§ 27.6.1a - Legge 22 aprile 1951, n. 288.
Modificazioni all'art. 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, contenente provvidenze a favore delle finanze dei Comuni e delle Provincie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:22/04/1951
Numero:288


Sommario
Art. 1.      L'ammontare destinato ai contributi in capitale a carico dello Stato previsto dall'art. 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, in favore dei Comuni, è elevato a [...]
Art. 2.      L'eventuale rimanenza sui fondi previsti all'art. 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, ed all'articolo precedente, resta a disposizione del Ministero dell'interno per [...]
Art. 3.      La maggiore spesa di lire 5.500.000.000 di cui all'articolo 1 della presente legge, verrà fronteggiata a carico dell'esercizio 1950 - 51 con il fondo speciale iscritto [...]
Art. 4.      Ai fini della concessione dei mutui di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1950, le Regioni a statuto speciale possono richiedere alla Commissione centrale per la [...]
Art. 5.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge


§ 27.6.1a - Legge 22 aprile 1951, n. 288. [1]

Modificazioni all'art. 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, contenente provvidenze a favore delle finanze dei Comuni e delle Provincie.

(G.U. 7 maggio 1951, n. 102).

 

 

     Art. 1.

     L'ammontare destinato ai contributi in capitale a carico dello Stato previsto dall'art. 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, in favore dei Comuni, è elevato a complessive lire 10 miliardi.

 

          Art. 2.

     L'eventuale rimanenza sui fondi previsti all'art. 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, ed all'articolo precedente, resta a disposizione del Ministero dell'interno per interventi eccezionali a favore dei bilanci 1951 degli enti locali, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

     La relativa erogazione avverrà con le norme di cui alla sopra citata legge.

 

          Art. 3.

     La maggiore spesa di lire 5.500.000.000 di cui all'articolo 1 della presente legge, verrà fronteggiata a carico dell'esercizio 1950 - 51 con il fondo speciale iscritto al capitolo 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

 

          Art. 4.

     Ai fini della concessione dei mutui di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1950, le Regioni a statuto speciale possono richiedere alla Commissione centrale per la finanza locale l'esame dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali facenti parte dei rispettivi territori.

     La Commissione centrale per la finanza locale formula le opportune proposte per il pareggio dei bilanci, indicando la misura delle supercontribuzioni e l'ammontare del mutuo necessario per far fronte al disavanzo economico.

     I provvedimenti relativi sono adottati dai competenti organi dell'Amministrazione regionale e resi esecutivi, per quanto concerne l'assunzione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.