§ 5.4.149 - D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32.
Attuazione della direttiva n. 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.4 disciplina generale
Data:27/01/2010
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Finalità e ambito di applicazione)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale)
Art. 4.  (Metadati)
Art. 5.  (Repertorio nazionale dei dati territoriali)
Art. 6.  (Interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi)
Art. 7.  (Servizi di rete)
Art. 8.  (Geoportale nazionale)
Art. 9.  (Accesso al pubblico)
Art. 10.  (Condivisione e riutilizzo dei dati nell’ambito delle autorità pubbliche)
Art. 11.  (Misure di coordinamento)
Art. 12.  (Monitoraggio e rendicontazione)
Art. 13.  (Modifica degli Allegati)
Art. 14.  (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 15.  (Disposizioni finanziarie)


§ 5.4.149 - D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32.

Attuazione della direttiva n. 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).

(G.U. 9 marzo 2010, n. 56 - S.O. n. 47)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo

2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea

(INSPIRE);

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria

2008, ed in particolare, l'Allegato B;

VISTO il regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati, entrato in vigore il 24 dicembre 2008;

VISTA la decisione n. 2009/442/CE della Commissione, del 5 giugno 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio e la rendicontazione;

VISTA la legge 2 febbraio 1960, n. 68, recante norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell’amministrazione digitale;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale;

VISTO il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, recante attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale;

CONSIDERATA la comunicazione delle Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni denominata ‘Verso un Sistema comune di informazioni ambientali (SEIS)’ del 1° febbraio 2008.

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

CONSIDERATO che la Conferenza unificata non ha reso il parere di competenza nel previsto termine;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

CONSIDERATO che le competenti Commissioni del Senato non hanno reso il parere nel previsto termine;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per i rapporti con le regioni;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto è finalizzato alla realizzazione di una infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale e del monitoraggio ambientale che consenta allo Stato italiano di partecipare all’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea, di seguito INSPIRE, per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull’ambiente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce norme generali per lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione, in maniera integrata con le realtà regionali e locali, dei dati necessari per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull’ambiente.

3. Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali che rispondono alle seguenti condizioni:

a) sono disponibili in formato elettronico;

b) sono detenuti da o per conto di:

1) un’autorità pubblica, e sono stati prodotti o ricevuti da un’autorità pubblica o sono gestiti o aggiornati dalla medesima autorità e rientrano nell'ambito dei compiti di servizio pubblico;

2) terzi, che possono accedere alla rete ai sensi dell'articolo 7 e che svolgono attività che possono avere ripercussioni sull’ambiente [1].

c) riguardano una o più delle categorie tematiche elencate agli Allegati I, II e III;

c-bis) riguardano un territorio soggetto alla sovranità italiana [2].

4. Il presente decreto si applica altresì ai servizi relativi ai dati territoriali concernenti i set di dati territoriali di cui al comma 3.

5. Per i set di dati territoriali che rispondono alle condizioni di cui al comma 3, lettera b), ma per i quali i terzi detengano i diritti di proprietà intellettuale, l’autorità pubblica può intervenire in virtù del presente decreto solo previa autorizzazione dei medesimi terzi [3].

6. Il presente decreto si applica fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e dal decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.

7. Il presente decreto non impone la raccolta di nuovi dati territoriali. Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali detenuti dai comuni o per conto di essi soltanto nei casi in cui l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti è espressamente previsto dalle norme vigenti [4].

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

a) infrastruttura per l'informazione territoriale - INSPIRE: i metadati; i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali; i servizi e le tecnologie di rete; gli accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati e i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento e di monitoraggio stabilite, attuate o rese disponibili conformemente al presente decreto;

b) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o un'area geografica specifica;

c) set di dati territoriali: una collezione di dati territoriali identificabili;

d) servizi relativi ai dati territoriali: le operazioni che possono essere eseguite, con un'applicazione informatica, sui dati territoriali contenuti nei set dei medesimi dati o sui metadati connessi;

e) oggetto territoriale: una rappresentazione astratta di un fenomeno reale connesso con una località o un'area geografica specifica;

f) metadati: le informazioni che descrivono i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi e che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi;

g) interoperabilità: la possibilità per i set di dati territoriali di essere combinati, e per i servizi di interagire, senza interventi manuali ripetitivi, in modo che il risultato sia coerente e che il valore aggiunto dei set di dati e dei servizi ad essi relativi sia potenziato;

h) geoportale INSPIRE: un sito internet, o equivalente, che fornisce l'accesso, a livello europeo, ai servizi di cui all'articolo 7;

i) autorità pubblica:

1) qualsiasi amministrazione pubblica, a livello statale, regionale o locale, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, gli organi consultivi pubblici;

2) qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti funzioni amministrative pubbliche, ivi compresi compiti, attività o servizi specifici aventi attinenza con l'ambiente;

3) qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia responsabilità o funzioni pubbliche o presti servizi pubblici aventi attinenza con l'ambiente sotto il controllo degli organi o delle persone di cui ai numeri 1) o 2);

i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un'autorità pubblica [5];

k) elenco ufficiale delle autorità pubbliche: la fonte per l’individuazione delle autorità responsabili della disponibilità dei set di dati territoriali di cui all’articolo 1, comma 3, e dei servizi ad essi relativi;

l) l’indice dei cataloghi pubblici dell’informazione ambientale: la base dati informatizzata dei cataloghi, disponibili con strumenti telematici, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, disponibili in formato elettronico;

m) geoportale nazionale: un sito internet, o equivalente, che fornisce accesso a livello nazionale ai servizi di cui all'articolo 7.

 

     Art. 3. (Infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale)

1. L’infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale e del monitoraggio ambientale è costituita da:

a) i metadati, i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali e del monitoraggio ambientale;

b) i servizi di rete di cui all'articolo 7;

c) le tecnologie necessarie alla realizzazione dei servizi di rete;

d) l’elenco ufficiale delle autorità pubbliche responsabili della disponibilità dei set di dati territoriali di cui all’articolo 1, comma 3, e dei servizi ad essi relativi;

e) l’indice dei cataloghi pubblici dell’informazione ambientale;

f) gli accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati;

g) i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento e monitoraggio stabilite, attuate o rese disponibili conformemente al presente decreto.

2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorità competente per l’attuazione del presente decreto. Per l’assolvimento di tali funzioni il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, quale struttura di coordinamento anche ai fini dell’adempimento dei compiti di cui all’articolo 12 e del raccordo con la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, di cui all’articolo 11, e previa procedura di consultazione pubblica telematica, è costituito ed aggiornato l’elenco ufficiale delle autorità pubbliche responsabili della disponibilità dei set di dati territoriali di cui all’articolo 1, comma 3, e dei servizi ad essi relativi.

 

     Art. 4. (Metadati)

1. Le autorità pubbliche che producono, gestiscono o aggiornano i set dei dati territoriali e i servizi corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli Allegati I, II e III creano, per tali set di dati, i metadati in conformità con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo e secondo le modalità esecutive e temporali di cui al presente articolo [6].

2. Nel caso di copie identiche dei medesimi set di dati territoriali detenute da più autorità pubbliche o per conto di più autorità pubbliche, le disposizioni del presente decreto si applicano solo alla versione di riferimento da cui derivano le varie copie. La Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, di cui all’articolo 11, individua la versione di riferimento nel caso in cui quest’ultima non sia univocamente identificata.

3. I metadati contengono informazioni sui seguenti aspetti:

a) conformità dei set di dati territoriali alle disposizioni di esecuzione definite a livello comunitario;

b) condizioni applicabili all'accesso e all'utilizzo dei set di dati territoriali e dei servizi relativi e, se del caso, corrispondenti canoni;

c) qualità e validità dei set di dati territoriali;

d) autorità pubbliche responsabili della creazione, gestione, manutenzione e distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi;

e) limitazioni dell’accesso del pubblico e motivi di tali limitazioni, a norma dell’articolo 9, comma 4.

4. [In fase di prima applicazione e sino all'emanazione dei decreti di cui all’articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, le regole tecniche per la definizione dei metadati, elaborate in conformità alle disposizioni di esecuzione di cui al regolamento (CE) n. 1205 del 2008 ed alle Linee guida della Commissione europea, sono definite all'Allegato IV] [7].

5. Le autorità pubbliche che hanno prodotto, gestito o aggiornato set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli Allegati I e II forniscono i metadati relativi a tali set di dati territoriali entro il 24 dicembre 2010. Le autorità pubbliche che hanno prodotto, gestito o aggiornato set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate all’Allegato III forniscono i metadati relativi a tali set di dati territoriali entro il 24 dicembre 2013.

6. Le autorità pubbliche che producono, gestiscono o aggiornano set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui al presente decreto aggiornano i metadati relativi ai set di dati territoriali ed ai servizi corrispondenti entro novanta giorni dal collaudo o dalla validazione o dall’adozione dei set di dati territoriali nuovi o aggiornati.

 

     Art. 5. (Repertorio nazionale dei dati territoriali)

1. Il repertorio nazionale dei dati territoriali, di cui all’articolo 59, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005 costituisce il catalogo nazionale dei metadati relativi ai set di dati territoriali di cui all’articolo 1, comma 3, ed ai servizi ad essi relativi di cui all’articolo 7.

2. I set di dati territoriali e i servizi corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli Allegati I, II e III costituiscono un sottoinsieme dei set di dati territoriali di interesse generale documentati all’interno del repertorio nazionale dei dati territoriali.

3. L'Autorità competente, di cui all’articolo 3, comma 2, verifica con cadenza semestrale che il processo di definizione e di popolamento dei metadati avvenga in coerenza con lo sviluppo dell'infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale e del monitoraggio ambientale.

4. All’articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005, dopo le parole: “Ministro per l’innovazione e le tecnologie” sono inserite le seguenti: “di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i profili relativi ai dati ambientali,”.

5. Ai fini di una più efficace elaborazione delle regole tecniche per il repertorio nazionale dei dati territoriali e per l'interoperabilità dei set di dati territoriali, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può delegare un rappresentante dell’ISPRA alla partecipazione al Comitato di cui all’articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

 

     Art. 6. (Interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi)

1. Le autorità pubbliche rendono disponibili i set di dati territoriali conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a livello comunitario mediante un adeguamento dei set di dati territoriali esistenti o attraverso i servizi di conversione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d).

1-bis. I servizi di conversione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), sono combinati con gli altri servizi di cui al medesimo comma 1 in modo tale che tutti i servizi operino in conformità alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo [8].

2. Le autorità pubbliche rendono disponibili set di dati territoriali raccolti ex novo e/o rielaborati in maniera estensiva ed i corrispondenti servizi entro due anni dall'adozione delle disposizioni comunitarie. Le autorità pubbliche rendono disponibili i rimanenti set di dati territoriali ed i servizi ad essi relativi ancora in uso entro sette anni dall'adozione delle predette disposizioni comunitarie di esecuzione.

3. Per garantire la coerenza dei dati territoriali relativi agli elementi geografici che si estendono attraverso la linea di confine tra l'Italia ed uno o più Stati membri, l'autorità competente, di cui all’articolo 3, comma 2, attiva e perfeziona con le analoghe autorità degli altri Stati membri le procedure di decisione consensuale sulla rappresentazione e sulla posizione di tali elementi comuni, informandone preventivamente il Ministero degli affari esteri.

3-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 11, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede affinchè le informazioni, compresi i dati, i codici e le classificazioni tecniche, necessarie per garantire la conformità alle disposizioni di esecuzione di cui al comma 1, siano messe a disposizione delle autorità pubbliche o dei terzi a condizioni che non ne limitino l'uso a tal fine [9].

 

     Art. 7. (Servizi di rete)

1. Nell’ambito del sistema pubblico di connettività e cooperazione sono erogati i seguenti servizi per i set di dati territoriali e del monitoraggio ambientale, nonché per i servizi ad essi relativi per i quali sono stati creati metadati a norma del presente decreto:

a) servizi di ricerca che consentano di cercare i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi in base al contenuto dei metadati corrispondenti e di visualizzare il contenuto dei metadati;

b) servizi di consultazione che consentano di eseguire almeno le seguenti operazioni: visualizzazione, navigazione, variazione della scala di visualizzazione (zoom in e zoom out), variazione della porzione di territorio inquadrata (pan), sovrapposizione dei set di dati territoriali consultabili e visualizzazione delle informazioni contenute nelle legende e qualsivoglia contenuto pertinente dei metadati;

c) servizi per lo scaricamento (download) dei dati che permettano di scaricare copie di set di dati territoriali o di una parte di essi e, ove fattibile, di accedervi direttamente;

d) servizi di conversione che consentano di trasformare i set di dati territoriali, onde conseguire l'interoperabilità;

e) servizi che consentano di richiamare servizi sui dati territoriali.

2. I servizi di cui al comma 1 tengono conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, sono facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e accessibili via internet o attraverso altri mezzi di telecomunicazione adeguati.

3. Ai fini dei servizi di ricerca cui al comma 1, lettera a), è applicata almeno la combinazione di criteri di ricerca indicata di seguito:

a) parole chiave;

b) classificazione dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;

c) qualità e validità dei set di dati territoriali;

d) grado di conformità alle disposizioni di esecuzione adottate a livello comunitario;

e) localizzazione geografica;

f) condizioni applicabili all’accesso e all’utilizzo dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;

g) autorità pubbliche responsabili dell’istituzione, della gestione, della manutenzione e della distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi.

4. Un servizio di ricerca di cui al comma 1 è garantito sulla base del repertorio nazionale dei dati territoriali di cui all’articolo 59, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005 [10].

5. Al fine di ridurre il proliferare della spesa per sistemi proprietari distribuiti e di rendere immediatamente disponibili i dati atti all’analisi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull’ambiente, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, l’ISPRA, ferma restando la proprietà e la responsabilità del dato da parte delle altre autorità pubbliche, cura la progressiva integrazione dei set di dati territoriali nell’ambito del Sistema informativo nazionale ambientale (S.I.N.A.) per il tramite della rete SINAnet. Tale servizio sarà inoltre reso disponibile, su richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad essi relativi siano conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo che definiscono, in particolare, gli obblighi in materia di metadati, servizi di rete e interoperabilità, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [11].

 

     Art. 8. (Geoportale nazionale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Portale cartografico nazionale assume la denominazione di ‘Geoportale nazionale’. Il Geoportale nazionale sostituisce, ad ogni effetto, il Sistema cartografico cooperativo - Portale cartografico nazionale. Il Geoportale nazionale consente ai soggetti interessati, pubblici e privati, di avere contezza della disponibilità dell’informazione territoriale e ambientale.

2. Il Geoportale nazionale è punto di accesso per le finalità del presente decreto, per il livello nazionale:

a) ai servizi di rete di cui all’articolo 7, relativamente ai set di dati di cui all’articolo 5, comma 2, tramite il repertorio nazionale dei dati territoriali;

b) ai cataloghi delle autorità pubbliche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera l);

c) alla rete SINAnet, per le finalità di cui all’articolo 7, comma 5;

3. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adegua, sulla scorta delle infrastrutture già esistenti presso lo stesso Ministero, lo sviluppo del Geoportale nazionale, anche avvalendosi dell'ISPRA o di altra struttura tecnica dedicata, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, in coerenza con le regole tecniche definite dai decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. In caso di disallineamento delle regole tecniche nazionali rispetto alle disposizioni di esecuzione europee si procede all'aggiornamento dei decreti, con le modalità di cui al medesimo articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005 [12].

 

     Art. 9. (Accesso al pubblico)

1. Le autorità pubbliche responsabili della produzione, della gestione, dell’aggiornamento e della distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi consentono l’accesso del pubblico ai servizi di cui al comma 1 dell’articolo 7, tenendo conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, attraverso servizi facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e accessibili via internet.

2. I servizi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), sono messi gratuitamente a disposizione del pubblico.

3. In deroga al comma 1, l’accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite i servizi di ricerca di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), e conseguentemente tramite i servizi di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettere b), c) ed e), è escluso qualora l'accesso a tali servizi possa recare pregiudizio alle relazioni internazionali, alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale.

4. In deroga al comma 1, le autorità pubbliche escludono l'accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere da b) ad e), o ai servizi di commercio elettronico di cui al comma 12 qualora l’accesso a tali servizi possa recare pregiudizio:

a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, qualora essa sia prevista dal diritto;

b) alle relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale [13];

c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilità per ogni persona di avere un processo equo o alla possibilità per l’autorità pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare;

d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario per tutelare un legittimo interesse economico, compreso l’interesse pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale;

e) ai diritti di proprietà intellettuale;

f) alla riservatezza dei dati personali ovvero dei fascicoli riguardanti una persona fisica, qualora tale persona non abbia acconsentito alla divulgazione dell’informazione al pubblico, laddove detta riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario, anche tenuto conto dei requisiti previsti dalla direttiva 95/46/CE;

g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito le informazioni richieste di sua propria volontà, senza che sussistesse alcun obbligo legale reale o potenziale in tal senso, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;

h) alla tutela dell’ambiente cui si riferisce l’informazione, come nel caso dell’ubicazione di specie rare.

5. I motivi che giustificano la limitazione dell’accesso di cui al comma 3 e al comma 4 sono interpretati in modo restrittivo, tenendo conto nel caso specifico dell’interesse pubblico tutelato dalla fornitura del medesimo accesso [14].

6. Le disposizioni del comma 4, lettere a), d), f), g) ed h), non si applicano in caso di accesso alle informazioni sulle emissioni nell’ambiente.

7. I dati messi a disposizione mediante i servizi di consultazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), possono essere presentati in una forma che ne impedisca il riutilizzo a fini commerciali.

8. In deroga ai commi 1 e 2, per esigenze di auto finanziamento delle autorità pubbliche che producono set di dati territoriali, con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati l’ammontare delle tariffe al pubblico e le relative modalità di pagamento per la fornitura dei dati territoriali attraverso i servizi ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettere b), c) ed e), quando tali tariffe garantiscono il mantenimento di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, in particolare quando sono coinvolte quantità particolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati. Ai fini della determinazione delle tariffe si applica l’articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [15].

9. I decreti di cui al comma 8 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e resi altresì pubblici, a cura dell'Amministrazione competente, ove possibile, sul proprio sito istituzionale.

10. Gli introiti delle tariffe di cui al comma 8 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate.

11. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle tariffe e le relative modalità di pagamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 8 e 9.

12. Qualora le autorità pubbliche applichino tariffe per i servizi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b), c) ed e), rendono disponibili servizi di commercio elettronico. Tali servizi possono prevedere clausole di esclusione della responsabilità, licenze on-line (click-licenses) o, se necessario, licenze.

 

     Art. 10. (Condivisione e riutilizzo dei dati nell’ambito delle autorità pubbliche)

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni che possono avere ripercussioni sull’ambiente, le autorità pubbliche hanno libero accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi. Le autorità pubbliche consentono ad altre autorità pubbliche lo scambio e il riutilizzo di tali dati e servizi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. E' preclusa ogni limitazione che possa determinare ostacoli pratici, al punto di utilizzo, alla condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi.

2. Qualora le condizioni per la messa a disposizione dei dati e dei servizi fra pubbliche amministrazioni siano fissate in appositi accordi, questi sono trasmessi all’Autorità competente di cui all’articolo 3, comma 2.

3. Le autorità pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorità pubbliche degli altri Stati membri e alle istituzioni e organismi europei l'accesso ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi a condizioni armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. I set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtù della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa [16].

3-bis. Le autorità pubbliche forniscono, su base reciproca e equivalente, agli organismi istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea o l'Italia sono parte, l'accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi. I set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtù della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa [17].

4. Quando un'istituzione o un organismo comunitario chiede la disponibilità dell’accesso ad un set di dati territoriali o ad un servizio ad essi relativo, l’autorità pubblica mette a disposizione, su richiesta, anche le informazioni, a fini di valutazione e di utilizzo, sui meccanismi di rilevamento, di trattamento, di produzione, di controllo qualità e di ottenimento dell'accesso ai suddetti set di dati territoriali e servizi, qualora tali informazioni supplementari siano disponibili e sia ragionevolmente possibile estrarle e fornirle.

5. Quando un'autorità pubblica fornisce ad un'altra autorità pubblica, ivi comprese le autorità pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), degli altri Stati membri, set di dati territoriali e servizi ad essi relativi, richiesti per l'adempimento di obblighi di informazione ai sensi della legislazione comunitaria in materia ambientale, tali set di dati territoriali e servizi ad essi relativi non sono soggetti ad alcuna tariffa.

6. Per i set di dati territoriali già acquisiti, alla data dell’entrata in vigore del presente decreto, sotto condizioni di licenza d’uso, le autorità pubbliche sono autorizzate a fornire i set di dati e servizi ad essi relativi secondo licenza.

7. In deroga ai commi 1 e 5, per esigenze di auto finanziamento delle autorità pubbliche che producono o forniscono i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale di cui all’articolo 11, sono individuate le autorità pubbliche autorizzate ad applicare tariffe per la fornitura dei dati territoriali ad altre autorità pubbliche attraverso i servizi individuati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettere c) ed e). Con il medesimo provvedimento sono determinati l'ammontare delle tariffe stesse e le relative modalità di pagamento. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini della determinazione dell’importo delle tariffe si applica l’articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Sono fatte salve le disposizioni in materia di scambio di documenti di cui all’articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 36 del 2006.

8. Gli introiti delle tariffe di cui al comma 7, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate.

9. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle tariffe e le relative modalità di pagamento, sulla base dei criteri indicati al comma 7.

10. Le tariffe di cui al comma 7 possono essere applicate soltanto qualora, in relazione alla tipologia di dati territoriali per i quali si chiede l’accesso, siano disponibili servizi di commercio elettronico, con l’eventuale previsione di clausole di esclusione della responsabilità, licenze online (click-licenses), ovvero licenze o accordi quadro che escludono ogni ostacolo temporale e amministrativo per l’accesso al servizio.

11. In deroga al presente articolo, le autorità pubbliche originatrici dei set di dati possono limitare la condivisione ove esse ritengano che questa comprometta il corso della giustizia, la pubblica sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali. Di tale limitazione è data comunicazione attraverso i metadati di cui all’articolo 4.

 

     Art. 11. (Misure di coordinamento)

1. Ai fini del coordinamento diretto dei contributi di tutti i soggetti interessati all'efficace funzionamento ai vari livelli di amministrazione dell'infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale e del monitoraggio ambientale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il ‘Tavolo di Coordinamento Stato - regioni per il sistema nazionale di osservazione ed informazione ambientale’ costituito con Atto n. 1367 del 17 gennaio 2002 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, è trasferito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed assume la denominazione di ‘Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale’ e la sua composizione è adeguata secondo quanto stabilito ai commi 4 e 5.

2. La Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale è organo di raccordo istituzionale tra le pubbliche amministrazioni che producono set di dati territoriali, nonché di indirizzo tecnico all'azione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito della predisposizione dei provvedimenti atti al funzionamento dell'infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale e del monitoraggio ambientale. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura il servizio di segreteria tecnica per la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale anche al fine del coordinamento dei contributi, tra gli altri, degli utilizzatori, dei produttori terzi e dei fornitori di servizi a valore aggiunto relativamente all’individuazione di pertinenti set di dati, alla valutazione delle esigenze degli utilizzatori, all’invio di informazioni sulle pratiche in uso e ad un feedback sull’attuazione del presente decreto. Lo svolgimento di tali attività possono essere anche garantite attraverso consultazioni pubbliche telematiche.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce, con il supporto della Consulta di cui al comma 1, la partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle disposizioni di esecuzione e delle linee guida adottate a livello comunitario ai fini della attuazione del presente decreto.

4. La Consulta di cui al comma 1, è presieduta da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è costituita da un massimo di 50 componenti. Sono

membri di diritto della Consulta:

a) un rappresentante per ciascuno degli organi cartografici dello Stato di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1960, n. 68;

b) un rappresentante per ciascuna delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

c) un rappresentante del Ministero della difesa;

d) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

f) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

g) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

h) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

i) un rappresentante del Ministero della salute;

k) un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni;

l) un rappresentante dell'ISPRA;

m) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;

n) un rappresentante della DIGITPA;

o) un rappresentante dell’Unione delle province d’Italia (UPI);

p) un rappresentante dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI).

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sono definite le modalità di funzionamento della Consulta e sono determinati gli eventuali ulteriori rappresentanti delle pubbliche amministrazioni centrali e degli enti, istituti ed organismi nazionali, nonché gli eventuali ulteriori rappresentanti degli enti locali. Con il medesimo provvedimento sono anche individuate, nell'ambito della Consulta, una o più sezioni tecniche per l'attività istruttoria su specifiche tematiche di competenza dell'Organo, tra cui almeno una sezione denominata “Tavolo tecnico di cooperazione” tra il livello nazionale ed il livello regionale per la realizzazione di un sistema coordinato e condiviso per il governo, la tutela, il monitoraggio ed il controllo dell’ambiente, del territorio e del mare, nell’ambito del SINAnet. I rappresentanti delle regioni, d'intesa con l'ISPRA, curano il raccordo tecnico ed informativo con le Agenzie ambientali, regionali e provinciali.

6. La partecipazione alla Consulta di cui al comma 1 non comporta compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Al fine di ridurre i costi di funzionamento della Consulta a carico delle amministrazioni e di massimizzarne l'efficacia operativa, le sessioni di lavoro possono essere anche condotte attraverso strumenti di teleconferenza, videopresenza o altre modalità di gestione dei flussi informativi attraverso strumenti telematici che assicurino, comunque, parità di partecipazione ai processi decisionali a tutti i rappresentanti.

 

     Art. 12. (Monitoraggio e rendicontazione)

1. Anche ai fini delle attività di monitoraggio e di rendicontazione, è redatto l’elenco in formato elettronico dei set di dati territoriali e dei relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli Allegati I, II e III, raggruppati per categoria tematica e per Allegato, e dei servizi di rete di cui all'articolo 7, raggruppati per tipo di servizio.

2. L’elenco è pubblicato annualmente, entro il 30 aprile, sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alla Commissione europea, entro il 15 maggio 2013 e, successivamente, con cadenza triennale, entro il 15 maggio, una relazione contenente informazioni su:

a) le modalità di coordinamento dei fornitori pubblici di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, degli utilizzatori di tali set di dati e servizi, degli organismi di intermediazione, e delle relazioni con i terzi e dell’organizzazione della garanzia di qualità;

b) il contributo delle autorità pubbliche o dei terzi al funzionamento e al coordinamento dell’infrastruttura per l’informazione territoriale;

c) l’utilizzo dell’infrastruttura per l’informazione territoriale;

d) gli accordi di condivisione dei dati stipulati tra autorità pubbliche;

e) i costi e i benefici connessi all’attuazione della presente direttiva.

4. Ai fini della raccolta dei dati per il monitoraggio e per la rendicontazione il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, in raccordo con la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale.

5. I risultati del monitoraggio e della rendicontazione sono messi a disposizione del pubblico, in via permanente, tramite il sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare [18].

 

     Art. 13. (Modifica degli Allegati)

1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, possono essere modificati gli Allegati del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta di cui all'articolo 11, si provvede alla modifica degli Allegati del presente decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall'Unione europea, per le parti in cui queste modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea recepite dal presente decreto, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

 

     Art. 14. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorità pubbliche si adeguano alle disposizioni dello stesso.

 

     Art. 15. (Disposizioni finanziarie)

1. Le autorità pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed utilizzando a tali fini le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. In ogni caso, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

Allegato I

Categorie tematiche di dati territoriali di cui all'articolo 4, comma 1

 

1. Sistemi di coordinate

 

Sistemi per referenziare in maniera univoca le informazioni territoriali nello spazio mediante un sistema di coordinate (x, y, z) e/o latitudine e longitudine e quota, sulla base di un dato geodetico orizzontale e verticale.

 

2. Sistemi di griglie geografiche

 

Griglia multi-risoluzione armonizzata con un punto di origine comune e un posizionamento e una dimensione standard delle celle.

 

3. Nomi geografici

 

Denominazione di aree, regioni, località, città, periferie, paesi o centri abitati, o qualsiasi elemento geografico o topografico di interesse pubblico o storico.

 

4. Unità amministrative

 

Unità amministrative di suddivisione delle zone su cui l’Italia ha e/o esercita la propria giurisdizione a livello locale, regionale e nazionale, delimitate da confini amministrativi.

 

5. Indirizzi

 

Localizzazione delle proprietà basata su identificatori di indirizzo, in genere nome della via, numero civico, codice postale.

 

6. Parcelle catastali

 

Aree definite dai registri catastali o equivalenti.

 

7. Reti di trasporto

 

Reti di trasporto su strada, su rotaia, per via aerea e per vie navigabili e relative infrastrutture. Questa voce comprende i collegamenti tra le varie reti e anche la rete transeuropea di trasporto di cui alla decisione n. 1692/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropee dei trasporti (1) e successive revisioni.

 

8. Idrografia

 

Elementi idrografici, comprese le zone marine e tutti gli altri corpi ed elementi idrici ad esse correlati, tra cui i bacini e sub bacini idrografici. Eventualmente in conformità delle definizioni contenute nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (2), e sotto forma di reti.

 

9. Siti protetti

 

Aree designate o gestite in un quadro legislativo internazionale, comunitario o nazionale per conseguire obiettivi di conservazione specifici.

 

 

Allegato II

Categorie tematiche di dati territoriali di cui all'articolo 4 comma 1

 

 

1. Elevazione

 

Modelli digitali di elevazione per superfici emerse, ghiacci e superfici oceaniche. La voce comprende l’altitudine terrestre, la batimetria e la linea di costa.

 

2. Copertura del suolo

 

Copertura fisica e biologica della superficie terrestre comprese le superfici artificiali, le zone agricole, i boschi e le foreste, le aree (semi) naturali, le zone umide, i corpi idrici.

 

3. Orto immagini

 

Immagini georeferenziate della superficie terrestre prese da satellite o da telesensori.

 

4. Geologia

 

Classificazione geologica in base alla composizione e alla struttura. Questa voce comprende il basamento roccioso, gli acquiferi e la geomorfologia.

 

 

Allegato III

Categorie tematiche di dati territoriali di cui all’articolo 4, comma 1

 

1. Unità statistiche

 

Unità per la divulgazione o l'utilizzo di dati statistici.

 

2. Edifici

 

Localizzazione geografica degli edifici.

 

3. Suolo

 

Caratterizzazione del suolo e del sottosuolo in base a profondità, tessitura (texture), struttura e contenuto delle particelle e della materia organica, pietrosità, erosione, eventualmente pendenza media e capacità prevista di ritenzione dell’acqua.

 

4. Utilizzo del territorio

 

Classificazione del territorio in base alla dimensione funzionale o alla destinazione socioeconomica presenti e programmate per il futuro (ad esempio ad uso residenziale, industriale, commerciale, agricolo, silvicolo, ricreativo).

 

5. Salute umana e sicurezza

 

Distribuzione geografica della prevalenza di patologie (allergie, tumori, malattie respiratorie, ecc.), le informazioni contenenti indicazioni sugli effetti relativi alla salute (indicatori biologici, riduzione della fertilità e epidemie) o al benessere degli esseri umani (affaticamento, stress, ecc.) in relazione alla qualità dell’ambiente, sia in via diretta (inquinamento atmosferico, sostanze chimiche, riduzione dello strato di ozono, rumore, ecc.) che indiretta (alimentazione, organismi geneticamente modificati, ecc.).

 

6. Servizi di pubblica utilità e servizi amministrativi

 

Sono compresi sia impianti quali gli impianti fognari, di gestione dei rifiuti, di fornitura energetica, e di distribuzione idrica, sia servizi pubblici amministrativi e sociali quali le amministrazioni pubbliche, i siti della protezione civile, le scuole e gli ospedali.

 

7. Impianti di monitoraggio ambientale

 

L'ubicazione e il funzionamento degli impianti di monitoraggio ambientale comprendono l'osservazione e la misurazione delle emissioni, dello stato dei comparti ambientali e di altri parametri dell'ecosistema (biodiversità, condizioni ecologiche della vegetazione, ecc.) da parte o per conto delle autorità pubbliche.

 

8. Produzione e impianti industriali

 

Siti di produzione industriale; compresi gli impianti di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (1) e gli impianti di estrazione dell’acqua, le attività estrattive e i siti di stoccaggio.

 

9. Impianti agricoli e di acquacoltura

 

Apparecchiature e impianti di produzione agricola (compresi i sistemi di irrigazione, le serre e le stalle).

 

10. Distribuzione della popolazione - demografia

 

Distribuzione geografica della popolazione, comprese le relative caratteristiche ed i livelli di attività, aggregata per griglia, regione, unità amministrativa o altra unità analitica.

 

11. Zone sottoposte a gestione/limitazioni/regolamentazione e unità con obbligo di comunicare dati

 

Aree gestite, regolamentate o utilizzate per la comunicazione di dati a livello internazionale, europeo, nazionale, regionale e locale. Sono comprese le discariche, le zone vietate attorno alle sorgenti di acqua potabile, le zone sensibili ai nitrati, le vie navigabili regolamentate in mare o in acque interne di grandi dimensioni, le zone per lo smaltimento dei rifiuti, le zone di limitazione del rumore, le zone in cui sono autorizzate attività di prospezione ed estrazione, i distretti idrografici, le pertinenti unità con obbligo di comunicare dati e le aree in cui vigono piani di gestione delle zone costiere.

 

12. Zone a rischio naturale

 

Zone sensibili caratterizzate in base ai rischi naturali (cioè tutti i fenomeni atmosferici, idrologici, sismici, vulcanici e gli incendi che, per l’ubicazione, la gravità e la frequenza, possono avere un grave impatto sulla società), ad esempio inondazioni, slavine e subsidenze, valanghe, incendi di boschi/foreste, terremoti, eruzioni vulcaniche.

 

13. Condizioni atmosferiche

 

Condizioni fisico-chimiche dell’atmosfera. Questa voce comprende i dati territoriali basati su misurazioni, su modelli o su una combinazione dei due e comprende i punti di misurazione.

 

14. Elementi geografici meteorologici

 

Condizioni meteorologiche e relative misurazioni; precipitazioni, temperatura, evapotraspirazione, velocità e direzione dei venti.

 

15. Elementi geografici oceanografici

 

Condizioni fisiche degli oceani (correnti, salinità, altezza delle onde, ecc.).

 

16. Regioni marine

 

Condizioni fisiche dei mari e dei corpi idrici salmastri suddivisi in regioni e sottoregioni con caratteristiche comuni.

 

17. Regioni biogeografiche

 

Aree che presentano condizioni ecologiche relativamente omogenee con caratteristiche comuni.

 

18. Habitat e biotopi

 

Aree geografiche caratterizzate da condizioni ecologiche specifiche, processi, strutture e funzioni (di supporto alla vita) che supportano materialmente gli organismi che le abitano. Sono comprese le zone terrestri e acquatiche, interamente naturali o seminaturali, distinte in base agli elementi geografici, abiotici e biotici.

 

19. Distribuzione delle specie

 

Distribuzione geografica delle specie animali e vegetali aggregate per griglia, regione, unità amministrativa o altra unità analitica.

 

20. Risorse energetiche

 

Risorse energetiche, compresi gli idrocarburi, l'energia idroelettrica, la bioenergia, l'energia solare, eolica, ecc., ove opportuno anche informazioni, in termini di altezza/profondità, sull'entità della risorsa.

 

21. Risorse minerarie

 

Risorse minerarie, compresi i minerali metallici, i minerali industriali, ecc., ove opportuno anche informazioni, in termini di altezza/profondità, sull'entità della risorsa.

 

 

Allegato IV [19]


[1] Lettera così modificata dall'art. 16 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 16 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[3] Comma così modificato dall'art. 16 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[4] Comma così modificato dall'art. 16 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[5] Lettera inserita dall'art. 16 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[6] Comma così modificato dall'art. 16 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[7] Comma abrogato dall'art. 16 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[8] Comma inserito dall'art. 16 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[9] Comma aggiunto dall'art. 16 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[10] Comma così modificato dall'art. 16 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[11] Comma così modificato dall'art. 16 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[12] Comma così modificato dall'art. 16 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[13] Lettera così modificata dall'art. 16 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[14] Comma così modificato dall'art. 16 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[15] Comma così modificato dall'art. 16 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[16] Comma così sostituito dall'art. 16 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[17] Comma inserito dall'art. 16 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[18] Comma così modificato dall'art. 16 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[19] Allegato abrogato dall'art. 16 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.