§ 1.7.69 - L.R. 10 aprile 2015, n. 15.
Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.7 autonomie locali
Data:10/04/2015
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Principi)
Art. 3.  (Città metropolitana di Genova)
Art. 4.  (Funzioni delle province)
Art. 5.  (Attribuzione di funzioni alla Regione)
Art. 6.  (Esercizio delle funzioni da parte dei comuni)
Art. 7.  (Accordi)
Art. 8.  (Trasferimento delle funzioni, del personale e delle risorse finanziarie)
Art. 9.  (Personale proveniente dalle province e dalla Città metropolitana)
Art. 10.  (Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso)
Art. 11.  (Finalità)
Art. 12.  (Competenze della Regione)
Art. 13.  (Competenze dei Comuni)
Art. 14.  (Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)
Art. 15.  (Abrogazione di norme)
Art. 17.  (Autorità di bacino regionale)
Art. 18.  (Competenze del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)
Art. 19.  (Competenze della Giunta regionale)
Art. 20.  (Comitato tecnico di bacino)
Art. 21.  (Compiti del Comitato)
Art. 22.  (Funzionamento del Comitato)
Art. 23.  (Funzioni del Segretario generale)
Art. 24.  (Funzionamento dell'Autorità di bacino)
Art. 25.  (Formazione del piano di bacino)
Art. 26.  (Varianti al piano di bacino anche stralcio)
Art. 27.  (Norme finali e transitorie)
Art. 28.  (Abrogazione di norme)
Art. 29.  (Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))
Art. 30.  (Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 28/2006)
Art. 31.  (Abrogazione dell’articolo 3 della l.r. 28/2006)
Art. 32.  (Abrogazione dell’articolo 4 della l.r. 28/2006)
Art. 33.  (Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 28/2006)
Art. 34.  (Modifica della rubrica del Capo III della l.r. 28/2006)
Art. 35.  (Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 28/2006)
Art. 36.  (Abrogazione degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della l.r. 28/2006)
Art. 37.  (Sostituzione dell’articolo 30 della l.r. 28/2006)
Art. 38.  (Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture ricettive e norme in materia di imprese turistiche))
Art. 39.  (Inserimento dell’articolo 57 bis della l.r. 32/2014)
Art. 40.  (Inserimento dell’articolo 66 bis della l.r. 32/2014)
Art. 41.  (Abrogazione degli articoli 5 e 20 della legge regionale 1 aprile 2014, n. 7 (Organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici))
Art. 42.  (Abrogazione dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l’esercizio delle professioni turistiche))
Art. 43.  (Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 44/1999)
Art. 44.  (Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 17 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco))
Art. 45.  (Modifiche dell’articolo 3 della l.r. 17/1996)
Art. 46.  (Modifiche dell’articolo 4 della l.r. 17/1996)
Art. 47.  (Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 17/1996)
Art. 48.  (Norme transitorie e finali)
Art. 49.  (Norma finale)
Art. 50.  (Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento))
Art. 51.  (Modifiche dell’articolo 5 della l.r. 18/2009)
Art. 52.  (Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 18/2009)
Art. 53.  (Modifica dell’articolo 16 della l.r. 18/2009)
Art. 54.  (Modifica dell’articolo 25 della l.r. 18/2009)
Art. 55.  (Modifica dell’articolo 26 della l.r. 18/2009)
Art. 56.  (Modifica dell’articolo 30 della l.r. 18/2009)
Art. 57.  (Modifica dell’articolo 34 della l.r. 18/2009)
Art. 58.  (Modifica dell’articolo 52 della l.r. 18/2009)
Art. 59.  (Modifiche dell’articolo 53 della l.r. 18/2009)
Art. 60.  (Modifiche all’articolo 56 della l.r. 18/2009)
Art. 61.  (Modifiche dell’articolo 57 della l.r. 18/2009)
Art. 62.  (Modifica dell’articolo 60 bis della l.r. 18/2009)
Art. 63.  (Modifiche all’articolo 61 della l.r. 18/2009)
Art. 64.  (Abrogazione dell’articolo 62 della l.r. 18/2009)
Art. 65.  (Modifica dell’articolo 63 della l.r. 18/2009)
Art. 66.  (Modifica dell’articolo 69 della l.r. 18/2009)
Art. 67.  (Modifica dell’articolo 76 della l.r. 18/2009)
Art. 68.  (Modifica dell’articolo 79 della l.r. 18/2009)
Art. 69.  (Modifiche dell’articolo 84 della l.r. 18/2009)
Art. 70.  (Modifica dell’articolo 85 della l.r. 18/2009)
Art. 71.  (Modifica dell’articolo 86 della l.r. 18/2009)
Art. 72.  (Modifiche dell’articolo 87 della l.r. 18/2009)
Art. 73.  (Modifiche dell’articolo 89 della l.r. 18/2009)
Art. 74.  (Ulteriori modifiche alla l.r. 18/2009)
Art. 75.  (Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme e interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione))
Art. 76.  (Modifica del titolo della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per i Servizi educativi e del lavoro (ARSEL Liguria))
Art. 77.  (Modifica dell’articolo 3 della l.r. 43/2013)
Art. 78.  (Modifica dell’articolo 12 della l.r. 43/2013)
Art. 79.  (Modifiche dell’articolo 49 della l.r. 43/2013)
Art. 80.  (Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l’impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro))
Art. 81.  (Modifiche dell’articolo 6 della l.r. 27/1998)
Art. 82.  (Modifiche dell’articolo 8 della l.r. 27/1998)
Art. 83.  (Norma finale)
Art. 84.  (Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico))
Art. 85.  (Modifica dell’articolo 3 della l.r. 8/2014)
Art. 86.  (Abrogazione degli articoli 4 e 5 della l.r. 8/2014)
Art. 87.  (Modifica dell’articolo 6 della l.r. 8/2014)
Art. 88.  (Modifiche dell’articolo 7 della l.r. 8/2014)
Art. 89.  (Modifica dell’articolo 8 della l.r. 8/2014)
Art. 90.  (Modifica dell’articolo 9 della l.r. 8/2014)
Art. 91.  (Modifiche dell’articolo 10 della l.r. 8/2014)
Art. 92.  (Modifiche dell’articolo 11 della l.r. 8/2014)
Art. 93.  (Modifiche dell’articolo 14 della l.r. 8/2014)
Art. 94.  (Modifiche dell’articolo 15 della l.r. 8/2014)
Art. 95.  (Modifiche dell’articolo 16 della l.r. 8/2014)
Art. 96.  (Modifica dell’articolo 17 della l.r. 8/2014)
Art. 97.  (Modifiche dell’articolo 18 della l.r. 8/2014)
Art. 98.  (Modifica dell’articolo 19 della l.r. 8/2014)
Art. 99.  (Modifica dell’articolo 20 della l.r. 8/2014)
Art. 100.  (Modifiche dell’articolo 22 della l.r. 8/2014)
Art. 101.  (Modifiche dell’articolo 23 della l.r. 8/2014)
Art. 102.  (Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 8/2014)
Art. 103.  (Modifica dell’articolo 26 della l.r. 8/2014)
Art. 104.  (Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
Art. 105.  (Modifiche dell’articolo 2 della l.r. 29/1994)
Art. 106.  (Modifica dell’articolo 3 della l.r. 29/1994)
Art. 107.  (Modifica dell’articolo 4 della l.r. 29/1994)
Art. 108.  (Abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 29/1994)
Art. 109.  (Modifiche dell’articolo 6 della l.r. 29/1994)
Art. 110.  (Modifiche dell’articolo 7 della l.r. 29/1994)
Art. 111.  (Modifiche dell’articolo 8 della l.r. 29/1994)
Art. 112.  (Modifiche dell’articolo 9 della l.r. 29/1994)
Art. 113.  (Modifiche dell’articolo 11 della l.r. 29/1994)
Art. 114.  (Abrogazione dell’articolo 12 della l.r. 29/1994)
Art. 115.  (Modifiche dell’articolo 13 della l.r. 29/1994)
Art. 116.  (Modifiche dell’articolo 14 della l.r. 29/1994)
Art. 117.  (Modifiche dell’articolo 15 della l.r. 29/1994)
Art. 118.  (Modifiche dell’articolo 16 della l.r. 29/1994)
Art. 119.  (Modifiche dell’articolo 18 della l.r. 29/1994)
Art. 120.  (Modifiche dell’articolo 19 della l.r. 29/1994)
Art. 121.  (Modifiche dell’articolo 20 della l.r. 29/1994)
Art. 122.  (Modifiche dell’articolo 22 della l.r. 29/1994)
Art. 123.  (Modifica dell’articolo 23 della l.r. 29/1994)
Art. 124.  (Modifiche dell’articolo 24 della l.r. 29/1994)
Art. 125.  (Modifiche dell’articolo 25 della l.r. 29/1994)
Art. 126.  (Modifiche dell’articolo 26 della l.r. 29/1994)
Art. 127.  (Modifiche dell’articolo 27 della l.r. 29/1994)
Art. 128.  (Modifiche dell’articolo 29 della l.r. 29/1994)
Art. 129.  (Modifiche dell’articolo 30 della l.r. 29/1994)
Art. 130.  (Modifiche dell’articolo 31 della l.r. 29/1994)
Art. 131.  (Modifiche dell’articolo 32 della l.r. 29/1994)
Art. 132.  (Modifiche dell’articolo 33 della l.r. 29/1994)
Art. 133.  (Modifiche dell’articolo 34 della l.r. 29/1994)
Art. 134.  (Modifiche dell’articolo 35 della l.r. 29/1994)
Art. 135.  (Modifiche dell’articolo 36 della l.r. 29/1994)
Art. 136.  (Modifiche dell’articolo 37 della l.r. 29/1994)
Art. 137.  (Modifiche dell’articolo 38 della l.r. 29/1994)
Art. 138.  (Modifiche dell’articolo 40 della l.r. 29/1994)
Art. 139.  (Modifiche dell’articolo 42 della l.r. 29/1994)
Art. 140.  (Modifiche dell’articolo 43 della l.r. 29/1994)
Art. 141.  (Modifiche dell’articolo 45 della l.r. 29/1994)
Art. 142.  (Modifiche dell’articolo 47 della l.r. 29/1994)
Art. 143.  (Modifiche dell’articolo 48 della l.r. 29/1994)
Art. 144.  (Modifiche dell’articolo 49 della l.r. 29/1994)
Art. 145.  (Modifiche dell’articolo 51 della l.r. 29/1994)
Art. 146.  (Abrogazione dell’articolo 52 della l.r. 29/1994)
Art. 147.  (Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura))
Art. 148.  (Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo))
Art. 149.  (Modifiche della legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca [...]
Art. 150.  (Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))
Art. 151.  (Modifica dell’articolo 6 della l.r. 40/2009)
Art. 152.  (Modifica dell’articolo 7 della l.r. 40/2009)
Art. 153.  (Modifica dell’articolo 8 della l.r. 40/2009)
Art. 154.  (Modifica dell’articolo 10 della l.r. 40/2009)
Art. 155.  (Modifica dell’articolo 15 della l.r. 40/2009)
Art. 156.  (Modifica dell’articolo 22 della l.r. 40/2009)
Art. 157.  (Modifica dell’articolo 27 della l.r. 40/2009)
Art. 158.  (Modifica dell’articolo 30 della l.r. 40/2009)
Art. 159.  (Abrogazione dell’articolo 56 della l.r. 40/2009)
Art. 160.  (Abrogazione dell’articolo 59 della l.r. 40/2009)
Art. 161.  (Norma transitoria)
Art. 162.  (Abrogazione dell’articolo 4 della legge regionale 24 luglio 2001, n. 22 (Norme per la valorizzazione del tempo libero e dell’educazione permanente degli adulti))
Art. 163.  (Modifiche dell’articolo 5 della l.r. 22/2001)
Art. 164.  (Abrogazione dell’articolo 6 della l.r. 22/2001)
Art. 165.  (Modifica dell’articolo 12 della l.r. 22/2001)
Art. 166.  (Modifica dell’articolo 13 della l.r. 22/2001)
Art. 167.  (Abrogazione dell’articolo 14 della l.r. 22/2001)
Art. 168.  (Abrogazione dell’articolo 15 della l.r. 22/2001)
Art. 169.  (Abrogazione dell’articolo 16 della l.r. 22/2001)
Art. 170.  (Norme transitorie)
Art. 171.  (Norme finali)
Art. 172.  (Norma finanziaria)
Art. 173.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.7.69 - L.R. 10 aprile 2015, n. 15. [1]

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

(B.U. 15 aprile 2015, n. 12)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI DI RIORDINO

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Nel rispetto di quanto previsto agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali) e dell’Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 11 settembre 2014 previsti all’articolo 1, commi 91 e 92, della stessa legge, nonché delle altre disposizioni statali in materia, la presente legge disciplina il riordino delle funzioni conferite alle province dalla Regione sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Sono escluse, ai sensi dell’accordo di cui all’articolo 1, comma 91, della l. 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni, dall’ambito di applicazione della presente legge le funzioni di polizia provinciale, le funzioni relative ai centri per l’impiego e le funzioni relative alle politiche attive del lavoro che continuano a essere svolte dalle province e dalla Città metropolitana sino all’emanazione di disposizioni nazionali in materia.

3. Le funzioni che non sono oggetto di riordino sono esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Genova ai sensi della legislazione vigente.

 

     Art. 2. (Principi)

1. La Regione nel processo di riordino individua l’ambito territoriale ottimale di esercizio di ciascuna funzione tenendo conto delle esigenze unitarie e promuove e valorizza il ruolo della Città metropolitana e dei comuni quali enti di presidio del territorio favorendo forme di esercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali.

2. La Regione assicura la continuità amministrativa, la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure e la riduzione dei costi per l’Amministrazione e garantisce la razionale allocazione delle funzioni privilegiando l’attribuzione dell’intera funzione ad un unico soggetto.

 

     Art. 3. (Città metropolitana di Genova)

1. La Regione Liguria valorizza e rafforza, in sede di riforma della legislazione e degli atti della programmazione, il ruolo della Città metropolitana di Genova quale ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono.

2. Regione e Città metropolitana di Genova possono concordare, anche tramite intese, le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana per il sostegno allo sviluppo economico e la dotazione infrastrutturale strategica del territorio. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività del territorio metropolitano.

3. In materia di formazione professionale, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Genova, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, sugli indirizzi che attengono le azioni e gli interventi da svolgersi nel territorio della Città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all’adozione dell’atto di propria competenza.

4. In materia di difesa del suolo, i piani di bacino e la programmazione degli interventi sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana che si esprime entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dei contenuti dei piani e dei programmi che hanno ad oggetto vincoli, azioni ed interventi da svolgersi sul territorio della Città metropolitana. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all’adozione degli atti di propria competenza.

5. La Stazione unica appaltante regionale (SUAR), soggetto aggregatore della domanda ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015) e successive modificazioni e integrazioni, stipula intese con la Stazione unica appaltante (SUA) della Città metropolitana al fine di definire le forme di collaborazione e sinergia per costituire il sistema regionale degli appalti.

6. In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana collaborano, previa intesa, per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali, dei dati e dei servizi online.

7. Nel territorio della Città metropolitana le funzioni di cui all’articolo 4, comma 1, sono attribuite alla Città medesima, che le esercita ad ogni effetto in continuità con l’esercizio già di competenza della Provincia di Genova.

 

     Art. 4. (Funzioni delle province)

1. Le province esercitano le funzioni fondamentali indicate nella l. 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto che:

a) per quanto concerne la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, l’attuale ripartizione delle competenze in sede regionale risulta conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni e al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) e successive modificazioni e integrazioni e le funzioni attribuite sono quelle proprie dell’Ente di area vasta;

b) per quanto concerne la tutela del paesaggio, la materia è già stata oggetto di riordino tramite la legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo Unico della normativa regionale in materia di paesaggio);

c) per quanto concerne le funzioni in materia di trasporti, la materia è già stata oggetto di riordino tramite la legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni e sono confermate le funzioni di autorizzazione all’attività di noleggio autobus con conducente di cui all’articolo 31 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) e successive modificazioni e integrazioni;

d) per quanto concerne le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti le stesse sono state disciplinate dalla legge regionale 24 febbraio 2014, n.1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) e successive modificazioni e integrazioni e il ruolo delle province appare coerente con la funzione fondamentale di fornire ai comuni assistenza tecnica amministrativa, mentre alla Città metropolitana sono attribuite le funzioni dell’ente preposto alla strutturazione dei sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e di organizzazione dei servizi di interesse generale di ambito metropolitano;

e) per quanto concerne la viabilità, sono altresì confermate alle province le funzioni relative all’articolo 12, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 (Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette) e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le funzioni relative al rilascio dell’autorizzazione per l’espletamento di gare con veicoli a motore e di gare atletiche, ciclistiche e di gare con animali o con veicoli a trazione animale di cui all’articolo 12, comma 2, lettere c) e c bis), della l.r. 3/1999 e successive modificazioni e integrazioni e le funzioni di autorizzazione alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità di cui all’articolo 12, comma 4, della medesima legge regionale.

2. Il costo del personale destinato dalle province o dalla Città metropolitana a costituire l’Ufficio d’Ambito del servizio idrico integrato è a carico della tariffa nei limiti di quanto previsto dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEG). All’Ufficio d’Ambito devono essere assicurate forme di autonomia funzionale coerenti con il compito di verifica delle modalità di gestione del servizio e dei relativi costi.

3. Il costo del personale destinato a segreteria dell’Ambito territoriale ottimale (ATO) del servizio integrato dei rifiuti è ripartito fra le aree omogenee di cui all’articolo 14 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, in relazione al numero di abitanti.

4. Le province nell’esercizio della funzione di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali acquisiscono il ruolo di articolazioni funzionali della SUAR soggetto aggregatore ai sensi della l.r. 41/2014 e successive modificazioni e integrazioni, costituendo la SUA di riferimento per i comuni appartenenti ai relativi territori.

5. I costi del personale di cui al comma 4 sono conteggiati nelle spese tecniche degli interventi appaltati per conto dei comuni.

6. La Giunta regionale emana gli indirizzi per l’applicazione in modo omogeneo da parte delle province degli oneri istruttori relativi alle seguenti funzioni tramite i quali assicurare il costo del personale:

a) controllo delle costruzioni in zone sismiche;

b) controllo del conglomerato cementizio armato.

 

     Art. 5. (Attribuzione di funzioni alla Regione)

1. Sono attribuite alla Regione le seguenti funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana:

a) difesa del suolo;

b) turismo;

c) formazione professionale;

d) caccia e pesca.

2. Le funzioni in materia di cultura, sport e spettacolo sono attribuite alla Regione per quanto concerne le funzioni che richiedono una gestione unitaria a livello regionale e ai comuni per quanto concerne i servizi di interesse locale.

3. La formazione professionale è esercitata dalla Regione avvalendosi di Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL) che assume le funzioni di organismo intermedio secondo le procedure europee in essere.

4. Le funzioni relative all’applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie di cui al comma 1 sono disciplinate dalle rispettive leggi di riordino. Fino all’emanazione delle disposizioni nazionali in materia di polizia provinciale, restano comunque alle province le funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni di cui all’articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni, già svolte con il personale della polizia provinciale.

 

     Art. 6. (Esercizio delle funzioni da parte dei comuni)

1. I comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite di norma in forma associata e tramite convenzioni con le province e con la Città metropolitana per l’utilizzo del relativo personale i cui costi sono posti a carico degli enti richiedenti.

 

     Art. 7. (Accordi)

1. Il trasferimento di risorse umane, beni, risorse finanziarie, strumentali, organizzative e dei rapporti attivi e passivi connessi all’esercizio delle funzioni oggetto di riordino è effettuato tramite accordi tra gli enti interessati ai sensi degli articoli 8 e 10, tenendo conto dei criteri definiti in sede di Osservatorio regionale e sentite, con riferimento al trasferimento del personale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale all’Osservatorio nazionale e al Ministero dell’interno, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014.

3. Gli accordi sono stipulati mediante sottoscrizione dei legali rappresentanti degli enti interessati previa approvazione della Giunta regionale e del competente organo dell’Ente sottoscrittore.

 

     Art. 8. (Trasferimento delle funzioni, del personale e delle risorse finanziarie)

1. Il trasferimento del personale, delle funzioni e delle risorse finanziarie decorre dal 1° luglio 2015.

2. In data 1° luglio 2015 il personale delle province e della Città metropolitana con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato, nonchè il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in corso e fino alla scadenza prevista, che svolge le attività relative all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 5, comma 1, è trasferito alla Regione o agli enti strumentali della Regione ai quali sono conferite le funzioni medesime sulla base delle esigenze per lo svolgimento dei servizi e delle attività e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3. E’ escluso dal trasferimento di cui al comma 2 il personale della Città metropolitana e delle province per il quale è previsto il collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016, anche in virtù dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché il personale per il quale, pur avendone i requisiti, le province e la Città metropolitana non abbiano avviato le procedure per il collocamento a riposo anche in virtù dell’articolo 2, comma 3, del d.l. 101/2013 convertito dalla l. 125/2013.

4. A decorrere dalla data di trasferimento del personale e della funzione spettano alla Regione le entrate extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento delle funzioni, ivi comprese le risorse assegnate dallo Stato in conto capitale o interessi secondo quanto stabilito dall’articolo 2 dell’Accordo sancito in Conferenza Unificata il 24 settembre 2014, individuate mediante gli accordi stipulati e tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 10, comma 5.

5. Il personale da trasferire è individuato sulla base dei criteri definiti in sede nazionale e, di norma, fra quello che svolge le funzioni trasferite da almeno tre anni. In sede di Osservatorio regionale possono essere definiti criteri integrativi, nel rispetto delle forme di partecipazione previste con le organizzazioni sindacali.

6. Il personale trasferito continua a operare nella sede dell’ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra l’ente e la Regione sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all’organizzazione degli uffici territoriali della Regione. Gli uffici della Provincia e della Città metropolitana sono tenuti ad assicurare l’accesso agli atti e ogni collaborazione richiesta.
8. La Regione e i comuni possono avvalersi del personale delle province tramite convenzioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore.

 

     Art. 9. (Personale proveniente dalle province e dalla Città metropolitana)

1. Al personale delle province e della Città metropolitana trasferito alla Regione ai sensi della presente legge si applicano il trattamento economico e giuridico stabilito dalla l. 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A tal fine le corrispondenti risorse trasferite vanno a costituire specifici fondi separati, destinati esclusivamente al personale trasferito, per il finanziamento delle voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché della progressione economica orizzontale.

3. La dotazione organica della Giunta regionale è conseguentemente rideterminata a far data dal trasferimento del predetto personale tenendo conto della consistenza numerica e dell’inquadramento giuridico del personale trasferito.

4. Fermo restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell’Ente, le spese per il personale ricollocato non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 10. (Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso)

1. I beni, le risorse strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all’esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati nell’ambito degli accordi di cui all’articolo 7 da stipularsi entro il 31 dicembre 2015.

2. Le province e la Città metropolitana effettuano la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, dei procedimenti e delle attività in corso, del contenzioso, dei mutui, delle opere, degli interventi e degli altri dati rilevanti ai fini del trasferimento delle funzioni secondo le modalità e i criteri definiti in sede di Osservatorio regionale.

3. La definizione dei procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni rimane di competenza delle province e della Città metropolitana. Le province e la Città metropolitana concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

4. La realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l’individuazione del soggetto affidatario rimane di competenza delle province e della Città metropolitana. Le province e la Città metropolitana concludono tali opere e interventi, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

5. Restano nella titolarità delle province e della Città metropolitana i progetti e le attività per le quali sono stati assegnati finanziamenti in qualità di Organismo Intermedio del Programma comunitario PO CRO FSE 2007-2013. Le province e la Città metropolitana concludono i progetti e le procedure nei termini previsti dalla disciplina comunitaria.

6. Per la conclusione delle procedure e delle attività di cui ai commi 3, 4 e 5 restano nella disponibilità delle province e della Città metropolitana le relative risorse finanziarie e le province e la Città metropolitana si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito alla Regione, secondo le modalità stabilite negli accordi di cui all’articolo 7.

7. Possono essere inclusi negli accordi di cui al comma 1 le società e gli altri enti partecipati che esercitano in via esclusiva attività inerenti le funzioni di cui all’articolo 5, comma 1, e nei quali la Provincia o la Città metropolitana detengono la maggioranza assoluta delle quote. Non sono comunque soggetti a subentro, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, le società e gli altri enti partecipati che risultano in fase di scioglimento o di liquidazione, ovvero per i quali sussistono i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione.

 

TITOLO II

PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

CAPO I

COMPETENZE

 

     Art. 11. (Finalità)

1. Con le disposizioni di cui al presente Titolo, la Regione disciplina la riorganizzazione delle competenze in materia di difesa del suolo, al fine di mantenere un’efficace gestione del territorio alla luce del nuovo quadro istituzionale.

2. L’attribuzione delle nuove funzioni è finalizzata alla razionalizzazione delle competenze in applicazione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza funzionale, assumendo, come riferimento, il bacino idrografico.

3. Alla realizzazione delle suddette finalità concorrono i consorzi di bonifica, nonché i comuni in forma singola o associata secondo le rispettive competenze.

4. La Regione e gli enti locali esercitano le competenze ad essi assegnate nel rispetto delle attribuzioni riservate alle Autorità di bacino di cui al d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 12. (Competenze della Regione)

1. Ai sensi dell’articolo 5 la Regione esercita le funzioni in materia di difesa del suolo.

2. In tutti gli articoli inerenti i compiti di cui al comma 1, la parola “Provincia” è sostituita con la parola “Regione”, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13. Le funzioni relative alla pianificazione di bacino sono esercitate nei termini previsti dal Capo II del presente Titolo.

3. Ai fini dello svolgimento delle nuove attribuzioni la Regione si avvale di uffici territoriali, organizzati secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 13. (Competenze dei Comuni)

1. Sono di competenza dei Comuni, in forma singola o associata, nel rispetto della programmazione regionale degli interventi in materia di difesa del suolo:

a) gli interventi di manutenzione lungo i corsi d'acqua per la parte compresa nel territorio comunale, e per i quali possono riscontrarsi condizioni di rischio per la pubblica incolumità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

b) la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione di opere di difesa del suolo che non rientrino nelle competenze della Regione ai sensi della presente legge e dell’articolo 92 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni e integrazioni, come modificata dalla presente legge, e di concessionari e quelle relative alle aree e ai manufatti di loro proprietà, ivi comprese le opere di pronto intervento;

c) la realizzazione ed il collaudo delle opere di bonifica montana previste dalla legge forestale regionale.

2. Qualora i corsi d’acqua interessino il territorio di più comuni le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni, di norma, in forma associata.

3. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi del supporto tecnico amministrativo delle province e della Città metropolitana, previa convenzione secondo modalità definite nei relativi statuti.

 

     Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)

1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 92 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“d) la progettazione e la realizzazione delle opere idrauliche di terza categoria e delle opere di consolidamento versanti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 (Modificazioni e aggiunte al decreto legge luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679 recante provvedimenti per opere pubbliche a favore di varie province del Regno);”.

2. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 101 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“I canoni sono introitati dalla Regione e destinati, almeno per il 55 per cento, al finanziamento degli interventi inerenti la difesa del suolo, con priorità per gli interventi di manutenzione ordinaria, in attuazione dei programmi triennali di cui all’articolo 42 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni e integrazioni”.

 

     Art. 15. (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) la lettera f) del comma 1 dell’articolo 91 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni;

b) l’articolo 99 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni;

c) il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Sono, altresì, abrogate le disposizioni incompatibili o in contrasto con quelle previste dal presente Capo.

 

CAPO II

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

 

     Art. 16. (Principi generali)

1. La Regione, nelle more dell’attuazione del Titolo II, Parte terza, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni:

a) partecipa ai lavori dell’Autorità di bacino nazionale del Fiume Po e collabora alla formazione ed aggiornamento del Piano per l’assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po ed alle connesse attività per il territorio di competenza, secondo la normativa di riferimento e il disposto del Piano stesso;

b) partecipa ai lavori dell’Autorità di bacino interregionale del Fiume Magra e collabora alle attività di competenza secondo la normativa di riferimento e l’organizzazione definita di intesa con la Regione Toscana;

c) disciplina l'assetto dell'Autorità di bacino regionale e svolge le attività di competenza per il suo funzionamento.

 

     Art. 17. (Autorità di bacino regionale)

1. La Regione individua l’assetto e l’organizzazione dell’Autorità di bacino regionale, già operativa ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 58 (Modifiche all’assetto dell’Autorità di bacino di rilievo regionale) e successive modificazioni e integrazioni, secondo il disposto del presente Capo.

2. Per tutti i bacini idrografici di rilievo regionale è istituita un'unica Autorità di bacino, denominata Autorità di bacino regionale, che opera considerando gli ambiti, di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, come ecosistemi unitari.

3. Sono organi dell'Autorità di bacino regionale:

a) il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria;

b) la Giunta regionale;

c) il Comitato tecnico di bacino.

 

     Art. 18. (Competenze del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria approva i piani di bacino, anche a stralcio, di cui all’articolo 25, nonché le varianti ai piani vigenti rientranti nelle fattispecie di cui all’articolo 26, comma 3.

 

     Art. 19. (Competenze della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale in qualità di organo dell'Autorità di bacino:

a) adotta i piani di bacino anche a stralcio, di cui all’articolo 25, nonché le varianti ai piani vigenti rientranti nelle fattispecie di cui all’articolo 26, comma 3;

b) approva le varianti ai piani vigenti rientranti nelle fattispecie di cui all’articolo 26, comma 5;

c) definisce criteri, indirizzi, metodi, tempi e modalità per l’elaborazione e l'adozione dei piani di bacino;

d) nomina i componenti del Comitato tecnico di bacino;

e) individua le strutture regionali ai sensi dell'articolo 24, comma 2;

f) individua e specifica le tipologie di intervento oggetto del parere di compatibilità di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d);

g) individua eventuali procedure semplificate di adozione e approvazione per specifiche tipologie di varianti ai piani di bacino;

h) definisce criteri ed indirizzi anche procedurali ai fini dell'applicazione del presente Capo.

 

     Art. 20. (Comitato tecnico di bacino)

1. Il Comitato tecnico di bacino, di seguito denominato Comitato, organo di consulenza dell'Autorità di bacino, svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico e amministrativo avvalendosi degli uffici tecnici regionali competenti in materia, individuati a tale scopo.

2. Il Comitato è composto da:

a) il direttore generale del Dipartimento competente in materia di ambiente e difesa del suolo, che lo presiede in qualità di Segretario generale;

b) sei dirigenti regionali scelti tra quelli competenti in materie attinenti la pianificazione di bacino;

c) quattro esperti di elevato livello tecnico-scientifico nelle materie di competenza del Comitato, nominati dalla Giunta regionale, con particolare riferimento all'ingegneria idraulica, all'idrologia, alla geologia, all'idrogeologia, alle scienze naturali ed alla riqualificazione ambientale e del territorio.

3. Il Comitato decade il quarantacinquesimo giorno successivo all'insediamento della nuova Giunta regionale a seguito del rinnovo del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.

 

     Art. 21. (Compiti del Comitato)

1. Il Comitato:

a) fornisce il supporto tecnico-scientifico agli organi dell'Autorità di bacino;

b) supporta la Giunta regionale nella definizione di criteri, indirizzi e metodi per l’elaborazione e l’aggiornamento dei piani di bacino;

c) esprime i pareri sui piani di bacino e relative modifiche, ai sensi degli articoli 25 e 26;

d) esprime i pareri di compatibilità, rispetto ai piani di bacino, anche stralcio, ed ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di bacino, dei progetti di sistemazione idraulica e geologica, la cui realizzazione comporta aggiornamento ai piani medesimi;

e) si esprime su altri argomenti che il Presidente ritenga di dover sottoporre all'esame del Comitato.

2. Il Comitato, su richiesta del proprio Segretario generale, può fornire un supporto tecnico-scientifico nell’esercizio delle funzioni di competenza regionale connesse all’attuazione della pianificazione di bacino sul territorio ligure ricadente al di fuori dei bacini regionali.

 

     Art. 22. (Funzionamento del Comitato)

1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente.

2. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di metà più uno dei membri in carica.

3. Il Comitato delibera a maggioranza; le astensioni equivalgono a voto negativo e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Il parere, qualora sia adottato con il dissenso espresso e argomentato di uno o più degli esperti, deve essere congruamente motivato in relazione alle ragioni addotte dal dissenziente.

5. Svolge le funzioni di segretario del Comitato un funzionario regionale ed i relatori sono scelti tra i funzionari regionali assegnatari della pratica sottoposta all'esame del Comitato.

6. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i dipendenti che abbiano partecipato all'istruttoria della pratica, i direttori generali e i dirigenti delle strutture regionali interessate, nonché esperti in relazione alla specificità degli argomenti trattati. Il Presidente può, altresì, invitare i rappresentanti degli enti locali interessati.

7. Agli esperti di cui all’articolo 20 si applica la legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione)) e successive modificazioni e integrazioni ed è corrisposto il compenso previsto nella tabella C della stessa legge.

 

     Art. 23. (Funzioni del Segretario generale)

1. Il Segretario generale dell’Autorità di bacino regionale:

a) presiede il Comitato;

b) garantisce il coordinamento delle attività dell'Autorità di bacino;

c) è il referente tecnico-amministrativo dell'Autorità di bacino anche nei rapporti con i soggetti pubblici;

d) assume atti dell’Autorità di bacino regionale non di competenza della Giunta regionale.

 

     Art. 24. (Funzionamento dell'Autorità di bacino)

1. Le funzioni tecnico-amministrative a supporto delle attività degli organi dell’Autorità di bacino sono assicurate dalle strutture della Regione competenti in materia, con riferimento:

a) all'elaborazione delle proposte di piano di bacino o delle relative varianti, con coordinamento delle istanze provenienti dai comuni interessati;

b) alla gestione dei piani di bacino vigenti.

2. La Giunta regionale può stabilire ulteriori modalità operative ed indirizzi procedurali per il funzionamento dell'Autorità, anche al fine di assicurare il coordinamento e l’omogeneità di gestione a livello regionale.

 

     Art. 25. (Formazione del piano di bacino)

1. Il piano di bacino, anche stralcio, è elaborato sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale e nei termini fissati dalla medesima.

2. Il Comitato esprime parere vincolante sulla proposta di piano presentata dagli uffici regionali.

3. La Giunta regionale, acquisito il parere vincolante del Comitato, adotta il piano nei trenta giorni successivi all’espressione del parere di cui al comma 2. Dalla data di adozione del piano si applicano le ordinarie misure di salvaguardia previste dalla vigente normativa fino alla sua approvazione e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

4. Della avvenuta adozione del piano è data notizia mediante avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e lo stesso è pubblicato sul sito web della Regione. Il piano è inoltre depositato presso la Regione e trasmesso alla Città metropolitana e ai comuni competenti per territorio. È, altresì, pubblicato all'Albo pretorio dei comuni interessati per un periodo di trenta giorni consecutivi.

5. I comuni, nonché i soggetti pubblici e privati che abbiano interesse, possono presentare le proprie osservazioni sul piano entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. La Città metropolitana esprime il parere di cui all’articolo 3, comma 4, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta.

7. Gli uffici regionali valutano le osservazioni pervenute e il parere della Città metropolitana e procedono, se del caso, alla revisione del piano adottato, al fine di sottoporlo all’esame del Comitato entro sessanta giorni dalla conclusione della fase delle osservazioni.

8. Il Comitato valuta la compatibilità della versione definitiva del piano con i criteri e gli indirizzi dell'Autorità di bacino, con facoltà di richiedere, ove ritenuto necessario, integrazioni o ulteriori elaborazioni, e esprime parere vincolante entro ulteriori trenta giorni.

9. Il Consiglio regionale approva il piano nei successivi centottanta giorni.

10. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della delibera di approvazione del medesimo.

11. Un esemplare del piano, con i relativi allegati grafici, è depositato, a permanente e libera visione del pubblico, presso la Regione ed i comuni interessati. È, altresì, pubblicato nel sito web della Regione.

 

     Art. 26. (Varianti al piano di bacino anche stralcio)

1. Gli organi dell’Autorità di bacino, anche su iniziativa degli uffici regionali, possono proporre modifiche, integrazioni od aggiornamenti dei piani di bacino o loro stralci, sulla base di nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche, di studi o indagini di maggior dettaglio, nonché di sopravvenute situazioni di pericolosità o di rischio.

2. Istanze di modifiche od integrazioni ai piani vigenti possono, altresì, essere proposte alla Regione dai comuni interessati sulla base di adeguata documentazione tecnica.

3. Il piano di bacino è oggetto di una variante sostanziale nel caso in cui emerga l'esigenza di riformulare le strategie e le scelte fondamentali del piano stesso, o nel caso di modifiche od integrazioni che incidono significativamente sulle sue previsioni. La formazione e l'approvazione di tali varianti seguono la procedura di cui all'articolo 25.

4. Le varianti che consistano nel recepimento di criteri e di indirizzi approvati dall'Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 19, ovvero previste da normative regionali o nazionali, sono approvate con le modalità di cui al comma 5, garantendo, in ogni caso, l'attivazione di adeguate forme di pubblicità partecipativa nei termini indicati nel medesimo comma.

5. Le modifiche od integrazioni che non ricadano nelle fattispecie di cui al comma 3 sono approvate dalla Giunta regionale, acquisito il parere vincolante del Comitato in relazione ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di bacino. Qualora le modifiche od integrazioni interessino ampie porzioni di territorio o territori non precedentemente vincolati, l'approvazione è preceduta da adeguate forme di pubblicità, che consentano a chiunque di esprimere osservazioni entro il termine massimo di trenta giorni.

6. L’indizione della fase di pubblicità di cui al comma 5 avviene con atto degli uffici regionali, nel quale sono stabilite le modalità ed i termini della divulgazione e della presentazione delle osservazioni, nonché un adeguato regime transitorio, che fissi adeguate misure di salvaguardia o di attenzione fino all’entrata in vigore definitiva della variante.

7. Ulteriori fattispecie di semplificazione delle procedure possono essere individuate dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 19, comma 1.

8. Le varianti entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della delibera di approvazione delle medesime.

9. Un esemplare delle varianti, con i relativi allegati grafici, è depositato, a permanente e libera visione del pubblico, presso la Regione e i comuni interessati. Sono, altresì, pubblicate sul sito web della Regione.

 

     Art. 27. (Norme finali e transitorie)

1. La Regione promuove la revisione dei piani di bacino vigenti al fine di una completa rispondenza degli elaborati ai criteri dell’Autorità di bacino e di pervenire alla redazione di una unica normativa di attuazione regionale valida per tutti i piani di bacino.

2. Nelle more della costituzione del Comitato tecnico di bacino di cui al presente Capo, continua ad operare il Comitato costituito ai sensi della previgente l.r. 58/2009 con l’esclusione dei componenti provinciali.

3. Restano in vigore i criteri, gli indirizzi e le modalità operative già approvati ai sensi della l.r. 58/2009 e successive modificazioni e integrazioni.

4. I procedimenti di pianificazione di bacino in corso alla data del trasferimento delle funzioni sono acquisiti dagli uffici regionali che li concludono con le modalità e procedure di cui al presente Capo, fermi restando i pareri, gli atti e i provvedimenti già assunti ai sensi della normativa previgente.

 

     Art. 28. (Abrogazione di norme)

1. E’ abrogata la l.r. 58/2009 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili o in contrasto con quelle previste dal presente Capo.

 

TITOLO III

PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI TURISMO

CAPO I

MODIFICHE ALLA L.R. 4 OTTOBRE 2006, N. 28 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE)

 

     Art. 29. (Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))

1. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge, in osservanza delle disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione e nel rispetto del principio di economicità, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, disciplina l’organizzazione turistica regionale, definendo, a tal fine, le funzioni esercitate dalla Regione, dalla Città metropolitana di Genova (di seguito denominata Città metropolitana), dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), dall’Agenzia di promozione turistica “In Liguria” di cui al Capo IV (di seguito denominata Agenzia).”.

2. Il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“3. La presente legge valorizza e promuove la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo e alla qualificazione del turismo ligure e la sussidiarietà dell’azione pubblica a sostegno dell’iniziativa imprenditoriale privata e del migliore utilizzo degli investimenti pubblici.”.

 

     Art. 30. (Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 28/2006)

1. L’articolo 2 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

(Competenze della Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di turismo:

a) la programmazione turistica regionale di cui all’articolo 7;

b) la promozione in Italia e all’estero dell’immagine unitaria e complessiva della Liguria, anche mediante l’Agenzia;

c) la cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l'Unione Europea ed il coordinamento con le altre regioni italiane ed europee;

d) la studio dei mercati, lo sviluppo di ricerche sull'innovazione e la qualificazione dell'offerta turistica, anche mediante l'Osservatorio turistico regionale, in collaborazione con il sistema delle camere di commercio mediante la stipula di appositi accordi;

e) l’incentivazione, l’innovazione e l’internazionalizzazione dell'offerta turistica ligure, anche mediante l’assegnazione di finanziamenti alle imprese turistiche e/o alle loro aggregazioni;

f) la determinazione, l'assegnazione, il monitoraggio e le verifiche delle risorse finanziarie da destinare alla promozione ed accoglienza turistica, effettuata dagli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) gestiti da enti pubblici;

g) la compartecipazione ad iniziative turistiche di interesse regionale sulla base di criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale;

h) la creazione, l'istituzione e la gestione di marchi di promozione e valorizzazione del patrimonio turistico regionale, nonché, mediante l’attività dell’Agenzia, di marchi sub regionali, del territorio e dei prodotti tipici, di iniziative e di eventi sul territorio, effettuate dalla Città metropolitana, dai comuni e da altri soggetti;

i) lo sviluppo del sistema informatico-informativo turistico regionale con particolare riguardo al portale turistico regionale, la cui gestione è affidata all’Agenzia che rappresenta il punto comune di accesso dei servizi offerti e delle attività svolte dai soggetti operanti nella regione Liguria nel settore turistico;

l) l'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle professioni turistiche e della professione di guida alpina;

m) le procedure per l'apertura e l’esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché delle associazioni senza scopo di lucro per l’attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici;

n) il riconoscimento delle associazioni Pro loco ai sensi della normativa regionale;

o) la classificazione e il controllo delle strutture ricettive;

p) la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici sulle strutture ricettive e sul movimento turistico, anche mediante specifico sistema informatico regionale;

q) le funzioni e le attività che si rendano necessarie per esigenze di carattere unitario o straordinario ai sensi della normativa vigente.”.

 

     Art. 31. (Abrogazione dell’articolo 3 della l.r. 28/2006)

1. L’articolo 3 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 32. (Abrogazione dell’articolo 4 della l.r. 28/2006)

1. L’articolo 4 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 33. (Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 28/2006)

1. L’articolo 5 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 5

(Competenze della Città metropolitana, dei comuni e degli enti Parco regionali liguri)

1. La Città metropolitana, i comuni e gli enti Parco regionali liguri valorizzano le risorse turistiche del proprio territorio in armonia con la programmazione turistica regionale. A tal fine:

a) promuovono i prodotti tipici e le qualità del proprio territorio;

b) realizzano, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, iniziative e manifestazioni di valenza turistica;

c) possono gestire, anche in compartecipazione, gli IAT ubicati nel proprio ambito territoriale di competenza.

2. Gli enti Parco collaborano allo sviluppo turistico dei territori di competenza, svolgendo un ruolo di coordinamento a servizio dei comuni ubicati nell’ambito dei propri territori, con lo scopo di concorrere alla promozione di ambiti territoriali omogenei.”.

 

     Art. 34. (Modifica della rubrica del Capo III della l.r. 28/2006)

1. La rubrica del Capo III della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “UFFICI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA”.

 

     Art. 35. (Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 28/2006)

1. L’articolo16 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo16

(Uffici di informazione e accoglienza turistica, rete IAT regionale, aree d’interesse turistico e comuni turistici)

1. Con deliberazione della Giunta regionale i soggetti pubblici e privati che lo richiedono, possono essere autorizzati all’utilizzo della denominazione IAT per i propri uffici di informazione ed accoglienza turistica e del logo approvato con deliberazione della Giunta regionale. A tal fine, nella richiesta, il soggetto gestore deve dare atto che lo IAT garantisce i seguenti requisiti minimi:

a) dotazione informatica ed utilizzo del web anche al fine di fornire informazioni all’utenza mediante ricerche on line;

b) informazione e distribuzione di materiale promozionale, anche in lingue straniere, sulle attrattive turistiche locali, sugli ambiti territoriali limitrofi e sull’intera Liguria;

c) informazione sull’organizzazione dei servizi, sull’offerta ricettiva e di ristorazione;

d) informazione dell’offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione anche personalizzati;

e) eventuali ulteriori servizi stabiliti da linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale.

Nel caso di richiesta fatta da soggetti privati la domanda deve pervenire tramite il Comune competente che esprime il proprio parere, in relazione all’opportunità turistica dell’iniziativa.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere, sulla base dei criteri e delle procedure definite dalla Giunta regionale, il riconoscimento, deliberato dalla Giunta regionale, di area d’interesse turistico regionale.

3. I requisiti minimi necessari per l’ottenimento del riconoscimento di cui al comma 2 sono:

a) gestione della rete IAT dell’area di riferimento secondo uno specifico piano gestionale presentato nella richiesta di riconoscimento;

b) attività d’interfaccia con l’Agenzia, ai fini della promozione coordinata dell’area per cui si chiede il riconoscimento.

4. Tutti i comuni che fanno parte delle aree d’interesse turistico regionale, riconosciute ai sensi del comma 2, sono inseriti nell’elenco dei comuni turistici regionali di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le aggregazioni d’imprese turistiche operanti nelle aree d’interesse turistico regionale possono richiedere, ai sensi e secondo le modalità di cui al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo. Prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il riconoscimento di Distretto turistico.

6. Lo IAT riconosciuto, ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, è inserito in un apposito elenco che costituisce la rete degli IAT regionali.

7. Lo IAT può svolgere attività di prenotazione e vendita di servizi turistici e di prodotti tipici liguri nel rispetto delle normative commerciali in materia.

8. La Giunta regionale, in base ai fondi stanziati a bilancio, può assegnare ai comuni e ad altri enti pubblici contributi per la gestione degli IAT di cui ai commi precedenti, in base a criteri stabiliti dalla stessa che diano priorità agli IAT delle aree d’interesse turistico riconosciute che svolgono un servizio a favore di un’area vasta comprendente più comuni, che si inseriscono nella strategia turistica coordinata indicata dalla programmazione regionale, che svolgono un ruolo di interfaccia tra l’Agenzia e il territorio di competenza e che forniscono anche altre funzioni di informativa al pubblico.”.

 

     Art. 36. (Abrogazione degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della l.r. 28/2006)

1. Gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

 

     Art. 37. (Sostituzione dell’articolo 30 della l.r. 28/2006)

1. L’articolo 30 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 30

(Sanzioni amministrative)

1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza in relazione alle attività di cui alla presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.

2. La Regione può affidare ai comuni l’esercizio della vigilanza.”.

 

CAPO II

MODIFICHE ALLA L.R. 12 NOVEMBRE 2014, N. 32 (TESTO UNICO IN MATERIA DI STRUTTURE RICETTIVE E NORME IN MATERIA DI IMPRESE TURISTICHE)

 

     Art. 38. (Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture ricettive e norme in materia di imprese turistiche))

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 32/2014, è aggiunta la seguente:

“b bis) per ente competente la Regione Liguria.”.

 

     Art. 39. (Inserimento dell’articolo 57 bis della l.r. 32/2014)

1. Dopo l’articolo 57 della l.r. 32/2014, è inserito il seguente:

“Articolo 57 bis

(Comunicazione dei dati turistici)

1. La Regione, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio turistico regionale, nonché per l’assolvimento degli obblighi ISTAT, organizza la rilevazione dei dati sui movimenti turistici mediante il sistema informatico regionale (Rimovcli).

2. I titolari delle strutture ricettive, ai fini di cui al comma 1, sono tenuti a fornire i dati sui movimenti turistici secondo le modalità definite con apposito atto della Giunta regionale.”.

 

     Art. 40. (Inserimento dell’articolo 66 bis della l.r. 32/2014)

1. Dopo l’articolo 66 della l.r. 32/2014, è inserito il seguente:

“Articolo 66 bis

(Sanzioni relative alle comunicazioni sui movimenti turistici)

1. E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15,00 ad euro 90,00 il titolare di una struttura ricettiva che omette la comunicazione dei dati giornalieri relativi al movimento turistico di cui all’articolo 57 bis.

2. La sanzione si riferisce ad ogni singola giornata per la quale è omessa la comunicazione dei dati giornalieri. Le modalità di verifica della comunicazione da parte dell’Ente competente sono stabilite con delibera della Giunta regionale.”.

 

CAPO III

MODIFICHE ALLA L.R. 1 APRILE 2014, N. 7 (ORGANIZZAZIONE E INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI)

 

     Art. 41. (Abrogazione degli articoli 5 e 20 della legge regionale 1 aprile 2014, n. 7 (Organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici))

1. Gli articoli 5 e 20 della l.r. 7/2014, sono abrogati.

 

CAPO IV

MODIFICHE ALLA L.R. 23 DICEMBRE 1999, N. 44 (NORME PER L’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI TURISTICHE)

 

     Art. 42. (Abrogazione dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l’esercizio delle professioni turistiche))

1. L’articolo 3 della l.r. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 43. (Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 44/1999)

1. L’articolo 12 della l.r. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 12

(Linee guida)

1. La Regione approva, con proprio provvedimento, le linee guida, la composizione ed il funzionamento delle commissioni esaminatrici per il conseguimento dell'idoneità alle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge.”.

 

CAPO V

MODIFICHE ALLA L.R. 11 APRILE 1996, N. 17 (DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO)

 

     Art. 44. (Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 17 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco))

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione” e le parole: “comunica alla Regione l’avvenuto riconoscimento ai fini dell’inserimento dell’Albo di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “provvede all’inserimento nell’Albo di cui al comma 1 con proprio atto”.

2. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “La Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione”.

 

     Art. 45. (Modifiche dell’articolo 3 della l.r. 17/1996)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “La Giunta regionale su proposta della Provincia competente, sentito il parere del Comitato regionale dell’UNPLI delibera la” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, su richiesta della Pro Loco interessata procede alla”.

2. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alla Provincia competente che ne dà informazione alla Regione” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”.

 

     Art. 46. (Modifiche dell’articolo 4 della l.r. 17/1996)

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ed in particolare con le APT” sono soppresse.

2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dell’articolo 10, commi 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 3 (Riordino dell’organizzazione turistica regionale e ristrutturazione degli Enti), anche mediante apposite convenzioni che disciplinano la collaborazione con la APT competente per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni.”.

 

     Art. 47. (Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 17/1996)

1. L’articolo 5 della l.r. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 5

(Contributi alle Pro Loco)

1. Le Pro Loco iscritte all’Albo regionale beneficiano di contributi secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.”.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 48. (Norme transitorie e finali)

1. I sistemi turistici locali (STL) già previsti dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, mantengono, compatibilmente con la propria organizzazione e natura giuridica, l’autonoma funzione nell’ambito del turismo ligure e completano gli atti dovuti in relazione ai fondi pubblici di cui hanno goduto ai sensi della medesima legge presentando le rendicontazioni nei tempi stabiliti negli atti di assegnazione.

2. Gli IAT in attività devono presentare la richiesta di cui all’articolo 16, comma 1, della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Titolo. Sino a tale termine possono continuare ad utilizzare il logo e la denominazione IAT.

3. I comuni che intendono assorbire personale a tempo indeterminato delle province e della Città metropolitana già in servizio in modo continuativo presso gli IAT, ricevono un contributo corrispondente a nove mensilità del trattamento economico spettante al suddetto personale.

4. Il personale di cui al comma 3 continua a svolgere, per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente Titolo, le funzioni inerenti la rilevazione dei dati sui movimenti turistici, di cui all’articolo 57 bis della l.r. 32/2014 mediante l’utilizzo del sistema informatico regionale (Rimovcli).

5. Ai comuni di cui al comma 3 sono trasferiti i beni mobili strumentali necessari per la gestione degli IAT.

6. La Regione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Titolo approva il provvedimento di cui all’articolo 12 della l.r. 44/1999, come modificato dalla presente legge.

 

     Art. 49. (Norma finale)

1. In tutto il testo della l.r. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni e della l.r. 7/2014 i riferimenti alle province, dove non specificamente indicato nel testo del presente Titolo, si intendono sostituiti dal riferimento alla Regione.

 

TITOLO IV

PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO

CAPO I

MODIFICHE ALLA L.R. 11 MAGGIO 2009, N.18 (SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO)

 

     Art. 50. (Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento))

1. La lettera b bis) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“b bis) l’Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro – ARSEL Liguria (ARSEL), di cui alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 (Istituzione dell’Agenzia regionale per i servizi educativi e del lavoro (ARSEL Liguria));”.

 

     Art. 51. (Modifiche dell’articolo 5 della l.r. 18/2009)

1. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e le Province” sono sostituite dalle seguenti: “, la Città metropolitana e le province”.

2. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente:

“l bis) sostegno, con specifici interventi, anche attuati attraverso ARSEL, delle iniziative dei comuni, delle singole istituzioni scolastiche e degli organismi formativi, relative a interventi integrati di orientamento scolastico e professionale, nonché a interventi multidisciplinari di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;”.

 

     Art. 52. (Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 18/2009)

1. L’articolo 6 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 6

(Funzioni delle province)

1. Le province svolgono le seguenti funzioni:

a) provvedono, in attuazione del Piano regionale di cui all’articolo 57, relativamente al secondo ciclo, alla modifica del dimensionamento delle ISA, alla istituzione, trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi e sezioni di qualifica;
b) approvano, previa concertazione con le ISA del secondo ciclo e secondo quanto previsto nel Piano regionale di cui all’articolo 56, i Piani provinciali di cui all’articolo 63;

c) coordinano e promuovono, al fine di garantire ad ogni persona il diritto all’apprendimento, servizi di supporto organizzativo al servizio scolastico o formativo per alunni disabili o in situazione di svantaggio frequentanti il secondo ciclo di istruzione o la formazione professionale;

d) collaborano con l’Osservatorio regionale di cui all’articolo 83, secondo le indicazioni regionali e attraverso gli strumenti dettati dalla normativa vigente, anche in collegamento con le azioni relative alle politiche del lavoro;

e) collaborano con la Regione all’elaborazione delle opportunità di apprendimento degli adulti, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 44, comma 2.”.

 

     Art. 53. (Modifica dell’articolo 16 della l.r. 18/2009)

1. Il comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“2. ARSEL, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 3 della l.r. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, svolge le funzioni relative alle attività amministrative, gestionali e di supporto concernenti la formazione professionale, ad eccezione di quelle di competenza regionale, secondo le disposizioni impartite dalla Regione.”.

 

     Art. 54. (Modifica dell’articolo 25 della l.r. 18/2009)

1. Al comma 5 dell’articolo 25 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “attraverso la Provincia competente per territorio”, sono sostituite dalle seguenti: “anche attraverso ARSEL”.

 

     Art. 55. (Modifica dell’articolo 26 della l.r. 18/2009)

1. Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “La Regione e le Province promuovono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione promuove, anche attraverso ARSEL,”.

 

     Art. 56. (Modifica dell’articolo 30 della l.r. 18/2009)

1. Al comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e le Province promuovono” sono sostituite dalla seguente: “promuove”.

2. Il comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 57. (Modifica dell’articolo 34 della l.r. 18/2009)

1. Al comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “d’intesa con le Province territorialmente competenti” sono soppresse.

 

     Art. 58. (Modifica dell’articolo 52 della l.r. 18/2009)

1. Al comma 2 dell’articolo 52 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “le Province” sono sostituite dalle seguenti: “anche attraverso ARSEL,”.

 

     Art. 59. (Modifiche dell’articolo 53 della l.r. 18/2009)

1. Al comma 1 dell’articolo 53 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province garantiscono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione promuove, avvalendosi di ARSEL,”.

2. Al comma 2 dell’articolo 53 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, programmati e realizzati anche in stretta collaborazione con le Province,” sono sostituite dalle seguenti: “programmati dalla Regione e realizzati da ARSEL, anche in collaborazione con”.

 

     Art. 60. (Modifiche all’articolo 56 della l.r. 18/2009)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 56 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ”per ogni provincia e per comparto produttivo” sono sostituite dalle seguenti: “per ogni comparto territoriale e produttivo”.

2. Alla lettera i) del comma 2 dell’articolo 56 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole “alle Province” sono aggiunte le seguenti: “e alla Città metropolitana relativi alle funzioni loro conferite”.

3. La lettera m) del comma 2 dell’articolo 56 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

 

     Art. 61. (Modifiche dell’articolo 57 della l.r. 18/2009)

1. Nell’intero testo dell’articolo 57 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “le Province” sono sostituite dalle seguenti: ”la Città metropolitana e le province” e le parole: “i Piani provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “il Piano metropolitano e i Piani provinciali”.

 

     Art. 62. (Modifica dell’articolo 60 bis della l.r. 18/2009)

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 60 bis della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “, anche per indirizzare l’operato di ARSEL nelle attività affidategli dalla presente legge e dalla l.r. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni”.

 

     Art. 63. (Modifiche all’articolo 61 della l.r. 18/2009)

1. Il comma 1 dell’articolo 61 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Al fine della predisposizione del Piano di cui all’articolo 56, la Città metropolitana, le province e i comuni, avvalendosi delle analisi svolte dall’Osservatorio sul Sistema educativo regionale di cui all’articolo 83 e dall’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all’articolo 18 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, collaborano alla identificazione delle necessità espresse dal territorio.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 61 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province e i Comuni” sono sostituite dalle seguenti: “La Città metropolitana, le province e i comuni”.

 

     Art. 64. (Abrogazione dell’articolo 62 della l.r. 18/2009)

1. L’articolo 62 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 65. (Modifica dell’articolo 63 della l.r. 18/2009)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 63 della l.r.18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Città metropolitana adotta, con i contenuti e le modalità previste nei commi 1 e 2, il Piano di dimensionamento della rete scolastica metropolitana.”.

 

     Art. 66. (Modifica dell’articolo 69 della l.r. 18/2009)

1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 69 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalle seguenti:

“b) i Consiglieri provinciali con delega all’istruzione;

b bis) un rappresentante della Città metropolitana, designato dal Consiglio metropolitano;”.

 

     Art. 67. (Modifica dell’articolo 76 della l.r. 18/2009)

1. Al comma 1 dell’articolo 76 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alle Province competenti per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “ad ARSEL”.

 

     Art. 68. (Modifica dell’articolo 79 della l.r. 18/2009)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 79 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Regione si avvale di ARSEL per la gestione del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.”.

 

     Art. 69. (Modifiche dell’articolo 84 della l.r. 18/2009)

1. Al comma 1 dell’articolo 84 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “in coerenza con il Repertorio delle Professioni di cui all’articolo 52 del d.lgs. 276/2003” sono sostituite dalle seguenti: “in coerenza con il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del d.lgs. 13/2013”.

2. Al comma 2 dell’articolo 84 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ed è collegato al Repertorio delle figure professionali definito a livello nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “ed è collegato al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del d.lgs. 13/2013”.

 

     Art. 70. (Modifica dell’articolo 85 della l.r. 18/2009)

1. Al comma 4 dell’articolo 85 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “con le Province,” sono sostituite dalle seguenti: “con la Città metropolitana e le province,”.

 

     Art. 71. (Modifica dell’articolo 86 della l.r. 18/2009)

1. Al comma 1 dell’articolo 86 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e Province” sono sostituite dalle seguenti: “e i compiti assegnati dalla presente legge ad ARSEL, Città metropolitana e province”.

 

     Art. 72. (Modifiche dell’articolo 87 della l.r. 18/2009)

1. Al comma 2 dell’articolo 87 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “le Province” sono sostituite dalle seguenti: “ARSEL”.

2. Al comma 3 dell’articolo 87 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alle Province” sono sostituite dalle seguenti: “ad ARSEL”.

3. Il comma 4 dell’articolo 87 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 73. (Modifiche dell’articolo 89 della l.r. 18/2009)

1. Al comma 1 dell’articolo 89 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e le Province, nell’ambito delle rispettive competenze, esercitano” sono sostituite dalle seguenti: “, anche attraverso ARSEL, esercita”.

2. Al comma 2 dell’articolo 89 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “da ARSEL”.

3. Al comma 3 dell’articolo 89 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province rilasciano” sono sostituite dalle seguenti: “ARSEL rilascia”.

4. Al comma 4 dell’articolo 89 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province verificano” sono sostituite dalle seguenti: “ARSEL verifica”.

5. Al comma 5 dell’articolo 89 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “all’amministrazione di competenza” sono sostituite dalle seguenti: “ai soggetti competenti”.

6. Al comma 7 dell’articolo 89 della l.r. 18/2009 è successive modificazioni e integrazioni, le parole: “delle amministrazioni competenti” sono sostituite dalle seguenti: “dei soggetti competenti.”.

 

     Art. 74. (Ulteriori modifiche alla l.r. 18/2009)

1. Al comma 7 dell’articolo 47, al comma 2 dell’articolo 50, al comma 1 dell’articolo 58 e alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 59 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e le province” sono sostituite dalle seguenti: “la Città metropolitana e le province”.

2. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 48 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alle Province” sono sostituite dalle seguenti: “alla Città metropolitana e alle province”.

 

CAPO II

MODIFICHE ALLA L.R. 8 GIUGNO 2006, N.15 (NORME E INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE)

 

     Art. 75. (Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme e interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione))

1. Al comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e con le Province” sono sostituite dalle seguenti: ”e con ARSEL”.

 

CAPO III

MODIFICHE ALLA L.R. 24 DICEMBRE 2013, N. 43 (ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI EDUCATIVI E DEL LAVORO (ARSEL LIGURIA))

 

     Art. 76. (Modifica del titolo della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per i Servizi educativi e del lavoro (ARSEL Liguria))

1. Nel titolo della l.r. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e del lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “e per il lavoro”.

 

     Art. 77. (Modifica dell’articolo 3 della l.r. 43/2013)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “istruzione” sono inserite le seguenti: “formazione e orientamento,”.

2. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“c) gestisce le attività e gli interventi regionali in materia di formazione e orientamento, ad eccezione di quelle svolte direttamente dalla Regione;”.

3. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

4. Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono inserite le seguenti:

“f bis) gestisce le attività istruttorie per il rilascio del visto regionale di ingresso a favore di cittadini stranieri che, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni e integrazioni debbano svolgere attività formative in unità produttive in Italia, secondo le modalità definite attraverso le linee guida di cui all’articolo 60 bis della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni;

f ter) gestisce, secondo le modalità definite attraverso le linee guida di cui all’articolo 60 bis della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, attività in materia di “media education”, rivolte ai giovani e riguardanti l’educazione alla comprensione e all’uso del mondo digitale ed in particolare finalizzate a:

1) sviluppare una consapevolezza maggiore nell’utilizzo della rete e dei social network;

2) migliorare le competenze di base per il consumo e la creazione di contenuti digitali;

3) gestire specifiche iniziative regionali di formazione per la sicurezza on-line;”.

 

     Art. 78. (Modifica dell’articolo 12 della l.r. 43/2013)

1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

 

     Art. 79. (Modifiche dell’articolo 49 della l.r. 43/2013)

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 49 della l.r. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

“7 bis. Fino all’approvazione della dotazione organica dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 12, al fine di consentire l’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, ARSEL è organizzata in tre aree autonome, dipendenti dal Direttore Generale e rette da un Dirigente:

a) Area 1 Amministrazione e Finanza, comprendente le funzioni di staff;

b) Area 2 Gestione delle attività assegnate e ricadenti nelle linee di intervento del Programma Operativo Comunitario;

c) Area 3 Diritto allo studio, funzioni attinenti il lavoro e politiche di raccordo con la Regione.

7 ter. Per le funzioni di cui all’Area 2, ARSEL è articolata in una struttura centrale, che svolge i compiti di staff e garantisce il coordinamento dei servizi e delle competenze funzionali, e in strutture sul territorio, rette da dirigenti.”.

 

CAPO IV

MODIFICHE ALLA L.R. 20 AGOSTO 1998, N. 27 (DISCIPLINA DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO E DELLA LORO INTEGRAZIONE CON LE POLITICHE FORMATIVE E DEL LAVORO)

 

     Art. 80. (Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l’impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro))

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alle Province” sono sostituite dalle seguenti: ”alla Città metropolitana e alle province”.

2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province” sono sostituite dalle seguenti: “La Città metropolitana e le province” e le parole: “svolte ai sensi della l.r. 52/1993 e della legge regionale 14 agosto 1995, n. 41 (Disposizioni in materia di promozione occupazionale) e loro successive integrazioni e modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “svolte ai sensi delle leggi regionali 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni e 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto del Piano regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro di cui all’articolo 56 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni e degli atti di coordinamento e di indirizzo della Regione.”.

 

     Art. 81. (Modifiche dell’articolo 6 della l.r. 27/1998)

1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “o gli Assessori da loro delegati” sono sostituite dalle seguenti: “o loro delegati”.

2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente:

“e bis) un rappresentante della Città metropolitana;”.

3. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Agenzia Liguria Lavoro” sono sostituite dalla seguente: “ARSEL”.

 

     Art. 82. (Modifiche dell’articolo 8 della l.r. 27/1998)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “lettere d)” sono inserite le seguenti: “, e bis)”.

2. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

3. Al comma 7 dell’articolo 8 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “della Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “,della Città metropolitana”.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 83. (Norma finale)

1. In tutto il testo della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni e della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, i riferimenti alle province e ai Piani provinciali, dove non specificamente indicato nel testo del presente Titolo, si intendono sostituti dal riferimento alla Città metropolitana e alle Province, nonché ai Piani provinciali e della Città metropolitana.

 

TITOLO V

PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE

CAPO I

MODIFICHE ALLA L.R. 1 APRILE 2014, N. 8 (DISCIPLINA DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E NORME PER LA TUTELA DELLA RELATIVA FAUNA ITTICA E DELL’ECOSISTEMA ACQUATICO)

 

     Art. 84. (Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico))

1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 8/2014, è sostituito dal seguente: “La Giunta regionale stabilisce i criteri e le linee guida regionali per la corretta disciplina della pesca nelle acque interne.”.

2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 8/2014, è aggiunta la seguente:

“f bis) i criteri di riparto della sovrattassa sulle concessioni regionali di cui all’articolo 25 alle associazioni di pescasportiva, per lo svolgimento dei compiti di cui alla lettera d) ed anche in base alle attività di supporto effettivamente svolte in materia di sorveglianza, ripopolamento e tutela del territorio.”.

3. I commi 2 e 3 dell’articolo 2 della l.r. 8/2014, sono sostituiti dai seguenti:

“2. La Giunta regionale predispone ed approva la carta ittica regionale di cui all’articolo 6 e, se del caso, può procedere alla modifica delle disposizioni di cui all’allegato A.

3. La Regione promuove, indirizza e concede contributi per le attività di sperimentazione e le iniziative di incremento del patrimonio ittico e può realizzare iniziative ed attività interprovinciali o interregionali.”.

4. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 8/2014, sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. La Regione svolge le funzioni amministrative concernenti la disciplina della pesca, nonché la gestione delle acque interne.

3 ter. La Regione promuove e attua interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione dei corsi d’acqua e realizza iniziative volte alla sperimentazione e all’incremento del settore ittiobiologico.

3 quater. La Regione può promuovere interventi per la formazione dei pescatori.”.

 

     Art. 85. (Modifica dell’articolo 3 della l.r. 8/2014)

1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 8/2014, è abrogata.

 

     Art. 86. (Abrogazione degli articoli 4 e 5 della l.r. 8/2014)

1. Gli articoli 4 e 5 della l.r. 8/2014, sono abrogati.

 

     Art. 87. (Modifica dell’articolo 6 della l.r. 8/2014)

1. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 8/2014, è sostituito dal seguente:

“3. La carta ittica costituisce riferimento tecnico vincolante cui devono attenersi i programmi e i regolamenti di settore.”.

 

     Art. 88. (Modifiche dell’articolo 7 della l.r. 8/2014)

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province, sulla base della carta ittica, provvedono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, sulla base della carta ittica, provvede”.

2. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 8/2014, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

 

     Art. 89. (Modifica dell’articolo 8 della l.r. 8/2014)

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province possono autorizzare” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione può autorizzare”.

2. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 8/2014, le parole: “La provincia, sentita la Commissione tecnico-consultiva provinciale di cui all’articolo 5” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, sentita la Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all’articolo 3”.

3. Il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 8/2014, è sostituito dal seguente:

“4. I soggetti gestori forniscono annualmente alla Regione una relazione dettagliata sull’attività svolta comprensiva del dettaglio delle spese sostenute nel corso dell’esercizio.”.

 

     Art. 90. (Modifica dell’articolo 9 della l.r. 8/2014)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 8/2014, le parole: “delle province” sono sostituite dalle seguenti: “degli enti locali”.

 

     Art. 91. (Modifiche dell’articolo 10 della l.r. 8/2014)

1. Il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 8/2014, è sostituito dal seguente:

“2. Le licenze di pesca di tipo A sono rilasciate dalla Regione secondo modelli stabiliti dalla stessa.”.

2. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 8/2014, le parole: “organizzati dalle province” sono soppresse.

3. Al comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 8/2014, le parole: “e la causale “licenza di pesca dilettantistica di tipo…..”” sono sostituite dalle seguenti: “, la causale “licenza di pesca dilettantistica di tipo…..”, nonché l’eventuale associazione pescasportiva di appartenenza.”.

4. Al comma 7 dell’articolo 10 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province tengono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione tiene”.

 

     Art. 92. (Modifiche dell’articolo 11 della l.r. 8/2014)

1. Al comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 8/2014, le parole: “alla Provincia competente per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”.

2. Il comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 8/2014, è sostituito dal seguente:

“5. In caso di smarrimento della licenza di tipo A la Regione, a domanda, provvede a rilasciare duplicato della stessa.”.

 

     Art. 93. (Modifiche dell’articolo 14 della l.r. 8/2014)

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 8/2014, le parole: “dalla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione” e le parole: “la Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione”.

2. Al comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 8/2014, le parole: “alla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”.

 

     Art. 94. (Modifiche dell’articolo 15 della l.r. 8/2014)

1. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province, sentite le Commissioni tecnico-consultive provinciali di cui all’articolo 5” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, sentita la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 3”.

2. Il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 8/2014, è abrogato.

 

     Art. 95. (Modifiche dell’articolo 16 della l.r. 8/2014)

1. Al comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 8/2014, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

2. Al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province possono avvalersi della collaborazione delle associazioni dei pescasportivi rappresentate nelle singole Commissioni tecnico-consultive provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione può avvalersi della collaborazione delle associazioni pescasportive maggiormente rappresentative a livello nazionale e organizzate a livello locale oppure rappresentate nella Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all’articolo 3”.

3. Al comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 8/2014, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

 

     Art. 96. (Modifica dell’articolo 17 della l.r. 8/2014)

1. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 17 della l.r. 8/2014, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

 

     Art. 97. (Modifiche dell’articolo 18 della l.r. 8/2014)

1. Il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 8/2014, è sostituito dal seguente:

“1. La Regione assicura la tutela dell’idrofauna e dell’ecosistema del corso d’acqua mantenendo, ove possibile, elementi di integrità dell’alveo. La Regione emana disposizioni idonee a individuare i periodi e le località in cui avvengono la frega e la riproduzione dei pesci e le migrazioni delle popolazioni ittiche.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 8/2014, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

3. Alla lettera b) del comma 5 della l.r. 8/2014, le parole: “della Provincia” sono sostituite dalle seguenti “della carta ittica”.

4. Al comma 6 dell’articolo 18 della l.r. 8/2014, le parole: “delle province” sono sostituite dalle seguenti: “della Regione”.

5. Al comma 7 dell’articolo 18 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione” e la parola “possono” è sostituita dalla seguente: “può”.

 

     Art. 98. (Modifica dell’articolo 19 della l.r. 8/2014)

1. Al comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province, al fine di garantire la tutela della fauna ittica ed un prelievo piscatorio sostenibile, valutano tempi e modalità di un'eventuale sospensione dell’attività di pesca, acquisito il parere della Commissione tecnico-consultiva provinciale di cui all’articolo 5” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, al fine di garantire la tutela della fauna ittica ed un prelievo piscatorio sostenibile, valuta tempi e modalità di un'eventuale sospensione dell’attività di pesca, acquisito il parere della Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all’articolo 3”.

 

     Art. 99. (Modifica dell’articolo 20 della l.r. 8/2014)

1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 8/2014, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

 

     Art. 100. (Modifiche dell’articolo 22 della l.r. 8/2014)

1. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione” e la parola: “individuano” è sostituita dalla seguente: “individua”.

2. Al comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 8/2014, le parole: “provvedimenti provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “provvedimenti regionali”.

3. Al comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province possono” sono sostitute dalle seguenti: “La Regione può”.

4. Al comma 8 dell’articolo 22 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province possono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione può”.

 

     Art. 101. (Modifiche dell’articolo 23 della l.r. 8/2014)

1. Al comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 8/2014, le parole: “dalle province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione” e le parole: “Provincia competente” sono sostituite dalla seguente: “Regione”.

2. Al comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 8/2014, le parole: “le province disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione disciplina”.

3. Al comma 5 dell’articolo 23 della l.r. 8/2014, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

 

     Art. 102. (Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 8/2014)

1. L’articolo 25 della l.r. 8/2014, è sostituito dal seguente:

“Articolo 25

(Riparto della tassa e sovrattassa sulle concessioni regionali per l’esercizio della pesca)

1. I proventi delle tasse e sovrattasse sulle concessioni di cui all’articolo 12 sono obbligatoriamente utilizzati per i compiti di istituto finalizzati all’attuazione della presente legge.

2. La Giunta regionale stabilisce linee guida per il riparto delle sovrattasse sulle concessioni di cui all’articolo 12 per le finalità stabilite dalla presente legge.”.

 

     Art. 103. (Modifica dell’articolo 26 della l.r. 8/2014)

1. Il comma 6 dell’articolo 26 della l.r. 8/2014, è sostituito dal seguente:

“6. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

 

TITOLO VI

PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI CACCIA

CAPO I

MODIFICHE ALLA L.R. 1 LUGLIO 1994, N. 29 (NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)

 

     Art. 104. (Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Il secondo capoverso del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “La Regione mantiene o adegua le popolazioni di tutte le specie di mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico nel suo territorio ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche del territorio ligure e sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili.”.

 

     Art. 105. (Modifiche dell’articolo 2 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e di coordinamento dei piani faunistico-venatori delle Province” sono sostituite dalle seguenti: “e di pianificazione,”.

2. I commi 4 e 5 dell’articolo 2 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

“4. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di caccia, protezione e controllo della fauna selvatica nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

5. La Regione, in attuazione delle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, istituisce lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con speciale riguardo a quella acquatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione in conformità alle esigenze ecologiche degli "habitat" interni a tali zone o ad esse limitrofi.”.

 

     Art. 106. (Modifica dell’articolo 3 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 7 dell’articolo 3 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “provinciale” è sostituita dalle seguenti: “di cui all’articolo 6”.

 

     Art. 107. (Modifica dell’articolo 4 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “provinciale” è sostituita dalle seguenti: “di cui all’articolo 6”.

 

     Art. 108. (Abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 29/1994)

1. L’articolo 5 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 109. (Modifiche dell’articolo 6 della l.r. 29/1994)

1. La rubrica dell’articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “(Piano faunistico-venatorio)”.

2. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Entro due anni dal ricevimento degli indirizzi di cui all'articolo 5, le Province predispongono piani faunistico-venatori articolati” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione predispone il piano faunistico-venatorio articolato” e alla fine del comma sono aggiunte le parole: “, anche tenuto conto del documento orientativo dell'ISPRA”.

3. I commi 2 e 3 dell’articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

“2. L’approvazione del piano faunistico-venatorio di cui al comma 1 è subordinata al preventivo espletamento delle procedure di cui alla Parte II del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il piano faunistico-venatorio di cui al comma 1 è approvato dalla Regione, sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale di cui all’articolo 51. Il piano faunistico-venatorio deve prevedere, oltre a quanto disposto dall’articolo 10, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) della l. 157/1992:

a) la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale in cui è ammessa la caccia;

b) la delimitazione della zona delle Alpi;

c) il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi;

d) l'individuazione delle zone di cui all'articolo 2, comma 5.”.

4. Al comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “piano” sono inserite le seguenti: “faunistico-venatorio”.

5. Il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

6. Il comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“6. Il piano faunistico-venatorio ha durata quinquennale e resta comunque in vigore fino all'approvazione del nuovo piano faunistico-venatorio.”.

 

     Art. 110. (Modifiche dell’articolo 7 della l.r. 29/1994)

1. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituto dal seguente:

“1. Il piano faunistico-venatorio di cui all’articolo 6 contiene la perimetrazione delle zone in esso indicate, degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini.

La Regione, per la notifica della deliberazione che determina i perimetri delle zone di cui all'articolo 10, comma 8, lettere a), b) e c) della l. 157/1992, ai proprietari o ai conduttori dei fondi ricadenti in tali zone, segue le procedure di cui all'articolo 10, commi 13, 14, 15 e 16, della l. 157/1992. In alternativa alla notifica prevista dall'articolo 10, comma 13, della l. 157/1992 la Regione può dare notizia della deliberazione di perimetrazione ai proprietari o conduttori dei fondi perimetrali mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati, nonché comunicazione alle organizzazioni professionali agricole regionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le province possono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione può”.

3. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione” e la parola “possono” è sostituita dalla seguente: “può”.

4. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “della Provincia competente” sono sostituite dalle seguenti: “della Regione”.

5. Il comma 7 dell’articolo 7 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“7. La Regione, dopo la definitiva perimetrazione, pubblica e cura la diffusione della cartografia del piano faunistico-venatorio.”.

 

     Art. 111. (Modifiche dell’articolo 8 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Giunta provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “Giunta regionale” e la parola: “provinciale” è soppressa.

2. Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alle Province” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”.

 

     Art. 112. (Modifiche dell’articolo 9 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province, su parere dell’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, predispongono e approvano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, su parere dell'ISPRA, può adottare”.

2. Al primo capoverso del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “esercitate dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “coordinate dalla Regione” e al secondo capoverso le parole: “della Provincia competente, sentito l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica” sono sostituite dalle seguenti: “della Regione sentito l’ISPRA”.

 

     Art. 113. (Modifiche dell’articolo 11 della l.r. 29/1994)

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 11 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

“1. La Regione, avvalendosi della collaborazione delle associazioni ambientaliste, nonché degli organismi direttivi degli ambiti territoriali omogenei e dei comprensori alpini e delle associazioni di promozione dell’arrampicata sportiva, individua, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pareti di roccia che risultano sede di nidificazione degli uccelli inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna.

2. La Giunta regionale con apposita deliberazione provvede ad individuare i periodi in cui risulta necessario vietare l’attività di arrampicata ai fini della nidificazione, provvedendo altresì, con medesimo atto, ad individuare le modalità di informazione e di segnalazione più opportune, nonché le modalità di verifica periodica circa la sussistenza effettiva delle sedi di nidificazione.”.

 

     Art. 114. (Abrogazione dell’articolo 12 della l.r. 29/1994)

1. L’articolo 12 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 115. (Modifiche dell’articolo 13 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dalle Province che possono” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione che può”.

2. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “La Provincia, su richiesta dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, su richiesta dell’ISPRA”.

3. Al comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “La Provincia, previo parere e con le prescrizioni dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione previo parere e con le prescrizioni dell’ISPRA”.

 

     Art. 116. (Modifiche dell’articolo 14 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “provinciale” è soppressa.

2. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dalle Province che possono” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione, che può”.

3. Al comma 6 dell’articolo 14 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

 

     Art. 117. (Modifiche dell’articolo 15 della l.r. 29/1994)

1. Nel primo capoverso del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione” e nel secondo capoverso la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

2. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”.

3. Al comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia competente” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

4. Al comma 5 dell’articolo 15 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province svolgono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione svolge”.

 

     Art. 118. (Modifiche dell’articolo 16 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province acquisito il parere del Comitato faunistico-venatorio provinciale, regolamentano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, acquisito il parere della Commissione faunistico-venatoria regionale, disciplina”.

2. Al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”.

3. Il comma 5 dell’articolo 16 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“5. Le zone a carattere transitorio possono essere autorizzate dalla Regione anche se non previste dal piano faunistico-venatorio e non possono avere durata superiore a trenta giorni.”.

4. Al comma 6 dell’articolo 16 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “La Provincia sentito il Comitato faunistico-venatorio provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale”.

5. Al comma 7 dell’articolo 16 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “le Province possono” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione può”.

6. Al comma 8 dell’articolo 16 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “le Province possono” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione può” e le parole: “dalle Province stesse” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione stessa”.

 

     Art. 119. (Modifiche dell’articolo 18 della l.r. 29/1994)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”.

2. Il comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“3. Entro il 30 novembre i cacciatori comunicano alla Regione la forma di caccia prescelta in via esclusiva, di cui all'articolo 12, comma 4, della l. 157/1992, che viene riportata nel tesserino venatorio.”.

 

     Art. 120. (Modifiche dell’articolo 19 della l.r. 29/1994)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

2. Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“2. La Regione provvede alla delimitazione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini contestualmente all’approvazione del Piano faunistico-venatorio.”.

3. Al comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, anche interprovinciali. Gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini comprendenti territori di più Province sono istituiti con provvedimento concordato fra le Amministrazioni provinciali competenti” sono soppresse.

4. Al comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ”Amministrazione provinciale” sono sostituite dalla seguente: “Regione” e la parola: “interessata” è soppressa.

 

     Art. 121. (Modifiche dell’articolo 20 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ai piani faunistici venatori provinciali e agli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria” sono sostituite dalle seguenti: “al piano faunistico venatorio regionale”.

2. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

3. Al comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”.

4. Al comma 7 dell’articolo 20 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

5. Al comma 7 bis dell’articolo 20 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dell'Amministrazione provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “della Giunta regionale”.

6. Al comma 7 ter dell’articolo 20 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione” e la parola: “possono” è sostituita dalla seguente: “può”.

 

     Art. 122. (Modifiche dell’articolo 22 della l.r. 29/1994)

1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dalla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale”.

2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

“f bis) si occupano delle attività operative connesse all’applicazione dell’articolo 30, comma 5.”.

3. Al comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

4. Alla lettera g) del comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “del tabellamento” sono sostitute dalle seguenti: “della tabellazione”.

5. Ai commi 4 e 6 dell’articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

6. Al comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province possono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione può”.

7. Al comma 7 dell’articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province esercitano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione esercita”.

 

     Art. 123. (Modifica dell’articolo 23 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 24/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”.

 

     Art. 124. (Modifiche dell’articolo 24 della l.r. 29/1994)

1. Nella rubrica dell’articolo 24 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “provinciale” è soppressa.

2. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

 

     Art. 125. (Modifiche dell’articolo 25 della l.r. 29/1994)

1. Il comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Allo scopo di omogeneizzare nel territorio regionale la pressione venatoria, la Giunta regionale, tenuto conto degli indici di densità venatorie minime stabiliti ogni cinque anni dal Ministero competente e sulla base della superficie agro-silvo-pastorale regionale e del numero dei cacciatori residenti sul territorio della regione, stabilisce gli indici ai quali fare riferimento per la propria programmazione.”.

2. Ai commi 2 e 5 dell’articolo 25 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

3. Al comma 11 dell’articolo 25 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”.

4. Al comma 13 dell’articolo 25 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “della stessa provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dello stesso territorio provinciale”.

 

     Art. 126. (Modifiche dell’articolo 26 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 6 dell’articolo 26 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e alle Province” sono soppresse.

2. Al comma 9 dell’articolo 26 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

 

     Art. 127. (Modifiche dell’articolo 27 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Provincia o” sono soppresse.

2. Al comma 3 dell’articolo 27 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “A tal fine la Regione e le Province per quanto di competenza possono stipulare convenzioni rispettivamente con altre Regioni o Province.” sono sostituite dalle seguenti: “A tal fine la Regione può stipulare convenzioni con altre Regioni.”.

 

     Art. 128. (Modifiche dell’articolo 29 della l.r. 29/1994)

1. Il comma 4 dell’articolo 29 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“4. L’autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Regione, ha validità di cinque anni e deve essere corredata con planimetria a scala 1:25.000 e mappale catastale indicanti l’ubicazione dell’appostamento; essa è altresì subordinata al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato e alla conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente. Dopo il rilascio della suddetta autorizzazione, prima della realizzazione degli appostamenti fissi, dovranno essere acquisiti i pertinenti titoli edilizi comunali, nonché le altre eventuali autorizzazioni necessarie ove si intervenga su aree assoggettate a vincoli.”.

2. Al comma 11 dell’articolo 29 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

3. Al comma 12 dell’articolo 29 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “le Province autorizzano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione autorizza”.

 

     Art. 129. (Modifiche dell’articolo 30 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

2. Al comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Istituto Nazionale della Fauna Selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA”.

3. Al comma 4 dell’articolo 30 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “siano titolari le Province” sono sostituite dalle seguenti: “sia titolare la Regione”.

4. Al comma 5 dell’articolo 30 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione” e le parole: “individuati dalle Province” sono soppresse.

5. Al comma 7 dell’articolo 30 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

 

     Art. 130. (Modifiche dell’articolo 31 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ogni Amministrazione provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione”.

2. Il comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“2. Chi intende esercitare la caccia con i falconiformi deve inoltrare domanda di autorizzazione alla Regione.”.

3. Al comma 4 dell’articolo 31 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

 

     Art. 131. (Modifiche dell’articolo 32 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Istituto Nazionale della Fauna Selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA” e le parole: “comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “comma 5”.

2. Al comma 4 dell’articolo 32 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Istituto Nazionale della Fauna Selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA”.

 

     Art. 132. (Modifiche dell’articolo 33 della l.r. 29/1994)

1. Il comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. La Regione, previo parere dell’ISPRA, emana specifico regolamento per disciplinare l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.”.

2. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 33 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

 

     Art. 133. (Modifiche dell’articolo 34 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “seguenti specie” sono sostituite dalle seguenti: “specie di cui all’articolo 18, comma 1, della l. 157/1992”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “pittima reale (Limosa limosa)” sono soppresse e alla fine della stessa lettera sono aggiunte le parole: “gazza (Pica pica); ghiandaia (Garrulus glandarius); cornacchia nera (Corvus corone); porciglione (Rallus aquaticus); frullino (Lymnocryptes minimus); combattente (Philomachus pugnax)”.

3. Il comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

4. Al comma 7 dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Istituto Nazionale della Fauna Selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA”.

5. Al comma 10 dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”.

6. Al comma 11 dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province hanno” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione ha”.

 

     Art. 134. (Modifiche dell’articolo 35 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione”, la parola: “garantiscono” è sostituita dalla seguente: “garantisce”, le parole: “Provincia interessata” sono sostituite dalla seguente: “Regione” e l’ultimo periodo del comma è sostituito dal seguente: “Le modalità della caccia ai diversi ungulati sono definite da specifici regolamenti regionali.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Istituto nazionale per la fauna selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA” e le parole: “dalle Province” sono soppresse.

3. Il comma 2 bis dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“2 bis. La Regione, nel rispetto della normativa vigente e previo parere dell'ISPRA, regolamenta la caccia di selezione agli ungulati in periodi diversi da quelli previsti dalla l. 157/1992, ai sensi dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 sulla base di piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo.”.

4. Il comma 2 ter dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

5. Il comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“3. La Regione, sentito il parere della Commissione faunistico venatoria regionale, provvede ad individuare e delimitare nel territorio di competenza zone denominate “a rischio agricolo” possibilmente continue e di rilevante ampiezza, nelle quali la presenza di cinghiali allo stato selvatico è sempre considerata incompatibile con la produttività ed il tipo di attività agricole prevalentemente esercitate.”.

6. Al comma 4 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “delle Province che provvedono” sono sostituite dalle seguenti: “della Regione che provvede”.

7. Al comma 4 bis dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “le Province” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione” e la parola: “possono” è sostituita dalla seguente: “può”.

8. Al comma 8 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”.

9. Al comma 9 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “da parte delle Province” sono soppresse.

10. Al comma 10 bis dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione”.

11. Al comma 11 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “a mezzo lettera raccomandata alla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”.

12. Al comma 12 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dipendenti dalle Province” sono soppresse.

13. Al comma 13 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province accertano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione accerta”.

14. Il comma 14 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

15. Al comma 15 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”.

16. Al comma 16 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione” e le parole: “Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca viene compiuta con l’autorizzazione della Provincia competente o del titolare dell’azienda venatoria.” sono sostituite dalle seguenti: “Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca del capo ferito viene compiuta con l’autorizzazione della Regione o del titolare dell’azienda venatoria.”.

 

     Art. 135. (Modifiche dell’articolo 36 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province indipendentemente dalle” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, in deroga alle” e la parola: ”possono” è sostituita dalla seguente: “può”.

2. Al comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione”, la parola: “provvedono” è sostituita dalla seguente: “provvede”, le parole: “Istituto nazionale per la fauna selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA”, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione” e le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”.

3. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “provinciale” è soppressa.

4. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, sotto la responsabilità diretta della Provincia” e la parola:“provinciale” sono soppresse.

5. Nell’ultimo capoverso del comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province mantengono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione mantiene”.

6. Ai commi 4 e 5 dell’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione” e al comma 4 le parole: “Istituto Nazionale della Fauna Selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA”.

 

     Art. 136. (Modifiche dell’articolo 37 della l.r. 29/1994)

1. Ai commi 1 e 3 dell’articolo 37 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

 

     Art. 137. (Modifiche dell’articolo 38 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 2 dell’articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

2. Nel primo capoverso del comma 10 dell’articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Provincia territorialmente competente” sono sostituite dalla seguente: “Regione”.

3. Nell’ultimo capoverso del comma 10 dell’articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

 

     Art. 138. (Modifiche dell’articolo 40 della l.r. 29/1994)

1. Il comma 2 dell’articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“2. La Regione nomina la Commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici. La Commissione dura in carica cinque anni.”.

2. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale” e le parole: “designato dalla Provincia” sono soppresse.

3. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dalla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “della Regione”.

4. L’ultimo capoverso del comma 3 dell’articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“La Commissione opera a titolo gratuito.”.

5. Al comma 7 dell’articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione” e le parole: “ove risiede il candidato” sono soppresse.

6. Al comma 8 dell’articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province organizzano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione organizza” e le parole: “per tutte le Province” sono soppresse.

7. Al comma 11 dell’articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

 

     Art. 139. (Modifiche dell’articolo 42 della l.r. 29/1994)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alle province” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione” e le parole: “, sulla base dei seguenti parametri: il 30 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti nel territorio di ciascuna Provincia ed il 70 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale” sono soppresse.

2. Al comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le province rimettono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione rimette” e le parole: “delle somme loro assegnate” sono sostituite dalle seguenti: “della somma assegnata”.

3. Al comma 3 dell’articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le province destinano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione destina” e le parole: “delle somme loro assegnate” sono sostituite dalle seguenti: “della somma assegnata”.

4. Al comma 4 dell’articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le province impiegano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione impegna” e le parole: “delle somme loro assegnate” sono sostituite dalle seguenti: “della somma assegnata”.

 

     Art. 140. (Modifiche dell’articolo 43 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell’articolo 43 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province destinano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione destina”, le parole: “delle somme loro assegnate” sono sostituite dalle seguenti: “della somma assegnata” e dopo le parole: “articolo 42” sono inserite le seguenti: “comma 1, lettera c),”.

2. Al comma 2 dell’articolo 43 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province provvedono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione provvede”.

3. Al comma 3 dell’articolo 43 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dalle Province” è sostituita dalle seguenti: “dalla Regione”.

 

     Art. 141. (Modifiche dell’articolo 45 della l.r. 29/1994)

1. Ai commi 1, 2, 3, 5 e 7 dell’articolo 45 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Istituto nazionale per la fauna selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA”.

2. Nel primo capoverso del comma 3 dell’articolo 45 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “le Province a svolgere” sono soppresse e nel secondo capoverso le parole: “Per la gestione degli impianti di cattura autorizzati le Province si avvalgono anche tramite convenzioni, di personale” sono sostituite dalle seguenti: “La gestione degli impianti di cattura autorizzati può essere affidata anche tramite convenzioni, a personale”.

3. Al comma 5 dell’articolo 45 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

4. Al comma 6 dell’articolo 45 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province possono stipulare accordi con altre Province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione può stipulare accordi con altre Regioni”.

5. Al comma 7 dell’articolo 45 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione” e la parola: “disciplinano” è sostituita dalla seguente: “disciplina”.

 

     Art. 142. (Modifiche dell’articolo 47 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 4 dell’articolo 47 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “per l’attuazione” sono sostituite dalle seguenti: “nello svolgimento”.

2. Il comma 5 dell’articolo 47 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 143. (Modifiche dell’articolo 48 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 2 dell’articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dalle Province” sono sostituite dalla seguente: “dalla Regione” e la parole: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

2. Al comma 7 dell’articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

3. Al comma 10 dell’articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province coordinano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione coordina”.

 

     Art. 144. (Modifiche dell’articolo 49 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 2 dell’articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, prima delle parole: “All’accertamento” sono inserite le seguenti: “In attesa del riordino complessivo della materia e delle disposizioni nazionali in materia di polizia provinciale,”.

2. Al comma 3 dell’articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, prima delle parole: “I proventi” sono inserite le seguenti: “In attesa del riordino complessivo della materia e delle disposizioni nazionali in materia di polizia provinciale,”.

 

     Art. 145. (Modifiche dell’articolo 51 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Istituto nazionale per la fauna selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA”.

2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“c) il responsabile della struttura regionale competente in materia di caccia ed il responsabile della struttura competente in materia veterinaria o loro delegati;”.

 

     Art. 146. (Abrogazione dell’articolo 52 della l.r. 29/1994)

1. L’articolo 52 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

TITOLO VII

PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI CULTURA E SPETTACOLO

CAPO I

MODIFICHE ALLA L.R. 31 OTTOBRE 2006, N. 33 (TESTO UNICO IN MATERIA DI CULTURA)

 

     Art. 147. (Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura))

1. Alla rubrica del Capo II della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “, Provinciali” è soppressa.

2. L’articolo 3 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

3. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e previo parere del Comitato tecnico di cui all’articolo 9” sono soppresse.

4. L’articolo 9 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

5. Le lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.

6. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

7. Gli articoli 12 e 14 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

8. Al comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e le Province” sono soppresse.

9. Al comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e le Province” sono soppresse.

 

CAPO II

MODIFICHE ALLA L.R. 31 OTTOBRE 2006, N. 34 (DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO)

 

     Art. 148. (Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo))

1. L’articolo 3 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “tra le Province” sono soppresse.

 

CAPO III

MODIFICHE ALLA L.R. 3 MAGGIO 2006, N. 10 (DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL’ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO, ISTITUZIONE DELLA FILM COMMISSION REGIONALE E ISTITUZIONE DELLA MEDIATECA REGIONALE)

 

     Art. 149. (Modifiche della legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale))

1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

2. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, delle Province” sono soppresse.

3. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, dalle Province” sono soppresse.

 

TITOLO VIII

PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI SPORT

CAPO I

MODIFICHE ALLA L.R. 7 OTTOBRE 2009, N. 40 (TESTO UNICO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SPORT)

 

     Art. 150. (Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ivi compresi convegni, corsi, seminari e pubblicazioni in materia di sport,” sono soppresse.

2. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“e) all’adozione di interventi atti a favorire la collaborazione con la scuola e i suoi organi, con le associazioni di volontariato sportivo e ricreativo e con le associazioni di promozione sociale aventi finalità sportive, iscritte nel registro regionale del Terzo Settore di cui all’articolo 13, comma 1, della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e con ogni altro organismo e istituzionale affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina associata, o riconosciuto da enti di Promozione Sportiva, che svolge attività nei settori disciplinati dalla presente legge;”.

 

     Art. 151. (Modifica dell’articolo 6 della l.r. 40/2009)

1. L’articolo 6 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 6

(Ulteriori funzioni della Regione)

1. Sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Programma regionale di cui all’articolo 7, la Regione svolge altresì le funzioni amministrative relative alla concessione di contributi per:

a) la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria, la messa in sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi finalizzati allo sport di cittadinanza, come individuati dal Programma regionale di cui all’articolo 7;

b) la gestione di impianti sportivi pubblici da parte di soggetti privati;

c) l’utilizzo di impianti sportivi scolastici da parte di soggetti privati in orario extrascolastico;

d) la realizzazione e il sostegno di manifestazioni ed altre iniziative attinenti il mondo dello sport di interesse sub-regionale che si svolgono sul proprio territorio, nonché iniziative aventi la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale delle società sportive e le discipline della tradizione locale;

e) l’attività e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo sport e per i centri sportivi scolastici compreso l’acquisto delle attrezzature necessarie, nonché l’organizzazione di progetti inerenti i settori giovanili;

f) la promozione sportiva per diversamente abili;

g) la promozione dell’attività motoria per la terza età.

2. Ai fini della programmazione degli interventi cui al comma 1, lettera a), i comuni effettuano la ricognizione ed il censimento degli spazi destinati allo sport di cittadinanza e lo comunicano alla Regione al fine dell’inserimento dei dati relativi in apposita sezione del censimento di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b).”.

 

     Art. 152. (Modifica dell’articolo 7 della l.r. 40/2009)

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “di durata triennale” sono sostituite dalle seguenti: “di durata quinquennale”.

2. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “ivi compresa la sezione relativa agli spazi destinati allo sport di cittadinanza, censiti dai comuni ai sensi dell’articolo 6, comma 2”.

3. La lettera h) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“h) l’individuazione delle caratteristiche delle manifestazioni sportive previste dall’articolo 22, dei progetti di sport di cittadinanza di cui all’articolo 3 e delle manifestazioni ed altre iniziative attinenti il mondo dello sport di interesse sub-regionale di cui all’articolo 6;”.

4. Dopo la lettera l) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

“l bis) la definizione degli spazi quali luoghi per lo sport di cittadinanza, ove sia possibile praticare un’attività sportiva in piena sicurezza.”.

5. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 40/209 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“3. Il Programma stabilisce, inoltre, l’importo massimo concedibile per i contributi previsti dagli articoli 11 e 26 e l’importo massimo di spesa ammissibile a contributo per i contributi di cui all’articolo 12, nonché le modalità per il riconoscimento di qualità previsto agli articoli 29 e 30.”.

 

     Art. 153. (Modifica dell’articolo 8 della l.r. 40/2009)

1. Le lettere b) e d) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.

 

     Art. 154. (Modifica dell’articolo 10 della l.r. 40/2009)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alle province” sono soppresse.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e di Propaganda” sono soppresse.

 

     Art. 155. (Modifica dell’articolo 15 della l.r. 40/2009)

1. Nella rubrica dell’articolo 15 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e dei contributi straordinari per eventi naturali” sono soppresse.

 

     Art. 156. (Modifica dell’articolo 22 della l.r. 40/2009)

1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

 

     Art. 157. (Modifica dell’articolo 27 della l.r. 40/2009)

1. Prima del comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“01. Le domande volte alla concessione dei contributi di cui all’articolo 6 sono presentate alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno per l’anno successivo.”.

 

     Art. 158. (Modifica dell’articolo 30 della l.r. 40/2009)

1. Al comma 5 dell’articolo 30 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province, in accordo con” sono soppresse.

2. Al comma 6 dell’articolo 30 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e le province” sono soppresse.

 

     Art. 159. (Abrogazione dell’articolo 56 della l.r. 40/2009)

1. L’articolo 56 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 160. (Abrogazione dell’articolo 59 della l.r. 40/2009)

1. L’articolo 59 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 161. (Norma transitoria)

1. Il programma regionale di cui all’articolo 7 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni è adeguato alle disposizioni di cui alla presente legge alla prima scadenza dello stesso.

2. In fase di prima applicazione della presente legge le istanze di contributo di cui all’articolo 6 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono presentate alla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Programma regionale di cui all’articolo 7 della medesima legge, come adeguato ai sensi del comma 1.

 

TITOLO IX

PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI TEMPO LIBERO

CAPO I

MODIFICHE ALLA L.R. 24 LUGLIO 2001, N. 22 (NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO E DELL’EDUCAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI)

 

     Art. 162. (Abrogazione dell’articolo 4 della legge regionale 24 luglio 2001, n. 22 (Norme per la valorizzazione del tempo libero e dell’educazione permanente degli adulti))

1. L’articolo 4 della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 163. (Modifiche dell’articolo 5 della l.r. 22/2001)

1. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 5 della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “triennale” è sostituita dalla seguente: “quinquennale”.

 

     Art. 164. (Abrogazione dell’articolo 6 della l.r. 22/2001)

1. L’articolo 6 della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 165. (Modifica dell’articolo 12 della l.r. 22/2001)

1. L’articolo 12 della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 12

(Procedure)

1. Sulla base dei criteri definiti dal Programma quinquennale di cui all’articolo 5, la Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande di contributo regionale e quelle di erogazione dei contributi medesimi.”.

 

     Art. 166. (Modifica dell’articolo 13 della l.r. 22/2001)

1. Il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“2. I beneficiari dei contributi trasmettono alla Regione una relazione finale sull’utilizzazione dei contributi medesimi, corredata da idonei documenti di spesa nei termini stabiliti dalla Giunta regionale.”.

 

     Art. 167. (Abrogazione dell’articolo 14 della l.r. 22/2001)

1. L’articolo 14 della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 168. (Abrogazione dell’articolo 15 della l.r. 22/2001)

1. L’articolo 15 della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 169. (Abrogazione dell’articolo 16 della l.r. 22/2001)

1. L’articolo 16 della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 170. (Norme transitorie)

1. Nell’ambito delle leggi di riordino di cui all’articolo 171, comma 2, è riconosciuto il ruolo della Città metropolitana quale ente di cura dello sviluppo strategico del territorio e di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione mediante strumenti che ne garantiscano la partecipazione alla pianificazione e gestione delle materie e alle procedure oggetto di riforma.

2. In via transitoria ed eccezionale, nelle more del riordino delle funzioni e delle attività di controllo delle concessioni e delle derivazioni in materia di demanio idrico, i proventi derivanti dai canoni demaniali sono destinati fino al 55 per cento per l’anno 2015 e per il 75 per cento per gli anni 2016 e 2017 alla copertura delle spese di personale. Per gli anni 2018, 2019, 2020 la percentuale di riserva è del 73 per cento.

3. Sono esentati dal pagamento del canone demaniale di cui alla l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, gli attraversamenti di suolo demaniale effettuati con infrastrutture stradali di proprietà delle province, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nelle materie oggetto di riordino, fino all’emanazione dei provvedimenti regionali rimangono in vigore i regolamenti e i provvedimenti emanati dalle province e dalla Città metropolitana.

5. Nei bandi per l’erogazione delle risorse di cui al “Fondo per la promozione delle associazioni comunali” istituito dall’articolo 21 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015)), la Giunta regionale prevede la priorità ed una maggiorazione dei contributi concedibili per le unioni che, per favorire il loro funzionamento, prevedano direttamente o tramite i comuni che ne fanno parte, l’assunzione di personale che in base agli accordi di cui all’articolo 7 sia inserito negli elenchi di quello che dovrebbe essere acquisito dalla Regione ai sensi della presente legge.

6. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica e di caccia, precedentemente esercitate dalle province e dalla Città metropolitana, nelle more dell’effettivo avvio da parte della Regione di tali attività, sono prorogati gli atti di programmazione compresa la zonizzazione per la caccia al cinghiale, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, nonché gli incarichi conferiti di cui agli articoli 16, 20, commi 5 e 7, 29, comma 4, 35, 36 e 46 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni fino all’adozione da parte della Giunta regionale degli atti sostitutivi. Tale proroga non si applica a quei provvedimenti che, incidendo direttamente sull’attività di prelievo selettivo, devono essere aggiornati annualmente in ragione della dinamica delle popolazioni selvatiche, nonché a quei provvedimenti riguardanti la formazione delle squadre di caccia al cinghiale che debbono essere aggiornati in funzione delle variazioni dei componenti delle stesse. Durante il regime di proroga, nelle more dell’adozione del piano faunistico – venatorio, di cui all’articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può apportare modifiche ai piani faunistico – venatori precedentemente adottati dalle province e dalla Città metropolitana.

6 bis. La Giunta regionale ha facoltà di rinnovare prima della loro scadenza gli incarichi di cui al comma 6 conferiti dalle province prima della data del 1° luglio 2015.

7. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della fauna ittica, dell’ecosistema acquatico e della pesca, precedentemente esercitate dalle province e dalla Città metropolitana, nelle more dell’effettivo avvio da parte della Regione di tali attività, sono prorogati gli atti di programmazione, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, di cui agli articoli 5, comma 1, 7, comma 1, 8, commi 1 e 2, 15, 16, 22, comma 1 e 25, comma 2, della l.r. 8/2014 fino all'adozione da parte della Giunta regionale degli atti sostitutivi.

7 bis. Durante il regime di proroga di cui all’articolo 26, comma 4, della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, la Giunta regionale, nelle more dell’adozione della carta ittica regionale di cui all’articolo 6 della medesima legge, sentita la Commissione consiliare competente, può apportare modifiche alle carte ittiche precedentemente adottate dalle province e dalla Città metropolitana.

8. Fino alla data del 30 giugno 2015 le province e la Città metropolitana mantengono la potestà regolamentare in materia di caccia.

 

     Art. 171. (Norme finali)

1. Le disposizioni di cui ai Titoli II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX entrano in vigore dal 1° luglio 2015.

2. Entro il 31 dicembre 2015 la Regione emana le ulteriori disposizioni di riordino e riforma della normativa di settore relativa alle funzioni trasferite.

3. Alla fine del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 7 (Disposizioni di adeguamento a normative statali e di modifica di norme di carattere finanziario ed organizzativo), sono aggiunte le parole: “Rimane in vigore la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) nel testo previgente.”.

4. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 7/2015, le parole: “di cui all’articolo 4” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 5, commi 5 e 6”.

5. La Giunta regionale può dettare disposizioni per la definizione dei processi di trasferimento, nonché disposizioni di attuazione della presente legge.

 

     Art. 172. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, oltre che con gli stanziamenti iscritti all’U.P.B. 18.101 “Risorse Umane”, mediante le seguenti variazioni al bilancio per gli anni finanziari 2015-2017, come segue:

Anno 2015

Stato di previsione dell’entrata

- aumento di euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all’U.P.B. 3.1.4 “Altri proventi di parte corrente”;

- aumento di euro 30.000,00 (trentamila/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all’U.P.B. 3.1.1 “Entrate da privati”.

Stato di previsione della spesa

- iscrizione di euro 1.605.000,00 (unmilioneseicentocinquemila/00), in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 4.211 “Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche”;

- iscrizione di euro 3.248.000,00 (tremilioniduecentoquarantottomila/00), in termini di competenza e di cassa, all’U.P.B. 18.101 “Risorse umane”;

- iscrizione di euro 1.168.167,54 (unmilionecentosessantottomilacentosessantasette/54), in termini di competenza e di cassa, all’U.P.B. 11.102 ”Spese per il diritto allo studio universitario”;

- iscrizione di euro 200.000,00 (duecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, all’U.P.B. 18.102 “Spesa di funzionamento”;

- iscrizione di euro 80.000,00 (ottantamila/00), in termini di competenza e di cassa, all’U.P.B. 4.111 “Interventi di prevenzione ed eliminazione di situazioni di rischio idrogeologico”;

- prelevamento di quota pari a euro 500.000,00 (cinquecentomilamila/00), in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto all’U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di parte corrente”;

- prelevamento di quota pari a euro 500.000,00 (cinquecentomilamila/00), in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto all’U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale”;

- iscrizione di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, all’U.P.B. 17.101 “Interventi promozionali per il turismo”;

- iscrizione di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, all’U.P.B. 18.102 “Spesa di funzionamento”;

- iscrizione di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, all’U.P.B. 4.211 “Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche”;

- riduzione delle autorizzazioni di spesa sugli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, alle U.U.PP.BB. sotto indicate, come segue:

euro 345.000,00 (trecentoquarantacinquemila/00) – U.P.B. 4.119 “Interventi faunistico venatori e per l’incremento del patrimonio ittico”;

euro 1.000.000,00 (unmilione/00) – U.P.B. 17.101 “Interventi promozionali per il turismo”;

euro 700.000,00 (settecentomila/00) – U.P.B. 18.101 “Risorse Umane”;

euro 526.167,54 (cinquecentoventiseimilacentosessantasette/54) – U.P.B. 18.105 “Fondi di riserva”;

euro 200.000,00 (duecentomila/00) – U.P.B. 18.106 “Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento.

Anno 2016

Stato di previsione dell’entrata

Aumento di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all’U.P.B. 3.1.4 “Altri proventi di parte corrente”.

Stato di previsione della spesa

Iscrizione di euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 4.211 “Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche”;

Iscrizione di euro 8.515.000,00 (ottomilionicinquecentoquindicimila/00), in termini di competenza e di cassa all’U.P.B. 18.101 “Risorse umane”;

Riduzione delle autorizzazioni di spesa sugli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, alle U.U.PP.BB. sotto indicate , come segue:

- euro 690.000,00 (seicentonovantamila/00) - U.P.B. 4.119 “Interventi faunistico venatori e per l’incremento del patrimonio ittico”;

- euro 675.000,00 (seicentosettantacinquemila/00) – U.P.B. 4.211“Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche”;

- euro 1.900.000,00 (unmilionenovecentomila/00) – U.P.B. 17.101 “Interventi promozionali per il turismo”.

Le eventuali economie rinvenienti dalle procedure di riaccertamento straordinario di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni sono destinate all’U.P.B. 4.211 per interventi in materia di difesa del suolo.

Anno 2017

Stato di previsione dell’entrata

Aumento di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all’U.P.B. 3.1.4 “Altri proventi di parte corrente”.

Stato di previsione della spesa

Iscrizione di euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 4.211 “Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche”;

Iscrizione di euro 8.515.000,00 (ottomilionicinquecentoquindicimila/00), in termini di competenza e di cassa all’U.P.B. 18.101 “Risorse umane”;

Riduzione degli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, alle U.U.PP.BB. sotto indicate, come segue:

- euro 690.000,00 (seicentonovantamila/00) - U.P.B. 4.119 “Interventi faunistico venatori e per l’incremento del patrimonio ittico”;

- euro 675.000,00 (seicentosettantacinquemila/00) – U.P.B. 4.211“Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche”;

- euro 1.900.000,00 (unmilionenovecentomila/00) – U.P.B. 17.101 “Interventi promozionali per il turismo”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

 

     Art. 173. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 28 dicembre 2017 n. 30.