§ 95.27.a - Legge 18 aprile 1962, n. 208.
Modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.27 tributi locali
Data:18/04/1962
Numero:208


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 194 e 195 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono modificati come segue
Art. 2.      Tra l'art. 195 e l'art. 196 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono inseriti i seguenti articoli 195 bis e [...]
Art. 3.      L'art. 196 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è modificato come segue
Art. 4.      L'ultimo comma dell'art. 198 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è modificato come segue
Art. 5.      All'art. 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti [...]
Art. 6.      Agli effetti dell'applicazione, per l'anno 1962, della tassa relativa alle occupazioni permanenti, i Comuni e le Province sono autorizzati a deliberare le nuove tariffe [...]
Art. 7.  [2]


§ 95.27.a - Legge 18 aprile 1962, n. 208. [1]

Modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

(G.U. 9 maggio 1962, n. 118).

 

 

     Art. 1.

     Gli articoli 194 e 195 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono modificati come segue:

     Art. 194. - "Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

     Le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti; tutte le altre sono temporanee.

     La tassa è graduata a seconda dell'importanza della località ed è applicata unicamente in base alla superficie occupata.

     A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nell'art. 192 sono classificate in categorie, in rapporto alla loro importanza.

     L'elenco di classificazione è deliberato dal Consiglio comunale, sentita la Commissione edilizia, o dal Consiglio provinciale ed è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici".

     Art. 195. "Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; è commisurata alla effettiva superficie occupata e si applica in base alla seguente tariffa:

     a) occupazione del suolo di pertinenza dei Comuni:

Classi di Comuni (Art. 11)

Tassa per metro quadrato in lire massima

Classe A

20.000

Classe B

16.000

Classe C

12.000

Classe D

9.000

Classe E

7.000

Classe F

5.000

Classe G

3.000

Classe H

3.000

Classe I

3.000

     b) occupazioni del suolo di pertinenza delle Province: la tassa non può superare le lire 5.000 a metro quadrato;

     c) occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti al suolo: la tariffa di cui alle precedenti lettere può essere ridotta fino alla metà.

     La tassa è ridotta del 50 per cento, per i passi carrabili costruiti attraverso i marciapiedi o le strade, allo scopo di accedere con i veicoli agli edifici od ai fondi; è in facoltà dei Comuni e delle Province di concedere riduzioni anche maggiori.

     Per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, la tassa è ridotta ad un decimo e si applica per le occupazioni di ogni piano. E' in facoltà dei Comuni e delle Province di concedere riduzioni anche maggiori o di non applicare la tassa. Sono, comunque, esenti dalla tassa i balconi di superficie non superiore ai 4 metri quadrati.

     I contribuenti possono liberarsi, in qualsiasi tempo, dell'onere della tassa per le occupazioni con passi carrabili, balconi, verande e simili infissi di carattere stabile mediante il versamento di una somma uguale a venti annualità del tributo".

 

          Art. 2.

     Tra l'art. 195 e l'art. 196 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono inseriti i seguenti articoli 195 bis e 195 ter:

     Art. 195 bis. - "Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata e si applica a giorno in base alla seguente tariffa:

     a) occupazioni del suolo di pertinenza dei Comuni:

Classi di Comuni (Art. 11)

Tassa per metro quadrato in lire massima

Classe A

35

Classe B

"

Classe C

"

Classe D

25

Classe E

"

Classe F

"

Classe G

15

Classe H

"

Classe I

15

     b) occupazioni del suolo di pertinenza delle Province: la tassa non può superare le lire 15 a metro quadrato;

     c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo: la tariffa di cui alle precedenti lettere può essere ridotta fino alla metà.

     La tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

     Le tariffe, di cui ai precedenti commi, possono essere ridotte fino al 50 per cento per le occupazioni di suolo pubblico effettuate da parte di venditori ambulanti, di produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti, nonchè per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di attrazioni, giuochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

     Per occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente è in facoltà dei Comuni e delle Province disporre la riscossione della tassa mediante convenzione a tariffa ridotta sino al massimo del 50 per cento".

     Art. 195 ter. - "Agli appalti, stipulati dai Comuni e dalle Province per la riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'articolo unico della legge 6 marzo 1958, n. 177, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 80 a 88, 91 e 92 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

     In caso di gestione diretta del servizio sono applicabili le norme dell'art. 93 del predetto testo unico".

 

          Art. 3.

     L'art. 196 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è modificato come segue:

     "La tassa può colpire anche le autovetture da piazza che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'autorità comunale, ma non può superare i due terzi della tassa annua di circolazione, per i Comuni delle classi A, B, C la metà per i Comuni delle classi D, E, F un terzo per i Comuni delle classi G, H, I".

 

          Art. 4.

     L'ultimo comma dell'art. 198 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è modificato come segue:

     "I Comuni o le Province, che provvedano alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre alla tassa annua di cui al primo comma, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente nel massimo il 50 per cento delle spese medesime. La deliberazione del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale, che determina la misura del contributo, è soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa".

 

          Art. 5.

     All'art. 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti esenzioni:

     "h) i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici;

     i) le occupazioni determinate dalle soste dei veicoli per il tempo normalmente necessario al carico ed allo scarico delle merci;

     l) le occupazioni con vetture a trazione animale da piazza nei posteggi ad esse assegnati".

 

          Art. 6.

     Agli effetti dell'applicazione, per l'anno 1962, della tassa relativa alle occupazioni permanenti, i Comuni e le Province sono autorizzati a deliberare le nuove tariffe entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I periodi di tempo previsti per i vari adempimenti dagli articoli 274 e seguenti del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, decorrono dalla data della deliberazione.

     Per le deliberazioni riguardanti le tariffe comunali e provinciali relative alla tassa per le occupazioni temporanee, si osservano le disposizioni di cui all'art. 21 del medesimo testo unico per la finanza locale.

     Le convenzioni a tariffa ridotta, stipulate con i contribuenti prima della pubblicazione della presente legge per il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, decadono dalla data di applicazione della nuova tariffa.

 

          Art. 7. [2]

     Ferma restando la prescrizione stabilita dagli articoli 48, terzo comma, e 290 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate prima e dopo il 4 febbraio 1962 e per le quali non sia stata pagata alcuna tassa, come previsto dalle norme precedentemente vigenti, i Comuni e le Province avranno diritto di chiedere gli arretrati in base alle tariffe vigenti alla data del 3 febbraio 1962.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Con la sentenza 6 luglio 1966, n. 88, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.