§ 1.5.178 - L.R. 28 dicembre 2017 n. 30.
Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2018


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:28/12/2017
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 2.  (Disposizioni di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica)
Art. 3.  (Aree e fabbricati destinati ad attività produttive)
Art. 4.  (Disposizioni di manutenzione a norme regionali comportanti riflessi finanziari)
Art. 5.  (Patto per la residenzialità e family support)
Art. 6.  (Casa dei Cantautori)
Art. 7.  (Fondo a sostegno di azioni del trasporto ferroviario delle merci)
Art. 8.  (Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili [...]
Art. 9.  (Agevolazioni fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali intraprese nell’anno 2018)
Art. 10.  (Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per particolari categorie di veicoli)
Art. 11.  (Funzioni degli enti di area vasta e definizione dei rapporti finanziari)
Art. 12.  (Copertura finanziaria)
Art. 13.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 1.5.178 - L.R. 28 dicembre 2017 n. 30.

Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2018

(B.U. 29 dicembre 2017, n. 18)

 

Art. 1. (Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di Economia e Finanza regionale per il triennio 2018-2020, per l’anno 2018 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, nonché alla crescita e agli investimenti.

2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 56, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata per l’anno 2018 l’autorizzazione alla contrazione di mutuo o altra forma di indebitamento a copertura del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2009 di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015 – 2017) e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 2. (Disposizioni di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Il complesso della spesa per studi e incarichi di consulenza per l'anno 2018 non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati.

3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:

a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari;

b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni;

c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;

d) le attività di indagine e di ricerca, nonché di assistenza tecnica e finanziaria, affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;

e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni;

f) gli incarichi conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni e da quanto disposto in materia di trasferimento di beni immobili dall’articolo 56 bis del decreto - legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 , nonché gli incarichi concernenti la stima di immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ovvero in altri programmi di alienazione o valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse.

5. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

6. Il complesso della spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2018, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica alla spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al servizio di Protezione civile e servizi ed enti preposti al controllo, alla vigilanza e alla tutela del territorio, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per l’espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo, nonché a quella derivante da obblighi normativi e dall’acquisizione di dotazioni volte a garantire e migliorare la sicurezza stradale.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano anche agli enti del settore regionale allargato.

9. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per l'anno 2018, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

10. La disposizione di cui al comma 9 non si applica alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, né alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi.

11. Il complesso della spesa per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l’anno 2018, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

12. La disposizione di cui al comma 11 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi, a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e a quella sostenuta con i fondi di cui all’articolo 9, comma 9, del decreto - legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

13. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (ARPAL) per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419 ) e successive modificazioni e integrazioni.

14. Il complesso della spesa per trasferte, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno 2018, non può essere superiore al 60 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. Le trasferte di personale regionale all’estero devono essere autorizzate con nota del Segretario generale.

15. Il limite di spesa di cui al comma 14 può essere superato, previa adozione da parte della Giunta regionale o dell’organo di vertice dell’Ente di un provvedimento motivato, per la partecipazione della Regione o degli enti costituenti il settore regionale allargato a riunioni istituzionali ufficialmente convocate dallo Stato o dall’Unione europea.

16. La disposizione di cui al comma 14 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e con imputazione di spesa finalizzata all’attuazione di piani e di programmi per obiettivi comunitari o nazionali, nonché a quella sostenuta per l'esercizio di funzioni ispettive, di compiti di verifica e di controllo e per la partecipazione della Regione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le regioni, le autonomie locali e lo Stato e alle attività di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014.

17. Le disposizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all'assistenza territoriale, e alle società in house della Regione, con esclusione per quest'ultime delle spese con imputazione a carico di specifiche commesse o riconducibili all'attuazione di accordo di programma, piani operativi, piani annuali o altri strumenti programmatori approvati dalla Regione.

18. Ai fini della riduzione di spesa di cui al presente articolo, la Regione privilegia, ove possibile, l’utilizzo di sistemi di videoconferenza, onde consentire la partecipazione a distanza.

19. La disposizione di cui al comma 18 si applica anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato per quanto compatibile.

20. La Regione, gli enti appartenenti al settore regionale allargato e le società in house della Regione, per l'anno 2018, non effettuano spese per sponsorizzazioni.

21. Per gli effetti di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)) e successive modificazioni e integrazioni, al fine di eliminare i costi amministrativi legati ad adempimenti che non comportano risultati finanziari positivi, l’Amministrazione regionale è esentata dal pagamento dei canoni demaniali di concessione di beni immobili divenuti di sua proprietà in forza dell’anzidetta l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 3. (Aree e fabbricati destinati ad attività produttive)

1. Nell’ambito degli utilizzi del Fondo strategico regionale di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, sono destinabili risorse per l’acquisto, recupero e dotazione infrastrutturale da parte di FI.L.S.E. S.p.A. di aree e fabbricati da destinarsi ad attività produttive o di servizi alla produzione, anche ai fini degli Accordi di Localizzazione di cui all’articolo 7 della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita). Sono sottoposti alla disciplina di cui al presente articolo anche gli immobili di proprietà FI.L.S.E. S.p.A. destinati ad attività produttive relativamente ai quali i rientri derivanti dalla cessione o messa a disposizione alle imprese sono destinati al Fondo strategico.

2. Gli immobili di cui al comma 1 sono destinabili all’insediamento di imprese di micro, piccola, media e grande dimensione che svolgano attività di produzione o di servizi alla produzione.

3. Gli immobili di cui al comma 1 sono venduti alle imprese o messi a disposizione delle stesse con modalità flessibili quali l’affitto, la concessione o altro titolo di diritto d’uso, anche con diritto di riscatto, che da un lato perseguano il rientro finanziario del Fondo e dall’altro favoriscano lo sviluppo temporale della sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative imprenditoriali. Resta ferma la cessione delle opere di urbanizzazione agli enti pubblici di competenza, ove previste nell’ambito degli insediamenti sviluppati.

4. Gli immobili di cui al comma 1 sono venduti o messi a disposizione delle imprese a prezzi di mercato. Per la determinazione del prezzo di vendita o messa a disposizione, ovvero per la verifica di congruità, FI.L.S.E. S.p.A. può avvalersi dei servizi offerti dall’Agenzia delle Entrate.

5. Il Fondo strategico viene implementato dai rientri di spettanza derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, ivi incluse le eventuali plusvalenze di competenza. Nel caso si verifichino minusvalenze, le stesse, per quanto di competenza del Fondo, costituiscono perdite a carico del Fondo medesimo, da accertarsi ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 4. (Disposizioni di manutenzione a norme regionali comportanti riflessi finanziari)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e 2017” sono sostituite dalle seguenti: “, 2017 e 2018”.

2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015)) e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “, al netto di quanto destinato dalla Regione Liguria per la copertura degli oneri relativi all’ATO di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni”.

3. Alla fine del comma 1 bis dell’articolo 15 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “, al netto di quanto destinato dalla Regione Liguria per la copertura degli oneri relativi all’ATO di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni”.

4. Al comma 1 quater dell’articolo 15 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “del personale dipendente” sono inserite le seguenti: “alla data del 30 settembre 2017”.

5. Nella rubrica dell’articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “2017” è sostituita dalla seguente: “2018”.

6. Al comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “1° gennaio 2018” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2019”.

7. Al comma 2 dell’articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “2017 – 2019” sono sostituite dalle seguenti: “2018 – 2020” e le parole: “2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “2019 e 2020”.

8. Al comma 3 dell’articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “2017 – 2019” sono sostituite dalle seguenti: “2018 – 2020” e le parole: “2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “2019 e 2020”.

9. Al comma 4 dell’articolo 33 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019”.

10. Alla fine del comma 2 dell’articolo 170 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fuzioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “Per gli anni 2018, 2019, 2020 la percentuale di riserva è del 73 per cento”.

11. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Al personale di cui al comma 1 compete, altresì, ogni ulteriore funzione di vigilanza sul rispetto della normativa ambientale applicabile al territorio agro-silvo-pastorale, che non sia attribuita in modo esclusivo ad altri soggetti.

1 ter. L’organizzazione del servizio e le modalità di esercizio delle relative funzioni sono disciplinate dalla Giunta regionale con regolamento ai sensi dell’articolo 50, comma 1, dello Statuto regionale.”.

12. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013)) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “interventi di edilizia sociale e di riqualificazione urbana” sono sostituite dalle seguenti: “interventi di riqualificazione urbana ovvero di edilizia sociale”.

13. Alla fine del comma 4 ter dell’articolo 6 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario) e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “Per l’anno 2018 la quota riservata è pari ad euro 1.500.000,00”.

14. Alla fine dell’allegato alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 19 (Rendiconto generale dell’Amministrazione della Regione Liguria per l’esercizio finanziario 2016) recante “Attestazione dei tempi di pagamento e relativa relazione (art. 41 comma 1 del d.l. 66/2014), è aggiunto il seguente testo:

“Integrazione - Attestazione dei tempi di pagamento e relativa relazione (art. 41 comma 1 del d.l. 66/2014)

Nel corso del 2017 si è proceduto al programmato approfondimento sulle cause che potevano aver generato un risultato dell’indicatore di tempestività dei pagamenti 2016 peggiorativo rispetto all’anno precedente.

Dalla verifica condotta dal competente Settore Bilancio e Ragioneria, è emerso che a causa di problemi tecnici il sistema di gestione delle fatture in uso risultava completamente carente di una funzionalità atta a rilevare e gestire correttamente il periodo di eventuale “sospensione” della fattura che, interrompendone i termini, con adeguata motivazione al riguardo, avrebbe dovuto procrastinare la data di scadenza della medesima incrementandola dell’intervallo di sospensione.

In attesa dell’adeguamento funzionale, per recuperare le corrette informazioni relative al 2016 è stato richiesto alle strutture regionali interessate di rivedere nel dettaglio le fatture di competenza al fine di verificare se correttamente trattate in merito all’esatto conteggio della scadenza che tenesse conto di eventuali giorni di sospensione intervenuti.

Dalle verifiche effettuate, inoltre, è emerso che nei conteggi il sistema teneva conto erroneamente di 33 documenti non pertinenti ai fini del calcolo, quali le note di credito.

Pertanto sulla base delle informazioni fornite dalle strutture regionali interessate e, in base all’aggiornamento dei dati depurati dei documenti erroneamente computati (n. 33), si è proceduto ad aggiornare il calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti per l’intero bilancio regionale per l’esercizio 2016, ottenendo il seguente risultato:

-0,06 giorni

Pagamenti relativi a transazioni commerciali dopo la scadenza anno 2016

L’importo aggiornato dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza di cui al d.lgs. 9/10/2002 n. 231 risulta essere relativo a n. 1323 pagamenti per un importo complessivo di 20.509.658,33 euro.

In relazione alla sopra esposta revisione dei dati la situazione aggiornata appare la seguente:

n. 3.795 pagamenti su fatture effettuati nell’anno 2016 per un totale di euro 142.348.416,17 con tempi così distribuiti:

• prima della scadenza n. 2438 pagamenti per un importo di euro 121.356.113,59

• lo stesso giorno della scadenza n. 34 pagamenti per un totale di euro 482.644,25

• dopo la scadenza n. 1323 pagamenti per un totale di euro 20.509.658,33.

Nello specifico i 1323 pagamenti disposti dopo la scadenza per un totale di euro 20.509.658,33 risultano così ripartiti:

• da 1 a 10 giorni di ritardo n. 347 pagamenti per un importo di euro 2.774.944,73

• da 11 a 20 giorni di ritardo n. 163 pagamenti per un totale di euro 3.718.085,98

• oltre 20 giorni di ritardo n. 813 pagamenti per un importo di euro 14.016.627,62.”.

15. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014)), altre disposizioni finanziarie e conseguenti variazioni al bilancio di previsione) è inserito il seguente:

“2 bis. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dall’anno 2017, il riferimento per l’individuazione delle misure di contenimento della spesa corrente di cui al comma 2 è sostituito dalle autorizzazioni di spesa relativa alla Missione 1, Programma 1.003 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato – Titolo 1 – Spese correnti – Macro aggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” e Macro aggregato 110 “Altre spese correnti”.”.

 

     Art. 5. (Patto per la residenzialità e family support)

1. In un contesto di rilevante sofferenza economica e di forte calo demografico, la Regione ritiene improcrastinabile intervenire a sostegno della collettività ligure, mettendo in campo misure di carattere fiscale e di supporto sociale, quali il “Patto per la residenzialità” e il “family support”, che consentano uno sgravio della pressione fiscale e diano impulso agli investimenti e ai consumi.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione vara il “Patto per la residenzialità”, mirato a favorire il radicamento sul territorio ligure di nuclei familiari e cittadini comunitari provenienti da altre zone italiane o estere; a tal fine, alle persone fisiche di età inferiore a 45 anni che trasferiscono la propria residenza in un comune ligure, l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef è fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale, a condizione che il trasferimento della residenza in un comune ligure avvenga nel corso del 2018 e sia mantenuto per tutto il periodo di vigenza dell’agevolazione; detta agevolazione fiscale si applica per l’anno d’imposta 2018 e per i due successivi.

3. Sempre nell’ambito del “Patto per la residenzialità”, la Regione può promuovere accordi con i comuni in collaborazione con l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), affinché gli stessi adottino agevolazioni sulla fiscalità locale (Imu, Tari, Tasi) a beneficio dei nuovi soggetti residenti, a fronte di misure compensative regionali, fra cui il riconoscimento di priorità nell’attribuzione di contributi o altri vantaggi economici e il riconoscimento di forme di premialità nell’ambito dell’attuazione dei patti di solidarietà regionale.

4. Ai fini di cui al comma 1, la Regione adotta misure di sostegno alla famiglia, denominate nel loro complesso “family support” e declinate nelle seguenti azioni:

a) esenzione dalla maggiorazione regionale all’addizionale Irpef per le famiglie numerose comunitarie; pertanto, per l'anno d'imposta 2018, per i soggetti con reddito imponibile fino a euro 55.000,00 aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli, l'aliquota dell'addizionale regionale all’Irpef è fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale;

b) per l'anno d'imposta 2018, per i soggetti comunitari con reddito imponibile fino a 28.000,00 euro, aventi fiscalmente a carico almeno un figlio nato nel 2018, l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef è fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.

 

     Art. 6. (Casa dei Cantautori)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad anticipare, per l’anno 2018, il finanziamento di euro 120.000,00, ai fini della progettazione della Casa dei Cantautori in Genova, all’interno del complesso dell’Abbazia di San Giuliano, la cui realizzazione è stata disposta con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 29 settembre 2019 recante l’approvazione del Piano strategico “Grandi Progetti beni Culturali” annualità 2019.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, allo stato di previsione della spesa del bilancio 2018:

- riduzione di 120.000,00 euro (centoventimila/00) della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 7 “Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile” e contestuale aumento del medesimo importo della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”.

 

     Art. 7. (Fondo a sostegno di azioni del trasporto ferroviario delle merci)

1. Al fine di promuovere il trasporto ferroviario delle merci aventi origine o destinazione in uno dei porti liguri, anche in previsione del completamento del Terzo Valico Ferroviario dei Giovi e delle linee di adduzione allo stesso, è istituito un apposito fondo denominato “Fondo per il sostegno di azioni per il trasporto ferroviario delle merci” con le finalità di cui al comma 2.

2. Il Fondo concorre alle finalità e allo strumento di incentivazione di cui all’articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)) e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità e le procedure di attuazione stabilite dal regolamento di cui al comma 649 della medesima legge, approvato con decreto 14 luglio 2017, n. 125.

3. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo, in conformità al regolamento di cui all’articolo 1, comma 649, della l. 208/2015 e successive modificazioni e integrazioni e alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale esercizi 2018/2020:

esercizio 2018

- riduzione, in termini di competenza e di cassa, di 200.000,00 euro (duecentomila/00) della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 7 “Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile” e contestuale iscrizione, in termini di competenza e di cassa, del medesimo importo alla Missione 10”Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 1 “Trasporto ferroviario”;

esercizio 2019

- riduzione, in termini di competenza, di 200.000,00 euro (duecentomila/00) dalla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” Programma 3 “Altri fondi” e contestuale iscrizione, in termini di competenza, del medesimo importo alla Missione 10”Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 1 “Trasporto ferroviario”;

esercizio 2020

- riduzione, in termini di competenza, di 200.000,00 euro (duecentomila/00) dalla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” Programma 3 “Altri fondi” e contestuale iscrizione, in termini di competenza, del medesimo importo alla Missione 10”Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 1 “Trasporto ferroviario”.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

 

     Art. 8. (Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42))

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio nei confronti del dott. ing. A. M. I. per la fattura n. 5/2017 del 30 agosto 2017 per l’importo di euro 6.651,06 (IVA inclusa) inerente l’incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (articolo 92 d.lgs. 81/2008) per l’opera pubblica per l’esecuzione opere di adeguamento e inserimento elementi accessori e impianti previsti dalla normativa antincendio presso la sede regionale di Genova, via Fieschi 15.

Al finanziamento della spesa pari ad euro 6.651,06 si provvede con imputazione al bilancio 2017-2019 - competenza 2017 - Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma 5 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali” che presenta la dovuta disponibilità.

 

     Art. 9. (Agevolazioni fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali intraprese nell’anno 2018)

1. Al fine di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale, nonché lo sviluppo di nuova imprenditorialità, le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio della Regione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, sono esentate dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta di inizio dell’attività e per i quattro anni successivi.

2. Sono ammessi a beneficiare dell'esenzione fiscale di cui al comma 1 i soggetti indicati dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, esercenti attività nelle categorie economiche del commercio al dettaglio, dell’eccellenza artigianale, della piccola industria alimentare e dei servizi di ristorazione individuati dai Codici Divisione ATECO 2007: 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 - 23.11 - 23.12 - 23.13 - 23.14 - 23.19 - 23.20 - 23.31 - 23.41 - 23.42 - 23.43 - 23.44 - 23.49 - 23.70 – 47.2 – 47.51 – 47.52 – 47.59 – 47.6 - 47.71 – 47.72 – 47.75 – 47.76 - 47.78 – 47.79 – 47.81 – 47.82 – 47.89 – 56.1 – 56.3 – 95.2.

3. L’esenzione si applica limitatamente al valore della produzione netta non eccedente euro due milioni, prodotto nel territorio della Regione dalle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio ai sensi del comma 1.

4. Ai sensi del presente articolo, per nuova iniziativa produttiva s'intende:

a) l'attività che viene svolta per la prima volta, sul territorio della Regione, da un'impresa nuova;

b) l’attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale.

5. L’esenzione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.

6. Qualora l’attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di cinque anni dall’insediamento in Liguria, il beneficio fiscale cumulato costituisce debito tributario in capo all’impresa beneficiaria e va restituito all’Amministrazione regionale nelle modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia di versamenti fiscali e tributari.

7. La Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione del presente articolo e definisce i programmi di accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo in collaborazione con la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito di quanto previsto dalla Convenzione in essere in materia di gestione dell’Irap e dell’addizionale regionale all’Irpef.

 

     Art. 10. (Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per particolari categorie di veicoli)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17 (Esenzioni permanenti) del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli autoveicoli adibiti ad ambulanze di trasporto o soccorso, al trasporto di organi e sangue o al trasporto di persone in particolari condizioni, di proprietà o da essi utilizzati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge 23 settembre 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in Materia di energia) e successive modificazioni e integrazioni di:

a) organizzazioni di volontariato e organizzazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale di cui alla legge regionale 12 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni;

b) enti locali;

c) Aziende sanitarie locali.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17 del d.P.R. 39/1953, sono esentati altresì dalla tassa automobilistica regionale gli autoveicoli esclusivamente destinati al servizio di antincendio boschivo, di proprietà o da essi utilizzati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della l. 99/2009 di:

a) enti locali;

b) enti parco regionali o nazionali;

c) organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco regionale del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo, di cui all’articolo 20 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile e antincendio) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Hanno diritto all’esenzione di cui al presente articolo esclusivamente gli autoveicoli il cui uso risulti dalla carta di circolazione, adibiti a trasporto specifico o ad uso speciale ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

4. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.

5. L’esenzione di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

 

     Art. 11. (Funzioni degli enti di area vasta e definizione dei rapporti finanziari)

1. Fermo restando quanto già stabilito dall’articolo 4 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56) le funzioni diverse da quelle di cui al comma 2 disciplinate da leggi regionali sono esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana, quali enti di area vasta, ai sensi dell’articolo 1, commi 85 e 87, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

2. Le province e la Città metropolitana esercitano le seguenti funzioni non fondamentali delegate dalla Regione:

a) diritto allo studio, già disciplinata con legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento), all’articolo 6, comma 1, lettera c);

b) opere in conglomerato cementizio armato, già disciplinata con legge regionale 26 novembre 1984, n. 52 (Delega alle Province delle funzioni regionali relative alle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso e a struttura metallica) e legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 (Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette);

c) costruzioni in zone sismiche, già disciplinata con legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari);

d) pubblico spettacolo, già disciplinata dall’articolo 21 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009);

e) controllo attività edilizia, già disciplinata con legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), articoli 52 e 53;

f) tutela del paesaggio, già disciplinata con legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio), articolo 13;

g) aree protette, già disciplinata con legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette), legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 (Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette), legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) e legge regionale 28 dicembre 2009, n. 65 (Istituzione della riserva naturale regionale "Adelasia" nel comune di Cairo Montenotte ed altre disposizioni in materia di aree naturali protette).

3. Fermo restando il principio della copertura degli oneri nei limiti dei trasferimenti statali contenuto nelle diverse discipline normative regionali di settore e fatto salvo quanto previsto al comma 4, alla copertura dei costi delle funzioni di cui al comma 2 si provvede con la somma di euro 630.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2018, allocata alla Missione 18 – Programma 18.001, nel bilancio 2018 – 2020.

4. La copertura dei costi delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è assicurata tramite gli oneri istruttori determinati dagli enti di area vasta anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 comma 4 della l.r. 15/2015.

5. Ad integrale e definitiva chiusura dei reciproci rapporti finanziari pregressi al 31 dicembre 2017, nonché al fine di agevolare il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio degli enti di area vasta, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con i medesimi enti accordi che prevedono:

a) la corresponsione della somma complessiva una tantum di euro 1.000.000, 00, allocata alla Missione 18 – Programma 18.001, nel bilancio 2017 – 2019, da assegnare proporzionalmente ai costi ammessi con riferimento al personale impegnato nella funzione come dichiarato dagli enti;

b) in via eccezionale, solo per l’esercizio 2017, lo svincolo delle seguenti somme, già nella disponibilità degli enti stessi:

1. i canoni delle concessioni del demanio idrico e fluviale introitati dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, con esclusione delle somme accertate dalla Regione, per l’importo complessivo di euro 476.450,06;

2. le economie di spesa conseguite sugli interventi di manutenzione realizzati entro il 30 giugno 2015 dalle province e dalla Città metropolitana nell’esercizio delle funzioni di difesa del suolo a valere sui proventi dei canoni demaniali, per l’importo complessivo di euro 2.989.007,12 mediante svincolo delle stesse;

3. le somme rinvenienti dalle azioni di recupero poste in essere dalle province e dalla Città metropolitana relativamente al mancato versamento dei canoni demaniali di cui al punto 1, precedenti al 31 dicembre 2015 per l’importo complessivo di euro 4.436.035,79.

 

     Art. 12. (Copertura finanziaria)

1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, la copertura delle spese previste dalla presente legge si rinviene nella correlata legge di bilancio per l’anno finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020.

 

     Art. 13. (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2018, ad eccezione degli articoli 8 e 11, che entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.