§ 98.1.26979 - Legge 21 giugno 1995, n. 235.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:21/06/1995
Numero:235


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari, è [...]


§ 98.1.26979 - Legge 21 giugno 1995, n. 235. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari.

(G.U. 21 giugno 1995, n. 143)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 19 dicembre 1994, n. 690, e 18 febbraio 1995, n. 38.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118

     All'art. 1:

     al comma 2, lettera d), le parole: ", storici ed artistici" sono sostituite dalle seguenti: ", storici, artistici e paesaggistici, cui non si può in alcun modo derogare";

     al comma 4, le parole: "dagli articoli 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "dall'art. 2".

     All'art. 2:

     la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Conferenza di servizi)";

     al comma 1, le parole: "conferenza dei servizi" sono sostituite dalle seguenti: "conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,"; il secondo e il terzo periodo sono soppressi; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'approvazione delle opere da parte della conferenza è efficace anche ai fini e per gli effetti dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.";

     al comma 3, le parole: "e territoriali" sono sostituite dalle seguenti: ", architettonici e paesaggistici";

     al comma 5, le parole: "qualora l'amministrazione sia stata regolarmente convocata" sono soppresse.

     All'art. 3:

     al comma 4, dopo le parole: "delle imprese" sono inserite le seguenti: "e delle società".

     All'art. 6:

     al comma 1, dopo le parole: "Ministero dei lavori pubblici," sono inserite le seguenti: "un rappresentante del Ministero dell'ambiente,".

     All'art. 7:

     al comma 1, dopo le parole: "degli interventi" è inserita la seguente: "locali"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il programma è approvato entro il 30 giugno 1995";

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. Il commissario straordinario include nel programma gli interventi di cui sia dimostrata la possibilità di completamento entro il 31 dicembre 1996.";

     dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     "2-bis. Gli interventi compresi nel programma devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 1, comma 2, e devono essere completati entro il 31 dicembre 1996.";

     al comma 5, la parola: "specifico" è soppressa;

     il comma 6 è soppresso.

     All'art. 8:

     la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Conferenze di servizi)";

     al comma 1, le parole: "ovvero dalla approvazione delle sue successive varianti, una conferenza dei servizi" sono sostituite dalle seguenti: "una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,";

     il comma 2 è soppresso;

     al comma 3, le parole: "conferenza dei servizi di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "conferenza di servizi di cui al comma 1".

     L'art. 9 è sostituito dal seguente:

     "Art. 9.- (Disposizione finanziaria). - 1. Per le finalità di cui all'art. 7, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1994, di lire 13 miliardi per l'anno 1995 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

     2. Alla quota dell'onere derivante dall'attuazione dell'art. 7, comma 2, pari a lire 10 miliardi per il 1995, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro".

     All'art. 10:

     al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: "Il concorso finanziario" è inserita la seguente: "complessivo";

     al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) lire 3 miliardi per l'anno 1994, lire 10 miliardi per l'anno 1995, lire 12 miliardi per l'anno 1996 e lire 5 miliardi per l'anno 1997, da destinare alle necessarie attività organizzative e gestionali.";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Le funzioni di coordinamento ed alta vigilanza per l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, con riferimento allo svolgimento delle procedure e all'utilizzazione dei fondi connessi alla manifestazione, sono svolte dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro all'uopo delegato, al quale spettano altresì i compiti di cui ai successivi articoli del presente decreto.";

     il comma 3 è soppresso.

     All'art. 11:

     al comma 2, la parola: "prevedibili" è soppressa e le parole: "comitato di coordinamento" sono sostituite dalle seguenti: "Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro all'uopo delegato";

     dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

     "5-bis. Il comitato, d'intesa con le amministrazioni e gli enti comunque interessati alla manifestazione, può promuovere iniziative in campo culturale, artistico e sociale collegate alla manifestazione stessa, senza oneri a carico delle disponibilità recate dal presente decreto".

     L'art. 12 è sostituito dal seguente:

     "Art. 12.- (Programma degli interventi e sua realizzazione). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comitato organizzatore locale, d'intesa con il CONI, la Regione Puglia, le amministrazioni provinciali della Puglia, il Comune di Bari e gli altri comuni interessati elabora le proposte relative alla realizzazione delle opere e degli impianti sportivi occorrenti.

     2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro all'uopo delegato, approva un programma di interventi, sulla base delle proposte pervenute, nei trenta giorni successivi. Il programma indica l'importo massimo di contributo dello Stato erogabile per ciascun intervento. Il programma degli interventi, con gli importi relativi alle opere da realizzare, è pubblicato in forma integrale presso la sede della Regione Puglia e presso quella della Provincia di Bari; dell'avvenuta pubblicazione è data notizia a mezzo della stampa locale. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al programma degli interventi per motivi di pubblico interesse. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro all'uopo delegato, apporta, sulla base delle osservazioni accolte, le eventuali modifiche al programma degli interventi e lo riapprova nei successivi trenta giorni. Le osservazioni non accolte si intendono respinte. Entro trenta giorni dalla prima approvazione del programma degli interventi, ovvero dalla approvazione delle sue successive varianti, il programma è trasmesso, per l'ulteriore corso, alla conferenza di servizi di cui al comma 4, convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. La conferenza di servizi può essere convocata anche per la realizzazione delle opere necessarie a garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali allo svolgimento dei giochi.

     3. Ogni successiva variazione del programma degli interventi è definita e approvata secondo la procedura di cui al comma 2.

     4. Alla conferenza partecipano il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro all'uopo delegato, che la presiede, il commissario del Governo, il prefetto di Bari, il provveditore regionale alle opere pubbliche, un rappresentante della Regione Puglia, uno dell'amministrazione provinciale di Bari ed uno del Comune di Bari, il soprintendente per i beni ambientali e architettonici, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, il presidente del comitato organizzatore locale, un rappresentante del CONI, il direttore dell'aeroporto e il presidente dell'autorità portuale, ovvero, qualora questi non sia stato nominato, il commissario straordinario. Alle riunioni della conferenza partecipano inoltre, di volta in volta, i rappresentanti delle amministrazioni o degli enti tenuti ad adottare atti d'intesa, nonchè a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.

     5. Su richiesta delle amministrazioni e degli enti comunque interessati alla manifestazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro all'uopo delegato, include, altresì, nel programma ogni altro utile intervento, anche infrastrutturale, funzionale al migliore svolgimento della manifestazione stessa ed alla realizzazione delle iniziative in campo culturale ed artistico ad essa collegato. Ai predetti interventi si applicano i termini e le procedure stabiliti dal presente decreto. La realizzazione di tali ulteriori interventi deve essere effettuata senza oneri a carico delle disponibilità recate dal presente decreto.

     6. La conferenza esamina i progetti esecutivi trasmessi dalle amministrazioni proponenti sulla base del programma approvato e ne valuta:

     a) l'incidenza sullo svolgimento delle manifestazioni e delle iniziative nel settore artistico e culturale;

     b) la realizzazione entro il mese di aprile del 1997;

     c) la congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;

     d) il rispetto dei vincoli ambientali, archeologici, storici, artistici ed architettonici e le compatibilità dal punto di vista paesistico, culturale e territoriale;

     e) la congruità dei benefici e degli utili previsti in corrispettivo del finanziamento da parte di soggetti privati;

     f) l'esito della valutazione di impatto ambientale relativa, ove prevista dall'allegato 1 alla direttiva 85/377/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, alla progettazione di nuove opere o all'esercizio di strutture necessarie allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo.

     7. La conferenza suggerisce, ove occorra, le opportune modifiche ai progetti; verifica, altresì, il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche, che deve essere attestato nella relazione tecnica che accompagna i progetti medesimi.

     8. La conferenza emette le proprie definitive determinazioni entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. A tal fine copie delle decisioni assunte sono trasmesse tempestivamente agli enti competenti.

     9. Le opere approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro all'uopo delegato sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e vengono realizzate secondo un piano di avanzamento coordinato; esse devono essere concluse entro il 30 aprile 1997. Si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. L'inosservanza dei termini previsti nei progetti comporta l'intervento sostitutivo del prefetto.

     10. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, approvati dalla conferenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro all'uopo delegato provvede alla ripartizione dei fondi di cui all'art. 10, comma 1, lettera a). Il legale rappresentante delle amministrazioni competenti alla realizzazione degli interventi, o il soggetto comunque incaricato, opera in qualità di funzionario delegato e rende trimestralmente il conto amministrativo alla ragioneria regionale dello Stato di Bari".

     Art. 13:

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 9, comma 1, e dell'art. 10, comma 1, lettera b), pari a complessive lire 5 miliardi per l'anno 1994, lire 13 miliardi per l'anno 1995, lire 15 miliardi per l'anno 1996 e lire 8 miliardi per l'anno 1997, si provvede per l'anno 1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del bilancio e della programmazione economica, e per gli anni 1995, 1996 e 1997 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al medesimo capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.