§ 2.1.90 - L.R. 5 aprile 1995, n. 20.
Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:05/04/1995
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Competenze della Regione).
Art. 2.  (Competenze delle U.S.L. e delle aziende ospedaliere).
Art. 3.  (Disposizioni per altri enti)
Art. 4.  (Elaborati progettuali).
Art. 5.  (Approvazione degli elaborati progettuali).
Art. 6.  (Esercizio delle funzioni regionali)
Art. 7.  (Composizione).
Art. 8.  (Nomina).
Art. 9.  (Funzionamento).
Art. 10.  (Compensi).
Art. 11.  (Norma finanziaria).
Art. 12.  (Norma transitoria).
Art. 13.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 2.1.90 - L.R. 5 aprile 1995, n. 20.

Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico.

(B.U. 19 aprile 1995, n. 8).

 

Art. 1. (Competenze della Regione).

     1. Per il raggiungimento delle finalità di ammodernamento del patrimonio edilizio e tecnologico sanitario regionale, la Regione svolge attività di programmazione e di indirizzo attraverso l'individuazione degli obiettivi che costituiscono oggetto di investimento, con riferimento ad uno specifico programma temporale degli investimenti e ad oneri finanziari di cui sia stata preventivamente accertata la congruità e la disponibilità [1].

     2. La Regione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1993, n. 492 (disposizioni in materia di edilizia sanitaria) approva gli studi di fattibilità ed i progetti il cui livello sarà oggetto del bando di gara con le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 3 avvalendosi del nucleo di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 6 [2].

     3. La Regione esercita altresì funzioni di controllo sulla fase realizzativa dell'opera, nel rispetto dell'autonomia degli Enti attuatori, al fine di garantire, nei tempi ed ai costi prefissati, la realizzazione dell'intervento e l'effettivo avvio, a favore dell'utenza, dell'attività prevista all'interno dell'opera realizzata [3].

     3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, altresì, a tutti gli investimenti nella sanità finanziati con contributo della U.E., dello Stato o della Regione [4].

 

     Art. 2. (Competenze delle U.S.L. e delle aziende ospedaliere).

     1. Le Unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere attuano i programmi e i progetti di cui alla presente legge.

     2. A tal fine spettano ad ogni ente attuatore:

     a) la redazione ed approvazione degli elaborati progettuali previsti dall'articolo 4 comma 1 [5];

     b) la nomina del responsabile del procedimento;

     c) l'espletamento di tutte le procedure per l'avvio della fase realizzativa;

     d) il controllo sul corretto svolgimento della fase realizzativa;

     d bis) l’attuazione, per ogni singolo intervento, del sistema di monitoraggio sviluppato attraverso un prodotto informatico omogeneo [6];

     e) la copertura finanziaria di oneri non prevedibili in fase di avvio;

     f) l'avvio effettivo e la gestione dei servizi previsti nell'intervento.

 

     Art. 3. (Disposizioni per altri enti) [7].

     1. [8].

     2. All'Università degli studi, agli Istituti scientifici e all'Istituto zooprofilattico e all’Ospedale Evangelico, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 della legge n. 492/1993, si applicano le specifiche disposizioni statali per quel che attiene gli aspetti finanziari [9].

     2 bis. Alle Aziende di servizi alla persona e all’ente ospedaliero Ospedali Galliera si applica la disciplina prevista per le A.S.L. e le A.O [10].

     3. [11].

     4. [12].

 

     Art. 4. (Elaborati progettuali).

     1. Gli elaborati progettuali comprendono gli studi di fattibilità ove previsto dal regolamento di cui all’articolo 5, comma 3. Gli elaborati progettuali di cui all’articolo 2 comma 2 lettera a) sono individuati nello studio di fattibilità previsto dall’articolo 7 del decreto ministeriale 29 agosto 1989 n. 321, nel progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. Tali livelli di progettazione vengono sviluppati conformemente alle indicazioni contenute nello studio di fattibilità [13].

     2. Eventuali varianti allo studio di fattibilità, necessarie ed indispensabili per garantire l'adeguamento dell'obiettivo a possibili sopravvenute innovazioni di tipo legislativo o programmatorio, comportano l'immediato adeguamento del progetto [14].

     3. Nel caso in cui l'opera sia articolata per lotti e vi sia disponibilità finanziaria certa solo per uno o più di essi, i lotti devono essere funzionali, funzionanti e fruibili.

 

     Art. 5. (Approvazione degli elaborati progettuali).

     1. Ai fini dell'approvazione da parte della Regione degli elaborati progettuali di cui all’articolo 1, comma 2, la competente struttura del Dipartimento Salute e Servizi sociali di cui all'articolo 6 verifica [15]:

     a) la conformità dell'opera rispetto alla programmazione regionale;

     b) lo studio di fattibilità ed i progetti del livello oggetto del bando di gara previsti dall’articolo 6, comma 2 [16];

     c) la conformità dei progetti previsti dall’articolo 6, comma 2 allo studio di fattibilità [17];

     d) la fase realizzativa [18].

     2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate, oltre che nei riguardi delle Unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, anche nei confronti degli obiettivi e degli elaborati progettuali predisposti dagli altri enti ammessi dalla programmazione regionale a partecipare al piano di investimenti.

     3. La Giunta regionale detta disposizioni regolamentari per disciplinare le procedure di valutazione della competente struttura del Dipartimento Salute e Servizi sociali e per garantire omogeneità di intervento nei confronti delle verifiche di cui al comma 1 [19].

 

     Art. 6. (Esercizio delle funzioni regionali) [20]

     1. La competente struttura del Dipartimento Salute e Servizi sociali svolge le funzioni regionali di cui all’articolo 1 predisponendo i relativi provvedimenti.

     2. L’istruttoria sugli studi di fattibilità relativi a maggiori opere definite ai sensi del regolamento di cui all’articolo 5, comma 3, sui progetti di tutti gli interventi individuati dalla programmazione regionale finanziati con risorse pubbliche o private, nonché sugli interventi riguardanti modificazioni di funzioni su immobili esistenti, arredi ed attrezzature, è effettuata dalla competente struttura del Dipartimento Salute e Servizi sociali.

     3. Per l’esercizio delle funzioni istruttorie di cui al comma 2 la competente struttura del Dipartimento Salute e Servizi sociali si avvale della collaborazione delle preposte strutture e uffici delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con atto successivo.

 

     Art. 7. (Composizione). [21]

     (Omissis)

 

     Art. 8. (Nomina). [22]

     (Omissis)

 

     Art. 9. (Funzionamento). [23]

     (Omissis)

 

     Art. 10. (Compensi). [24]

     (Omissis).

 

     Art. 11. (Norma finanziaria). [25]

     (Omissis).

 

     Art. 12. (Norma transitoria). [26]

     (Omissis).

 

     Art. 13. (Dichiarazione d'urgenza).

     (Omissis).

 


[1] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

[2] Comma già modificato dall’art. 1 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 36.

[3] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

[4] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

[5] Lettera così modificata dall’art. 2 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

[6] Lettera aggiunta dall’art. 2 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

[7] Rubrica così sostituita dall’art. 3 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

[8] Comma abrogato dall’art. 3 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

[9] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

[10] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

[11] Comma abrogato dall’art. 3 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

[12] Comma abrogato dall’art. 3 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

[13] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

[14] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

[15] Alinea già modificato dall’art. 5 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28 e così ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29.

[16] Lettera sostituita dall’art. 5 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28 e così modificata dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 36.

[17] Lettera così sostituita dall’art. 5 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

[18] Lettera così sostituita dall’art. 5 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28.

[19] Comma sostituito dall’art. 5 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28 e così modificato dall'art. 17 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29.

[20] Articolo modificato dall’art. 6 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28 e così sostituito dall'art. 17 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29.

[21] Articolo modificato dall’art. 7 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28, dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 36 e abrogato dall'art. 17 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29.

[22] Articolo modificato dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 36 e abrogato dall'art. 17 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29.

[23] Articolo modificato dall’art. 8 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28 e abrogato dall'art. 17 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29.

[24] Articolo sostituito dall'art. 11 della L.R. 4 giugno 1996, n. 25, modificato dall’art. 9 della L.R. 4 novembre 2003, n. 28 e abrogato dall'art. 17 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29.

[25] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29.

[26] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29.