§ 1.5.153 - L.R. 9 marzo 2015, n. 7.
Disposizioni di adeguamento a normative statali e di modifica di norme di carattere finanziario e organizzativo


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:09/03/2015
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015))
Art. 2.  (Modifica alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013))
Art. 3.  (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (Tasse sulle concessioni regionali))
Art. 4.  (Alienazione di beni mediante procedura ristretta con investitori qualificati)
Art. 5.  (Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici [...]
Art. 6.  (Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))
Art. 7.  (Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico))
Art. 8.  (Modifica alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo))
Art. 9.  (Modifica alla legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale)) [...]
Art. 10.  (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta [...]
Art. 11.  (Proroga dei termini per l’adeguamento delle strutture ricettive alberghiere)
Art. 12.  (Modifica alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio))
Art. 13.  (Modifica alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014))
Art. 14.  (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))
Art. 15.  (Modifica alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2007)))
Art. 16.  (Beneficio economico finalizzato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti ai sensi dell’articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e [...]
Art. 17.  (Fondo di garanzia per l’accesso al credito per investimenti di impiantistica sportiva)
Art. 18.  (Modifica alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))
Art. 19.  (Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea))
Art. 20.  (Modifica alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Legge finanziaria 2014))
Art. 21.  (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria))
Art. 22.  (Norme transitorie)
Art. 23.  (Abrogazioni)
Art. 24.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.5.153 - L.R. 9 marzo 2015, n. 7.

Disposizioni di adeguamento a normative statali e di modifica di norme di carattere finanziario e organizzativo

(B.U. 11 marzo 2015, n. 7)

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015))

1. Il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 41/2014, è abrogato.

2. L’articolo 29 della l.r. 41/2014, è sostituito dal seguente:

“Articolo 29

(Revisione degli assetti organizzativi della dirigenza generale della Giunta regionale)

1. Al fine di procedere al riordino ed alla revisione degli assetti organizzativi della dirigenza, le strutture dirigenziali generali di Segreteria generale, Direzione centrale e Dipartimento di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni divengono strutture organizzative complesse ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per l’area separata della dirigenza. Le predette figure dirigenziali confluiscono nella dotazione organica della dirigenza. In conseguenza del processo di riordino e revisione la dotazione organica della dirigenza diviene pari a n. 97 unità e i servizi e le funzioni organizzative generali, precedentemente assegnati a soggetti collocati fuori organico, sono affidati, fatti salvi i limiti percentuali per l’assunzione di personale esterno a tempo determinato, a personale regionale a tempo indeterminato appartenente al ruolo dirigenziale della Giunta regionale.

2. A seguito dell’attuazione del processo di riordino di cui al comma 1 si procede agli adempimenti previsti dall’articolo 26, comma 3, del CCNL per l’area separata della dirigenza del 23 dicembre 1999 ferma restando la corrispondenza e l’invarianza dei trattamenti economici complessivamente assegnati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza comportare una spesa programmata ed impegnata per i dirigenti e i dirigenti generali superiore a quella rilevabile al 31 dicembre 2012.

3. Sino alla conclusione del processo di riordino dei servizi e delle strutture di cui al comma 1, fatta salva la scadenza naturale dei singoli contratti individuali, gli incarichi dirigenziali generali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati in capo ai soggetti di cui al comma 1 in quanto i servizi, le funzioni, le attività, le competenze e le responsabilità corrispondenti rimangono affidate all’esterno a soggetti collocati fuori organico, mediante contratto individuale a termine di diritto privato e con le modalità previste dall’articolo 24 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni e del previgente articolo 27, comma 6, del CCNL per l’area separata della dirigenza del 23 dicembre 1999.

4. Nel caso in cui il processo di riorganizzazione e riordino di cui al comma 1 non sia concluso alla data di scadenza degli incarichi di dirigente generale, gli stessi possono essere conferiti dalla Giunta regionale con le modalità di cui al comma 3 per il periodo strettamente necessario e i relativi contratti individuali non possono prevedere un trattamento economico superiore a quello previsto per il precedente titolare del medesimo incarico.

5. A decorrere dalla scadenza dei contratti dei direttori generali della Giunta regionale incaricati alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero complessivo delle Direzioni centrali e dei Dipartimenti, inclusa la Segreteria generale, non può superare il tetto massimo di otto. ”.

3. Il comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 41/2014, è abrogato.

 

     Art. 2. (Modifica alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013))

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 51/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Se non già diversamente disposto, i procedimenti di rimborso relativi ai tributi regionali si concludono nel termine massimo di centottanta giorni.”.

 

     Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (Tasse sulle concessioni regionali))

1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 66/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “Relativamente ai tributi il cui gettito è vincolato dalla normativa di settore, le predette attività di accertamento della violazione e di irrogazione delle corrispondenti sanzioni sono demandate alle strutture regionali preposte alla cura delle relative politiche di settore, ovvero agli enti delegati o subdelegati qualora individuati dalla normativa di settore medesima.”.

2. Al termine della nota alla voce d’ordine 5 dell’allegato A della l.r. 66/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: “Le autorizzazioni elencate alle voci d’ordine 4 e 5 si intendono riferite alle autorizzazioni di cui all’articolo 2 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari pubblici e privati. Recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997) e successive modificazioni e integrazioni. Con provvedimento della Giunta regionale è approvata apposita tabella di raccordo.”.

 

     Art. 4. (Alienazione di beni mediante procedura ristretta con investitori qualificati)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica la Regione può procedere, per gli anni 2015, 2016 e 2017, all’alienazione, anche in blocco, degli immobili inseriti nei piani di cui all’articolo 39 della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) e successive modificazioni e integrazioni applicando le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).

2. Gli enti appartenenti al settore regionale allargato e gli enti strumentali, ferma restando la loro autonomia organizzativa e patrimoniale, sono autorizzati ad alienare il loro patrimonio, qualora inserito in atti di programmazione di dismissioni immobiliari, secondo le modalità di cui al comma 1.

 

     Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni))

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ dipendenti in qualità di ” sono soppresse.

2. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ dipendenti in qualità di ” sono soppresse.

3. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

“c bis) il dirigente della struttura competente in materia di sistemi informativi, per i beni e servizi informatici e telematici acquisiti tramite la Consip S.p.A., il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e la centrale di committenza Liguria Digitale di cui all’articolo 11 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.”.

4. Al comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “salvi i casi di affidamento diretto di cui al medesimo regolamento” sono soppresse.

5. Dopo il comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“4bis. Gli affidamenti diretti di cui all’articolo 20, comma 3, del regolamento di cui al comma 1 sono disposti con provvedimento del dirigente della Struttura che fruisce del servizio o della fornitura. Detto provvedimento è adottato, previa comunicazione alla Struttura regionale competente in materia di economato, al fine del monitoraggio della spesa pubblica e del rispetto dei limiti di legge. Di tale comunicazione è dato atto nel decreto di affidamento e la sua mancanza costituisce causa di responsabilità dirigenziale. Qualora la Struttura che fruisce del servizio o della fornitura richieda alla Struttura regionale competente in materia di economato l’individuazione dell’affidatario, l’affidamento è disposto con provvedimento del dirigente di quest’ultima.”.

6. Dopo il comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“4bis. Gli affidamenti di incarichi a società in house sono disposti con provvedimento del dirigente della Struttura che fruisce dell’incarico. Detto provvedimento è adottato, previa comunicazione alla Struttura regionale competente in materia di gare e contratti, al fine del monitoraggio della spesa pubblica e del rispetto dei limiti di legge. Di tale comunicazione è dato atto nel decreto di affidamento e la sua mancanza costituisce causa di responsabilità dirigenziale. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni.”.

7. Al comma 5 dell’articolo 26 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “da parte del dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti” sono soppresse.

8. Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “regionali” è sostituita dalla seguente: “pubblici”.

 

     Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“1 bis. Tale percentuale è innalzata al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per quegli impianti individuati come strategici sulla base degli appositi criteri contenuti nel Programma regionale di cui all’articolo 7, collocati utilmente nella graduatoria degli interventi e finanziabili in base alle disponibilità di bilancio.”.

2. Al comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, affidati in gestione direttamente ad enti pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “in quanto disciplinati dalla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) e successive modificazioni e integrazioni”.

 

     Art. 7. (Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico))

1. Il comma 3 dell’articolo 56 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“3. Le funzioni attribuite dalla presente legge, nonché dal regolamento di cui all’articolo 48, agli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, diverse da quelle relative all’uso del fuoco nei boschi o in prossimità degli stessi, sono attribuite alla struttura regionale preposta ai controlli ispettivi in materia di agricoltura e foreste.”.

 

     Art. 8. (Modifica alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo))

1. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“2. Le Istituzioni di cui all’articolo 8 presentano domanda di sovvenzione entro il 31 gennaio di ogni anno: la Giunta regionale stabilisce i criteri per la concessione delle sovvenzioni tenendo conto di quanto stabilito dal piano pluriennale di cui all’articolo 4.”.

 

     Art. 9. (Modifica alla legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale))

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “soggetti pubblici e privati” sono inserite le seguenti: “non aventi scopo di lucro”.

 

     Art. 10. (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali))

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 2 della l.r. 1/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“7 bis. E’ istituito un fondo per la gestione degli interventi di cui al comma 7. La Regione Liguria può avvalersi di Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico – FI.L.S.E. S.p.A. per la gestione di detto fondo, previa stipula di apposita convenzione. Le risorse assegnate ai comuni sono erogate al netto delle spese di gestione.”.

2. L’articolo 9 della l.r. 1/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 9

(Norma finanziaria)

1. Le entrate di cui all’articolo 2, comma 7, previste dalla presente legge sono iscritte nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale all’U.P.B. 3.3.3 “Recuperi e rimborsi di natura diversa”.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 7 e 7bis, si provvede mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio degli esercizi finanziari 2015/2017:

Esercizio 2015

Entrata

- riduzione dell’U.P.B. 3.3.3 “Recuperi e rimborsi di natura diversa”, in termini di competenza e di cassa, di euro 378.499,32 (trecentosettantottomilaquattrocentonovantanove/32);

- aumento dell’U.P.B. 3.4.1 “Entrate di natura varia”, in termini di competenza e di cassa, di euro 378.499,32 (trecentosettantottomilaquattrocentonovantanove/32);

- aumento dell’U.P.B. 3.4.1 “Entrate di natura varia”, in termini di competenza e di cassa, di euro 21.500,68 (ventunmilacinquecento/68).

Spesa

- iscrizione all’U.P.B. 17.201 “Interventi promozionali per il turismo”, in termini di competenza e di cassa, di euro 400.000,00 (quattrocentoamila/00).

Esercizio 2016

Entrata

- incremento dell’U.P.B. 3.4.1 “Entrate di natura varia”, in termini di competenza e di cassa, di euro 200.000,00 (duecentomila/00);

Spesa

- iscrizione all’U.P.B. 17.201 “Interventi promozionali per il turismo”, in termini di competenza e di cassa, di euro 200.000,00 (duecentomila/00).

Esercizio 2017

Entrata

- incremento dell’U.P.B. 3.4.1 “Entrate di natura varia”, in termini di competenza e di cassa, di euro 100.000,00 (centomila/00);

Spesa

- iscrizione all’U.P.B. 17.201 “Interventi promozionali per il turismo”, in termini di competenza e di cassa, di euro 100.000,00 (centomila/00).

3. La spesa suddetta è autorizzata senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.”.

 

     Art. 11. (Proroga dei termini per l’adeguamento delle strutture ricettive alberghiere)

1. Il termine per l’adeguamento dei requisiti di cui ai punti 2.06.1 e 2.06.2 di cui all’allegato “A”, nonché ai punti 2.06.1 e 2.06.2 di cui all’allegato “B” del regolamento regionale 30 gennaio 2009, n. 2 (Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico – ricettive e balneari)) e successive modificazioni e integrazioni è prorogato al 30 aprile 2015.

 

     Art. 12. (Modifica alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio))

1. Al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “fino al 30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2015”.

 

     Art. 13. (Modifica alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014))

1. Al comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 40/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “1° gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2016”.

 

     Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))

1. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 19 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“1 ter. Non possono essere nominati coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità o inconferibilità previste:

a) dall’articolo 3, comma 11, del d.lgs 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

b) dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

c) dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.”.

2. Al secondo capoverso del comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “modificazioni e integrazioni” sono aggiunte le seguenti: “, nonché dal d.lgs. 39/2013 e dall’articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012”.

3. Il comma 7 dell’articolo 28 bis della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“7. Il Collegio sindacale dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro è disciplinato ai sensi degli articoli 3, comma 13, e 3 ter del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.”.

4. Il comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“3. L’incarico di direttore di Distretto è conferito in base all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni. L’incarico può essere rinnovato. Il trattamento economico del direttore di Distretto è definito dalla direttiva vincolante di cui al comma 2. Per il periodo di durata del contratto i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell’anzianità di servizio.”.

5. Al comma 3 dell’articolo 43 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “Dipartimento di prevenzione”, sono inserite le seguenti: “ai sensi dell’articolo 7 quater del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni” e dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

“e bis) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.”.

6. Il comma 2 dell’articolo 78 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 15. (Modifica alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2007)))

1. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 11 della l.r. 15/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “operanti nel comparto della sanità” sono sostituite dalle seguenti: “sui quali esercita il controllo contabile ai sensi dell’articolo 9 bis della l.r. 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni”.

 

     Art. 16. (Beneficio economico finalizzato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti ai sensi dell’articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia))

1. Al fine di attuare quanto previsto dall’articolo 45 della l. 99/2009 e successive modificazioni e integrazioni, che ha istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dall’estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché dalle attività di rigassificazione, in base alle modalità procedurali di cui al decreto interministeriale 7 agosto 2014 (Adeguamento delle modalità procedurali per il riconoscimento del beneficio economico finalizzato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti, ex articolo 45, della Legge 23 luglio 2009, n. 99), la Regione concede le somme assegnatele dal suddetto Fondo a favore dei residenti nelle aree interessate.

2. Possono presentare domanda di contributo regionale i soggetti privati residenti nelle aree interessate individuati con provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3.

3. Con provvedimento della Giunta regionale vengono stabiliti:

a) le aree interessate;

b) l’entità del contributo e i beneficiari;

c) le modalità, i termini per la presentazione delle domande e per l’erogazione del beneficio economico di cui al comma 1.

4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi previsti da normative statali e regionali concessi per le stesse finalità.

5. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale ulteriori rispetto all’impiego dei fondi di cui alla l. 99/2009 e successive modificazioni e integrazioni messi a disposizione nel bilancio dello Stato a favore della Regione Liguria.

 

     Art. 17. (Fondo di garanzia per l’accesso al credito per investimenti di impiantistica sportiva)

1. E’ istituito un fondo di garanzia presso F.I.L.S.E. S.p.A per l’accesso al credito per investimenti di impiantistica sportiva da parte dei soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, proprietari o gestori di impianti sportivi pubblici, con una dotazione finanziaria iniziale di euro 10.000,00.

2. Il fondo di cui al comma 1 può essere alimentato anche mediante le risorse di cui all’articolo 31, comma 10 bis, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge regionale 2008) e successive modificazioni e integrazioni, relativamente al definanziamento degli interventi per infrastrutture sportive di cui al medesimo articolo 31, comma 10 bis, lettera d).

3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di gestione e di accesso al fondo.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo si fa fronte con i fondi allocati all’U.P.B. 12.204 del bilancio di previsione della Regione Liguria 2015-2017 per l’esercizio in corso.

5. Dalle disposizioni del presente articolo non possono comunque derivare ulteriori obbligazioni finanziarie o patrimoniali in capo all’Amministrazione regionale rispetto alla dotazione del fondo di cui al comma 1.

 

     Art. 18. (Modifica alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 25 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“4 bis. Il materiale rotabile destinato all’esercizio del trasporto pubblico regionale, acquistato con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e successive modificazioni e integrazioni e all’articolo 63, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è assoggettato a vincolo di reversibilità alla Regione ovvero ai soggetti aggiudicatari di gara per il riaffidamento del servizio, previo riscatto della eventuale quota residua di investimento del soggetto terzo stesso e deve essere utilizzato esclusivamente per servizi di trasporto pubblico locale.”.

 

     Art. 19. (Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea))

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Nell’ipotesi di acquisto di veicolo predisposto per il trasporto di soggetti portatori di handicap e per l’acquisto e l’installazione di dispositivi atti a consentire l’accesso al veicolo di servizio ai soggetti medesimi, i contributi di cui al comma 1, anche cumulabili, sono concessi fino al tetto massimo complessivo di euro 8000,00 per ciascun richiedente.

2 ter. Dalle disposizioni del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale oltre quelli previsti dall’articolo 40 della presente legge.”.

 

     Art. 20. (Modifica alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Legge finanziaria 2014))

1. Alla fine del comma 11 bis dell’articolo 21 della l.r. 41/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “e studi di carattere scientifico sui fenomeni di erosione e sui sistemi di difesa costiera”.

 

     Art. 21. (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria))

1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 2 bis

(Ambiti funzionali e di spesa del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa svolge le funzioni affidategli direttamente dalla Costituzione, dallo Statuto, dal Regolamento interno, dalle leggi regionali e dagli altri regolamenti del Consiglio stesso.

2. In attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, dell’articolo 67 del medesimo decreto, dal 1 gennaio 2015 l’autonomia contabile dell’Assemblea è assicurata nel rispetto della disciplina introdotta dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dal citato d.lgs. 118/2011.

3. Compatibilmente con la propria autonomia, tenuto conto dei limiti di spesa così come delineati nella presente legge, al fine di armonizzare il proprio sistema contabile agli schemi di bilancio ed ai relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica, il Consiglio regionale, dal 1 gennaio 2015, redige il proprio bilancio in conformità ai meccanismi di rappresentazione contabile delineati dal d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente norma, l’Ufficio di Presidenza adatta il Regolamento interno di contabilità del Consiglio regionale ai principi contabili previsti in sede di armonizzazione. Rimangono ferme le restanti disposizioni riguardanti l’autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria. I riferimenti alla legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), contenuti in disposizioni riguardanti l’autonomia del Consiglio regionale, in quanto compatibili, si intendono, in applicazione dell’articolo 67 del d.lgs. 118/2011, riferiti al comma 4 del presente articolo. Sono ricondotte a tali modalità di rappresentazione contabile tutte le entrate e le spese del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria. In particolare, tra le altre, sono rappresentate le spese:

a) per il trattamento economico dei Consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale e per il trattamento di missione dei Consiglieri regionali;

b) per i trattamenti economici corrisposti agli ex Consiglieri regionali;

c) per i contributi di funzionamento e per le spese per il personale dei Gruppi consiliari;

d) per il trattamento economico, fisso ed accessorio, del personale addetto al Consiglio regionale;

e) per la rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale;

f) per il funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.re.Com.) e del Difensore Civico regionale e degli altri organismi statutari, di controllo, di garanzia o, comunque, posti in capo al Consiglio regionale;

g) postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione e, in genere, di economato;

h) per la locazione o l’acquisizione di beni;

i) per l’informatizzazione;

l) per convegni, per attività promozionale di carattere istituzionale, di comunicazione e informazione, per attività editoriale, nonché per biblioteca;

m) per attività comunicazionale;

n) per ulteriori attività individuate e programmate dall’Ufficio di Presidenza e che trovino copertura finanziaria all’interno del bilancio di previsione annuale del Consiglio regionale;

o) connesse ai fini istituzionali del Consiglio regionale e, in particolare, inerenti l’attività di indirizzo, legislativa, di controllo - anche in relazione alle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 4 della l. 42/2009 e successive modificazioni e integrazioni, quali quelle connesse all’approvazione dei documenti di programmazione della finanza regionale e di rendicontazione;

p) per ulteriori iniziative o finalità che la legge regionale affiderà al Consiglio regionale.

4. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni proprie del Consiglio regionale, gli stanziamenti da iscrivere nei capitoli di spesa di cui al comma 3, lettere a), b) e c), devono essere sorretti da leggi regionali che, nell’ambito dei limiti di coordinamento della finanza pubblica, assicurino il livello minimo di risorse al di sotto del quale l’Assemblea non può pienamente funzionare. I restanti stanziamenti possono trovare il loro fondamento o la loro disciplina nel Regolamento interno, nella legge o negli altri regolamenti del Consiglio regionale.

5. Ferma restando, ai sensi dell’articolo 8, l’obbligatorietà del fabbisogno ed in deroga all’articolo 8 bis, comma 6, l’Ufficio di Presidenza, ai sensi di quanto previsto all’articolo 10, comma 2, della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, usufruisce dei servizi interni di natura informatica erogati dalla società consortile in house a controllo plurimo Liguria Digitale s.c.p.a., avvalendosi a tal fine delle strutture regionali non appartenenti al ruolo autonomo dell’Assemblea Legislativa. In tali casi le somme necessarie alla gestione di detti servizi, seppure iscritte sul bilancio dell’Assemblea, sono messe a disposizione, in apertura d’esercizio, della Giunta regionale, mediante iscrizione in apposito capitolo di entrata e, fermo restando che la programmazione delle necessità e le valutazioni sulla corrispondenza quantitativa e tecnica dei beni o dei servizi resi, rispetto a quanto richiesto e programmato, sono effettuate dalle strutture appartenenti al Consiglio regionale, gli atti di spesa sono adottati dalle competenti strutture della Giunta regionale.

6. L’Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale regolano con accordi formali l’utilizzo, da parte dell’Assemblea, dei beni mobili ed immobili della Regione Liguria che restano rendicontati nel bilancio della Regione.

7. In caso di necessità di utilizzo, da parte del Consiglio regionale, di immobili nella disponibilità della Giunta regionale, sono comunque garantiti all’Assemblea spazi adeguati alla sua funzione rappresentativa ed istituzionale di indirizzo, legislazione e controllo. Il Consiglio regionale può, previa intesa, ricevere in comodato d’uso anche immobili provenienti da altri enti pubblici.

8. Nel caso in cui le sedi dell’Assemblea Legislativa e della Giunta regionale, nella loro totalità o in parte, siano unificate in un unico edificio di proprietà della Regione, specifici accordi tra le parti definiscono le competenze relative alla realizzazione degli interventi ordinari e straordinari volti al mantenimento dei livelli di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, tenuto in ogni caso conto dell’unicità dei relativi impianti che fanno eventualmente capo alla Giunta regionale.

Stante l’unicità del sistema delle reti telefoniche e dati, o in ogni altro caso di unicità degli impianti o dei sistemi, gli uffici della Giunta regionale gestiscono direttamente gli interventi di manutenzione; gli eventuali compiti organizzativi del Consiglio vengono regolati con appositi accordi formali.”.

2. Al comma 6 quater dell’articolo 8 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Terminata la vigenza delle transitorie misure di contenimento della spesa di personale previste dall’articolo 9, comma 2 bis del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010 e in assenza di analoghe misure, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007))”, sono soppresse.

3. I primi due periodi del comma 6 quinquies dell’articolo 8 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dal seguente:

”A seguito della collocazione all’interno della dotazione organica della dirigenza, dei servizi e delle funzioni organizzative generali, si procede agli adempimenti previsti dall’articolo 26, comma 3, del CCNL per l’area separata della dirigenza del 23 dicembre 1999, ferma restando la corrispondenza e l’invarianza dei trattamenti economici complessivamente assegnati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza comportare una spesa programmata ed impegnata per i dirigenti generali e i dirigenti superiore a quella rilevabile al 31 dicembre 2012.”.

4. Dopo il comma 6 quinquies dell’articolo 8 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

“6 sexies. A seguito dell’istituzione, con decorrenza 1 gennaio 2015, delle strutture complesse e del conseguente affidamento nell’ambito della dotazione organica della dirigenza degli accresciuti servizi e funzioni organizzative generali precedentemente affidate all’esterno, nel caso in cui, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, l’Amministrazione affidi incarichi di qualifica dirigenziale con contratto a termine, il trattamento economico accessorio è determinato tenendo conto del valore medio unitario della retribuzione accessoria percepita dalla dirigenza generale e dalla dirigenza, che corrisponde alla cifra ottenuta dividendo le risorse stabili assegnate ai sensi del comma 3, lettera c), per il personale dirigente concretamente in servizio al primo gennaio di ogni anno e che, per l’anno 2015, a far data dallo stesso 1 gennaio per effetto dell’inclusione della dirigenza generale, risulta pari ad euro 67.171,15. Il trattamento economico fondamentale dei dirigenti generali e dei dirigenti con contratto a tempo determinato è quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali.

6 septies. Le risorse residue determinatesi in conseguenza di quanto previsto dall’articolo 23 bis, comma 1 ter, e dall’articolo 24 ter, comma 4 bis, e dei limiti previsti al comma 6 ter del presente articolo, e fermo restando quanto previsto dall’articolo 24 ter, comma 1 quater, non sono erogate, nel perdurare di quanto previsto dall’articolo 9, comma 17, del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010.”.

5. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Al fine di consentire il consolidamento nel rendiconto della Regione del risultato contabile d’esercizio del suo organo rappresentativo, il Presidente del Consiglio, entro e non oltre il 30 maggio dell’anno successivo, secondo le modalità previste con regolamento approvato dall’Ufficio di Presidenza, presenta al Consiglio regionale uno schema di rendiconto. Il rendiconto è approvato entro il 30 giugno.”.

6. Al termine del primo periodo del comma 2 bis dell’articolo 23 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “di cui al comma 2”.

7. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 23 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

“2 ter. Le posizioni dirigenziali corrispondenti agli incarichi di cui al comma 1, lettere a) e b), costituiscono strutture organizzative complesse ai sensi dell’articolo 8 ter, comma 6 ter, e, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 quater, possono essere affidate a dirigenti che abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità in posizioni di ruolo. Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 1 e 2, nei limiti della dotazione organica di cui all’allegato B della presente legge, sono conferiti dall’Ufficio di Presidenza tenuto conto dei seguenti elementi:

a) della natura, delle caratteristiche e della complessità della struttura interessata;

b) delle capacità professionali e dei risultati conseguiti in precedenza dal singolo dirigente;

c) delle specifiche competenze organizzative possedute;

d) delle esperienze di direzione eventualmente maturate, anche presso altre amministrazioni pubbliche o presso il settore privato, purché attinenti all’incarico.

2 quater. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2 e 2 bis possono, complessivamente, essere conferiti, nei limiti del 10 per cento e, comunque, per almeno un’unità, dei posti presenti nella dotazione organica di cui all’allegato B della presente legge, a professionalità non rinvenibili nel ruolo dirigenziale dell’Amministrazione:

a) a dirigenti non appartenenti al ruolo autonomo del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria che abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità nella qualifica dirigenziale e che, per il periodo corrispondente all’assunzione dell’incarico, vengono collocati presso l’Amministrazione di appartenenza in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio;

b) a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;

c) a persone che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;

d) per i soli incarichi di cui ai commi 2 e 2 bis, a persone che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso Amministrazioni pubbliche, ivi compreso il Consiglio regionale, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza.

2 quinquies. La formazione universitaria richiesta dal presente articolo non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei).

2 sexies. Fatta salva la facoltà di rinnovo senza interruzione alla scadenza di ciascun incarico, l’Ufficio di Presidenza rende conoscibili, con le modalità definite nel Regolamento di organizzazione di cui all’articolo 24, il numero e la tipologia delle posizioni dirigenziali che intende attribuire ed i criteri che utilizzerà per la scelta.

2 septies. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis, la durata degli incarichi dirigenziali non può essere inferiore a tre anni, né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell’incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato.

2 octies. Salva la possibilità della risoluzione anticipata consensuale, al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità della struttura, in relazione a motivate esigenze organizzative, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l’Amministrazione può disporre nei confronti del personale avente qualifica dirigenziale il passaggio ad altro incarico di valore inferiore prima della prevista data di scadenza dell'incarico ricoperto. In tal caso, il dipendente conserva, sino alla predetta prevista data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia contemplata la compensazione finanziaria, anche a carico delle risorse, prioritariamente residue, del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi. Restano ferme le ipotesi di revoca degli incarichi indicate dalla legge, dai contratti nazionali ovvero nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale accertata.”.

8. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 24 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“1 quater. Senza determinazione di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dell’Assemblea Legislativa, nell'ambito delle risorse accessorie disponibili o residue se previste dall’articolo 8 ter, comma 6 octies, all'inizio di ciascuna legislatura o all'inizio di esercizio finanziario sono fissati obiettivi di performance strategica di carattere pluriennale a cui è correlata una quota di retribuzione accessoria che sarà erogata, sulla base delle risultanze del sistema annuale di valutazione, con quote proporzionali al grado di realizzazione e per un numero di annualità corrispondente a quelle in cui gli obiettivi sono stati attribuiti e progressivamente realizzati e, comunque, entro il termine di ciascuna legislatura.”.

 

     Art. 22. (Norme transitorie)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce le nuove modalità operative conseguenti alle modifiche normative di cui all’articolo 4, le quali modalità entrano in vigore entro i successivi trenta giorni.

2. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della presente legge, nelle more dell’adeguamento dei regolamenti esecutivi e attuativi della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano le disposizioni degli stessi che sono in contrasto con le norme introdotte con la presente legge.

3. I rapporti contrattuali dei direttori di Distretto, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolati dall’articolo 34, comma 3, della l.r. 41/2006, come modificato dalla presente legge.

4. Per l’anno 2015 le Istituzioni di cui all’articolo 8 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni presentano domanda di sovvenzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 23. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 1 ter dell’articolo 23 bis della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria);

b) il secondo periodo del comma 4 bis dell’articolo 24 ter della l.r. 25/2006;

c) l’articolo 27 della l.r. 25/2006;

d) i commi 3 e 5 noviesdecies dell’articolo 29 della l.r. 25/2006;

e) l’articolo 2 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 38 (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria));

f) il comma 6 dell’articolo 12 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009);

g) il comma 6 dell’articolo 30 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015).

 

     Art. 24. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.