§ 4.6.52 - L.R. 24 febbraio 2014, n. 1.
Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 beni ambientali
Data:24/02/2014
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Finalità)
Art. 3.  (Funzioni della Regione)
Art. 4.  (Principi relativi al controllo della qualità delle acque)
Art. 5.  (Ambiti territoriali ottimali (ATO))
Art. 6.  (Ente d’ambito)
Art. 7.  (Comitato di coordinamento per il servizio idrico integrato)
Art. 8.  (Piani d’ambito)
Art. 9.  (Gestione partecipata e trasparenza del servizio idrico)
Art. 10.  (Facoltà di gestione autonoma)
Art. 11.  (Esercizio dei poteri sostitutivi)
Art. 12.  (Inadempimento agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea)
Art. 13.  (Finalità)
Art. 14.  (Definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di gestione rifiuti urbani)
Art. 15.  (Autorità d’ambito del ciclo dei rifiuti)
Art. 16.  (Funzioni connesse alla organizzazione ed affidamento dei servizi)
Art. 17.  (Determinazione della tariffa)
Art. 18.  (Segreteria dell’Autorità d’ambito)
Art. 19.  (Percorso partecipativo)
Art. 20.  (Clausola di salvaguardia)
Art. 21.  (Consulte per il servizio idrico e il servizio di gestione dei rifiuti)
Art. 22.  (Disposizioni transitorie relative al Titolo II)
Art. 23.  (Disposizioni transitorie relative al Titolo III)
Art. 24.  (Disposizioni diverse)
Art. 25.  (Abrogazione di norme)
Art. 26.  (Norma finanziaria)
Art. 27.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 4.6.52 - L.R. 24 febbraio 2014, n. 1. [1]

Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti

(B.U. 26 febbraio 2014, n. 2)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni nazionali e comunitarie, detta le norme relative alla individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio  delle funzioni concernenti  il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti, ferme restando le norme vigenti in materia di pianificazione di settore, ed è volta a:

a) rafforzare il ruolo pubblico nel governo dei servizi;

b) definire ruoli e competenze della Regione e degli enti locali nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

2. La Regione e gli enti locali nell’esercizio delle funzioni loro attribuite con la presente legge si attengono ai principi fondanti il patto con le generazioni future ed il loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale, nonché a quelli desumibili dai risultati dei referendum popolari svoltisi in materia.

 

TITOLO II

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

 

     Art. 2. (Finalità)

1. Il presente titolo, nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti in materia di servizio idrico integrato e in attuazione dell’articolo 3 bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dell’articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011) e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina e attribuisce le funzioni in materia di servizio idrico integrato.

2. Le funzioni sono attribuite nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, al fine di perseguire l’introduzione delle migliori pratiche a tutela e a salvaguardia dell’ambiente e il superamento della frammentazione delle gestioni.

3. La presente legge si ispira ai seguenti principi:

a) l’acqua è bene comune dell’umanità;

b) tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e costituiscono risorsa indispensabile e inalienabile del demanio;

c) l’uso dell’acqua è effettuato nel rispetto delle aspettative e dei diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio idrico ed ambientale;

d) l’acqua è un bene da preservare anche attraverso la cura del territorio, la manutenzione dei bacini idrografici, la tutela dei corpi idrici e delle aree di salvaguardia;

e) l’utilizzo delle acque è subordinato al risparmio ed al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la fauna e la flora acquatiche e non, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici; va salvaguardata la biodiversità, così come va favorito l’utilizzo dell’acqua di recupero, in particolare quella derivante da processi di depurazione, compatibilmente con le caratteristiche della stessa;

f) l’uso dell’acqua deve avvenire con le seguenti priorità:

1) alimentazione e igiene umana;

2) agricoltura;

3) allevamento;

4) uso industriale;

g) la gestione del servizio idrico integrato persegue, prioritariamente, le finalità di carattere sociale e ambientale insite nella natura dell’acqua come bene comune.

4. La Regione e gli enti locali nell’esercizio delle funzioni loro attribuite dalla presente legge promuovono e garantiscono forme di informazione e partecipazione dei cittadini in forma singola o associata e dei soggetti interessati agli atti di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del servizio.

 

     Art. 3. (Funzioni della Regione)

1. Nell’ambito delle competenze attribuite dalle vigenti disposizioni in materia la Regione esercita le seguenti funzioni:

a) formula indirizzi e linee guida ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 6;

b) favorisce processi di aggregazione delle gestioni esistenti nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere;

c) favorisce iniziative per la riduzione dei consumi e per il risparmio idrico, inserendole nella programmazione di cui alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nell’ambito di programmi finanziabili con fondi comunitari;

d) adotta la convenzione per la regolazione dei rapporti tra Ente d’ambito e gestore, in conformità allo schema di convenzione tipo approvata dall’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEG) ai sensi dell’articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni;

e) esercita iniziative per la valutazione e la verifica sugli interventi infrastrutturali strategici.

2. La Regione all’interno degli atti di pianificazione e di programmazione di settore definisce o concorre a definire, in attuazione di quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, i bilanci idrici dei bacini idrografici secondo i principi contenuti nella direttiva 60/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acqua al fine di assicurare:

a) il diritto all’acqua;

b) l’equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostruzione del patrimonio idrico;

c) la presenza di una quantità minima di acqua in alveo (deflusso minimo vitale) per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali.

 

     Art. 4. (Principi relativi al controllo della qualità delle acque)

1.  La Regione adotta provvedimenti volti a:

a) incentivare il consumo umano di acqua prelevata direttamente dalle reti pubbliche rispetto alle acque minerali;

b) disporre tramite il proprio sito e quello dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (ARPAL) la diffusione delle informazioni relative alla qualità dell’acqua delle reti pubbliche destinata al consumo umano e dei dati delle periodiche verifiche dell’ARPAL e dei gestori;

c) fornire indirizzi agli enti locali e agli enti d’ambito perché anche a livello locale venga data massima evidenza pubblica alle periodiche verifiche, effettuate sia dal gestore che da ARPAL, sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 5. (Ambiti territoriali ottimali (ATO))

1. La presente legge individua, sul territorio ligure, gli ambiti territoriali ottimali, di seguito denominati ATO, come delimitati nella cartografia di cui all’allegato A e costituiti dai comuni di cui all’allegato B, ai fini dell’organizzazione del servizio idrico integrato.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, può modificare la delimitazione degli ATO per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto della tutela dell’ambiente e, in particolare, dei seguenti principi:

a) unità del bacino idrografico o dei bacini idrografici contigui osservando il disposto di cui all’articolo 147 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) unitarietà della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni;

c) adeguatezza delle dimensioni gestionali.

 

     Art. 6. (Ente d’ambito)

1. All’interno di ciascun ATO tutte le funzioni in materia di servizio idrico integrato stabilite dal d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono attribuite ai comuni facenti parte dell’ambito, che le esercitano in forma associata secondo il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni attraverso l’Ente d’ambito.

2. Gli enti d’ambito operano in nome e per conto dei comuni in essi associati, secondo modalità definite dall’apposita convenzione di cui al comma 4, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio idrico integrato.

3. Ai fini della costituzione degli enti d’ambito, i comuni ricadenti in ciascun ATO approvano la convenzione di cui al comma 4.

4. La convenzione individua le decisioni per le quali è richiesta una maggioranza qualificata dei comuni partecipanti all’Ente d’ambito. Le decisioni dell'Assemblea di cui al comma 5, lettera a), sono in ogni caso assunte attraverso l'espressione di una doppia maggioranza, determinata dal pronunciamento di tanti comuni che rappresentino sia la metà più uno dei comuni facenti parte dell’Assemblea d’ambito, sia il 51 per cento delle quote di partecipazione alla medesima Assemblea.

5. La convenzione di cui al comma 4 prevede:

a) la costituzione di un’Assemblea d’ambito, presieduta da un Presidente espresso dalla maggioranza dei componenti dell’Assemblea, nominato con la maggioranza di cui al comma 4 e formata dai rappresentanti degli enti locali partecipanti all’Ente d’ambito, o loro delegati, con competenza in ordine alle attività di cui al comma 2;

b) le quote di partecipazione dei comuni all’Assemblea d’ambito, il cui riparto è determinato in base alla popolazione residente in ciascun comune alla data dell’ultimo censimento;

c) l’adozione di un regolamento per il funzionamento dell’Assemblea;

d) la costituzione, in ciascun Ente d’ambito, dell’Ufficio d’ambito con la presenza di idonee professionalità di carattere tecnico, economico e finanziario in grado di garantire il necessario supporto per l’assolvimento delle funzioni di programmazione e controllo di cui al d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. L’Ufficio d’ambito costituisce il centro di responsabilità tecnico–amministrativo della gestione dell’ATO e la sua dotazione organica è prioritariamente assicurata da personale messo a disposizione da comuni, province e Regione, che garantisce il necessario supporto esecutivo per gli atti di competenza dell’Assemblea d’ambito e del Comitato d’ambito di cui al comma 6.

6. L’Assemblea d’ambito nomina fra i suoi componenti un Comitato d’ambito, composto dal Presidente dell’Assemblea e da dieci membri. Il Comitato d’ambito è organo esecutivo dell’Assemblea e svolge le funzioni che vengono definite dalla convenzione di cui al comma 4.

7. Le funzioni di partecipazione all’Assemblea e al Comitato d’ambito sono svolte a titolo non oneroso.

8. L’Ente d’ambito presenta, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria una relazione sull’attività svolta l’anno precedente.

9. Qualora nella normativa di riforma del sistema delle autonomie locali le province siano individuate come enti di secondo livello con organi nominati e composti da sindaci e membri degli organi comunali, non si dà luogo alla costituzione degli enti d’ambito ovvero, se già costituiti, gli stessi sono soppressi e la funzione di Autorità d’ambito è attribuita in capo alle nuove province come di seguito indicato fermo restando quanto stabilito dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8:

- ATO Ovest: Provincia di Imperia;

- ATO Centro-Ovest 1: Provincia di Savona;

- ATO Centro-Ovest 2: Provincia di Savona;

- ATO Centro-Ovest 3: Provincia di Savona; 

- ATO Centro-Est: Provincia di Genova;

- ATO Est: Provincia della Spezia.

10. Nel caso di cui al comma 9:

a) la funzione di Autorità d’ambito dell’ATO Centro-Est è affidata alla Città metropolitana qualora istituita;

b) la Provincia di Imperia, mediante la sottoscrizione di accordi con i comuni interessati, definisce le modalità di partecipazione alle decisioni di governo dell’ambito da parte dei comuni rientranti nell’ATO Ovest e facenti parte della Provincia di Savona;

c) la Provincia di Savona definisce, al proprio interno, gli organismi di governo dei tre ATO che incidono sul suo territorio.

 

     Art. 7. (Comitato di coordinamento per il servizio idrico integrato)

1. Al fine di facilitare una gestione efficace ed efficiente del servizio idrico integrato, anche nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici fissati dalla direttiva 2000/60/CE e dell’adempimento alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, è istituito il Comitato di coordinamento per il servizio idrico integrato.

2. Il Comitato è composto da:

a) l’Assessore regionale competente in materia;

b) i rappresentanti degli enti d’ambito.

3. Il Comitato verifica l’avanzamento degli interventi con particolare riferimento alle opere di tipo strategico e sovra comunale, dei piani d’ambito, promuovendo il confronto con gli enti e i soggetti interessati, anche al fine di superare eventuali criticità connesse all’attuazione degli interventi medesimi, e favorisce la collaborazione e l’integrazione degli enti d’ambito. A tale fine la Giunta regionale nomina a supporto del Comitato un nucleo di valutazione e verifica.

4. Per quanto riguarda gli interventi strategici e sovra comunali, il Comitato, oltre ad assicurarne la congruenza sotto il profilo tecnico, progettuale ed ambientale con la documentazione di programmazione, verifica la sostenibilità economica e finanziaria nell’ambito dell’attività di revisione dei piani d’ambito imposta dall’AEEG con deliberazione 643/2013/R/Idr, che dà applicazione al metodo tariffario per il settore idrico.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le regole per il funzionamento del Comitato di cui al comma 1.

 

     Art. 8. (Piani d’ambito)

1. Entro quattro mesi dalla data della loro costituzione, gli enti d’ambito provvedono, previa verifica dei piani vigenti, alla predisposizione dei piani d’ambito ai sensi dell’articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il programma degli interventi ed il piano economico finanziario, quali atti costituenti il Piano d’ambito, sono elaborati in base a quanto indicato rispettivamente all’articolo 149, commi 3 e 4 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di poter assicurare prioritariamente lo svolgimento del servizio nel rispetto dell’articolo 3, comma 1, lettera b).

3. (Abrogato).

4. I piani d’ambito, ai sensi dell’articolo 149, comma 6, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inviati alla Regione per la verifica di congruenza con quanto stabilito con il Piano di gestione, di cui all’articolo 117 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli atti di pianificazione regionale vigenti, in particolare con il Piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e per la verifica di assoggettabilità alle procedure di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica e modifiche alla legge regionale 38/2008) e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Gli enti d’ambito tra gli investimenti da pianificare inseriscono anche la realizzazione di sistemi di recupero delle acque piovane.

6. Ai fini del controllo degli interventi attuativi dei piani d’ambito, gli enti d’ambito svolgono l’attività di verifica di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni e all’articolo 44 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”).

 

     Art. 9. (Gestione partecipata e trasparenza del servizio idrico)

1. Le sedute dell’Assemblea dell’Ente d’ambito sono pubbliche. Della convocazione e del relativo ordine del giorno è data comunicazione nei siti web dell’Ente d’ambito e di tutti i comuni facenti parte dell’ambito.

2. Tutti i provvedimenti assunti sono pubblicati dall’Ente d’ambito nel proprio sito web ai sensi del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 10. (Facoltà di gestione autonoma)

1. I comuni già appartenenti alle comunità montane e con popolazione inferiore o uguale a tremila residenti, ferma restando la partecipazione all’ATO, hanno facoltà in forma singola o associata di gestire autonomamente l’intero servizio idrico integrato.  

2. I comuni esercitano la facoltà di scelta mediante deliberazione consiliare da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; decorso tale termine non è più possibile esercitare tale facoltà.

3. Sarà onere dei comuni, assunta la deliberazione di cui al comma 2, dichiarare all’Ente d’ambito la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) gestione dell’intero ciclo idrico integrato;

b) bilancio idrico positivo;

c) livelli di prestazioni conformi alla normativa vigente.

 

     Art. 11. (Esercizio dei poteri sostitutivi)

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della presente legge, la Regione esercita i poteri sostitutivi nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 63 dello Statuto regionale. Il Presidente della Giunta regionale, decorsi inutilmente i termini di cui all’articolo 8, comma 1, ovvero qualora non vengano posti in essere gli atti per la realizzazione delle opere previste dai piani d’ambito e necessarie a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a quindici giorni, nomina un Commissario ad acta che provvede in sostituzione, rispettivamente, degli enti d’ambito o dei comuni inadempienti, nel rispetto delle funzioni dell’Agenzia di cui all’articolo 10, comma 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 

 

     Art. 12. (Inadempimento agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea)

1. La Regione, ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi facenti capo al Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 75, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, comunica al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la mancata attuazione dei piani d’ambito, da parte delle province o degli enti d’ambito, che dia luogo ad inadempimento agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano di tutela delle acque, e l’attivazione del relativo potere sostitutivo.

2. Fatti salvi i poteri di controllo e sostitutivi di cui all’articolo 152 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le eventuali procedure d’infrazione nei confronti dello Stato, coinvolgenti la Regione, per la mancata attuazione dei piani d’ambito in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano di tutela, sono oggetto di rivalsa nei confronti dei comuni e degli enti d’ambito per quanto di propria competenza.

 

TITOLO III

GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

 

     Art. 13. (Finalità)

1. Il presente titolo, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, nonché di leale collaborazione con gli enti locali, in attuazione della normativa nazionale di settore e dell’articolo 3 bis del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011, detta nuove norme in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

2. Con la presente legge la Regione persegue la finalità di assicurare:

a) il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità per la gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché la separazione delle funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi;

b) la riduzione della produzione dei rifiuti urbani, lo sviluppo della raccolta differenziata con sistemi che garantiscano la massima efficienza, il riciclaggio, il recupero e, quale criterio residuale, il corretto smaltimento;

c) l’aggregazione dei servizi gestionali, al fine di conseguire adeguate economie di scala, l’ottimizzazione della rete impiantistica ed il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in relazione ai livelli territoriali individuati.

 

     Art. 14. (Definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di gestione rifiuti urbani)

1. A fini dell’organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ed in attuazione delle disposizioni nazionali vigenti in materia, la Regione individua l’ambito regionale unico, corrispondente all’intero territorio regionale, articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle tre province liguri.

2. La Città metropolitana provvede, ai sensi dell’articolo 1, comma 44, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni, alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all’utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano metropolitano.

3. Le province organizzano i servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all’utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, sulla base di uno specifico Piano d’area.

4. I piani di cui ai commi 2 e 3 devono essere approvati, in conformità alla pianificazione di settore comunitaria, nazionale e regionale, entro dodici mesi dalla approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

5. Ai fini degli affidamenti di cui ai commi 2 e 3, la Città metropolitana e le province possono individuare, all'interno del territorio di propria competenza, dei bacini di affidamento comprendenti anche unioni di comuni situate in una diversa provincia con caratteristiche di omogeneità territoriale ed un congruo numero di abitanti, in conformità alle indicazioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, tali da renderli sostenibili dal punto di vista della qualità del servizio e della sua economicità, designando, qualora ritenuto opportuno, un Comune capofila.

6. Nell’attuazione della presente legge sono salvaguardate le scelte di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, anche riguardanti più aree contigue, effettuate ai sensi della previgente normativa e rispondenti a criteri fissati dall’Autorità d’ambito. Sono, inoltre, salvaguardate le scelte di gestione omogenea fra più comuni già operative, anche riguardanti singole fasi del ciclo gestionale.

 

     Art. 15. (Autorità d’ambito del ciclo dei rifiuti)

1. L’Autorità d’ambito per il governo del ciclo dei rifiuti è la Regione Liguria, che opera attraverso un Comitato d’ambito costituito da:

a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

b) gli Assessori regionali competenti;

c) il Sindaco della Città metropolitana o suo delegato;

d) i Presidenti delle province o loro delegati.

2. Il Comitato d’ambito provvede alle seguenti funzioni:

a) approva il Piano d’ambito, che recepisce e coordina le scelte del Piano metropolitano e dei  piani d’area, i quali, in attuazione della pianificazione regionale di cui all’articolo 199 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, rappresentano gli strumenti per il governo delle attività connesse allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e comprendono il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziario; a tali fini definisce, in base alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, le integrazioni funzionali fra le quattro aree, motivate da esigenze tecniche e di efficienza dei servizi;

b) definisce l’articolazione degli standard di costo intesi come servizi minimi da garantire al territorio omogeneo sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 238, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) individua i livelli qualitativi dei servizi e le relative modalità di monitoraggio, indicando i soggetti responsabili delle funzioni operative di controllo;

d) individua gli enti pubblici incaricati della gestione delle procedure per la realizzazione e l’affidamento della gestione degli impianti terminali di recupero o smaltimento di livello regionale o al servizio di più aree, in base alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, del Piano metropolitano e dei piani d’area, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza; qualora l’impianto terminale sia localizzato nel territorio della Città metropolitana, la stessa, d’intesa con il Comune interessato, può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione delle procedure selettive;

e) adotta ogni altro provvedimento, necessario alla gestione dei servizi, in conformità ai principi sanciti nella vigente normativa comunitaria e nazionale.

e bis) approva modifiche ai confini territoriali delle aree, come definiti dall’articolo 14, comma 1, motivate da esigenze di ottimizzazione logistica ed efficienza dei servizi.

3. I contenuti di impiantistica del Piano d’ambito che riguardano l’area metropolitana sono approvati previa intesa fra Regione e Città metropolitana.

4. Il Piano d’ambito è approvato entro sei mesi dalla approvazione del Piano metropolitano e dei piani d’area.

5. Le determinazioni del Comitato d’ambito vengono assunte con l’applicazione dei seguenti pesi: 40 Regione e 60 province e Città metropolitana, con ripartizione basata sulla base della popolazione residente.

6. Le sedute del Comitato d’ambito sono rese pubbliche mediante ripresa in streaming. Della convocazione della seduta del Comitato e del relativo ordine del giorno è data comunicazione nel sito web della Regione.

7. Nel sito web della Regione sono pubblicati i provvedimenti assunti dal Comitato ed i relativi allegati.

 

     Art. 16. (Funzioni connesse alla organizzazione ed affidamento dei servizi)

1. La Città metropolitana e le province provvedono alle funzioni connesse all’organizzazione ed affidamento dei servizi secondo le previsioni dei rispettivi piani anche delegando tali funzioni a comuni facenti parte di una zona omogenea, individuata ai sensi dell’articolo 14, comma 4.

2. La Città metropolitana e le province esercitano, in particolare, le seguenti funzioni, in attuazione degli indirizzi fissati dall’Autorità di cui all’articolo 15:

a) analisi del fabbisogno di servizio per il bacino territoriale di riferimento, in relazione alla quantità e qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;

b) determinazione, sulla base dei criteri dell’Autorità regionale, del costo unitario per unità di  peso per ciò che attiene la gestione del ciclo dei rifiuti e del valore del servizio di spazzamento, che vengono comunicati alle amministrazioni comunali ai fini della copertura finanziaria da effettuarsi con le tariffe all’utenza;

c) indicazione dei valori economici unitari di ulteriori servizi che la gestione d’area garantisce alle amministrazioni comunali come implementazione dei servizi e standard minimi;

d) definizione del modello organizzativo connesso alla erogazione dei servizi;

e) assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento dei servizi, coerente con la definizione del modello organizzativo di cui alla lettera d);

f) controllo operativo, tecnico e gestionale sull’erogazione dei servizi.

3. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2 devono essere salvaguardati gli obiettivi raggiunti attraverso gestioni virtuose che consentono il raggiungimento di risultati di raccolta differenziata previsti dalla normativa nazionale o superiori rispetto a quelle della media delle percentuali dei comuni facenti parte dell’area.

 

     Art. 17. (Determinazione della tariffa)

1. I comuni determinano la tariffa relativa alle utenze presenti sul loro territorio attraverso le seguenti modalità:

a) indirizzi dell’Autorità d’ambito regionale;

b) valore economico del costo del servizio per il Comune determinato dal piano finanziario dell’area omogenea, sulla base dell’unità di misura di rifiuti prodotti ed imputato, in base alle produzione dei rifiuti, come costo a carico del Comune;

c) valore economico relativo ai servizi minimi garantiti nel Comune per ciò che attiene le attività di spazzamento;

d) eventuali compartecipazioni economiche statali alla tassa sui rifiuti (Tari).

 

     Art. 18. (Segreteria dell’Autorità d’ambito)

1. La Giunta regionale individua composizione e funzioni specifiche della Segreteria dell’Autorità d’ambito, al fine di fornire il supporto tecnico all’Autorità stessa, provvedere alle attività istruttorie necessarie all’esercizio delle funzioni attribuite all’Autorità d’ambito ai sensi dell’articolo 15 e riferire in merito al livello di erogazione dei servizi.

2. La Segreteria deve essere composta da idonee professionalità con competenze di carattere tecnico, economico e finanziario provenienti da uffici e servizi degli enti facenti parte dell’Autorità d’ambito.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI A CICLO IDRICO INTEGRATO E RIFIUTI, FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 19. (Percorso partecipativo)

1. Nel processo di formazione dei piani previsti dalla presente legge la Regione assicura un percorso partecipativo con il coinvolgimento dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e delle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, nonché degli altri portatori di interessi anche all’interno delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e dell’articolo 12 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 20. (Clausola di salvaguardia)

1. Nel caso di cambio del soggetto gestore sono salvaguardati i livelli occupazionali e le posizioni giuridiche economiche esistenti applicando i trattamenti derivanti dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi collettivi aziendali vigenti.

 

     Art. 21. (Consulte per il servizio idrico e il servizio di gestione dei rifiuti)

1. Sono istituite presso la Regione:

a) la Consulta per il servizio idrico integrato, composta da rappresentanti dei movimenti promotori il referendum sull’acqua, delle associazioni di consumatori, dei sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentativa a livello nazionale;

b) la Consulta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, composta da rappresentanti delle associazioni di consumatori, dei sindacati maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e del Coordinamento ligure per la gestione corretta dei rifiuti.

2. La Consulta per il servizio idrico integrato esprime parere preventivo in ordine ai nuovi impianti previsti nei Piani d’ambito.

3. La Consulta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti esprime parere preventivo in ordine ai nuovi impianti previsti nel Piano d’ambito.

4. I pareri di cui ai commi 2 e 3 sono obbligatori e devono essere resi entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta trasmessa con gli schemi di provvedimento ed i relativi allegati. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende comunque acquisito.

5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce la durata, la composizione e le modalità di funzionamento delle consulte di cui al presente articolo.

6. La partecipazione alle consulte è a titolo gratuito.

7. La Regione promuove, in collaborazione con le consulte, forme ulteriori di partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori e degli utenti, senza oneri per il bilancio regionale.

 

     Art. 22. (Disposizioni transitorie relative al Titolo II)

1. I comuni costituiscono gli enti d’ambito entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli enti d’ambito subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, in materia di servizio idrico integrato, in essere alla data di costituzione dei medesimi enti.

3. Il personale dipendente dalle province assegnato alle segreterie tecniche operanti alla data di entrata in vigore della presente legge continua a svolgere a parità di condizioni la propria attività in posizione di comando presso gli enti d’ambito. Il costo del personale interessato è anticipato dagli enti di appartenenza che ne chiedono il rimborso agli enti d’ambito.

4. Fino alla data di costituzione degli enti d’ambito, la Provincia mantiene le funzioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) e successive modificazioni ed integrazioni. Alla Conferenza dei Sindaci di cui all’articolo 5, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011) e successive modificazioni ed integrazioni i comuni sono rappresentati dal Sindaco o suo delegato.

 

     Art. 23. (Disposizioni transitorie relative al Titolo III)

1. I piani provinciali di gestione dei rifiuti in essere alla data di entrata in vigore della presente  legge mantengono efficacia fino alla approvazione del nuovo Piano regionale per la gestione dei rifiuti relativamente ai seguenti contenuti:

a) individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

b) organizzazione dei sistemi di raccolta differenziata in relazione alle dimensioni e caratteristiche territoriali di riferimento.

 

     Art. 24. (Disposizioni diverse)

1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 113 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale adotta appositi regolamenti in materia di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in conformità alla legislazione nazionale e regionale vigente.

2. Al termine del comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente periodo: “Detto personale può procedere anche all’accertamento delle rilevate violazioni di obblighi tributari correlati alle attività oggetto di ispezione e controllo.”.

 

     Art. 25. (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 28 ottobre 2008, n. 39 (Istituzione dell’Autorità d’ambito per l’esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale));

b) l’articolo 44 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento della disciplina e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia);

c) l’articolo 15, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2009, n. 16 (Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa regionale).

2. Restano abrogati gli articoli 32 e 33 della l.r. 18/1999.

3. Resta abrogato l’articolo 34 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale), nella sua formulazione originaria, mentre resta in vigore il comma 4 bis del medesimo articolo, come inserito dall’articolo 15, comma 2, della l.r. 16/2009 e successivamente modificato dall’articolo 22, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014).

4. Rimangono in vigore le modifiche già inserite nelle relative leggi regionali apportate dall’articolo 9 della l.r. 39/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 26. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 25, comma 4, si provvede con gli introiti dei canoni  iscritti nel bilancio regionale, come segue:

Stato di previsione dell’entrata

U.P.B. 3.1.4. “Altri proventi di parte corrente”

Stato di previsione della spesa

U.P.B. 4.211 “Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche”.

2. L’attività di cui all’articolo 2, comma 4, è svolta senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

 

     Art. 27. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

 

ALLEGATO A

(ARTICOLO 5-CARTOGRAFIA - Omissis)

 

ALLEGATO B

(ARTICOLO 5-AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI-ATO)


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 1 marzo 2016, n. 4.