§ 2.7.1 - Legge 28 luglio 1961, n. 838.
Esonero da imposizioni tributare dei redditi minimi dei terreni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.7 regime fiscale
Data:28/07/1961
Numero:838


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° gennaio 1962, le partite iscritte nei registri catastali per un reddito imponibile dominicale, risultante dalla revisione disposta con il regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. [...]
Art. 2.      In relazione al disposto dall'articolo precedente, gli articoli 49 e 62 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, sono [...]
Art. 3.      La diminuzione di entrata derivante dall'attuazione della presenze legge, prevista in lire 300.000.000, sarà compensata con una aliquota del maggior gettito delle tasse di concessione [...]


§ 2.7.1 - Legge 28 luglio 1961, n. 838. [1]

Esonero da imposizioni tributare dei redditi minimi dei terreni.

(G.U. 31 agosto 1961, n. 215).

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° gennaio 1962, le partite iscritte nei registri catastali per un reddito imponibile dominicale, risultante dalla revisione disposta con il regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non superiore a lire 50, sono escluse dalle imposte sui redditi dominicale ed agrario nonchè da sovrimposte ed addizionali e da qualsiasi altro tributo o contributo applicabile sulla base delle risultanze catastali.

 

          Art. 2.

     In relazione al disposto dall'articolo precedente, gli articoli 49 e 62 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, sono integrati come segue:

     All'art. 49 è aggiunto il comma seguente:

     "Sono esclusi dall'imposta i terreni il cui reddito imponibile determinato ai sensi dell'art. 52 non supera le lire 600".

     L'art. 62 è sostituito dal seguente:

     "Presupposto dell'imposta sul reddito agrario è l'esercizio dell'impresa agricola su fondi posseduti a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale, il cui reddito dominicale imponibile, determinato ai sensi dall'articolo 52, superi le lire 600".

 

          Art. 3.

     La diminuzione di entrata derivante dall'attuazione della presenze legge, prevista in lire 300.000.000, sarà compensata con una aliquota del maggior gettito delle tasse di concessione governativa di cui al relativo testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.