§ 56.2.178 - D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155.
Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.2 inquinamento atmosferico
Data:13/08/2010
Numero:155


Sommario
Art. 1.  Principi e finalità
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Zonizzazione del territorio
Art. 4.  Classificazione di zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente
Art. 5.  Valutazione della qualità dell'aria ambiente
Art. 6.  Casi speciali di valutazione della qualità dell'aria ambiente
Art. 7.  Stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento
Art. 8.  Valutazione della qualità dell'aria ambiente e stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento in relazione all'ozono
Art. 9.  Piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto
Art. 10.  Piani per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme
Art. 11.  Modalità e procedure di attuazione dei piani
Art. 12.  Obbligo di concentrazione dell'esposizione e obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per il PM2,5
Art. 13.  Gestione della qualità dell'aria ambiente in relazione all'ozono
Art. 14.  Misure per il superamento delle soglie di informazione e di allarme
Art. 15.  Esclusioni
Art. 16.  Inquinamento transfrontaliero
Art. 17.  Qualità della valutazione in materia di aria ambiente
Art. 18.  Informazione del pubblico
Art. 19.  Relazioni e comunicazioni
Art. 20.  Coordinamento tra Ministero, regioni ed autorità competenti in materia di aria ambiente
Art. 21.  Abrogazioni
Art. 22.  Disposizioni transitorie e finali


§ 56.2.178 - D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155.

Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

(G.U. 15 settembre 2010, n. 216 - S.O. n. 217)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

     Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, e, in particolare, l'articolo 10 e l'allegato B;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

     Vista la direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2010;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta dell'8 luglio 2010;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni di Camera dei deputati e Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2010;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Principi e finalità

     1. Il presente decreto recepisce la direttiva n. 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente finalizzato a:

     a) individuare obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

     b) valutare la qualità dell'aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale;

     c) ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente come base per individuare le misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonchè i miglioramenti dovuti alle misure adottate;

     d) mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;

     e) garantire al pubblico le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente;

     f) realizzare una migliore cooperazione tra gli Stati dell'Unione europea in materia di inquinamento atmosferico.

     2. Ai fini previsti dal comma 1 il presente decreto stabilisce:

     a) i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10;

     b) i livelli critici per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto;

     c) le soglie di allarme per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di azoto;

     d) il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria ambiente di PM2,5;

     e) i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene.

     3. Ai fini previsti dal comma 1 il presente decreto stabilisce altresì i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie di allarme e le soglie di informazione per l'ozono.

     4. Il presente decreto si fonda sui seguenti principi:

     a) il sistema di valutazione e gestione della qualità dell'aria rispetta ovunque standard qualitativi elevati ed omogenei al fine di assicurare un approccio uniforme su tutto il territorio nazionale e di assicurare che le stesse situazioni di inquinamento siano valutate e gestite in modo analogo;

     b) il sistema di acquisizione, di trasmissione e di messa a disposizione dei dati e delle informazioni relativi alla valutazione della qualità dell'aria ambiente è organizzato in modo da rispondere alle esigenze di tempestività della conoscenza da parte di tutte le amministrazioni interessate e del pubblico e si basa su misurazioni e su altre tecniche di valutazione e su procedure funzionali a tali finalità secondo i canoni di efficienza, efficacia ed economicità;

     c) la zonizzazione dell'intero territorio nazionale è il presupposto su cui si organizza l'attività di valutazione della qualità dell'aria ambiente. A seguito della zonizzazione del territorio, ciascuna zona o agglomerato è classificata allo scopo di individuare le modalità di valutazione mediante misurazioni e mediante altre tecniche in conformità alle disposizioni del presente decreto;

     d) la zonizzazione del territorio richiede la previa individuazione degli agglomerati e la successiva individuazione delle altre zone. Gli agglomerati sono individuati sulla base dell'assetto urbanistico, della popolazione residente e della densità abitativa. Le altre zone sono individuate, principalmente, sulla base di aspetti come il carico emissivo, le caratteristiche orografiche, le caratteristiche meteo-climatiche e il grado di urbanizzazione del territorio, al fine di individuare le aree in cui uno o più di tali aspetti sono predominanti nel determinare i livelli degli inquinanti e di accorpare tali aree in zone contraddistinte dall'omogeneità degli aspetti predominanti;

     e) la valutazione della qualità dell'aria ambiente è fondata su una rete di misura e su un programma di valutazione. Le misurazioni in siti fissi, le misurazioni indicative e le altre tecniche di valutazione permettono che la qualità dell'aria ambiente sia valutata in conformità alle disposizioni del presente decreto;

     f) la valutazione della qualità dell'aria ambiente condotta utilizzando determinati siti fissi di campionamento e determinate tecniche di valutazione si considera idonea a rappresentare la qualità dell'aria all'interno dell'intera zona o dell'intero agglomerato di riferimento qualora la scelta dei siti e delle altre tecniche sia operata in conformità alle disposizioni del presente decreto;

     g) ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente è evitato l'uso di stazioni di misurazione non conformi e, nel rispetto dei canoni di efficienza, di efficacia e di economicità, l'inutile eccesso di stazioni di misurazione. Le stazioni di misurazione che non sono inserite nella rete di misura e nel programma di valutazione non sono utilizzate per le finalità del presente decreto;

     h) la rete di misura è soggetta alla gestione o al controllo pubblico. Il controllo pubblico è assicurato dalle regioni o dalle province autonome o, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Le stazioni di misurazione non soggette a tale gestione o controllo non sono utilizzate per le finalità del presente decreto;

     i) la valutazione della qualità dell'aria ambiente è il presupposto per l'individuazione delle aree di superamento dei valori, dei livelli, delle soglie e degli obiettivi previsti dal presente decreto;

     l) i piani e le misure da adottare ed attuare in caso di individuazione di una o più aree di superamento all'interno di una zona o di un agglomerato devono agire, secondo criteri di efficienza ed efficacia, sull'insieme delle principali sorgenti di emissione, ovunque localizzate, che influenzano tali aree, senza l'obbligo di estendersi all'intero territorio della zona o dell'agglomerato, nè di limitarsi a tale territorio.

     5. Le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono allo Stato, alle regioni e alle province autonome e agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito Ministero dell'ambiente, si può avvalere, nei modi e per le finalità previsti dal presente decreto, del supporto tecnico dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, di seguito ENEA.

     6. I compiti tecnici finalizzati ad assicurare la qualità della valutazione in materia di aria ambiente sono assicurati dalle autorità e dagli organismi di cui all'articolo 17, in conformità al disposto dell'allegato I, paragrafo 3.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

     a) aria ambiente: l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro definiti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

     b) inquinante: qualsiasi sostanza presente nell'aria ambiente che può avere effetti dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso;

     c) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o deposizione di questo su una superficie in un dato periodo di tempo;

     d) valutazione: utilizzo dei metodi stabiliti dal presente decreto per misurare, calcolare, stimare o prevedere i livelli degli inquinanti;

     e) zona: parte del territorio nazionale delimitata, ai sensi del presente decreto, ai fini della valutazione e della gestione della qualità dell'aria ambiente;

     f) agglomerato: zona costituita da un'area urbana o da un insieme di aree urbane che distano tra loro non più di qualche chilometro oppure da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci, avente:

     1) una popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure;

     2) una popolazione inferiore a 250.000 abitanti e una densità di popolazione per km2 superiore a 3.000 abitanti;

     g) area di superamento: area, ricadente all'interno di una zona o di un agglomerato, nella quale è stato valutato il superamento di un valore limite o di un valore obiettivo; tale area è individuata sulla base della rappresentatività delle misurazioni in siti fissi o indicative o sulla base delle tecniche di modellizzazione;

     h) valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato [1];

     i) livello critico: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche, oltre il quale possono sussistere effetti negativi diretti su recettori quali gli alberi, le altre piante o gli ecosistemi naturali, esclusi gli esseri umani;

     l) margine di tolleranza: percentuale del valore limite entro la quale è ammesso il superamento del valore limite alle condizioni stabilite dal presente decreto;

     m) valore obiettivo: livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, da conseguire, ove possibile, entro una data prestabilita;

     n) soglia di allarme: livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per la popolazione nel suo complesso ed il cui raggiungimento impone di adottare provvedimenti immediati;

     o) soglia di informazione: livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione nel suo complesso ed il cui raggiungimento impone di assicurare informazioni adeguate e tempestive;

     p) obiettivo a lungo termine: livello da raggiungere nel lungo periodo mediante misure proporzionate, al fine di assicurare un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente;

     q) indicatore di esposizione media: livello medio da determinare sulla base di misurazioni effettuate da stazioni di fondo ubicate in siti fissi di campionamento urbani presso l'intero territorio nazionale e che riflette l'esposizione della popolazione. Permette di calcolare se sono stati rispettati l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione e l'obbligo di concentrazione dell'esposizione;

     r) obbligo di concentrazione dell'esposizione: livello fissato sulla base dell'indicatore di esposizione media al fine di ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana, da raggiungere entro una data prestabilita;

     s) obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione: riduzione, espressa in percentuale, dell'esposizione media della popolazione, fissata, in relazione ad un determinato anno di riferimento, al fine di ridurre gli effetti nocivi per la salute umana, da raggiungere, ove possibile, entro una data prestabilita;

     t) misurazioni in siti fissi: misurazioni dei livelli degli inquinanti effettuate in stazioni ubicate presso siti fissi, con campionamento continuo o discontinuo, eccettuate le misurazioni indicative;

     u) misurazioni indicative: misurazioni dei livelli degli inquinanti, basate su obiettivi di qualità meno severi di quelli previsti per le misurazioni in siti fissi [2];

     v) tecniche di stima obiettiva: metodi per calcolare le concentrazioni a partire da valori misurati in luoghi o tempi diversi da quelli a cui si riferisce il calcolo, basati su conoscenze scientifiche circa la distribuzione delle concentrazioni [3];

     z) soglia di valutazione superiore: livello al di sotto del quale le misurazioni in siti fissi possono essere combinate con misurazioni indicative o tecniche di modellizzazione e, per l'arsenico, il cadmio, il nichel ed il benzo(a)pirene, livello al di sotto del quale le misurazioni in siti fissi o indicative possono essere combinate con tecniche di modellizzazione;

     aa) soglia di valutazione inferiore: livello al di sotto del quale è previsto, anche in via esclusiva, l'utilizzo di tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva;

     bb) contributo di fonti naturali: emissione di sostanze inquinanti non causata in modo diretto o indiretto da attività umane, come nel caso di eruzioni vulcaniche, attività sismiche, attività geotermiche, incendi spontanei, tempeste di vento ed altri eventi naturali, aerosol marini, emissioni biogeniche, trasporto o risospensione in atmosfera di particelle naturali dalle regioni secche;

     cc) rete di misura: sistema di stazioni di misurazione degli inquinanti atmosferici da utilizzare ai fini del presente decreto; il numero delle stazioni della rete di misura non eccede quello sufficiente ad assicurare le funzioni previste dal presente decreto. L'insieme di tali stazioni di misurazione presenti sul territorio nazionale costituisce la rete di misura nazionale;

     dd) programma di valutazione: il programma che indica le stazioni di misurazione della rete di misura utilizzate per le misurazioni in siti fissi e per le misurazioni indicative, le tecniche di modellizzazione e le tecniche di stima obiettiva da applicare ai sensi del presente decreto e che prevede le stazioni di misurazione, utilizzate insieme a quelle della rete di misura, alle quali fare riferimento nei casi in cui i dati rilevati dalle stazioni della rete di misura, anche a causa di fattori esterni, non risultino conformi alle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli obiettivi di qualità dei dati di cui all'allegato I ed ai criteri di ubicazione di cui agli allegati III e VIII;

     ee) garanzia di qualità: realizzazione di programmi la cui applicazione pratica consente l'ottenimento di dati di concentrazione degli inquinanti atmosferici con precisione e accuratezza conosciute; le attività di controllo sulla corretta applicazione di tali programmi sono comprese nella realizzazione dei programmi stessi [4];

     ff) campioni primari: campione designato come avente le più alte qualità metrologiche ed il cui valore è accettato senza riferimento ad altri campioni della stessa grandezza;

     gg) campioni di riferimento: campioni riconosciuti da una decisione nazionale come base per fissare il valore degli altri campioni della grandezza in questione;

     hh) deposizione totale: massa totale di sostanze inquinanti che, in una data area e in un dato periodo, è trasferita dall'atmosfera al suolo, alla vegetazione, all'acqua, agli edifici e a qualsiasi altro tipo di superficie;

     ii) PM10: il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10 (norma UNI EN 12341), con un'efficienza di penetrazione del 50 per cento per materiale particolato di un diametro aerodinamico di 10 μm;

     ll) PM2,5: il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM2,5 (norma UNI EN 14907), con un'efficienza di penetrazione del 50 per cento per materiale particolato di un diametro aerodinamico di 2,5 μm;

     mm) ossidi di azoto: la somma dei «rapporti di mescolamento in volume (ppbv)» di monossido di azoto (ossido nitrico) e di biossido di azoto espressa in unità di concentrazione di massa di biossido di azoto (μg/m³);

     nn) idrocarburi policiclici aromatici: composti organici con due o più anelli aromatici fusi, formati interamente da carbonio e idrogeno;

     oo) mercurio gassoso totale: vapore di mercurio elementare (Hg 0 ) e mercurio gassoso reattivo, intesi come specie di mercurio idrosolubili con una pressione di vapore sufficientemente elevata per esistere nella fase gassosa;

     pp) composti organici volatili: tutti i composti organici diversi dal metano provenienti da fonti antropogeniche e biogeniche, i quali possono produrre ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare;

     qq) precursori dell'ozono: sostanze che contribuiscono alla formazione di ozono a livello del suolo.

 

     Art. 3. Zonizzazione del territorio

     1. L'intero territorio nazionale è suddiviso in zone e agglomerati da classificare ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente.

     2. Alla zonizzazione provvedono le regioni e le province autonome sulla base dei criteri indicati nell'appendice I. La zonizzazione è riesaminata in caso di variazione dei presupposti su cui è basata ai sensi dell'appendice I. Per il riesame di ciascuna zonizzazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto il progetto di zonizzazione e di classificazione di cui al comma 3 è presentato entro i successivi quattro mesi.

     3. Ciascun progetto di zonizzazione, corredato dalla classificazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e di cui all'articolo 8, commi 2 e 5, è trasmesso dalle regioni o province autonome al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA. Il Ministero dell'ambiente, avvalendosi dell'ISPRA valuta, entro i successivi quarantacinque giorni, anche attraverso un esame congiunto nel Coordinamento di cui all'articolo 20, la conformità del progetto alle disposizioni del presente decreto ed agli indirizzi espressi dallo stesso Coordinamento e tenendo conto della coerenza dei progetti di zonizzazioni regionali relativamente alle zone di confine. In caso di mancata conformità il Ministero dell'ambiente, con atto motivato diretto alla regione o alla provincia autonoma, indica le variazioni e le integrazioni da effettuare ai fini dell'adozione del provvedimento di zonizzazione e di classificazione. La trasmissione del progetto è effettuata su supporto informatico non riscrivibile, utilizzando, ove già individuato con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, il formato a tal fine previsto.

     4. Le regioni e le province autonome possono individuare d'intesa, sulla base dei criteri dell'appendice I, zone sovraregionali. In tal caso, le regioni e le province autonome interessate individuano apposite modalità di coordinamento per assicurare una valutazione ed una gestione unitaria dell'aria ambiente nelle zone sovraregionali.

 

     Art. 4. Classificazione di zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente

     1. Ai fini della valutazione della qualità dell'aria, la classificazione delle zone e degli agglomerati è effettuata, per ciascun inquinante di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base delle soglie di valutazione superiori e inferiori previste dall'allegato II, sezione I, e secondo la procedura prevista dall'allegato II, sezione II.

     2. La classificazione delle zone e degli agglomerati è riesaminata almeno ogni cinque anni e, comunque, in caso di significative modifiche delle attività che incidono sulle concentrazioni nell'aria ambiente degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2.

     3. Nella comunicazione prevista all'articolo 3, comma 3, sono allegati, per ciascuna classificazione, gli esiti del monitoraggio e delle valutazioni sulla cui base le zone e gli agglomerati sono stati classificati.

     4. Alla classificazione delle zone e degli agglomerati provvedono le regioni e le province autonome.

 

     Art. 5. Valutazione della qualità dell'aria ambiente

     1. La valutazione della qualità dell'aria ambiente è effettuata, per ciascun inquinante di cui all'articolo 1, comma 2, con le modalità previste dai commi 2, 3, 4, e 5. Si applicano, per la valutazione, l'allegato III, relativo all'ubicazione delle stazioni di misurazione, l'appendice II, relativa alla scelta della rete di misura, e l'appendice III, relativa ai metodi di valutazione diversi dalla misurazione. Alla valutazione della qualità dell'aria ambiente provvedono le regioni e le province autonome [5].

     2. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) e d), superano la rispettiva soglia di valutazione superiore, le misurazioni in siti fissi sono obbligatorie e possono essere integrate da tecniche di modellizzazione o da misurazioni indicative al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria ambiente. Se il superamento interessa gli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), le misurazioni in siti fissi sono obbligatorie e possono essere integrate da tecniche di modellizzazione al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria ambiente.

     3. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) e d), sono compresi tra la rispettiva soglia di valutazione inferiore e la rispettiva soglia di valutazione superiore, le misurazioni in siti fissi sono obbligatorie e possono essere combinate con misurazioni indicative o tecniche di modellizzazione. Se il superamento interessa gli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), le misurazioni in siti fissi o indicative mediante stazioni di misurazione sono obbligatorie e possono essere combinate con tecniche di modellizzazione al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria ambiente.

     4. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, sono inferiori alla rispettiva soglia di valutazione inferiore, sono utilizzate, anche in via esclusiva, tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva.

     5. Ai fini della determinazione del numero delle stazioni di misurazione per le misurazioni in siti fissi nei casi in cui vi è integrazione o combinazione tra misurazioni in siti fissi e tecniche di modellizzazione o misurazioni indicative, si applicano i criteri previsti dall'articolo 7, commi 2 e 3.

     6. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero dell'ambiente, all'ISPRA e all'ENEA, entro il 31 dicembre 2012, un progetto volto ad adeguare la propria rete di misura alle relative disposizioni, in conformità alla zonizzazione risultante dal primo riesame previsto dall'articolo 3, comma 2, ed in conformità alla connessa classificazione. Il progetto indica anche la data prevista per l'adeguamento e contiene il programma di valutazione da attuare nelle zone e negli agglomerati. Il Ministero dell'ambiente, avvalendosi dell'ISPRA e dell'ENEA, valuta, entro i successivi sessanta giorni, anche attraverso un esame congiunto del Coordinamento di cui all'articolo 20, la conformità del progetto alle disposizioni del presente decreto ed agli indirizzi espressi dallo stesso Coordinamento. In caso di mancata conformità il Ministero dell'ambiente, con atto motivato diretto alla regione o alla provincia autonoma, indica le variazioni e le integrazioni da effettuare ai fini dell'attuazione del progetto di adeguamento. Tale procedura si applica anche ai successivi progetti di modifica o di integrazione della rete di misura o del programma di valutazione. La trasmissione del progetto è effettuata su supporto informatico non riscrivibile, utilizzando, ove già individuato con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, il formato a tal fine previsto [6].

     7. Le stazioni di misurazione previste nel programma di valutazione di cui al comma 6 devono essere gestite dalle regioni e dalle province autonome ovvero, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente oppure da altri soggetti pubblici o privati. In quest'ultimo caso, sono sottoposte al controllo delle regioni e delle province autonome ovvero, su delega, delle agenzie regionali. Il controllo si esercita sulla base di appositi protocolli approvati dalle regioni e dalle province autonome o, in caso di delega, dalle agenzie regionali e deve prevedere una continua supervisione su tutte le modalità di gestione della stazione e di raccolta, trattamento e validazione dei dati. Per le stazioni di misurazione esistenti, gestite da enti locali o soggetti privati, il Ministero dell'ambiente promuove la sottoscrizione di accordi tra il gestore, le regioni o le province autonome e le agenzie regionali al fine di assicurare la sottoposizione a tale controllo.

     8. Le stazioni previste nel programma di valutazione di cui al comma 6 sono esercite e manutenute in condizioni atte ad assicurare le funzioni previste dal presente decreto. Per i casi in cui i dati rilevati da una stazione della rete di misura, anche a causa di fattori esterni, non risultino conformi alle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli obiettivi di qualità dei dati di cui all'allegato I ed ai criteri di ubicazione di cui all'allegato III e all'allegato VIII, si utilizza, sulla base del programma di valutazione, un'altra stazione avente le stesse caratteristiche in relazione alla zona oppure, nello stesso sito fisso di campionamento, una stazione di misurazione mobile al fine di raggiungere la necessaria copertura dei dati. Il numero delle stazioni di misurazione previste dal programma di valutazione deve essere individuato nel rispetto dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità. Nel caso in cui risultino variati il contesto territoriale, le attività e le altre circostanze da cui dipende la classificazione e l'ubicazione di una o più stazioni della rete di misura ai sensi degli allegati III, IV, VIII e X, le regioni e le province autonome provvedono comunque al conseguente adeguamento del programma di valutazione, nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tali finalità, in base alla legislazione vigente.

     9. Le decisioni di valutazione di impatto ambientale statali e regionali, le autorizzazioni integrate ambientali statali e regionali e le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli impianti che producono emissioni in atmosfera possono disporre, al fine di valutarne gli effetti, l'installazione o l'adeguamento, nonchè la gestione di una o più stazioni di misurazione della qualità dell'aria ambiente da parte del proponente solo nel caso in cui la regione o la provincia autonoma interessata o, su delega, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente consideri tali stazioni necessarie per la rete di misura o per il programma di valutazione. In tal caso, la decisione di valutazione di impatto ambientale o l'autorizzazione prescrivono che la stazione di misurazione sia conforme alle disposizioni del presente decreto e sia sottoposta al controllo previsto al comma 7. In sede di rinnovo o di aggiornamento delle autorizzazioni che sono state rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto per gli impianti che producono emissioni in atmosfera, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e che prevedevano l'installazione o l'adeguamento di una o più stazioni di misurazione della qualità dell'aria ambiente, l'autorità competente autorizza la permanenza di tali stazioni solo nel caso in cui la regione o la provincia autonoma interessata o, su delega, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente le valuti necessarie per la rete di misura o per il programma di valutazione, prescrivendo in questo caso che la stazione sia conforme alle disposizioni del presente decreto e sia sottoposta al controllo previsto dal comma 7 [7].

     10. I dati e le informazioni aventi ad oggetto attività produttive, attività di servizio, infrastrutture e mezzi di trasporto, utili a stimare le emissioni in atmosfera ed a valutarne l'impatto sulla qualità dell'aria, devono essere messi a disposizione del Ministero dell'ambiente, delle regioni o delle province autonome o delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente che li richiedano, a cura delle autorità pubbliche definite dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. L'eccezione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, non può essere comunque opposta in riferimento a dati ed informazioni che le vigenti normative di settore prescrivono di utilizzare per l'adozione di provvedimenti di autorizzazione o di pianificazione pubblici o di tariffe pubbliche. Nel caso in cui una richiesta formulata da una regione o provincia autonoma per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente decreto non sia stata accolta, anche per un'eccezione prevista all'articolo 5, comma 1 o comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 2005, il Ministero dell'ambiente, sentita tale regione o provincia autonoma, può promuovere forme di consultazione con l'autorità che non ha accolto la richiesta, anche nell'ambito del Coordinamento di cui all'articolo 20, per accertare se esistano modalità atte ad assicurare la messa a disposizione dei dati e delle informazioni senza pregiudizio per gli interessi tutelati dalle eccezioni. A tali consultazioni partecipa anche il Ministero della difesa nei casi in cui la richiesta non sia stata accolta da un'autorità competente alla gestione di strutture, porti o aeroporti militari [8].

     11. Le misurazioni e le altre tecniche utilizzate per la valutazione della qualità dell'aria ambiente devono rispettare gli obiettivi di qualità previsti dall'allegato I.

     12. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di utilizzo dei bioindicatori per la valutazione degli effetti determinati sugli ecosistemi dai livelli di arsenico, cadmio, nichel, idrocarburi policiclici aromatici e mercurio [9].

 

     Art. 6. Casi speciali di valutazione della qualità dell'aria ambiente

     1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono scelte, in modo da individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine delle concentrazioni nell'aria ambiente e, ove previsto, delle deposizioni [10]:

     a) almeno tre stazioni di misurazione di fondo in siti fissi di campionamento rurali in cui si effettuano misurazioni finalizzate ad acquisire informazioni circa la concentrazione di massa totale e le concentrazioni per speciazione chimica del PM2,5 su base annuale. Il decreto di individuazione può altresì stabilire forme di coordinamento con le attività svolte in attuazione del programma denominato «monitoring and evaluation of pollutants (EMEP)». Sulla base di appositi accordi con altri Stati tali stazioni di misurazione possono essere comuni a più Stati in riferimento a zone confinanti. A tali stazioni di misurazione si applicano gli allegati I, III, IV e VI. I paragrafi 1 e 3 dell'allegato I devono essere tuttavia riferiti alle sole concentrazioni di massa totale [11];

     b) almeno sette stazioni di misurazione del benzo(a)pirene in cui si effettua la misurazione delle concentrazioni nell'aria ambiente di benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a,h)antracene, al fine di verificare la costanza dei rapporti nel tempo e nello spazio tra il benzo(a)pirene e gli altri idrocarburi policiclici aromatici di rilevanza tossicologica. A tali stazioni di misurazione si applicano l'allegato I, l'allegato III e l'allegato VI [12];

     c) almeno tre stazioni di misurazione di fondo, scelte anche nell'ambito di quelle appartenenti alla rete realizzata in sede di attuazione del programma denominato «European monitoring and evaluation of pollutants (EMEP)», in cui si effettua la misurazione indicativa delle concentrazioni nell'aria ambiente dell'arsenico, del cadmio, del nichel, del benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui alla lettera b) e la misurazione indicativa della deposizione totale di tali inquinanti. Tale misurazione indicativa ha altresì ad oggetto le concentrazioni nell'aria ambiente del mercurio gassoso totale e la deposizione totale del mercurio. Con il decreto di individuazione si selezionano, tra le stazioni scelte, ove tecnicamente fattibile alla luce degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, quelle in cui si effettua anche la misurazione indicativa del mercurio bivalente particolato e gassoso. Sulla base di appositi accordi con altri Stati, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Commissione europea, tali stazioni di misurazione possono essere comuni a più Stati in riferimento a zone confinanti. A tali stazioni di misurazione si applicano l'allegato I, l'allegato III e l'allegato VI [13];

     d) sette stazioni di misurazione in sito fisso urbano, scelte preferibilmente tra quelle di cui alla lettera b), in cui si effettuano misurazioni finalizzate ad acquisire informazioni circa la concentrazione di massa totale e le concentrazioni per speciazione chimica del PM10 e del PM2,5 su base annuale. A tali stazioni di misurazione si applicano gli allegati I, III, IV e VI. I paragrafi 1 e 3 dell'allegato I devono essere tuttavia riferiti alle sole concentrazioni di massa totale.

     2. Nella scelta delle stazioni di misurazione si deve valutare la possibilità di utilizzare le medesime stazioni per entrambe le finalità di cui alle lettere a) e c) del comma 1. Possono essere individuate stazioni diverse soltanto se, da una valutazione tecnica, emerge che tali finalità non sarebbero conseguite per tutti gli inquinanti.

     3. Nel caso in cui le stazioni di misurazione prescelte siano gestite da enti di ricerca, i decreti previsti al comma 1 disciplinano le modalità ed i tempi con i quali tali enti devono trasmettere i dati e le informazioni rilevati al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA. I decreti disciplinano altresì le modalità ed i tempi con i quali i dati e le informazioni rilevati da tutte le stazioni di misurazione ai sensi del comma 1, lettere a), b), c) e d), sono messi a disposizione di tutte le regioni e province autonome. Disciplinano inoltre, per le stazioni di misurazione di cui al comma 1, lettera a), i metodi da utilizzare e le modalità di comunicazione di tali metodi alla Commissione europea, per le stazioni di misurazione di cui al comma 1, lettera d), i metodi da utilizzare e, per le stazioni di misurazione di cui al comma 1, lettere b) e c), i metodi da utilizzare ai fini del campionamento e dell'analisi degli idrocarburi policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene.

 

     Art. 7. Stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento

     1. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi costituiscono l'unica fonte di informazioni sulla qualità dell'aria ambiente è assicurato un numero minimo di stazioni di misurazione di ciascun inquinante di cui all'articolo 1, comma 2, pari a quello previsto all'allegato V, paragrafi 1, 2 e 3.

     2. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi sono integrate da tecniche di modellizzazione o da misurazioni indicative, il numero complessivo delle stazioni di misurazione di cui all'allegato V può essere ridotto fino ad un massimo del 50 per cento, purchè:

     a) le tecniche di valutazione utilizzate ad integrazione delle misurazioni in siti fissi permettano di ottenere un adeguato livello d'informazione ai fini della valutazione della qualità dell'aria in relazione ai valori limite, ai valori obiettivo ed alle soglie di allarme previsti dal presente decreto, nonchè un adeguato livello d'informazione del pubblico;

     b) il numero delle stazioni di misurazione e la risoluzione spaziale delle tecniche di modellizzazione permettano di valutare i livelli in conformità agli obiettivi di qualità dei dati di cui all'allegato I, paragrafo 1, e di soddisfare i requisiti di cui all'allegato I, paragrafo 2.

     3. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi sono combinate con tecniche di modellizzazione o misurazioni indicative, il numero complessivo delle stazioni di misurazione di cui all'allegato V può essere ridotto oltre il 50 per cento, purchè si rispettino le condizioni previste al comma 2.

     4. In relazione ai livelli critici di cui all'allegato XI le riduzioni previste ai commi 2 e 3 si applicano a condizione che il numero delle stazioni di misurazione e la risoluzione spaziale delle tecniche di modellizzazione permettano di valutare i livelli in conformità agli obiettivi di qualità dei dati di cui all'allegato I, paragrafo 1.

     5. Ai fini della misurazione della qualità dell'aria ambiente, si applicano i metodi di riferimento o i metodi equivalenti previsti all'allegato VI.

 

     Art. 8. Valutazione della qualità dell'aria ambiente e stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento in relazione all'ozono

     1. La valutazione della qualità dell'aria ambiente è effettuata, per l'ozono, sulla base dei criteri previsti dai commi successivi e dagli allegati VII e VIII e dalle appendici II e III.

     2. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di ozono superano, in almeno uno sui cinque anni civili precedenti, gli obiettivi a lungo termine previsti all'allegato VII, paragrafo 3, le misurazioni in siti fissi in continuo sono obbligatorie. Se non si dispone di dati sufficienti per i cinque anni civili precedenti, è consentito determinare il superamento anche mediante una combinazione di campagne di misurazione di breve durata, effettuate in passato nel periodo dell'anno e nei luoghi in cui si potrebbero registrare i massimi livelli di inquinamento, e tecniche di modellizzazione, utilizzando a tal fine anche le informazioni ricavate dagli inventari delle emissioni.

     3. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi in continuo costituiscono l'unica fonte di informazioni sulla qualità dell'aria ambiente, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, è assicurato un numero minimo di stazioni di misurazione dell'ozono pari a quello previsto dall'allegato IX, paragrafo 1 ed un numero di stazioni di misurazione del biossido di azoto pari a quello previsto dall'allegato IX paragrafo 3.

     4. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi sono integrate da tecniche di modellizzazione o da misurazioni indicative, il numero complessivo delle stazioni di misurazione previsto dall'allegato IX, paragrafo 1, può essere ridotto alle condizioni previste dal paragrafo 2 di tale allegato.

     5. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di ozono sono stati inferiori, in tutti i cinque anni civili precedenti, agli obiettivi a lungo termine previsti dall'allegato VII, paragrafo 3, il numero delle stazioni di misurazione di ozono e di biossido di azoto è stabilito in conformità all'allegato IX, paragrafo 4.

     6. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono individuate le stazioni di misurazione di fondo in siti fissi di campionamento rurali per l'ozono. Il numero di tali stazioni, su tutto il territorio nazionale, è compreso tra sei e dodici, in funzione dell'orografia, in riferimento alle zone ed agli agglomerati di cui al comma 2, ed è pari ad almeno tre in riferimento alle zone ed agli agglomerati di cui al comma 5. I decreti disciplinano altresì le modalità ed i tempi con i quali i dati e le informazioni rilevati da tali stazioni di misurazione sono messi a disposizione di tutte le regioni e province autonome [14].

     7. La misurazione dei precursori dell'ozono è svolta nei modi e secondo i metodi indicati all'allegato X. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono individuate, sul territorio nazionale almeno tre stazioni di misurazione dei precursori dell'ozono ai sensi dell'allegato X e sono disciplinate le modalità di comunicazione dei metodi di campionamento e di misurazione utilizzati alla Commissione europea. I decreti disciplinano altresì le modalità ed i tempi con i quali i dati e le informazioni rilevati da tali stazioni di misurazione sono messi a disposizione di tutte le regioni e province autonome [15].

     8. Alla valutazione della qualità dell'aria ambiente ed alla classificazione delle zone e degli agglomerati provvedono le regioni e le province autonome.

     9. Si applica, anche in riferimento al presente articolo, quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, e dall'articolo 5, commi da 6 a 9 e comma 11.

     10. Ai fini della misurazione della qualità dell'aria ambiente, si applicano i metodi di riferimento o i metodi equivalenti previsti dall'allegato VI.

 

     Art. 9. Piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto

     1. Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i valori limite di cui all'allegato XI, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei criteri previsti all'appendice IV, adottano un piano che contenga almeno gli elementi previsti all'allegato XV e che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti. In caso di superamenti dopo i termini prescritti all'allegato XI il piano deve essere integrato con l'individuazione di misure atte a raggiungere i valori limite superati nel più breve tempo possibile. Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, è superato il valore obiettivo previsto per il PM2,5 all'allegato XIV, il piano contiene, ove individuabili, le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie a perseguirne il raggiungimento.

     2. Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i valori obiettivo di cui all'allegato XIII, le regioni e le province autonome, adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo entro il 31 dicembre 2012. Il perseguimento del valore obiettivo non comporta, per gli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, condizioni più rigorose di quelle connesse all'applicazione delle migliori tecniche disponibili [16].

     3. Le regioni e le province autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile nelle aree in cui, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, rispettano i valori limite e i valori obiettivo. Le misure interessano, anche in via preventiva, le principali sorgenti di emissione che possono influenzare i livelli degli inquinanti in tali aree e sono inserite, laddove adottati, nei piani di cui al comma 1.

     4. Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i livelli critici di cui all'allegato XI, le regioni e le province autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a raggiungere i livelli critici nei termini prescritti.

     5. I piani e le misure di cui ai commi 1, 2 e 4, relativi ad un'area di superamento all'interno di una zona o di un agglomerato, devono agire sull'insieme delle principali sorgenti di emissione, puntuali o diffuse, aventi influenza su tale area anche se localizzate in altre aree o in altre zone e agglomerati della regione o della provincia autonoma.

     6. Se lo stesso insieme di sorgenti di emissione determina il superamento dei valori limite o dei valori obiettivo per più inquinanti, le regioni e le province autonome predispongono un piano integrato per tali inquinanti.

     7. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani previsti dal presente articolo le regioni e le province autonome assicurano la partecipazione degli enti locali interessati mediante opportune procedure di raccordo e concertazione, ai sensi della normativa vigente. Si provvede anche, con tali procedure, ad individuare e coordinare, all'interno dei piani, i provvedimenti di attuazione previsti dall'articolo 11, al fine di assicurare che gli stessi concorrano in modo efficace e programmato all'attuazione dei piani. Le regioni e le province autonome provvedono, nel rispetto del quadro delle competenze amministrative in materia territoriale e ambientale, con apposita normativa e comunque in conformità al proprio ordinamento, ad adottare i piani di cui al presente decreto, assicurando il coordinamento di tali piani e degli obiettivi stabiliti dagli stessi con gli altri strumenti di pianificazione settoriale e con gli strumenti di pianificazione degli enti locali.

     8. Nel caso in cui, sulla base di una specifica istruttoria svolta da una regione o provincia autonoma, risulti che le principali sorgenti di emissione aventi influenza su un'area di superamento sono localizzate in una diversa regione o provincia autonoma, devono essere adottate da entrambe le regioni o province autonome misure coordinate finalizzate al raggiungimento dei valori limite o al perseguimento dei valori obiettivo. Il Ministero dell'ambiente promuove l'elaborazione e l'adozione di tali misure nell'ambito del Coordinamento di cui all'articolo 20.

     9. Nel caso in cui, sulla base di una specifica istruttoria svolta, su richiesta di una o più regioni o province autonome, nell'ambito del Coordinamento di cui all'articolo 20, risulti che, tutte le possibili misure individuabili dalle regioni e dalle province autonome nei propri piani di qualità dell'aria non sono in grado di assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di superamento influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni e le province autonome non hanno competenza amministrativa e legislativa, si procede all'adozione di misure di carattere nazionale. La richiesta della regione o della provincia autonoma deve essere adeguatamente motivata sotto il profilo tecnico. In tali casi è convocato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Ministero dell'ambiente, un comitato tecnico con il compito di presentare un programma di misure di carattere nazionale alla cui elaborazione partecipano anche i Ministeri aventi competenza su specifici settori emissivi, quali trasporti, energia, inclusi gli usi civili, attività produttive e agricoltura. Il programma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato è istituito senza oneri a carico dello Stato ed opera per il tempo strettamente necessario ad elaborare il programma. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al comitati non è dovuto alcun compenso o rimborso spese o altro tipo di emolumento per tale partecipazione. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero dell'ambiente si avvale del supporto dell'ISPRA e dell'ENEA [17].

     10. Nelle zone e negli agglomerati per i quali la Commissione europea conceda le deroghe previste dall'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE secondo la procedura ivi disciplinata, i valori limite previsti dall'allegato XI per il biossido di azoto ed il benzene si applicano a partire dalla data individuata nella decisione della Commissione e i valori limite previsti dall'allegato XI per il PM10 si applicano a partire dall'11 giugno 2011. Il Ministero dell'ambiente cura, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'esecuzione di tale procedura in collaborazione con le regioni e le province autonome, coordinando le attività istruttorie finalizzate a dimostrare i requisiti richiesti all'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE per la concessione delle deroghe. Il Ministero dell'ambiente coordina, in particolare, l'adeguamento, da parte delle regioni e delle province autonome, dei vigenti piani di qualità dell'aria al fine di introdurre gli elementi richiesti dall'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE per la concessione delle deroghe e di dimostrare che, presso tali zone e agglomerati, i valori limite oggetto di deroga saranno rispettati entro i nuovi termini. Nel caso in cui da una specifica istruttoria risulti che il rispetto dei nuovi termini possa essere ottenuto solo con il contributo di misure di carattere nazionale, il Ministero dell'ambiente presenta un programma di misure alla cui elaborazione partecipano anche, sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri aventi competenza su specifici settori emissivi, quali trasporti, energia, inclusi gli usi civili, attività produttive e agricoltura. Il programma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per lo svolgimento delle attività istruttorie previste dal presente articolo il Ministero dell'ambiente si avvale dell'ISPRA e dell'ENEA. Fino alla data di entrata in vigore dei valori limite oggetto di deroga, le regioni e le province autonome attuano, in tali zone e agglomerati, tutte le misure necessarie a raggiungere e mantenere i livelli degli inquinanti interessati al di sotto dei valori limite aumentati del relativo margine di tolleranza massimo previsti dall'allegato XI.

     11. Nella elaborazione dei piani previsti dal presente articolo è assicurata la coerenza con le prescrizioni contenute nella pianificazione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra, nei piani e nei programmi adottati ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171, e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nei provvedimenti regionali di attuazione dell'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in tutti gli altri strumenti di pianificazione e di programmazione regionali e locali, come i piani energetici, i piani dei trasporti e i piani di sviluppo. Anche le autorità competenti all'elaborazione e all'aggiornamento di tali piani, programmi e provvedimenti assicurano la coerenza degli stessi con le prescrizioni contenute nei piani di qualità dell'aria previsti dal presente articolo.

     12. I piani previsti dal presente articolo sono soggetti all'obbligo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, esclusivamente nel caso in cui sia stata verificata la condizione prevista dall'articolo 6, comma 1, di tale decreto secondo la procedura ivi disciplinata all'articolo 12.

 

     Art. 10. Piani per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme

     1. Le regioni e le province autonome adottano piani d'azione nei quali si prevedono gli interventi da attuare nel breve termine per i casi in cui insorga, presso una zona o un agglomerato, il rischio che i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, superino le soglie di allarme previste all'allegato XII. In caso di rischio di superamento delle soglie di allarme di cui all'allegato XII, paragrafo 2, i piani d'azione sono adottati se, alla luce delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche, la durata o la gravità del rischio o la possibilità di ridurlo risultano, sulla base di un'apposita istruttoria, significative.

     2. Le regioni e le province autonome possono adottare piani d'azione nei quali si prevedono gli interventi da attuare nel breve termine per i casi in cui insorga, presso una zona o un agglomerato, il rischio che i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, superino i valori limite o i valori obiettivo previsti dagli allegati VII e XI. All'adozione si procede nel caso in cui sia possibile individuare le situazioni previste al comma 3.

     3. Nei casi previsti al comma 2 i piani d'azione hanno ad oggetto specifiche circostanze contingenti, non aventi carattere strutturale o ricorrente, che possono causare un superamento o che possono pregiudicare il processo di raggiungimento dei valori limite o di perseguimento dei valori obiettivo e che, per effetto di tale natura, non sono prevedibili e contrastabili attraverso i piani e le misure di cui agli articoli 9 e 13.

     4. Gli interventi previsti nei piani d'azione sono diretti a ridurre il rischio o a limitare la durata del superamento. I piani d'azione possono prevedere, se necessario per le finalità di legge, interventi finalizzati a limitare oppure a sospendere le attività che contribuiscono all'insorgenza del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme. Gli indirizzi formulati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2008/50/CE integrano i requisiti previsti dal presente articolo per l'adozione dei piani d'azione.

     5. Le regioni e le province autonome che adottano un piano d'azione mettono a disposizione del pubblico, nei modi previsti all'articolo 18, le informazioni relative ai risultati dell'istruttoria svolta circa la fattibilità del piano e le informazioni relative ai contenuti ed all'attuazione del piano. Nel pubblico sono inclusi i soggetti previsti all'articolo 18, comma 4.

     6. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani previsti dal presente articolo si applica l'articolo 9, comma 7.

 

     Art. 11. Modalità e procedure di attuazione dei piani

     1. I piani di cui agli articoli 9, 10 e 13 possono anche individuare, con le modalità e per le finalità dagli stessi previste:

     a) criteri per limitare la circolazione dei veicoli a motore;

     b) valori limite di emissione, prescrizioni per l'esercizio, criteri di localizzazione ed altre condizioni di autorizzazione per gli impianti di cui alla parte quinta, titolo I, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le relative disposizioni;

     c) valori limite di emissione, prescrizioni per l'esercizio e criteri di localizzazione per gli impianti di trattamento dei rifiuti che producono emissioni in atmosfera;

     d) valori limite di emissione, prescrizioni per l'esercizio e criteri di localizzazione per gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale che producono emissioni in atmosfera;

     e) valori limite di emissione, prescrizioni per l'esercizio, caratteristiche tecniche e costruttive per gli impianti di cui alla parte quinta, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le relative disposizioni;

     f) limiti e condizioni per l'utilizzo dei combustibili ammessi dalla parte quinta, titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le relative disposizioni e nel rispetto delle competenze autorizzative attribuite allo Stato ed alle regioni;

     g) limiti e condizioni per l'utilizzo di combustibili nei generatori di calore sotto il valore di soglia di 0,035 MW nei casi in cui l'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede il potere dei piani regionali di limitare l'utilizzo dei combustibili negli impianti termici civili;

     h) prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera che si producono nel corso delle attività svolte presso qualsiasi tipo di cantiere, incluso l'obbligo che le macchine mobili non stradali ed i veicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lett. c) - categoria N2 e N3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, utilizzati nei cantieri e per il trasporto di materiali da e verso il cantiere rispondano alle più recenti direttive comunitarie in materia di controllo delle emissioni inquinanti o siano dotati di sistemi di abbattimento delle emissioni di materiale particolato;

     i) prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera prodotte dalle navi all'ormeggio;

     l) misure specifiche per tutelare la popolazione infantile e gli altri gruppi sensibili della popolazione;

     m) prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera che si producono nel corso delle attività e delle pratiche agricole relative a coltivazioni, allevamenti, spandimento dei fertilizzanti e degli effluenti di allevamento, ferma restando l'applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti, combustibili, fertilizzanti, emissioni in atmosfera e tutela sanitaria e fito-sanitaria;

     n) prescrizioni di limitazione delle combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo, forestale e di cantiere, ferma restando l'applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti, combustibili, emissioni in atmosfera e tutela sanitaria e fito-sanitaria.

     2. Con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri competenti per materia, sentita la Conferenza Unificata, possono essere emanate linee guida per l'individuazione delle misure di cui al comma 1 relativamente ai settori non disciplinati da norme statali.

     3. All'attuazione delle previsioni contenute nei piani in merito alla limitazione della circolazione dei veicoli a motore, ai sensi del comma 1, lettera a), provvedono i sindaci o la diversa autorità individuata dalle regioni o dalle province autonome. In caso di inerzia, provvedono in via sostitutiva le regioni o le province autonome o la diversa autorità individuata dalle regioni o dalle province autonome ai sensi della vigente normativa regionale. La normativa regionale stabilisce idonee forme di raccordo e coordinamento tra regioni o province autonome ed autorità competente ad adottare i provvedimenti di limitazione della circolazione. Le modalità e la durata delle limitazioni devono essere funzionali alle finalità dei diversi piani di cui agli articoli 9, 10 e 13. Le ordinanze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere adottate dai sindaci per motivi connessi all'inquinamento atmosferico nei casi e con i criteri previsti dal presente comma. Resta fermo, in assenza dei piani di cui agli articoli 9, 10 e 13 o qualora i piani non individuino i casi ed i criteri di limitazione della circolazione dei veicoli a motore, il potere del sindaco di imporre tali limitazioni per motivi connessi all'inquinamento atmosferico attraverso le ordinanze previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. [I sindaci possono comunque vietare la circolazione nei centri abitati per tutti gli autoveicoli che non hanno effettuato il controllo almeno annuale delle emissioni secondo la procedure fissate dal decreto Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996 [18]].

     4. All'attuazione delle previsioni contenute nei piani ai sensi del comma 1, lettere b), e) e f), provvedono le autorità competenti per l'autorizzazione o per i controlli ai sensi della parte quinta, titoli I, II e III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei modi ivi previsti. All'attuazione delle previsioni contenute nei piani ai sensi del comma 1, lettere c) e d), provvedono le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni ivi indicate.

     5. All'attuazione delle previsioni contenute nei piani, nei casi non previsti dai commi 3 e 4, procedono le regioni, le province autonome e gli enti locali mediante provvedimenti adottati sulla base dei poteri attribuiti dalla legislazione statale e regionale. Resta ferma, a tal fine, la ripartizione dei poteri previsti dalla vigente normativa.

     6. Le previsioni contenute nei piani in merito ai cantieri, ai sensi del comma 1, lettera h), sono altresì inserite come prescrizioni nelle decisioni di valutazione di impatto ambientale adottate dalle autorità competenti ai fini della realizzazione delle opere sottoposte a tale procedura di valutazione.

     7. Le modalità e le procedure di attuazione previste dal presente articolo si applicano anche in caso di misure adottate ai sensi degli articoli 9 e 13 al di fuori dei piani regionali.

 

     Art. 12. Obbligo di concentrazione dell'esposizione e obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per il PM2,5

     1. In relazione ai livelli di PM2,5 nell'aria ambiente, le regioni e le province autonome adottano, sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure necessarie ad assicurare il rispetto dell'obbligo di concentrazione dell'esposizione di cui all'allegato XIV e le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie a perseguire il raggiungimento dell'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione disciplinato dal medesimo allegato.

     2. Al fine di calcolare se l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione di cui al comma 1 sono stati rispettati si utilizza l'indicatore di esposizione media di cui all'allegato XIV. Tale indicatore è fissato sulla base di misurazioni effettuate da stazioni di fondo ubicate in siti fissi di campionamento urbani, il cui numero, non inferiore a quello previsto all'allegato V, paragrafo 2, e la cui distribuzione in zone e agglomerati dell'intero territorio devono essere tali da riflettere in modo adeguato l'esposizione della popolazione. Tali stazioni sono scelte con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, nell'ambito delle reti di misura regionali, in modo da individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine delle concentrazioni [19].

 

     Art. 13. Gestione della qualità dell'aria ambiente in relazione all'ozono

     1. Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli dell'ozono superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 8, i valori obiettivo di cui all'allegato VII, le regioni e le province autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree ed a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo nei termini prescritti. Tali misure devono essere previste in un piano, adottato nel rispetto dei criteri di cui all'appendice IV, che contenga almeno gli elementi di cui all'allegato XV e che tenga anche conto delle misure contenute nel programma nazionale di riduzione delle emissioni di cui al decreto legislativo n. 171 del 2004. Il piano deve essere integrato con i piani di qualità dell'aria di cui all'articolo 9.

     2. Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli dell'ozono superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 8, gli obiettivi a lungo termine e sono inferiori o uguali ai valori obiettivo di cui all'allegato VII, le regioni e le province autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree ed a perseguire il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine nei termini prescritti. Tali misure devono essere coerenti con quelle previste nel piano di cui al comma 1, nei piani di qualità dell'aria di cui all'articolo 9 e nel programma nazionale di riduzione delle emissioni di cui al decreto legislativo n. 171 del 2004.

     3. Le regioni e le province autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, e nella misura in cui ciò sia consentito da fattori come la natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono e le condizioni meteorologiche, le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile ed a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana nelle aree in cui, sulla base della valutazione di cui all'articolo 8, i livelli dell'ozono sono inferiori o uguali agli obiettivi a lungo termine. Le misure interessano, anche in via preventiva, le principali sorgenti di emissione che possono influenzare i livelli dell'ozono in tali aree.

     4. Si applica, anche in relazione ai piani e alle misure previste dal presente articolo, quanto disposto dall'articolo 9, commi 6, 7, 8, 9, 11 e 12.

 

     Art. 14. Misure per il superamento delle soglie di informazione e di allarme

     1. Se, in una zona o in un agglomerato, i livelli degli inquinanti superano, sulla base delle valutazioni di cui agli articoli 5 e 8, la soglia di informazione o una soglia di allarme prevista all'allegato XII, le regioni o le province autonome adottano tutti i provvedimenti necessari per informare il pubblico in modo adeguato e tempestivo attraverso radio, televisione, stampa, internet o qualsiasi altro opportuno mezzo di comunicazione.

     2. In caso di superamento della soglia di informazione o delle soglie di allarme, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero dell'ambiente informazioni circa i livelli misurati e la durata del superamento entro lo stesso termine previsto all'articolo 19, comma 8, lettera a), numero 1). Il Ministero dell'ambiente comunica tali informazioni alla Commissione europea e al Ministero della salute nei termini previsti all'articolo 19, comma 9, lettera e), in caso di soglie riferite all'ozono, ed entro tre mesi dalla data della misurazione in caso di soglie riferite ad altri inquinanti.

 

     Art. 15. Esclusioni

     1. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero dell'ambiente, per l'approvazione e per il successivo invio alla Commissione europea, l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui, relativamente ad un determinato anno, i livelli degli inquinanti previsti all'articolo 1, comma 2, superano i rispettivi valori limite o livelli critici a causa del contributo di fonti naturali. La comunicazione è accompagnata da informazioni sui livelli degli inquinanti e le relative fonti e contiene gli elementi atti a dimostrare il contributo dato dalle fonti naturali ai superamenti, sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20 ed utilizzando, ove esistenti, gli indirizzi formulati dalla Commissione europea. I superamenti oggetto di tale comunicazione non rilevano ai sensi del presente decreto.

     2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono stabiliti i criteri per la valutazione del contributo di cui al comma 1 [20].

     3. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero dell'ambiente, per l'approvazione e per il successivo invio alla Commissione europea, l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli del PM10 superano il rispettivo valore limite per effetto della risospensione del particolato a seguito della sabbiatura o della salatura delle strade nella stagione invernale. La comunicazione è accompagnata da informazioni sui livelli del PM10 e le relative fonti e contiene gli elementi atti a dimostrare che il superamento è dovuto a tale risospensione e che sono state comunque adottate misure ragionevoli per ridurre i livelli. I superamenti dovuti a tale risospensione non impongono l'adozione dei piani di cui agli articoli 9 e 10, ferma restando l'adozione di ragionevoli misure di riduzione da individuare anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20 ed utilizzando, ove esistenti, gli indirizzi formulati dalla Commissione europea, e l'integrale applicazione del presente decreto ai superamenti dei livelli del PM10 dovuti ad altre cause.

 

     Art. 16. Inquinamento transfrontaliero

     1. In caso di superamento di un valore limite aumentato del margine di tolleranza, di un valore obiettivo, di una soglia di allarme o di un obiettivo a lungo termine, a causa del trasporto transfrontaliero di quantitativi significativi di sostanze inquinanti o dei relativi precursori, il Ministero dell'ambiente, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, provvede a consultare le autorità competenti degli Stati appartenenti all'Unione europea che risultano coinvolti al fine di individuare le iniziative da avviare in modo congiunto per eliminare il superamento attraverso provvedimenti adeguati e proporzionati. In tal caso possono essere adottati piani comuni, da attuare in modo coordinato, per il raggiungimento dei valori limite ed il perseguimento dei valori obiettivo e degli obiettivi a lungo termine. All'adozione dei piani provvedono le regioni e le province autonome interessate, d'intesa con il Ministero dell'ambiente.

     2. In caso di rischio di superamento di un valore limite o di un valore obiettivo di cui agli allegati VII e XI o di una soglia di allarme di cui all'allegato XII presso zone di Stati appartenenti all'Unione europea, prossime ai confini nazionali, sono adottati, nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 10, piani d'azione a breve termine comuni che si applicano alle zone confinanti degli Stati coinvolti. All'adozione dei piani provvedono le regioni e le province autonome interessate, d'intesa con il Ministero dell'ambiente. Il Ministero dell'ambiente riceve le richieste di piani comuni che gli Stati confinanti in cui sussiste tale rischio di superamento trasmettano all'Italia ed invia agli Stati confinanti, anche su indicazione della regione o della provincia autonoma interessata, le richieste di piani comuni nel caso in cui tale rischio sussista nel proprio territorio. In presenza di zone di Stati appartenenti all'Unione europea, prossime ai confini nazionali, presso le quali è stato adottato un piano d'azione a breve termine, le regioni e le province autonome interessate, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, assicurano l'invio di tutte le informazioni utili alle autorità competenti dello Stato confinante.

     3. In caso di superamento delle soglie di informazione o delle soglie di allarme di cui al presente decreto in zone o agglomerati prossimi ai confini nazionali, le regioni e le province autonome interessate, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, provvedono a informare tempestivamente le autorità competenti degli Stati confinanti appartenenti all'Unione europea, anche al fine di consentire che tali informazioni possano essere rese disponibili al pubblico.

     4. Nell'esecuzione degli adempimenti previsti dai commi precedenti devono essere altresì assunte, ove opportuno, le iniziative utili ad assicurare una cooperazione con Stati non appartenenti all'Unione europea, con particolare riferimento a quelli confinanti ed a quelli che sono candidati all'adesione.

 

     Art. 17. Qualità della valutazione in materia di aria ambiente

     1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza Unificata, sono stabilite:

     a) le procedure di garanzia di qualità previste per verificare il rispetto della qualità delle misure dell'aria ambiente;

     b) le procedure per l'approvazione degli strumenti di campionamento e misura della qualità dell'aria [21].

     1-bis. Le procedure di cui al comma 1 sono definite avvalendosi del supporto tecnico di ISPRA [22].

     1-ter. L'ISPRA, con apposite linee guida, individua i criteri per garantire l'applicazione delle procedure di cui al comma 1 su base omogenea in tutto il territorio nazionale [23].

     2. Le procedure di approvazione previste al comma 1 sono finalizzate ad accertare e ad attestare che gli strumenti di campionamento e misura soddisfano i requisiti fissati dal presente decreto.

     3. Le regioni e le province autonome o, su delega, le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, effettuano le attività di controllo volte ad accertare che il gestore delle stazioni di misurazione rispetti le procedure di garanzia di qualità di cui al comma 1, lettera a). Ai fini di tale controllo, si verifica anche se il gestore abbia partecipato ai programmi di cui al comma 4 ed abbia applicato le eventuali correzioni prescritte dal laboratorio nazionale di riferimento designato ai sensi del comma 8.

     4. Il laboratorio nazionale di riferimento designato ai sensi del comma 8 organizza, con adeguata periodicità, programmi di intercalibrazione su base nazionale correlati a quelli comunitari ai quali devono partecipare tutti i gestori delle stazioni di misurazione utilizzate ai fini del presente decreto. Nel caso in cui i risultati della intercalibrazione per una o più stazioni non siano conformi, tale laboratorio nazionale indica al gestore le correzioni operative da apportare [24].

     5. Le approvazioni degli strumenti di campionamento e misura, sulla base delle procedure previste dal comma 1, lettera b), e l'approvazione dei metodi di analisi della qualità dell'aria equivalenti a quelli di riferimento, con le modalità previste dall'allegato VI, competono, anche sulla base di specifiche intese, all'ISPRA, al CNR e ai laboratori pubblici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 nella versione più aggiornata al momento dell'accreditamento in relazione al pertinente metodo previsto da tale allegato. Tali soggetti accettano anche, previa verifica della documentazione, i rapporti delle prove condotte da laboratori siti nel territorio dell'Unione europea accreditati secondo le procedure stabilite dalla norma ISO/IEC 17025 nella versione più aggiornata al momento dell'accreditamento, in relazione al pertinente metodo previsto da tale allegato e previa verifica che il produttore sia certificato secondo la norma EN 15267 nella versione più aggiornata al momento della certificazione, in relazione alla produzione dello strumento. I medesimi soggetti verificano anche, a campione, se i laboratori che hanno condotto le prove dispongono delle dotazioni strumentali idonee allo svolgimento di tali prove. Non è ammessa l'approvazione di strumenti e metodi sui quali si possiedono diritti; il soggetto che procede all'approvazione dichiara con apposito atto, da allegare alla documentazione di approvazione, di non possedere diritti sullo strumento o sul metodo approvato. L'ISPRA, il CNR ed i laboratori pubblici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 nella versione più aggiornata al momento dell'accreditamento in relazione al pertinente metodo previsto dall'allegato VI del presente decreto, predeterminano e pubblicano le tariffe relative alla suddetta attività di approvazione e di controllo [25].

     6. L'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M) assicura la certificazione dei campioni primari e di riferimento, nonchè la preparazione ed il mantenimento dei campioni primari e di riferimento delle miscele gassose di inquinanti. In tale certificato si determinano la composizione chimica, la concentrazione, la purezza, le proprietà fisiche o le particolari caratteristiche tecniche del campione.

     7. Il laboratorio nazionale di riferimento designato ai sensi del comma 8 assicura la partecipazione alle attività di intercalibrazione a livello comunitario per gli inquinanti disciplinati dal presente decreto.

     8. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente sono individuati uno o più laboratori nazionali di riferimento tra quelli pubblici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 per i metodi previsti dal presente decreto, sono designate le relative funzioni e sono stabiliti i relativi obblighi di comunicazione nei confronti del Ministero dell'ambiente [26].

     9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti previsti al comma 8 le funzioni di cui ai commi 4 e 7 sono assicurate dall'ISPRA [27].

 

     Art. 18. Informazione del pubblico

     1. Le amministrazioni e gli altri enti che esercitano le funzioni previste dal presente decreto assicurano, per quanto di competenza, l'accesso del pubblico e la diffusione al pubblico delle seguenti informazioni:

     a) le informazioni relative alla qualità dell'aria ambiente previste all'allegato XVI;

     b) le decisioni con le quali sono concesse o negate le deroghe previste all'articolo 9, comma 10;

     c) i piani di qualità dell'aria previsti all'articolo 9 e all'articolo 13 e le misure di cui all'articolo 9, comma 2, e di cui all'articolo 13, comma 2;

     d) i piani di azione previsti all'articolo 10;

     e) le autorità e gli organismi titolari dei compiti tecnici di cui all'articolo 17;

     e-bis) i progetti approvati previsti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 5, comma 6 [28];

     e-ter) la documentazione di cui all'allegato III, paragrafo 5 [29].

     2. Per l'accesso alle informazioni si applica il decreto legislativo n. 195 del 2005. Per la diffusione al pubblico si utilizzano la radiotelevisione, la stampa, le pubblicazioni, i pannelli informativi, le reti informatiche o altri strumenti di adeguata potenzialità e di facile accesso, senza oneri aggiuntivi per il pubblico. Le informazioni diffuse al pubblico devono essere aggiornate e precise e devono essere rese in forma chiara e comprensibile. I piani e un documento riepilogativo delle misure di cui al comma 1, lettera c), devono essere, in tutti i casi, pubblicati su pagina web. E' assicurato, nei modi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, l'accesso del pubblico ai servizi di rete per le informazioni di cui al presente articolo che ricadano tra i dati territoriali disciplinati dal predetto decreto e che siano prodotti e gestiti in conformità allo stesso.

     3. Le regioni e le province autonome elaborano e mettono a disposizione del pubblico relazioni annuali aventi ad oggetto tutti gli inquinanti disciplinati dal presente decreto e contenenti una sintetica illustrazione circa i superamenti dei valori limite, dei valori obiettivo, degli obiettivi a lungo termine, delle soglie di informazione e delle soglie di allarme con riferimento ai periodi di mediazione previsti, con una sintetica valutazione degli effetti di tali superamenti. Le relazioni possono includere ulteriori informazioni e valutazioni in merito alla tutela delle foreste e informazioni su altri inquinanti per cui il presente decreto prevede la misurazione, tra cui i precursori dell'ozono di cui all'allegato X, parte 2.

     4. Sono inclusi tra il pubblico, agli effetti del presente articolo, anche le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi di gruppi sensibili della popolazione, nonchè gli altri organismi sanitari e le associazioni di categoria interessati.

     5. I soggetti pubblici e privati che procedono, anche al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, alla pubblicazione o ad altre forme di diffusione al pubblico di dati inerenti i livelli rilevati da stazioni di misurazione della qualità dell'aria ambiente devono contestualmente indicare, in forma chiara, comprensibile e documentata, se tali livelli sono stati misurati in conformità ai criteri ed alle modalità previsti dal presente decreto oppure in modo difforme.

 

     Art. 19. Relazioni e comunicazioni

     1. Fatto salvo quanto previsto per le sostanze inquinanti oggetto delle comunicazioni disciplinate ai commi 3, 5, 7 e 8, le regioni e le province autonome trasmettono i seguenti dati ed informazioni al Ministero dell'ambiente ed all'ISPRA:

     a) per le zone di cui all'articolo 9, comma 1:

     1) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i livelli che superano i valori limite o i livelli critici oltre il margine di tolleranza o che superano i valore limite o i livelli critici degli inquinanti per i quali non è stabilito un margine di tolleranza, le date o i periodi in cui il superamento si è verificato, nonchè i valori misurati, utilizzando a tal fine il formato dell'appendice VI;

     2) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i motivi di ciascun superamento, utilizzando a tal fine il formato dell'appendice VI;

     3) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno durante il quale sono stati misurati o valutati i livelli di cui al numero 1), i piani di cui all'articolo 9, comma 1, sempre che quelli già presentati dalle regioni e province autonome non siano considerati idonei a contrastare i superamenti predetti nonchè le informazioni di cui all'appendice VII nel formato ivi previsto eventualmente accompagnati dalla comunicazione relativa alla idoneità soprarichiamata;

     4) entro due mesi dalla relativa adozione, le eventuali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti dei piani trasmessi ai sensi del punto 3);

     b) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, gli aggiornamenti intervenuti nell'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 9, commi 1 e 3, utilizzando a tal fine il formato dell'appendice VI;

     c) ricorrendone i presupposti, la relazione prevista dall'allegato I, paragrafo 2, da inviare unitamente alle informazioni trasmesse ai sensi della lettera a), punti 1) e 2), e delle lettere b) ed f);

     d) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i dati sui livelli di concentrazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), utilizzando il formato stabilito nel decreto previsto da tale articolo;

     e) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i dati sui livelli di concentrazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), utilizzando il formato stabilito nel decreto previsto da tale articolo;

     f) per tutte le zone e gli agglomerati, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, la determinazione del superamento delle soglie di valutazione superiore o inferiore utilizzando a tal fine il formato dell'appendice VI, nonchè le altre informazioni previste da tale appendice [30].

     2. Il Ministero dell'ambiente, sulla base dei dati e delle informazioni di cui al comma 1 verificati ai sensi del comma 12, comunica alla Commissione europea:

     a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, i dati e le informazioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e lettere b), c) ed f);

     b) entro due anni dalla fine dell'anno in cui sono stati misurati o valutati i livelli di cui al comma 1, lettera a), numero 1), le informazioni di cui all'appendice VII nel formato ivi previsto;

     c) entro due anni dalla fine dell'anno in cui sono stati per la prima volta misurati o valutati i livelli di cui al comma 1, lettera a), numero 1), i piani di cui al comma 1, lettera a), numero 3);

     d) entro tre mesi dalla relativa ricezione, le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti di cui al comma 1, lettera a), numero 4);

     e) entro tre mesi dalla relativa ricezione, i dati e le informazioni di cui al comma 1, lettera d).

     2-bis. Nella comunicazione prevista dal comma 2, lettera b), il Ministero dell'ambiente inserisce anche, nel formato previsto dall'appendice VII, le informazioni relative alle misure di cui all'articolo 9, comma 9 [31].

     3. Le regioni e le province autonome, utilizzando il formato dell'appendice VI, trasmettono al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA i dati sui livelli di concentrazione e sulle deposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), e, per tutte le zone e gli agglomerati la determinazione del superamento delle soglie di valutazione superiore o inferiore di cui all'allegato II, paragrafo 1, tabella 7, nonchè, in relazione alle zone ed agli agglomerati di cui all'articolo 9, comma 2, i seguenti dati e informazioni:

     a) l'elenco di tali zone e agglomerati, con individuazione delle aree di superamento;

     b) i livelli di concentrazione degli inquinanti oggetto di valutazione;

     c) le informazioni sui motivi dei superamenti, con particolare riferimento alle fonti;

     d) le informazioni sulla popolazione esposta ai superamenti.

     4. I dati e le informazioni di cui al comma 3, le altre informazioni previste dall'appendice VI e, ricorrendone i presupposti, la relazione prevista all'allegato I, paragrafo 2, sono trasmessi con cadenza annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono [32].

     5. Le regioni e le province autonome trasmettono tempestivamente al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA:

     a) la documentazione relativa all'istruttoria effettuata al fine di individuare le misure necessarie a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo di cui all'allegato XIII e di individuare, tra le stesse, quelle che non comportano costi sproporzionati;

     b) nei casi in cui l'istruttoria svolta dalla regione o provincia autonoma ha esito positivo, le misure adottate ai sensi dell'articolo 9, comma 2.

     6. Il Ministero dell'ambiente, entro i tre mesi successivi alla data prevista nel comma 4, comunica alla Commissione europea i dati e le informazioni previsti da tale comma verificati ai sensi del comma 12, nonchè, limitatamente agli idrocarburi policiclici aromatici ed ai metalli, i dati e le informazioni di cui all'articolo 6, comma 3, verificati ai sensi del comma 12. Il Ministero dell'ambiente comunica inoltre alla Commissione europea la documentazione e le misure di cui al comma 5 verificate ai sensi del comma 12, entro tre mesi dalla relativa ricezione.

     7. Le regioni e le province autonome trasmettono i seguenti dati ed informazioni al Ministero dell'ambiente ed all'ISPRA:

     a) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, gli aggiornamenti intervenuti nell'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, utilizzando a tal fine il formato di cui all'appendice VI;

     b) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno in cui sono stati misurati o valutati superamenti del valore obiettivo di cui all'allegato VII, le informazioni previste all'appendice VIII, sezione I, inclusa la documentazione relativa all'istruttoria effettuata al fine di individuare le misure necessarie a perseguire il raggiungimento del valore obiettivo e di individuare, tra le stesse, quelle che non comportano costi sproporzionati;

     c) per le zone di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i livelli di ozono che superano il valore obiettivo e l'obiettivo a lungo termine, le date in cui il superamento si è verificato, nonchè le relative cause ed i valori misurati, utilizzando a tal fine il formato di cui all'appendice VI;

     d) per tutte le zone e gli agglomerati, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i livelli di ozono che superano le soglie di informazione e di allarme, le date in cui il superamento si è verificato, nonchè le relative cause ed i valori misurati, utilizzando il formato di cui all'appendice VI;

     e) per tutte le zone e gli agglomerati, entro 6 mesi dalla fine di ciascun anno, le altre informazioni previste per l'ozono e per i relativi precursori di cui all'appendice VI;

     f) ogni tre anni, entro il 30 marzo successivo alla fine di ciascun triennio, le informazioni previste all'appendice VIII, sezioni II e III, con la documentazione relativa all'istruttoria effettuata al fine di individuare le misure necessarie a perseguire il raggiungimento dell'obiettivo a lungo termine e di individuare, tra le stesse, quelle che non comportano costi sproporzionati;

     g) ricorrendone i presupposti, la relazione prevista all'allegato I, paragrafo 2, da inviare unitamente alle informazioni trasmesse ai sensi delle lettere a), c), d) ed e).

     8. Le regioni e le province autonome trasmettono i seguenti dati ed informazioni all'ISPRA:

     a) per ciascuno dei mesi compresi tra aprile e settembre di ogni anno:

     1) entro i primi dieci giorni del mese successivo, per ogni giorno in cui sono stati misurati superamenti delle soglie di informazione o di allarme per l'ozono, le informazioni, formulate in via provvisoria, previste all'appendice IX, sezione I;

     2) entro il 5 ottobre di ciascun anno, le altre informazioni provvisorie previste all'appendice IX, sezione II.

     9. Il Ministero dell'ambiente, sulla base dei dati e delle informazioni di cui al comma 7 verificati ai sensi del comma 12, comunica alla Commissione europea:

     a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, le informazioni di cui al comma 7, lettera a);

     b) entro due anni dalla fine dell'anno in cui sono stati misurati o valutati i superamenti del valore obiettivo, le informazioni di cui al comma 7, lettera b);

     c) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, le informazioni di cui al comma 7, lettere c), d) e) e g);

     d) ogni tre anni, entro il 30 settembre successivo alla fine di ciascun triennio, le informazioni di cui al comma 7, lettera f);

     e) entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine previsto al comma 13, lettera a), le informazioni ivi previste e, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le informazioni previste al comma 13, lettera b).

     10. Per la trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al presente articolo si osservano, ove già definite, le modalità stabilite dalla Commissione europea.

     11. La trasmissione dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 7 è effettuata mediante supporto informatico non riscrivibile.

     12. L'ISPRA, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, verifica la completezza e la correttezza dei dati e delle informazioni ricevuti ai sensi dei commi 1, 4, 5 e 7, e dell'articolo 6, comma 3, nonchè la conformità del formato. Sono esclusi da tale verifica i piani e le relative modifiche ed integrazioni di cui al comma 1, lettera a), punti 3 e 4. In caso di dati ed informazioni incompleti o difformi rispetto ai requisiti previsti, il Ministero dell'ambiente informa le regioni e le province autonome interessate che provvedono tempestivamente ad un nuovo invio all'ISPRA ed al Ministero stesso [33].

     13. L'ISPRA verifica la completezza e la correttezza dei dati e delle informazioni ricevuti ai sensi del comma 8 e li invia al Ministero dell'ambiente nel formato di cui all'appendice IX, sezioni I e II, entro:

     a) quindici giorni nel caso di cui al comma 8, lettera a), punto 1);

     b) venti giorni nel caso di cui al comma 8, lettera a), punto 2).

     14. L'ISPRA carica tempestivamente, sulla banca dati appositamente individuata dall'Agenzia europea per l'ambiente, i dati e le informazioni trasmessi dal Ministero dell'ambiente ai sensi dei commi 2, 6 e 9.

     15. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della salute, comunica alla Commissione europea le autorità e gli organismi di cui all'articolo 1, comma 6.

     16. I dati relativi ai livelli misurati oggetto di trasmissione ai sensi del comma 1, lettere a) ed e), del comma 3, lettera b), del comma 7, lettere c) e d), e del comma 8 si riferiscono a tutte le stazioni di misurazione previste nel programma di valutazione.

     17. I dati e le informazioni necessari ai fini dell'applicazione del sistema di scambio reciproco previsto dalla decisione della Commissione europea 97/101/CE del 27 gennaio 1997 sono trasmessi dalle regioni e dalle province autonome o, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, all'ISPRA entro il 30 aprile di ciascun anno. Tale trasmissione ha ad oggetto i dati rilevati dalle stazioni di misurazione previste nei relativi programmi di valutazione, nonchè le correlate informazioni. In caso di mancato o incompleto invio dei dati alla data del 30 luglio di ciascun anno, l'ISPRA informa tempestivamente il Ministero dell'ambiente. La successiva trasmissione, da parte dell'ISPRA all'Agenzia europea per l'ambiente, entro il 1° ottobre di ciascun anno, include anche i dati rilevati dalle altre stazioni di misurazione previste all'articolo 6. L'ISPRA notifica tempestivamente al Ministero dell'ambiente l'avvenuta trasmissione [34].

 

     Art. 20. Coordinamento tra Ministero, regioni ed autorità competenti in materia di aria ambiente

     1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Ministero della salute, di ogni regione e provincia autonoma, dell'Unione delle province italiane (UPI) e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA, dell'ENEA e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altre autorità competenti all'applicazione del presente decreto, e, su indicazione del Ministero della salute, rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità, nonchè, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.

     2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all'applicazione del presente decreto, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze. Il Coordinamento assicura inoltre un esame congiunto e l'elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera [35].

     3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al Coordinamento previsto al comma 1 non è dovuto alcun compenso o rimborso spese o altro tipo di emolumento per tale partecipazione.

 

     Art. 21. Abrogazioni

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

     a) il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;

     b) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183;

     c) il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152;

     d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, fatte salve le disposizioni di cui il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, preveda l'ulteriore vigenza;

     e) l'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413;

     f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983;

     g) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, recante criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991;

     h) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, recante i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria;

     i) il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992, recante atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistema di rilevazione dell'inquinamento urbano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1992;

     l) il decreto del Ministro dell'ambiente 6 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992, recante la definizione del sistema nazionale finalizzato a controllo ed assicurazione di qualità dei dati di inquinamento atmosferico ottenuti dalle reti di monitoraggio;

     m) il decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994, concernente le norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;

     n) il decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, recante l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di limite di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994;

     o) il decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996, recante attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 1996;

     p) il decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163, recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1999;

     q) il decreto del Ministro dell'ambiente 2 aprile 2002, n. 60, recante recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002;

     r) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 settembre 2002, recante le modalità per la garanzia della qualità del sistema delle misure di inquinamento atmosferico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2002;

     s) il decreto del Ministro dell'ambiente 1° ottobre 2002, n. 261, recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano o dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2002.

 

     Art. 22. Disposizioni transitorie e finali

     1. I provvedimenti di zonizzazione e di classificazione, la rete di misura, i piani e le misure di qualità dell'aria esistenti ai sensi della normativa previgente sono adeguati alle disposizioni del presente decreto nel rispetto delle procedure e dei termini fissati dagli articoli che precedono, anche alla luce di un esame congiunto nel Coordinamento di cui all'articolo 20. In caso di mancato adeguamento si applicano i poteri sostitutivi previsti all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

     2. I provvedimenti generali attributivi di finanziamenti o di altri benefici alle regioni, alle province autonome ed agli enti locali, adottati dal Ministero dell'ambiente in materia di qualità dell'aria o di mobilità sostenibile, prevedono, tra le cause ostative all'erogazione, la reiterata violazione degli obblighi di trasmissione o di conformazione previsti all'articolo 3, comma 3, all'articolo 5, comma 6, all'articolo 19 ed ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, nonchè l'indisponibilità a sottoscrivere, in un dato termine, gli accordi di cui all'articolo 5, comma 7. Il Ministero dell'ambiente provvede ad inserire tale previsione anche nei provvedimenti generali vigenti in materia, fatti salvi i diritti acquisiti. Resta in tutti casi fermo, in presenza di tali violazioni, l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla vigente normativa.

     3. Lo Stato, le regioni e le province autonome elaborano i rispettivi inventari delle emissioni, aventi adeguata risoluzione spaziale e temporale, in conformità ai criteri previsti all'appendice V. L'ISPRA provvede, ogni quattro anni, e per la prima volta entro il 2021 con riferimento all'anno 2019, a scalare su base provinciale l'inventario nazionale disciplinato dal decreto legislativo di attuazione della direttiva 2016/2284/UE, al fine di consentire l'armonizzazione con gli inventari delle regioni e delle province autonome. Gli inventari delle regioni e delle province autonome sono predisposti con cadenza almeno triennale e, comunque, con riferimento a tutti gli anni per i quali lo Stato provvede a scalare l'inventario nazionale su base provinciale. Tali inventari sono predisposti per la prima volta con riferimento all'anno 2010. Per ciascun anno in riferimento al quale lo Stato provvede a scalare l'inventario nazionale su base provinciale, le regioni e le province autonome armonizzano, sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, i propri inventari con tale inventario nazionale scalato su base provinciale. L'ENEA, in collaborazione con l'ISPRA, provvede a scalare ulteriormente, in coerenza con la risoluzione spaziale del modello nazionale, l'inventario nazionale scalato su base provinciale entro sei mesi dall'elaborazione di quest'ultimo, al fine di ottenere gli elementi di base per le simulazioni modellistiche di cui al comma 5 e consentire il confronto previsto da tale comma e le valutazioni necessarie all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1. I risultati di tali elaborazioni sono resi disponibili alle regioni e alle province autonome per le valutazioni di cui al comma 1 e di cui agli articoli 5 e 8 [36].

     4. Lo Stato, le regioni e le province autonome elaborano i rispettivi scenari energetici e dei livelli delle attività produttive, con proiezione agli anni in riferimento ai quali lo Stato provvede a scalare l'inventario nazionale su base provinciale e, sulla base di questi, elaborano i rispettivi scenari emissivi. Gli scenari energetici e dei livelli delle attività produttive si riferiscono alle principali attività produttive responsabili di emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, ai più importanti fattori che determinano la crescita economica dei principali settori, come l'energia, l'industria, i trasporti, il riscaldamento civile, l'agricoltura, e che determinano i consumi energetici e le emissioni in atmosfera, individuati nell'appendice IV, parte II. L'ISPRA elabora lo scenario energetico e dei livelli delle attività produttive nazionale e provvede a scalarlo su base regionale e, sulla base di tale scenario, l'ENEA elabora, secondo la metodologia a tali fini sviluppata a livello comunitario, lo scenario emissivo nazionale. Le regioni e le province autonome armonizzano i propri scenari con le rispettive disaggregazioni su base regionale dello scenario nazionale sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20. Le regioni e le province autonome assicurano la coerenza tra gli scenari elaborati ai sensi del presente comma e gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti in altri settori, quali, per esempio, l'energia, i trasporti, l'agricoltura.

     5. Lo Stato, le regioni e le province autonome selezionano le rispettive tecniche di modellizzazione, da utilizzare per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente, sulla base delle caratteristiche e dei criteri individuati dall'appendice III. Il confronto tra le simulazioni effettuate con il modello nazionale e le simulazioni effettuate con i modelli delle regioni e delle province autonome è operato sulla base dei parametri individuati nell'appendice III e sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20. L'ENEA elabora ogni cinque anni, e per la prima volta entro il mese di giugno 2014 con riferimento all'anno 2010, simulazioni modellistiche della qualità dell'aria su base nazionale, utilizzando l'inventario delle emissioni nazionale opportunamente scalato. I risultati di tali elaborazioni sono resi disponibili alle regioni e alle province autonome per le valutazioni di cui al comma 1 e di cui agli articoli 5 e 8. L'ENEA elabora inoltre, su richiesta del Ministero dell'ambiente, proiezioni su base modellistica della qualità dell'aria in relazione a specifiche circostanze quali, ad esempio, procedure comunitarie, azioni previste all'articolo 16 e situazioni di inadempimento previste al comma 1. L'ENEA partecipa regolarmente agli esercizi di intercomparazione fra modelli avviati nell'ambito dei programmi comunitari riferiti alla valutazione della qualità dell'aria.

     6. Per l'invio dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 19, comma 4, riferiti al 2008, continuano ad applicarsi i termini previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2007. Per l'invio delle informazioni di cui all'articolo 19, comma 7, lettera f), relative al triennio 2007-2009, continuano ad applicarsi i termini previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera g), e comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 183 del 2004.

     7. Alla modifica degli allegati e delle appendici del presente decreto si provvede con regolamenti da adottare in base all'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, e, limitatamente all'appendice IV, parte II, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di attuazione di successive direttive comunitarie che modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico previste nei predetti allegati, alla modifica si provvede mediante appositi decreti da adottare in base all'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e, limitatamente all'appendice IV, parte II, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'integrazione dell'appendice III, con la disciplina delle tecniche di modellizzazione e delle tecniche di misurazione indicativa e di stima obiettiva, si deve provvedere entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

     8. Con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 17 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro l'inizio del secondo anno civile successivo all'entrata in vigore della decisione prevista all'articolo 28, comma 2, della direttiva 2008/50/CE, si provvede, in conformità a tale decisione, alla disciplina delle attività di relazione e comunicazione in sostituzione di quanto previsto all'articolo 14, comma 2, ed all'articolo 19.

     9. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica. Le attività previste dal presente decreto ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse di bilancio allo scopo destinate a legislazione vigente, incluse, nei casi ammessi, le risorse previste dai vigenti programmi di finanziamento in materia di qualità dell'aria.

 

 

Allegato I

(art. 1, comma 6, art. 2 comma 1, art. 5 commi 8 e 11, art. 6 comma 1, art. 7 commi 2 e 4 e art. 19, commi 1, 4 e 7) - Obiettivi di qualità dei dati

 

1. OBIETTIVI DI QUALITA'

1. Si applicano gli obiettivi di qualità previsti dalle seguenti tabelle:

 

Tabella 1

 

 

Biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, monossido di carbonio

Benzene

Particolato (PM10/PM2,5) e piombo

Ozono e relativi NO e NO2

Misurazioni in siti fissi (1)

 

 

 

 

Incertezza

15%

25%

25%

15%

Raccolta minima dei dati

90%

90%

90%

90% in estate

Periodo minimo di copertura

 

 

 

75% in inverno

- stazioni di fondo in siti urbani e stazioni traffico

-

35% (2)

-

 

- stazioni industriali

-

90%

-

 

Misurazioni indicative

 

 

 

 

Incertezza

25%

30%

50%

30%

Raccolta minima dei dati

90%

90%

90%

90%

Periodo minimo di copertura

14% (4)

14% (3)

14% (4)

>10% in estate

Incertezza della modellizzazione

 

 

 

 

Medie orarie

50%

-

-

50%

Medie su otto ore

50%

-

-

50%

Medie giornaliere

50%

-

da definire

-

Medie annuali

50%

50%

50%

-

Stima obiettiva

 

 

 

 

Incertezza

75%

100%

100%

75%

 

(1) Per il benzene, il piombo e il particolato è possibile applicare misurazioni discontinue invece delle misurazioni in continuo. A tal fine, le misurazioni discontinue devono essere equamente distribuite nel corso dell’anno per evitare di falsare i risultati e si deve dimostrare che l’incertezza risponde all’obiettivo di qualità del 25% e che il periodo di copertura rimane superiore al periodo minimo di copertura previsto per le misurazioni indicative. L’incertezza dovuta alle misurazioni discontinue può essere determinata secondo le procedure stabilite nella norma ISO 11222:2002 «Qualità dell’aria - Determinazione dell’incertezza della media temporanea delle misure di qualità dell’aria». Se le misurazioni discontinue sono utilizzate per valutare il rispetto del valore limite del PM10, occorre valutare il 90,4 percentile (che deve essere inferiore o uguale a 50 µg/m³) anziché il numero di superamenti, il quale è fortemente influenzato dalla copertura dei dati.

(2) Distribuita nell’arco dell’anno in modo tale da essere rappresentativa delle varie condizioni climatiche e di traffico.

(3) Misurazione effettuata in un giorno fisso scelto a caso di ogni settimana dell’anno in modo tale che le misurazioni siano uniformemente distribuite nell’arco dell’anno oppure effettuata per otto settimane distribuite equamente nell’arco dell’anno.

(4) Misurazione effettuata in un giorno variabile di ogni settimana dell’anno in modo tale che le misurazioni siano uniformemente distribuite nell’arco dell’anno oppure effettuata per otto settimane distribuite equamente nell’arco dell’anno.

 

Tabella 2

 

 

B(a)P

As, Cd e Ni

Idrocarburi policiclici aromatici diversi dal B(a)P,

Deposizione totale

 

 

 

Hg gassoso totale

 

Incertezza

 

 

 

 

Misurazioni in siti fissi e indicative

50%

40%

50%

70%

Tecniche di modellizzazione

60%

60%

60%

60%

Tecniche di stima obiettiva

100%

100%

100%

 

Raccolta minima di dati validi

 

 

 

 

Misurazioni in siti fissi e indicative

90%

90%

90%

90%

Periodo minimo di copertura (1)

 

 

 

 

Misurazioni in siti fissi

33%

50%

 

 

Misurazioni indicative

14%

14%

14%

33%

 

(1) Possono essere applicati periodi minimi di copertura inferiori a quelli indicati nella tabella, senza violare il limite del 14% per le misurazioni in siti fissi e del 6% per le misurazioni indicative, purché si dimostri che è rispettata l’incertezza estesa al livello di confidenza del 95% riferita alla media annuale, calcolata a partire dagli obiettivi di qualità dei dati indicati in tabella sulla base della norma ISO 11222: 2002, «Qualità dell’aria - Determinazione dell’incertezza della media temporanea delle misure di qualità dell’aria».

(2) La distribuzione nel corso dell'anno deve garantire che le misurazioni siano rappresentative delle diverse condizioni climatiche e delle attività antropiche presenti sul territorio [37].

 

2. L'incertezza, ad un livello di confidenza del 95%, deve essere determinata secondo i principi della "Guida ISO/IEC 98-3:2008 Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement", la metodologia ISO 5725:1994 e le indicazioni contenute nel rapporto CEN «Air quality - Approach to uncertainty estimation for ambient air reference measurement methods» (CR 14377:2002E) [38].

 

3. Per le misurazioni in siti fissi e indicative, le percentuali di incertezza riguardano le singole misurazioni che sono mediate sui tempi di prelievo prescritti ad un livello di confidenza del 95%. L’incertezza delle misure va interpretata come applicabile nell’intorno del pertinente valore limite o valore obiettivo.

 

4. Le misurazioni in siti fissi e indicative devono essere ripartite in modo uniforme nel corso dell'anno al fine di evitare risultati non rappresentativi.

 

5. I requisiti relativi alla raccolta minima di dati validi e al periodo minimo di copertura non comprendono le perdite di dati dovute alla taratura periodica o alla manutenzione ordinaria della strumentazione, ove tali attività si svolgano in conformità ai programmi di garanzia di qualità.

 

6. Per le tecniche di modellizzazione l’incertezza corrisponde allo scarto massimo tra le concentrazioni determinate con tali tecniche e quelle rilevate nel 90% di una selezione di siti fissi di campionamento, indipendentemente dall'ordine cronologico a cui si riferiscono i dati nel periodo considerato, rapportato al valore limite o al valore obiettivo. Per le sostanze inquinanti di cui alla tabella 2 tale incertezza è riferita a tutti i siti fissi di campionamento ed il periodo di mediazione corrisponde ad un anno. L’incertezza è calcolata come indicato all’appendice III, paragrafo 1.4.

 

7. Ai fini dell’applicazione del punto 6, i siti fissi di campionamento selezionati devono fornire dati rappresentativi della scala coperta dal modello.

 

8. Per le tecniche di modellizzazione l’incertezza va interpretata come applicabile nell’intorno del pertinente valore limite o valore obiettivo.

 

9. In caso di utilizzo di tecniche di modellizzazione i dati devono essere accompagnati dalla descrizione del modello e da informazioni relative al grado di incertezza.

 

10. Per le tecniche di stima obiettiva l’incertezza corrisponde alla deviazione massima tra le concentrazioni determinate con tali tecniche e le concentrazioni rilevate con le misurazioni e relative al periodo di mediazione del valore limite o del valore obiettivo, indipendentemente dall'ordine cronologico dei periodi a cui si riferiscono i dati.

 

11. Per le misurazioni in siti fissi e indicative delle concentrazioni di arsenico, cadmio, nichel, mercurio gassoso totale, benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici il campionamento deve avere una durata di 24 ore. I singoli campioni prelevati durante un periodo non eccedente un mese possono essere combinati e analizzati come un campione unico, purché sia garantita la stabilità dei singoli campioni in tale periodo. In caso di difficoltà nella risoluzione analitica del benzo(b)fluorantene, del benzo(j)fluorantene e del benzo(k)fluorantene, le concentrazioni di tali inquinanti possono essere riportate come somma [39].

 

11-bis. In alternativa alla durata prevista dal punto 11, il campionamento dei filtri degli strumenti di misura del particolato PM10, ai fini della misurazione delle concentrazioni di arsenico, cadmio nichel e piombo nel PM10, può essere settimanale se si dimostra che ciò non pregiudica i requisiti della raccolta dei dati. Un campionamento settimanale è possibile, tra l'altro, quando esistono elementi per prevedere che concentrazioni dei metalli siano particolarmente basse [40].

11-ter. Le misurazioni delle concentrazioni di arsenico, cadmio, nichel e piombo possono avvenire anche sulla base di un sottocampionamento dei filtri degli strumenti di misura del particolato PM10 purchè si dimostri, attraverso uno studio statistico relativo all'omogeneità dei sottocampioni prelevati da filtri della tipologia di quello utilizzato, che il sottocampione analizzato è rappresentativo delle sostanze contenute nell'intero filtro e che la variazione dell'incertezza dovuta al sottocampionamento non pregiudica il rispetto degli obiettivi di qualità previsti dal presente allegato [41].

 

12. I campionamenti di cui ai punti 11 e 11-ter devono essere ripartiti in modo uniforme nel corso della settimana e dell’anno [42].

 

13. Per la misurazione dei tassi di deposizione il campionamento deve avere una durata di una settimana o di un mese. I campionamenti devono essere ripartiti in modo uniforme nel corso dell’anno. I tassi di deposizione devono essere espressi in μg/m² giornalieri.

 

14. Per la misurazione dei tassi di deposizione si può effettuare il campionamento della sola deposizione umida se si dimostra che la differenza con il campionamento della deposizione totale non supera il 10%.

 

2. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELL’ARIA

 

1. Per le zone e gli agglomerati in cui, in relazione alle sostanze inquinanti di cui alle tabelle 1 e 2, le misurazioni in siti fissi sono integrate o combinate con tecniche di modellizzazione o misurazioni indicative e per le zone e gli agglomerati in cui in relazione alle sostanze inquinanti di cui alle tabelle 1 e 2, le tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva o le misurazioni indicative sono l’unica fonte di informazioni, le regioni e le province autonome elaborano una apposita relazione contenente:

 

a) una descrizione delle attività di valutazione svolte;

 

b) i metodi utilizzati e loro descrizione;

 

c) le fonti dei dati e delle informazioni;

 

d) una descrizione dei risultati, compresa l'incertezza e, in particolare, l’estensione di ogni area di superamento o, se del caso, la lunghezza della strada, all'interno di una zona o agglomerato, nonché l'estensione di ogni area dove le concentrazioni superano la soglia di valutazione superiore o inferiore;

 

e) la popolazione potenzialmente esposta a livelli che superano i valori limite, i valori obiettivo e gli obiettivi a lungo termine per la protezione della salute umana;

 

f) una mappa che mostri la distribuzione dei livelli all'interno di ogni zona e agglomerato.

 

3. QUALITA' DELLA VALUTAZIONE IN MATERIA DI ARIA AMBIENTE [43]

 

1. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di qualità del presente allegato e l'accuratezza delle misurazioni:

     a) le misurazioni della qualità dell'aria effettuate ai sensi del presente decreto devono essere riferibili in conformità alle prescrizioni della norma ISO/IEC 17025 (o successiva norma armonizzata ai sensi dell'art. 2, comma 9, del regolamento 765/2008/CE) sui laboratori di prova e di taratura;

     b) i gestori delle stazioni di misurazione devono predisporre e applicare procedure di garanzia di qualità per le reti di misura, per le stazioni di misurazione e per il rilevamento, in cui si prevedano anche le attività di manutenzione periodica volte a garantire la costante accuratezza degli strumenti di misura;

     c) i gestori delle stazioni di misurazione devono predisporre e applicare apposite procedure di garanzia di qualità per la comunicazione dei dati rilevati;

     d) i gestori delle stazioni di misurazione devono attivamente partecipare ai programmi di intercalibrazione di cui alla lettera e);

     e) i gestori delle stazioni di misurazione devono applicare le correzioni operative prescritte dal laboratorio nazionale di riferimento in base ai programmi della lettera c-bis); in tal caso, i gestori devono dimostrare tale adempimento nella partecipazione al programma successivo a quello in cui la correzione è stata prescritta, previo invio di una relazione illustrativa al laboratorio nazionale di riferimento;

     f) devono essere effettuate le attività di controllo volte ad accertare il rispetto delle procedure di garanzia di qualità;

     g) gli enti a cui sono attribuite funzioni di laboratori nazionali di riferimento ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9:

     organizzano con adeguata periodicità, nonchè coordinano sul territorio nazionale, i programmi di intercalibrazione su base nazionale correlati a quelli comunitari di cui all'art. 17, comma 4, organizzati dal Centro comune di ricerca della Commissione europea;

     al fine di assicurare un idoneo utilizzo dei metodi di riferimento applicati dagli strumenti di misura sul territorio, prescrivono, sulla base dei programmi di interconfronto di cui all'art. 17, comma 4, le necessarie correzioni operative ai gestori delle stazioni di misurazione;

     al fine di assicurare l'idoneità delle dimostrazioni di equivalenza dei metodi diversi da quelli di riferimento, applicati dagli strumenti di misura, coordinano le attività di verifica relative al mantenimento del rispetto degli obiettivi di qualità nel tempo, nell'ambito dei programmi di intercalibrazione di cui all'art. 17, comma 4;

     partecipano, almeno ogni tre anni, ai programmi di intercalibrazione a livello comunitario di cui all'art. 17 comma 7, organizzati dal Centro comune di ricerca della Commissione europea; se tale partecipazione non produce risultati soddisfacenti i laboratori nazionali devono dimostrare, nella successiva partecipazione a tali attività, di avere adottato idonee misure correttive ed inviare una relazione illustrativa di tali misure al Centro comune di ricerca della Commissione europea;

     assicurano il proprio supporto ai lavori della Rete europea dei Laboratori nazionali di riferimento istituita dalla Commissione europea;

     assicurano l'istruttoria necessaria al riesame del sistema generale delle procedure di garanzia di qualità, da effettuare almeno ogni quattro anni mediante i provvedimenti previsti dall'art. 17, comma 1. I gestori delle stazioni di misurazione adeguano le proprie procedure entro un anno da tale riesame.

     h) i soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di laboratori nazionali di riferimento sono accreditati in conformità alla norma ISO/IEC 17025 (o successiva norma armonizzata ai sensi dell'art. 2, comma 9, del regolamento 765/2008/CE) sui laboratori di prova e di taratura, nella versione più aggiornata al momento dell'accreditamento, in relazione al pertinente metodo di riferimento. In relazione a ciascuna sostanza inquinante le cui concentrazioni superano la soglia di valutazione inferiore è assicurata, sul territorio nazionale, la presenza di uno o più laboratori nazionali di riferimento in tal modo accreditati.

 

 

Allegato II

(art. 4, comma 1, art. 6 comma 1 e art. 19 comma 3) - Classificazione di zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente. Soglie di valutazione superiore e inferiore per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a) pirene

 

1. SOGLIE DI VALUTAZIONE SUPERIORE E INFERIORE

Si applicano le seguenti soglie di valutazione superiore e inferiore:

1. BIOSSIDO DI ZOLFO

 

 

Protezione della salute umana

Protezione della vegetazione

Soglia di valutazione superiore

60% del valore limite sulle 24 ore (75 µg/m³ da non superare più di 3 volte per anno civile)

60% del livello critico invernale (12µg/m³)

Soglia di valutazione inferiore

40% del valore limite sulle 24 ore (50 µg/m³ da non superare più di 3 volte per anno civile)

40% del livello critico invernale (8µg/m³)

 

2. BIOSSIDO DI AZOTO E OSSIDI DI AZOTO

 

 

Protezione della salute umana (NO2)

Protezione della salute umana (NO2)

Protezione della vegetazione (NOx)

Soglia di valutazione superiore

70% del valore limite orario (140 μg/m³ da non superare più di 18 volte per anno civile)

80% del valore limite annuale (32 μg/m³)

80% del livello critico annuale (24 μg/m³)

Soglia di valutazione inferiore

50% del valore limite orario (100 μg/m³ da non superare più di 18 volte per anno civile)

65% del valore limite annuale (26 μg/m³)

65% del livello critico annuale (19,5 μg/m³)

 

3. MATERIALE PARTICOLATO (PM10 PM2,5)

 

 

Media su 24 ore PM10

Media annuale PM10

Media annuale PM2,5*

Soglia di valutazione superiore

70% del valore limite (35 μg/m³ da non superare più di 35 volte per anno civile)

70% del valore limite (28 μg/m³)

70% del valore limite (17 μg/m³)

Soglia di valutazione inferiore

50% del valore limite (25 μg/m³ da non superare più di 35 volte per anno civile)

50% del valore limite (20 μg/m³)

50% del valore limite (12 μg/m³)

 

* La soglia di valutazione superiore e la soglia di valutazione inferiore del PM2,5 non si applicano alle misurazioni effettuate per valutare la conformità all’obiettivo di riduzione dell’esposizione al PM2,5 per la protezione della salute umana

 

4. PIOMBO

 

 

Media annuale

Soglia di valutazione superiore

70% del valore limite (0,35 μg/m³)

Soglia di valutazione inferiore

50% del valore limite (0,25 μg/m³)

 

5. BENZENE

 

 

Media annuale

Soglia di valutazione superiore

70% del valore limite (3,5 μg/m³)

Soglia di valutazione inferiore

40% del valore limite (2 μg/m³)

 

6. MONOSSIDO DI CARBONIO

 

 

Media su 8 ore

Soglia di valutazione superiore

70% del valore limite (7 mg/m³)

Soglia di valutazione inferiore

50% del valore limite (5 mg/m³)

 

7. ARSENICO, CADMIO, NICHEL E BENZO(A)PIRENE

 

 

Arsenico

Cadmio

Nichel

B(a)P

Soglia di valutazione superiore in percentuale del valore obiettivo

60% (3,6 ng/m³)

60% (3 ng/m³)

70% (14 ng/m³)

60% (0,6 ng/m³)

Soglia di valutazione inferiore in percentuale del valore obiettivo

40% (2,4 ng/m³)

40% (2 ng/m³)

50% (10 ng/m³)

40% (0,4 ng/m³)

 

2. PROCEDURA DI CLASSIFICAZIONE

1. Il superamento delle soglie di valutazione superiore e delle soglie di valutazione inferiore deve essere determinato in base alle concentrazioni degli inquinanti nell'aria ambiente nei cinque anni civili precedenti. Il superamento si realizza se la soglia di valutazione è stata superata in almeno tre sui cinque anni civili precedenti.

2. I dati relativi ai precedenti anni civili derivano dalla valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 5. Se tuttavia non si dispone di dati sufficienti per i cinque anni civili precedenti, il superamento deve essere determinato mediante una combinazione di campagne di misurazione di breve durata, da effettuare nel periodo dell'anno e nei luoghi in cui si potrebbero registrare i massimi livelli di inquinamento, e tecniche di modellizzazione, utilizzando a tal fine anche le informazioni ricavate dagli inventari delle emissioni.

 

 

Allegato III

(art. 2, comma 1, art. 6 comma 1 e art. 5, commi 1 e 8) - Valutazione della qualità dell'aria ambiente ed ubicazione delle stazioni di misurazione delle concentrazioni in aria ambiente per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, piombo, particolato (PM10 e PM2,5), benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, mercurio, nichel e idrocarburi policiclici aromatici

 

1. DEFINIZIONI

 

1. Per le stazioni di misurazione e i siti fissi di campionamento si applicano le seguenti definizioni:

 

a) stazioni di misurazione di traffico: stazioni ubicate in posizione tale che il livello di inquinamento sia influenzato prevalentemente da emissioni da traffico, provenienti da strade limitrofe con intensità di traffico medio alta;

 

b) stazioni di misurazione di fondo: stazioni ubicate in posizione tale che il livello di inquinamento non sia influenzato prevalentemente da emissioni da specifiche fonti (industrie, traffico, riscaldamento residenziale, ecc.) ma dal contributo integrato di tutte le fonti poste sopravento alla stazione rispetto alle direzioni predominanti dei venti nel sito;

 

c) concentrazioni di fondo: concentrazioni misurate da stazioni di misurazione di fondo o comunque rilevate con riferimento a luoghi non influenzati da emissioni derivanti da specifiche fonti (industrie, traffico, riscaldamento residenziale, ecc.), ma dal contributo integrato di tutte le fonti poste sopravento alla stazione rispetto alle direzioni predominanti dei venti;

 

d) stazioni di misurazione industriali: stazioni ubicate in posizione tale che il livello di inquinamento sia influenzato prevalentemente da singole fonti industriali o da zone industriali limitrofe;

 

e) siti fissi di campionamento urbani: siti fissi inseriti in aree edificate in continuo o almeno in modo predominante;

 

f) siti fissi di campionamento suburbani: siti fissi inseriti in aree largamente edificate in cui sono presenti sia zone edificate, sia zone non urbanizzate;

 

g) siti fissi di campionamento rurali: siti fissi inseriti in tutte le aree diverse da quelle di cui alle lettere e) ed f). Il sito fisso si definisce rurale remoto se è localizzato ad una distanza maggiore di 50 km dalle fonti di emissione.

 

2. DISPOSIZIONI GENERALI

 

1. La qualità dell'aria ambiente è valutata in tutte le zone e gli agglomerati.

 

2. I criteri di ubicazione su macroscala e su microscala previsti dai paragrafi 3 e 4 si applicano ai siti fissi di campionamento ed alle stazioni di misurazione, al di fuori dei luoghi previsti al punto 4.

 

3. I criteri previsti da paragrafi 3 e 4 si applicano, se utili, anche per individuare le ubicazioni in relazione alle quali i livelli degli inquinanti sono valutati con misurazioni indicative.

 

4. In relazione ai valori limite finalizzati alla protezione della salute umana la qualità dell’aria ambiente non deve essere valutata:

 

a) nei luoghi in cui il pubblico non ha accesso e in cui non esistono abitazioni fisse;

 

b) nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a);

 

c) presso le carreggiate delle strade e, fatti salvi i casi in cui i pedoni vi abbiano normalmente accesso, presso gli spartitraffico.

 

5. L’esposizione media della popolazione è valutata attraverso le stazioni di misurazione di fondo nei siti urbani.

 

3. UBICAZIONE SU MACROSCALA

 

1. Siti fissi di campionamento in cui si valuta la qualità dell’aria ambiente ai fini della protezione della salute umana.

 

1.1 I siti fissi di campionamento devono essere individuati in modo da:

 

a) fornire dati sui livelli degli inquinanti presso le aree, ubicate all'interno di zone o agglomerati, nelle quali la popolazione, secondo la valutazione di cui all'articolo 5, può essere esposta, in modo diretto o indiretto, per un periodo significativo in relazione al periodo di mediazione del valore limite o del valore obiettivo, alle concentrazioni più elevate;

 

b) fornire dati sui livelli degli inquinanti che siano rappresentativi dell'esposizione della popolazione nelle aree, ubicate all'interno di zone o agglomerati, diverse da quelle di cui alla lettera a);

 

c) fornire dati sui tassi di deposizione totale di arsenico, cadmio, mercurio, nichel e idrocarburi policiclici aromatici, utili a valutare l'esposizione indiretta della popolazione agli inquinanti attraverso la catena alimentare.

 

1.2 I siti fissi di campionamento devono essere individuati in modo tale da evitare misurazioni rappresentative di microambienti nelle immediate vicinanze.

 

1.3. L'area di rappresentatività delle stazioni di misurazione deve essere:

 

a) tale da rappresentare la qualità dell’aria su un tratto di strada di almeno 100 m in caso di stazioni di traffico, ove tecnicamente fattibile, per la valutazione dei livelli degli inquinanti di cui all’articolo 1, comma 2, eccetto arsenico, cadmio, mercurio, nichel e idrocarburi policiclici aromatici;

 

b) pari ad almeno 200 m² in caso di stazioni di traffico, per la valutazione dei livelli di arsenico, cadmio, mercurio, nichel e idrocarburi policiclici aromatici;

 

c) pari ad almeno 250 m x 250 m, ove tecnicamente fattibile, in caso di stazioni industriali;

 

d) pari ad alcuni km² in caso di stazioni di fondo in siti urbani.

 

1.4. Le stazioni di misurazione di fondo in sito fisso rurale non devono essere influenzate da agglomerati o da insediamenti industriali localizzati entro cinque chilometri.

 

1.5. Al fine di valutare l'influenza delle fonti industriali devono essere confrontati i dati rilevati da almeno una stazione installata nei siti urbani o suburbani interessati da tali fonti con le concentrazioni di fondo relative agli stessi siti. Ove non si conoscano tali concentrazioni di fondo, deve essere installata una stazione di fondo sopravento alla fonte industriale rispetto alla direzione predominante dei venti. In caso di valutazione dei livelli di arsenico, cadmio, mercurio, nichel e idrocarburi policiclici aromatici, la scelta dell'ubicazione di tali stazioni deve essere funzionale anche alla verifica degli effetti dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili presso gli impianti industriali.

 

1.6 Le stazioni di misurazione devono essere ubicate in modo tale da risultare, per quanto possibile, rappresentative anche di aree simili a quelle in cui è inserito il sito fisso di campionamento, incluse quelle che non si situano nelle immediate vicinanze. La valutazione della qualità dell’aria effettuata nell’area in cui è inserito il sito fisso di campionamento può essere considerata rappresentativa della qualità dell’aria anche presso le aree simili. L’area di rappresentatività della stazione di misurazione è in questo caso estesa alle aree simili.

 

1.7 I siti fissi di campionamento devono essere individuati anche sulle isole, ove necessario ai fini della protezione della salute umana.

 

1.8 Per la valutazione dei livelli di arsenico, cadmio, mercurio, nichel e idrocarburi policiclici aromatici, i siti fissi di campionamento devono coincidere con quelli previsti per la misurazione delle concentrazioni di PM10 salvo il caso in cui tale ubicazione non risulti funzionale alle finalità di cui al punto 1.1 del presente paragrafo.

 

2. Siti fissi di campionamento in cui si valuta la qualità dell’aria ambiente ai fini della protezione della vegetazione e degli ecosistemi naturali.

 

2.1 Le stazioni di misurazione devono essere localizzate ad oltre 20 km dalle aree urbane e ad oltre 5 km da altre zone edificate, impianti industriali, autostrade o strade principali con conteggi di traffico superiori a 50.000 veicoli al giorno.

 

2.2 L'area di rappresentatività delle stazioni di misurazione deve essere pari ad almeno 1.000 km².

 

2.3 I punti 2.1 e 2.2 possono essere oggetto di deroga alla luce delle condizioni geografiche o dell’opportunità di tutelare zone particolarmente vulnerabili.

 

2.4 I siti fissi di campionamento devono essere individuati anche sulle isole ove necessario ai fini della protezione della vegetazione e degli ecosistemi naturali.

 

4. UBICAZIONE SU MICROSCALA

 

1. Alle stazioni di misurazione si applicano i seguenti criteri di ubicazione su microscala:

 

1.1 L'ingresso della sonda di prelievo deve essere libero da qualsiasi ostruzione, per un angolo di almeno 270° (o 180° per punti di campionamento finalizzati a valutare i livelli in prossimità degli edifici). Al fine di evitare ostacoli al flusso dell'aria, il campionatore deve essere posto ad una distanza di alcuni metri rispetto ad edifici, balconi, alberi e altri ostacoli e, nel caso in cui si intendano valutare i livelli in prossimità degli edifici, ad una distanza di almeno 0,5 m dalla facciata dell'edificio più vicino [44].

 

1.2 Il punto di ingresso della sonda di prelievo deve essere collocato ad un'altezza compresa tra 1,5 m (fascia di respirazione) e 4 m sopra il livello del suolo. Una collocazione più elevata può essere richiesta nel caso in cui la stazione di misurazione sia rappresentativa di un'ampia zona [45].

 

1.3 Il punto di ingresso della sonda non deve essere posizionato nelle immediate vicinanze di fonti di emissione al fine di evitare l'aspirazione diretta di emissioni non disperse nell'aria ambiente.

 

1.4 Lo scarico del campionatore deve essere posizionato in modo da evitare il ricircolo dell'aria scaricata verso l'ingresso della sonda di prelievo.

 

1.5 I campionatori delle stazioni di misurazione di traffico devono essere localizzati ad almeno 4 m di distanza dal centro della corsia di traffico più vicina, a non oltre 10 m dal bordo stradale e ad almeno 25 m di distanza dal limite dei grandi incroci e da altri insediamenti caratterizzati da scarsa rappresentatività come i semafori, i parcheggi e le fermate degli autobus. Per grande incrocio si intende un incrocio che interrompe il flusso del traffico e da cui derivano emissioni che, a causa delle manovre di arresto e ripartenza dei veicoli, risultano più rilevanti, per entità e per andamento, rispetto alle altre tipologie di strada. Il punto di ingresso della sonda deve essere localizzato in modo tale che la stazione di misurazione rappresenti i livelli in prossimità degli edifici [46].

 

1.6 Per la misurazione della deposizione totale di arsenico, cadmio, mercurio, nichel e idrocarburi policiclici aromatici, presso siti fissi di campionamento rurale, si applicano, in quanto compatibili, gli orientamenti e i criteri elaborati in sede di attuazione del programma EMEP, fermo restando quanto previsto dal presente allegato.

 

2. Nella realizzazione e nella collocazione delle stazioni di misurazione si deve tenere conto dei seguenti aspetti:

a) assenza di fonti di interferenza;

b) protezione rispetto all'esterno;

c) possibilità di accesso;

d) disponibilità di energia elettrica e di connessioni telefoniche;

e) impatto visivo sull'ambiente esterno;

f) sicurezza della popolazione e degli addetti;

g) opportunità di effettuare il campionamento di altri inquinanti nello stesso sito fisso di campionamento;

h) conformità agli strumenti di pianificazione territoriale.

 

3. Le deroghe ai criteri del presente paragrafo devono essere specificamente documentate nei modi previsti dal paragrafo 5 [47]

 

5. DOCUMENTAZIONE E RIESAME DELLA SCELTA DEL SITO [48]

 

     1. Le regioni e le province autonome documentano in modo dettagliato, per tutte le zone e gli agglomerati, le procedure di selezione dei siti fissi di campionamento, conservando le informazioni utilizzate per progettare la rete di misura e per individuare e ubicare i siti fissi di campionamento. Tale documentazione include fotografie dell'area circostante tali siti, corredate di mappe dettagliate.

     2. La documentazione prevista dal punto 1 deve essere aggiornata in caso di specifiche necessità e riesaminata almeno ogni cinque anni, al fine di assicurare che i criteri utilizzati per progettare la rete di misura e per individuare ed ubicare i siti mantengano la propria validità e la propria efficacia nel tempo.

     3. In caso di utilizzo di tecniche di valutazione per integrare le misurazioni in siti fissi ai sensi dell'art. 7, comma 2 , la documentazione prevista dal comma 1 deve contenere informazioni in merito a tali tecniche ed al rispetto dei requisiti previsti da tale articolo.

     4. Se la Commissione europea ne domanda l'acquisizione, la documentazione prevista dal punto 1 è tempestivamente inviata dalle regioni e province autonome, su richiesta, al Ministero dell'ambiente che la invia alla Commissione entro 3 mesi dalla domanda stessa.

 

 

Allegato IV

(art. 6, comma 1) - Stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento per la speciazione chimica del PM2,5.

 

1. OBIETTIVI

 

Le misurazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e d), sono principalmente finalizzate ad acquisire informazioni sufficienti circa le concentrazioni di fondo. Tali informazioni sono essenziali per valutare i livelli più elevati nelle zone più inquinate (come quelli rilevati da stazioni di misurazione di fondo in siti fissi di campionamento urbani o da stazioni di misurazione industriali o di traffico), per definire il possibile contributo dato da inquinanti atmosferici trasportati su lunghe distanze, per contribuire all'analisi della ripartizione tra le differenti fonti, per conoscere il comportamento di inquinanti specifici come il particolato e per utilizzare maggiormente le tecniche di modellizzazione anche nelle zone urbane.

 

2. SOSTANZE

 

La misurazione del PM2,5 comprende almeno la concentrazione di massa totale e le concentrazioni dei componenti più idonei al fine di determinarne la composizione chimica e, in ogni caso, le concentrazioni delle specie chimiche di cui alla seguente tabella:

 

SO4 2-

Na+

NH4 +

Ca2+

Carbonio elementare (CE)

NO3 -

K+

Cl-

Mg2+

Carbonio organico (CO)

 

3. UBICAZIONE

Le misurazioni sono effettuate nel rispetto di quanto previsto all'allegato III, paragrafi 1, 2, 3 e 4.

 

 

Allegato V

(art. 7, commi 1, 2 e 3, e art. 12, comma 2) - Numero mimino delle stazioni di misurazione per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene.

 

1. NUMERO MINIMO DI STAZIONI DI MISURAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELL'ARIA AMBIENTE IN RELAZIONE AI VALORI LIMITE PREVISTI PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA ED ALLE SOGLIE DI ALLARME NELLE ZONE E NEGLI AGGLOMERATI IN CUI LE MISURAZIONI IN SITI FISSI COSTITUISCONO L'UNICA FONTE DI INFORMAZIONI

 

1. Per le fonti diffuse si applicano le seguenti tabelle:

 

Tabella 1

 

Popolazione dell’agglomerato o della

Se la concentrazione massima supera la soglia di valutazione superiore (1) (2)

Se la concentrazione massima è compresa tra la soglia di valutazione superiore e quella inferiore

zona (in migliaia di abitanti)

Per inquinanti diversi dal PM

Per il PM (3) (somma delle stazioni di PM10 e PM2,5)

Per inquinanti diversi dal PM

Per il PM (3) (somma delle stazioni di PM10 e PM2,5)

0-249

1

2

1

1

250-499

2

3

1

2

500-749

2

3

1

2

750-999

3

4

1

2

1000-1499

4

6

2

3

1500-1999

5

7

2

3

2000-2749

6

8

3

4

2750-3749

7

10

3

4

3750-4749

8

11

3

6

4750-5999

9

13

4

6

≥6000

10

15

4

7

 

1) Per il biossido di azoto, il particolato, il benzene e il monossido di carbonio deve essere prevista almeno una stazione di fondo in sito urbano ed una stazione di traffico. Nel caso in cui sia prevista una sola stazione, la stessa deve essere una stazione di misurazione di fondo in siti urbani. Per tali inquinanti il numero totale di stazioni di fondo in sito urbano e il numero totale di stazioni di traffico presenti non devono differire per un fattore superiore a 2.

(2) Le stazioni di misurazione in cui sono stati rilevati superamenti del valore limite previsto per il PM10 negli ultimi tre anni devono essere mantenute in esercizio, salvo sia necessaria una delocalizzazione per circostanze speciali come, in particolare, le trasformazioni dovute allo sviluppo urbanistico, infrastrutturale ed industriale. Tale disposizione non si applica con riferimento alle stazioni di misurazione che sono escluse dalla rete di misura per effetto dell’adeguamento della rete di misura previsto dall’articolo 5, comma 6, perché non conformi ai requisiti degli allegati I e III, o perché i livelli misurati dalla stazione di misurazione sono gli stessi rilevati da almeno un’altra stazione che possiede le stesse caratteristiche ed è posta nella stessa zona o agglomerato.

(3) Si considera che esistano due distinte stazioni di misurazione nel caso in cui vi sia una stazione in cui il PM2,5 e il PM10 sono misurati in conformità al presente decreto. Il numero totale di stazioni di misurazione del PM2,5 e il numero totale di stazioni di misurazione del PM10 non devono differire per un fattore superiore a 2. Resta fermo quanto previsto dal paragrafo 2.

 

Tabella 2

 

Popolazione dell’agglomerato o della zona (in migliaia di abitanti)

Se le concentrazioni massime superano la soglia di valutazione superiore (1)

Se le concentrazioni massime sono comprese tra la soglia di valutazione superiore e quella inferiore

 

As, Cd, Ni

B(a)P

As, Cd, Ni

B(a)P

0-749

1

1 (2)

1

1

750-1.999

2

2

1

1

2.000-3.749

2

3

1

1

3.750-4.749

3

4

2

2

4.750-5.9994

5

5

2

2

≥ 6.000

5

5

2

2

 

2. Per le fonti puntuali, il numero delle stazioni di misurazione industriali deve essere stabilito in base ai livelli delle emissioni della fonte industriale, alle probabili modalità di distribuzione degli inquinanti nell'aria ambiente ed alla possibile esposizione della popolazione. In caso di valutazione dei livelli di arsenico, cadmio, mercurio, nichel e idrocarburi policiclici aromatici, l'ubicazione di tali stazioni deve essere finalizzata anche a verificare l'applicazione delle migliori tecniche disponibili presso gli impianti industriali.

 

2. NUMERO MINIMO DI STAZIONI DI MISURAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELL'ARIA AMBIENTE IN RELAZIONE ALL’OBIETTIVO DI RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE AL PM2,5 PREVISTO PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA

 

Il numero minimo di stazioni di misurazione corrisponde ad una per milione di abitanti, facendo riferimento, ai soli fini del calcolo, al numero delle persone residenti nel complesso degli agglomerati e delle altre zone urbane con più di 100.000 abitanti. Tali stazioni di misurazione possono coincidere con quelle previste al paragrafo 1.

 

3. NUMERO MINIMO DI STAZIONI DI MISURAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELL'ARIA AMBIENTE IN RELAZIONE AI LIVELLI CRITICI PREVISTI PER LA PROTEZIONE DELLA VEGETAZIONE IN ZONE DIVERSE DAGLI AGGLOMERATI

 

1. Si applica la seguente tabella:

 

Se la concentrazione massima supera la soglia di valutazione superiore

Se la concentrazione massima è compresa tra la soglia di valutazione superiore e la soglia di valutazione inferiore

1 stazione ogni 20.000 km2

1 stazione ogni 40.000 km2

 

2. Nelle zone insulari il numero delle stazioni di misurazione è stabilito in considerazione delle probabili modalità di distribuzione degli inquinanti nell'aria ambiente e della possibile esposizione della vegetazione.

 

     Allegato VI [49]

     METODI DI RIFERIMENTO

 

     A. METODI DI RIFERIMENTO.

     1. Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di zolfo.

     Il metodo di riferimento per la misurazione è descritto nella norma UNI EN 14212: 2012 "Qualità dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di diossido di zolfo mediante fluorescenza ultravioletta".

     2. Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di azoto e degli ossidi di azoto.

     Il metodo di riferimento per la misurazione è descritto nella norma UNI EN 14211: 2012 "Qualità dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di diossido di azoto e monossido di azoto mediante chemiluminescenza".

     3. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del benzene.

     Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione è descritto nella norma UNI EN 14662 "Qualità dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di benzene", 14662:2005, parti 1 e 2, e 14662:2015, parte 3.

     4. Metodo di riferimento per la misurazione del monossido di carbonio.

     Il metodo di riferimento per la misurazione è descritto nella norma UNI EN 14626:2012 "Qualità dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di monossido di carbonio mediante spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva".

     5. Metodo di riferimento per la misurazione dell'ozono.

     Il metodo di riferimento per la misurazione è descritto nella norma UNI EN 14625:2012 "Qualità dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di ozono mediante fotometria ultravioletta".

     6. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10 o del PM2,5.

     Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione è descritto nella norma UNI EN 12341:2014 "Aria ambiente. Metodo gravimetrico di riferimento per la determinazione della concentrazione in massa di particolato sospeso PM10 o PM2,5".

     7. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione delle concentrazioni di massa totale e per speciazione chimica del PM10 e del PM2.5.

     Il metodo di campionamento e di misurazione delle concentrazioni di massa totale ai fini della speciazione chimica del PM10 e del PM2,5 è descritto nella norma UNI EN 12341:2014 "Aria ambiente. Metodo gravimetrico di riferimento per la determinazione della concentrazione in massa di particolato sospeso PM10 o PM2,5",

     Il metodo per la misurazione del carbonio elementare e del carbonio organico nel PM2,5 è descritto nella pr EN 16909:2015;

     Il metodo per la misurazione delle specie ioniche nel PM2,5 è descritto nella pr EN 16913:2015;

     Per la misurazione del carbonio elementare e del carbonio organico e per la misurazione delle specie ioniche nel PM10, si applicano, rispettivamente, il metodo descritto nella pr EN 16909:2015 e il metodo descritto nella pr EN 16913:2015, come adeguati da apposite determinazioni adottate dal gestore della rete sulla base di una verifica della compatibilità con il PM10 oppure, in assenza di tali determinazioni, il metodo descritto nell'allegato I del decreto del Ministro dell'ambiente 5 maggio 2015.

     8. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del piombo.

     Il metodo di riferimento per il campionamento è descritto nella norma UNI EN 12341:2014 "Aria ambiente. Metodo gravimetrico di riferimento per la determinazione della concentrazione in massa di particolato sospeso PM10 o PM2,5" relativamente al campionamento del materiale particolato PM10. Il metodo di riferimento per la misurazione è descritto nella norma UNI EN 14902:2005 "Qualità dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione di Pb, Cd, As e Ni nella frazione PM10 del particolato in sospensione".

     9. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione dell'arsenico, del cadmio e del nichel nell'aria ambiente.

     Il metodo di riferimento per il campionamento è descritto nella norma UNI EN 12341:2014 "Aria ambiente. Metodo gravimetrico di riferimento per la determinazione della concentrazione in massa di particolato sospeso PM10 o PM2,5" relativamente al campionamento del materiale particolato PM10. Il metodo di riferimento per la misurazione è descritto nella norma UNI EN 14902:2005 "Qualità dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione di Pb, Cd, As e Ni nella frazione PM10 del particolato in sospensione".

     10. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del benzo(a)pirene nell'aria ambiente. e degli altri idrocarburi policiclici aromatici.

     Il metodo di riferimento per il campionamento degli idrocarburi policiclici aromatici è descritto nella norma UNI EN 12341:2014 "Aria ambiente. Metodo gravimetrico di riferimento per la determinazione della concentrazione in massa di particolato sospeso PM10 o PM2,5" relativamente al campionamento del materiale particolato PM10.

     Il metodo di riferimento per la misurazione del benzo(a)pirene è descritto nella norma UNI EN 15549:2008 "Qualità dell'aria. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di benzo(a)pirene in aria ambiente". Il metodo di riferimento per la misurazione degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), è descritto nell'allegato II del decreto del Ministro dell'ambiente 5 maggio 2015.

     11. Metodo di riferimento per la determinazione del mercurio nell'aria ambiente.

     Il metodo di riferimento per la determinazione è descritto nella norma UNI EN 15852:2010 "Qualità dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la determinazione di mercurio gassoso totale".

     12. Metodo di riferimento per la misurazione dei tassi di deposizione di arsenico, cadmio e nichel.

     Il metodo di riferimento per la misurazione è descritto nella norma UNI EN 15841:2010 "Qualità dell'aria ambiente - Metodo normalizzato per la determinazione di arsenico, cadmio, piombo e nichel nelle deposizioni atmosferiche".

     13. Metodo di riferimento per la determinazione dei tassi di deposizione del mercurio.

     Il metodo di riferimento per la determinazione è descritto nella norma UNI EN 15853:2010 "Qualità dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la determinazione di deposizione di mercurio".

     13-bis. Metodo di riferimento per la misurazione dei tassi di deposizione degli IPA.

     Il metodo di riferimento per la misurazione è descritto nella norma UNI EN 15980:2011 "Qualità dell'aria - Determinazione della deposizione di massa di benzo [a] antracene, benzo [b] fluorantene, benzo [j] fluorantene, benzo [k] fluorantene, benzo [a] pirene, dibenz [a, h] antracene e indeno pirene [1,2,3-cd]".

     14. I metodi di riferimento stabiliti dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) si sostituiscono, a decorrere dall'adozione delle relative norme, ai metodi di riferimento indicati nei punti precedenti.

     B. METODI EQUIVALENTI.

     1. È ammesso l'utilizzo di metodi diversi da quelli di riferimento purchè gli strumenti che li applicano siano sottoposti, con esito favorevole, alle procedure previste dal paragrafo C finalizzate a dimostrare l'equivalenza del metodo applicato rispetto al metodo di riferimento, secondo i principi, le metodologie e le procedure di prova indicati nelle "Guidances for the demonstration of equivalence of ambient air monitoring methods" pubblicate dalla Commissione europea e nei successivi atti che modificano o sostituiscono tali linee guida e secondo i principi, le metodologie e le procedure di prova indicati, per i metodi di misura automatici del materiale particolato PM10 e PM2.5, nella specifica tecnica CEN/TS 16450/2013 "Aria ambiente: Sistemi di misura automatici per la misura delle concentrazioni automatiche del materiale particolato PM10 o PM2,5". Nell'ambito delle procedure previste dal paragrafo C, sono individuati, secondo tali linee guida e specifica tecnica, anche i casi in cui un metodo applicato da uno strumento presenta un rapporto costante con il metodo di riferimento ed è possibile applicare un fattore di correzione per rettificare i risultati del metodo in modo da renderli equivalenti a quelli ottenuti con il metodo di riferimento.

     2. Il Ministero dell'ambiente invia alla Commissione europea la documentazione relativa alle procedure espletate ai sensi del punto 1 in tutti i casi in cui la Commissione richieda la presentazione di un rapporto per verificare l'accettabilità delle dimostrazioni di equivalenza.

     C. DIMOSTRAZIONE DELLA IDONEITÀ DEGLI STRUMENTI E RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI DATI.

     1. Gli strumenti di campionamento e misura della qualità dell'aria da utilizzare ai fini del presente decreto devono essere idonei all'applicazione dei metodi di riferimento o dei metodi equivalenti.

     2. Ai fini previsti dal punto 1 deve essere dimostrato, attraverso le procedure previste dal punto 4, che gli strumenti di campionamento e misura della qualità dell'aria soddisfano i requisiti prestazionali stabiliti dai metodi di riferimento.

     3. In caso di strumenti di campionamento e misura della qualità dell'aria che applicano metodi diversi da quelli di riferimento, le procedure previste dal punto 4 sono finalizzate a dimostrare l'equivalenza del metodo applicato rispetto al metodo di riferimento secondo principi, metodologie e procedure di prova individuati nel paragrafo B.

     4. La dimostrazione che gli strumenti di campionamento e misura della qualità dell'aria soddisfano quanto previsto dal punto 1 è fornita nell'ambito delle procedure di approvazione disciplinate dall'art. 17, comma 5. Il decreto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera b), disciplina anche il caso di approvazione previa acquisizione dei rapporti di prova rilasciati in altri Paesi dell'Unione europea, nel rispetto delle condizioni richieste dal punto 5.

     5. Ai fini della dimostrazione che gli strumenti di campionamento e misura della qualità dell'aria soddisfano quanto previsto dal punto 1, i soggetti responsabili delle procedure previste dal punto 4 accettano anche i rapporti delle prove rilasciati per l'approvazione dello strumento in altri Paesi dell'Unione europea, condotte da laboratori accreditati secondo le procedure stabilite dalla norma ISO/IEC 17025 (o successiva norma armonizzata su laboratori di prova e di taratura ai sensi dell'art. 2, comma 9, del regolamento 765/2008/CE), nella versione più aggiornata al momento dell'accreditamento, in relazione al pertinente metodo. Le procedure previste dal punto 4 assicurano la dimostrazione che gli strumenti di campionamento e misura della qualità dell'aria soddisfano quanto previsto dal punto 1 nelle condizioni ambientali e sito-specifiche del previsto utilizzo, anche se tali condizioni sono in tutto o in parte diverse da quelle in cui sono state effettuate le prove oggetto dei rapporti accettati; in tale ultimo caso è ammessa l'imposizione di prove supplementari.

     6. Gli esiti delle procedure previste dal punto 4, espletate a partire dal 31 dicembre 2016, con i rapporti integrali di prova utilizzati e tutti i risultati delle prove prese in esame nell'ambito di tali procedure, inclusi i casi di dimostrazione di equivalenza del metodo applicato dallo strumento, sono trasmessi dai soggetti responsabili di tali procedure alla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente ed alle autorità previste dall'art. 17 comma 5. Il Ministero provvede a pubblicare gli atti ed i documenti ricevuti sul proprio sito web.

     D. STANDARDIZZAZIONE.

     1. Per gli inquinanti gassosi il volume deve essere standardizzato alla temperatura di 293 °K e alla pressione atmosferica di 101,3 kPa. Per il particolato e le sostanze in esso contenute da analizzare (ad esempio il piombo), il volume di campionamento si riferisce alle condizioni ambiente in termini di temperatura e di pressione atmosferica alla data delle misurazioni.

 

 

Allegato VII

(art. 8, commi 1, 2 e 5, art. 9 comma 7, art. 10, comma 2, art. 13, commi 1 e 2, art. 16, comma 2 e art. 19 commi 1,2,7 ) - Valori obiettivo e obiettivi a lungo termine per l’ozono

 

1. INTRODUZIONE

1. Si devono utilizzare i criteri indicati nella seguente tabella per verificare la validità dell'aggregazione dei dati e del calcolo dei parametri statistici:

 

Parametro

Percentuale richiesta di dati validi

Valori su 1 ora

75% (ovvero 45 minuti)

Valori su 8 ore

75% dei valori (ovvero 6 ore)

Valore medio massimo giornaliero su 8 ore sulla base delle medie consecutive di 8 ore

75% delle concentrazioni medie consecutive su 8 ore calcolate in base a dati orari (ossia 18 medie su 8 ore al giorno)

AOT40

90% dei valori di 1 ora nel periodo di tempo definito per il calcolo del valore AOT 40 (1)

MEDIA annuale

75% dei valori di 1 ora nella stagione estiva (da aprile a settembre) e 75% nella stagione invernale (da gennaio a marzo e da ottobre a dicembre)

Numero di superamenti e valori massimi per mese

90% dei valori medi massimi giornalieri su 8 ore (27 valori giornalieri disponibili al mese)

 

90% dei valori di 1 ora tra le 8:00 e le 20:00, CET

Numero di superamenti e valori massimi per anno

Cinque mesi su sei nella stagione estiva (da aprile a settembre)

(1) Qualora non siano disponibili tutti i dati misurati possibili, i valori AOT40 saranno calcolati in base ai seguenti fattori:

 

AOT40stimato

= AOT40misurato x numero totale di ore possibili (*)

 

numero di valori orari misurati

 

* il numero di ore compreso nel periodo di tempo di cui alla definizione di AOT40 (ossia tra le ore 8:00 e le 20:00, dal 1° maggio al 31 luglio di ogni anno per la protezione della vegetazione e dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno per la protezione delle foreste).

 

2. Per AOT40 (espresso in µg/m³ . h) si intende la somma della differenza tra le concentrazioni orarie superiori a 80 µg/m³ (= 40 parti per miliardo) e 80 µg/m³ in un dato periodo di tempo, utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le 8:00 e le 20:00, ora dell'Europa centrale (CET).

 

2. VALORI OBIETTIVO

 

Finalità

Periodo di mediazione

Valore obiettivo

Data entro la quale deve essere raggiunto il valore-obiettivo (1)

Protezione della salute umana

MEDIA massima giornaliera calcolata su 8 ore (2)

120 μg/m³ da non superare più di 25 volte per anno civile come media su tre anni (3)

1.1.2010

Protezione della vegetazione

Da maggio a luglio

AOT40 (calcolato sulla base dei valori di 1 ora)

 

 

 

18.000 μg/m³•h come media su cinque anni (3)

1.1.2010

 

(1) Il raggiungimento del valori obiettivo è valutato nel 2013, con riferimento al triennio 2010-2012, per la protezione della salute umana e nel 2015, con riferimento al quinquennio 2010-2014, per la protezione della vegetazione.

(2) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore deve essere determinata esaminando le medie consecutive su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata è riferita al giorno nel quale la stessa si conclude. La prima fascia di calcolo per ogni singolo giorno è quella compresa tra le ore 17:00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l’ultima fascia di calcolo per ogni giorno è quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso.

(3) Se non è possibile determinare le medie su tre o cinque anni in base ad una serie intera e consecutiva di dati annui, la valutazione della conformità ai valori obiettivo si può riferire, come minimo, ai dati relativi a:

- Un anno per il valore-obiettivo ai fini della protezione della salute umana.

- Tre anni per il valore-obiettivo ai fini della protezione della vegetazione.

 

3. OBIETTIVI A LUNGO TERMINE

 

Finalità

Periodo di mediazione

Obiettivo a lungo termine

Data entro la quale deve essere raggiunto l’obiettivo a lungo termine

Protezione della salute umana

Media massima giornaliera calcolata su 8 ore nell’arco di un anno civile

120 μg/m³

non definito

Protezione della vegetazione

Da maggio a luglio

AOT40, (calcolato sulla base dei valori di 1 ora) 6 000 μg/m³•h

non definito

 

 

Allegato VIII

(art. 2 comma 1, art. 5 comma 8, art. 8 comma 1 e art. 19 comma 7) - Valutazione della qualità dell'aria ambiente ed ubicazione delle stazioni di misurazione delle concentrazioni in aria ambiente per l’ozono

 

1. UBICAZIONE SU MACROSCALA

 

Tipo di stazione

Finalità della misurazione

Rappresentatività (1)

Criteri per l’ubicazione su macroscala

Stazione in sito urbano

Protezione della salute umana: determinare l’esposizione all’ozono della popolazione delle zone urbane ovvero delle zone con densità di popolazione e concentrazioni di ozono relativamente alte e rappresentative dell’esposizione della popolazione generale

Alcuni km²

Le stazioni devono essere ubicate a distanza dall’influenza di emissioni locali come traffico, distributori di carburante, ecc. Le stazioni devono essere collocate in aree sufficientemente areate da garantire un’adeguata miscelazione delle sostanze da misurare (per esempio zone cittadine ad uso residenziale o commerciale, parchi - lontano dagli alberi -, ampie strade o piazze con traffico minimo o nullo, zone aperte appartenenti a strutture scolastiche o ad impianti ricreativi o sportivi)

Stazione in sito suburbano

Protezione della salute umana e della vegetazione: determinare l’esposizione della popolazione e della vegetazione alla periferia degli agglomerati, dove si riscontrano i massimi livelli di ozono ai quali la popolazione e la vegetazione possono essere esposti direttamente o indirettamente

Alcune decine di km²

Le stazioni non devono essere ubicate nelle immediate vicinanze dell’area di massima emissione, né sottovento rispetto a tale area tenuto conto della direzione o delle direzioni principali del vento, in condizioni favorevoli alla formazione di ozono. Le stazioni devono essere collocate in aree in cui la popolazione, le colture sensibili o gli ecosistemi naturali situati ai margini estremi di un agglomerato sono esposti ad elevati livelli di ozono. Se opportuno, devono essere collocate alcune stazioni in sito suburbano e sopravvento rispetto all’area di massima emissione, al fine di determinare i livelli regionali di inquinamento di fondo da ozono.

Stazione in

Protezione della

Livelli

Le stazioni possono essere situate:

sito rurale

salute umana e della vegetazione:

subregionali (alcune

- in piccoli insediamenti e/o aree con ecosistemi naturali, foreste o colture.

 

determinare l’esposizione della popolazione, delle colture e degli

centinaia di km²)

- in aree rappresentative dell’ozono purché distanti dall’influenza di emissioni locali immediate, come insediamenti industriali e strade;

 

ecosistemi naturali alle concentrazioni di ozono su scala subregionale

 

- in aree aperte, esclusa la sommità delle montagne

Stazione di fondo in sito rurale

Protezione della vegetazione e della salute umana: determinare l’esposizione delle colture e degli ecosistemi naturali

Livelli regionale, nazionale e continentale (da 1 000 a 10 000 km²)

Le stazioni devono essere ubicate in aree a bassa densità di popolazione, per esempio con ecosistemi naturali e foreste, ad una distanza di almeno 20 km da aree urbane ed industriali e distanti dall’influenza delle emissioni locali.

 

alle concentrazioni di ozono su scala regionale nonché l’esposizione della popolazione.

 

Devono essere evitate zone soggette a fenomeni locali di condizioni di inversione a livello del suolo, nonché la sommità delle montagne.

 

 

 

E’ preferibile evitare le zone costiere caratterizzate da evidenti cicli di vento diurni a carattere locale

 

(1) Le stazioni di misurazione devono essere ubicate in modo tale da risultare, per quanto possibile, rappresentative anche di aree simili a quelle in cui è inserito il sito fisso di campionamento, incluse quelle che non si situano nelle immediate vicinanze.

 

2. UBICAZIONE SU MICROSCALA

 

Si applicano, ove possibile, i criteri previsti all'allegato III, paragrafo 4. Il punto di ingresso della sonda di prelievo deve essere collocato a sufficiente distanza da fonti come i forni ed i camini degli impianti di combustione e ad una distanza dalla strada più vicina che deve essere comunque superiore a 10 m. e che deve essere aumentata in funzione dell'intensità del traffico.

 

3. DOCUMENTAZIONE E RIESAME DELLA SCELTA DEL SITO

 

Si applicano le procedure previste all'allegato III, paragrafo 5, assicurando una selezione ed una interpretazione adeguate dei dati del monitoraggio nel contesto dei processi meteorologici e fotochimici che determinano le concentrazioni di ozono nei siti a cui il monitoraggio si riferisce.

 

 

Allegato IX

(art. 8, commi 3, 4 e 5 e art. 19 commi 8, 12, 13 ) - Numero minimo di stazioni di misurazione per l’ozono

 

1. NUMERO MINIMO DI STAZIONI DI MISURAZIONE NELLE ZONE E NEGLI AGGLOMERATI IN CUI LE MISURAZIONI IN SITI FISSI COSTITUISCONO L'UNICA FONTE DI INFORMAZIONI

 

Popolazione (x 1 000)

Agglomerati (stazioni in siti urbani e suburbani) (1) (2)

Altre zone (stazioni siti suburbani e rurali) (1)

< 250

 

1 (3)

< 500

1 (3)

2 (3)

< 1 000

2 (3)

2 (3)

< 1 500

3

3

< 2 000

3

4

< 2 750

4

5

< 3 750

5

6

> 3 750

1 stazione supplementare per 2 milioni di abitanti

1 stazione supplementare per 2 milioni di abitanti

 

(1) Deve essere prevista almeno una stazione di misurazione nei siti dove risulta probabile che la popolazione sia esposta alle concentrazioni di ozono più elevate [50].

(2) Negli agglomerati per i quali sono previste due o più stazioni di misurazione, almeno il 50% delle stazioni di misurazione deve essere inserito nei siti suburbani.

(3) Nei casi previsti dal paragrafo 4, punto 4 le stazioni di misurazione possono essere assenti alle condizioni ivi previste.

 

2. NUMERO MINIMO DI STAZIONI DI MISURAZIONE NELLE ZONE E NEGLI AGGLOMERATI IN CUI LE MISURAZIONI IN SITI FISSI SONO INTEGRATE DA TECNICHE DI MODELLIZZAZIONE O DA MISURAZIONI INDICATIVE

 

1. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi sono integrate da tecniche di modellizzazione o da misurazioni indicative, il numero complessivo delle stazioni di misurazione previsto dal paragrafo 1, può essere ridotto purché:

 

- le tecniche di valutazione utilizzate ad integrazione delle misurazioni in siti fissi permettano di ottenere un adeguato livello d'informazione ai fini della valutazione della qualità dell'aria in relazione ai valori obiettivo, agli obiettivi a lungo termine, alle soglie di allarme ed alle soglie di informazione previsti dal presente decreto,

 

- il numero delle stazioni di misurazione e la risoluzione spaziale delle tecniche di modellizzazione e di stima obiettiva permettano di valutare i livelli in conformità agli obiettivi di qualità dei dati di cui all'allegato I, paragrafo 1, e di soddisfare i requisiti di cui all'allegato I, paragrafo 2,

 

- all’interno di ciascuna zona o di ciascun agglomerato vi sia almeno una stazione di misurazione per due milioni di abitanti o per 50.000 km², applicandosi, tra tali due criteri, quello che determina il numero maggiore di stazioni di misurazione; nelle zone o negli agglomerati con una popolazione o una estensione inferiori, deve essere assicurata almeno una stazione di misurazione,

 

- il biossido di azoto sia misurato in tutte le stazioni di misurazione dell’ozono in tal modo individuate, fatta eccezione per le stazioni di campionamento di fondo in siti rurali.

 

3. MISURAZIONE DEL BIOSSIDO DI AZOTO

 

In corrispondenza di almeno il 50% delle stazioni di misurazione dell'ozono previste al paragrafo 1 è effettuata anche la misurazione del biossido di azoto. Tali misurazioni devono essere effettuate in continuo, fatta eccezione per le stazioni di campionamento di fondo in siti rurali di cui all’allegato VIII nelle quali possono essere effettuate misurazioni discontinue o indicative.

 

4. NUMERO DI STAZIONI DI MISURAZIONE NELLE ZONE E NEGLI AGGLOMERATI IN CUI I LIVELLI DI OZONO SONO STATI INFERIORI, IN TUTTI I CINQUE ANNI CIVILI PRECEDENTI, AGLI OBIETTIVI A LUNGO TERMINE

 

1. Il numero delle stazioni di misurazione dell’ozono può essere ridotto ad un terzo di quello previsto dal paragrafo 1.

 

2. Il numero delle stazioni di misurazione dell’ozono, le altre tecniche di valutazione utilizzate ad integrazione e la misurazione contestuale del biossido di azoto devono essere comunque sufficienti per esaminare la tendenza dell'inquinamento da ozono e per valutare la conformità agli obiettivi a lungo termine.

 

3. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi costituiscono l'unica fonte di informazioni sulla qualità dell'aria ambiente deve essere sempre mantenuta almeno una stazione di misurazione dell’ozono.

 

4. Nelle zone e negli agglomerati in cui si utilizzano tecniche di valutazione della qualità dell'aria diverse dalle misurazioni in siti fissi ed in cui non sono presenti stazioni di misurazione, la valutazione della qualità dell’aria in relazione agli obiettivi a lungo termine deve essere assicurata anche attraverso una integrazione con i dati misurati da un adeguato numero di stazioni di misurazione presenti in zone vicine.

 

 

Allegato X

(art. 5, comma 8, art. 11 comma 1, art. 8, comma 7 e art. 18, comma 3) - Misurazione dei precursori dell’ozono

 

1. OBIETTIVI

 

La misurazione dei precursori dell’ozono ha, come principali obiettivi, l'analisi delle tendenze dei precursori dell'ozono, la verifica dell'utilità delle strategie di riduzione delle emissioni, il controllo della coerenza con gli inventari delle emissioni, nonché la correlazione delle fonti di emissione alle concentrazioni di inquinamento rilevate. Ha inoltre l’obiettivo di approfondire la conoscenza dei processi di formazione dell'ozono e di dispersione dei precursori e di migliorare l'applicazione dei modelli fotochimici.

 

2. SOSTANZE

 

La misurazione dei precursori dell'ozono comprende almeno gli ossidi di azoto (NO e NO2) e gli appropriati composti organici volatili (COV) elencati nella seguente tabella:

 

 

 

1-butene

isoprene

etilbenzene

etano

trans-2-butene

n-esano

m- + p-xilene

etilene

cis-2-butene

isoesano

o-xilene

acetilene

1,3-butadiene

n-eptano

1,2,4-trimetilbenzene

propano

n-pentano

n-ottano

1,2,3- trimetilbenzene

propene

isopentano

isottano

1,3,5- trimetilbenzene

n-butano

1-pentene

benzene

formaldeide

isobutano

2-pentene

toluene

idrocarburi non metanici totali

 

3. UBICAZIONE

Le misurazioni sono effettuate in via principale nei siti fissi di campionamento urbani e suburbani individuati ai sensi del presente decreto e considerati idonei in funzione degli obiettivi di monitoraggio di cui al paragrafo 1. Per la selezione dei siti si tiene conto della versione più aggiornata delle linee guida europee per la misurazione dei precursori dell’ozono.

 

3-bis. Metodi di misurazione. [51]

Per la misurazione degli ossidi di azoto si applica il metodo di riferimento previsto dall'allegato VI.

Per la misurazione dei COV è utilizzato il metodo di riferimento contenuto nell'appendice X. È possibile utilizzare, in alternativa a tale metodo, qualsiasi altro metodo equivalente sulla base delle procedure previste dall'allegato VI.

 

 

Allegato XI

(art. 7, comma 4, art. 9, commi 1, 4 e 10, art. 10, comma 2 e art. 16, comma 2) - Valori limite e livelli critici

 

1. VALORI LIMITE [52]

 

Periodo di mediazione

Valore limite

Margine di tolleranza

Data entro la quale il valore limite deve essere raggiunto

Biossido di zolfo

 

 

 

1 ora

350 μg/m³, da non superare più di 24 volte per anno civile

 

- (1)

1 giorno

125 μg/m³, da non superare più di 3 volte per anno civile

 

- (1)

Biossido di azoto *

 

 

 

1 ora

200 μg/m³, da non superare più di 18 volte per anno civile

50% il 19 luglio 1999, con una riduzione il 1° gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2010

1° gennaio 2010

Anno civile

40 μg/m³

50% il 19 luglio 1999, con una riduzione il 1° gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2010

1° gennaio 2010

Benzene *

 

 

 

Anno civile

5,0 μg/m³

5 μg/m³ (100%) il 13 dicembre 2000, con una riduzione il 1° gennaio 2006 e successivamente ogni 12 mesi di 1 μg/m³ fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2010

1° gennaio 2010

Monossido di carbonio

 

 

 

Media massima giornaliera calcolata su 8 ore (2)

10 mg/ m³

 

- (1)

Piombo

 

 

 

Anno civile

0,5 μg/m³ (3)

 

- (1) (3)

PM10 **

 

 

 

1 giorno

50 μg/m³, da non superare più di 35 volte per anno civile

50% il 19 luglio 1999, con una riduzione il 1° gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2005

- (1)

Anno civile

40 μg/m³

20% il 19 luglio 1999, con una riduzione il 1° gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2005

- (1)

PM2,5

 

 

 

FASE 1

 

 

 

Anno civile

25 µg/m³

20% l’11 giugno 2008, con riduzione il 1° gennaio successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2015 (3-bis)

1° gennaio 2015

FASE 2 (4)

 

 

 

Anno civile

(4)

 

1° gennaio 2020

 

(1) Già in vigore dal 1° gennaio 2005.

(2) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore si determina con riferimento alle medie consecutive su 8 ore, calcolate sulla base di dati orari ed aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore in tal modo calcolata è riferita al giorno nel quale la serie di 8 ore si conclude: la prima fascia di calcolo per un giorno è quella compresa tra le ore 17:00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l’ultima fascia di calcolo per un giorno è quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso.

(3) Tale valore limite deve essere raggiunto entro il 1° gennaio 2010 in caso di aree poste nelle immediate vicinanze delle fonti industriali localizzate presso siti contaminati da decenni di attività industriali. In tali casi il valore limite da rispettare fino al 1° gennaio 2010 è pari a 1,0 μg/m³. Le aree in cui si applica questo valore limite non devono comunque estendersi per una distanza superiore a 1.000 m rispetto a tali fonti industriali.

(3-bis) La somma del valore limite e del relativo margine di tolleranza da applicare in ciascun anno dal 2008 al 2015 è stabilito dall'allegato I, parte (5) della Decisione 2011/850/UE, e successive modificazioni.

(4) Valore limite da stabilire con successivo decreto ai sensi dell’articolo 22, comma 6, tenuto conto del valore indicativo di 20 μg/m³ e delle verifiche effettuate dalla Commissione europea alla luce di ulteriori informazioni circa le conseguenze sulla salute e sull’ambiente, la fattibilità tecnica e l’esperienza circa il perseguimento del valore obiettivo negli Stati membri.

* Per le zone e gli agglomerati per cui è concessa la deroga prevista dall’articolo 9, comma 10, i valori limite devono essere rispettati entro la data prevista dalla decisione di deroga, fermo restando, fino a tale data, l’obbligo di rispettare tali valori aumentati del margine di tolleranza massimo.

** Per le zone e gli agglomerati per cui è concessa la deroga prevista dall’articolo 9, comma 10, i valori limite devono essere rispettati entro l’11 giugno 2011, fermo restando, fino a tale data, l’obbligo di rispettare tali valori aumentati del margine di tolleranza massimo.

 

2. CRITERI PER LA VERIFICA DEI VALORI LIMITE

Fermo restando quanto previsto all’allegato I, si devono utilizzare i criteri indicati nella seguente tabella per verificare la validità dell'aggregazione dei dati e del calcolo dei parametri statistici.

 

Parametro

Percentuale richiesta di dati validi

Valori su 1 ora

75% (ossia 45 minuti)

Valori su 8 ore

75% dei valori (ovvero 6 ore)

Valore medio massimo giornaliero su 8 ore

75% delle concentrazioni medie consecutive su 8 ore calcolate in base a dati orari (ossia 18 medie su 8 ore al giorno)

Valori su 24 ore

75% delle medie orarie (ossia almeno 18 valori orari)

MEDIA annuale

90% (1) dei valori di 1 ora o (se non disponibile) dei valori di 24 ore nel corso dell’anno

 

(1) La prescrizione per il calcolo della media annuale non comprende le perdite di dati dovute alla calibrazione periodica o alla manutenzione ordinaria della strumentazione.

 

3. LIVELLI CRITICI PER LA PROTEZIONE DELLA VEGETAZIONE

 

Periodo di mediazione

Livello critico annuale (anno civile)

Livello critico invernale (1° ottobre-31 marzo)

Margine di tolleranza

Biossido di zolfo

 

 

 

 

20 μg/m³

20 μg/m³

Nessuno

Ossidi di azoto

 

 

 

 

30 μg/m³ NOx

 

Nessuno

 

 

Allegato XII

(art. 10, comma 1, art. 14, comma 1 e art. 16, comma 2) - Soglie di informazione e di allarme

 

1. SOGLIE DI ALLARME PER INQUINANTI DIVERSI DALL'OZONO

 

Inquinante

Soglia di allarme (1)

Biossido di zolfo

500 μg/m³

Biossido di azoto

400 μg/m³

 

(1) Le soglie devono essere misurate su tre ore consecutive, presso siti fissi di campionamento aventi un’area di rappresentatività di almeno 100 km² oppure pari all’estensione dell’intera zona o dell’intero agglomerato se tale zona o agglomerato sono meno estesi.

 

2. SOGLIE DI INFORMAZIONE E DI ALLARME PER L'OZONO

 

Finalità

Periodo di mediazione

Soglia

Informazione

1 ora

180 μg/m³

Allarme

1 ora (1)

240 μg/m³

 

(1) Per l’applicazione dell’articolo 10, comma 1, deve essere misurato o previsto un superamento per tre ore consecutive.

 

 

Allegato XIII

(art. 9, commi 2 e 5) - Valori obiettivo per arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene

 

Inquinante

Valore obiettivo (1)

Arsenico

6,0 ng/m³

Cadmio

5,0 ng/m³

Nichel

20,0 ng/m³

Benzo(a)pirene

1,0 ng/m³

 

(1) Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.

 

 

Allegato XIV

(art. 9, comma 1, e art. 12, commi 1 e 2) - Obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione, obbligo di concentrazione dell'esposizione e valore obiettivo per il PM2,5

 

1. INDICATORE DI ESPOSIZIONE MEDIA.

 

1.1 L'indicatore di esposizione media (di seguito IEM), espresso in µg/m³, é basato sulle misurazioni di cui all’articolo 12, comma 2, ed è dato dalla concentrazione media annua su tre anni civili, ricavata dalla media dei risultati di tali misurazioni.

 

1.2 L'IEM per l'anno di riferimento 2010 è dato dalla concentrazione media degli anni 2009, 2010 e 2011.

 

1.3 L'IEM per l'anno 2015 è dato dalla concentrazione media degli anni 2013, 2014 e 2015, ricavata dalla media dei risultati delle misurazioni effettuate dalle stazioni di cui all’articolo 12, comma 2. Tale IEM è utilizzato per calcolare se l'obbligo di concentrazione dell'esposizione al 2015 sia stato raggiunto.

 

1.4 L'IEM per l'anno 2020 è dato dalla concentrazione media degli anni 2018, 2019 e 2020, ricavata dalla media dei risultati delle misurazioni effettuate dalle stazioni di cui all’articolo 12, comma 2. Tale IEM è utilizzato per calcolare se l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione sia stato raggiunto.

 

2. Si applica l’obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione di cui alla seguente tabella:

 

Obiettivo di riduzione dell’esposizione relativo all’IEM nel 2010

Anno entro il quale dovrebbe essere raggiunto l’obiettivo di riduzione dell’esposizione

Concentrazione iniziale in μg/m³

Obiettivo di riduzione in percentuale 2020

 

< 8,5 = 8,5

0%

 

> 8,5 - < 13

10%

 

= 13 - < 18

15%

2020

= 18 - < 22

20%

 

≥ 22

Tutte le misure appropriate per conseguire l’obiettivo di 18 µg/m³

 

 

2.1 Se l'IEM nell'anno di riferimento è uguale o inferiore a 8,5 µg/m³ l'obiettivo di riduzione dell'esposizione è pari a zero. L'obiettivo di riduzione è pari a zero anche nel caso in cui l'IEM raggiunga il livello di 8,5 µg/m³ in qualsiasi momento del periodo corrente dal 2010 al 2020 e sia mantenuto a questo livello o ad un livello inferiore.

3. Si applica l’obbligo di concentrazione dell'esposizione di cui alla seguente tabella:

 

Obbligo di concentrazione dell’esposizione

Anno entro il quale deve essere rispettato l’obbligo

20 μg/m³

2015

 

4. Si applica il valore obiettivo di cui alla seguente tabella:

 

Periodo di mediazione

Valore obiettivo

Data entro il quale dovrebbe essere raggiunto il valore obiettivo

Anno civile

25 μg/m³

1 gennaio 2010

 

 

Allegato XV

(art. 9, comma 1 e art. 13 comma 1) - Informazioni da includere nei piani di qualità dell’aria ambiente

 

1. Luogo in cui il superamento del valore limite è stato rilevato.

 

a) regione;

 

b) città (mappa);

 

c) stazione di misurazione (mappa, coordinate geografiche).

 

2. Informazioni generali.

 

a) tipo di zona (centro urbano, area industriale o area rurale);

 

b) stima dell’area di superamento (espressa in km²) e della popolazione esposta all’inquinamento;

 

c) dati utili sul clima;

 

d) dati topografici utili;

 

e) informazioni sufficienti sul tipo di obiettivi (salute umana, vegetazione ed ecosistemi) da proteggere nella zona interessata.

 

3. Autorità responsabili.

 

Nome e indirizzo delle persone responsabili dell’elaborazione e dell’attuazione dei piani.

 

4. Natura e valutazione dell’inquinamento.

 

a) concentrazioni registrate negli anni precedenti l’attuazione dei piani;

 

b) concentrazioni misurate a partire dall’inizio dell’attuazione del piano;

 

c) tecniche di valutazione applicate.

 

5. Origine dell’inquinamento.

 

a) elenco delle principali fonti di emissione responsabili dell’inquinamento (mappa);

 

b) quantità totale di emissioni prodotte da tali fonti (espressa in tonnellate/anno);

 

c) informazioni sull’inquinamento transfrontaliero.

 

6. Analisi della situazione

 

a) informazioni particolareggiate sui fattori che hanno causato il superamento dei valori (per esempio, i trasporti, compresi quelli transfrontalieri, o la formazione di inquinanti secondari nell’atmosfera);

 

b) informazioni particolareggiate sui possibili provvedimenti per il miglioramento della qualità dell’aria.

 

7. Informazioni su provvedimenti precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto.

 

a) provvedimenti di carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;

 

b) effetti riscontrati di tali provvedimenti.

 

8. Informazioni sui provvedimenti successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto:

 

a) elenco e descrizione di tutti i provvedimenti previsti nel piano;

 

b) calendario di attuazione;

 

c) stima del miglioramento programmato della qualità dell’aria e dei tempi previsti per conseguire tali obiettivi.

 

9. Informazioni sui provvedimenti programmati o in fase di studio da attuare a lungo termine.

 

10. Elenco di pubblicazioni, documenti, lavori, ecc., utilizzati a complemento delle informazioni richieste a norma del presente allegato.

 

 

Allegato XVI

(art. 18, comma 1) - Informazione al pubblico

 

1. Ai fini dell’attuazione degli obblighi di informazione previsti all’articolo 18, le concentrazioni nell’aria ambiente devono essere presentate come valori medi secondo i periodi di mediazione applicabili indicati all’allegato VII ed agli allegati da XI a XIV.

 

2. Ai fini previsti dall’articolo 18, le informazioni devono includere almeno i livelli superiori ai valori limite, ai valori-obiettivo, alle soglie di allarme, alle soglie di informazione o agli obiettivi a lungo termine fissati per l’inquinante interessato. Deve inoltre essere presentata una breve valutazione riguardo agli obiettivi di qualità dell’aria e informazioni adeguate sugli effetti di tali livelli per la salute o, se del caso, per la vegetazione.

 

3. Ai fini previsti dall’articolo 18, le informazioni sulle concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato (almeno con riferimento al PM10), ozono e monossido di carbonio devono essere aggiornate almeno ogni giorno e, se fattibile, anche su base oraria. Le informazioni sulle concentrazioni nell’aria ambiente di piombo e benzene, presentate come valore medio degli ultimi 12 mesi, devono essere aggiornate almeno su base trimestrale e, se fattibile, su base mensile.

 

4. Ai fini previsti dall’articolo 18, le informazioni devono includere le concentrazioni nell'aria ambiente e i tassi di deposizione di arsenico, cadmio, mercurio, nichel, benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a,h)antracene). Devono essere indicati anche i superamenti annuali dei relativi valori obiettivo, segnalando i motivi del superamento e l'area interessata. In tale ultimo caso le informazioni devono essere corredate da una breve relazione circa lo stato della qualità dell'aria rispetto al valore obiettivo e circa gli eventuali effetti del superamento sulla salute e sull'ambiente.

 

5. Ai fini previsti dall’articolo 14 e dall’articolo 18, il pubblico deve essere informato in modo tempestivo sui superamenti, effettivi o previsti, delle soglie di allarme e delle soglie informazione. Devono essere fornite almeno le seguenti informazioni:

 

a) informazioni sui superamenti registrati:

 

- località o area in cui si è verificato il fenomeno,

 

- tipo di soglia superata (di informazione o di allarme),

 

- ora d’inizio e durata del fenomeno,

 

- concentrazione oraria più elevata corredata, per l’ozono, dalla concentrazione media più elevata su 8 ore;

 

b) nella sola misura in cui ciò sia possibile, previsioni per il pomeriggio/giorno o per i pomeriggi/giorni seguenti:

 

- area geografica prevedibilmente interessata dai superamenti della soglia di informazione e/o di allarme,

 

- evoluzione prevista per l’inquinamento (miglioramento, stabilizzazione o peggioramento) e motivo di tale evoluzione.

 

c) informazioni sui settori colpiti della popolazione e sui possibili effetti sulla salute e condotta raccomandata:

 

- informazione sui gruppi di popolazione a rischio,

 

- descrizione dei sintomi riscontrabili,

 

- precauzioni che i gruppi di popolazione interessati devono prendere,

 

- riferimenti per ottenere ulteriori informazioni;

 

d) informazioni sulle azioni preventive per la riduzione dell’inquinamento e/o per la riduzione dell’esposizione all’inquinamento, con l’indicazione dei principali settori cui si riferiscono le fonti e delle azioni raccomandate per la riduzione delle emissioni.

 

 

Appendice I

(articolo 3, commi 2 e 4) - Criteri per la zonizzazione del territorio

 

1. Nel processo di zonizzazione, ai fini della protezione della salute umana, si deve procedere, in primo luogo, all’individuazione degli agglomerati e, successivamente, all’individuazione delle altre zone [53].

 

2. Esiste un agglomerato in due casi:

 

- se vi è un’area urbana oppure un insieme di aree urbane che distano tra loro non più di qualche chilometro, con la popolazione e/o la densità di popolazione previste dal presente decreto;

 

- se vi è un’area urbana principale ed un insieme di aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico e dei servizi, con la popolazione e/o la densità di popolazione previste dal presente decreto.

 

3. Le zone in relazione alle quali si rilevi la sussistenza dei requisiti previsti al punto 2 devono essere individuate come agglomerati.

 

4. Per gli inquinanti con prevalente o totale natura «secondaria» (il PM10, il PM2,5, gli ossidi di azoto e l’ozono), il processo di delimitazione delle zone diverse dagli agglomerati presuppone l’analisi delle caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, del carico emissivo e del grado di urbanizzazione del territorio, al fine di individuare le aree in cui una o più di tali caratteristiche sono predominanti nel determinare i livelli degli inquinanti. Tali aree devono essere accorpate in zone contraddistinte dall’omogeneità delle caratteristiche predominanti. Le zone possono essere costituite anche da aree tra loro non contigue purché omogenee sotto il profilo delle caratteristiche predominanti. Per esempio, è possibile distinguere nel territorio le zone montane, le valli, le zone costiere, le zone ad alta densità di urbanizzazione, le zone caratterizzate da elevato carico emissivo in riferimento ad uno o più specifici settori (ad esempio traffico e/o attività industriali), ecc. [54]

 

5. Per gli ossidi di azoto, il PM10 ed il PM2,5 deve essere effettuata, preferibilmente, la stessa zonizzazione.

 

6. Per gli inquinanti «primari» (il piombo, il monossido di carbonio, gli ossidi di zolfo, il benzene, il benzo(a)pirene e i metalli), la zonizzazione deve essere effettuata in funzione del carico emissivo.

 

7. Nell’individuazione delle zone si deve fare riferimento, nella misura in cui ciò non contrasti con i criteri di cui ai punti 4-6, ai confini amministrativi degli enti locali. Per esempio, nel caso in cui il territorio regionale sia suddiviso, secondo il punto 4, in zona montana e zona di valle ed il territorio amministrativo di un comune ricada, per parti sostanziali, in entrambe, è possibile delimitare le zone con una linea geografica di demarcazione identificata sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio piuttosto che utilizzare i confini amministrativi.

 

8. Nel caso in cui la zonizzazione non sia riferita, ai sensi del punto 7, ai confini amministrativi degli enti locali, il confine della zona deve essere individuato tramite apposite mappe (mediante «shape file»).

 

9. Le zonizzazioni effettuate in relazione ai diversi inquinanti devono essere tra loro integrate in modo tale che, laddove siano state identificate per un inquinante zone più ampie e per uno o altri inquinanti zone più ridotte, è opportuno che le zone più ampie coincidano con l’accorpamento di quelle più ridotte.

 

10. La zonizzazione relativa alla valutazione della qualità dell’aria con riferimento alla vegetazione ed agli ecosistemi non corrisponde necessariamente a quella relativa alla valutazione della qualità dell’aria con riferimento alla salute umana. Ai fini di tale zonizzazione le regioni e le province autonome individuano zone sovraregionali ai sensi dell’articolo 3, comma 4.

 

 

Appendice II

(articolo 5, comma 1) - Criteri per la scelta della rete di misura

 

1. FINALITA' DELLA RETE DI MISURA

 

La rete di misura è finalizzata alla valutazione dell’esposizione della popolazione e dell’ambiente nel suo complesso sull’intero territorio nazionale ed alla valutazione dell’esposizione degli ecosistemi e della vegetazione in specifiche zone.

 

2. CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE STAZIONI DI MISURAZIONE

 

Nel predisporre e nell’aggiornare la rete di misura le autorità competenti ottimizzano l’utilizzo delle risorse disponibili:

 

- evitando l’uso di stazioni di misurazione non conformi e l’inutile eccesso di stazioni di misurazione;

 

- assicurando che le misurazioni e le altre tecniche utilizzate, da sole o in rapporto di combinazione o di integrazione, siano idonee a valutare la qualità dell’aria ambiente in conformità alle disposizioni del presente decreto;

 

- assicurando una corretta manutenzione della rete di misura ed una corretta copertura dei dati.

 

 

Appendice III

(articolo 5, comma 1 e art. 22 commi 5 e 7) - Criteri per l’utilizzo dei metodi di valutazione diversi dalle misurazioni in siti fissi

 

1. TECNICHE DI MODELLIZZAZIONE

 

1.1 Introduzione

 

In generale, i modelli sono un utile strumento per:

 

- ottenere campi di concentrazione anche nelle aree all’interno delle zone ove non esistano stazioni di misurazione o estendere la rappresentatività spaziale delle misure stesse;

 

- comprendere le relazioni tra emissioni e immissioni, discriminare i contributi delle diverse sorgenti alle concentrazioni in una determinata area (source apportionment), e determinare i contributi transfrontalieri e quelli derivanti da fenomeni di trasporto su larga scala (per esempio, le polveri sahariane);

 

- integrare e combinare le misurazioni effettuate tramite le stazioni di misurazione in siti fissi, in modo tale da ridurne il numero, nel rispetto dei criteri individuati nel presente decreto;

 

- valutare la qualità dell’aria nelle zone in cui non sono presenti stazioni di misurazione, nel rispetto dei criteri individuati nel presente decreto;

 

- prevedere la qualità dell’aria sulla base di scenari ipotetici di emissione o in funzione di variazioni delle condizioni meteorologiche;

 

- valutare l’efficacia delle misure di contenimento delle emissioni in atmosfera.

 

Una corretta applicazione modellistica necessita sempre di una procedura rigorosa di confronto con i dati ottenuti dalle misurazioni.

 

Tale confronto presuppone che la rete di misura sia strutturata in modo conforme al presente decreto e che sia disponibile una buona conoscenza delle emissioni delle sostanze inquinanti che influenzano la qualità dell'aria, sia in termini quantitativi che di distribuzione spaziale e temporale.

 

Un utilizzo efficace della modellistica ai fini dell’applicazione del presente decreto richiede che gli operatori siano in possesso di una specifica esperienza.

 

1.2 Selezione del modello

 

Il risultato della simulazione modellistica è caratterizzato da un certo grado di approssimazione derivante dalle seguenti componenti:

 

- incertezza nella descrizione della dinamica e della chimica atmosferica,

 

- qualità dei dati di ingresso, con particolare riferimento alle emissioni e ai parametri meteoclimatici,

 

- incertezza inerente al modello dovuta alla natura stocastica di fenomeni atmosferici quali, ad esempio, la turbolenza.

 

Il processo di valutazione della capacità di un modello di descrivere il problema a cui viene applicato e l’analisi dei vantaggi e degli svantaggi del relativo utilizzo è effettuato utilizzando, a seconda delle circostanze, uno o più dei seguenti metodi:

 

- l’analisi Monte Carlo, ovvero molteplici simulazioni effettuate con variazioni casuali e simultanee nell’insieme delle variabili di input al modello seguite dall’analisi statistica dei risultati;

 

- l’analisi di sensibilità, ossia lo studio delle variazioni del risultato in funzione di piccole variazioni dell’input;

 

- la simulazione d’insieme, ovvero la simulazione di uno stesso fenomeno effettuata con diversi modelli, seguita dall’analisi statistica delle concentrazioni simulate e dal confronto dei valori ottenuti (mediana ed altri percentili della distribuzione dei risultati) con i dati ottenuti dalle stazioni di misurazione;

 

- il confronto fra modelli o fra insiemi di modelli;

 

- l’analisi statistica, ovvero il confronto dei risultati della simulazione con i dati ottenuti dalle stazioni di misurazione al fine di ricavare una serie di indicatori (indicatori di qualità) che descrivono la capacità del modello di avvicinarsi alle misure.

 

Gli indicatori di qualità sono molteplici e possono avere natura quantitativa o qualitativa. Ciascuno di tali indicatori svolge un ruolo particolare nella valutazione del modello.

 

La selezione dell’indicatore più appropriato dipende dallo scopo dell’applicazione modellistica e dalla disponibilità dei dati ottenuti dalle stazioni di misurazione per il confronto.

 

Nella selezione degli indicatori per le concentrazioni si deve tener conto del fatto che questi sono specifici per ciascun inquinante e per la scala dei fenomeni sia in termini spaziali sia in termini temporali.

 

Gli indicatori quantitativi basilari sono:

 

- coefficiente di correlazione R

 

- fractional bias (FB)

 

- Root Mean Square Error (RMSE)

 

- Normalized mean square error (NMSE).

 

Gli indicatori qualitativi sono soprattutto di tipo grafico:

 

- diagrammi di dispersione

 

- grafici quantile-quantile

 

- grafico dei residui

 

- diagramma di Taylor.

 

La valutazione di un modello mediante gli indicatori è necessaria ma non sufficiente a comprendere le ragioni per le quali i risultati delle simulazioni sono vicini o lontani dai dati ottenuti dalle stazioni di misurazione. Per tale motivo la valutazione deve sempre essere accompagnata dallo studio dei processi descritti nel modello.

 

1.3 Caratteristiche generali dei modelli

 

La scelta del modello o dei modelli da applicare deve essere effettuata in funzione di:

 

- risoluzione spaziale e temporale della valutazione

 

- caratteristiche delle sorgenti di emissione

 

- caratteristiche degli inquinanti da considerare.

 

Il modello deve essere di documentabile qualità scientifica ed esser stato sottoposto ad uno o più tra i metodi di valutazione previsti dal paragrafo 1.2 in condizioni analoghe o confrontabili con i casi in cui si intende applicarlo (in riferimento al tipo di inquinante ed alla risoluzione spaziale e temporale ed al tipo di orografia).

 

La tabella 1 indica le caratteristiche dei modelli da utilizzare in funzione della scala spaziale della valutazione e del tipo di inquinante.

 

La tabella 2 indica la scala spaziale e temporale della valutazione da effettuare con il modello in funzione del tipo di inquinante e del periodo di mediazione del valore limite o obiettivo ed in funzione di una serie esemplificativa di tipologie di stazioni e di siti fissi.

 

Tabella 1

 

Scala spaziale della valutazione

 

Descrizione

Locale/hot spot (1-1000 m)

Urbana/agglomerato (1-300 Km)

Regionale (25-10.000 Km)

Tipo di modello

Modelli parametrizzati gaussiani e non gaussiani

Modelli parametrizzati gaussiani e non gaussiani

Modelli chimici di trasporto Euleriano

 

Modelli statistici

Modelli chimici di

Modelli chimici

 

Modelli fluido dinamici

trasporto Euleriano

Lagrangiani

 

con trattazione degli ostacoli

Modelli Lagrangiani

 

 

Modelli Lagrangiani

 

 

Meteorologia

Misure meteorologiche locali

Modelli meteorologici a mesoscala

Modelli meteorologici sinottici/mesoscala

 

Modelli fluido dinamici con trattazione degli ostacoli

Misure meteorologiche localizzate

 

 

Modelli meteorologici a mesoscala

Modelli diagnostici per i campi di vento

 

 

Modelli diagnostici per i campi di vento

 

 

Chimica

Limitata o nessuna

Da nessuna a inclusa a seconda dei casi

Inclusa

Inquinanti

Locale/hot spot

Urbana/agglomerato

Regionale

PM10

No processi chimici

Deposizioni

Deposizioni

 

 

Formazione di particolato secondario inorganico

Formazione di particolato secondario inorganico ed organico

 

 

 

Polveri sospese

 

 

 

Sale marino

PM2,5

No processi chimici

Deposizioni

Deposizioni

 

 

Formazione di particolato secondario inorganico

Formazione di particolato secondario inorganico ed organico

NO2

Chimica

Chimica

Deposizioni

 

foto-ossidazione di base

foto-ossidazione limitata

Chimica foto-ossidazione

 

Relazioni

Schemi foto-stazionari

completa

 

statistiche/empiriche

Relazioni statistiche/empiriche

 

NOx

No processi chimici

No processi chimici

Chimica foto-ossidazione completa

O3

Come per NO2

Come per NO2

Come per NO2

SO2

No processi chimici

Deposizioni

Deposizioni

 

 

Formazione di particolato secondario inorganico

Formazione di particolato secondario inorganico

 

 

 

Chimica foto-ossidazione completa

Pb

No processi chimici

Deposizioni

Deposizioni

 

 

No processi chimici

Schemi chimici specialistici

Benzene

No processi chimici

 

Deposizioni

 

 

 

Chimica foto-ossidazione completa

CO

No processi chimici

No processi chimici

Chimica foto-ossidazione completa

Metalli pesanti

No processi chimici

Deposizioni

Deposizioni

 

 

Schemi chimici dedicati

Schemi chimici dedicati

 

Tabella 2

 

Inquinante

Scala spaziale e temporale della valutazione modellistica in funzione del tipo di inquinante considerato, del periodo di mediazione del valore e del tipo di stazione e di tipo di sito fisso

 

Periodo di mediazione

Tipo di stazione e di sito fisso

Risoluzione temporale del modello

Risoluzione spaziale del modello

PM10

Media annua

Traffico

oraria

< 1 km

 

Media giornaliera

Fondo urbano

 

1-5 Km

 

 

Fondo regionale

 

10-50 km

PM2,5

Media annua

Fondo urbano

oraria

1-5 Km

 

 

Fondo regionale

 

10-50 Km

Speciazione PM

-

Rurale

Oraria - Giornaliera

10-50 Km

NO2

Media oraria

Traffico

oraria

< 1 km

 

Media annua

Fondo urbano

 

1-5 Km

NOx

Media annuale

 

oraria

 

O3

Media 8 ore

Suburbano

oraria

10-50 Km

 

 

Rurale

 

 

SO2

Media oraria

Tutti

oraria

Tutti

 

Media giornaliera

 

 

 

 

Media annua

 

 

 

 

Media invernale

 

 

 

Pb

Media annua

Traffico

Annuale

< 1 km

 

 

Fondo urbano

 

1-5 Km

Benzene

Media annua

Traffico

Annuale

< 1 km

 

 

Fondo urbano

 

1-5 Km

CO

Media 8 ore

Traffico

Oraria

< 1 km

Metalli

Media annua

Traffico

Annuale

< 1 km

 

 

Fondo urbano

 

1-5 Km

 

1.4 Misura dell’incertezza delle tecniche di modellizzazione

 

Gli obiettivi di qualità per i modelli sono descritti all’allegato I del presente decreto e l’incertezza ivi prevista è calcolata come di seguito illustrato.

 

Per ciascun punto in relazione al quale si confrontino dati ottenuti dalle stazioni di misurazione con quelli ottenuti dalle simulazioni, si definisce l’errore relativo (ER) come

 

ER = |Ovl - Mvl| / VL

 

dove Ovl è la concentrazione misurata più vicina al valore limite (o al valore obiettivo) e Mvl è la corrispondente concentrazione fornita dal modello nella distribuzione quantile-quantile (distribuzione in cui valore misurato e valore simulato sono abbinati ordinando tutte le concentrazioni misurate e simulate in ordine crescente).

 

Il massimo valore di ER trovato utilizzando il 90% delle stazioni di misurazione presenti nel dominio di calcolo del modello è il Massimo Errore Relativo (MER) e corrisponde all’incertezza della tecnica di modellizzazione definita al paragrafo 1, punto 6, dell’allegato I.

 

La possibilità di escludere, per il calcolo dell’incertezza, il 10% delle stazioni di misurazione presenti nel dominio di calcolo del modello deve essere valutata in funzione del numero complessivo di tali stazioni e della loro rappresentatività spaziale.

Se il dominio di calcolo del modello comprende un numero di stazioni di misurazione inferiore a 10, nessuna di queste può essere esclusa dal calcolo dell’incertezza.

 

I migliori risultati di confronto tra le concentrazioni simulate e quelle misurate si ottengono quando le stazioni di misurazione sono rappresentative di una porzione di territorio all’incirca pari alla risoluzione del modello. Ad esempio, un modello con risoluzione 5x5 km non è in grado di fornire risultati adeguati a scale inferiori. Ne consegue che la stazione di misurazione con cui confrontare le concentrazioni simulate deve essere rappresentativa di una porzione di territorio di almeno 25 km².

 

Per determinare l’incertezza del modello è, pertanto, necessario operare, per quanto possibile, il confronto delle concentrazioni simulate con i dati ottenuti da un set di stazioni di misurazione aventi rappresentatività spaziale congruente con la risoluzione spaziale del modello.

 

Dato che la rappresentatività spaziale dei modelli è nota (risoluzione spaziale del modello), è opportuno che anche l’area di rappresentatività delle stazioni sia individuata. Per tale motivo, è opportuno che, nell’individuare ciascuna stazione, le denominazioni «traffico», «industriale», «fondo urbano» siano accompagnate da una valutazione quantitativa in termini di superficie rappresentata.

 

 

Appendice IV

(art. 9, comma 1, art. 13 comma 1 e art. 22 commi 4 e 7) - Piani di qualità dell’aria e scenari

 

PARTE I

 

PRINCIPI E CRITERI PER L'ELABORAZIONE DEI PIANI DI QUALITA' DELL’ARIA

 

1. Principi generali

 

1. Nell'elaborazione dei piani di qualità dell’aria, le regioni e le province autonome assicurano un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute umana e si attengono, in particolare, ai seguenti obiettivi e principi:

 

a) miglioramento generalizzato dell’ambiente e della qualità della vita, evitando il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali;

 

b) integrazione delle esigenze ambientali nelle politiche settoriali, al fine di assicurare uno sviluppo sociale ed economico sostenibile;

 

c) razionalizzazione della programmazione in materia di gestione della qualità dell’aria e in materia di riduzione delle emissioni di gas serra;

 

d) modifica dei modelli di produzione e di consumo, pubblico e privato, che incidono negativamente sulla qualità dell'aria;

 

e) utilizzo congiunto di misure di carattere prescrittivo, economico e di mercato, anche attraverso la promozione di sistemi di ecogestione e audit ambientale;

 

f) partecipazione e coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico;

 

g) previsione di adeguate procedure di autorizzazione, ispezione e monitoraggio, al fine di assicurare la migliore applicazione delle misure individuate.

 

2. Elementi conoscitivi per l'elaborazione dei piani di qualità dell’aria

 

1. I piani di qualità dell’aria sono elaborati sulla base di una adeguata conoscenza dei seguenti elementi:

 

a) lo stato della qualità dell'aria, quale risulta dalla valutazione di cui agli articoli 5 e 8;

 

b) le sorgenti di emissioni, quali risultano dagli inventari di emissione armonizzati di cui all’articolo 22, comma 3;

 

c) gli scenari di cui all’articolo 22, comma 4;

 

d) l’ambito territoriale in cui il piano si inserisce, con particolare riferimento ad aspetti come l’orografia, le condizioni meteo-climatiche, l’uso del suolo, la distribuzione demografica anche con riguardo alle fasce più sensibili della popolazione, gli insediamenti produttivi, il sistema infrastrutturale e la presenza di aree particolarmente sensibili all'inquinamento atmosferico, caratterizzate da ecosistemi vulnerabili, specie animali e vegetali protette, beni culturali ed ambientali;

 

e) il quadro delle norme e dei provvedimenti vigenti a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale aventi rilievo in materia di inquinamento atmosferico.

 

3. Criteri per la selezione delle misure

 

1. Le misure da inserire nei piani di qualità dell’aria sono selezionate sulla base di un’istruttoria articolata nelle seguenti fasi:

 

a) la definizione di scenari di qualità dell'aria riferiti ai termini previsti per il rispetto dei valori limite e dei valori obiettivo, sulla base delle norme e dei provvedimenti comunitari, nazionali, regionali e locali aventi rilievo in materia di inquinamento atmosferico e delle misure conseguentemente adottate;

 

b) l’individuazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera necessari a conseguire il rispetto dei valori di qualità dell'aria entro i termini prescritti;

 

c) l’individuazione delle misure, aggiuntive o modificative rispetto a quelle previste sulla base delle norme e dei provvedimenti di cui al punto a), da attuare per il conseguimento degli obiettivi di riduzione di cui al punto b). Ciascuna misura è corredata da opportuni indicatori e analizzata sotto il profilo dei risultati attesi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e di riduzione delle emissioni inquinanti dell'aria, e sotto il profilo dei costi associati, dell'impatto sociale, dei tempi di attuazione e della fattibilità tecnico-economica;

 

d) la selezione dell'insieme di misure più efficaci per realizzare gli obiettivi di riduzione di cui al punto b), tenuto conto dei costi, dell'impatto sociale e degli inquinanti per i quali si ottiene una riduzione delle emissioni e dell’efficacia nella riduzione delle emissioni di gas serra;

 

e) l’indicazione, per ciascuna delle misure di cui al punto d), delle fasi di attuazione, dei soggetti responsabili, dei meccanismi di controllo e, laddove necessarie, delle risorse destinate all'attuazione delle misure;

 

f) l’indicazione delle modalità di monitoraggio delle singole fasi di attuazione e dei relativi risultati, anche al fine di modificare o di integrare le misure individuate, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto b).

 

PARTE II

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 22, COMMA 4

 

1. Principali attività produttive responsabili di emissioni in atmosfera - Sorgenti di emissione fisse

 

1.1 Produzione ed utilizzo di energia

 

1.1.1 Produzione centralizzata di energia elettrica e di calore

 

Settore

Parametro descrittivo

Centrali elettriche e di teleriscaldamento

Consumo di combustibile suddiviso in funzione delle pertinenti tipologie di cui al paragrafo 3 (PJ)

 

1.1.2 Produzione e conversione di combustibili al di fuori delle centrali elettriche

Il settore comprende la combustione per trasformazione del combustibile eccettuata quella che avviene, all’interno dello stesso processo produttivo, in centrali elettriche e di produzione del calore, la quale deve essere invece considerata nella precedente categoria. Il settore include per esempio le raffinerie, gli impianti di produzione di carbone

 

Settore

Parametro descrittivo

Energia utilizzata nel processo di trasformazione del combustibile (considera solo l’energia consumata nel processo di trasformazione del combustibile e non l’energia contenuta nel materiale iniziale e nel prodotto finale)

Energia utilizzata nel processo (PJ)

Perdita di energia durante le fasi di trasmissione e distribuzione del prodotto finale

Perdita di energia (PJ)

Raffinazione del petrolio

Quantità di petrolio greggio raffinato (Kt)

 

1.1.3 Consumo energetico per uso residenziale, commerciale, istituzionale, agricolo (DOM)

 

Settore

Parametro descrittivo

Consumo di combustibili a fini energetici nel settore residenziale, commerciale, istituzionale ed agricolo (totale)

Consumo di combustibile suddiviso in funzione delle pertinenti tipologie di cui al paragrafo 3 (PJ)

Caminetti

Consumo di combustibile suddiviso in funzione delle pertinenti tipologie di cui al paragrafo 3 (PJ)

Caldaie di media potenza ad alimentazione automatica (fino a 50MW)

Consumo di combustibile suddiviso in funzione delle pertinenti tipologie di cui al paragrafo 3 (PJ)

Caldaie di media potenza ad alimentazione manuale (fino a 1MW)

Consumo di combustibile suddiviso in funzione delle pertinenti tipologie di cui al paragrafo 3 (PJ)

Caldaie monofamiliari (fino a 50 kW) ad alimentazione automatica

Consumo di combustibile suddiviso in funzione delle pertinenti tipologie di cui al paragrafo 3 (PJ)

Consumo di combustibili in caldaie monofamiliari (fino a 50 kW) ad alimentazione manuale

Consumo di combustibile suddiviso in funzione delle pertinenti tipologie di cui al paragrafo 3 (PJ)

Stufe per cucina

Consumo di combustibile suddiviso in funzione delle pertinenti tipologie di cui al paragrafo 3 (PJ)

Stufe per riscaldamento

Consumo di combustibile suddiviso in funzione delle pertinenti tipologie di cui al paragrafo 3 (PJ)

 

La classificazione della tabella può essere sostituita con una differente o di maggior dettaglio qualora disponibile.

 

1.1.4 Consumo energetico nell’industria manifatturiera

Il settore comprende i consumi di energia per uso industriale e si divide in consumi energetici per combustione in caldaie industriali destinate all’auto-produzione di elettricità e calore (IN_BO) e consumi energetici in altri impianti di combustione relativi ai processi produttivi (IN_OC).

 

Settore

Parametro descrittivo

Generatori di vapore, turbine a gas e motori stazionari per l’auto-produzione di elettricità e calore

Consumo di combustibile suddiviso in funzione delle pertinenti tipologie di cui al paragrafo 3 (PJ)

Altri tipi di combustione ad eccezione dell’industria del cemento e della calce

Consumo di combustibile suddiviso in funzione delle pertinenti tipologie di cui al paragrafo 3 (PJ)

 

1.2 Utilizzo di combustibili per fini non energetici

L’uso non energetico di combustibili include il consumo di lubrificanti e l’uso di olio combustibile pesante come asfalto per la costruzione di strade.

 

Settore

Parametro descrittivo

Combustibili utilizzati per fini non energetici

Consumo di combustibile suddiviso in funzione delle pertinenti tipologie di cui al paragrafo 3 (PJ)

 

1.3 Principali attività industriali

Principali attività, diverse dalla combustione, che non possono essere direttamente collegate al consumo energetico. Per ciascuna di tali attività il fattore da prendere in considerazione è, salvo diversa indicazione, la quantità di prodotti ottenuti.

 

1.3.1 Industria del ferro e dell’acciaio:

 

Settore

Parametro descrittivo

Produzione di coke

Quantità prodotta (Mt)

Produzione di ghisa

Quantità prodotta (Mt)

Impianti di produzione di pellets

Quantità prodotta (Mt)

Impianti di sinterizzazione

Quantità prodotta (Mt)

Convertitore a ossigeno

Quantità prodotta (Mt)

Forno ad arco elettrico

Quantità prodotta (Mt)

Fonderie di ferro e acciaio

Quantità prodotta (Mt)

 

1.3.2 Industria dei metalli non ferrosi:

 

Settore

Parametro descrittivo

Alluminio primario

Quantità prodotta (Mt)

Alluminio secondario

Quantità prodotta (Mt)

Altri metalli non ferrosi (piombo, nichel, zinco, rame)

Quantità prodotta (Mt)

 

1.3.3 Altri processi industriali

 

Settore

Parametro descrittivo

Produzione di bricchette di carbone

Quantità prodotta (Mt)

Produzione di cemento

Quantità prodotta (Mt)

Produzione di calce

Quantità prodotta (Mt)

Produzione di vetro

Quantità prodotta (Mt)

Produzione di nerofumo

Quantità prodotta (Mt)

Produzione di fertilizzanti

Quantità prodotta (Mt)

Produzione di acido solforico

Quantità prodotta (Mt)

Produzione di acido nitrico

Quantità prodotta (Mt)

Produzione di paste per carta, carta e cartone per prodotto, paste chimiche e semichimiche

Quantità prodotta (Mt)

Produzione di acido adipico

Quantità prodotta (Mt)

Piccoli impianti industriali (emissioni fuggitive)

Popolazione

Altre sorgenti industriali (livello di attività dato come emissioni di COV in kt)

Quantità di COV emessi (Kt)

Altre sorgenti industriali (livello di attività dato come emissioni di NOx in kt)

Quantità di NOx emessi (Kt)

Altre sorgenti industriali (livello di attività dato come emissioni di Polveri in kt)

Quantità di polveri emesse (Kt)

Altre sorgenti industriali (livello di attività dato come emissioni di SO2 in kt)

Quantità di SO2 emessa (Kt)

 

1.3.4 Industria mineraria

 

Settore

Parametro descrittivo

Lignite e carbone bituminoso (brown coal)

Quantità estratta (Mt)

Antracite (hard coal)

Quantità estratta (Mt)

Altro (bauxite, rame, minerali ferrosi, etc.)

Quantità estratta (Mt)

 

1.3.5 Immagazzinamento e movimentazione di materia prima

 

Settore

Parametro descrittivo

Carbone

Quantità trattata (Mt)

Minerali ferrosi

Quantità trattata (Mt)

Fertilizzanti: azoto, fosforo, potassio (N, P, K)

Quantità trattata (Mt)

Altri prodotti industriali (cemento, carbone, etc.)

Quantità trattata (Mt)

Prodotti agricoli (raccolti)

Quantità trattata (Mt)

 

1.3.6 Attività con uso di solventi

 

Settore

Parametro descrittivo

Pulitura a secco

Si può utilizzare il parametro descrittivo che si ritiene più idoneo

Sgrassatura

Quantità di solvente utilizzato (Kt)

Uso domestico di solventi (escluse le vernici)

Popolazione (scalata con il PIL per persona)

Uso domestico di vernici

Quantità di vernice utilizzata (Kt)

Uso industriale di vernici

Quantità di vernice utilizzata (Kt)

Uso di solventi nell’industria chimica

Quantità di solvente utilizzato (Kt)

Processi di stampa

Quantità di inchiostro utilizzato (Kt)

Altro uso di solventi nell’industria

Quantità di solvente utilizzato (Kt)

 

La classificazione della tabella può essere maggiormente dettagliata qualora siano disponibili le necessarie informazioni.

 

1.3.7 Industria chimica

 

Settore

Parametro descrittivo

Processi produttivi nell’industria chimica inorganica

Quantità di COV emessi (Kt)

Processi produttivi nell’industria chimica organica

Quantità di COV emessi (Kt)

 

1.3.8 Industria del petrolio e del gas

 

Settore

Parametro descrittivo

Estrazione e distribuzione di combustibili gassosi

Si può utilizzare il parametro descrittivo che si ritiene più idoneo

Estrazione e distribuzione di combustibili liquidi

Si può utilizzare il parametro descrittivo che si ritiene più idoneo

Emissioni provenienti dalle stazioni di servizio di benzina

Consumo di benzina (PJ)

Emissioni dall’immagazzinamento (delle raffinerie o altri depositi) e dalla distribuzione (escluse le stazioni di servizio) di benzina e gasolio

Consumo di benzina e diesel (PJ)

 

1.4 Principali attività agricole

 

Settore

Parametro descrittivo

Vacche da latte (esclusi i lattonzoli)

Migliaia di capi

Altro tipo di bovini (inclusi tutti gli altri bovini, ad esempio lattonzoli, bovini da riproduzione, da macello, da allevamento, manze)

Migliaia di capi

Suini (inclusi i suini da ingrasso e le scrofe)

Migliaia di capi

Galline da uova

Migliaia di capi

Altri avicoli (inclusi polli da carne, tacchini, anatre, oche, ecc.)

Migliaia di capi

Ovini e caprini

Migliaia di capi

Cavalli (inclusi muli e asini)

Migliaia di capi

Animali da pelliccia

Migliaia di capi

Aratura, coltivazione, raccolto

Superficie (Mha)

Quantità di fertilizzanti utilizzati - urea

Quantità di azoto (Kt N)

Quantità di fertilizzanti utilizzati - altri fertilizzanti contenenti azoto

Quantità di azoto (Kt N)

Altre sorgenti agricole (livello di attività dato come emissioni di NH3)

Quantità di NH3 emessa (Kt)

 

1.5 Altre sorgenti emissive

 

Settore

Parametro descrittivo

Attività di costruzione

Superficie (Mm²)

Attività antropiche (barbecue, fumo di sigaretta, fuochi d’artificio, uso di protossido di azoto ecc.)

Milioni di persone

Industria per produzione di alimenti e bevande (se disponibile dettagliare per tipologia di produzione)

Si può utilizzare il parametro descrittivo che si ritiene più idoneo

Torcia in industria petrolchimica

Quantità di combustibile bruciato in torcia (PJ)

Incenerimento a cielo aperto di rifiuti agricoli (open burning)

Quantità di rifiuti (Mt)

Incenerimento a cielo aperto di rifiuti domestici (open burning)

Quantità di rifiuti (Mt)

Trattamento e smaltimento dei rifiuti (discariche e trattamento dell’acqua di scarico)

Quantità di COV emessi (Kt)

Trattamento e smaltimento dei rifiuti

Quantità di NH3 emessa (Kt)

 

2. Principali attività produttive responsabili di emissioni in atmosfera - Sorgenti di emissione mobili

Le sorgenti mobili sono suddivise in trasporto su strada e trasporto non su strada.

Il trasporto non su strada si suddivide ulteriormente in trasporto terrestre, che comprende per esempio ferrovie, trattori agricoli e mezzi militari, e traffico marittimo nazionale, che include i movimenti di tutte le navi che operano nelle zone costiere o tra porti situati sul territorio nazionale.

Per quanto riguarda le emissioni originate dal trasporto aereo, sono computate solo le emissioni provenienti dagli atterraggi e dai decolli degli aerei (LTO).

 

2.1 Trasporti stradali

2.1.2 Consumi energetici dovuti ai trasporti stradali

 

Settore

Parametro descrittivo

Veicoli commerciali pesanti e autobus

Consumo di combustibile suddiviso in funzione delle pertinenti tipologie di cui al paragrafo 3 (PJ)

Veicoli pesanti - autobus

Consumo di combustibile suddiviso in funzione delle pertinenti tipologie di cui al paragrafo 3 (PJ)

Veicoli pesanti - camion

Consumo di combustibile suddiviso in funzione delle pertinenti tipologie di cui al paragrafo 3 (PJ)

Motocicli, motorini con motori a 2 tempi

Consumo di combustibile suddiviso in funzione delle pertinenti tipologie di cui al paragrafo 3 (PJ)

Veicoli leggeri con motori a 4 tempi

Consumo di combustibile suddiviso in funzione delle pertinenti tipologie di cui al paragrafo 3 (PJ)

automobili e piccoli autobus con motori a 4 tempi

Consumo di combustibile suddiviso in funzione delle pertinenti tipologie di cui al paragrafo 3 (PJ)

veicoli commerciali leggeri con motori a 4 tempi

Consumo di combustibile suddiviso in funzione delle pertinenti tipologie di cui al paragrafo 3 (PJ)

Motocicli con motori a 4 tempi

Consumo di combustibile suddiviso in funzione delle pertinenti tipologie di cui al paragrafo 3 (PJ)

 

Le voci riportate in corsivo vanno prese in considerazione qualora vi siano informazioni disponibili.

Qualora siano disponibili maggiori informazioni la tabella può essere ulteriormente dettagliata al fine di tenere in considerazione l’omologazione dei veicoli.

 

2.1.3 Chilometraggio totale delle sorgenti di traffico stradale

 

Settore

Parametro descrittivo

Veicoli commerciali pesanti e autobus

Distanze percorse (Km/anno)

Veicoli pesanti - autobus

Distanze percorse (Km/anno)

Veicoli pesanti - camion

Distanze percorse (Km/anno)

Motocicli, motorini con motori a 2 tempi

Distanze percorse (Km/anno)

Veicoli leggeri con motori a 4 tempi

Distanze percorse (Km/anno)

automobili e piccoli autobus con motori a 4 tempi

Distanze percorse (Km/anno)

veicoli commerciali leggeri con motori a 4 tempi

Distanze percorse (Km/anno)

Motocicli con motori a 4 tempi

Distanze percorse (Km/anno)

 

 

Le voci riportate in corsivo vanno prese in considerazione qualora vi siano informazioni disponibili.

Qualora siano disponibili maggiori informazioni la tabella e può essere ulteriormente dettagliata al fine di tenere in considerazione l’omologazione dei veicoli, le tipologie di combustibili utilizzati e delle strade percorse (urbane, extraurbane, autostrade).

 

2.2 Trasporti non stradali

 

Settore

Parametro descrittivo

Trasporti marittimi

Consumo di combustibile suddiviso in funzione delle pertinenti tipologie di cui al paragrafo 3 (PJ)

navi di grande tonnellaggio >1000 GRT

Consumo di combustibile suddiviso in funzione delle pertinenti tipologie di cui al paragrafo 3 (PJ)

navi di medio tonnellaggio <1000 GRT

Consumo di combustibile suddiviso in funzione delle pertinenti tipologie di cui al paragrafo 3 (PJ)

Navigazione da diporto e interna

Consumo di combustibile suddiviso in funzione delle pertinenti tipologie di cui al paragrafo 3 (PJ)

Macchine agricole

Consumo di combustibile suddiviso in funzione delle pertinenti tipologie di cui al paragrafo 3 (PJ)

Traffico aereo (atterraggio e decollo, LTO- land and take off)

Consumo di combustibile suddiviso in funzione delle pertinenti tipologie di cui al paragrafo 3 (PJ)

Ferrovia

Consumo di combustibile suddiviso in funzione delle pertinenti tipologie di cui al paragrafo 3 (PJ)

Altri trasporti: sorgenti mobili nel settore delle costruzioni e delle industrie

Consumo di combustibile suddiviso in funzione delle pertinenti tipologie di cui al paragrafo 3 (PJ)

Altri motori a 4 tempi non stradali (militari, domestici, compressori ecc.)

Consumo di combustibile suddiviso in funzione delle pertinenti tipologie di cui al paragrafo 3 (PJ)

Altri motori a 2 tempi non stradali (tagliaerba, decespuglatori, ecc.)

Consumo di combustibile suddiviso in funzione delle pertinenti tipologie di cui al paragrafo 3 (PJ)

 

 

Le voci riportate in corsivo vanno prese in considerazione qualora vi siano informazioni disponibili.

 

3. Tipi di combustibile

 

Elenco delle principali tipologie di combustibile il cui consumo deve essere preso in considerazione.

 

Tipologia di combustibile

Unità di misura

Antracite, grado 1 (1% zolfo)

PJ

Antracite, grado 2 (0,6 % zolfo)

PJ

Carbone da coke

PJ

Biomasse combustibili (totale)

PJ

Residui agricoli (uso diretto)

PJ

Bagassa

PJ

Biogas

PJ

Biomasse gassificate

PJ

Carbone di legna

PJ

Letame

PJ

Legna da ardere

PJ

Altre biomasse e rifiuti utilizzati come combustibili (totale)

PJ

Black liquor

PJ

Rifiuti utilizzati come combustibili, rinnovabili

PJ

Rifiuti utilizzati come combustibili, non rinnovabili

PJ

Olio combustibile pesante

PJ

Distillati medi (diesel, olio combustibile leggero); inclusi i biocombustibili

PJ

Benzina e altre frazioni leggere di petrolio; inclusi i biocombustibili

PJ

Gas di petrolio liquefatto: LPG (liquefied petroleum gas)

PJ

Idrogeno

PJ

Gas naturale (inclusi altri gas)

PJ

 

Le voci riportate in corsivo vanno prese in considerazione qualora vi siano informazioni disponibili.

 

4. Ulteriori voci relative alla produzione e al consumo di energia elettrica per ogni settore da prendere in considerazione, qualora vi siano informazioni disponibili, al fine di verificare la consistenza del bilancio energetico

 

Energia

Unità di misura

Produzione elettrica da rinnovabile (totale)

PJ

Geotermica

PJ

Piccoli impianti idroelettrici

PJ

Solare fotovoltaico

PJ

Solare termico

PJ

Eolico

PJ

Produzione elettrica da grande idroelettrico

PJ

Consumi elettrici totali

PJ

Produzione elettrica totale

PJ

 

Le voci riportate in corsivo vanno prese in considerazione qualora vi siano informazioni disponibili.

 

 

Appendice V

(art. 22, comma 3) - Criteri per l’elaborazione degli inventari delle emissioni

 

 

1. Gli inventari delle emissioni sono elaborati utilizzando come riferimento:

 

- il manuale comune EMEP-CORINAIR, concernente l'inventario delle emissioni atmosferiche, nella versione più aggiornata disponibile al momento dell’elaborazione dell’inventario pubblicata sul sito dell'Agenzia europea dell'ambiente nella sezione «EEA activities → Emissions of air pollutants → annual updates of the EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook» (http://www.eea.europa.eu/themes/air/emep-eea-air-pollutant-emission-inventory-guidebook/ emep);

 

- le ulteriori specificazioni riportate nei documenti elaborati da ISPRA e pubblicati nel sito internet del Ministero dell’ambiente (www.minambiente.it) nella sezione «Aria/Emissioni in atmosfera/Inventari delle emissioni».

 

 

Appendice VI

(art. 19, comma 1, 3, 7 e 12) - Questionario sulla qualità dell’aria

 

1. Nei casi in cui una comunicazione deve essere effettuata sulla base della presente appendice si deve fare riferimento al formato excel più aggiornato ed alle relative linee guida alla compilazione pubblicati sul sito della Commissione Europea nella sezione «Environment → Air → Air Quality → Implementation of ambient air quality legislation→ Reporting» [55]

 

 

Appendice VII

(art. 19, commi 1, 2, 7 e 12) - Questionario sui piani di qualità dell’aria

 

1. Nei casi in cui una comunicazione deve essere effettuata sulla base della presente appendice si deve fare riferimento al formato previsto dalla decisione della Commissione europea 2004/224/CE del 20 febbraio 2004. Per l’individuazione dei codici delle misure di cui ai moduli 5 e 7 di tale decisione si utilizza la seguente tabella:

 

Cod. macro settore

Macrosettore

Cod. settore della misura

Settore della misura

Cod. carattere della misura

Carattere della misura

 

 

0

 

T

Tecnica

 

 

1

Trasporto persone privato

F

Economico fiscale

M

Mobilità

2

Trasporto persone pubblico

I

Informazione educazione

 

 

3

Trasporto merci

E

Altro

 

 

4

Trasporto per unità di servizio (rifiuti, pulizia strade, etc.)

 

 

 

 

5

Altro

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

1

Impianti produzione energia

 

 

 

 

2

Impianti industriali

 

 

P

Attività produttive

3

Impianti attività artigianali

 

 

 

 

4

Impianti attività di servizio

 

 

 

 

5

Attività agricole

 

 

 

 

6

Allevamenti

 

 

 

 

7

Altro

 

 

D

Attività domestico/ commerciali

0

 

 

 

E

Altro

0

 

 

 

 

I codici delle misure sono del tipo Ixx_M2T_01, dove: ‘xx’ rappresenta il codice Istat della regione, la lettera successiva il macrosettore della misura (‘M’ in questo esempio sta per ‘Mobilità’), il numero successivo il settore della stessa (‘2’ in questo esempio sta per ‘Trasporto persone pubblico’), la lettera successiva il carattere della misura (‘T’ in questo esempio sta per ‘Tecnica’) ed un numero progressivo di due cifre preceduto da ‘_’ che individua il numero progressivo della misura.

 

 

Appendice VIII

(art. 19, commi 7 e 12)

 

SEZIONE I - COMUNICAZIONE PER LE ZONE E GLI AGGLOMERATI INTERESSATE DA LIVELLI DI OZONO SUPERIORI AI VALORI OBIETTIVO DI CUI ALL’ALLEGATO VII (ART. 13 COMMA 1)

 

Codice della zona (1)

Riferimento al piano (2)

 

 

 

(1) Usare il Codice identificativo della zona o agglomerato utilizzato nella comunicazione di cui all’appendice VI.

(2) Inserire un link ad una pagina web in cui il piano è reso disponibile al pubblico.

 

SEZIONE II - COMUNICAZIONE PER LE ZONE E GLI AGGLOMERATI INTERESSATE DA LIVELLI DI OZONO SUPERIORI AGLI OBIETTIVI A LUNGO TERMINE ED INFERIORI AI VALORI OBIETTIVO DI CUI ALL’ALLEGATO VII (ART. 13 COMMA 2)

 

Codice della zona (1)

Misure (2)

 

 

 

(1) Usare il Codice identificativo della zona o agglomerato utilizzato nella comunicazione di cui all’appendice VI.

(2) Inserire un link ad una pagina web in cui il documento di riepilogo delle misure adottate è reso disponibile al pubblico.

 

SEZIONE III - COMUNICAZIONE PER LE ZONE E GLI AGGLOMERATI IN CUI SUSSISTE IL RISCHIO DI SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI ALLARME DELL’OZONO DI CUI ALL’ALLEGATO XII

 

Codice della zona (1)

Riferimento ai piani di azione (2)

 

 

 

(1) Usare il Codice identificativo della zona o agglomerato utilizzato nella comunicazione di cui all’appendice VI.

(2) Inserire un link ad una pagina web in cui il piano d’azione è reso disponibile al pubblico.

 

 

Appendice IX

(art. 19, commi 8, 12 e 13)

 

SEZIONE I - COMUNICAZIONE MENSILE DEI DATI ESTIVI DI OZONO

 

1. Nei casi in cui una comunicazione deve essere effettuata sulla base della presente sezione si deve fare riferimento al formato ed alle linee guida riportati nella sezione del sito dell’Agenzia europea dell’ambiente relativa al reporting dei dati estivi di ozono mensili, raggiungibili rispettivamente cliccando sulle voci ‘CCYYM01.xls’ e ‘Monthly exceedances’ presenti nella pagina:

 

http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/compare/summer-reporting-under-directive- 2002-3-ec#rules-for-monthly-data

 

SEZIONE II - COMUNICAZIONE RIEPILOGATIVA DEI DATI ESTIVI DI OZONO

 

2. Nei casi in cui una comunicazione deve essere effettuata sulla base della presente sezione si deve fare riferimento al formato ed alle linee guida riportati nella sezione del sito dell’Agenzia europea dell’ambiente relativa al reporting dei dati riepilogativi di ozono estivi, raggiungibili rispettivamente raggiungibili rispettivamente cliccando sulle voci ‘CCYY001.xls’ e ‘Summer season exceedances’ presenti nella pagina:

 

http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/compare/summer-reporting-under-directive- 2002-3-ec#rules-for-monthly-data

 

 

     Appendice X [56]

 

     Metodo di riferimento per la misurazione dei COV

     Premessa

     La determinazione degli idrocarburi volatili leggeri compresi nell'intervallo C 2 - C7 , degli idrocarburi volatili compresi nell'intervallo C6 - C14 e della formaldeide deve essere effettuata come riportato di seguito:

     Idrocarburi leggeri volatili compresi nell'intervallo C 2 - C7 :

     campionamento mediante l'uso di contenitori pressurizzabili (canisters) oppure mediante preconcentrazione su adsorbenti a temperatura sub-ambiente;

     estrazione per mezzo di desorbimento termico;

     analisi gascromatografica;

     rivelazione e quantificazione per ionizzazione di fiamma;

     Idrocarburi volatili compresi nell'intervallo C 6 - C14 :

     prelievo dall'atmosfera mediante arricchimento su trappola adsorbente ovvero trasferimento in canisters;

     trasferimento in capillare raffreddato (crioconcentrazione);

     desorbimento termico;

     analisi mediante GC capillare accoppiata alla spettrometria di massa o alla ionizzazione di fiamma;

     Formaldeide:

     arricchimento dall'aria su trappole di silice ricoperta con 2,4-dinitrofenilidrazina;

     estrazione con solvente organico;

     analisi chimica mediante HPLC-UV (il metodo consente la contemporanea misura di aldeidi e chetoni fino a C 6 ).

 

     1. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi degli idrocarburi volatili leggeri appartenenti all'intervallo C 2 -C7

     1.1. Prelievo del campione

     Ai fini del presente decreto, per il campionamento degli idrocarburi volatili leggeri appartenenti all'intervallo C 2 C7 deve essere utilizzato uno dei seguenti metodi di campionamento:

     a) Metodi di campionamento off-line (che utilizzano canisters o bombole pressurizzate; trappole adsorbenti);

     b) Metodi di campionamento on-line (comprendenti trappole adsorbenti collegate direttamente al gascromatografo).

     Mentre le bombole pressurizzate (canisters) devono essere impiegate per il campionamento spot dell'aria ai fini della determinazione dei COV (non è necessario che lo strumento analizzatore sia collocato nel sito di misura), le trappole adsorbenti raffreddate e alloggiate nell'analizzatore devono essere impiegate per la misura in semi-continuo eseguita a intervalli di tempo regolari e frequenti.

     1.1.1. Contenitori di raccolta dell'aria campione (canisters)

     Per il prelievo dell'aria campione si devono usare contenitori ermetici (canisters con volume interno compreso tra 2 e 8 litri) pressurizzabili fino a non meno di 10 atm. Essi devono essere dotati di rubinetto apri/chiudi, valvola per la regolazione del flusso e misuratore di pressione. La scelta dei materiali deve essere eseguita con grande cura: il recipiente deve essere in metallo, le pareti interne devono essere opportunamente trattate, in modo da passivare la superficie metallica, ovvero renderla inerte ai COV e all'umidità mediante processi elettrochimici.

     Prima della raccolta del campione, pulire il canister con la seguente procedura: svuotare il canister dell'aria residua producendo il vuoto per aspirazione con una pompa da gas in condizioni di blando riscaldamento (T = 40°C); quindi immettervi azoto iperpuro e produrre di nuovo il vuoto; lavare ancora con azoto iperpuro e operare definitivamente il vuoto.

     1.1.2. Controllo del «bianco» del contenitore

     Un'aliquota dell'azoto di secondo lavaggio del contenitore (vedi sopra) deve essere sottoposta ad analisi allo stesso modo di un campione reale di aria secondo la procedura appresso descritta.

     La concentrazione dei COV che ne risulta rappresenta il «bianco» del sistema di prelievo ed analisi e fornisce, per sottrazione del «bianco della trappola» (vedi di seguito) il «bianco del canister», che deve risultare inferiore a 0.2µg/m³. Qualora tale limite sia superato, il contenitore pressurizzato deve essere ulteriormente purificato e infine, se l'operazione non fornisce effetto apprezzabile, deve essere sostituito.

     1.1.3. Sistema pneumatico

     Per il prelievo dell'aria campione devono essere utilizzate pompe per aspirazione - compressione per bassi flussi (2 - 5 l/min) costruite o internamente rivestite di materiale inerte, prive di spurgo di olio (non lubrificate); tali pompe devono essere in grado di operare a flusso costante (±2%) compensando la crescente impedenza offerta dalla progressiva pressurizzazione del canister.

     II sistema pneumatico deve essere accessoriato con:

     regolatori-misuratori di flusso di massa di gas aventi accuratezza e precisione (superiori al 99%) negli intervalli di flusso operativi (50 - 300 ml/min)

     misuratori - regolatori di pressione, per pressioni comprese tra 0 e 7 atmosfere

     rubinetti apri/chiudi a tenuta in materiale inerte.

     Regolatori-misuratori di pressione e del flusso di massa sono posti in linea con la pompa. La tenuta pneumatica dell'intero sistema deve essere verificata sperimentalmente.

     1.2. Operazione di prelievo

     Il canister deve essere collegato al sistema pneumatico immediatamente prima del prelievo. Il prelievo dell'aria campione è protratto per l'intervallo temporale di un'ora, ad un flusso di aspirazione prefissato (50 - 300 ml/min) affinchè la pressione finale risulti non inferiore a 2 atmosfere.

     Operando come sopra descritto il volume di aria campione prelevato è notevolmente superiore a quello necessario per l'analisi e permette di eseguire non meno di tre repliche, attraverso le quali si può valutare la ripetitività della misura. Le analisi devono essere eseguite entro e non oltre 15 giorni dal prelievo.

     1.3. Separazione gascromatografica

     1.3.1. Gascromatografo per colonne capillari

     Il gascromatografo, atto all'impiego di colonne separative capillari, deve essere dotato di unità criogenica per operazioni sub-ambiente (alimentata con anidride carbonica compressa oppure con azoto liquido) e del modulo di controllo di costanza del flusso (Mass Flow Controller).

     1.3.2. Colonna capillare

     Per i COV compresi nell'intervallo da 2 a 7 atomi di carbonio sono disponibili colonne capillari in grado di separare selettivamente tutti i congeneri saturi e insaturi. A tal fine, devono essere utilizzate colonne separative con fase stazionaria costituita da ossido di alluminio poroso, drogato con KCl o Na 2 SO4 . Proprio per la natura molto polare della fase, le suddette colonne non sono in grado di eluire i composti polari i quali, eventualmente introdotti in colonna, vi rimangono intrappolati e possono anche subire decomposizione. Le stesse colonne, inoltre, non permettono la separazione di alcuni idrocarburi di origine naturale quali i monoterpeni.

     1.3.3. Rivelazione, identificazione e quantificazione dei COV

     La rivelazione dei COV (C 2 - C7 ) deve essere effettuata mediante ionizzazione di fiamma (FID); l'identificazione deve essere realizzata in base ai tempi di ritenzione dei singoli componenti, per confronto con miscele di standard, le quali devono essere utilizzate anche per la determinazione quantitativa.

     1.4. Caratteristiche strumentali necessarie per il monitoraggio dei COV C 2 - C7 atmosferici

     L'analizzatore per il rilevamento automatico selettivo e continuo degli idrocarburi nell'atmosfera deve comprendere i seguenti elementi:

     a) modulo di campionamento ed arricchimento;

     b) sistema automatico di iniezione (incluse l'unità di criofocalizzazione e termodesorbimento);

     c) colonna analitica dedicata all'analisi specifica;

     d) rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID);

     e) interfaccia di comunicazione seriale.

     L'intero sistema può essere reso automatico o semiautomatico grazie alla programmazione da computer con softwares e moduli dedicati.

     1.4.1. Modalità di funzionamento dello strumento

     L'apparecchiatura deve essere equipaggiata con un'unita-pompa, con un autocampionatore dotato di trappola lineare a più carboni, con una colonna capillare gascromatografica specifica per gli idrocarburi gassosi, con un sistema di rivelazione. A monte dell'autocampionatore, rispetto alla linea di gas, è collocata l'unità di prelievo dei gas, equipaggiata di controllo elettronico del flusso (mass flow controller). Il complesso è gestito tramite computer da un software dedicato, responsabile anche della gestione ed elaborazione dei dati analitici. La rivelazione dei composti organici d'interesse deve essere realizzata tramite la rivelazione a ionizzazione di fiamma (FID), l'identificazione deve essere effettuata tramite il tempo di ritenzione assoluto.

     L'autocampionatore, inserito nella linea dei gas dello strumento, deve avere caratteristiche adatte per arricchire quantitativamente dall'aria ambiente i composti organici volatili e successivamente inviarli alla colonna separativa al momento dell'analisi chimica.

     L'invio dei gas al sistema analizzatore può essere effettuato attraverso due diversi condotti, uno adatto ai gas pressurizzati (trasferiti all'analizzatore da canisters o bombole di calibrazione), l'altro utile per campionare direttamente l'aria esterna (operante a pressione atmosferica o in leggera depressione). Il campione di aria, che provenga da uno o dall'altro ingresso, viene fatto passare nella trappola adsorbente, preventivamente raffreddata sub-ambiente, che trattiene i COV di interesse analitico.

     I composti di interesse eventualmente intrappolati nell'adeguato adsorbente sono desorbiti mediante rapido riscaldamento (fino a 250° C) e trasmessi con una corrente di gas inerte (elio) ad un capillare di silice (liner) raffreddato con azoto liquido. Il gas che attraversa il liner, a sua volta, può essere inviato all'esterno (vent) oppure alla colonna di separazione dei COV. Quando il desorbimento dalla trappola primaria è completo, i composti d'interesse sono iniettati nella colonna analitica mediante nuovo riscaldamento istantaneo del liner.

     Le fasi operative di analisi pertanto sono:

     Iniezione/backflush: Rappresenta la fase di iniezione e pulizia della trappola per mezzo di un flusso di elio in controcorrente rispetto alla direzione di prelievo;

     Attesa: È la fase di sincronizzazione tra l'autocampionatore ed il ciclo gascromatografico;

     Raffreddamento della trappola primaria: La trappola adsorbente viene raffreddata mediante circuito criogenico alimentato con azoto liquido;

     Campionamento: Il campione gassoso passa attraverso la trappola adsorbente fredda che ritiene i componenti d'interesse;

     Raffreddamento del liner: Mentre la colonna analitica continua la fase di campionamento, il liner viene raffreddato mediante circuito criogenico ad azoto liquido;

     Desorbimento della trappola primaria dei gas: La trappola adsorbente viene riscaldata in modo da trasferire e crioconcentrare i composti di interesse analitico nel liner di silice fusa mediante flusso di gas di trasporto.

     La trappola di arricchimento dei composti organici volatili è costituita da una cartuccia adsorbente contenente due carboni grafitati (Carbopack C, Carbopack B o materiali di pari caratteristiche), con le due estremità vuote per prevenire la condensazione del vapore acqueo atmosferico nella fase di prelievo a freddo.

     1.4.2. Specifiche dei sistemi adatti alla determinazione dei COV C 2-C7 in aria

     Un'apparecchiatura o sistema strumentale dedicato alla determinazione dei COV deve soddisfare le seguenti specifiche:

     Rivelatore:

     Limite di rivelabilità: 10 -12 g/s n-C12

     Sensibilità: 40 mC/g

     Ripetibilità:

     Tempo di ritenzione: 5% RSD (Relative Standard Deviation)

     Quantità misurata: 5% RSD (Relative Standard Deviation)

     Colonna:

     Tipo PLOT (fase stazionaria: A12O3/KCI, oppure A12O3/Na2SO4, L = 50 m, d.i. = 0,3 mm, d.e.

     = 0,45 mm, spessore fase = 10 µm) o equivalente

     Regolazione gas:

     Regolatori di pressione all'entrata con interruttore di limitazione della pressione per tutti i gas necessari. Regolatori di flusso di massa atti alle portate di gas d'esercizio. Tutti con precisione migliore del 95%. Valvole a spillo con valvole di chiusura rapida per idrogeno e aria

     Trappola lineare:

     Trappola lineare in vetro (L = 25 mm, D.I. = 6mm, D.I. = 3 mm) contenente Carbotrap C, Carbotrap B, nell'ordine secondo la direzione di aspirazione, in quantità atte a ritenere e rilasciare quantitativamente e selettivamente gli idrocarburi C 2 -C7 (vedi appresso), ovvero misture adsorbenti di pari caratteristiche

     Tempi di ciclo:

     Periodo di campionamento individuale: pari a 60 min o migliore.

     1.4.3. Esempio di procedura di monitoraggio dei COV C 2 - C7 ,

     standardizzata e applicata in campo

     Per l'analisi dei campioni d'aria sono adottate le seguenti condizioni operative:

     T trap,camp = -20°C

     T trap,des = 250°C

     T liner,cri = -120°C

     T liner,des = 125°C

     Flusso gas di trasferimento al liner = 4 ml/min per 4 min.

     I composti organici volatili sono trasferiti alla colonna gascromatografica per riscaldamento rapido del liner a +125° (flash heating). Contemporaneamente la trappola adsorbente è riscaldata a 275°C sotto flusso di elio (20 mL/min) per eliminare le eventuali tracce di idrocarburi rimaste intrappolate dal ciclo analitico precedente.

     La separazione dei composti è realizzata su colonna capillare di AL 2 O3 /KC1 mediante gradiente di temperatura, sotto flusso di elio (flusso = 4 ml/min). Il programma di temperatura del gascromatografo è appresso riportato:

 

T1 = 50°C

isoterma1 = 2 min

I grad. temp = + 4°C/min

fino a T

T2 = 150°C

isoterma2 = 10 min

II grad. temp = + 10°C/min

Fino a T3

T3 = 200°C

isoterma3 = 18 min

 

 

 

     Operando in queste condizioni, il sistema consente di eseguire il monitoraggio dei composti d'interesse ad intervalli regolari di 60 minuti, campionando l'aria per 30 minuti ogni ora.

     In sintesi, il ciclo analitico completo adottato per la misura dei COV C 2 -C7 è il seguente:

     Iniezione backflush: Il liner di silice fusa è stato riscaldato istantaneamente ad una temperatura di + 125°C (flash heating) in modo da iniettare in colonna gli idrocarburi crio-concentrati nella fase precedente di desorbimento. Contemporaneamente la trappola adsorbente è stata riscaldata per 5 min ad una temperatura di +275°C e tenuta sotto flusso in controcorrente di elio (20 ml/min) per eliminare le eventuali tracce di composti non eliminati nel ciclo analitico precedente e quindi preparare la trappola stessa per l'analisi successiva.

     Attesa: Questa fase (durata di 1 minuto) è usata dal sistema per sincronizzare il programma di temperatura dell'auto-campionatore con il ciclo gascromatografico.

     Raffreddamento della trappola: La trappola è raffreddata fino ad una temperatura di -20°C mediante circuito criogenico ad azoto liquido per predisporla al successivo campionamento.

     Campionamento dell'aria: Il campionamento ha la durata di 30 minuti e viene effettuato facendo passare il campione di aria nella direzione che va dall'adsorbente più debole al più forte mantenendo la trappola ad una temperatura di -20°C ed un flusso di elio di 20 ml/min.

     Raffreddamento della trappola adsorbente: Mentre la fase di campionamento continuava, il liner di silice è stato raffreddato in 2 minuti ad una temperatura di -120°C, mediante circuito ad azoto liquido.

     Desorbimento: La trappola adsorbente è stata riscaldata ad una temperatura di 250°C per 5 minuti in modo da trasferire e crioconcentrare i COV di interesse analitico nel liner di silice fusa mediante un flusso di gas di trasporto di 20 ml.

     1.4.4. Calibrazione

     Dopo aver definito e verificato la validità del ciclo operativo prescelto, sono eseguite le prove di calibrazione dello strumento ai fini della quantificazione dei COV atmosferici.

     L'esigenza di ottenere un recupero quantitativo dei COV si riflette nella necessità di disporre di una bombola di taratura contenente in quantità esattamente calibrate tutti i COV di interesse, in modo da minimizzare gli errori nelle valutazioni quantitative.

     Per calibrare il sistema sono processati al