§ 2.2.20 - L.R. 5 aprile 1995, n. 21.
Norme in materia di igiene e sanità pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.2 igiene e veterinaria
Data:05/04/1995
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Interventi a tutela della saluta pubblica).
Art. 2.  (Interventi in materia di acque minerali).
Art. 3.  (Autorizzazioni in materia di radiazioni ionizzanti).
Art. 4.  (Procedure per le autorizzazioni).
Art. 5.  (Ampliamento e costruzione di cimiteri).
Art. 6.  (Funzioni ispettive e di controllo in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria).
Art. 7.  (Abrogazione di norma).


§ 2.2.20 - L.R. 5 aprile 1995, n. 21.

Norme in materia di igiene e sanità pubblica.

(B.U. 19 aprile 1995, n. 8).

 

Art. 1. (Interventi a tutela della saluta pubblica).

     1. Sono soggetti a vigilanza per la tutela della salute pubblica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione.

     2. Quando dall'analisi risulti che le sostanze alimentari e le bevande, ivi comprese le acque minerali, non siano conformi alle vigenti disposizioni, il responsabile del laboratorio che ha eseguito l'accertamento analitico, fermi restando tutti gli altri adempimenti di legge, trasmette al Direttore dell'Area dipartimentale Attività di prevenzione dell'Unità sanitaria locale che ha eseguito il campionamento il certificato delle analisi ed il verbale di prelevamento che contiene tutte le informazioni necessarie ad identificare il prodotto, il numero di lotto, il fabbricante o il distributore ovvero entrambi.

     3. Il Direttore dell'Area dipartimentale Attività di prevenzione o, in sua sostituzione, il dirigente della competente unità operativa emana le necessarie ordinanze contingibili ed urgenti con efficacia estesa al territorio dell'Unità Sanitaria locale o a parte del suo territorio comprendente più comuni.

     4. Qualora il fatto, per la particolarità del prodotto, possa riguardare anche il territorio di altre Unità sanitarie locali della Regione il responsabile del laboratorio provvede a darne immediata comunicazione ai Direttori dell'Area dipartimentale Attività di prevenzione di queste ultime, i quali provvedono secondo quanto disposto al comma 3.

     5. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 comunicano, immediatamente, al Presidente della Giunta regionale i provvedimenti adottati, o i fatti sui quali abbiano ritenuto di non provvedere, per la comunicazione al Ministero della Sanità nonché alle altre Regioni qualora siano interessate altre parti del territorio nazionale.

     6. Ferme restando le responsabilità penali e personali, ove i soggetti di cui ai commi 3 e 4 non provvedano, i provvedimenti contingibili ed urgenti di cui al presente articolo sono adottati, in via sostitutiva, dal Presidente della Giunta regionale.

     7. Per i fini di cui al comma 6 il responsabile del laboratorio trasmette i dati di cui al comma 2 anche alla Regione.

 

     Art. 2. (Interventi in materia di acque minerali).

     1. Ogni qualvolta siano constatate irregolarità nell'uso dell'autorizzazione per l'apertura di stabilimenti per l'imbottigliamento e la vendita di acque minerali, di cui alla legge regionale 11 agosto 1977, n. 33, come modificata dalla legge regionale 9 luglio 1984, n. 37, il Direttore dell'Area dipartimentale Attività di prevenzione o, in sua sostituzione, il dirigente dell'unità operativa igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Unità sanitaria locale nel cui ambito territoriale è ubicato lo stabilimento, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, diffida il concessionario ad eliminare, entro un congruo termine, le cause di irregolarità.

     2. Trascorso inutilmente il termine fissato, il Direttore dell'Area dipartimentale Attività di prevenzione o il dirigente dell'unità operativa igiene degli alimenti e nutrizione dell'Unità sanitaria locale propone al Presidente della Giunta regionale la sospensione temporanea o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione.

     3. Del provvedimento di revoca viene dato annuncio nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     4. La Regione trasmette al Ministero della Sanità copia del provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105.

 

     Art. 3. (Autorizzazioni in materia di radiazioni ionizzanti).

     1. L'autorizzazione alla detenzione di sorgenti radioattive di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 è rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui territorio ha sede la struttura da autorizzare.

 

     Art. 4. (Procedure per le autorizzazioni).

     1. Per il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 3 si osservano le procedure previste dalle vigenti disposizioni in materia.

     2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Unità sanitaria locale n. 4 Chiavarese provvede alla costituzione della Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui agli articoli 89 e 90 del d.P.R. 185/1964.

 

     Art. 5. (Ampliamento e costruzione di cimiteri).

     1. Il parere igienico sanitario per l'ampliamento e per la costruzione dei cimiteri di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 è espresso dal Direttore dell'Area dipartimentale Attività di prevenzione dell'Unità sanitaria locale territorialmente competente o, in sua sostituzione, dal dirigente dell'unità operativa igiene e sanità pubblica entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal Comune richiedente.

 

     Art. 6. (Funzioni ispettive e di controllo in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria).

     1. Il personale di vigilanza ed ispezione dell'Unità sanitaria locale svolge le proprie funzioni nell'ambito dell'Area dipartimentale di prevenzione di cui alla legge regionale 8 agosto 1994, n. 42.

     2. A tal fine il responsabile dell'Area dipartimentale predispone, anche sulla base delle indicazioni dei responsabili delle competenti unità operative, programmi semestrali di vigilanza ed ispezione.

     3. In relazione ai compiti di istituto della propria Unità sanitaria locale, il personale addetto alle funzioni ispettive e di controllo svolge le proprie funzioni anche nel territorio di Unità sanitarie locali diverse da quelle di appartenenza informando, salvo i casi di urgenza, preventivamente la competente unità operativa delle stesse.

     4. Le funzioni di cui al comma 3 sono svolte nel rispetto di quanto disposto nell'articolo 5 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 12.

 

     Art. 7. (Abrogazione di norma).

     1. E' abrogato l'articolo 44 ter della legge regionale 33/1977 come modificata dalla legge regionale 37/1984.