§ 3.8.18 - L.R. 5 aprile 2012, n. 10.
Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 industria
Data:05/04/2012
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Sportello unico per le attività produttive)
Art. 3.  (Svolgimento del procedimento in via telematica)
Art. 4.  (Rete regionale degli SUAP)
Art. 5.  (Tavolo di coordinamento regionale della rete degli SUAP)
Art. 6.  (Banca dati regionale SUAP)
Art. 7.  (Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive)
Art. 7 bis.  (Procedure per gli interventi relativi agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)
Art. 8.  (Interventi urbanistico-edilizi rientranti nell’Allegato 1 comportanti rilascio di autorizzazioni, pareri e altri atti di assenso)
Art. 9.  (Dichiarazione di inizio attività (DIA) obbligatoria per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive e procedimento di conferenza di servizi)
Art. 10.  (Procedimento unico
Art. 11.  (Localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione di cui agli articoli 7, 9 e 10 e degli impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell’energia elettrica, del gas e di [...]
Art. 12.  (Interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti)
Art. 12 bis.  (Certificato di agibilità e di collaudo finale)
Art. 13.  (Sanzioni)
Art. 14.  (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (Procedure per l'approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali))
Art. 15.  (Norme transitorie)
Art. 16.  (Abrogazione di norme)
Art. 17.  (Norma finanziaria)


§ 3.8.18 - L.R. 5 aprile 2012, n. 10.

Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico

(B.U. 11 aprile 2012, n. 6)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

     1. La presente legge, anche in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, per la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive), nonché dei principi individuati nella comunicazione della Commissione dell’Unione Europea del 25 giugno 2008 (Pensare anzitutto in piccolo – uno “Small Business Act” per l’Europa [Com (2008)394]) definisce la disciplina per l’esercizio delle attività produttive, il riordino dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) e le procedure urbanistiche ed edilizie per l’apertura, la modifica e lo sviluppo di impianti produttivi.

     2. La presente legge persegue in particolare i seguenti obiettivi:

     a) riconoscere il contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell’occupazione e della prosperità economica;

     b) garantire la libertà di iniziativa economica, di stabilimento e di prestazione di servizi in conformità ai principi riconosciuti dall’Unione Europea;

     c) definire un quadro normativo volto a favorire lo sviluppo delle imprese;

     d) valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, adeguando l’attività della pubblica amministrazione alle loro esigenze;

     e) garantire il diritto delle imprese ad operare in un quadro normativo certo, riducendo al minimo i margini di discrezionalità della pubblica amministrazione;

     f) attivare il processo e le condizioni per la progressiva riduzione degli oneri amministrativi delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese in conformità a quanto previsto dalla normativa europea;

     g) creare le condizioni per la partecipazione e l’accesso delle imprese alle politiche pubbliche attraverso l’innovazione tecnologica ed informatica, quale strumento per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione.

     3. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione:

     a) per le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistico-ricettive, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, le attività socio-assistenziali e sanitarie, le strutture sportivo-ricreative;

     b) per i procedimenti aventi ad oggetto gli impianti e le infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili funzionali o comunque connesse ad attività produttive;

     c) per la realizzazione di impianti relativi alle reti dell’energia elettrica, del gas, dell’acqua, della telefonia e della teleradiocomunicazione, da realizzare a cura dei gestori dei relativi servizi;

     d) per gli allacciamenti ai servizi di rete dell’energia, del gas e della telefonia e per gli impianti di tele radiocomunicazione;

     e) per le opere di manutenzione straordinaria e di miglioramento o maggiore efficienza degli impianti esistenti nell’ambito di infrastrutture ferroviarie, autostradali e portuali.

 

TITOLO II

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

 

CAPO I

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

 

     Art. 2. (Sportello unico per le attività produttive)

     1. Lo SUAP costituisce il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive di beni e servizi, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizio.

     2. Lo SUAP è obbligatorio e ha funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento stesso, ivi comprese quelle preposte alla tutela dell’ambiente, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute o della pubblica incolumità.

     3. L’incaricato del Comune per la gestione dello SUAP è responsabile del procedimento unico, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie avvalendosi dello SUE per gli aspetti di natura urbanistico-edilizia e paesaggistico-territoriale, nonché le procedure di definizione delle sanatorie previste dalle vigenti normative paesaggistiche e urbanistico-edilizie [1].

     4. Lo SUAP può costituire punto unico di accesso anche per i rapporti con i gestori di pubblici servizi, previo accordo con gli stessi.

     5. I Comuni possono organizzare lo SUAP preferibilmente in forma associata.

 

     Art. 3. (Svolgimento del procedimento in via telematica)

     1. Tutte le domande relative all’insediamento e all’esercizio di attività produttive, le dichiarazioni, nonché i relativi documenti allegati, compresi quelli relativi al titolo edilizio, sono presentati in via telematica allo SUAP competente per territorio.

     2. Gli SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti utilizzano la rete regionale degli SUAP di cui all’articolo 4  per lo svolgimento in via telematica dell’intero procedimento.

 

     Art. 4. (Rete regionale degli SUAP)

     1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa), realizza una organizzazione dedicata della rete degli SUAP per il loro collegamento e per la trasmissione per via telematica degli atti tra gli SUAP e tra gli SUAP e gli enti che intervengono nei procedimenti.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:

     a) mette a disposizione gli strumenti per garantire l’interoperabilità applicativa e l’accesso alle banche dati richieste per l’esercizio degli SUAP;

     b) sviluppa azioni tecnologiche e applicative per attuare l’interoperabilità  fra il proprio sistema informativo e il proprio portale per le imprese con il servizio nazionale portale “impresainungiorno”, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, del d.p.r. 160/2010;

     c) stipula con le autorità centrali accordi di servizio per poter agire in qualità di “intermediario strutturale” a beneficio delle autonomie locali della Liguria, attraverso il nodo regionale di cooperazione applicativa. Tali accordi sono vincolanti anche per gli enti del settore regionale allargato e gli enti locali che intervengono nei procedimenti.

 

     Art. 5. (Tavolo di coordinamento regionale della rete degli SUAP)

     1. La Giunta regionale istituisce un tavolo di coordinamento regionale composto dai rappresentanti degli enti locali territoriali e dai rappresentanti del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale tavolo si articola in gruppi tecnici per l’esame dei diversi settori di intervento composti anche da soggetti designati dagli altri enti ed amministrazioni coinvolte nei procedimenti esaminati.

     2. Il tavolo di coordinamento promuove le opportune iniziative di consultazione e collaborazione con i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei professionisti e le agenzie per le imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese a norma dell’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
     3. Il tavolo di coordinamento regionale della rete degli SUAP svolge compiti di indirizzo e coordinamento, nonché attività di monitoraggio per:

     a) la diffusione di interpretazioni normative e prassi applicative uniformi e condivise;

     b) la semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;

     c) l’adeguamento alle modalità telematiche di gestione delle istruttorie degli SUAP;

     d) la realizzazione dei processi di innovazione tecnologica.

 

     Art. 6. (Banca dati regionale SUAP)

     1. La Regione, avvalendosi del tavolo di coordinamento della rete degli SUAP, assicura la realizzazione e l’aggiornamento di una banca dati regionale SUAP che contiene, in relazione ai singoli procedimenti, l’indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale. La banca dati contiene anche le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali.

     2. La banca dati registra le fasi dei procedimenti avviati presso i singoli SUAP, con modalità tali da non consentire l’individuazione dei soggetti interessati.

     3. La Regione promuove la stipulazione di convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le amministrazioni statali che intervengono nei procedimenti.

     4. La Giunta regionale definisce le modalità di organizzazione e di gestione della banca dati, di implementazione della stessa da parte degli enti coinvolti nei procedimenti, nonché le modalità di accesso alla banca dati da parte di soggetti pubblici e privati.

 

CAPO II

PROCEDURE  URBANISTICO-EDILIZIE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

 

     Art. 7. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive)

     1. Il procedimento automatizzato mediante presentazione allo SUAP di SCIA ai sensi dell’articolo 5 del d.p.r. 160/2010 può essere applicato per l’esecuzione degli interventi di cui all’Allegato 1 (Elenco interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA) che siano conformi alla disciplina urbanistica e territoriale, alle normative igienico-sanitarie, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi, che non richiedano il rilascio di autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati di pubbliche amministrazioni e che non interessino aree od immobili soggetti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, salvo il caso in cui l’interessato disponga già degli atti amministrativi necessari e li produca unitamente alla SCIA.

     2. La SCIA deve essere corredata delle dichiarazioni previste dall’articolo 21 bis, comma 2, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni e dai dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori, nonché dalla ricevuta del pagamento del contributo di costruzione, ove dovuto ai sensi degli articoli 38 e 39 della medesima l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Relativamente agli interventi di cui all’Allegato 1, lettere d), e), f), j), k), l), m), o), la SCIA deve essere corredata anche della relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato avente i contenuti stabiliti nel suddetto articolo 21bis, comma 3, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Relativamente agli interventi di cui all’Allegato 1, lettere n), p) e r), la SCIA deve essere corredata di attestazione della conformità urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria sottoscritta da tecnico abilitato di cui al medesimo articolo 21 bis, comma 3 [2].

     2 bis. Per gli interventi inerenti linee ed impianti elettrici di cui alla lettera g) dell’Allegato 1 la SCIA è corredata da una relazione tecnica redatta dal gestore di rete che specifichi le opere da compiersi ed asseveri il rispetto delle norme tecniche e di sicurezza e, in caso di interventi che interessino aree od immobili soggetti a vincolo paesistico-ambientale, la relativa autorizzazione è rilasciata dal Comune [3].

     3. Per gli interventi inerenti impianti di teleradiocomunicazione di cui all’Allegato 1, lettera i), la SCIA è inviata allo SUAP dai gestori secondo la modulistica prevista dalla vigente legislazione statale in materia. Relativamente agli interventi di cui all’Allegato 1, lettera i), numeri 1, 4 e 5 l’efficacia della SCIA si perfeziona decorso il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, previa acquisizione del parere dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL) sulla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti a livello nazionale in applicazione dell’articolo 87, comma 4, e dell’articolo 87 bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modificazioni ed integrazioni. Relativamente agli interventi di cui all’Allegato 1, lettera i), numeri 2 e 3, l’efficacia della SCIA decorre dalla data di sua presentazione e il gestore è tenuto ad effettuare mera comunicazione all’ARPAL contestualmente all’attivazione dell’impianto. Per l’installazione degli impianti di cui all’Allegato 1, lettera i), numero 2, che non comportino esecuzione di opere edilizie trova applicazione l’articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 [4].

     4. Per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera g) dell’Allegato 1 concernenti linee ed impianti elettrici con tensione nominale superiore a 1.000 volt contestualmente alla presentazione della SCIA è data apposita comunicazione all’Amministrazione provinciale. Lo SUAP provvede ad acquisire in merito le valutazioni tecniche dell’ARPAL in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.

     5. Per gli interventi di cui alla lettera j) dell’Allegato 1 i soggetti interessati presentano la SCIA allo SUAP che provvede all’immediato inoltro all’ARPAL. La SCIA comprende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i dati relativi all’impianto, frequenza, potenza irradiata dall’antenna e localizzazione, nonché l’esistenza dei requisiti di cui al presente comma e il rispetto del limite di esposizione e del valore di attenzione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 e deve essere corredata della documentazione prevista dalla normativa statale e regionale per tale tipologia di impianti. L’ARPAL effettua le verifiche di competenza entro sessanta giorni dalla ricezione della SCIA.

     6. Per gli interventi di cui alle lettere i), numeri 1, 4 e 5, e j) dell’Allegato 1 ad installazione o modifica avvenuta entro i successivi  trenta giorni l’interessato invia al Comune ed all’ARPAL i dati concernenti la misurazione di intensità del campo elettromagnetico per le verifiche di congruità dei livelli di esposizione effettivi rispetto a quelli dichiarati, da effettuarsi a cura dell’ARPAL entro i successivi trenta giorni [5].

     7. (Omissis) [6].

     8. Ove entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA sia accertata la carenza dei presupposti o dei requisiti, la sussistenza di false dichiarazioni, di violazioni della disciplina di riferimento, di inesattezze non suscettibili di regolarizzazione ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni ovvero l’assenza di uno o più degli atti essenziali di cui la SCIA deve essere corredata, si applicano le disposizioni di cui al suddetto articolo 30, commi 2, 3, 4, 5 e 6.

     9. Anche dopo il decorso del termine di cui al comma 8 resta fermo il potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia di competenza del Comune interessato, nonché il potere di assunzione delle determinazioni in via di autotutela di cui agli articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni. In caso d’interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA si applicano le sanzioni amministrative stabilite nell’articolo 43 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

     10. L’elenco degli interventi edilizi di cui all’Allegato 1 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, in adeguamento a sopravvenute disposizioni statali e regionali.

 

     Art. 7 bis. (Procedure per gli interventi relativi agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili) [7]

     1. Per gli interventi relativi agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all’Allegato 1, lettera h), e all’Allegato 2, lettera g), si applicano, rispettivamente, le procedure della comunicazione e della procedura abilitativa semplificata (PAS) e le relative disposizioni in materia di controlli e di sanzioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Per gli interventi relativi all’installazione degli impianti di cui all’Allegato 1, lettera h), numeri 7 e 8, e di cui all’Allegato 2, lettera g), all’ultimazione dei lavori deve essere redatto certificato di collaudo da parte di tecnico abilitato che attesti la conformità dell’opera al progetto e/o la rispondenza alle normative di sicurezza, igienico-sanitarie e in materia di risparmio energetico.

     3. La realizzazione degli impianti di cui al comma 1 è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, fatto salvo il rispetto delle limitazioni previste nella vigente disciplina urbanistico-edilizia e delle indicazioni contenute nelle linee guida e nei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 21 ter, comma 3, della legge regionale 6 giugno 2008 n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. La Giunta regionale può emanare specifiche disposizioni di ulteriore semplificazione relative agli interventi di cui al comma 1 nel rispetto delle vigenti disposizioni statali.

 

     Art. 8. (Interventi urbanistico-edilizi rientranti nell’Allegato 1 comportanti rilascio di autorizzazioni, pareri e altri atti di assenso)

     1. Nel caso in cui per la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato 1 sia richiesto il preventivo rilascio di autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati di competenza di amministrazioni pubbliche e qualora l’interessato non disponga già degli atti amministrativi necessari e non li produca unitamente alla SCIA, l’interessato presenta apposita istanza allo SUAP per l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, comma 7, e 10.

     2. A seguito dell’acquisizione o della formazione per silenzio-assenso dei titoli abilitativi o degli atti necessari, l’istanza di cui al comma 1 acquista efficacia di SCIA.

 

     Art. 9. (Dichiarazione di inizio attività (DIA) obbligatoria per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive e procedimento di conferenza di servizi)

     1. Ove le istanze presentate allo SUAP ai sensi dell’articolo 7 del d.p.r. 160/2010 prevedano la realizzazione degli interventi edilizi di cui all’Allegato 2 (Interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria e a procedimento di conferenza di servizi) che siano conformi alla disciplina urbanistico-edilizia e territoriale, alla vigente programmazione commerciale e urbanistica emanata dalla Regione ed alle normative igienico-sanitarie, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi, gli stessi sono realizzabili mediante DIA obbligatoria contenente la documentazione prevista nell’articolo 26, commi 2 e 3, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. La DIA obbligatoria per la realizzazione di linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di cui all’Allegato 2, lettera f), è corredata da relazione tecnica redatta dal gestore di rete che specifichi le opere da compiersi ed asseveri la loro conformità ai piani territoriali di livello sovracomunale e agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi vigenti nonché il rispetto delle norme tecniche e di sicurezza. Nel caso di impianti aventi tensione nominale superiore a 1000 volt lo SUAP provvede a dare comunicazione della DIA presentata all’amministrazione provinciale e acquisisce le valutazioni tecniche dell’ARPAL in materia di esposizione ai campi elettromagnetici [8].

     3. (Omissis) [9].

     4. (Omissis) [10].

     5. La Giunta regionale può emanare specifiche disposizioni di ulteriori semplificazioni relative alle procedure di DIA obbligatoria aventi ad oggetto gli interventi di cui alla lettera f) dell’Allegato 2, nel rispetto delle disposizioni statali [11].

     6. Gli interventi urbanistico-edilizi oggetto della DIA obbligatoria possono essere iniziati decorso il termine di trenta giorni dalla relativa presentazione. Entro il medesimo termine il responsabile dello SUAP può notificare all’interessato ordine motivato di non effettuare il preciso intervento ove riscontri l’assenza di uno o più dei presupposti o dei requisiti prescritti ovvero di una o più delle condizioni stabilite dall’articolo 26, comma 2, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Per gli adempimenti relativi al versamento del contributo di costruzione dovuto, all’integrazione della documentazione a corredo della DIA obbligatoria, all’inizio e all’ultimazione dei lavori, nonché alla stipulazione dell’atto convenzionale, si applicano le disposizioni stabilite nel suddetto articolo 26.

     7. Nel caso gli interventi oggetto dell’istanza di cui al comma 1 richiedano il rilascio di autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati di competenza di amministrazioni pubbliche per il cui rilascio sia previsto un termine inferiore a novanta giorni, fino all’acquisizione di tali atti la DIA obbligatoria è priva di effetti e l’interessato non può dare inizio ai lavori. A tal fine il responsabile dello SUAP:

     a) può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e successivi della l. 241/1990 per acquisire tali atti, da concludersi nel termine di trenta giorni dall’indizione della conferenza;

     b) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi, conclude in ogni caso il procedimento considerando acquisito l’assenso di tali amministrazioni dando atto che la DIA obbligatoria è divenuta efficace con conseguente facoltà di inizio dei lavori.

     8. L’elenco degli interventi edilizi di cui all’Allegato 2 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, in adeguamento alle sopravvenute disposizioni statali e regionali.

 

     Art. 10. (Procedimento unico [12])

     1. Ferme restando le procedure di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni e integrazioni relative alle attività commerciali e di autorizzazione unica disciplinate dalla l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e di conferenza di servizi di cui all’articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (Procedure per l’approvazione regionali dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali), l’interessato presenta istanza allo SUAP ai sensi dell’articolo 7 del d.p.r. 160/2010 per la realizzazione di:

     a) interventi edilizi soggetti a rilascio di permesso di costruire, in quanto non rientranti tra le opere soggette a DIA obbligatoria a norma dell’articolo 9;

     b) interventi edilizi soggetti a DIA obbligatoria che comportino l’acquisizione di autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati di competenza di diverse amministrazioni pubbliche per il cui rilascio sia previsto un termine superiore a novanta giorni;

     c) interventi edilizi soggetti a procedure di VIA o di verifica-screening;

     d) interventi per installazione o modificazioni di impianti di teleradiocomunicazione con potenza superiore a 20 watt non rientranti nel campo di applicazione della SCIA. La relativa istanza è presentata in conformità alla modulistica contenuta nella vigente legislazione statale in materia. In caso di interventi che interessino aree od immobili soggetti a vincolo paesistico-ambientale la relativa autorizzazione è rilasciata sempre dal Comune [13].

     1 bis. Nei casi di cui al comma 1 ove gli interventi oggetto dell’istanza allo SUAP non comportino la necessità di acquisire intese, nulla osta, pareri, autorizzazioni od assensi di diverse pubbliche amministrazioni ovvero tali atti siano già prodotti dall’interessato a corredo dell’istanza, il responsabile dello SUAP verifica la completezza della documentazione ricevuta entro trenta giorni, richiedendo l’eventuale documentazione integrativa, ed adotta il provvedimento conclusivo entro il termine di sessanta giorni dalla verifica della completezza o dal ricevimento della documentazione integrativa. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), l’istanza si intende accolta qualora entro il ridetto termine di sessanta giorni non sia stato adottato il provvedimento conclusivo [14].

     1 ter. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), entro trenta giorni dall’installazione l’interessato è tenuto ad inviare al Comune e ad ARPAL i dati concernenti la misurazione di intensità del campo elettromagnetico per le verifiche di congruità dei livelli di esposizione effettivi rispetto a quelli dichiarati, da effettuarsi a cura dell’ARPAL entro i successivi trenta giorni [15].

     2. Nei casi di interventi che comportino la necessità di acquisire intese, nulla osta, pareri, autorizzazioni od assensi di diverse pubbliche amministrazioni e i relativi progetti siano conformi agli atti di pianificazione territoriale ed agli strumenti urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia, il responsabile dello SUAP è tenuto a:

     a) inserire nel sito web istituzionale dello SUAP e del Comune interessato l’istanza presentata;

     b) indire entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, da concludersi nel termine di novanta giorni dalla relativa indizione, salva la possibilità di richiedere, per una sola volta, entro il termine di quindici giorni dalla data di svolgimento della conferenza referente, l’integrazione degli atti necessari ai fini dell’istruttoria, con conseguente sospensione di tale termine [16].

     3. Ove le istanze di cui al comma 1 comportino l’approvazione di interventi urbanistico-edilizi in variante agli atti di pianificazione territoriale ed agli strumenti urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia, tali istanze devono essere corredate di una dettagliata relazione delle opere e delle attività da realizzare e del loro rapporto con la disciplina territoriale ed urbanistica e con le normative in materia paesistica, ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro degli impianti.

     4. Lo SUAP, nei casi di cui al comma 3, accertata la procedibilità dell’istanza entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, convoca entro i successivi dieci giorni la conferenza di servizi in seduta referente ai sensi degli articoli 14 e successivi della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, invitando ogni Amministrazione interessata per l’illustrazione del progetto e l'avvio della relativa istruttoria [17].

     5. Gli atti presentati nel corso della conferenza di servizi in seduta referente nei casi di cui al comma 3 ed il relativo verbale sono depositati a cura del Comune interessato a libera visione del pubblico per un periodo di tempo di almeno quindici giorni consecutivi, previo avviso sul sito istituzionale dello SUAP e del Comune e su almeno un giornale quotidiano a diffusione regionale, al fine della presentazione nello stesso periodo di eventuali osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse [18].

     6. Entro il termine di quindici giorni a decorrere dalla data di svolgimento della conferenza in seduta referente, lo SUAP può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti necessari ai fini istruttori, con conseguente sospensione del termine di cui al comma 7.

     7. Il procedimento è concluso mediante conferenza di servizi in seduta deliberante da effettuarsi entro il termine di novanta giorni dalla data della conferenza referente. Nei casi di cui al comma 3 la determinazione da concordarsi in conferenza in seduta deliberante deve essere preceduta dall'acquisizione dell'assenso degli organi regionali, provinciali e comunali competenti in materia paesistica, urbanistica ed ambientale. Nel caso di dissensi manifestati in conferenza di servizi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

     8. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), l’istanza si intende accolta qualora entro il termine di cui ai commi 2 e 7 non sia stata conclusa la conferenza dei servizi in seduta deliberante.

     9. La determinazione da concordarsi in sede di conferenza in seduta deliberante sostituisce a tutti gli effetti le intese, i concerti, i nulla osta, le autorizzazioni, le approvazioni o gli assensi comunque denominati delle amministrazioni pubbliche interessate diverse da quelle di cui al comma 7 e contiene anche la pronuncia sulle eventuali osservazioni pervenute.

     10. Delle determinazioni conclusive assunte dalla conferenza dei servizi è data notizia a cura dello SUAP mediante avviso, recante l'indicazione della sede di deposito degli atti approvati, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nel sito web istituzionale dello SUAP e del Comune interessato.

     11. Ove gli interventi edilizi siano soggetti a procedure di VIA o di verifica-screening le istanze di cui al comma 1 devono essere corredate dall’istanza di attivazione della procedura di VIA o di verifica-screening da inviare alla Regione e la relativa pronuncia, da rendersi nel rispetto dei termini previsti dalla normativa regionale, confluisce nel procedimento di  conferenza di servizi; in tali casi il termine per la conclusione del procedimento di conferenza di servizi è elevato a centocinquanta giorni.

     12. Nel caso di istanze aventi ad oggetto impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili rientranti nella fattispecie di cui al comma 11, all’interno della procedura di VIA o di verifica-screening viene rilasciata dalla Regione anche l’autorizzazione paesistico ambientale di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni.

     13. Ove la pronuncia regionale di VIA o di verifica-screening contenga prescrizioni che comportino l'adeguamento del progetto, la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 11 è sospesa fino alla consegna degli atti contenenti l'adeguamento stesso.

 

     Art. 11. (Localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione di cui agli articoli 7, 9 e 10 e degli impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell’energia elettrica, del gas e di altri servizi di rete [19])

     1. La realizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione di cui agli articoli 7, 9 e 10, in quanto opere di urbanizzazione primaria, è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale fatto salvo il rispetto della disciplina prevista nel Piano di organizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione approvato dal Comune sulla base dei programmi di sviluppo delle reti proposti dai soggetti gestori. Tale Piano, ove si ponga in variante alla vigente strumentazione urbanistica comunale, è approvato, in caso di Piano Urbanistico Comunale (PUC), con la procedura stabilita per l’aggiornamento periodico di cui all’articolo 43 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni e, in caso di strumento urbanistico generale, con la procedura relativa alle varianti la cui competenza approvativa è attribuita alle Province ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale.

     1 bis. La realizzazione degli impianti per la connessione ai servizi di rete dell’energia elettrica, delle comunicazioni e del gas è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale in quanto opere di urbanizzazione primaria [20].

 

     Art. 12. (Interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti)

     1. Gli insediamenti produttivi esistenti destinati ad attività artigianali, industriali ubicati in lotti contigui di estensione non superiore a 30.000 metri quadrati, agricole ed agrituristiche, ad alberghi tradizionali, a strutture turistico ricettive e ad attività socio-assistenziali e commerciali, con esclusione delle grandi strutture di vendita, possono essere ampliati mediante interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia e di nuova costruzione da realizzare all’interno del lotto di proprietà alle seguenti inderogabili condizioni:

     a) contestuale ammodernamento tecnologico degli impianti, miglioramento della qualità degli ambienti di lavoro e dell’ aspetto esteriore delle costruzioni;

     b) conformità alla destinazione d’uso prevista dalla pianificazione urbanistica comunale, salvi i casi di ampliamenti da localizzare  in area contigua, purchè di superficie non superiore al 30 per cento del lotto su cui insiste l’attività produttiva esistente, avente destinazione d’uso diversa e comunque non gravata da vincoli di inedificabilità assoluta in base a normative statali o regionali o ad atti di pianificazione urbanistica o territoriale;

     c) conformità alla vigente programmazione commerciale e urbanistica emanata dalla Regione [21];

     d) conformità ai parametri dell’altezza e delle distanze minime dalle costruzioni stabiliti  dalla pianificazione urbanistica comunale o  dalla vigente legislazione in materia per l’area in cui ricade l’attività produttiva oggetto di ampliamento e, laddove non siano fissati limiti di altezza, non oltre l’altezza massima delle costruzioni esistenti nell’insediamento produttivo oggetto di intervento, con esclusione degli eventuali impianti tecnologici necessari per il funzionamento dell’attività;

     e) conformità con la disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, dei Piani di Bacino e dei Piani Regolatori Portuali; in presenza di discipline che stabiliscono parametri massimi di impermeabilizzazione del suolo, gli interventi di ampliamento delle attività produttive esistenti possono, in alternativa all’applicazione di tali discipline, adottare modalità esecutive tali da assicurare la ritenzione temporanea delle acque piovane attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;

     f) salvaguardia delle alberature di pregio presenti nell’area di intervento;

     g) negli ampliamenti degli insediamenti industriali ed artigianali, lungo i confini a contatto con insediamenti a destinazione d’uso diversa da quella produttiva, siano poste a dimora alberature d’alto fusto per la mitigazione degli impatti visivi;

     h) per gli ampliamenti degli alberghi tradizionali, delle strutture turistico ricettive e delle strutture socio-assistenziali la progettazione architettonica degli interventi assicuri un armonico inserimento rispetto alla costruzione esistente;

     i) per gli ampliamenti degli edifici utilizzati per l’attività di agriturismo siano rispettate le tipologie edilizie degli edifici esistenti.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono cumulabili con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali entro soglie percentuali predeterminate e sono realizzabili mediante presentazione allo SUAP di DIA obbligatoria in deroga alla disciplina dei piani urbanistici e territoriali vigenti e/o operanti in salvaguardia, fatto salvo in ogni caso il rispetto della dotazione dei parcheggi pertinenziali previsti dalla disciplina urbanistico comunale, nonché della dotazione di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria per il soddisfacimento degli standard urbanistici necessari  da regolare in apposito atto convenzionale da allegare alla DIA obbligatoria e contenente gli impegni del soggetto attuatore, nonché le modalità, i termini per l’esecuzione delle opere non oltre quelli di validità della DIA obbligatoria e le garanzie per la loro realizzazione. In tale ipotesi l’efficacia della DIA obbligatoria resta sospesa fino all’avvenuta stipulazione con il Comune dell’atto convenzionale.

     3. Negli insediamenti industriali esistenti su lotti di estensione superiore a 30.000 metri quadrati possono essere assentiti, con le modalità procedurali di cui al comma 2 e nel rispetto delle condizioni previste ai commi 1 e 2, interventi edilizi di ampliamento delle costruzioni esistenti fino al 20 per cento della superficie coperta finalizzati allo sviluppo dell’attività produttiva.

     4. La destinazione d'uso urbanistica degli edifici oggetto degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 aventi ad oggetto attività artigianali, industriali, agricole, agrituristiche e commerciali deve essere mantenuta per venti anni sulla base dell'atto convenzionale da allegare alla DIA obbligatoria e da trascrivere nei registri immobiliari entro la data di ultimazione dei lavori, pena l'inefficacia della DIA; per gli interventi di ampliamento aventi ad oggetto alberghi tradizionali, strutture turistico ricettive e strutture socio-assistenziali il vincolo di destinazione d'uso urbanistica deve essere mantenuto per venti anni con le stesse modalità indicate in precedenza.

 

     Art. 12 bis. (Certificato di agibilità e di collaudo finale) [22]

     1. Fermo restando l’obbligo di acquisizione del certificato di agibilità nei casi previsti dall’articolo 37, comma 2, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA o a DIA obbligatoria a norma della presente legge si applicano le disposizioni relative all’ultimazione dei lavori ed al certificato di collaudo finale stabilite all’articolo 26, comma 10, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Lo SUAP effettua il controllo dell’effettiva rispondenza delle opere oggetto del certificato di collaudo entro il termine perentorio di sessanta giorni dal suo ricevimento, decorso il quale il certificato di collaudo si intende validato. Nel caso in cui dal certificato di collaudo non risulti la conformità dell’opera al progetto e/o la sua rispondenza alle normative, lo sportello unico per l’edilizia (SUE) entro il perentorio termine di trenta giorni dal ricevimento del certificato adotta i provvedimenti necessari per renderlo conforme, ivi comprese le sanzioni stabilite dalla legge, dandone contestuale comunicazione all’interessato.

 

TITOLO III

SANZIONI

 

     Art. 13. (Sanzioni)

     1. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dalle specifiche normative nelle diverse materie e dall’articolo 19, comma 6, della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, l’esecuzione di interventi urbanistico-edilizi in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della presente legge od in difformità dalla SCIA o dal titolo abilitativo formatosi è assoggettata alle sanzioni amministrative stabilite dalle vigenti normative di settore interessate.

 

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 14. (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (Procedure per l'approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali))

     1. (Omissis) [23].

 

     Art. 15. (Norme transitorie)

     1. La Giunta regionale istituisce il tavolo di coordinamento regionale della rete degli SUAP di cui all’articolo 5 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto più favorevoli e su richiesta dell’interessato, anche nei confronti delle istanze presentate ai sensi del Capo VI della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal d.lgs. 112/1998 nel settore “sviluppo economico e attività produttive” e nelle materie “istruzione scolastica” e “formazione professionale”) il cui procedimento alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora giunto a conclusione.

 

     Art. 16. (Abrogazione di norme)

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) i Capi V e VI della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal d.lgs. 112/1998 nel settore “sviluppo economico e attività produttive” e nelle materie “istruzione scolastica” e “formazione professionale”).

     b) l’articolo 1 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal d.lgs. 112/1998 nel settore “sviluppo economico e attività produttive” e nelle materie “istruzione scolastica” e “formazione professionale”)).

     2. È, inoltre, abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

 

     Art. 17. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

 

Allegato 1 – Elenco interventi urbanistico-edilizi per edifici ed impianti e relative pertinenze destinati alle attività indicate all’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e) soggetti a SCIA e a comunicazione di inizio lavori (Articolo 7 e articolo 7 bis) [24]

 

     a) occupazioni di suolo mediante deposito di merci o di materiali;

     b) realizzazione di impianti per attività all’aperto;

     c) installazione di manufatti temporanei, non rientranti nell’attività edilizia libera di cui all’articolo 21, comma 1, lettera e) della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, di qualunque genere e destinazione purché non infissi stabilmente al suolo e finalizzati a soddisfare dimostrate esigenze temporalmente circoscritte la cui durata non sia superiore a un anno e a due anni per i manufatti funzionali all’attività cantieristica navale aventi altezza superiore a 4 metri e superficie coperta superiore a 50 metri quadrati da rimuovere comunque al termine delle attività;

     d) opere temporanee per attività di ricerca in sottosuolo che abbiano carattere geognostico da eseguire in aree interne al centro edificato;

     e) modifiche edilizie da realizzare all’interno degli edifici, nel rispetto della volumetria esistente o della superficie coperta e che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari preesistenti [25];

     f) realizzazione all’interno del perimetro degli insediamenti nonché nell’ambito di infrastrutture ferroviarie, autostradali, portuali e lineari energetiche di trasporto e distribuzione di opere di manutenzione straordinaria per il rispetto delle normative ambientali, igienico-sanitarie e di sicurezza nelle lavorazioni ed il miglioramento o la maggiore efficienza degli impianti esistenti, sempreché non comportanti aumento delle superfici agibili di calpestio, né mutamento delle destinazioni d’uso, né modifiche della tipologia edilizia [26];

     g) realizzazione di linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica realizzate con cavi interrati o con cavi aerei sostenuti da palificazioni in legno infisse direttamente nel terreno o da palificazioni in lamiera con basamenti non affioranti dal terreno:

     1) con tensione nominale fino a 5.000 V;

     2) con tensione nominale superiore a 5.000 V e fino a 15.000 V la cui lunghezza non superi i 500 metri;

     3) opere accessorie, varianti, rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale fino a 15.000 V a condizione che gli interventi stessi non modifichino lo stato dei luoghi;

     h) interventi per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.lgs. 28/2011 e successive modificazioni ed integrazioni:

     1) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, integrati o aderenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della copertura degli edifici o strutture esistenti, purché di superficie non superiore a quella della copertura stessa;

     2) impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, anche con caratteristiche diverse da quelle di cui al punto 1), da realizzare su edifici o altre strutture esistenti o loro pertinenze;

     3) impianti solari termici, con caratteristiche diverse da quelle di cui al punto 1), da realizzare su edifici o altre strutture esistenti o loro pertinenze al di fuori della zona A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968;

     4) impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui al punto 2), realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per utilizzo nei medesimi edifici;

     5) generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;

     6) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione massima inferiore a 50 KWe (micro generazione);

     7) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas, diversi da quelli di cui al punto 6), da realizzare all’interno di edifici esistenti, purché non comportanti alterazione dei volumi o delle superfici, modifiche delle destinazioni d’uso, non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

     8) impianti idroelettrici e geotermoelettrici, aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, da realizzare in edifici esistenti, purché non comportanti realizzazione di nuove opere di presa, alterazione dei volumi o delle superfici, modifiche delle destinazioni d’uso, non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici [27];

     i) interventi relativi a impianti di teleradiocomunicazione consistenti in:

     1) realizzazione di nuovi impianti con potenza massima in singola antenna superiore a 7 watt e non superiore a 20 watt;

     2) realizzazione di nuovi impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima irradiata in singola antenna non superiore a 7 watt e superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, laddove comportanti opere edilizie;

     3) modificazioni di infrastrutture per impianti esistenti implicanti esclusivamente riduzione della potenza o variazione della frequenza;

     4) modificazioni di infrastrutture per impianti esistenti mediante inserimento di apparati con tecnologia UMTS e sue evoluzioni o altre tecnologie;

     5) modificazioni di infrastrutture per impianti esistenti di cui al punto 1) mediante impiego di tecnologie diverse da quelle UMTS e sue evoluzioni comportanti variazioni di parametri radioelettrici diverse da quelle di cui al punto 3) [28];

     j) realizzazione di nuovi impianti per radiodiffusione televisiva in tecnica digitale con potenza massima irradiata in singola antenna superiore a 7 watt e non superiore a 20 watt;

     k) allacciamenti alle reti di distribuzione di telefonia fissa e del gas [29];

     l) interventi di restauro o risanamento conservativo nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali della costruzione preesistente, comprensivi delle opere di eliminazione di superfetazioni e di ripristino dei caratteri architettonici originari, e non comportanti modifiche della destinazione d’uso dell’intera costruzione;

     l bis) opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative ad impianti, edifici od attività [30];

     m) interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 10 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, attraverso opere edilizie all’interno dell’edificio, sempreché non comportino aumento del numero delle unità immobiliari in misura eccedente ad una unità immobiliare aggiuntiva a quella esistente, modifiche della volumetria, della sagoma, ovvero, limitatamente, agli immobili comprese nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), non comportanti mutamenti della destinazione d’uso delle singole unità immobiliari, né modifiche dei prospetti della costruzione;

     n) mutamenti di destinazione d’uso senza opere edilizie che comportino il passaggio a diverse categorie di funzioni come definite dalla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni;

     o) mutamenti di destinazione d’uso con opere edilizie meramente interne e che non comportino incremento del volume urbanistico o della superficie agibile come definita nell’articolo 67 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

     p) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

     q) realizzazione di parcheggi privati pertinenziali ai sensi dell’articolo 9, comma 1 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 80) e successive modificazioni ed integrazioni;

     r) le opere di sistemazione di aree, ivi compresi i parcheggi a raso anche non pertinenziali, non comportanti realizzazione di nuove costruzioni, nonché di areeludico ricreative e le opere di arredo pubblico e privato anche di natura pertinenziale, purché non comportanti creazione di volumetria.

 

 

Allegato 2 - Elenco interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria e a PAS per edifici ed impianti e relative pertinenze destinati alle attività indicate all’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) (Articoli 7 bis e 9) [31]

 

     a) interventi di manutenzione straordinaria eccedenti quelli di cui alla lettera f) dell’Allegato 1;

     b) interventi di restauro e di risanamento conservativo comportanti modifiche all’esterno dell’edificio o dell’impianto volte alla realizzazione di locali accessori o tecnici per gli impianti tecnologici necessari alle attività in esercizio o per il rispetto delle normative di settore e in materia di risparmio energetico;

     c) interventi di ristrutturazione edilizia ivi compresi quelli di demolizione e successiva ricostruzione, comportanti anche modifiche all’esterno dell’edificio, nonché quelli di ampliamento entro soglie percentuali massime predeterminate dallo strumento urbanistico comunale;

     d) parcheggi privati pertinenziali realizzabili in sottosuolo nelle zone e nei casi espressamente previsti dallo strumento urbanistico comunale ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

     e) opere di natura pertinenziale comportanti creazione di volumetria come definite dall’articolo 17 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, semprechè specificamente disciplinate dalla strumentazione urbanistica nel rispetto dei parametri dimensionali massimi di cui al comma 4 del medesimo articolo;

     f) realizzazione di linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con caratteristiche diverse da quelle indicate nell’Allegato 1:

     1) con tensione nominale fino a 5.000 V;

     2) con tensione nominale superiore a 5.000 V e fino a 15.000 V la cui lunghezza non superi i 500 metri;

     3) opere accessorie, varianti, rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale fino a 15.000 V a condizione che gli interventi stessi non modifichino lo stato dei luoghi;

     g) impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di seguito indicati:

     1) impianti fotovoltaici a terra fino a 20 kW [32];

     2) impianti eolici di nuova realizzazione con capacità di generazione fino a 200 kW che non richiedano sostanziali modifiche alla viabilità pubblica esistente o esecuzione di percorsi di accesso di lunghezza superiore a 100 metri;

     3) impianti eolici fino a 1 MW che costituiscano ampliamento di parchi eolici esistenti che non richiedano sostanziali modifiche alla viabilità pubblica esistente o esecuzione di percorsi di accesso di lunghezza superiore a 100  metri;

     4) impianti di rilevazione anemometrica mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, da rimuovere comunque alla fine della campagna di misurazione nel caso in cui si preveda una durata della rilevazione superiore a trentasei mesi;

     5) impianti idroelettrici con capacità di generazione fino a 100 kW;

     6) impianti alimentati da biomasse , gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas, con capacità di generazione fino a 200 kW;

     7) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo con capacità di generazione massima inferiore a 1.000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3.000 kWt;

     h) (Omissis) [33];

     i) apposizione di cartelloni pubblicitari e l’installazione di elementi di arredo urbano comportanti opere murarie, realizzati su suolo privato;

     l) realizzazione di serre e di manufatti accessori funzionali alla conduzione del fondo;

     m) interventi per lo sviluppo delle attività produttive esistenti previsti dall’articolo 12 della presente legge.


[1] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

[2] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

[3] Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

[4] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

[5] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

[6] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

[7] Articolo inserito dall'art. 20 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

[8] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

[9] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

[10] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

[11] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

[12] Rubrica così modificata dall'art. 22 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

[13] Lettera così modificata dall'art. 22 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

[14] Comma inserito dall'art. 22 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

[15] Comma inserito dall'art. 22 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

[16] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

[17] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

[18] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

[19] Rubrica così modificata dall'art. 23 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

[20] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

[21] Lettera così modificata dall'art. 24 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

[22] Articolo inserito dall'art. 25 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

[23] Modifica il comma 2 dell’art. 5 della L.R. 12 marzo 2003, n. 9.

[24] Rubrica così modificata dall'art. 26 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

[25] Lettera così sostituita dall'art. 26 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

[26] Lettera così modificata dall'art. 26 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

[27] Lettera così sostituita dall'art. 26 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

[28] Lettera così sostituita dall'art. 26 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

[29] Lettera così modificata dall'art. 26 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

[30] Lettera inserita dall'art. 26 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

[31] Rubrica così modificata dall'art. 27 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

[32] Numero così modificato dall'art. 27 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.

[33] Lettera soppressa dall'art. 27 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 3.