§ 4.2.31 - L.R. 12 marzo 1998, n. 9.
Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 edilizia sociale
Data:12/03/1998
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Aziende regionali territoriali per l'edilizia).
Art. 3.  (Attività delle Aziende).
Art. 4.  (Deleghe alla Dirigenza delle Aziende).
Art. 5.  (Organizzazione delle Aziende).
Art. 6.  (Organi delle Aziende).
Art. 7.  (Amministratore unico).
Art. 8.  (Collegio dei revisori).
Art. 9.  (Compiti del Collegio dei revisori).
Art. 10.  (Indirizzi della Regione).
Art. 11.  (Approvazione dello Statuto).
Art. 12.  (Funzioni di controllo della Giunta regionale).
Art. 13.  (Vigilanza della Giunta regionale).
Art. 14.  (Atti di programmazione delle Aziende).
Art. 15.  (Progetti e contratti di appalto).
Art. 16.  (Normativa contabile).
Art. 17.  (Avanzo di amministrazione).
Art. 18.  (Disavanzo di amministrazione).
Art. 19.  (Stato giuridico e trattamento economico del personale).
Art. 20.  (Funzioni dell'ARRED S.p.A.).
Art. 21.  (Centro di Valutazione Territoriale)
Art. 22.  (Partecipazione degli Enti locali alla formulazione dei programmi pluriennali di edilizia residenziale pubblica).
Art. 23.  (Conferenza consultiva).
Art. 24.  (Funzioni regionali in materia di lavori pubblici).
Art. 25.  (Risorse per la programmazione e l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale).
Art. 26.  (Norma transitoria).
Art. 27.  (Sostituzione di altre norme).
Art. 28.  (Norma finanziaria).
Art. 29.  (Riutilizzo di finanziamenti recuperati).


§ 4.2.31 - L.R. 12 marzo 1998, n. 9.

Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici.

(B.U. 1 aprile 1998, n. 5).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 13 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 ed in conformità con i principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), la presente legge disciplina il nuovo ordinamento degli enti regionali operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ed il riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici, al fine di consentire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità degli interventi in materia.

     2. Ferme restando le vigenti disposizioni regionali nel settore, l'azione della Regione e delle Aziende in materia di edilizia residenziale pubblica è diretta al miglioramento delle condizioni abitative della popolazione ed al soddisfacimento della domanda abitativa espressa dalla fasce sociali a minor reddito.

 

TITOLO I

TRASFORMAZIONE DEGLI ISTITUTI

AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI

 

     Art. 2. (Aziende regionali territoriali per l'edilizia).

     1. Gli Istituti Autonomi per le case popolari si trasformano in Aziende Regionali territoriali per l'Edilizia (ARTE), di seguito denominate Aziende.

     2. Le Aziende sono enti pubblici di natura economica, strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale e contabile; hanno sede legale nel capoluogo di ogni provincia [1].

 

     Art. 3. (Attività delle Aziende).

     1. Le Aziende subentrano nelle attuali competenze degli IACP di Enti attuatori e gestori degli interventi di Edilizia residenziale pubblica. Assumono inoltre il ruolo più generale di operatori pubblici dell'Edilizia e di gestori del patrimonio pubblico e di supporto, qualora richiesto, della Regione e degli Enti locali per la progettazione e l'attuazione di interventi sul territorio [2].

     2. (Omissis) [3].

     3. La Regione può avvalersi delle Strutture delle Aziende per gli adempimenti, anche di controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 (procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli Istituti Autonomi per le Case popolari), connessi alla attuazione della programmazione regionale in materia di edilizia secondo apposite convenzioni, intese o, in caso di urgenza, tramite ordinanze che prevedano il relativo compenso.

     4. Per l'attuazione dei fini di cui al comma 1, le Aziende, oltre a quanto previsto dai propri statuti:

     a) espletano tutti i compiti loro affidati da soggetti pubblici e privati in materia di progettazione edilizia ed urbanistica, di progettazione, direzione ed esecuzione di opere pubbliche, nonché di gestione tecnico amministrativa delle azioni connesse;

     b) partecipano, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, a consorzi, società miste e ad altre forme di raggruppamento temporaneo esclusivamente per il perseguimento dei propri fini istituzionali [4];

     c) acquisiscono la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, individuato dall'articolo 5 della legge regionale 3 marzo 1994, n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica), nonché dell'ulteriore patrimonio ad essi eventualmente affidato in gestione da soggetti pubblici o privati, previe idonee garanzie da individuare in appositi regolamenti, volte ad evitare che gravino sui loro bilanci oneri diversi;

     d) (Omissis) [5].

     5. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 13, qualora le forme associative di cui alla lettera b), del comma 4 presentino, per un esercizio, rendiconti di gestione in perdita, la Giunta regionale, valutata la natura e l’entità del risultato negativo, richiede all’Amministratore Unico una relazione nella quale siano specificate le cause che hanno determinato tale risultato con l’indicazione dei provvedimenti adottati per il suo contenimento o per ricondurre in equilibrio la gestione [6].

 

     Art. 4. (Deleghe alla Dirigenza delle Aziende).

     1. Lo Statuto ed il Regolamento organizzativo si uniformano al principio per cui i poteri di organizzazione, indirizzo e controllo competono all'Amministratore Unico, che può delegare al Direttore Generale o ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica per l'attuazione degli obiettivi fissati alla struttura cui sono preposti.

     2. Per le Aziende che gestiscono un patrimonio superiore ai 5.000 alloggi e con un pareggio di bilancio superiore a 100 miliardi, lo Statuto può prevedere la figura del Direttore Generale al quale l'Amministratore Unico può delegare compiti di coordinamento delle strutture anche attribuendogli funzioni sovraordinate alle stesse, nonché di collaborazione con particolare riferimento alla programmazione dell'attività. Il relativo rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato, a tempo determinato con durata massima di cinque anni, si risolve automaticamente alla scadenza ed è rinnovabile una sola volta.

     Il Direttore Generale è nominato dall'Amministratore Unico, che gli può delegare e revocare le deleghe secondo quanto disposto dallo Statuto, ne determina il trattamento economico avendo come riferimento le retribuzioni apicali secondo i valori medi di mercato, tenendo conto della dimensione economica e del patrimonio dell'ente.

     3. I dirigenti sono direttamente responsabili, nei confronti dell'Amministratore Unico in relazione al raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso, nonché della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione delle risorse umane, finanziarie, degli strumenti e dei fattori di produzione attribuiti.

 

     Art. 5. (Organizzazione delle Aziende).

     1. Lo Statuto ed i Regolamenti disciplinano l'organizzazione delle aziende secondo criteri di efficienza, funzionalità, economicità di gestione e flessibilità prevedendo, con riferimento alla economicità dell'attività, anche il ricorso ad incarichi esterni o a contratti di lavoro a tempo determinato, in particolare per le attività connesse alla progettazione e all'attuazione degli interventi.

     2. Al fine di dare attuazione ai criteri di cui al comma 1 le Aziende provvedono entro centottanta giorni dalla loro costituzione, sentite le Organizzazioni sindacali dell'utenza, alla formulazione ed approvazione di una carta dei servizi anche allo scopo di favorire la gestione diretta, da parte dell'utenza, dei servizi stessi.

     3. Al fine di dare attuazione all'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 1996 n. 27 (canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), per quanto riguarda la partecipazione dell'utenza e le relazioni sindacali, gli enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi nelle forme previste dalla presente legge ed assicurano le necessarie informazioni sia agli utenti che alle organizzazioni sindacali.

     Il diritto alla informazione è garantito anche attraverso la definizione di appositi protocolli di intesa tra gli enti e le organizzazioni sindacali dell'utenza maggiormente rappresentative a livello provinciale.

 

     Art. 6. (Organi delle Aziende).

     1. Sono organi delle Aziende l'Amministratore unico e il Collegio dei revisori. Tali organi durano in carica cinque anni a decorrere dalla nomina.

 

     Art. 7. (Amministratore unico).

     1. Le Aziende sono amministrate da un Amministratore unico, che ne ha la legale rappresentanza, ne definisce gli obiettivi ed i programmi, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 10, e ne adotta i provvedimenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4.

     2. La nomina dell'Amministratore unico è effettuata dalla Giunta regionale fra soggetti particolarmente qualificati in materia di edilizia, urbanistica o economia iscritti in apposita sezione dell'albo regionale dei Direttori Generali degli enti strumentali.

     3. Il rapporto di lavoro dell’Amministratore unico è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile alla sua scadenza [7].

     4. Il contratto costituisce un rapporto di lavoro autonomo, con impegno esclusivo a favore dell'ente al quale l'Amministratore unico è preposto, eccezion fatta per eventuali attività professionali che non siano in contrasto con l'interesse dell'ente e che siano state preventivamente comunicate alla Giunta regionale.

     5. Il Presidente della Giunta regionale stipula il contratto e lo risolve nei casi di cui agli articoli 3, comma 3 lettera b) e 13, comma 1 lettera d), previa formale contestazione e acquisizione di eventuali controdeduzioni.

     6. All'Amministratore unico viene corrisposto dall'Azienda un trattamento economico omnicomprensivo, determinato dalla Giunta regionale avendo come riferimento le retribuzioni apicali della dirigenza pubblica ed i valori medi di mercato.

     7. Per i dipendenti regionali, delle Unità sanitarie locali e degli altri enti strumentali della Regione e delle Aziende Ospedaliere la nomina ad Amministratore unico e a Direttore generale determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento economico contrattualmente previsto per l'esercizio delle funzioni attribuite ed a richiedere il rimborso del relativo onere all'ente strumentale presso il quale svolge la funzione, che procede al recupero delle quote a carico dell'interessato.

 

     Art. 8. (Collegio dei revisori).

     1. Presso le Aziende è istituito un Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi di cui un Presidente e due componenti nominati dalla Giunta regionale, scelti fra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 (attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

     2. La Giunta regionale procede alla nomina dei revisori e dei relativi supplenti fra coloro che hanno presentato domanda. A tal fine la Giunta regionale emana un avviso pubblico novanta giorni prima della scadenza del Collegio dei revisori.

     3. Si osservano in quanto applicabili le norme in materia di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

     4. Il Collegio dei revisori resta in carica per cinque anni ed i suo membri possono essere revocati per giusta causa e possono rinunciare all'incarico: in tal caso la rinuncia è comunicata all'Amministratore unico e alla Giunta regionale.

     5. I membri supplenti sostituiscono i membri effettivi deceduti, revocati, decaduti o che abbiano definitivamente rinunciato all'incarico sino alla scadenza del Collegio dei revisori. In tali casi subentra il membro con maggiore anzianità di iscrizione al registro.

     6. Il Collegio dei revisori dei conti decide con la presenza della maggioranza dei componenti.

 

     Art. 9. (Compiti del Collegio dei revisori).

     1. Il Collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria delle Aziende, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività delle Aziende stesse, ai programmi e agli indirizzi della Regione e ai principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione.

     2. In particolare il Collegio:

     a) verifica almeno ogni trimestre la situazione di cassa, nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Azienda;

     b) esprime un parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso;

     c) redige la relazione al conto consuntivo;

     d) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo contabile di atti già efficaci, sulla regolarità amministrativa e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni.

     3. Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza prevista dal comma 2, lettera d), all'Amministratore unico e alla Giunta regionale.

     4. Ai componenti del Collegio spettano i compensi di cui all'articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione), come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 (norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico).

 

     Art. 10. (Indirizzi della Regione).

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, stabilisce gli indirizzi cui deve conformarsi l'attività delle Aziende.

 

     Art. 11. (Approvazione dello Statuto).

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva gli Statuti delle Aziende predisposti dalle stesse.

     2. Qualora la Giunta proponga al Consiglio regionale il rigetto o l'approvazione dello Statuto con modifiche ed integrazioni, tale proposta deve essere comunicata preventivamente alla Azienda proponente. Tale procedura si applica anche in caso di proposta di modifica dello Statuto.

 

     Art. 12. (Funzioni di controllo della Giunta regionale).

     1. La Giunta regionale verifica la conformità alle leggi statali e regionali nonché agli indirizzi del Consiglio regionale dei provvedimenti concernenti:

     a) i bilanci pluriennali e annuali;

     b) gli assestamenti;

     c) le variazioni;

     d) i rendiconti annuali;

     e) i piani pluriennali di attività di cui all'articolo 14 e i loro aggiornamenti annuali, nonché i piani di cui all'articolo 37 della l.r. 10/1994;

     f) le piante organiche di avvio e il regolamento di organizzazione.

     2. La Giunta regionale effettua il controllo di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) sulla base delle specifiche certificazioni del Collegio dei revisori dei conti sulla legittimità delle singole poste contabili di entrata e di spesa.

     3. Gli atti di cui al comma 1, pena la decadenza degli stessi, sono inviati entro dieci giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale.

     4. La Giunta regionale può annullare gli atti di cui al comma 1, lettere a), b), e) ed f) entro sessanta giorni dal ricevimento, gli atti di cui alla lettera c) entro trenta giorni dal ricevimento, gli atti di cui alla lettera d) entro novanta giorni dal ricevimento. Trascorsi tali termini gli atti si intendono vistati.

     5. I termini di cui al comma 4 sono sospesi per una sola volta se prima della loro scadenza vengono richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante. In tal caso, dal momento della ricezione degli atti richiesti, che debbono pervenire entro trenta giorni a pena di decadenza, il termine per l'annullamento riprende a decorrere. La richiesta di chiarimenti è disposta con decreto del dirigente.

     6. La richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante è obbligatoria prima della pronuncia di non approvazione da parte della Giunta regionale.

 

     Art. 13. (Vigilanza della Giunta regionale).

     1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione delle Aziende mediante:

     a) ispezioni per accertare la regolarità della gestione, anche in relazione ad atti non soggetti a controllo. A tal fine le Aziende sono tenute a mettere a disposizione degli incaricati dell'ispezione tutti gli atti e i documenti necessari per lo svolgimento della funzione;

     b) richieste al Collegio dei revisori di riferire su specifici aspetti della gestione;

     c) sostituzione, tramite Commissario ad acta, previa diffida dell'Amministratore unico ad adempiere entro un apposito termine, all'adozione di atti resi obbligatori da disposizione di legge o regolamento, quando se ne ritardi o rifiuti l'adempimento;

     d) revoca dell'Amministratore unico e sua sostituzione per gravi violazioni di legge o regolamento, per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti, per situazioni di grave disavanzo di gestione, ovvero in caso di valutazione negativa della gestione complessiva dell'Azienda in relazione agli indirizzi fissati ai sensi dell'articolo 10 o a ritardi ingiustificati nell'attuazione dei programmi, per attività che compromettano il buon funzionamento dell'azienda.

     2. In caso di revoca e negli altri casi di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento dell'Amministratore unico le relative funzioni sono svolte dal Direttore generale o dal dirigente delegato dall'Amministratore unico o, in mancanza di delega, dal dirigente più anziano di età.

     3. In caso di vacanza dell'ufficio o di revoca la nomina dell'Amministratore Unico da parte della Giunta regionale deve essere effettuata entro sessanta giorni. Ove l'assenza o l'impedimento di cui al comma 2 si protragga oltre sei mesi la Giunta regionale procede alla sostituzione.

 

     Art. 14. (Atti di programmazione delle Aziende).

     1. L'attività delle Aziende si realizza attraverso un insieme coordinato di piani, programmi, progetti coerenti con gli atti di programmazione nazionale regionali.

     2. I piani definiscono finalità, indirizzi, obiettivi e politiche di gestione individuando le azioni conseguenti; possono essere generali, se si riferiscono all'attività complessiva delle Aziende, ovvero particolari se riguardano settori specifici di attività.

     3. Il piano pluriennale di attività ha durata triennale. Tale piano è adottato entro il 30 settembre dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente ed il suo stato di attuazione è verificato ed eventualmente aggiornato annualmente.

     4. I programmi sono strumenti attuativi dei piani e consistono in uno o più interventi e azioni coordinati, preordinati al raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano pluriennale.

     5. I progetti sono strumenti attuativi dei piani ritenti a specifici settori di intervento.

     6. I programmi ed i progetti costituiscono la base per la formulazione delle previsioni del bilancio annuale.

 

     Art. 15. (Progetti e contratti di appalto).

     1. I progetti delle opere comprese nei programmi di intervento e di gestione del patrimonio devono essere conformi alla normativa tecnica vigente ed essere comunque uniformati alle direttive di attuazione dei programmi regionali di settore.

     2. Le funzioni consultive già di competenza delle soppresse Commissioni tecniche di cui all'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942 n. 1150; 18 aprile 1962 n. 167; 29 settembre 1964 n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), possono essere esercitate su richiesta dell'Amministratore unico dalla commissione di verifica prevista dalla legge regionale in materia di contratti della Regione.

     3. Le Aziende applicano quanto previsto dall'articolo 7 della l.r. 45/1993 e le disposizioni regionali in materia di attività contrattuali in quanto compatibili.

 

     Art. 16. (Normativa contabile).

     1. Le Aziende sono tenute ad approvare:

     a) il bilancio pluriennale, redatto in coerenza con il piano di cui all'articolo 14 e riferito ad un arco temporale coincidente con questo;

     b) il bilancio annuale di previsione;

     c) l'assestamento e le variazioni;

     d) il rendiconto annuale.

     2. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica ed il rendiconto si compone del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale.

     3. Gli atti di cui ai commi precedenti sono redatti in conformità agli schemi tipo approvati dalla Giunta regionale, che individua il regolamento tipo di contabilità a cui le Aziende devono uniformarsi, nonché le scritture contabili che le Aziende devono tenere. In tali scritture la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica è organizzata in un autonomo centro di costo.

 

     Art. 17. (Avanzo di amministrazione).

     1. L'avanzo di amministrazione, accertato con l'approvazione del conto consuntivo, è destinato:

     a) per una quota non inferiore al 10 per cento alla costituzione di un accantonamento;

     b) per la restante quota al reinvestimento in iniziative finalizzate prioritariamente al soddisfacimento della domanda e al miglioramento delle condizioni abitative delle fasce sociali a minor reddito.

 

     Art. 18. (Disavanzo di amministrazione).

     1. Ai disavanzi di esercizio si fa fronte in via prioritaria attraverso interventi individuati dall'Amministratore unico in materia di organizzazione e di funzionamento intesi a garantire economie di gestione e, in via subordinata, attraverso l'alienazione di beni appartenenti al patrimonio disponibile.

     2. In particolare l'Amministratore unico deve indicare nella relazione da allegare al conto consuntivo, le specifiche cause che hanno determinato i disavanzi indicando puntualmente i provvedimenti adottati per il loro contenimento o per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.

     3. Qualora il ripiano non possa essere operato in un esercizio, l'Amministratore unico deve predisporre un piano di risanamento, pluriennale, di durata pari al bilancio pluriennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), finalizzato all'assorbimento del disavanzo da allegare al bilancio annuale.

 

     Art. 19. (Stato giuridico e trattamento economico del personale).

     1. Al personale delle Aziende si applica il trattamento giuridico, economico e previdenziale previsto dal contrario collettivo nazionale del lavoro proprio degli IACP trasformati in Aziende o in mancanza, per quanto compatibile con la natura dell'ente, quello delle Aziende Municipalizzate.

 

TITOLO II

TRASFORMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SERVIZIO ALLA

PROGRAMMAZIONE NONCHE' ALLA ATTUAZIONE DEGLI

INTERVENTI IN MATERIA EDILIZIA E DI LAVORI PUBBLICI

 

     Art. 20. (Funzioni dell'ARRED S.p.A.). [8]

     [1. L'Agenzia Regionale per il Recupero Edilizio S.p.A., di seguito denominata ARRED S.p.A., svolge attività finalizzate a coadiuvare i soggetti operanti nei settori dell'edilizia e dei lavori pubblici in ambito regionale, nonché strumentali alle azioni di competenza regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 6/1983 e al successivo articolo 24. In particolare l'attività riguarda:

     a) la promozione e la fornitura di prestazioni idonee a produrre le condizioni tecniche, finanziarie, gestionali, urbanistiche, giuridiche e amministrative che attengono prioritariamente al recupero edilizio ed urbano;

     b) l'aggiornamento degli elementi conoscitivi del sistema abitativo ed edilizio ligure e dei fabbisogni ad esso connessi e la cooperazione alla predisposizione ed all'aggiornamento delle banche dati e degli osservatori riguardanti le opere pubbliche, coordinandosi con il Sistema Informativo Regionale;

     c) la promozione del miglioramento della qualità delle attività del settore edilizio, delle opere pubbliche e di interesse pubblico;

     d) l'effettuazione di attività di ricerca, sperimentazione, monitoraggio e promozione di studi preordinati alla verifica, all'aggiornamento ed alla divulgazione della normativa tecnica regionale;

     e) lo svolgimento di azioni di analisi e di controllo delle prestazioni tecnologiche, tipologiche e per il benessere ambientale attinenti alla qualità degli edifici e del contesto urbano e territoriale;

     f) la diffusione della conoscenza, dell'informazione e della qualificazione nell'ambito delle attività edilizie, urbane e territoriali.

     2. Lo svolgimento per conto della Regione di attività di cui al comma 1 è affidato sulla base di apposite convenzioni anche di durata pluriennale. In tale caso trova applicazione quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1994 n. 36 (provvedimenti urgenti per la gestione degli interventi regionali a favore dello sviluppo economico e dell'occupazione e interpretazione dell'articolo 24 della legge regionale 8 settembre 1993 n. 45 in materia di consulenze).

     3. L'Agenzia agisce, anche in collaborazione con Enti e soggetti operanti a livello europeo, nazionale e regionale, nel rispetto delle priorità stabilite dagli atti programmatori regionali.

     4. L'Agenzia svolge la sua attività senza finalità di lucro pur nel rispetto dell'economia di gestione.]

 

     Art. 21. (Centro di Valutazione Territoriale) [9]

     1. Al fine di dare attuazione al programma comunitario Interreg III B – MEDOCC, progetto centri di valutazione territoriali, è istituito il Centro di Valutazione Territoriale, di seguito definito CVT, presso la Struttura competente in Edilizia, quale strumento tecnico gestionale della Regione per il coordinamento delle attività dei diversi soggetti che operano nel settore e, in particolare, per lo svolgimento dei seguenti compiti:

     a) elaborazione ed applicazione, a supporto della programmazione regionale, di valutazioni di fattibilità dei programmi di riqualificazione urbana (aspetti economico – estimativi, aspetti architettonico – urbanistici e loro reciproche interrelazioni);

     b) recepimento ed accompagnamento di progetti locali ed integrazioni fra progetti;

     c) elaborazione di procedure e metodologie di gestione dei conflitti;

     d) sperimentazione di azioni pilota dei processi di programmazione e valutazione degli interventi.

     2. La Regione favorisce l’articolazione del CVT anche a livello locale mediante la formazione di centri locali, integra le attività del CVT con i sistemi informativi territoriali regionali e coinvolge nell’attività del CVT gli altri soggetti già operanti sulle tematiche dell’edilizia.

     3. Per l’attività del CVT, la Regione può avvalersi anche di soggetti esterni pubblici e privati, con particolare riferimento a quelli che, in sede locale, hanno partecipato allo sviluppo del progetto comunitario di cui al comma 1.

 

TITOLO III

PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 22. (Partecipazione degli Enti locali alla formulazione dei programmi pluriennali di edilizia residenziale pubblica).

     1. Al fine di favorire la partecipazione degli Enti locali all'attività di programmazione di settore della Regione e alla formulazione degli indirizzi di cui all'articolo 10 alle Aziende, sui programmi pluriennali regionali dell'edilizia residenziale sono acquisite le proposte e il parere della Conferenza di cui alla legge regionale 29 aprile 1997 n. 16 (istituzione della Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali).

 

     Art. 23. (Conferenza consultiva). [10]

     (Omissis)

 

     Art. 24. (Funzioni regionali in materia di lavori pubblici).

     1. La Giunta regionale, sentite le categorie economiche del comparto edile, al fine di assicurare la qualità dell'edilizia pubblica residenziale, predispone parametri di riferimento per la progettazione, l'affidamento, la realizzazione e i programmi di attuazione delle relative opere.

 

     Art. 25. (Risorse per la programmazione e l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale).

     1. La Regione, in sede di predisposizione del programma pluriennale regionale dell'edilizia residenziale, determina una quota non superiore allo 0,5 per cento della disponibilità finanziaria vincolata alla realizzazione di interventi pubblici di edilizia sovvenzionata, da destinare alle iniziative di cui agli articoli 20 e 21.

     2. La Regione destina una quota dei finanziamenti per gli interventi previsti nel programma regionale dell'edilizia abitativa per la formazione dei progetti, l'acquisizione di aree o immobili e relativi sondaggi o diagnosi dei programmi da finanziare con il programma successivo.

 

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 26. (Norma transitoria).

     1. Le convenzioni in essere con l'Osservatorio del Sistema Abitativo (OSA), il Laboratorio sulla Qualità Residenziale (LSQR), il Servizio Tecnologico per l'Edilizia Residenziale (STER) e l'Amministrazione regionale continuano sino alla scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. Decorso tale termine OSA, LSQR e STER cessano definitivamente le funzioni svolte a favore della Regione ed il relativo patrimonio documentale di proprietà della Regione, conservato presso questi enti, è trasferito, a cura degli stessi, in uso ad ARRED S.p.A..

     2. Lo statuto dell'ARRED S.p.A. deve essere modificato e integrato secondo le disposizioni dell'articolo 19 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. I Direttori generali degli IACP in carica al momento della trasformazione assumono l'incarico di Amministratore unico delle nuove Aziende sino alla scadenza naturale del mandato in corso. Sino alla trasformazione i riferimenti all'Amministratore unico sono da intendersi rivolti agli attuali Direttori generali.

     4. Le funzioni di cui all'articolo 21 comma 2, sino alla trasformazione in Azienda, sono svolte dal coordinatore dello IACP di Genova.

     5. Le aziende subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi degli IACP e nei procedimenti amministrativi in corso al momento della trasformazione.

     6. I Direttori generali degli IACP in carica al momento della trasformazione presentano, unitamente alla pianta organica di cui al comma 9, la ricognizione dei beni e dei rapporti attivi e passivi dei rispettivi enti. Tale documento è soggetto al controllo di cui all'articolo 12 comma 1 lettera a) da parte della Giunta regionale.

     7. Gli Istituti predispongono entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge lo Statuto delle nuove Aziende.

     8. La trasformazione in ente di natura economica avviene dal primo gennaio successivo al verificarsi delle seguenti condizioni:

     a) riassorbimento del disavanzo finanziario pregresso;

     b) adozione del primo piano pluriennale di attività di cui all'articolo 14, comma 3;

     c) adozione del provvedimento di cui al comma 9.

     9. Le Aziende adottano entro il termine perentorio di sei mesi dall'approvazione dello Statuto le nuove piante organiche coerenti con il piano di attività che deve garantire il pareggio dei costi e dei ricavi dell'ente. Qualora vi siano posizioni di esubero il provvedimento deve contenere le modalità di individuazione del personale di cui al comma 10.

     10. Il personale che risulti in esubero a seguito della revisione della dotazione organica delle Aziende è collocato, con il trattamento economico e giuridico in godimento, in un ruolo unico regionale temporaneo ad esaurimento e continua ad operare presso l'Azienda di provenienza, che ne sopporta tutti gli oneri diretti ed indiretti, sino alla attuazione della mobilità da realizzarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9 novembre 1987 n. 32 (disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali).

     11. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 9, nella pianta organica delle Aziende risultino posti vacanti, gli stessi possono essere coperti mediante trasferimento del personale regionale o di altri Enti del comparto Regione, Enti dipendenti della Regione o Enti locali.

     12. Le disposizioni di cui all'articolo 16 si applicano a regime non oltre il terzo esercizio finanziario successivo a quello della trasformazione.

     13. La quota per l'effettuazione delle attività di cui all'articolo 24 comma 1 relative all'attuazione del programma quadriennale regionale 1992- 1995, approvato con d.C.R. 103/1994, è pari allo 0,5 per cento dei fondi dell'edilizia sovvenzionata a carico dell'accantonamento per la chiusura del quadriennio previsto al paragrafo 4.2.1.1. del programma stesso.

     14. I Collegi dei Revisori dei Conti degli IACP in carica al momento della trasformazione mantengono tale incarico sino alla scadenza naturale del mandato in corso.

 

     Art. 27. (Sostituzione di altre norme).

     1. Le disposizioni della presente legge abrogano:

     a) gli articoli 10 e 11 della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 (procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli IACP) come modificati dalla legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica);

     b) la legge regionale 25 giugno 1984 n. 35 (contributi regionali per attività strumentali alla programmazione dell'edilizia residenziale);

     c) l'articolo 2 della legge regionale 14 luglio 1988 n. 33 (costituzione dell'Agenzia regionale per il Recupero Edilizio S.p.A.);

     d) la legge regionale 20 aprile 1990 n. 23 (dotazione organica della 2° qualifica funzionale dirigenziale degli Istituti Autonomi per le Case Popolari e criteri di inquadramento);

     e) il titolo V della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica);

     f) la lettera a), comma 2, dell'articolo 1, della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli Enti strumentali della Regione);

     g) la legge regionale 22 luglio 1994 n. 37 (interpretazione autentica dell'articolo 45 della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica).

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 28. (Norma finanziaria).

     (Omissis)

 

     Art. 29. (Riutilizzo di finanziamenti recuperati).

     1. Le somme recuperate a seguito di revoca dei contributi di edilizia agevolata di cui agli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978 n. 457 (norme per l'edilizia residenziale) e della legge 17 febbraio 1992 n. 179 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) sono destinate al finanziamento della soluzione dei problemi abitativi, relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche, della categoria sociale dei portatori di handicap di cui alla legge 9 gennaio 1989 n. 13 (disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga ai requisiti soggettivi e oggettivi di cui alla citata legge 457/1978 e successive modificazioni.


[1] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 29 giugno 2004, n. 10.

[2] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 29 giugno 2004, n. 10.

[3] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 29 giugno 2004, n. 10.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 28 della L.R. 29 giugno 2004, n. 10.

[5] Lettera abrogata dall'art. 28 della L.R. 29 giugno 2004, n. 10.

[6] Comma così sostituito dall'art. 28 della L.R. 29 giugno 2004, n. 10.

[7] Comma così sostituito dal comma 3 dell'art. 17 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16, che ha inserito l'art. 28 bis alla L.R. 29 giugno 2004, n. 10, con cui è stato sostituito il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 12 marzo 1998, n. 9.

[8] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 12 aprile 2011, n. 6, a far data dalla costituzione della società di cui all’art. 1 della stessa L.R. 6/2011.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 29 della L.R. 29 giugno 2004, n. 10.

[10] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 29 giugno 2004, n. 10.