§ 3.11.2 - L.R. 11 agosto 1977, n. 33.
Disciplina delle acque minerali e termali.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 acque minerali, cave e torbiere
Data:11/08/1977
Numero:33


Sommario
Art. 1.      La ricerca delle acque minerali e termali è consentita solo a chi abbia ottenuto il relativo permesso che viene rilasciato dalla Regione a chiunque ne faccia richiesta e dimostri di possedere la [...]
Art. 2.      Alla domanda di permesso deve essere allegato un programma di massima dei lavori contenente
Art. 3.      Più istanze di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando presentino interferenze nelle aree richieste e risultino presentate non oltre un mese dall'ultimo giorno di pubblicazione [...]
Art. 4.      Il permesso di ricerca per acque minerali e termali è rilasciato dal Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 5.      Il permesso di ricerca per acque minerali e termali è rilasciato per un'area non eccedente i 500 ettari e con validità non superiore a tre anni
Art. 6.      Prima dell'inizio dei lavori, e comunque non oltre tre mesi dal rilascio del permesso, deve essere presentato alla Regione il progetto particolareggiato delle opere di captazione delle sorgenti [...]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.      Il titolare del permesso di ricerca è tenuto a dare comunicazione scritta alla Regione della avvenuta captazione di sorgenti o del rinvenimento di falde acquifere
Art. 10. 
Art. 11.      Il Presidente della Giunta regionale può autorizzare il trasferimento del permesso di ricerca. L'autorizzazione è richiesta dal titolare del permesso ed è subordinata alla sussistenza [...]
Art. 12.      Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, può pronunciare la decadenza del permesso
Art. 13.      I proprietari o possessori di fondi compresi nel perimetro entro il quale può essere effettuata la ricerca non possono opporsi ai relativi lavori
Art. 14.      Il permesso di ricerca può essere revocato per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico
Art. 15.      Possono formare oggetto di concessione di sfruttamento i giacimenti di acqua minerale e termale dei quali la Giunta regionale riconosca la coltivabilità
Art. 16.      La concessione è rilasciata per un periodo proporzionale alla entità degli impianti programmati, non superiore comunque ad anni trenta e per una superficie non eccedente i 300 ettari e può [...]
Art. 16 bis. 
Art. 17. 
Art. 17 bis. 
Art. 18.      Entro l'ultimo trimestre di ogni anno, deve essere inviato alla Regione, il programma dei lavori per l'anno successivo
Art. 19.      I proprietari o possessori dei fondi interessati non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, all'apposizione dei termini relativi ed ai lavori [...]
Art. 20.      Qualora la concessione non sia stata rilasciata al ricercatore, il concessionario deve, entro il termine di tre mesi dalla data di notifica del provvedimento provare, mediante la presentazione [...]
Art. 21.      I giacimenti di acqua minerale e termale e le loro pertinenze sono sottoposti alle disposizioni di legge che disciplinano gli immobili
Art. 22.      Costituiscono pertinenze tutti gli impianti fissi interni ed esterni per la captazione e condotta dell'acqua allo stabilimento di produzione, i macchinari per il sollevamento dell'acqua stessa, [...]
Art. 23. 
Art. 24.      Fermo restando quanto disposto all'art. 44 ter le concessioni devono essere tenute costantemente in attività salvo che la Giunta regionale ne autorizzi la sospensione o l'utilizzazione parziale
Art. 25.      Qualunque trasferimento per atto fra vivi della concessione è soggetto, a pena di nullità, unicamente all'autorizzazione della Giunta regionale
Art. 26.      Nel caso di morte del concessionario l'erede deve presentare domanda di trasferimento della concessione non oltre sei mesi dall'apertura della successione
Art. 27.      L'espropriazione del diritto del concessionario può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari
Art. 28.      Il concessionario è tenuto a risarcire ogni danno derivante dall'esercizio dell'attività
Art. 29.      Entro il perimetro della concessione le opere necessarie per il deposito, il trasporto e l'utilizzazione delle acque minerali e termali, per la produzione e trasmissione dell'energia ed in [...]
Art. 30.      I concessionari di acqua minerale o termale hanno l'obbligo di denunciare periodicamente i dati statistici dell'acqua utilizzata, attenendosi alle istruzioni impartite dalla Regione e fornendo [...]
Art. 31.      La concessione cessa
Art. 32.      Al concessionario che abbia ottemperato agli obblighi imposti nel provvedimento di concessione, alle successive prescrizioni impartite dalla Regione ai sensi della presente legge ed abbia [...]
Art. 33.      Se la concessione non viene rinnovata il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna alla Regione del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze
Art. 34.      Il corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte di un nuovo concessionario è determinato nel provvedimento di concessione
Art. 35.      Le ipoteche iscritte sul diritto del concessionario si risolvono sulle cose di spettanza dello stesso
Art. 36.      Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve inoltrare apposita istanza alla Giunta regionale senza apporvi condizione alcuna
Art. 37.      Sulla rinuncia provvede la Giunta regionale entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza del concessionario
Art. 38.      La Giunta regionale può pronunciare la decadenza del concessionario quando questi
Art. 39.      La decadenza della concessione è pronunciata previa contestazione dei motivi al concessionario che, entro sessanta giorni, può presentare controdeduzioni
Art. 40.      I provvedimenti relativi alla rinuncia ed alla decadenza sono pubblicati per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria
Art. 41.      La Giunta regionale può procedere a nuova concessione del bene che sia stato oggetto di rinuncia e di decadenza, anche se su di esso siano state iscritte ipoteche, ponendo a carico del [...]
Art. 42.      La concessione può essere revocata per sopravvenute gravi ragioni di interesse pubblico con provvedimento motivato dalla Giunta regionale nel quale è determinata anche la indennità dovuta al [...]
Art. 43.      Nel caso di due o più concessioni di acqua minerale o termale interessanti lo stesso bacino imbrifero, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, può prescrivere ai singoli [...]
Art. 44. 
Art. 44 bis. 
Art. 44 ter. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47.      I permessi di ricerca e le concessioni vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla scadenza, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente [...]


§ 3.11.2 - L.R. 11 agosto 1977, n. 33. [1]

Disciplina delle acque minerali e termali.

(B.U. 24 agosto 1977, n. 34).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA

 

Art. 1.

     La ricerca delle acque minerali e termali è consentita solo a chi abbia ottenuto il relativo permesso che viene rilasciato dalla Regione a chiunque ne faccia richiesta e dimostri di possedere la capacità tecnica ed economica adeguata alla importanza delle ricerche da effettuare.

     Costituiscono oggetto del permesso di ricerca:

     a) la captazione di sorgenti ed il rinvenimento di falde acquifere non affioranti;

     b) gli esami dell'acqua captata o rinvenuta allo scopo di accertarne le caratteristiche di mineralizzazione o di termalità, fisiche, chimico- fisiche e microbiologiche, nonché le particolari proprietà favorevoli alla salute;

     c) lo studio del bacino idrogeologico che alimenta le sorgenti o le falde di acque minerali e termali, comprendente un rilevamento geologico strutturale in scala adeguata, indicazioni di carattere pedologico e fitologico, censimento con l'ubicazione, le caratteristiche e l'uso delle sorgenti e delle falde del bacino stesso;

     d) la delimitazione dell'area di protezione idrogeologica, atta a garantire la conservazione delle sorgenti e delle falde.

 

     Art. 2.

     Alla domanda di permesso deve essere allegato un programma di massima dei lavori contenente:

     1) l'ubicazione delle sorgenti da captare e degli eventuali scavi e perforazioni da eseguire;

     2) la indicazione della superficie che sarà presumibilmente interessata dallo studio di cui alla lett. c) dell'art. 1 e le persone e gli istituti, con competenza specifica nella materia, che saranno incaricati di detto studio, nonché la delimitazione dell'area di protezione idrogeologica;

     3) la previsione generale di spesa ed i relativi mezzi per finanziarla.

     Qualora il permesso di ricerca venga richiesto da una società, alla istanza dovranno essere allegati anche copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché un certificato del Tribunale dal quale risultino le cariche sociali.

     Delle istanze di permesso di ricerca la Regione dà comunicazione ai Comuni, alle Comunità montane e al Distretto minerario interessati per territorio. Tali enti ed uffici possono presentare entro trenta giorni le loro osservazioni.

     I Comuni, su richiesta della Regione, provvedono alla pubblicazione delle istanze all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

 

     Art. 3.

     Più istanze di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando presentino interferenze nelle aree richieste e risultino presentate non oltre un mese dall'ultimo giorno di pubblicazione della prima domanda all'albo pretorio del Comune o dei Comuni nel cui territorio ricade la ricerca.

     Salvo il giudizio sulla idoneità di cui all'art. 1, è data la preferenza nell'ordine:

     1) all'esistenza di una concessione contigua intestata ad un richiedente il permesso;

     2) alle istanze presentate in data anteriore.

 

     Art. 4.

     Il permesso di ricerca per acque minerali e termali è rilasciato dal Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione. [2]

     Per le zone interessate dai vincoli e servitù militari, il permesso di ricerca è concesso previo rilascio da parte della competente Autorità militare, delle autorizzazioni previste dalla l. 24 dicembre 1976, n. 898.

     Con il provvedimento di rilascio del permesso è approvato anche il programma di massima dei lavori.

     Il decreto che accorda il permesso di ricerca viene rilasciato dietro pagamento della tassa di concessione regionale ai sensi delle norme vigenti.

     (Omissis) [3].

     Almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, il titolare del permesso deve notificare il relativo provvedimento ai proprietari ed ai possessori dei terreni interessati dai lavori.

 

     Art. 5.

     Il permesso di ricerca per acque minerali e termali è rilasciato per un'area non eccedente i 500 ettari e con validità non superiore a tre anni.

     Detto termine può essere prorogato dalla Regione per un periodo non superiore a tre anni, qualora il titolare del permesso abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento di rilascio e previa constatazione in sito delle opere eseguite e dei risultati ottenuti.

     La domanda di proroga deve esser presentata almeno tre mesi prima della scadenza e ad essa deve essere allegata una relazione generale sui lavori effettuati ed un programma dettagliato della ulteriore ricerca con relativi preventivi di spesa.

 

     Art. 6.

     Prima dell'inizio dei lavori, e comunque non oltre tre mesi dal rilascio del permesso, deve essere presentato alla Regione il progetto particolareggiato delle opere di captazione delle sorgenti nonché degli eventuali scavi e perforazioni per la ricerca delle falde non affioranti.

     L'esecuzione di tale progetto è autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio comunale interessato che lo esprime, con riferimento alle relative implicazioni urbanistiche, entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

     La mancata espressione del parere nei termini prescritti equivale a parere negativo.

     Il Presidente della Giunta regionale autorizza altresì, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, le modifiche, di dettaglio che si rendessero necessarie in corso d'opera. Trascorso il termine suddetto senza che la Regione abbia provveduto la richiesta di modifica si intende approvata.

 

     Art. 7. [4]

     Per l'esecuzione dei manufatti da realizzarsi in attuazione del progetto particolareggiato delle opere di captazione, il Sindaco procede al rilascio delle relative autorizzazioni o concessioni di edificare ai sensi della normativa vigente in materia.

     Qualora l'esecuzione dei manufatti di cui al primo comma sia richiesta in zone nelle quali tale attività sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici, anche soltanto adottati, l'eventuale parere favorevole del Consiglio comunale ai sensi del secondo comma dell'art. 6 ha valore di variante e la relativa deliberazione ne deve avere le caratteristiche ed il contenuto. In tal caso non è necessaria la pubblicazione prevista dall'art. 9 della l. 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

     La variante allo strumento urbanistico è approvata previo parere del Comitato tecnico urbanistico di cui alla l.r. 24 marzo 1983, n. 9 e della Giunta regionale, con il decreto del Presidente della Giunta regionale relativo all'autorizzazione prevista dall'art. 6.

     Nell'ipotesi di cui al secondo comma, qualora il Comune si pronunci sfavorevolmente, il Presidente della Giunta regionale convoca i rappresentanti degli enti locali competenti per territorio, delle associazioni sindacali degli imprenditori, dei coltivatori agricoli e dei lavoratori, della Camera di commercio nonché il richiedente l'autorizzazione, al fine di acquisire ogni possibile elemento di giudizio sulla realizzazione delle opere di ricerca.

     Sulla base delle risultanze della procedura espletata ai sensi della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, sentiti il Comitato tecnico urbanistico, la Giunta e la Commissione consiliare competente, qualora ritenga sussistere un preminente interesse economico regionale alla realizzazione delle opere richieste, rilascia l'autorizzazione prevista all'art. 6 e, contestualmente, approva la variante in deroga agli artt. 8 e 9 della l. 17 agosto 1942, n. 1150.

     I provvedimenti del Presidente della Giunta regionale di cui al terzo e al quinto comma hanno altresì valore di deroga ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 e della l.r. 3 settembre 1976, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Qualora l'esecuzione dei manufatti di cui al primo comma risulti vietata per effetto della l.r. 3 settembre 1976, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni e non occorra apportare variante allo strumento urbanistico, l'autorizzazione prevista dall'art. 6 è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per le acque minerali di concerto con l'Assessore competente per l'urbanistica ed ha il valore di deroga; a norma dell'art. 10 della l.r. 3 settembre 1976, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 8. [5]

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     Il titolare del permesso di ricerca è tenuto a dare comunicazione scritta alla Regione della avvenuta captazione di sorgenti o del rinvenimento di falde acquifere.

     Un dipendente della Regione assiste ai prelievi dei campioni di acqua minerale e termale effettuati ai fini dell'accertamento delle caratteristiche di cui all'art. 1, lett. b).

     Il ricercatore non può disporre in modo alcuno dell'acqua captata o rinvenuta senza l'autorizzazione del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 10. [6]

     Il ricercatore deve corrispondere alla Regione il canone annuo anticipato di lire 2.000 per ogni ettaro, o frazione di ettaro, di superficie compresa nell'area del permesso con un minimo comunque non inferiore a lire 100.000.

     Il canone annuo può essere adeguato ogni biennio con provvedimento della Giunta regionale, in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativamente all'anno precedente.

     I ricercatori sono tenuti ad inviare all'ufficio regionale competente in materia di acque minerali e termali copia della quietanza di avvenuto pagamento.

 

     Art. 11.

     Il Presidente della Giunta regionale può autorizzare il trasferimento del permesso di ricerca. L'autorizzazione è richiesta dal titolare del permesso ed è subordinata alla sussistenza nell'aspirante cessionario dei requisiti stabiliti nell'art. 1, 1° comma [7].

     Ogni trasferimento è soggetto al pagamento della tassa di concessione regionale, ai sensi delle norme vigenti.

     La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla di pieno diritto.

     Il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale il permesso è stato rilasciato.

 

     Art. 12.

     Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, può pronunciare la decadenza del permesso:

     1) quando non sono state osservate le disposizioni contenute nell'art. 4, ultimo comma, e nell'art. 6, primo comma [8];

     2) quando non si è dato inizio ai lavori nei termini stabiliti nel permesso e, in difetto di termine specifico, entro sei mesi dalla data del relativo decreto, salvo i casi di giustificato impedimento dei quali dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Regione;

     3) quando i lavori sono rimasti sospesi per oltre tre mesi e la causa di tale sospensione non è attribuibile a motivate difficoltà di carattere tecnico o ambientale;

     4) quando non sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 9;

     5) quando non è stato pagato il canone indicato nell'art. 10;

     6) quando non sono state osservate le prescrizioni stabilite nel provvedimento con il quale è stato rilasciato il permesso o si sia contravvenuto alle disposizioni dell'art. 11;

     7) quando sono venuti meno i requisiti di capacità tecnico-economica.

     La decadenza è pronunciata previa contestazione dei motivi all'interessato, al quale viene fissato il termine perentorio di giorni venti per le controdeduzioni.

     In nessun caso il ricercatore decaduto ha diritto a compensi od indennità nei confronti della Regione o degli eventuali successivi ricercatori.

 

     Art. 13.

     I proprietari o possessori di fondi compresi nel perimetro entro il quale può essere effettuata la ricerca non possono opporsi ai relativi lavori.

     E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni causati dai lavori di ricerca.

     I proprietari o possessori di fondi soggetti alla ricerca hanno facoltà di richiedere una cauzione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di permesso di ricerca. Tale cauzione viene depositata presso la Tesoreria regionale.

     Nel caso che le parti non si siano accordate neanche in seguito al tentativo di bonario componimento compiuto dalla Regione, il Presidente della Giunta regionale stabilisce di ufficio l'ammontare provvisorio del deposito cauzionale. A deposito effettuato, il ricercatore potrà dare esecuzione ai lavori.

 

     Art. 14.

     Il permesso di ricerca può essere revocato per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico.

     Il ricercatore, in tal caso, ha diritto ad una indennità sulla base dei risultati ottenuti e dei lavori effettuati.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DI SFRUTTAMENTO

 

CAPITOLO I

IL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE

SANITARIA PER L'APERTURA DI STABILIMENTI PER

L'IMBOTTIGLIAMENTO E LA VENDITA DI ACQUE MINERALI. [9]

 

     Art. 15.

     Possono formare oggetto di concessione di sfruttamento i giacimenti di acqua minerale e termale dei quali la Giunta regionale riconosca la coltivabilità.

     La concessione può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta e dimostri di possedere capacità tecnica ed economica a condurre l'impresa in relazione ai lavori programmati ed al loro prevedibile sviluppo.

     Nel rilascio della concessione è data preferenza nell'ordine:

     1) al ricercatore;

     2) a società nelle quali il ricercatore abbia una partecipazione.

     Qualora il ricercatore non ottenga la concessione richiesta ha diritto di conseguire, a carico del concessionario, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e un premio in relazione all'importanza dei giacimenti rinvenuti.

     L'ammontare delle spese e del premio sono provvisoriamente determinati nell'atto di concessione, in caso di disaccordo tra le parti.

 

     Art. 16.

     La concessione è rilasciata per un periodo proporzionale alla entità degli impianti programmati, non superiore comunque ad anni trenta e per una superficie non eccedente i 300 ettari e può essere rinnovata.

     Alla domanda di concessione dovranno essere allegati:

     a) programma generale di coltivazione indicante, in particolare, la spesa prevista, i mezzi finanziari disponibili ed i risultati economici preventivati;

     b) studio di dettaglio del bacino idrogeologico, comprendente rilievi idrogeologici e litologici;

     c) certificati delle analisi fisiche, chimico-fisiche, batteriologiche, farmacologiche e cliniche effettuate presso i laboratori e istituti abilitati;

     d) planimetrie a curve di livello e planimetrie ottenute per riduzione delle mappe catastali, alla scala 1:5000, della zona richiesta in concessione;

     e) monografie dei vertici del perimetro dell'area richiesta in concessione, in scala non inferiore a 1:250;

     f) progetto di massima dello stabilimento di utilizzazione e delle opere connesse, con particolare riguardo alla disposizione dei locali interni ed alle relative attrezzature.

     L'autorizzazione sanitaria concernente l'apertura di stabilimenti per l'imbottigliamento e la vendita di acque minerali deve essere richiesta contestualmente alla domanda di concessione allegando, inoltre, la seguente documentazione:

     a) relazione descrittiva, corredata da disegni in scala non inferiore a 1:250, riguardante le zone di protezione igienica, i serbatoi, gli apparecchi di sollevamento meccanico, il macchinario per le eventuali operazioni di decantazione, filtrazione, gassatura, stoccaggio, i locali per l'imbottigliamento, per le sterilizzazioni occorrenti e per l'imballaggio nonché i recipienti per il trasporto in grandi e piccole partite ed il loro sistema di chiusura;

     b) dichiarazione di un dottore in medicina e chirurgia ovvero in chimica od in chimica e tecnologie farmaceutiche o in farmacia, con la quale lo stesso assume la responsabilità igienico-sanitaria in ordine all'attuazione dei servizi inerenti la conservazione delle caratteristiche fisico-chimiche ed igieniche della sorgente;

     c) esemplare di ogni tipo di etichetta con la quale verranno contrassegnati i recipienti per il trasporto dell'acqua [10].

     Ogni eventuale cambiamento del responsabile di cui alla lett. b) del comma precedente deve essere comunicato all'Unità sanitaria locale e alla Regione [11].

     Qualora la concessione venga richiesta da una società, alla istanza devono essere allegate copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché un certificato del Tribunale dal quale risultino le cariche sociali.

     Delle istanze di concessione sarà data comunicazione ai Comuni interessati per territorio, alla Camera di commercio e al Distretto minerario, i quali possono presentare le loro osservazioni entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione stessa.

     Le istanze di concessione con allegato il relativo piano topografico sono pubblicate, per la durata di giorni quindici consecutivi, all'albo pretorio del Comune o dei Comuni nel cui territorio ricade la zona oggetto di concessione, previo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria [12].

 

     Art. 16 bis. [13]

     Successivamente alla presentazione della domanda di concessione per lo sfruttamento dei giacimenti di acque minerali, per gli effetti di cui all'art. 16, terzo comma della presente legge, la Regione trasmette la documentazione prevista alle lett. b) e c) del secondo comma dello stesso articolo al Ministero della Sanità, per l'atto di riconoscimento dell'acqua minerale ai sensi dell'art. 6, lett. t) della l. 23 dicembre 1978, n. 833.

     Alla competente Unità sanitaria locale è trasmessa l'intera documentazione allegata alla domanda perché esprima il proprio parere.

     La Giunta regionale rilascia contestualmente la concessione di sfruttamento di giacimenti di acqua minerale e l'autorizzazione per l'apertura di stabilimenti per l'imbottigliamento e la vendita di acque minerali dopo aver ricevuto il relativo riconoscimento del Ministero ed il parere dell'Unità sanitaria locale.

 

     Art. 17. [14]

     Il provvedimento di concessione, soggetto al pagamento delle tasse di concessione regionale, contiene:

     a) l'indicazione del concessionario ed il suo domicilio, che deve essere stabilito od eletto nella provincia in cui trovasi la sorgente oggetto di concessione;

     b) la natura, l'estensione e la delimitazione della concessione nonché la localizzazione dello stabilimento per lo sfruttamento;

     c) la durata della concessione;

     d) la determinazione del canone proporzionale annuo, da pagarsi dal concessionario ai sensi dell'art. 23;

     e) l'eventuale ammontare delle spese e del premio determinato ai sensi del quarto comma dell'art. 15;

     f) l'approvazione del programma generale di coltivazione;

     g) l'obbligo di eseguire, ogni sei mesi, alla presenza di un dipendente della Regione, la misura della portata delle singole sorgenti;

     h) l'obbligo di procedere all'esecuzione, almeno ogni cinque anni, delle analisi di cui al punto c) dell'art. 16, secondo comma, su campioni prelevati alla presenza di un dipendente regionale, ad eccezione delle analisi batteriologiche che devono essere ripetute almeno una volta all'anno;

     i) l'autorizzazione all'esecuzione del progetto di cui alla lett. f) dell'art. 16, secondo comma;

     l) ogni altra prescrizione a cui s'intende subordinare la concessione.

     Qualora il provvedimento di concessione contenga anche l'autorizzazione sanitaria all'apertura di stabilimenti per l'imbottigliamento e la vendita di acque minerali, esso deve inoltre riportare:

     a) la denominazione dell'acqua minerale;

     b) i tipi di recipienti con i quali l'acqua verrà messa in vendita nonché l'etichetta con la descrizione del formato, dei disegni, del colore e della dicitura; sulle etichette devono essere riportate, per quanto attiene alle proprietà terapeutiche o igienico- sanitarie dell'acqua, le indicazioni contenute nell'atto di riconoscimento di cui all'art. 16 bis;

     c) l'indicazione, nei casi richiesti, che la vendita è riservata ai soli farmacisti;

     d) gli estremi dell'atto di riconoscimento di cui all'art. 16 bis;

     e) ogni altra prescrizione a cui si intende subordinare l'autorizzazione.

     Al provvedimento di concessione sono uniti una copia della planimetria in scala 1:5000 di cui alla lett. d), secondo comma, dell'art. 16 ed il verbale di delimitazione della concessione, corredato di una monografia dei vertici di cui alla lett. e), secondo comma dello stesso articolo.

     Nell'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo è unita anche una planimetria, in scala non inferiore a 1:250, della zona di terreno destinata alla protezione igienica della sorgente.

     Copia del provvedimento contenente anche l'autorizzazione sanitaria all'apertura di stabilimenti per l'imbottigliamento e la vendita di acque minerali è trasmessa alla competente Unità sanitaria locale.

     Per la realizzazione dello stabilimento e delle opere connesse di cui al progetto indicato alla lett. f), secondo comma, dell'art. 16, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7.

     Il titolare della concessione deve notificare il relativo provvedimento ai proprietari ed ai possessori dei fondi interessati entro trenta giorni dalla consegna del provvedimento stesso.

     Il provvedimento di concessione è pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

     Art. 17 bis. [15]

     L'efficacia dell'autorizzazione per l'apertura di stabilimenti per l'imbottigliamento e la vendita delle acque minerali è subordinata all'accertamento su richiesta ed a spese dell'interessato eseguito dalla competente Unità sanitaria locale, della conformità delle strutture realizzate con i progetti di massima autorizzati nonché all'accertamento, mediante analisi di laboratorio, della igienicità del prodotto.

     Copia delle certificazioni, corredate da apposito parere tecnico, è trasmessa dall'Unità sanitaria locale alla Regione.

 

     Art. 18.

     Entro l'ultimo trimestre di ogni anno, deve essere inviato alla Regione, il programma dei lavori per l'anno successivo.

     Il Presidente della Giunta regionale può entro tre mesi dall'inoltro di detto programma, sentito il concessionario, disporre varianti al programma medesimo.

     Decorso il termine di cui sopra, il programma che non abbia dato luogo a variazioni si intende approvato.

     Nel caso che la concessione sia accordata ad una società, questa ha l'obbligo di comunicare alla Regione, entro trenta giorni, le eventuali variazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione nonché le variazioni dello statuto sociale.

     Le disposizioni di cui sopra e quelle relative alle lett. g) e h) dell'art. 17 si applicano anche alle concessioni vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 19.

     I proprietari o possessori dei fondi interessati non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, all'apposizione dei termini relativi ed ai lavori necessari per lo sfruttamento del giacimento, salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni a norma del disposto dell'art. 13.

 

     Art. 20.

     Qualora la concessione non sia stata rilasciata al ricercatore, il concessionario deve, entro il termine di tre mesi dalla data di notifica del provvedimento provare, mediante la presentazione della relativa quietanza o certificato, di aver corrisposto al ricercatore la somma stabilita nel provvedimento stesso a titolo di premio o di indennità, oppure di averne effettuato il deposito presso la Tesoreria regionale.

     Il mancato adempimento dell'obbligo di cui sopra produce la decadenza della concessione.

 

CAPITOLO II:

ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE

 

     Art. 21.

     I giacimenti di acqua minerale e termale e le loro pertinenze sono sottoposti alle disposizioni di legge che disciplinano gli immobili.

     L'iscrizione delle ipoteche è subordinata all'autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta.

 

     Art. 22.

     Costituiscono pertinenze tutti gli impianti fissi interni ed esterni per la captazione e condotta dell'acqua allo stabilimento di produzione, i macchinari per il sollevamento dell'acqua stessa, le opere e gli impianti destinati alla raccolta e distribuzione dell'acqua nonché le vasche, gli impianti, le opere e le attrezzature necessarie per la conservazione del fango, con esclusione delle attrezzature e degli impianti esclusivamente alberghieri e sanitari.

     Costituiscono altresì pertinenza i beni indicati nell'art. 23, 1° comma del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 e non previsti nel precedente comma.

 

     Art. 23. [16]

     Il concessionario deve corrispondere alla Regione un diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro, o frazione di ettaro, compreso nell'area della concessione:

     a) di lire 8.000, con un minimo non inferiore a lire 300.000, per le concessioni con annesso stabilimento di imbottigliamento o con previsione di esso;

     b) di lire 6.000, con un minimo non inferiore a lire 300.000, per le concessioni relative a cure termali o idropiniche.

     Il canone annuo può essere elevato ogni biennio, con provvedimento della Giunta regionale, in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativamente all'anno precedente.

     I concessionari sono tenuti ad inviare all'ufficio regionale competente in materia di acque minerali e termali copia della quietanza di avvenuto pagamento.

 

     Art. 24.

     Fermo restando quanto disposto all'art. 44 ter le concessioni devono essere tenute costantemente in attività salvo che la Giunta regionale ne autorizzi la sospensione o l'utilizzazione parziale [17].

     Il concessionario risponde di fronte alla Regione della regolare manutenzione del bene oggetto della concessione anche durante il periodo di sospensione dell'attività.

 

     Art. 25.

     Qualunque trasferimento per atto fra vivi della concessione è soggetto, a pena di nullità, unicamente all'autorizzazione della Giunta regionale.

     Qualora non sia stata richiesta l'autorizzazione di cui al comma precedente la Giunta regionale può pronunciare la decadenza della concessione.

     Le istanze di trasferimento sono pubblicate secondo le modalità stabilite dall'art. 16, ultimo comma.

     Il provvedimento di autorizzazione viene rilasciato dietro pagamento della relativa tassa sulle concessioni regionali.

 

     Art. 26.

     Nel caso di morte del concessionario l'erede deve presentare domanda di trasferimento della concessione non oltre sei mesi dall'apertura della successione.

     La concessione può essere trasferita all'erede, purché in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta.

     Qualora succedano più eredi questi, entro sei mesi dall'apertura della successione, devono nominare, con la maggioranza indicata nell'art. 1105 del codice civile, un rappresentante unico per tutti i rapporti giuridici con la Regione e con i terzi.

     Trascorso il termine suddetto senza che gli eredi abbiano provveduto, il rappresentante sarà nominato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione trovasi la concessione, su richiesta del Presidente della Giunta regionale.

     Le disposizioni di cui ai precedenti 3° e 4° comma si applicano in ogni caso in cui il diritto nelle concessioni è comune a più soggetti.

 

     Art. 27.

     L'espropriazione del diritto del concessionario può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.

     Il precetto immobiliare deve essere notificato anche alla Regione.

     Il premio di aggiudicazione che sopravanza, dopo soddisfatti i creditori spetta al concessionario.

     L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi stabiliti a favore ed a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella presente legge, purché possegga i necessari requisiti.

 

     Art. 28.

     Il concessionario è tenuto a risarcire ogni danno derivante dall'esercizio dell'attività.

     Per quanto attiene la prestazione di eventuale cauzione si osservano le norme dell'art. 13.

 

     Art. 29.

     Entro il perimetro della concessione le opere necessarie per il deposito, il trasporto e l'utilizzazione delle acque minerali e termali, per la produzione e trasmissione dell'energia ed in genere per la coltivazione del giacimento conduzione e sicurezza dell'attività estrattiva sono considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti della l. 25 giugno 1865, n. 2359 e dell'art. 34 del r.d. 8 febbraio 1923, n. 422.

     Circa la necessità e le modalità delle opere stesse si pronuncia il Presidente della Giunta regionale.

     Quando le opere indicate nel 1° comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori del perimetro della concessione, il titolare della stessa può domandare la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, agli effetti delle leggi suddette.

     Tale dichiarazione è effettuata dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 della l.r. 9 settembre 1974, n. 37.

     Su richiesta del concessionario, il Presidente della Giunta regionale può ordinare la occupazione d'urgenza, determinando la indennità e disponendone il deposito.

 

     Art. 30.

     I concessionari di acqua minerale o termale hanno l'obbligo di denunciare periodicamente i dati statistici dell'acqua utilizzata, attenendosi alle istruzioni impartite dalla Regione e fornendo altresì le notizie che sui dati medesimi venissero richieste.

     Inoltre, debbono mettere a disposizione dei dipendenti regionali incaricati tutti i mezzi necessari ad ispezionare i lavori.

     I dati, le notizie ed i chiarimenti forniti dai concessionari godono delle tutele di cui all'art. 11 della l. 9 luglio 1926, n. 1162.

 

CAPITOLO III:

CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

 

     Art. 31.

     La concessione cessa:

     a) per scadenza del termine;

     b) per rinuncia;

     c) per decadenza;

     d) per revoca.

 

     Art. 32.

     Al concessionario che abbia ottemperato agli obblighi imposti nel provvedimento di concessione, alle successive prescrizioni impartite dalla Regione ai sensi della presente legge ed abbia eseguito il programma dei lavori di cui all'art. 18, spetta il rinnovo della concessione.

     La domanda per ottenere il rinnovo deve essere inoltrata alla Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza.

     Per il rinnovo della concessione si applicano le disposizioni degli artt. 16 e 17.

 

     Art. 33.

     Se la concessione non viene rinnovata il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna alla Regione del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze.

 

     Art. 34.

     Il corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte di un nuovo concessionario è determinato nel provvedimento di concessione.

 

     Art. 35.

     Le ipoteche iscritte sul diritto del concessionario si risolvono sulle cose di spettanza dello stesso.

     Questi è tenuto ad avvertire, almeno un mese prima, i creditori ipotecari iscritti del giorno nel quale si procederà alle operazioni per la consegna alla Regione o al nuovo concessionario del bene e delle relative pertinenze.

 

     Art. 36.

     Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve inoltrare apposita istanza alla Giunta regionale senza apporvi condizione alcuna.

     Dalla data di notificazione della istanza alla Regione, il concessionario è costituito custode del bene oggetto della concessione e relative pertinenze, con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento e di non modificare lo stato del bene.

     Il Presidente della Giunta regionale provvede alla verifica del bene oggetto di concessione e prescrive i provvedimenti di conservazione che reputa necessari; in caso di inosservanza, ne ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario.

 

     Art. 37.

     Sulla rinuncia provvede la Giunta regionale entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza del concessionario.

     Qualora la rinuncia sia motivata da esaurimento del bene oggetto della concessione, ove la richiesta sia accettata, i beni costituenti le pertinenze rientrano nella piena disponibilità del concessionario.

 

     Art. 38.

     La Giunta regionale può pronunciare la decadenza del concessionario quando questi:

     a) non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione;

     b) non abbia osservato una o più disposizioni contenute negli artt. 17, settimo comma, 18, primo e quarto comma, 20, 23, primo comma, 24, 25 e 26, primo comma [18];

     c) siano venuti a mancare i requisiti di capacità tecnico-economica;

     d) non adempia agli eventuali obblighi stabiliti dall'art. 43;

     e) subisca la revoca dell'autorizzazione sanitaria per l'apertura di stabilimenti per l'imbottigliamento e la vendita di acque minerali [19].

 

     Art. 39.

     La decadenza della concessione è pronunciata previa contestazione dei motivi al concessionario che, entro sessanta giorni, può presentare controdeduzioni.

 

     Art. 40.

     I provvedimenti relativi alla rinuncia ed alla decadenza sono pubblicati per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

     Alla rinuncia ed alla decadenza si applicano le disposizioni degli artt. 33 e 34.

 

     Art. 41.

     La Giunta regionale può procedere a nuova concessione del bene che sia stato oggetto di rinuncia e di decadenza, anche se su di esso siano state iscritte ipoteche, ponendo a carico del concessionario l'obbligo della preventiva tacitazione dei creditori ipotecari o privilegiati e stabilendo eventuali garanzie nell'interesse dei terzi.

     Entro un anno dalla trascrizione dei provvedimenti relativi alla rinuncia o alla decadenza i creditori ipotecari possono far valere i loro diritti, anche se il termine pattuito non sia scaduto promuovendo la vendita all'asta della concessione per la quale non si sia provveduto nei termini del comma precedente. In tal caso il prezzo di aggiudicazione, soddisfatti i creditori ipotecari o privilegiati, spetta alla Regione.

     L'aggiudicatario è soggetto alle disposizioni contenute nella presente legge, che disciplinano il rilascio della concessione.

     Trascorso il termine di cui al 2° comma, in caso che l'asta sia andata deserta, il bene rimane libero da ogni peso e può formare oggetto di nuova concessione.

 

     Art. 42.

     La concessione può essere revocata per sopravvenute gravi ragioni di interesse pubblico con provvedimento motivato dalla Giunta regionale nel quale è determinata anche la indennità dovuta al concessionario.

 

CAPITOLO IV:

GESTIONE UNICA DI CONCESSIONE MINERARIA

 

     Art. 43.

     Nel caso di due o più concessioni di acqua minerale o termale interessanti lo stesso bacino imbrifero, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, può prescrivere ai singoli concessionari di assoggettarsi ad una disciplina unica degli emungimenti, allo scopo di evitare danni al buon governo del bacino.

     A tal fine, i concessionari sono invitati ad accordarsi, entro un termine stabilito, sulla nomina delle persone alle quali sono demandati i compiti di predisporre la disciplina unica e di assicurarne l'osservanza.

     Qualora trascorra inutilmente il termine all'uopo prefissato il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, nomina un Commissario che provvede all'espletamento dei compiti di cui al comma precedente ed al riparto delle spese fra i concessionari.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 44. [20]

     La vigilanza sulla ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, diversa dalla vigilanza igienico-sanitaria di cui all'art. 44-bis, è espletata da dipendenti regionali appositamente incaricati a norma dell'art. 6, secondo comma, della l.r. 2 dicembre 1982, n. 45. Detti dipendenti provvedono anche ad accertare e contestare le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della presente legge.

     Gli stessi dipendenti, previa attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 62 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 provvedono all'espletamento degli adempimenti di polizia giudiziaria connessi alla vigilanza sulle lavorazioni contemplate dal permesso di ricerca e dalla concessione nonché su quelle che si svolgono negli stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali e nelle terme, in applicazione delle norme di cui ai dd.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, 24 aprile 1955, n. 547, 19 marzo 1956, n. 302 e 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 44 bis. [21]

     L'Unità sanitaria locale competente esercita la vigilanza igienico- sanitaria sull'utilizzazione e commercio delle acque minerali e termali per la tutela della pubblica igiene e, in particolar modo, per assicurarsi che le condizioni alle quali fu concessa l'autorizzazione di cui all'art. 16, terzo comma siano sempre osservate.

     Ai fini di cui al primo comma, gli incaricati della vigilanza hanno, in qualunque momento, libero accesso in qualsiasi parte delle sorgenti, degli stabilimenti, depositi e luoghi di smercio e possono disporre in ogni tempo accertamenti, prelevamenti di campioni, analisi e ispezioni.

     Gli addetti agli stabilimenti, depositi e luoghi di smercio devono mettersi a disposizione del personale di vigilanza e dare visione di tutti i documenti che abbiano attinenza con la materia igienico-sanitaria.

 

     Art. 44 ter. [22]

     (Omissis).

 

     Art. 45. [23]

     Per la violazione delle norme della presente legge, oltre all'eventuale sospensione, revoca o decadenza, sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) da lire 20.000 a lire 100.000 per violazione dell'obbligo di cui agli artt. 10, terzo comma e 23, terzo comma;

     b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 nelle ipotesi previste al primo comma dell'art. 12;

     c) da lire 200.000 a lire 2.000.000 per inosservanza degli obblighi previsti dal primo comma dell'art. 30 e nei casi previsti alle lett. a), b) e d) dell'art. 38;

     d) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per violazione dell'obbligo previsto al quarto comma dell'art. 16;

     e) da lire 800.000 a lire 8.000.000 per la ricerca di acque minerali o termali in mancanza della prescritta autorizzazione;

     f) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per la coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali senza averne ottenuto la concessione;

     g) da lire 5.000.000 a lire 20.000.000 per l'imbottigliamento e la vendita di acque minerali senza l'autorizzazione sanitaria.

 

     Art. 46. [24]

     (Omissis).

 

     Art. 47.

     I permessi di ricerca e le concessioni vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla scadenza, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge per quanto attiene all'esercizio.


[1] L'art. 52 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 2 ha abrogato le norme della presente legge laddove incompatibili con quanto disposto dal Capo II del Titolo IV della stessa legge 2/2012.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 9 luglio 1984, n. 37.

[3] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 9 luglio 1984, n. 37.

[4] Articolo già modificato dall'art. 1 della L.R. 12 dicembre 1977, n. 47 e successivamente sostituito dall'art. 3 della L.R. 9 luglio 1984, n. 37.

[5] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 24 marzo 1983, n. 9 oggi abrogato.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 9 luglio 1984, n. 37.

[7] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 9 luglio 1984, n. 37.

[8] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 9 luglio 1984, n. 37.

[9] Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 9 luglio 1984, n. 37.

[10] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 9 luglio 1984, n. 37.

[11] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 9 luglio 1984, n. 37.

[12] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 9 luglio 1984, n. 37.

[13] Articolo aggiunto dall'art. 9 della L.R. 9 luglio 1984, n. 37.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 9 luglio 1984, n. 37.

[15] Articolo aggiunto dall'art. 11 della L.R. 9 luglio 1984, n. 37.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 9 luglio 1984, n. 37.

[17] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 9 luglio 1984, n. 37.

[18] Lettera così sostituita dall'art. 14 della L.R. 9 luglio 1984, n. 37.

[19] Lettera così modificata dall'art. 14 della L.R. 9 luglio 1984, n. 37.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 9 luglio 1984, n. 37.

[21] Articolo aggiunto dall'art. 16 della L.R. 9 luglio 1984, n. 37.

[22] Articolo aggiunto dall'art. 16 della L.R. 9 luglio 1984, n. 37 e successivamente abrogato dall'art. 7 della L.R. 5 aprile 1995, n. 21.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 9 luglio 1984, n. 37.

[24] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 2 dicembre 1982, n. 45.