§ 5.5.5 - L. 20 giugno 1935, n. 1251.
Costituzione dell'Ente autonomo del Monte di Portofino, avente sede in Genova.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.5 parchi e aree protette
Data:20/06/1935
Numero:1251


Sommario
Art. 1.      Tutto il territorio del Monte di Portofino compreso entro i confini indicati nella carta topografica annessa alla presente legge, è sottoposto a speciali vincoli allo scopo di conservare le [...]
Art. 2.      Nel territorio del Monte di Portofino, delimitato come all'articolo precedente, sono vietati:
Art. 3.      Per i divieti fatti ai proprietari di terreni di cui alle lettere c), e), g), del precedente art. 2 verrà corrisposto un adeguato compenso, quando sia dimostrato il danno effettivo risentito dai [...]
Art. 4.      Tutte le acque sorgive nascenti nel Monte di Portofino che si riconoscono necessarie alla conservazione della flora e della fauna, non potranno essere captate e condotte fuori del territorio del [...]
Art. 5.      Le disposizioni del precedente articolo non si applicano alle acque di cui al testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, contenente le disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, per le [...]
Art. 6.      E' istituito un Ente autonomo denominato: "Ente autonomo del Monte di Portofino".
Art. 7.      L'Ente ha personalità giuridica ed il presidente lo rappresenta a tutti gli effetti di legge.
Art. 8.      La sorveglianza del Monte di Portofino è affidata agli agenti della forza pubblica.
Art. 9.      Agli effetti della presente legge, l'Ente autonomo del Monte di Portofino è autorizzato ad acquistare e anche in caso di mancato accordo, ad espropriare o ad assumere in temporanea gestione i [...]
Art. 10.      Alle spese occorrenti per l'Ente autonomo del Monte di Portofino, sarà provveduto:
Art. 11. 
Art. 12.      Per le contravvenzioni prevedute nella presente legge il contravventore è ammesso a fare domanda di oblazione.
Art. 13.      Il Comitato direttivo potrà assegnare premi, anche in denaro, agli agenti scopritori di fatti contravvenzionali che a suo insindacabile criterio ne appaiono meritevoli per zelo e diligenza.
Art. 14.      L'Ente inizierà il suo funzionamento quando i contributi di cui all'art. 10, lettera a), saranno stati debitamente deliberati ed approvati nei modi di legge.
Art. 15.      Col regolamento di esecuzione saranno stabilite le norme per l'amministrazione dell'Ente, per il trattamento economico del personale dipendente, per il regime stradale principale ed accessorio [...]


§ 5.5.5 - L. 20 giugno 1935, n. 1251. [1]

Costituzione dell'Ente autonomo del Monte di Portofino, avente sede in Genova.

(G.U. 18 luglio 1935, n. 166).

 

Art. 1.

     Tutto il territorio del Monte di Portofino compreso entro i confini indicati nella carta topografica annessa alla presente legge, è sottoposto a speciali vincoli allo scopo di conservare le bellezze naturali, di conservare e sviluppare la flora e la fauna, di conservare e restaurare i monumenti di pregio artistico e storico, di sistemare la viabilità, di disciplinare le costruzioni edilizie affinché esse contribuiscano alla bellezza del paesaggio.

 

     Art. 2.

     Nel territorio del Monte di Portofino, delimitato come all'articolo precedente, sono vietati:

     a) la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali;

     b) la raccolta delle specie vegetali più rare che saranno indicate nel regolamento;

     c) le esecuzioni di taglio boschivi, anche parziali, non espressamente autorizzate;

     d) le costruzioni edilizie di qualsiasi genere non singolarmente ed espressamente autorizzate;

     e) l'esercizio del pascolo non autorizzato;

     f) la caccia con qualsiasi mezzo esercitata;

     g) l'apertura di cave di pietra, non espressamente autorizzata;

     h) i movimenti di terreno, i dissodamenti e gli scavi, non espressamente autorizzati;

     i) la riduzione a coltura dei terreni boschivi, non espressamente autorizzata ferme restando le disposizioni vigenti in materia.

     Nulla è innovato, per quanto riguarda l'uso e la polizia del demanio pubblico marittimo, alle norme del codice e del regolamento per la marina mercantile.

 

     Art. 3.

     Per i divieti fatti ai proprietari di terreni di cui alle lettere c), e), g), del precedente art. 2 verrà corrisposto un adeguato compenso, quando sia dimostrato il danno effettivo risentito dai proprietari stessi, tenuto però conto dei benefici ad essi derivanti dall'applicazione della presente legge.

     Tale compenso sarà determinato d'accordo tira gli interessati e la Commissione amministrativa dell'Ente e, in mancanza, da un collegio di arbitri amichevoli compositori, nominati uno dall'Ente, l'altro dal proprietario ed il terzo dal pretore del luogo.

 

     Art. 4.

     Tutte le acque sorgive nascenti nel Monte di Portofino che si riconoscono necessarie alla conservazione della flora e della fauna, non potranno essere captate e condotte fuori del territorio del Monte o comunque erogate in zone basse rispetto alla loro sorgente, così da portare pregiudizio alla vegetazione della zona alta del Monte.

     Per evitare il prosciugamento del territorio del Monte di Portofino, gli acquedotti ora esistenti, compresi quelli dei comuni di Camogli e Santa Margherita, non potranno aumentare, con le derivazioni dal territorio del Monte di Portofino, la dotazione idrica di cui attualmente godono.

     Qualsiasi lavoro da eseguirsi sia da Enti, sia da privati, riferentesi alla ricerca, alla cattura, alla derivazione, alla manutenzione dei manufatti e delle condutture, ed alla utilizzazione delle acque sorgenti nel territorio del Monte di Portofino non potrà essere intrapreso se non si sarà preventivamente ottenuta l'autorizzazione dell'Ente autonomo, costituito ai sensi del successivo art. 6.

     Contro la negata autorizzazione è ammesso ricorso, nei dieci giorni dalla avvenuta comunicazione al prefetto della provincia di Genova.

 

     Art. 5.

     Le disposizioni del precedente articolo non si applicano alle acque di cui al testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, contenente le disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, per le quali rimangono ferme le disposizioni stesse, salvo che l'Amministrazione dei lavori pubblici sentirà il parere dell'Ente autonomo prima di decidere sulle domande di derivazione e di utilizzazione di acque pubbliche o sotterranee.

 

     Art. 6.

     E' istituito un Ente autonomo denominato: "Ente autonomo del Monte di Portofino".

     Tale Ente, avente sede in Genova presso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, è retto da una Commissione amministrativa, nominata con decreto Reale.

     La composizione della Commissione e le norme per il suo funzionamento saranno stabilite nel regolamento. Con lo stesso regolamento sarà determinata la composizione di un Comitato direttivo quale organo esecutivo della gestione.

 

     Art. 7.

     L'Ente ha personalità giuridica ed il presidente lo rappresenta a tutti gli effetti di legge.

     Le deliberazioni della Commissione amministrativa e del Comitato direttivo saranno rese esecutorie con le norme di cui al testo unico legge comunale e provinciale n. 383 in data 3 marzo 1934.

 

     Art. 8.

     La sorveglianza del Monte di Portofino è affidata agli agenti della forza pubblica.

 

     Art. 9.

     Agli effetti della presente legge, l'Ente autonomo del Monte di Portofino è autorizzato ad acquistare e anche in caso di mancato accordo, ad espropriare o ad assumere in temporanea gestione i terreni compresi nel perimetro del Monte, in quanto ciò si ritenga necessario ai fini dell'Ente.

     Per l'acquisto e la espropriazione di detti terreni, saranno osservate le norme di cui al R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

     Per la gestione temporanea dei terreni, di cui al primo comma del presente articolo, saranno stabilite speciali norme in sede di regolamento per la esecuzione della presente legge.

 

     Art. 10.

     Alle spese occorrenti per l'Ente autonomo del Monte di Portofino, sarà provveduto:

     a) con contributi fissi della Provincia, dei Comuni facenti parte della Commissione amministrativa, del Consiglio provinciale della economia e di altri eventuali Enti nella somma complessiva minima annua di L. 100.000;

     b) con gli introiti dei permessi e delle concessioni che siano rilasciati dall'Ente;

     c) coi proventi dei diritti di entrata, di rifugio e simili;

     d) con ogni altro contributo dato, a qualsiasi titolo, da enti, associazioni o privati.

 

     Art. 11. [1]

     Per le infrazioni ai divieti, di cui ai precedenti articoli 2 e 4 si applica la pena della sanzione amministrativa nella misura seguente:

     a) per la raccolta di specie vegetali rare da lire 5.000 a lire 20.000 per ciascun esemplare;

     b) per la manomissione ed alterazione delle bellezze naturali e per le abusive costruzioni da lire 40.000 a lire 200.000.

     Quando si tratta di costruzioni è inoltre obbligatoria la distruzione della costruzione e la remissione in pristino;

     c) per l'abusiva esecuzione di tagli boschivi da lire 4.000 a lire 20.000 per ogni pianta abbattuta o danneggiata;

     d) per l'esercizio abusivo di pascolo da lire 4.000 a L. 10.000 per ogni capo di bestiame minuto, escluse le capre; da lire 10.000 a lire 20.000 per ogni capo di bestiame grosso e per ogni capra, introdotti nel territorio dell'Ente;

     e) per la caccia abusiva da L. 20.000 a lire 200.000;

     f) per fatti che danneggiano il regime idrico del Monte di Portofino da lire 20.000 a lire 200.000 oltre la remissione in pristino, ferme restando le maggiori sanzioni di cui al testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

 

     Art. 12.

     Per le contravvenzioni prevedute nella presente legge il contravventore è ammesso a fare domanda di oblazione.

     La domanda è presentata nel termine di quindici giorni, a decorrere dalla notificazione del verbale di constatazione della contravvenzione al presidente dell'Ente autonomo del Monte di Portofino, il quale, con provvedimento discrezionale, determina, entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda stabiliti dalla legge, la somma da pagarsi dal contravventore a titolo di oblazione e fissa il termine, a decorrere dalla notificazione del provvedimento stesso, entro il quale dev'essere eseguito il pagamento.

     Qualora il contravventore non abbia fatto domanda di oblazione nel termine prescritto ovvero non abbia eseguito il pagamento della somma a titolo di oblazione nel termine assegnatogli, il verbale è trasmesso all'Autorità giudiziaria per il procedimento penale.

 

     Art. 13.

     Il Comitato direttivo potrà assegnare premi, anche in denaro, agli agenti scopritori di fatti contravvenzionali che a suo insindacabile criterio ne appaiono meritevoli per zelo e diligenza.

 

     Art. 14.

     L'Ente inizierà il suo funzionamento quando i contributi di cui all'art. 10, lettera a), saranno stati debitamente deliberati ed approvati nei modi di legge.

 

     Art. 15.

     Col regolamento di esecuzione saranno stabilite le norme per l'amministrazione dell'Ente, per il trattamento economico del personale dipendente, per il regime stradale principale ed accessorio interessante la zona del Monte di Portofino, per le concessioni ed autorizzazioni di cui all'art. 2, per la procedura da seguire, nei casi indicati al precedente art. 9, per la sorveglianza e custodia del Monte di Portofino, per la gestione temporanea dell'Ente, in caso di scioglimento della Commissione amministrativa, e per quanto altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[1] Gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo sono state così elevate dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e dagli artt. 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni di cui al presente articolo sono state sostituite con la sanzione amministrativa dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689.