§ 1.1.6 - L.R. 3 gennaio 1978, n. 1.
Rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:03/01/1978
Numero:1


Sommario
Art. 1.      Ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione previsti da disposizioni legislative i quali non siano amministratori o dipendenti regionali e risiedano in comuni che distano oltre [...]
Art. 2.      Sono abrogate tutte le norme di leggi regionali che prevedono una maggiorazione a titolo di rimborso spese dei gettoni di presenza per i componenti degli organi collegiali nonché ogni altra [...]
Art. 3.      Ai componenti degli organi collegiali le cui spese di funzionamento sono poste a carico della Regione si applicano le disposizioni della presente legge
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 1.1.6 - L.R. 3 gennaio 1978, n. 1.

Rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa.

(B.U. 11 gennaio 1978, n. 2).

 

Art. 1.

     Ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione previsti da disposizioni legislative i quali non siano amministratori o dipendenti regionali e risiedano in comuni che distano oltre 25 chilometri dal comune ove si riunisce l'organo di cui fanno parte, è corrisposta una indennità a titolo di rimborso spese pari alla indennità di missione stabilita per i dipendenti regionali appartenenti alla più alta qualifica, oltre al rimborso delle spese di viaggio comprese quelle per l'uso della vettura letto e dell'aereo; se il viaggio è effettuato con autovettura propria è corrisposta l'indennità chilometrica prevista per i dipendenti regionali.

     L'indennità di missione e il rimborso spese nelle misure stabilite al comma precedente vengono corrisposti anche quando i componenti degli organi collegiali di cui trattasi debbano recarsi fuori del comune di residenza per motivi dipendenti dal loro incarico.

 

     Art. 2.

     Sono abrogate tutte le norme di leggi regionali che prevedono una maggiorazione a titolo di rimborso spese dei gettoni di presenza per i componenti degli organi collegiali nonché ogni altra norma riguardante la corresponsione ai medesimi soggetti di indennità a titolo di rimborso spese.

 

     Art. 3.

     Ai componenti degli organi collegiali le cui spese di funzionamento sono poste a carico della Regione si applicano le disposizioni della presente legge.

     Restano ferme le norme previste dalle ll.rr. 29 novembre 1974, n. 41, art. 1, e 24 giugno 1976, n. 20, art. 12, riguardanti i membri del Comitato regionale di controllo e sezioni decentrate, nonché quelle previste dalle ll.rr. 24 maggio 1972, n. 8 art. 13, e 18 gennaio 1975, n. 4, art. 12, riguardanti i membri del Comitato urbanistico [1].

 

     Art. 4. [2]

     (Omissis).

 

     Art. 5. [3]

     (Omissis).


[1] La L.R. 29 novembre 1974, n. 41 è stata abrogata dalla L.R. 18 dicembre 1995, n. 58; la L.R. 24 giugno 1976, n. 20 è stata abrogata dalla L.R. 11 settembre 1991, n. 25. Le leggi regionali 24 maggio 1972, n. 8 e 18 gennaio 1975, n. 4 sono state entrambe abrogate, salvo norma transitoria, dalla L.R. 4 settembre 1997, n. 36.

[2] Reca disposizioni finanziarie.

[3] Reca dichiarazione d'urgenza.