§ 1.5.141 - L.R. 23 dicembre 2013, n. 40.
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:23/12/2013
Numero:40


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico))
Art. 3.  (Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo))
Art. 4 . (Modifica all’articolo 33 e interpretazione autentica dell’articolo 30 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto [...]
Art. 5 . (Modifica alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))
Art. 6 . (Modifica alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio))
Art. 7 . (Modifica alla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio))
Art. 8 . (Modifica alla legge regionale 4 febbraio 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina [...]
Art. 9 . (Modifica alla legge regionale 14 maggio 2013, n. 12 (Ulteriori disposizioni di adeguamento della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e modifica di [...]
Art. 10 . (Modifica alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)))
Art. 11.  (Norme per le procedure di liquidazione delle soppresse comunità montane)
Art. 12 . (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia))
Art. 13.  (Modifiche all’articolo 21 bis della l.r. 16/2008)
Art. 14 . (Modifiche all’articolo 23 della l.r. 16/2008)
Art. 15 . (Modifica all’articolo 25 della l.r. 16/2008)
Art. 16 . (Modifica all’articolo 26 della l.r. 16/2008)
Art. 17 . (Modifiche all’articolo 31 della l.r. 16/2008)
Art. 18 . (Modifiche all’articolo 37 della l.r. 16/2008)
Art. 19.  (Applicazione delle proroghe dei termini di inizio e fine lavori del permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e della denuncia di inizio attività (DIA) e dei [...]
Art. 20.  (Disciplina dell’intervento sostitutivo della Regione in materia urbanistica)
Art. 21.  (Modifica alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e qualità del lavoro))
Art. 22.  (Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di [...]
Art. 23 . (Iscrizione al Registro regionale delle persone giuridiche private della Regione Liguria dei comitati locali e provinciali dell’Associazione Italiana della Croce Rossa)
Art. 24.  (Modifica alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore))
Art. 25.  (Modifica alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari))
Art. 26.  (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011))
Art. 27.  (Modifica alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 50 (Disposizioni regionali per la modernizzazione del settore pesca e acquacoltura)
Art. 28.  (Modifica alla legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto sull’iniziativa e sui referendum popolari))
Art. 29 . (Collaudo tecnico amministrativo di strutture dedicate alla nautica da diporto)
Art. 30 . (Abrogazione di norme)
Art. 31.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.5.141 - L.R. 23 dicembre 2013, n. 40.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014.

(B.U. 27 dicembre 2013, n. 23)

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

     1. La presente legge ha ad oggetto la modifica e la semplificazione di leggi regionali al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria regionale.

 

TITOLO I

MODIFICA E ADEGUAMENTO DI NORME REGIONALI

 

     Art. 2. (Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico))

     1. Al comma 1 dell’articolo 44 bis della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “ottenuti anche attraverso l’abbruciamento controllato in sito” sono sostituite dalle seguenti: “ottenuti anche attraverso la trasformazione in sito, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 48”.

 

     Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo))

    1. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 38/2007 e successive modificazioni e integrazioni dopo le parole “impegni assunti” sono aggiunte le seguenti: “nonché a favore di persone fisiche, richiedenti mutui prima casa, che si trovano in difficoltà nel reperimento di garanzie aggiuntive”.

    2. Alla fine del comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 38/2007 e successive modificazioni e integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: “Tale fondo può essere integrato con conferimenti da parte di soggetti pubblici e privati, previa approvazione della Regione.”.

    3. Dopo la lettera d) del comma 9 dell’articolo 26 bis della l.r. 38/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente:

“d bis) gli interventi di recupero e di nuova costruzione conseguenti ad operazioni di valorizzazione di patrimonio immobiliare pubblico o di società pubbliche.”.

 

     Art. 4. (Modifica all’articolo 33 e interpretazione autentica dell’articolo 30 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni))

    1. Il comma 3 dell’articolo 33 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“3. Sono nominati, altresì, due supplenti in possesso dei requisiti indicati al comma 1.”.

    2. La disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è da intendersi nel senso che sono ricevuti dall’ufficiale rogante anche gli atti pubblici posti in essere dalla Regione quale Stazione Unica Appaltante in relazione alle procedure di gara di cui all’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)) e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 5. (Modifica alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))

    1. Il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“1. La Regione, per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), concede ogni anno, ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.”.

 

     Art. 6. (Modifica alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio))

    1. Al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2015”.

 

     Art. 7. (Modifica alla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio))

    1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “, e le norme in materia di edilizia residenziale pubblica.” sono sostituite dalle seguenti: “Le Aziende Regionali territoriali per l’Edilizia (ARTE) istituite con legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni non sono tenute all’integrale applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, stante le competenze loro attribuite dalla normativa di riferimento, con particolare riguardo all’autonomia imprenditoriale, patrimoniale e contabile. Le ARTE si dotano di un regolamento relativo all’alienazione del proprio patrimonio improntato ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e libertà di concorrenza.”.

 

     Art. 8. (Modifica alla legge regionale 4 febbraio 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico))

    1. Il comma 1 bis dell’articolo 28 della l.r. 3/2013 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“1 bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei confronti dei procedimenti aventi ad oggetto il certificato di agibilità e l’accertamento di conformità che sono stati avviati in vigenza, rispettivamente, degli articoli 37, comma 3, 43, commi 5 e 8, e 49, comma 5, della l.r. 16/2008, nel testo operante prima delle intervenute abrogazioni e/o modifiche di tali disposizioni introdotte dalla presente legge.”.

 

     Art. 9. (Modifica alla legge regionale 14 maggio 2013, n. 12 (Ulteriori disposizioni di adeguamento della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e modifica di altre norme regionali))

    1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 12/2013, sono aggiunte le seguenti parole: “e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2013”.

 

     Art. 10. (Modifica alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)))

    1. Alla fine del comma 1 decies dell’articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: “Ai fini della migliore attuazione di quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e successive modificazioni ed integrazioni, la struttura competente in materia di gare e contratti, nonché la SUA e le centrali di committenza di cui al presente articolo, con esclusione di quelle istituite presso le società in house regionali, possono sottoporre il relativo procedimento contrattuale al parere preventivo del Comitato regionale per gli appalti di cui all’articolo 29 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.”.

 

     Art. 11. (Norme per le procedure di liquidazione delle soppresse comunità montane)

    1. I commissari liquidatori sono autorizzati a definire piani di rientro dei crediti vantati dalle soppresse comunità montane nei confronti dei comuni, maturati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

    2. L’entità dei crediti di cui al comma 1 è determinata dalla quota capitale, senza interessi, risultante dagli accertamenti effettuati dai commissari liquidatori nel corso della procedura di liquidazione.

    3. I piani di rientro dei crediti vantati dalle soppresse comunità montane nei confronti dei comuni sono approvati dai commissari liquidatori e dai comuni e definiscono modalità e termini di pagamento in quote annuali, senza applicazione degli interessi, fino ad un massimo di quindici annualità.

    4. A partire dal 1° gennaio 2015, per i comuni che non abbiano approvato i piani di cui al comma 3, la Regione non procede a pagamenti sino all’approvazione dei piani stessi.

    5. I commissari liquidatori possono cedere a titolo gratuito beni mobili, arredi e attrezzature d’ufficio di proprietà degli enti soppressi, completamente ammortizzati e privi di valore economico, ai comuni già facenti parte della comunità montana con priorità per quelli di minori dimensioni.

 

TITOLO II

SEMPLIFICAZIONE DI NORME REGIONALI

 

     Art. 12. (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia))

    1. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “sullo stesso sedime, con possibilità di scostamento massimo di un metro” e le parole: “la sagoma e” sono soppresse; alla fine della medesima lettera sono aggiunte le seguenti parole: ”e, per gli immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, purché sia rispettata anche la sagoma dell’edificio preesistente”.

    2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserita la seguente:

“e bis) gli interventi di ricostruzione e ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti purchè sia possibile accertarne l’originaria consistenza e sempreché per gli immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni non sia modificata la sagoma dell’edificio preesistente;”.

 

     Art. 13. (Modifiche all’articolo 21 bis della l.r. 16/2008)

    1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserita la seguente:

“e bis) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 2, lettere e) ed e bis), comportanti la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o la ricostruzione di edifici crollati o demoliti nei limiti ed alle condizioni ivi stabilite. Relativamente agli immobili ricompresi nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e nelle zone od ambiti ad esse assimilabili la SCIA, nel caso di interventi comportanti modifica della sagoma degli edifici, può essere presentata soltanto a seguito dell’assunzione delle deliberazioni previste dall’articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;”.

    2. Dopo la lettera n) del comma 1 dell’articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente:

“n bis) varianti a permessi di costruire, a DIA o a SCIA comportanti modifiche della sagoma aventi ad oggetto immobili non sottoposti a vincoli di cui al d.lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni ricadenti nelle aree delle zone omogenee A o delle zone od ambiti ad esse assimilabili che non siano state escluse dall’applicazione della SCIA.”.

    3. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Prima della presentazione della SCIA l’interessato può richiedere allo SUE di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, oppure presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla presentazione della SCIA. Il responsabile dello SUE comunica tempestivamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di assenso per la conseguente presentazione della SCIA. Laddove tali atti non vengano acquisiti entro il termine di sessanta giorni dall’istanza il responsabile dello SUE indice la conferenza di servizi a norma dell’articolo 31, comma 11.

2 ter. In caso di presentazione contestuale della SCIA e dell’istanza di acquisizione degli atti di assenso di cui al comma 2 bis la SCIA diviene efficace solo dopo la comunicazione da parte del responsabile dello SUE dell’avvenuta acquisizione dei ridetti atti di assenso oppure dell’esito positivo della conferenza di servizi di cui all’articolo 31, comma 11.”.

    4. Al comma 3 dell’articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “comma 1, lettere b), c), d), e),” sono inserite le seguenti: “e bis),”.

    5. Alla fine del comma 8 dell’articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: “Nelle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968 e nelle zone od ambiti ad esse assimilabili gli interventi comportanti modifiche della sagoma degli edifici non possono in ogni caso avere inizio prima che sia decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA.”.

 

     Art. 14. (Modifiche all’articolo 23 della l.r. 16/2008)

    1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “purché conformi alla” è inserita la seguente: “specifica”.

    2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “comportanti modifiche all’esterno dell’edificio, sempreché puntualmente disciplinate dalla vigente strumentazione urbanistica comunale” sono sostituite dalle seguenti: “non rientranti nei casi e nei limiti di cui all’articolo 21 bis, comma 1, lettere e) ed e bis)” e dopo le parole: “demolizione e successiva ricostruzione” sono inserite le seguenti: “con variazione della sagoma di immobili ricadenti nelle aree delle zone omogenee A o delle zone od ambiti ad esse assimilabili che siano state escluse dall’applicazione della SCIA, gli interventi comportanti aumento delle unità immobiliari o mutamenti della destinazione d’uso.”.

 

     Art. 15. (Modifica all’articolo 25 della l.r. 16/2008)

    1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: “da individuarsi in relazione all’oggetto dei lavori in variante”.

 

     Art. 16. (Modifica all’articolo 26 della l.r. 16/2008)

    1. Al comma 5 dell’articolo 26 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “nonché previa effettuazione degli adempimenti di cui al comma 3 ultima parte” sono soppresse.

 

     Art. 17. (Modifiche all’articolo 31 della l.r. 16/2008)

    1. Alla fine del comma 9 dell’articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: “e 11 bis”.

    2. Dopo il comma 11 dell’articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“11 bis. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 5 ultimo periodo decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l’adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di diniego dell’atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l’adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile dello SUE trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell’atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all’articolo 3, comma 4, della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall’articolo 146, comma 9, del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.”.

 

     Art. 18. (Modifiche all’articolo 37 della l.r. 16/2008)

    1. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: “con esclusione degli interventi di cui all’articolo 21 bis, comma 1, lettere b) e c)”.

    2. Dopo il comma 3 dell’articolo 37 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“3 bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni ed ultimate le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.”.

    3. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 37 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “e degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni della normativa in materia ed” sono soppresse.

    4. Dopo la lettera c) del comma 4 dell’articolo 37 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserita la seguente:

”c bis) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la vigente normativa;”.

    5. Al comma 8 dell’articolo 37 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “del comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 7 e 8 bis”.

    6. Dopo il comma 8 dell’articolo 37 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“8 bis. In alternativa alla richiesta del certificato di agibilità di cui al comma 2, fermo restando l’obbligo della presentazione della documentazione di cui al comma 4, lettere b) e c), e del parere dell’ASL nel caso in cui non sia sostituibile con la dichiarazione del progettista, l’interessato presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità corredata dalla seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell’edificio che il responsabile dello SUE provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la vigente normativa.

8 ter. Relativamente alle dichiarazioni di agibilità presentate ai sensi del comma 8 bis i comuni svolgono un controllo a campione, con cadenza almeno annuale, nella percentuale minima del 30 per cento delle pratiche presentate da individuare mediante preventivo sorteggio. Il responsabile dello SUE, entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dall’effettuazione del sorteggio della pratica da sottoporre a controllo, comunica all’interessato la sottoposizione a controllo da effettuarsi secondo le modalità di cui ai commi 6 e 7 e nel rispetto dei termini di cui al comma 7 decorrenti dalla data di comunicazione della sottoposizione a controllo.

8 quater. In caso di esito negativo dei controlli, ove il responsabile dello SUE rilevi la carenza dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e di barriere architettoniche, ordina motivatamente all’interessato di conformare l’opera realizzata alla normativa vigente, ferma restando l’applicazione delle sanzioni per le opere realizzate in difformità dalla SCIA, dalla DIA o dal permesso di costruire o con variazioni essenziali. La mancata sottoposizione a controllo delle dichiarazioni di agibilità presentate ai sensi del comma 8 bis non preclude l’esercizio dei poteri di vigilanza comunale di cui all’articolo 40, nonché l’assunzione di determinazioni in via di autotutela di cui agli articoli 21 quinquies e 21 nonies della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.”.

    7. Al comma 9 dell’articolo 37 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “domande di certificato di agibilità” sono inserite le seguenti: “, della dichiarazione di cui al comma 8 bis”.

 

     Art. 19. (Applicazione delle proroghe dei termini di inizio e fine lavori del permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e della denuncia di inizio attività (DIA) e dei termini di validità e di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione)

    1. Con riferimento ai titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi ed alle DIA e alle SCIA presentate anteriormente al 21 agosto 2013 trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 3, 3 bis e 4 del d.l. 69/2013 convertito dalla l. 98/2013.

 

     Art. 20. (Disciplina dell’intervento sostitutivo della Regione in materia urbanistica)

    1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di mancata individuazione entro il 30 giugno 2014 da parte dei comuni delle aree all’interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765) nelle quali non sia applicabile la SCIA ai sensi della disposizione di cui all’articolo 23 bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), la Regione attiva il potere sostitutivo previsto dallo stesso articolo.

    2. Il Presidente della Giunta regionale, constatata l'inerzia comunale nell’assunzione degli atti di cui al comma 1, diffida il Comune a provvedere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della diffida e decorso infruttuosamente tale termine provvede entro il termine di quindici giorni alla nomina come Commissario ad acta del Sindaco del Comune inadempiente .

    3. Entro il termine di sessanta giorni dalla nomina il Commissario ad acta assume, in via sostitutiva, il provvedimento di cui al comma 1.

 

     Art. 21. (Modifica alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e qualità del lavoro))

    1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 30/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 9 bis (Semplificazione di procedure sanitarie)

1. Il registro degli infortuni previsto dall’articolo 4, comma 5, lettera o), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, da tenere secondo il modello e le modalità previste dal decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale 12 settembre 1958 (Istituzione del registro degli infortuni), non è soggetto a vidimazione da parte dell’organo di vigilanza territorialmente competente.”.

 

     Art. 22. (Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale))

    1. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “gestione del” sono sostituite dalle seguenti: “supporto al”.

    2. Al comma 4 bis dell’articolo 34 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: “costiero” sono inserite le seguenti: “e delle acque interne”.

    3. L’articolo 37 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 37

(Sistema regionale di educazione ambientale)

1. Il sistema regionale di educazione ambientale si articola in un centro regionale (CREA), il cui funzionamento è assicurato dalla struttura regionale competente in materia di educazione ambientale, e in centri locali (CEA), promossi da enti parco e comuni capoluogo o comuni associati con popolazione residente complessiva superiore a 10.000 abitanti.

2. Il CREA si avvale di ARPAL per la realizzazione della programmazione di cui al comma 4 e svolge funzioni di:

a) coordinamento delle attività riguardanti l’educazione ambientale che si svolgono sul territorio regionale con particolare riferimento a quelle svolte dai CEA;

b) promozione della collaborazione dei soggetti operanti nell'ambito dello sviluppo sostenibile;

c) progettazione e realizzazione dei programmi di educazione ambientale, anche in collaborazione con gli altri soggetti del sistema;

d) progettazione e realizzazione di iniziative di educazione ambientale rivolte alle istituzioni scolastiche e ai cittadini e di processi di sostenibilità locale;

e) promozione di azioni di ricerca di nuovi metodi e strumenti per l’educazione ambientale;

f) cura della comunicazione all'interno del sistema regionale di educazione ambientale.

3. I CEA svolgono in particolare i seguenti compiti:

a) realizzazione a livello locale di progetti di educazione ambientale;

b) promozione della sostenibilità ambientale presso le comunità locali nei processi che riguardano lo sviluppo del territorio.

4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento:

a) stabilisce le modalità di organizzazione del sistema di educazione ambientale;

b) effettua la programmazione triennale delle attività in materia di informazione ed educazione ambientale e alla sostenibilità e ne dà attuazione annualmente, in base alla disponibilità finanziaria.”.

    4. Dopo la lettera c) del punto 7 dell’allegato A della l.r. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente “c bis) supporto operativo al centro regionale di educazione ambientale (CREA)”.

 

     Art. 23. (Iscrizione al Registro regionale delle persone giuridiche private della Regione Liguria dei comitati locali e provinciali dell’Associazione Italiana della Croce Rossa)

    1. I comitati locali e provinciali della Associazione Italiana della Croce Rossa esistenti alla data del 31 dicembre 2013 sul territorio ligure che facciano istanza alla Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 (Riorganizzazione dell’Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183) e successive modificazioni ed integrazioni sono iscritti di diritto nel Registro regionale delle persone giuridiche private della Regione Liguria alla data prevista dal medesimo articolo 1 bis.

    2. Ai fini di cui al comma 1, i comitati locali e provinciali presentano istanza sottoscritta dal Presidente almeno sette giorni prima della data stabilita per l’iscrizione, corredata dai nominativi dei componenti degli organi previsti.

    3. Entro sessanta giorni dall’approvazione, i comitati locali e provinciali presentano alla Regione copia autentica notarile del nuovo Statuto redatto nella forma di atto pubblico. Entro trenta giorni dalla nomina, i comitati locali e provinciali trasmettono alla Regione la documentazione relativa alla nomina degli organi statutariamente previsti e ogni altro atto necessario ai fini del mantenimento dell’iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

    4. A seguito delle procedure previste dall’articolo 4 del d.lgs. 178/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, i comitati locali e provinciali provvedono alla trasmissione della documentazione necessaria per la definizione degli aspetti patrimoniali e finanziari derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.

 

     Art. 24. (Modifica alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore))

    1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 42/2012 è inserito il seguente:

“2 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti per i quali sia diversamente previsto da disposizioni legislative nazionali.”.

 

     Art. 25. (Modifica alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari))

    1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“1 bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo gli interventi individuati nel provvedimento della Giunta regionale, di cui al comma 1, lettere a) e b). Restano fermi gli adempimenti relativi alle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, previsti dall’articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni.”.

 

     Art. 26. (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011))

    1. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 della l.r. 23/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2014”.

 

     Art. 27. (Modifica alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 50 (Disposizioni regionali per la modernizzazione del settore pesca e acquacoltura)

    1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 50/2009, sono aggiunte le seguenti parole: “, delle cooperative di pesca e acquacoltura, ad associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, ad associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e ad associazioni nazionali di imprese di pesca operanti nell’ambito delle materie e con obiettivi coerenti con il programma regionale della pesca e dell’acquacoltura”.

    2. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 50/2009, come modificate dal presente articolo, si applicano anche alle domande presentate nell’anno 2013 e relative al bando per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica di cui all’articolo 6, comma 3, della l.r. 50/2009.

 

     Art. 28. (Modifica alla legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto sull’iniziativa e sui referendum popolari))

    1. All’articolo 42, comma 2, della l.r. 44/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “Dal computo sono esclusi i residenti all’estero iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE).” sono soppresse.

 

TITOLO III

NORME FINALI

 

     Art. 29. (Collaudo tecnico amministrativo di strutture dedicate alla nautica da diporto)

    1. Nelle more della definizione di una disciplina organica in materia di porti di interesse regionale, ai fini del collaudo tecnico-amministrativo, anche in corso d’opera, delle strutture dedicate alla nautica da diporto, il Comune si avvale di una Commissione composta di tre esperti tecnici di elevata e specifica qualificazione in materia di opere marittime, di ingegneria strutturale ed in materia economico-finanziaria.

    2. Alla nomina dei componenti della Commissione provvede la Giunta regionale.

    3. Al fine di concludere le operazioni di collaudo, anche in corso d’opera, delle strutture dedicate alla nautica da diporto, già approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed in corso di realizzazione, la Giunta regionale nomina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i componenti esperti delle Commissioni, costituite e nominate con le modalità indicate ai commi 1 e 2.

    4. Dalla presente norma non derivano oneri a carico dell’Ente pubblico ed i compensi dei membri delle Commissioni restano a carico del soggetto proponente il progetto.

 

     Art. 30. (Abrogazione di norme)

    1. L’articolo 18 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

 

     Art. 31. (Dichiarazione d’urgenza)

    1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.