§ 3.11.4 - L.R. 9 luglio 1984, n. 37.
Modifiche e integrazioni alla L.R. 11 agosto 1977, n. 33 “Disciplina delle acque minerali e termali”.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 acque minerali, cave e torbiere
Data:09/07/1984
Numero:37


Sommario
Art. 18.      Sono abrogati, limitatamente al territorio della Regione Liguria, gli artt. 5, 6, 7, 10, 11 e 12 del r.d. 28 settembre 1919, n. 1924 e le disposizioni relative alle acque minerali contenute nei [...]


§ 3.11.4 - L.R. 9 luglio 1984, n. 37.

Modifiche e integrazioni alla L.R. 11 agosto 1977, n. 33 “Disciplina delle acque minerali e termali”.

(B.U. 1 agosto 1984, n. 31).

 

     Artt. 1. - 17. [1]

 

Art. 18.

     Sono abrogati, limitatamente al territorio della Regione Liguria, gli artt. 5, 6, 7, 10, 11 e 12 del r.d. 28 settembre 1919, n. 1924 e le disposizioni relative alle acque minerali contenute nei titoli III, IV e V del medesimo regio decreto.

     Le disposizioni della presente legge sostituiscono, limitatamente alle acque minerali nazionali, le disposizioni dell'art. 199 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265.

     E' abrogata la l.r. 24 gennaio 1973, n. 2.

 

 


[1] Modificano la L.R. 11 agosto 1977, n. 33.