§ 27.6.19 - L. 30 luglio 1950, n. 575.
Provvidenze a favore delle finanze dei Comuni e delle Province.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:30/07/1950
Numero:575


Sommario
Art. 1.      La tariffa massima delle imposte di consumo sul gas-luce e sull'energia elettrica per illuminazione è modificata come segue
Art. 2.      I Comuni, nei casi indicati nell'art. 2 del decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1199, ancorché ricorrano le condizioni previste dagli articoli 255 e 256 del testo unico per la finanza locale [...]
Art. 3.      Ai generi sui quali, in forza dell'art. 20 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, i Comuni sono autorizzati ad applicare imposte di consumo, sono aggiunti i [...]
Art. 4.      A favore dei Comuni e delle Province possono essere concessi per l'esercizio finanziario 1950 contributi in capitale da parte dello Stato anche in relazione al minore introito che agli enti [...]
Art. 5.      L'ammontare complessivo dei contributi in capitale, a carico dello Stato, non potrà superare complessivamente i 4 miliardi e mezzo di lire per i Comuni ed i 3 miliardi di lire per le Province
Art. 6.      La spesa di 7 miliardi e mezzo derivante dall'attuazione della presente legge e da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, verrà fronteggiata a carico [...]
Art. 7.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 27.6.19 - L. 30 luglio 1950, n. 575. [1]

Provvidenze a favore delle finanze dei Comuni e delle Province.

(G.U. 14 agosto 1950, n. 185).

 

Art. 1.

     La tariffa massima delle imposte di consumo sul gas-luce e sull'energia elettrica per illuminazione è modificata come segue:

     gas-luce per illuminazione e riscaldamento: per metro cubo lire 1,50;

     energia elettrica per illuminazione per chilowatt-ora lire 10.

     Negli appalti in corso, tanto ad aggio che a canone fisso, l'aggio spettante all'appaltatore sul maggiore provento derivante dall'applicazione del presente articolo sarà determinato con successivo provvedimento legislativo.

 

     Art. 2.

     I Comuni, nei casi indicati nell'art. 2 del decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1199, ancorché ricorrano le condizioni previste dagli articoli 255 e 256 del testo unico per la finanza locale e dell'art. 332 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, hanno facoltà di determinare le aliquote della imposta di consumo sull'energia elettrica per illuminazione in misura inferiore a quella massima stabilita dalla tariffa.

     Fino al 31 dicembre 1952 i Comuni possono deliberare una tariffa dell'imposta di consumo sull'energia elettrica per illuminazione e sul gas- luce per illuminazione e riscaldamento in misura inferiore alla massima anche in deroga alle norme di cui ai citati artt. 255 e 256 del testo unico per la finanza locale ed all'art. 332 del testo unico della legge comunale e provinciale.

 

     Art. 3.

     Ai generi sui quali, in forza dell'art. 20 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, i Comuni sono autorizzati ad applicare imposte di consumo, sono aggiunti i seguenti, per i quali la tariffa massima è stabilita come appresso:

 

                                     Aliquote sul valore

Acque gassate - Acque minerali      10%

da tavola, naturali o

artificiali

Bevande gassate non alcooliche:

a) a base di succhi naturali di     10%

frutta

b) altre                            25%

Sciroppi:

a) a base di succhi naturali di     10%

frutta

b) altri                            25%

Estratti, polveri e conserve di

ogni specie:

per preparare bevande non           25%

alcooliche

polveri per acque da tavola         10%

 

 

     Art. 4.

     A favore dei Comuni e delle Province possono essere concessi per l'esercizio finanziario 1950 contributi in capitale da parte dello Stato anche in relazione al minore introito che agli enti predetti derivi dalla mancata applicazione delle supercontribuzioni relative all'imposta di

 

famiglia, all'imposta sulle industrie, sui commerci, le arti e le

professioni e alla relativa addizionale provinciale.

     I provvedimenti di cui sopra sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.

 

     Art. 5.

     L'ammontare complessivo dei contributi in capitale, a carico dello Stato, non potrà superare complessivamente i 4 miliardi e mezzo di lire per i Comuni ed i 3 miliardi di lire per le Province.

     Ai bilanci di cui all'articolo precedente si applicano le disposizioni degli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, per l'assunzione dei mutui da parte delle Province e dei Comuni, per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale.

 

     Art. 6.

     La spesa di 7 miliardi e mezzo derivante dall'attuazione della presente legge e da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, verrà fronteggiata a carico dell'esercizio finanziario 1949-50 con il fondo di uguale importo già vincolato sulle entrate recate dalla legge 1° aprile 1950, n. 156, per la copertura dell'onere derivante dal provvedimento concernente provvidenze in materia di finanza locale.

 

     Art. 7.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.