metà.

     Per i Comuni e le Provincie che beneficiano delle provvidenze previste nel precedente art. 1 o in leggi speciali l'importo del mutuo è determinato tenendo conto di tali provvidenze.

     La garanzia dello Stato di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, è limitata all'80 per cento dell'ammontare del mutuo autorizzato.

     La garanzia dello Stato è concessa fino alla concorrenza del 100 per cento per i Comuni che non hanno cespiti delegabili.

     Anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, la Cassa depositi e prestiti e gli altri Istituti finanziari, all'uopo designati, sono autorizzati ad accettare, ai fini della presente legge, a garanzia dei mutui, concessi ai Comuni ed alle Provincie ai sensi dei precedenti commi, delegazioni sull'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, sulla addizionale provinciale alla detta imposta, sull'imposta di famiglia e sulla compartecipazione all'imposta generale sull'entrata.

     La somma anticipata dall'Istituto mutuante ai sensi del quarto comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, è garantita dallo Stato sino a quando non venga provveduto alla costituzione della garanzia del mutuo autorizzato.

     Per i Comuni e per le Provincie delle Regioni a statuto speciale rimangono in vigore le disposizioni dell'art. 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288, salvo per quanto concerne le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale, le quali sono demandate ai competenti Organi provinciali di controllo per i Comuni con una popolazione fino a 20.000 abitanti, che non siano capoluogo di Provincia.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione del precedente art. 1 si provvederà con apposito fondo da istituire annualmente nel bilancio del Ministero dell'interno e da ripartire nella misura di un quarto alle Provincie e di tre quarti ai Comuni.

     Al predetto fondo saranno devoluti:

     a) il 6 per cento dell'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata al netto della restituzione e dei rimborsi, riscossa negli esercizi finanziari 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 rispetto al provento dell'esercizio 1959-60;

     b) le somme che residueranno per gli anni 1961, 1962, 1963 e 1964 sui fondi istituiti a norma dell'art. 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, modificati rispettivamente con gli articoli 5 e 7 della presente legge.

     Le quote dell'imposta generale sull'entrata, previste dagli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni, dall'art. 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, si commisurano annualmente sul provento del tributo riscosso nell'esercizio finanziario precedente, al netto delle restituzioni e dei rimborsi.

     All'erogazione delle somme spettanti ai singoli enti per l'integrazione dei bilanci per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 provvede il Ministro per l'interno.

 

          Art. 4.

     Le quote di compartecipazione al provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata da attribuire ai Comuni ed alle Provincie, per gli anni 1962, 1963, 1964, e 1965, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, modificati dall'art. 21 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, vengono calcolate sull'imposta riscossa nell'esercizio finanziario 1959-60, maggiorata annualmente nelle seguenti misure percentuali da calcolarsi sull'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa negli esercizi finanziari 1960-61, 1961-62, 1962-63 e 1963-64 rispetto al provento dell'esercizio 1959-60 al netto delle restituzioni e dei rimborsi:

     del 40 per cento per ciascuno degli esercizi 1960-61 e 1961-62;

     del 42 per cento per l'esercizio 1962-63;

     del 44 per cento per l'esercizio 1963-64.

 

          Art. 5.

     L'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, è sostituito dal seguente:

     "A decorrere dal 1° gennaio 1961 e fino al 31 dicembre 1970, dal provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente, viene prelavata una quota dell'1,60 per cento per la costituzione di un fondo a disposizione del Ministero delle finanze.

     Dal detto fondo vengono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di contributi a compensazione, per il decennio 1961-1970, della perdita di entrata subita da ciascun Comune per effetto dell'abolizione dell'imposta sul bestiame stabilita dal precedente art. 1 e per la perdita di entrata subita dai Comuni con popolazione accertata in base a censimento ufficiale demografico non superiore agli 8000 abitanti, per effetto dell'abolizione delle prestazioni d'opera disposta con l'art. 15, lettera e), della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

     Per le prestazioni d'opera convertite in denaro il contributo è corrisposto in misura pari all'introito delle stesse sulla base del gettito dell'anno 1959.

     Per le prestazioni d'opera effettuate in natura il contributo è corrisposto convertendo in denaro il valore delle prestazioni nella misura stabilita dalla deliberazione istitutiva.

     L'Intendenza di finanza, in base alle entrate accertate per i titoli di cui ai precedenti commi, risultanti dal verbale di chiusura dell'esercizio 1959, per le prestazioni d'opera, e dell'esercizio 1960 per l'imposta sul bestiame, determina, in via definitiva, le somme spettanti ad ogni Comune e ne cura l'erogazione in due rate scadenti nei mesi di maggio e di ottobre di ciascun anno".

 

          Art. 6.

     La liquidazione, per il decennio 1961-1970, dei contributi da attribuire ai Comuni e alle Provincie, a compensazione delle perdite di entrate derivanti dall'abolizione delle addizionali all'imposta erariale sul reddito agrario, disposta con l'art. 15 lettera a) della legge 16 settembre 1960, n. 1014, si effettua in via definitiva in base alle risultanze del verbale di chiusura dell'esercizio 1960.

 

          Art. 7.

     L'articolo 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è sostituito dal seguente:

     "A decorrere dal 1° gennaio 1962 e fino al 31 dicembre 1970 dal provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente viene prelevata una quota del 2 per cento per la costituzione di un fondo a disposizione del Ministero delle finanze.

     Da tale fondo verranno prelevate le somme occorrenti per compensare le perdite subite dai Comuni e dalle Provincie per effetto dell'abolizione delle addizionali sul reddito agrario e relative eventuali eccedenze disposta dal precedente art. 15 nonchè per effetto delle esenzioni dalle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni e relative eccedenze, previste dall'art. 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dalla legge 28 luglio 1961, n. 838, concernente l'esonero da imposizioni tributarie dei redditi minimi dei terreni.

     L'Intendenza di finanza, in base alle entrate accertate, per i titoli di cui al precedente comma, risultanti dal verbale di chiusura dell'esercizio 1960, determina in via definitiva le somme spettanti ad ogni Ente per gli anzidetti titoli e ne cura l'erogazione in due rate scadenti nei mesi di maggio e di ottobre di ciascun anno".

 

          Art. 8.

     L'articolo 3, secondo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, è sostituito dal seguente:

     "A decorrere dal 1° gennaio 1962, su tale quota è attribuita ai singoli Comuni contemplati dal comma precedente una somma pari a quella spettante per l'anno 1961. L'eventuale somma residua verrà ripartita tra gli stessi Comuni proporzionalmente alla popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico".

 

          Art. 9.

     A decorrere dal 1° gennaio 1964 e ferme restando le disposizioni di cui all'art. 8, la quota di compartecipazione al provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata spettante ai Comuni montani ed a quelli situati nelle piccole isole ai sensi dell'art. 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni, è elevata all'1,10 per cento.

     A decorrere dal 1° gennaio 1969, le quote di compartecipazione al provento complessivo netto dell'imposta generale sull'entrata, spettanti agli enti locali ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, sono fissate, rispettivamente, nelle misure del 7,80 per cento per i Comuni e del 2,60 per cento per le Provincie [2] .

 

          Art. 10.

     Per l'esercizio 1962 l'importo del mutuo di cui all'art. 2 verrà determinato con riferimento al disavanzo economico del bilancio senza tener conto del contributo previsto dall'art. 1.

     Tale contributo sarà corrisposto entro il 31 marzo 1963 e verrà portato in detrazione del mutuo a pareggio del bilancio 1963 ed, in mancanza di detto mutuo, a decurtazione del mutuo di cui al comma precedente.

 

          Art. 11.

     Le provvidenze contemplate dalla presente legge e l'autorizzazione prevista dall'art. 20 secondo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014, possono essere concesse anche ai Comuni ed alle Provincie che non applicano le aliquote massime stabilite dalla legge 5 luglio 1961, n. 641, sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine e dalla legge 18 aprile 1962, n. 208, recante modificazioni alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

     In ogni caso non si possono applicare eccedenze sulle aliquote dei tributi di cui al comma precedente.

 

          Art. 12.

     I fondi necessari all'erogazione ai Comuni ed alle Provincie dei contributi previsti dalla presente legge sono forniti con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

     Al maggior onere derivante dall'aumento della compartecipazione al gettito dell'I.G.E. disposto dagli articoli 4 e 9 della presente legge, che si prevede di lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-1963 e di lire 4 miliardi 500.000.000 per l'esercizio 1963-1964, si provvederà con parte del maggior gettito previsto dall'applicazione del provvedimento concernente modificazioni, al regime fiscale dei prodotti petroliferi.

 

          Art. 13.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 6 agosto 1966, n. 637.