§ 2.6.14 - L.R. 24 luglio 2001, n. 22.
Norme per la valorizzazione del tempo libero e dell'educazione permanente degli adulti.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.6 sport
Data:24/07/2001
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Iniziative di interesse regionale).
Art. 3.  (Funzioni della Regione).
Art. 4.  (Funzioni delegate alle Province).
Art. 5.  (Programma regionale per la valorizzazione del tempo libero).
Art. 6.  (Comitato tecnico regionale per la valorizzazione del tempo libero).
Art. 7.  (Attività di formazione permanente).
Art. 8.  (Università della Terza Età).
Art. 9.  (Iniziative in materia di tempo libero).
Art. 10.  (Formazione ed educazione permanente degli adulti).
Art. 11.  (Beneficiari dei contributi).
Art. 12.  (Procedure).
Art. 13.  (Obblighi dei beneficiari dei contributi).
Art. 14.  (Disposizioni per l'esercizio delle deleghe).
Art. 15.  (Rapporti finanziari delle deleghe).
Art. 16.  (Relazione annuale).
Art. 17.  (Norme transitorie).
Art. 18.  (Abrogazione di norme).
Art. 19.  (Norma finanziaria).


§ 2.6.14 - L.R. 24 luglio 2001, n. 22.

Norme per la valorizzazione del tempo libero e dell'educazione permanente degli adulti.

(B.U. 1 agosto 2001, n. 7).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto, promuove la valorizzazione del tempo libero dei cittadini, in particolare degli anziani, dei giovani e di tutte le categorie sociali che dispongono di "tempo non lavorato", allo scopo di favorirne un impiego qualificato.

     2. La Regione promuove le attività per favorire la formazione permanente degli adulti e l'integrazione degli anziani nella realtà socio- culturale delle comunità di appartenenza e la promozione della cultura, quale elemento volto alla formazione della piena e libera personalità dei cittadini.

     3. La Regione riconosce e promuove le iniziative e le attività atte alla crescita e all'inserimento nella realtà sociale dei giovani e degli adolescenti.

 

     Art. 2. (Iniziative di interesse regionale).

     1. Sono di interesse regionale le iniziative che rivestono una rilevante valenza promozionale o che interessano ambiti territoriali di più Province.

     2. Tutti gli atti relativi alle iniziative di interesse regionale contengono l'indicazione della Regione quale soggetto promotore ovvero partecipante all'organizzazione.

 

     Art. 3. (Funzioni della Regione).

     1. La Regione promuove interventi finalizzati allo sviluppo delle attività culturali, formative e ricreative non aventi carattere professionale, con particolare riguardo a quelle realizzate da soggetti operanti senza scopo di lucro.

     2. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione sostiene direttamente le iniziative di rilievo regionale.

 

     Art. 4. (Funzioni delegate alle Province).

     1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative relative alla concessione di contributi per iniziative di interesse non regionale.

 

     Art. 5. (Programma regionale per la valorizzazione del tempo libero).

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il Programma regionale per la valorizzazione del tempo libero.

     2. Il Programma ha durata triennale e ad esso si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e successive modificazioni.

     3. Il Programma triennale per la valorizzazione del tempo libero contiene, in particolare:

     a) le strategie, gli obiettivi e le azioni prioritarie;

     b) la individuazione del ruolo delle Istituzioni, delle Università della Terza Età, delle Associazioni e dei soggetti operanti nei settori disciplinati dalla presente legge;

     c) le modalità per sviluppare un sistema informativo sul tempo libero;

     d) le linee generali per il coordinamento dell'educazione non formale degli adulti svolta nel tempo libero con l'educazione degli adulti nel sistema scolastico e nel sistema della formazione professionale;

     e) l'individuazione delle priorità per le azioni rivolte ai giovani e agli adolescenti;

     f) i criteri di riparto dei fondi stanziati per le iniziative di cui alla presente legge.

 

     Art. 6. (Comitato tecnico regionale per la valorizzazione del tempo libero).

     1. E' istituito il Comitato tecnico regionale per la valorizzazione del tempo libero.

     2. Il Comitato tecnico è Organo consultivo della Regione per la formazione del programma di cui all'articolo 5. Esso, inoltre, esprime pareri in ordine all'attuazione della presente legge.

     3. Il Comitato è composto:

     a) dall'Assessore competente in materia di valorizzazione del tempo libero, che lo presiede;

     b) da un rappresentante per ciascuna Provincia [1];

     c) da tre esperti scelti dalla Giunta regionale sulla base delle indicazioni pervenute da parte delle Associazioni per il tempo libero aventi organizzazione nazionale e presenza in tutte le province della Liguria [2];

     d) dal Dirigente dell'Ufficio preposto alle attività di valorizzazione del tempo libero.

     4. Alla nomina provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, che ne disciplina anche il funzionamento. Il Comitato dura in carica l'intera legislatura.

     5. Ai membri del Comitato viene corrisposto, a titolo di rimborso spese, il trattamento economico di missione e di trasferimento previsto dalla legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa). Oltre al predetto trattamento, ai membri del Comitato si applica la legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione) e sono corrisposte le indennità di cui alla tabella A della stessa [3].

 

TITOLO II

INTERVENTI IN MATERIA DI

FORMAZIONE ED EDUCAZIONE NON FORMALE

 

     Art. 7. (Attività di formazione permanente).

     1. La formazione e l'educazione permanente si realizza anche attraverso lo sviluppo delle infrastrutture culturali, la crescita delle associazioni e in genere dei soggetti che offrono attività di educazione non formale per le seguenti finalità:

     a) la più ampia diffusione della cultura, per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini;

     b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socio-culturale della comunità in cui risiedono;

     c) l'accesso ad opportunità educative e formative lungo l'intero arco della vita;

     d) lo sviluppo e la formazione dell'autonomia progettuale ed intellettuale delle persone, con particolare riguardo agli anziani, per favorire una politica di solidarietà.

     2. In particolare rientrano tra le attività di cui al comma 1 la formazione e l'educazione permanente degli adulti attraverso l'istituzione e l'attività delle Università della Terza Età, comunque denominate.

     3. Sono altresì favorite tutte le attività ricreative atte a valorizzare il tempo libero dei giovani e degli adolescenti.

 

     Art. 8. (Università della Terza Età).

     1. Le Università della Terza Età sono associazioni od enti senza fini di lucro, aventi finalità culturali, che si danno ordinamento autonomo mediante propri Statuti e regolamenti.

     2. Le Università della Terza Età sono organizzazioni a carattere volontaristico con autonomia gestionale, organizzativa e didattica. La frequenza dei corsi è gratuita.

 

     Art. 9. (Iniziative in materia di tempo libero).

     1. La Regione sostiene le associazioni e organizzazioni non a scopo di lucro che promuovono iniziative aperte a tutti e gratuite, quali:

     a) le iniziative che abbiano lo scopo di diffondere, soprattutto tra i giovani, l'educazione musicale o di promuovere personali attitudini all'esecuzione dei diversi generi musicali;

     b) le attività formative sui linguaggi dei mass-media, realizzate attraverso il diretto coinvolgimento dei partecipanti nella scelta degli argomenti di studio e nella eventuale utilizzazione delle tecnologie informatiche ed audiovisive;

     c) le iniziative di formazione e divulgazione culturale, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici;

     d) la promozione e il sostegno di studi, ricerche, convegni e seminari ed altre iniziative culturali per lo sviluppo dell'educazione permanente e per il confronto tra culture generazionali diverse;

     e) le attività formative e di educazione permanente degli adulti non aventi finalità professionali in quanto non rivolte al conseguimento di un attestato con valore legale;

     f) le iniziative che promuovano e favoriscano l'escursionismo o un concreto e fattivo impegno ecologico per il recupero ambientale del territorio regionale;

     g) (Omissis) [4];

     h) le iniziative volte a favorire una sempre maggiore integrazione sociale degli anziani e il dialogo intergenerazionale.

 

     Art. 10. (Formazione ed educazione permanente degli adulti).

     1. La Regione persegue, anche attraverso il finanziamento di progetti mirati, la realizzazione di un sistema integrato tra scuola, formazione professionale ed educazione non formale che sviluppi un'offerta di formazione ed educazione permanente degli adulti, in grado di sostenere il pieno sviluppo della personalità dei cittadini e l'inserimento delle persone nella vita sociale e culturale della comunità in cui risiedono.

 

TITOLO III

MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

 

     Art. 11. (Beneficiari dei contributi).

     1. I contributi sono concessi a soggetti pubblici e privati con finalità non a scopo di lucro che realizzano le iniziative di cui alla presente legge nel territorio ligure.

     2. Per accedere ai contributi i soggetti privati interessati devono:

     a) avere sede e svolgere l'attività nel territorio regionale;

     b) possedere l'atto costitutivo o lo Statuto;

     c) svolgere l'attività da almeno due anni.

     3. Per accedere ai contributi le Università della Terza Età, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 2:

     a) devono riservare parte dell'attività allo studio delle realtà culturali socio economiche e artistiche della Liguria;

     b) il personale docente deve possedere il diploma di laurea o una esperienza specialistica nelle discipline attinenti agli argomenti del corso.

 

     Art. 12. (Procedure).

     1. Sulla base dei criteri definiti dal Programma triennale di cui all'articolo 5, la Giunta regionale e l'Amministrazione provinciale, per quanto di rispettiva competenza, definiscono le modalità di presentazione delle domande di contributo regionale e provinciale e quelle di erogazione dei contributi stessi.

 

     Art. 13. (Obblighi dei beneficiari dei contributi).

     1. La concessione dei contributi di cui alla presente legge comporta per i beneficiari l'obbligo di realizzare le iniziative sovvenzionate, pena la revoca dei contributi.

     2. I beneficiari dei contributi trasmettono alla Regione o alle Province, a seconda di quale sia l'ente erogatore del contributo, una relazione finale sull'utilizzazione dei contributi medesimi, corredata da idonei documenti di spesa. Tale relazione è trasmessa nei termini stabiliti dalla Giunta regionale ovvero dalla Provincia, secondo le rispettive competenze.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 14. (Disposizioni per l'esercizio delle deleghe).

     1. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati.

     2. Gli enti destinatari della delega sono tenuti a:

     a) trasmettere annualmente alla Regione una relazione sull'andamento delle funzioni delegate;

     b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

     3. In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione dei singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate o di inosservanza di direttive regionali, la Giunta regionale, previo invito a provvedere e sentita l'Amministrazione interessata, si sostituisce all'ente nell'emissione del singolo atto, anche mediante la nomina di Commissari ad acta.

 

     Art. 15. (Rapporti finanziari delle deleghe).

     1. Per l'esercizio delle funzioni delegate la Giunta regionale, in base ai criteri contenuti nel Programma regionale di valorizzazione del tempo libero, trasferisce alle Province, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bilancio, fondi così stabiliti:

     a) per il 50 per cento in proporzione all'ammontare della popolazione di ciascuna Provincia;

     b) per il restante 50 per cento in base a specifici progetti contenuti nel Programma di cui all'articolo 5.

 

     Art. 16. (Relazione annuale).

     1. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sull'attività svolta, comprensiva anche dell'andamento delle funzioni delegate.

 

     Art. 17. (Norme transitorie).

     1. In sede di prima applicazione della presente legge il Programma di cui all'articolo 5 è approvato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della stessa.

     2. Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi della legislazione previgente e si applica il Programma pluriennale per la valorizzazione del tempo libero approvato con deliberazione del Consiglio regionale 5 dicembre 1995 n. 75.

     3. I modelli per le domande di contributo di cui alla presente legge sono pubblicati nel B.U.R.L. contestualmente alla pubblicazione della presente legge nel Bollettino medesimo.

     4. Per l'anno 2001 sono ritenute valide le domande presentate ai sensi della l.r. 25/1994; in fase di prima applicazione della presente legge, e comunque limitatamente all'anno 2001, le iniziative per le quali è stata presentata domanda di contributo anteriormente alla data di approvazione del Programma di cui all'articolo 5, anche se già concluse, sono oggetto di esame ai sensi delle procedure stabilite dalla presente legge.

 

     Art. 18. (Abrogazione di norme).

     1. E' abrogata la legge regionale 17 maggio 1994, n. 25 (norme per la valorizzazione del tempo libero).

 

     Art. 19. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

     a) utilizzo, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, di quota pari a lire 450.000.000 in termini di competenza del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" iscritta al capitolo 9520 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2000;

     b) riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 5673 "Contributi per l'organizzazione di attività di orientamento musicale" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2001;

     c) aumento di lire 250.000.000 in termini di competenza del capitolo 3760 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2001 "Trasferimento di fondi alle Province per gli interventi delegati in materia di valorizzazione del tempo libero";

     d) dotazione di lire 250.000.000 in termini di competenza e di lire 50.000.000 in termini di cassa del capitolo 3765 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2001 "Spese per iniziative della Regione in materia di valorizzazione del tempo libero".

     2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

     3. Agli oneri derivanti dall'articolo 6 si provvede con gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e di cassa al capitolo 495 "Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali" dello stato di previsione della spesa del bilancio [5].

     4. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

     5. Sono soppressi i seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa:

     - 3695 "Contributi alle istituzioni culturali di interesse regionale e ai centri culturali polivalenti per l'acquisto di attrezzature";

     - 3770 "Trasferimento di fondi alle Province per la concessione di contributi ad associazioni per l'acquisto di arredi e attrezzature";

     - 5673 "Contributi per l'organizzazione di attività di orientamento musicale";

     - 5674 "Contributi per le attività di educazione permanente degli adulti".

     6. I capitoli di cui al comma 5 vengono mantenuti in bilancio fino all'esaurimento dei residui.


[1] Per una modifica della presente lettera, a decorrere dal primo rinnovo del Comitato tecnico regionale per la valorizzazione del tempo libero, vedi l'art. 25, commi 1 e 4, della L.R. 28 aprile 2008, n. 10.

[2] Per una modifica della presente lettera, a decorrere dal primo rinnovo del Comitato tecnico regionale per la valorizzazione del tempo libero, vedi l'art. 25, commi 2 e 4, della L.R. 28 aprile 2008, n. 10.

[3] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10, a decorrere dal primo rinnovo del Comitato tecnico regionale per la valorizzazione del tempo libero.

[4] Lettera soppressa dall'art. 25 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10. Vedi inoltre quanto previsto dall'art. 25, comma 4, della stessa L.R. 10/2008.

[5] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10, a decorrere dal primo rinnovo del Comitato tecnico regionale per la valorizzazione del tempo libero.