§ 1.1.11 - L.R. 2 dicembre 1982, n. 45.
Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:02/12/1982
Numero:45


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione).
Art. 2.  (Accertamento della violazione e processo verbale).
Art. 3.  (Contestazione).
Art. 4.  (Notificazione della violazione).
Art. 5.  (Pagamento in misura ridotta).
Art. 6.  (Competenza all'accertamento ed una contestazione della violazione).
Art. 7.  (Mancato pagamento in misura ridotta. Ulteriori competenze).
Art. 8.  (Ordinanza - ingiunzione).
Art. 9.  (Pagamento della somma determinata con ordinanza-ingiunzione).
Art. 10.  (Effetti del pagamento dell'intera somma per gli obbligati in solido).
Art. 11.  (Esecuzione forzata).
Art. 12.  (Sequestro).
Art. 13.  (Confisca).
Art. 14.  (Altre sanzioni amministrative accessorie).
Art. 15.  (Prescrizione).
Art. 16.  (Utilizzazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).
Art. 17.  (Disposizioni particolari per le funzioni delegate o subdelegate).
Art. 18.  (Violazione di norme da parte degli stessi enti competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione).
Art. 19.  (Competenze per le sanzioni pecuniarie depenalizzate ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 20.  (Conferma di talune funzioni amministrative proprie della Regione e di quelle già delegate ai Comuni; delega alle Province delle funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni [...]
Art. 21.  (Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori sui pubblici autoservizi).
Art. 22.  (Accertamenti mediante analisi di campioni).
Art. 23.  (Violazioni in materia finanziaria e disciplinare).
Art. 24.  (Abrogazioni e modificazioni di leggi regionali).
Art. 25.      Con apposita legge regionale saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto all'art. 12, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla [...]
Art. 26.      Per quanto non previsto dalla presente legge regionale si applicano i principi generali di cui agli artt. da 1 a 11 della L. 24 novembre 1981, n. 689
Art. 27.      Ai provvedimenti emessi dall'autorità regionale ai sensi della presente legge si applica l'art. 31 della L. 24 novembre 1981, n. 689
Art. 28.      (Omissis)


§ 1.1.11 - L.R. 2 dicembre 1982, n. 45.

Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati.

(B.U. 15 dicembre 1982, n. 50).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Ambito di applicazione).

     La presente legge regionale si applica in tutti i casi in cui leggi regionali o norme statali anche emanate anteriormente all'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, in materia di competenza propria o delegata, prevedano l'irrogazione, da parte della Regione stessa ovvero di enti da essa individuati, delegati o subdelegati, di sanzioni amministrative pecuniarie, originariamente amministrative o divenute tali per effetto della depenalizzazione di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 2. (Accertamento della violazione e processo verbale).

     La violazione di norme che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie è accertata mediante processo verbale.

     Il processo verbale di accertamento della violazione contiene:

     a) l'indicazione della data, ora e luogo di accertamento;

     b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;

     c) le generalità del trasgressore se identificato ovvero, quando sia possibile - nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni diciotto o incapace di intendere o di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato - le generalità di chi ne era tenuto alla sorveglianza;

     d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;

     e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;

     f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della L. 24 novembre 1981, n. 689;

     g) l'indicazione dell'ente o dell'organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito od al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'art. 7;

     h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta nei casi previsti dall'art. 5 con la precisazione del relativo importo e delle modalità di pagamento;

     i) le eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore;

     l) la sottoscrizione del verbalizzante.

     In calce al processo verbale vengono indicate le generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della trasgressione.

     Il processo verbale di accertamento è redatto almeno in triplice copia delle quali una è rilasciata al trasgressore, una inviata all'ufficio, comando o ente da cui dipende il verbalizzante ed una trasmessa alla Regione ovvero all'ente individuato, delegato o subdelegato dalla Regione a seconda delle rispettive competenze stabilite ai sensi dell'art. 7, 1° comma.

 

     Art. 3. (Contestazione).

     La violazione deve essere contestata, quando è possibile, immediatamente da parte del soggetto accertante sia al trasgressore ovvero - nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni diciotto o incapace di intendere o di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato - a chi era tenuto alla sorveglianza, sia alla persona obbligata in solido, ai sensi dell'art. 6 della L. 24 novembre 1981, n. 689, al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

     Qualora non possa farsi luogo alla contestuale redazione del processo verbale, lo stesso deve essere notificato ai soggetti di cui al 1° comma con le modalità indicate all'art. 4. In tal caso i termini per il pagamento in misura ridotta nonchè per richiedere l'audizione e per presentare documenti e scritti difensivi decorrono dalla data di notificazione.

 

     Art. 4. (Notificazione della violazione).

     Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate all'art. 3 il verbalizzante, ovvero un dipendente dall'amministrazione che ha accertato la violazione, notificano il processo verbale della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

     Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

     Il processo verbale viene notificato, con le modalità previste dal codice di procedura civile o in via amministrativa ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento nei luoghi di cui agli artt. 139, 145 e 146 del codice di procedura civile.

     Il processo verbale compilato a carico di persona non identificata deve essere immediatamente trasmesso all'autorità competente ad irrogare la sanzione.

     Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio - anche di elezione - non siano noti, la notificazione del processo verbale è facoltativa, ferma restando la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto dal 2° comma dell'art. 22 della L. 24 novembre 1981, n. 689 per il giudizio di opposizione.

     L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

 

     Art. 5. (Pagamento in misura ridotta).

     E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione ovvero, per i soggetti di cui al 5° comma dell'art. 4, entro il maggior termine determinato ai sensi dell'art. 22 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

     Il pagamento in misura ridotta della somma dovuta viene effettuato dal trasgressore o responsabile ovvero dell'obbligato in solido mediante il versamento in conto corrente postale con specifica indicazione della causale dl versamento intestato alla Tesoreria della Regione, dell'Ente delegato, subdelegato o individuato dalla Regione a seconda delle competenze stabilite ai sensi dell'art. 7, 1° comma.

     Gli enti delegati, subdelegati o individuati dalla Regione possono stabilire, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, che il pagamento in misura ridotta della somma dovuta possa essere effettuato mediante corresponsione nelle mani dell'agente all'atto della contestazione.

     Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi del 1° e 2° comma del presente articolo il tesoriere introitante le somme relative è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione od agli enti delegati, subdelegati od individuati dalla Regione stessa, rispettivamente competenti ai sensi dell'art. 7, 1° comma.

     A loro volta detti enti sono tenuti a dare immediata comunicazione dell'avvenuto pagamento all'ufficio, comando o ente da cui dipende il verbalizzante al fine di evitare l'inoltro del rapporto di cui all'art. 7, 2° comma.

     La Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, concorda con i competenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed in conformità alla vigente normativa le modalità di versamento al fine di agevolare il versamento stesso ed i successivi adempimenti a carico dei tesorieri.

     Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

 

     Art. 6. (Competenza all'accertamento ed una contestazione della violazione).

     All'accertamento ed alla contestazione, ivi compresa la notificazione, provvedono i soggetti indicati all'art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

     Per le funzioni di cui al comma precedente esercitate direttamente dalla Regione, il Presidente della Giunta regionale incarica, con apposito decreto, dipendenti regionali.

     Qualora le funzioni di cui al 1° comma siano delegate o subdelegate a Comuni, Province, Comunità montane o Consorzi fra enti locali ovvero per il loro esercizio la Regione abbia individuato l'ente locale titolare, ad esse provvedono anche gli organi ed agenti degli enti delegati o individuati secondo i rispettivi ordinamenti.

     Sono fatte salve le abilitazioni a soggetti diversi da quelli indicati al presente articolo previsti da norme efficaci prima dell'entrata in vigore della presente legge, salvo le modifiche e le integrazioni in questa contenute.

     I soggetti e gli organi che procedono ad accertamento ai sensi del presente articolo sono comunque titolari dei poteri previsti dall'art. 13, 1° e 2° comma della L. 24 novembre 1981, n. 689. Essi devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione ad effettuare l'accertamento.

 

     Art. 7. (Mancato pagamento in misura ridotta. Ulteriori competenze).

     Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta sono esercitate, conformemente a quanto indicato nel 2° comma e nei successivi articoli della presente legge, dalla Regione ovvero dagli enti locali delegati, subdelegati od individuati dalle singole leggi regionali.

     L'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta con le modalità e nei termini di cui all'art. 5 o non ne abbia avuto notizia, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 della L. 24 novembre 1981, n. 689, deve presentare rapporto completo di processo verbale e di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni:

     a) al Presidente della Giunta regionale, per le sanzioni le cui funzioni sono esercitate direttamente dalla Regione;

     b) al Sindaco, al Presidente della Giunta provinciale, della Comunità montana o del Consorzio, per le sanzioni le cui funzioni sono delegate, subdelegate o attribuite ai Comuni, province, Comunità montane o Consorzi fra enti locali.

     L'ente competente per territorio a ricevere il rapporto di cui al comma precedente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

 

     Art. 8. (Ordinanza - ingiunzione).

     Contro l'accertamento della violazione il trasgressore od il soggetto responsabile ai sensi dell'art. 2 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e gli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della legge medesima, entro trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione possono far pervenire all'autorità competente di cui all'art. 7, 2° comma, scritti difensivi e documenti nonché richiesta di audizione da parte dell'autorità stessa.

     L'autorità competente, acquisito il rapporto di cui al citato art. 7, 2° comma, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi e sentiti, ove lo abbiano richiesto, gli interessati nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento del rapporto, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione o responsabile ed alle persone che sono obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti dandone comunicazione al soggetto o all'organo che ha redatto il rapporto.

     Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si ha riguardo:

     a) alla gravità della violazione desunta dalle modalità dell'azione, dalla qualificazione dell'elemento soggettivo, dall'entità del danno e del pericolo accertato;

     b) all'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione e attenuazione delle conseguenze della violazione;

     c) alla personalità ed alle condizioni economiche del trasgressore.

     L'ordinanza-ingiunzione è notificata entro novanta o trecentosessanta giorni dalla sua emanazione, per i residenti rispettivamente nel territorio della Repubblica o all'estero, con le modalità indicate all'art. 4.

     Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è, altresì, disposta con l'ordinanza di archiviazione quando non ne sia obbligatoria la confisca.

 

     Art. 9. (Pagamento della somma determinata con ordinanza-ingiunzione).

     Il pagamento della somma determinata ai sensi dell'art. 8 è effettuato con le modalità indicate all'art. 5, 2° comma, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione; del pagamento è data comunicazione entro il trentesimo giorno, a cura del tesoriere che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

     Il termine di pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

     L'autorità amministrativa competente a determinare l'ammontare della sanzione, su richiesta del trasgressore o responsabile o dell'obbligato in solido che si trovi in condizioni economiche disagiate, può autorizzare il pagamento della stessa in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila.

     Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

     In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

 

     Art. 10. (Effetti del pagamento dell'intera somma per gli obbligati in solido).

     Il pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di sanzione amministrativo-pecuniaria ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati in solido.

 

     Art. 11. (Esecuzione forzata).

     L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Con riguardo all'esecutività dell'ordinanza che dispone la confisca, si applica il 6° comma dell'art. 18 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

     Decorso inutilmente il termine per il pagamento, alla riscossione degli importi relativi si procede in base alla norme previste per la riscossione delle imposte dirette ovvero, in alternativa, mediante esecuzione forzata con l'osservanza degli artt. 5 e seguenti del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 [1].

 

     Art. 12. (Sequestro).

     Quando si è proceduto a sequestro, fermo restando che l'opposizione va proposta, secondo le rispettive competenze, all'autorità indicata all'art. 7, 2° comma della presente legge, si applicano gli artt. 17, 6° comma e 19 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 13. (Confisca).

     Per quanto attiene alla confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, delle cose che ne sono il prodotto o di quella la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce violazione amministrativa si applicano il 3°, 4° e 5° comma dell'art. 20 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 14. (Altre sanzioni amministrative accessorie).

     Alle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie, diverse dal sequestro e dalla confisca amministrativa, si applicano il 1° e 2° comma dell'art. 20 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 15. (Prescrizione).

     Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di norme che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

     L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

 

     Art. 16. (Utilizzazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

     I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge spettano, secondo le rispettive competenze, agli enti indicati all'art. 7, 1° comma, e vengono utilizzati come segue:

     a) dalla Regione, sulla base delle vigenti disposizioni in materie di contabilità e finanza regionale;

     b) dagli enti delegati o subdelegati, per finanziare le spese di gestione delle funzioni delegate o subdelegate;

     c) dagli enti individuati dalla Regione quali titolari della funzione, in conformità alle norme con cui è loro attribuita la relativa competenza ovvero, in mancanza, sulla base delle disposizioni finanziarie e contabili che gli stessi enti sono tenuti ad osservare.

 

     Art. 17. (Disposizioni particolari per le funzioni delegate o subdelegate).

     I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate sono imputati agli enti delegati o subdelegati.

     Gli enti delegati o subdelegati sono tenuti a fornire alla Regione informazioni e dati relativi alle funzioni delegate o subdelegate e, annualmente, una relazione sull'andamento delle funzioni stesse indicante, in particolare, il numero delle sanzioni comminate nell'anno precedente e relativo esito nonché le somme complessivamente introitate.

     La Regione, a sua volta, mette a disposizione degli enti delegati o subdelegati ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso per favorire lo svolgimento delle funzioni delegate o subdelegate.

     La Giunta regionale formula, ove ritenuto opportuno, criteri ed indicazioni per l'esercizio delle funzioni delegate.

     In caso di persistente inattività, di gravi o reiterate inadempienze ovvero, limitatamente alle funzioni subdelegate, di inosservanza delle direttive rivolte dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto, la revoca della delega o della subdelega.

 

     Art. 18. (Violazione di norme da parte degli stessi enti competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione).

     Qualora un'azione od un'omissione punibile con sanzione amministrativa pecuniaria sia contestabile ad un ente locale delegato, subdelegato od individuato dalla Regione che, ai sensi dell'art. 7, 1° comma, è anche competente per l'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 8 e seguenti della presente legge, gli organi ed i soggetti cui spetta, ai sensi dell'art. 6, l'accertamento e la contestazione della violazione, procedono nei confronti dell'ente e trasmettono il rapporto di cui all'art. 7, 2° comma, alla Regione. In tal caso il Presidente della Giunta regionale sostituisce a tutti gli effetti per il prosieguo del procedimento, l'organo individuato ai sensi dello stesso art. 7, 2° comma, lett. b) dell'ente locale contestato.

 

TITOLO II

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 19. (Competenze per le sanzioni pecuniarie depenalizzate ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689).

     Le funzioni amministrative proprie o delegate dallo Stato, riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla Sezione III del Capo I della L. 24 novembre 1981, n. 689, sono delegate o subdelegate:

     a) alle Province nelle materie della caccia e della pesca;

     b) (Omissis) [2];

     c) ai Comuni in tutte le altre materie.

     Resta ferma la competenza della Regione per le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla L. 20 giugno 1935, n. 1251 come modificata ed integrata dal Titolo II della L.R. 18 marzo 1980, n. 15 nonché in materia di agricoltura, foreste ed economia montana [3].

 

     Art. 20. (Conferma di talune funzioni amministrative proprie della Regione e di quelle già delegate ai Comuni; delega alle Province delle funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla L.R. 7 gennaio 1980, n. 6).

     Restano ferme le competenze della Regione riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle seguenti leggi regionali come modificate ed integrate ai sensi della presente legge:

     a) L.R. 11 agosto 1977, n. 33 «Disciplina delle acque minerali e termali»;

     b) L.R. 12 settembre 1977, n. 40 «Norme per la salvaguardia dei valori naturali e per la promozione di parchi e riserve naturali in Liguria»;

     c) L.R. 14 luglio 1978, n. 40 «Norme in materia di manifestazioni fieristiche»;

     d) L.R. 10 aprile 1979, n. 12 «Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere».

     Ferme restando le deleghe ai Comuni disposte dalle ll.rr. 21 maggio 1979, n. 18 «Disciplina della raccolta dei funghi», 30 luglio 1979, n. 26 «Interventi a favore dell'agriturismo», 15 dicembre 1981, n. 31 «Promozione e disciplina dell'insegnamento dello sci» e 4 marzo 1982, n. 11 «Norme per la classificazione delle aziende ricettive », sono delegate alle Province le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L.R. 7 gennaio 1980, n. 6 «Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nel territorio della Regione Liguria» e successive modificazioni ed integrazioni; la definizione dei procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rimane di competenza della Regione.

 

     Art. 21. (Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori sui pubblici autoservizi).

     Fino alla data di entrata in vigore dell'apposita legge regionale che, in attuazione dell'art. 3, punto 7) della L. 10 aprile 1981 n. 151, disciplinerà globalmente le sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori sui pubblici autoservizi urbani ed extraurbani regionali, per irregolarità di documento di viaggio continua ad applicarsi la L.R. 27 novembre 1979, n. 43.

 

     Art. 22. (Accertamenti mediante analisi di campioni).

     Continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale, per le materie di competenza della Regione:

     a) sarà fissata la somma in denaro a carico del richiedente la revisione dell'analisi sulla base della quale è stata accertata la violazione di norma comportante l'irrogazione di una sanzione amministrativo-pecuniaria;

     b) saranno indicati gli istituti incaricati della revisione medesima.

 

     Art. 23. (Violazioni in materia finanziaria e disciplinare).

     La presente legge regionale non si applica alle sanzioni amministrativo-pecuniarie comminabili in conseguenza di violazioni in materia finanziaria e disciplinare.

 

     Art. 24. (Abrogazioni e modificazioni di leggi regionali).

     La L.R. 8 giugno 1977, n. 24 «Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale ai sensi della L. 24 dicembre 1975, n 706» è abrogata.

     Nella L.R. 11 agosto 1977, n. 33 «Disciplina delle acque minerali e termali» è abrogato l'art. 46.

     Nella L.R. 12 settembre 1977, n. 40 «Norme per la salvaguardia dei valori naturali e per la promozione di parchi e riserve naturali in Liguria», all'art. 21, come modificato dalla L.R. 24 marzo 1980, n. 18, sono abrogati:

     a) nel 2° comma le parole «che si cumulano con quelle eventualmente previste da altre leggi statali o regionali»;

     b) i commi dal 3° al 9° compresi.

     Nella L.R. 14 luglio 1978, n. 40 «Norme in materia di manifestazioni fieristiche», all'art. 23 sono soppressi:

     a) nel 1° comma le parole «salvo quanto previsto all'art. 22, 1° comma»;

     b) il 2° comma.

     (Omissis) [4].

     Nella L.R. 21 maggio 1979, n. 18 «Disciplina della raccolta dei funghi», è abrogato l'art. 8.

     Nella l.r. 1° giugno 1979, n. 19, è abrogato il 2° comma dell'art. 43.

     Nella L.R. 30 luglio 1979, n. 26 «Interventi a favore

dell'agriturismo» all'art. 13, 2° comma, sono soppresse le parole «con

l'osservanza delle norme di cui alla L.R. 8 giugno 1977, n. 24 in quanto

applicabili».

     Nella L.R. 7 gennaio 1980, n. 6 «Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nel territorio della Regione Liguria», sono abrogati:

     a) il 3° comma dell'art. 7;

     b) il 1° comma dell'art. 8.

     Nella L.R. 15 dicembre 1981, n. 31 «Promozione e disciplina dell'insegnamento dello sci», all'art. 14, ultimo comma, sono soppresse le palole «che devono osservare, in quanto applicabili, le norme di cui alla L.R. 8 giugno 1977, n. 24».

     E' altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge regionale.

 

     Art. 25.

     Con apposita legge regionale saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto all'art. 12, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse nonché alla destinazione delle cose confiscate.

     Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel D.P.R. previsto al 7° comma dell'art. 17 della L. 6 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 26.

     Per quanto non previsto dalla presente legge regionale si applicano i principi generali di cui agli artt. da 1 a 11 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 27.

     Ai provvedimenti emessi dall'autorità regionale ai sensi della presente legge si applica l'art. 31 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 28.

     (Omissis) [5].


[1] Comma così sostituito dall'art. unico della L.R. 29 agosto 1988, n. 46.

[2] Lettera abrogata dall'art. 16 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7.

[3] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7.

[4] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 5 aprile 2012, n. 12.

[5] Reca dichiarazione d'urgenza.