§ 4.3.28 - L.R. 28 dicembre 2009, n. 65.
Istituzione della riserva naturale regionale “Adelasia” nel comune di Cairo Montenotte ed altre disposizioni in materia di aree naturali protette


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 parchi
Data:28/12/2009
Numero:65


Sommario
Art. 1.  (Istituzione, individuazione e finalità della riserva naturale regionale dell’Adelasia)
Art. 2.  (Finalità della riserva naturale regionale dell’Adelasia)
Art. 3.  (Gestione della riserva dell’Adelasia)
Art. 4.  (Piano di gestione)
Art. 5.  (Misure di tutela della riserva naturale dell’Adelasia)
Art. 6.  (Sanzioni amministrative)
Art. 7.  (Disposizioni transitorie e di raccordo)
Art. 8.  (Aggiornamento degli importi delle sanzioni pecuniarie della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni)
Art. 9.  (Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2000 n. 31 (Istituzione dell'area protetta regionale Giardini Botanici Hanbury))
Art. 10.  (Norma finanziaria)


§ 4.3.28 - L.R. 28 dicembre 2009, n. 65.

Istituzione della riserva naturale regionale “Adelasia” nel comune di Cairo Montenotte ed altre disposizioni in materia di aree naturali protette

(B.U. 30 dicembre 2009, n. 24)

 

TITOLO I

RISERVA NATURALE REGIONALE DELL’ADELASIA

 

Art. 1. (Istituzione, individuazione e finalità della riserva naturale regionale dell’Adelasia)

     1. In attuazione degli articoli 22, 23 e 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modifiche ed integrazioni, è istituita la riserva naturale regionale dell’Adelasia.

     2. La perimetrazione della riserva naturale comprende i territori ricadenti nel Comune di Cairo Montenotte, di proprietà della Provincia di Savona, individuati con apposito segno grafico nella planimetria in scala 1:10.000, allegato n. 1 alla presente legge.

     3. I territori così individuati sono classificati “riserva naturale regionale” per la conservazione orientata dei valori naturalistici ed ambientali in essa presenti, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della l. 394/1991 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 2. (Finalità della riserva naturale regionale dell’Adelasia)

     1. Nell’ambito delle finalità generali definite dalla l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, la riserva naturale regionale dell’Adelasia ha in particolare i seguenti scopi:

     a) conservare e valorizzare il patrimonio naturale costituito, in particolare, dalle risorse forestali, dalle risorse idriche, dalle formazioni geologiche, dagli habitat, dalle specie vegetali ed animali rare, endemiche, vulnerabili e dalle relative connessioni con la rete ecologica regionale, in adempimento degli impegni assunti a livello comunitario, così come previsto dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

     b) conservare e valorizzare il paesaggio agrario presente nella riserva, quale ecosistema complesso nato dalla equilibrata integrazione fra le risorse degli ambienti naturali ed il loro uso tradizionale da parte della comunità locale;

     c) promuovere lo studio, la divulgazione, la fruizione pubblica dei valori e delle peculiarità naturali e culturali dell’area.

 

     Art. 3. (Gestione della riserva dell’Adelasia)

     1. La gestione della riserva naturale regionale dell’Adelasia è affidata alla Provincia di Savona, di seguito denominata ente gestore, che svolge tale compito in collaborazione con il Comune di Cairo Montenotte, sia attraverso le forme di intesa previste nella presente legge, sia  attraverso eventuali accordi aventi ad oggetto settori di attività o specifici interventi, ferma restando in tali casi la responsabilità dell’ente gestore.

     2. L’ente gestore provvede ad assicurare la conservazione, la valorizzazione, la conoscenza nonché la fruizione dei valori naturalistici, paesaggistici e storico culturali della riserva attraverso:

     a) l’elaborazione e l’adozione del Piano di gestione di cui all’articolo 4;

     b) l’approvazione dei regolamenti previsti dall’articolo 25 della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto nell’articolo 5, comma 2;

     c) la promozione di azioni e l’attuazione di interventi necessari per conseguire le finalità dell’area protetta;

     d) la redazione della relazione annuale prevista dall’articolo 29 della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni;

     e) l’attuazione delle direttive impartite dalla Regione, con particolare riferimento a quelle volte ad assicurare l’integrità del sistema regionale delle aree protette di cui all’articolo 4, comma 5, della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni;

     f) lo svolgimento di tutti gli altri compiti amministrativi attribuiti agli enti di gestione delle aree protette dalla l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento al rilascio dei nulla osta e dei pareri, alla vigilanza, all’adozione dei provvedimenti sanzionatori, ai ricorsi all’autorità giudiziaria ordinaria ed amministrativa.

     3. In qualità di ente gestore della riserva, la Provincia resta comunque soggetta all’osservanza delle disposizioni relative agli enti locali per quanto attiene all’ordinamento finanziario e contabile, al regime fiscale ed ai controlli.

     4. Nei confronti del suddetto ente gestore si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1, della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 4. (Piano di gestione)

     1. Il Piano di gestione è lo strumento per l’attuazione delle finalità della riserva naturale regionale dell’Adelasia.

     2. Il Piano di gestione individua, con riferimento ad un periodo di almeno quattro anni, gli obiettivi da raggiungere, gli interventi e le azioni che si intendono intraprendere, i tempi, le risorse occorrenti, le fonti di finanziamento, gli indicatori di risultato.

     3. Il Piano di gestione è adottato dall’ente gestore d’intesa con il Comune di Cairo Montenotte; nella fase di redazione del Piano sono assicurate forme partecipative della comunità locale nonché dei soggetti interessati alla fruizione ed agli aspetti scientifici della riserva; la Giunta regionale approva il Piano entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti, apportandovi le modificazioni ritenute necessarie.

 

     Art. 5. (Misure di tutela della riserva naturale dell’Adelasia)

     1. Fermi restando i divieti di cui all’articolo 42 della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni nonché le disposizioni delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della biodiversità, della flora e della fauna, nella riserva naturale dell’Adelasia è vietato:

     a) eseguire interventi edilizi eccedenti la manutenzione straordinaria degli edifici, degli impianti e delle infrastrutture esistenti, ad eccezione di quanto previsto nel Piano di gestione per la realizzazione e l’adeguamento di strutture necessarie per i compiti istituzionali dell’ente gestore, per la fruizione, per l’esercizio delle attività agricole e forestali, per lo sviluppo delle energie rinnovabili ovvero per garantire forniture e servizi di pubblica utilità;

     b) aprire nuove strade e sentieri ovvero prolungare, rettificare, allargare il tracciato di strade e sentieri esistenti al di fuori delle previsioni contenute nel Piano di gestione; è comunque consentita la realizzazione delle  infrastrutture necessarie per le attività selvicolturali debitamente autorizzate ai sensi della legislazione vigente in materia;

     c) eseguire movimenti di terreno o interventi di messa in sicurezza dei versanti, salvo i casi previsti dal Piano di gestione o derivanti dalla sua attuazione, ovvero di quanto connesso con lo svolgimento delle attività agricole;

     d) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando nell'ambito delle attività agricole e silvicole la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;

     e) abbandonare rifiuti;

     f) introdurre specie estranee, vegetali e animali, che possano alterare l’equilibrio naturale;

     g) catturare, uccidere, disturbare le specie animali; sono ammessi gli interventi tecnici di riequilibrio faunistico di cui all’articolo 43 della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni;

     h) raccogliere o danneggiare specie vegetali o asportare minerali; in deroga a tale divieto l’ente gestore può autorizzare la raccolta a scopi scientifici prefissando tempi, quantità, modalità di raccolta, cautele da osservare, oneri e condizioni di acquisizione delle conoscenze così ottenute;

     i) transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati, fatte salve le eccezioni previste dalla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 (Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria);

     j) svolgere attività ludiche e sportive incompatibili con i divieti di cui alle lettere g) e h) o, comunque, in grado di compromettere, per le loro modalità di svolgimento ed in assenza di disposizioni emanate dall’ente gestore, le qualità ambientali, i soprassuoli boschivi, la stabilità dei versanti, le sistemazioni agrarie, l’agibilità dei percorsi;

     k) asportare o danneggiare le attrezzature predisposte per la fruizione e la conoscenza della riserva.

     2. L’ente gestore può integrare mediante appositi regolamenti, approvati ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, la normativa di tutela della riserva naturale, con particolare riferimento alla fruizione, agli interventi forestali, agli interventi di riequilibrio naturalistico-ambientale, previa acquisizione del parere della Regione da rendersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

 

     Art. 6. (Sanzioni amministrative)

     1. La violazione delle disposizioni di tutela delle aree protette di cui alla presente legge comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’articolo 33 della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, come modificato dalla presente legge.

 

TITOLO II

NORME FINALI

 

     Art. 7. (Disposizioni transitorie e di raccordo)

     1. Fino alla approvazione del Piano di gestione di cui all’articolo 4, l’ente gestore opera sulla base dei programmi di attività ed interventi contenuti nella relazione annuale di cui all’articolo 29 della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 8. (Aggiornamento degli importi delle sanzioni pecuniarie della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni)

     1. (Omissis) [1].

     2. (Omissis) [2].

     3. (Omissis) [3].

     4. (Omissis) [4].

 

     Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2000 n. 31 (Istituzione dell'area protetta regionale Giardini Botanici Hanbury))

     1. (Omissis) [5].

     2. (Omissis) [6].

 

     Art. 10. (Norma finanziaria)

     (Omissis)


[1] Modifica la lettera a) del comma 2 dell'art. 33 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12.

[2] Modifica la lettera b) del comma 2 dell'art. 33 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12.

[3] Modifica la lettera c) del comma 2 dell'art. 33 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12.

[4] Modifica la lettera d) del comma 2 dell'art. 33 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12.

[5] Sostituisce la lettera f) del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 27 marzo 2000, n. 31.

[6] Modifica il comma 4 dell'art. 3 della L.R. 27 marzo 2000, n. 31.