§ 47.1.2 – L. 2 febbraio 1960, n. 68.
Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:47. Geologia e cartografia
Capitolo:47.1 geologia e cartografia
Data:02/02/1960
Numero:68


Sommario
Art. 1.      Sono organi cartografici dello Stato
Art. 2.      Sono documenti ufficiali annessi alla cartografia ufficiale i documenti geodetici relativi alle reti trigonometriche e di livellazione nonchè i documenti relativi ai dati topografici, [...]
Art. 3.      Nelle Provincie prive di cartografia ufficiale dello Stato possono essere utilizzati, come carte e documenti ufficiali, carte e documenti costruiti o redatti da enti pubblici e privati, purchè, [...]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      Salve le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni sulle servitù militari e quelle di cui al successivo art. 8, sono liberamente consentiti i rilevamenti che riguardino misurazioni per [...]
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.      E' fatto divieto di cedere a terzi, che non siano direttamente interessati a valersene per studi o lavori per i quali li abbiano richiesti, i rilevamenti indicati nel secondo comma del [...]
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13.      Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano alle carte, mappe, piante e schizzi già pubblicati alla data del 23 luglio 1959 dei quali è consentita la vendita fino ad [...]
Art. 14.      Le infrazioni alla presente legge comportano il sequestro degli strumenti e apparati, degli originali, tipi e copie della cartografia non autorizzata, senza pregiudizio delle altre sanzioni [...]
Art. 15.      E' abrogata la legge 2 giugno 1930, n. 1139


§ 47.1.2 – L. 2 febbraio 1960, n. 68.

Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici.

(G.U. 1 marzo 1960, n. 52).

 

     Art. 1.

     Sono organi cartografici dello Stato:

     l'Istituto geografico militare;

     l'Istituto idrografico della Marina;

     la Sezione fotocartografica dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

     l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

     il Servizio geologico.

     La cartografia ufficiale dello Stato è costituita dalle carte geografiche, topografiche, corografiche, nautiche, aeronautiche, catastali e geologiche pubblicate da un ente cartografico dello Stato e dall'ente stesso dichiarate ufficiali.

     Le carte aeronautiche e geologiche sono ufficiali limitatamente alle particolari rappresentazioni di carattere aeronautico e geologico che vi sono contenute.

     Sulle carte ufficiali è impressa, a cura dell'ente produttore, apposita stampigliatura.

 

          Art. 2.

     Sono documenti ufficiali annessi alla cartografia ufficiale i documenti geodetici relativi alle reti trigonometriche e di livellazione nonchè i documenti relativi ai dati topografici, astronomici, gravimetrici e magnetici redatti dagli organi cartografici dello Stato, dalla Commissione geodetica italiana e dall'Istituto nazionale di geofisica ai fini dei rilevamenti o ad altri fini scientifici e tecnici.

     Sui documenti ufficiali è impressa, a cura dell'ente, della Commissione geodetica italiana o dell'Istituto nazionale di geofisica, che li producono, apposita stampigliatura.

     Alla Commissione geodetica italiana è devoluto l'incarico del coordinamento dei dati di non completa coincidenza forniti dai diversi organi.

 

          Art. 3.

     Nelle Provincie prive di cartografia ufficiale dello Stato possono essere utilizzati, come carte e documenti ufficiali, carte e documenti costruiti o redatti da enti pubblici e privati, purchè, a giudizio del competente organo cartografico dello Stato, possiedano i necessari requisiti tecnici.

 

          Art. 4. [1]

     [Sono liberi la produzione e il commercio di carte e documenti che costituiscano una sostanziale rielaborazione sotto un nuovo aspetto (statistico, scientifico, turistico, storico, didattico) delle carte e dei documenti ufficiali in libero commercio.

     La riproduzione totale o parziale, da parte di organi non statali o di privati di carte e documenti ufficiali in libero commercio, per utilizzazione a scopi vari, compreso quello di corredarne pubblicazioni o periodici, deve essere preventivamente autorizzata dall'organo statale produttore della carta o del documento.

     Le rielaborazioni e riproduzioni debbono contenere l'indicazione dell'organo statale produttore della carta e del documento riprodotto o rielaborato, al quale organo sono dovuti i diritti d'autore a norma dell'art. 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633. I diritti predetti sono versati in tesoreria con imputazione al bilancio di entrata.

     Salvo quanto disposto dal successivo art. 6, nulla è innovato circa la facoltà attribuita ai Comuni, ai sensi dell'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, di rilasciare copie ed estratti.]

 

          Art. 5. [2]

 

          Art. 6. [3]

 

          Art. 7.

     Salve le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni sulle servitù militari e quelle di cui al successivo art. 8, sono liberamente consentiti i rilevamenti che riguardino misurazioni per opere di ingegneria, in progetto o in costruzione, o per lavori di agrimensura e di estimo.

     Tuttavia, allorchè trattisi di rilevamenti per opere idrauliche per bonifiche, canalizzazioni a scopo di navigazione o di irrigazione, grandi acquedotti, e di rilevamenti per vie di comunicazioni ferroviarie, tranviarie e rotabili o costruzioni di aeroporti privati, deve esserne data comunicazione all'Istituto geografico militare o allo Stato Maggiore dell'Aeronautica, qualora trattisi di rilevamenti per costruzione di aeroporti privati.

     Ad opera costruita, la ditta o l'ente costruttori sono tenuti ad inviare all'Istituto geografico militare gli elementi atti ad agevolare l'aggiornamento della cartografia ufficiale.

 

          Art. 8. [4]

     [I rilevamenti per qualsiasi scopo nelle zone militarmente importanti previste dalla legge 1° giugno 1931, n. 886, e successive modificazioni, debbono essere preventivamente autorizzati dal direttore dell'Istituto geografico militare. Tale autorizzazione non è richiesta per i rilevamenti catastali, che restano regolati dalle apposite disposizioni legislative vigenti in materia.

     I rilevamenti delle acque territoriali debbono essere preventivamente autorizzati dal direttore dell'Istituto idrografico della Marina. Sono esentati dal richiedere la preventiva autorizzazione gli organi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici per i rilievi idrografici necessari al Ministero stesso nonchè i Consorzi autonomi dei porti.]

 

          Art. 9. [5]

     [Ogni qualvolta sia ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza e di riservatezza ai fini della difesa, l'autorità militare ha facoltà di assumere e di eseguire, con proprio personale, rilievi che possano occorrere ad organismi statali o pubblici e a grandi imprese di pubblica utilità, stabilendo i prezzi e versandone l'importo all'Erario.]

 

          Art. 10.

     E' fatto divieto di cedere a terzi, che non siano direttamente interessati a valersene per studi o lavori per i quali li abbiano richiesti, i rilevamenti indicati nel secondo comma del precedente art. 7 e nel primo e secondo comma del precedente art. 8 senza il preventivo benestare dei direttori dell'Istituto geografico militare o dell'Istituto idrografico della Marina.

 

          Art. 11. [6]

 

          Art. 12. [7]

 

          Art. 13.

     Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano alle carte, mappe, piante e schizzi già pubblicati alla data del 23 luglio 1959 dei quali è consentita la vendita fino ad esaurimento delle copie stampate alla data predetta e, comunque, non oltre cinque anni dalla data stessa.

 

          Art. 14.

     Le infrazioni alla presente legge comportano il sequestro degli strumenti e apparati, degli originali, tipi e copie della cartografia non autorizzata, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalle leggi in vigore. [8]

 

          Art. 15.

     E' abrogata la legge 2 giugno 1930, n. 1139.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 2000, n. 367.

[3] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 2000, n. 367.

[4] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[5] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[6] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 2000, n. 367.

[7] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 2000, n. 367.

[8] Comma così modificato dall'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 2000, n. 367.