§ 63.1.48 - D.L. 23 ottobre 1996, n. 548.
Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:23/10/1996
Numero:548


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla contrazione di mutui
Art. 2.  Giochi del Mediterraneo e mondiali di sci
Art. 3.  Investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno
Art. 4.  Fondi per le aree depresse
Art. 5.  Trasferimento di opere infrastrutturali ed impianti alle regioni
Art. 6.  Aree protette
Art. 7.  Modifica e integrazione della legge 25 febbraio 1992, n. 210
Art. 8.  Abrogazione
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 63.1.48 - D.L. 23 ottobre 1996, n. 548. [1]

Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210

(G.U. 23 ottobre 1996, n. 249)

 

     Art. 1. Autorizzazione alla contrazione di mutui

     1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea ed in particolare per gli interventi tra quelli previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dall'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché per gli interventi di cui all'articolo 1, commi 78 e 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie europee e con istituti di credito, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato [2] .

     2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, sulla base del riparto allo scopo effettuato dal CIPE. All'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al comma 1 dopo le parole: "il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui" è aggiunta la parola "quindicennali,"; al comma 2 dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2001" sono aggiunte le parole: "fino all'anno 2015,".

     3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 485 miliardi per l'anno 1997 e di lire 1745 miliardi annui a decorrere dal 1998 fino al 2012. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2. Giochi del Mediterraneo e mondiali di sci

     1. Per la completa realizzazione degli interventi previsti dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 235, le somme stanziate per l'anno 1995 e non impegnate al termine dell'esercizio medesimo sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nel corso del 1996.

 

          Art. 3. Investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno

     1. Tutti i contratti e le convenzioni relativi agli interventi trasferiti ai sensi degli articoli 3e 6 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono differiti, ancorché scaduti, fino al completamento delle attività progettuali e comunque non oltre le scadenze previste dall'Unione europea per quelli relativi a progetti che beneficiano di cofinanziamento comunitario.

     2. Anche per consentire l'utilizzo del concorso finanziario dell'Unione europea, le risorse derivanti da revoche relative a progetti di cui al comma 1, disposte dai Ministeri competenti, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, per essere riassegnate ad appositi capitoli dei medesimi Ministeri.

     2 bis. Al comma 2 bis dell'articolo 9 bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come introdotto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è aggiunto il seguente periodo: “Per l'esame e la definizione delle domande relative ai progetti speciali e alle opere di cui al comma 1, trasferite alla competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede il commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 [3] .

     2 ter Al comma 2 dell'art. 15 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole: “commissario ad acta” sono aggiunte le seguenti: “ e per non più di due consulenti giuridici per la definizione del contenzioso in atto” [4].

 

          Art. 4. Fondi per le aree depresse

     1. Al comma 5-ter dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, aggiunto dall'articolo 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui sui pertinenti capitoli, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario, a partire dal 1995, sono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate nell'esercizio successivo, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 5. Alle stesse si applicano le modalità e le procedure di ripartizione previste nel comma 5-bis".

     1 bis Per i lotti di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si intendono i lotti senza contributi, mentre i progetti di industrializzazione approvati, con concessione di contributo, quindi revocati, possono essere riassegnati come previsto dal comma 5 dello stesso articolo 2 del citato decreto-legge n. 398 del 1993 [5] .

     2. Per assicurare il perseguimento degli obiettivi di risanamento delle condizioni delle aree di crisi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, le disponibilità in conto residui del capitolo 7741 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 non impegnate in tale anno possono esserlo nel 1996.

     3. In applicazione dell'articolo 1, terzo comma, della legge 8 agosto 1980, n. 480, e per le finalità di cui all'articolo 4, primo comma, della medesima legge, al fine di assicurare la continuità dell'attività produttiva e lo sviluppo dell'occupazione nel settore dell'industria cartaria ubicata nel territorio di Crotone, è autorizzato un conferimento di lire 60 miliardi ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 480 del 1980, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando la voce relativa al medesimo Ministero.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5. Trasferimento di opere infrastrutturali ed impianti alle regioni

     1. Sono trasferite alle Regioni Basilicata e Campania le funzioni di natura normativa, che devono essere esercitate entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, concernenti il completamento degli insediamenti produttivi e la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, da esercitare in raccordo con le disposizioni sui contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono trasferiti ai consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio, costituiti a norma dell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, gli impianti e le opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui al citato articolo 32 della legge n. 219 del 1981, i lotti di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti, nei limiti delle disponibilità esistenti, nonché l'esercizio delle funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti produttivi. La vigilanza sui predetti consorzi è esercitata dalla regione competente. Con decreto del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato è nominato un commissario ad acta, determinando il relativo compenso a carico delle disponibilità di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, che provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla ricognizione della consistenza e alle operazioni di consegna dei beni oggetto del trasferimento e dei relativi atti e documentazione al legale rappresentante del consorzio di sviluppo industriale competente per territorio che subentra in tutti i relativi rapporti attivi e passivi salvi i diritti già maturati a qualsiasi titolo in favore o a carico dello Stato, o che maturassero successivamente alla consegna, in dipendenza di annullamenti, revoche, dichiarazioni di nullità o decadenza nel quadro delle funzioni amministrative da esso esercitate [6] .

     2. All'onere conseguente agli impegni di cui all'articolo 5, commi 4 e seguenti, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, valutato in 10 miliardi di lire per ciascun anno del triennio 1997-1999, si fa fronte con le somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

 

          Art. 6. Aree protette

     1. Il termine di cui all'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è differito al 31 dicembre 1996. Il Ministro dell'ambiente procede entro il 30 giugno 1997 all'istituzione del Parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), a norma del comma 5 del medesimo articolo 35.

 

          Art. 7. Modifica e integrazione della legge 25 febbraio 1992, n. 210

     1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

     "Art. 2.

     1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

     2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

     3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.

     4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

     5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-ter del medesimo articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.

     6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.

     7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2".

     2. In attesa di una nuova e più completa disciplina legislativa, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli anni 1995 e 1996.

     3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, pari a lire 90 miliardi per l'anno 1995 e a lire 91 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1995 e a lire 60,5 miliardi per l'anno 1996, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2599 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1995 e corrispondente capitolo per l'esercizio 1996, e quanto a lire 30,5 miliardi per l'anno 1996 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

     4. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

     " 1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano domanda al Ministro della sanità entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede all'istruttoria delle domande e all'acquisizione del giudizio di cui al successivo articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della sanità".

     5. Le domande già presentate al Ministero della sanità, per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non è ancora iniziata l'istruttoria, sono trasmesse agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome, per l'ulteriore invio alle USL territorialmente competenti ai fini degli adempimenti previsti dal comma 4.

     6. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: "Ministro della sanità" sono inserite le seguenti: ", tramite la USL territorialmente competente,".

 

          Art. 8. Abrogazione

     1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 450.

 

          Art. 9. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 20 dicembre 1996, n. 641.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[4]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[5]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[6]  Comma già modificato dalla legge di conversione, sostituito dall'art. 10 della L. 7 agosto 1997, n. 266 e così ulteriormente modificato dall'art. 15 della L. 17 maggio 1999, n. 144.