§ 4.3.1 - L.R. 12 settembre 1977, n. 40.
Norme per la salvaguardia dei valori naturali per la promozione di parchi e riserve naturali in Liguria. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 parchi
Data:12/09/1977
Numero:40


Sommario
Art. 1.      La Regione, nell'ambito delle finalità dell'art. 4 dello Statuto tutela l'ambiente naturale e ne promuove e disciplina l'uso sociale e pubblico compatibilmente con la tutela dei valori [...]
Art. 2.      Le parti di territorio di cui all'articolo precedente sono distinte per l'istituzione di parchi e riserve naturali, in sistemi e aree isolate. Il sistema è costituito da un insieme di aree [...]
Art. 3.      Ai fini di favorire, nell'istituzione di parchi e riserve naturali, la diretta partecipazione delle popolazioni locali e la collaborazione degli enti e delle associazioni interessati, si [...]
Art. 4.      I Comitati di proposta sono composti dai rappresentanti dei Comuni, delle Comunità montane e delle Province il cui territorio sia compreso, anche parzialmente, in uno dei sistemi di cui all'art. [...]
Art. 5.      Al fine di agevolare l'elaborazione delle proposte, la Regione fornisce la documentazione in suo possesso e concede a ciascun Comitato un contributo a titolo di concorso nelle spese relative [...]
Art. 6. 
Art. 7.      Entro due anni dalla eventuale presentazione di proposte da parte dei comuni territorialmente competenti o comunque entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, [...]
Art. 8. 
Art. 9.      Il Consiglio regionale, a partire dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di cui al primo comma dell'art. 1, approva [...]
Art. 10.      Le aree individuate ai sensi degli artt. 1 e 23 della presente legge agli effetti della loro disciplina in pendenza della istituzione dei parchi e delle riserve sono classificati di tipo A, B e [...]
Art. 11.      Nelle aree di tipo A è vietato
Art. 12.      Nelle aree di tipo B è consentito esercitare il pascolo, la silvicoltura e l'agricoltura senza le limitazioni di cui all'articolo precedente
Art. 13.      Nelle zone interessate dalla presente legge è consentito l'esercizio della caccia e della pesca
Art. 14.      I divieti ed i limiti previsti dagli artt. 11 e 12 si applicano fino all'istituzione dei singoli parchi o riserve naturali e comunque non oltre il 31 dicembre 1986
Art. 15. 
Art. 16.      I divieti e i limiti di cui agli articoli precedenti non si applicano all'interno dei centri abitati, come individuati e perimetrati a norma degli artt. 1 e 2 della legge regionale 18 gennaio [...]
Art. 17.      In deroga ai divieti stabiliti nei precedenti articoli la Giunta regionale, su proposta del Comune interessato e sentita la Commissione consiliare competente, può autorizzare la esecuzione di [...]
Art. 18.      Per ottenere l'autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 17 gli interessati presentano apposita istanza al Comune allegandovi un piano di esecuzione
Art. 19.      L'istanza di autorizzazione di cui all'art. 12, lettera g), deve essere presentata alla Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata dalla [...]
Art. 20.      Al fine di garantire l'osservanza dei divieti e dei limiti urbanistici di cui ai precedenti articoli relativamente a ciascun tipo di area, i Sindaci dei Comuni interessati sono tenuti ad [...]
Art. 21.      L'osservanza dei limiti e dei divieti previsti dalla presente legge, ed ai quali non è applicabile il precedente articolo, è affidata al corpo forestale dello Stato impiegato dalla Regione, ed [...]
Art. 22.      La presente legge si applica nel rispetto delle competenze dello Stato, con particolare riferimento a quelle inerenti alla utilizzazione dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile dello [...]
Art. 23.      Sono approvate le delimitazioni territoriali tracciate sulle planimetrie in scala 1:25.000 che progressivamente numerate da 1 a 70 sono allegate alla presente legge e depositate in forma [...]
Art. 24. 
Art. 25. 


§ 4.3.1 - L.R. 12 settembre 1977, n. 40.

Norme per la salvaguardia dei valori naturali per la promozione di parchi e riserve naturali in Liguria. [*]

(B.U. 28 settembre 1977, n. 39).

 

Art. 1.

     La Regione, nell'ambito delle finalità dell'art. 4 dello Statuto tutela l'ambiente naturale e ne promuove e disciplina l'uso sociale e pubblico compatibilmente con la tutela dei valori naturalistici e ambientali esistenti, nel rispetto degli interessi locali e tenuto conto dell'obiettivo di elevare le condizioni di vita delle comunità locali direttamente interessate e di favorire il riequilibrio sociale e territoriale della Regione.

     A tal fine individua parti del territorio, come delimitate nelle planimetrie di cui all'art. 23 aventi preminente interesse ambientale, da tutelare e valorizzare anche attraverso l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali la cui gestione sarà affidata alle Comunità montane, ai Comuni ed ai Consorzi di enti locali.

     Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni, le Province e le Comunità montane territorialmente competenti nonché gli enti ed organizzazioni statutariamente interessati allo studio e alla protezione dell'ambiente, potranno presentare alla Giunta regionale osservazioni e proposte in merito alle delimitazioni territoriali di cui al comma precedente e ad altre eventuali zone da delimitare. Su tali osservazioni e proposte decide il Consiglio regionale su proposta della Giunta, entro i successivi sessanta giorni.

     La Regione promuove inoltre opportune intese con le Regioni contermini ai fini della istituzione di parchi e riserve a carattere interregionale.

TITOLO I

PROCEDIMENTO PER LA ISTITUZIONE DEI PARCHI

E DELLE RISERVE NATURALI

 

     Art. 2.

     Le parti di territorio di cui all'articolo precedente sono distinte per l'istituzione di parchi e riserve naturali, in sistemi e aree isolate. Il sistema è costituito da un insieme di aree caratterizzate da una pluralità di valori naturalistici e ambientali, funzionalmente interdipendenti ai fini della loro tutela e godimento. L'area isolata è una porzione di territorio di limitata estensione, esterna ai sistemi e contraddistinta dalla presenza di un fenomeno naturalistico di particolare rilevanza.

 

     Art. 3.

     Ai fini di favorire, nell'istituzione di parchi e riserve naturali, la diretta partecipazione delle popolazioni locali e la collaborazione degli enti e delle associazioni interessati, si costituisce per ciascun sistema di aree un Comitato con il compito di sottoporre alla Regione una proposta corredata da idonea documentazione che contenga:

     a) la descrizione analitica dei luoghi con particolare riguardo ai valori naturalistici ed alle caratteristiche geologiche, pedologiche e climatiche nonché, sulla base di questa, la precisa individuazione del territorio da destinare a parco o riserva, ed a eventuale zona di rispetto anche in variante alle delimitazioni del sistema;

     b) l'indicazione delle diverse destinazioni di zona principalmente articolate in:

     1) riserva integrale nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

     2) riserva orientata, ove può essere consentito l'utilizzo del terreno per coltivazioni agricole e silvopastorali;

     3) riserve parziali, per una finalità specifica (floristica, faunistica, archeologica, monumentale, geologica, idrogeologica e paesistica);

     4) parco naturale, attrezzabile in funzione educativa, ricreativa, turistico-sportiva, ove è consentito l'intervento programmato;

     5) parco pubblico attrezzato, finalizzato a iniziative di risanamento e di ristrutturazione territoriale di interesse regionale;

     c) l'indicazione e la disciplina delle attività esercitabili in ciascuna parte del territorio così delimitato in funzione degli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire;

     d) la previsione, anche in relazione alle leggi già esistenti, degli incentivi alle attività agricole, zootecniche e silvopastorali, e connesse al miglioramento forestale, nonché indicazioni tecniche e finanziarie riguardati il restauro ambientale;

     e) lo studio anche storico delle attività umane esercitate nel sistema;

     f) le forme di amministrazione;

     g) una valutazione degli oneri finanziari di primo impianto e di gestione e una identificazione delle possibili fonti di finanziamento;

     h) la indicazione dei principali problemi che l'attuazione della proposta pone a livello di pianificazione territoriale.

     I Comitati trasmettono alla regione la proposta non appena definita e, comunque, non oltre il 30 giugno 1982 [1].

 

     Art. 4.

     I Comitati di proposta sono composti dai rappresentanti dei Comuni, delle Comunità montane e delle Province il cui territorio sia compreso, anche parzialmente, in uno dei sistemi di cui all'art. 2.

     Ognuno degli Enti suddetti è rappresentato da tre consiglieri di cui uno di minoranza eletti dal rispettivo consiglio con voto limitato a due nomi.

     (Omissis) [2].

     Il Presidente della Provincia il cui territorio è interessato in misura maggiore promuove la costituzione del Comitato e ne assume la presidenza.

     Qualora i Comitati anche a richiesta dei singoli Comuni ritengano di prendere in esame aree esterne alle delimitazioni del relativo sistema, comprendendovi anche parzialmente il territorio di altri enti locali, questi ultimi vengono a far parte del Comitato stesso.

     I Comitati possono associare ai propri lavori i rappresentanti di istituzioni culturali e scientifiche, di enti ed associazioni statutariamente interessati allo studio ed alla protezione dell'ambiente nonché di altri Comuni parimenti interessati. I Comitati devono comunque assicurare la più ampia consultazione.

 

     Art. 5.

     Al fine di agevolare l'elaborazione delle proposte, la Regione fornisce la documentazione in suo possesso e concede a ciascun Comitato un contributo a titolo di concorso nelle spese relative all'espletamento degli incarichi di carattere tecnico-scientifico nonché nelle spese effettivamente sostenute dai singoli componenti per la partecipazione alle riunioni del Comitato stesso [3].

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determina l'entità del contributo e provvede alla relativa assegnazione valutando il programma dei lavori e la congruità della spesa.

 

     Art. 6. [4]

     I parchi e le riserve naturali vengono istituiti, tenuto conto degli obiettivi della pianificazione regionale anche nelle sue articolazioni territoriali, mediante legge regionale con la quale saranno disciplinate, tra l'altro, l'entità e le modalità degli indennizzi eventualmente dovuti a favore dei proprietari dei beni sottoposti a vincoli aventi contenuto espropriativo. La legge regionale potrà anche prevedere forme di affitto.

     La Regione esamina le proposte dei Comitati non appena trasmesse e, fino alla scadenza di sei mesi dal termine previsto per la loro presentazione, procede alla istituzione di parchi e riserve esclusivamente sulla base delle proposte giudicate idonee [5].

     Nel caso di giudizio di inidoneità della proposta la Giunta regionale comunicherà al Comitato di proposta le motivazioni del suo giudizio ed inviterà lo stesso alle modificazioni e conseguenti deduzioni.

     In tal caso verrà assegnato un termine di non oltre quattro mesi per le nuove determinazioni del Comitato e corrispondentemente sarà prorogato per la Regione il tempo fissato al secondo comma per la definitiva istituzione dei parchi e delle riserve naturali.

     Per i sistemi relativamente ai quali non sia stata presentata una proposta ai sensi dell'art. 3 nel termine ivi stabilito, il Consiglio regionale, su proposta formulata dalla Giunta regionale previa acquisizione della documentazione predisposta dai Comitati, assume i provvedimenti relativi all'istituzione dei singoli parchi e riserve naturali. In tal caso al Giunta regionale provvede altresì al recupero dei contributi non utilizzati dai Comitati inadempienti.

 

     Art. 7.

     Entro due anni dalla eventuale presentazione di proposte da parte dei comuni territorialmente competenti o comunque entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, previa consultazione dei Comuni stessi e delle Comunità montane di cui fanno parte, nonché tenuto conto delle indicazioni degli enti ed associazioni statutariamente interessati allo studio ed alla protezione dell'ambiente, a tal uopo appositamente interpellate, con proprie leggi definisce la precisa delimitazione delle aree isolate e ne disciplina le modalità di godimento e di tutela.

 

     Art. 8. [6]

 

     Art. 9.

     Il Consiglio regionale, a partire dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di cui al primo comma dell'art. 1, approva programmi pluriennali di interventi a favore dei parchi e delle riserve regionali anche per l'acquisizione delle relative aree.

     I programmi pluriennali potranno prevedere la concessione di contributi per il miglioramento della residenzialità, la tutela dei manufatti di interesse ambientale, per la fruizione del parco, dando priorità assoluta ad opere ed iniziative destinate a migliorare le condizioni di vita degli ambienti, e in particolare:

     a) opere per il consolidamento statico e la conservazione degli edifici rurali e di quelli aventi interesse monumentale o ambientale;

     b) opere di ripristino e difesa del suolo;

     c) attivazione di servizi sociali;

     d) servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi e per il disinquinamento;

     e) attività intese alla ricerca ed alla divulgazione delle risorse culturali del territorio.

     Attraverso i programmi suddetti verranno altresì erogati contributi per la gestione dei parchi e delle riserve da parte degli enti od organismi che le singole leggi istitutive andranno ad individuare a tal fine [7].

     Anche in attesa della istituzione dei singoli parchi e riserve, su indicazione dei Comitati di proposta la Giunta regionale può formulare programmi di intervento per la tutela e la fruizione dell'ambiente o il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali. Tali programmi sono approvati dal Consiglio regionale ed attuati da Comuni, Comunità montane o Province, secondo le indicazioni contenute nel programma stesso [7].

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE AREE IN PENDENZA DELLA ISTITUZIONE

DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI

 

     Art. 10.

     Le aree individuate ai sensi degli artt. 1 e 23 della presente legge agli effetti della loro disciplina in pendenza della istituzione dei parchi e delle riserve sono classificati di tipo A, B e C in relazione alla qualità e alla natura dei valori naturalistici e ambientali intrinseci, alla loro collocazione nell'ambito dei sistemi organicamente definiti, all'intensità e ai modi nei quali tradizionalmente vi si è manifestata la presenza e l'attività dell'uomo.

     Le aree di tipo A e B sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14.

     Le aree classificate di tipo C restano soggette alla disciplina urbanistica vigente.

     Ove necessario, d'ufficio o su richiesta di chi vi abbia interesse, il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato provvede alla trasposizione dei confini delle aree su mappe catastali o sulle cartografie degli strumenti urbanistici.

 

     Art. 11.

     Nelle aree di tipo A è vietato:

     a) eseguire qualunque lavoro edilizio ad eccezione di quelli relativi alla manutenzione ed al risanamento di edifici attualmente in uso nonché lavori di ripristino di quelli in disuso ai soli fini dell'esercizio di attività agricole, forestali e silvoforestali, purché non comportino aumenti di volume e modificazioni tipologiche o rilevanti modificazioni dell'aspetto esteriore; porre in opera manufatti di ogni genere ad eccezione di quelli connessi all'esercizio delle attività di cui al comma successivo e di quelli necessari alla manutenzione e all'adeguamento tecnologico di impianti ed infrastrutture esistenti nonché di quelli finalizzati a prevenire dissesti idrogeologici, aprire nuove strade e procedere a prolungamenti, allargamenti o rettifiche di tracciato; effettuare movimenti di terra che non siano finalizzati allo svolgimento delle normali attività agricole, discariche, anche di rifiuti, e sbancamenti; aprire nuove cave e proseguire la coltivazione di quelle esistenti [8];

     b) disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi; danneggiare o distruggere il loro ambiente, salvo che questo sia conseguenza di attività ammesse ai sensi della presente legge o di leggi statali;

     c) introdurre specie vegetali o specie animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi; asportare rocce, minerali, cristalli, fossili, fiori e piante ad eccezione dei funghi e dei frutti silvestri purché la raccolta sia effettuata secondo modalità tali da non danneggiare l'ambiente e nel rispetto degli usi locali e della normativa vigente;

     d) transitare fuori delle strade carrozzabili con mezzi motorizzati ad eccezione dei mezzi adibiti allo svolgimento di attività agricole e forestali, dei mezzi esclusivamente destinati a funzioni o attività di vigilanza, di soccorso, anti-incendio e di quelli destinati al servizio esclusivo delle attrezzature dei parchi e dei rifugi di montagna; abbandonare rifiuti di qualsiasi genere ed in qualsiasi quantità; allestire campeggi organizzati, accendere fuochi liberi all'aperto [8];

     e) danneggiare, inquinare od occludere le cavità sotterranee naturali ed asportare concrezioni.

     In tali aree il pascolo, la silvicoltura e l'agricoltura continuano ad esercitarsi nei terreni entro cui tali attività sono attualmente praticate e possono essere estese anche ai terreni già utilizzati a tali fini ed oggi abbandonati; in particolare la silvicoltura continua ad esercitarsi, anche per le opere accessorie necessarie all'esbosco, sotto il controllo del Corpo forestale dello Stato impiegato dalla Regione, sulla base dei piani di sviluppo agricolo delle Comunità montane e dei Consorzi dei comuni [9].

     In tali aree sono inoltre consentiti i lavori di ricostruzione delle murature di sostegno dei terrazzamenti con materiali tradizionali e gli interventi atti a garantire, attraverso la ripulitura ed il consolidamento, l'agibilità dei sentieri pedonali esistenti senza modificarne le caratteristiche dimensionali, di tracciato e di destinazione. Sono altresì consentiti, nel rispetto delle leggi che regolano la materia, i lavori necessari alla regimentazione ed allo smaltimento delle acque bianche e nere, nonché gli interventi di elettrificazione rurale, purché sia garantito il ripristino dei terreni interessati [9].

     Al fine di favorire la ricostituzione ambientale e prevenire incendi, nelle zone prative percorse dal fuoco il pascolo è interdetto per due anni dalla data dell'incendio, quale risultante dal verbale degli agenti del Corpo forestale dello Stato [10].

     Il Presidente della Giunta regionale può autorizzare enti, istituti o singoli studiosi di materie naturalistiche a compiere ricerche in deroga ai divieti di cui alle lettere b) e c) del presente articolo [10].

 

     Art. 12.

     Nelle aree di tipo B è consentito esercitare il pascolo, la silvicoltura e l'agricoltura senza le limitazioni di cui all'articolo precedente.

     E' inoltre consentito:

     a) costruire fienili, stalle, malghe o altri manufatti per l'esercizio delle attività agricole forestali e silvopastorali purché questi si integrino con l'ambiente naturale circostante; aprire strade al servizio esclusivo di tali attività, purché non asfaltate, di larghezza non superiore a m. 3 e dotate delle necessarie opere di sostegno, di contenimento e di presidio, nonché di piazzuole per la manovra dei veicoli;

     b) eseguire piccole derivazioni d'acqua per uso agricolo e domestico ed eseguire opere intensive esclusivamente finalizzate a prevenire dissesti idrogeologici purché queste ultime si integrino con l'ambiente naturale circostante;

     c) eseguire lavori di manutenzione, di risanamento di edifici attualmente in uso nonché lavori di ripristino di quelli in disuso ai soli fini dell'esercizio di attività agricole, forestali e silvopastorali, purché ciò non comporti incrementi di volume superiori a metri cubi 30 per edifici di volumetria non superiore a metri cubi 150 ed al 20 per cento del volume esistente, sino ad un massimo di metri cubi 100, per edifici di volumetria maggiore, ferma restando l'attuale destinazione d'uso;

     d) ricercare e derivare acque minerali, purché non si arrechino danni ai valori naturalistici della zona;

     e) continuare l'esercizio dei campeggi organizzati;

     f) cogliere fiori in quantità limitata e comunque tale da non pregiudicarne la tutela;

     g) continuare, previa autorizzazione della Giunta regionale, su parere del Comune interessato che lo rilascia entro trenta giorni dalla richiesta e sentita la Commissione consiliare competente, la coltivazione delle cave in esercizio, limitatamente all'estrazione di pietra da taglio e da rivestimento, purché non vengano aperti nuovi fronti di cava e le discariche siano convenientemente sistemate nell'ambito stesso delle cave ovvero, quando ciò sia tecnicamente ed economicamente non fattibile, in altra area, da definirsi con la medesima autorizzazione, di norma esterna alle aree disciplinate dalla presente legge.

     Ai fini di quanto precede non si considerano nuovi quei fronti di cava che penetrino nelle aree di tipo B a seguito dell'espansione di cave già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per quanto non previsto dai precedenti commi valgono i divieti di cui all'articolo precedente.

 

     Art. 13.

     Nelle zone interessate dalla presente legge è consentito l'esercizio della caccia e della pesca.

     Per garantire la tutela dell'ambiente con particolare riguardo alla fauna, la Giunta regionale sentiti gli organi consultivi previsti dalla legislazione vigente, può limitare o vietare l'esercizio della caccia e, per la pesca, sentite le Amministrazioni provinciali competenti per territorio, può adottare i provvedimenti di cui all'art. 4 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 8.

     Di tali eventuali provvedimenti viene data comunicazione al Consiglio regionale.

 

     Art. 14.

     I divieti ed i limiti previsti dagli artt. 11 e 12 si applicano fino all'istituzione dei singoli parchi o riserve naturali e comunque non oltre il 31 dicembre 1986 [11].

     Il territorio del Monte di Portofino, come delimitato ai sensi dell'art. 1 della legge 20 giugno 1935, n. 1251, rimane soggetto anche alle norme dettate da tale legge e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 15 aprile 1937, n. 1777, in quanto più restrittive.

 

     Art. 15. [12]

     Al fine di indicare sul terreno i confini delle aree sottoposte alle misure di salvaguardia di cui agli artt. 11 e 12, i Comuni territorialmente competenti provvedono alla messa in opera di apposita segnaletica, che verrà fornita dalla Regione.

     La Giunta regionale concede inoltre contributi a titolo di rimborso spese per l'installazione della segnaletica suddetta.

 

     Art. 16.

     I divieti e i limiti di cui agli articoli precedenti non si applicano all'interno dei centri abitati, come individuati e perimetrati a norma degli artt. 1 e 2 della legge regionale 18 gennaio 1975, n. 4.

     Ove il Comune non abbia provveduto a tale individuazione e perimetrazione, in quanto inadempiente all'obbligo sancito dalla sopracitata legge regionale od in quanto non soggetto all'obbligo stesso perché dotato di strumento urbanistico, i limiti ed i divieti si applicano su tutto il territorio interessato fino all'approvazione regionale della rispettiva perimetrazione secondo le procedure previste dall'art. 1 della sopracitata legge regionale.

 

     Art. 17.

     In deroga ai divieti stabiliti nei precedenti articoli la Giunta regionale, su proposta del Comune interessato e sentita la Commissione consiliare competente, può autorizzare la esecuzione di opere pubbliche e di interesse pubblico strettamente connesse alle condizioni di vita delle popolazioni locali e di interventi direttamente finalizzati allo sviluppo delle attività produttive agricole, forestali e silvopastorali [13].

     Sempre in deroga ai divieti stabiliti dai precedenti articoli la Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati e la Commissione consiliare competente, può altresì autorizzare l'esecuzione di opere pubbliche e di interventi infrastrutturali di importanza sovracomunale, ove ne sia dimostrato il preminente interesse e l'assoluta necessità.

 

     Art. 18.

     Per ottenere l'autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 17 gli interessati presentano apposita istanza al Comune allegandovi un piano di esecuzione.

     Il Comune, ove ritenga l'iniziativa ammissibile in rapporto alle previsioni del relativo strumento urbanistico e meritevole di favorevole considerazione, propone alla Regione il rilascio dell'autorizzazione.

     La Giunta regionale assume le proprie determinazioni entro novanta giorni dal ricevimento della proposta e a tal fine la Commissione consiliare competente esprime il suo parere entro trenta giorni dalla richiesta.

     Per ottenere l'autorizzazione di cui al secondo comma dell'art. 17 gli interessati presentano alla Giunta regionale apposita istanza allegandovi un piano di esecuzione ed una relazione in cui si dimostri il preminente interesse e l'assoluta necessità dell'iniziativa.

     La Giunta regionale assume le proprie determinazioni entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza e a tal fine i Comuni interessati e la Commissione consiliare competente esprimono i loro pareri entro trenta giorni dalla richiesta.

 

     Art. 19.

     L'istanza di autorizzazione di cui all'art. 12, lettera g), deve essere presentata alla Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata dalla seguente documentazione;

     1) programma dettagliato dei lavori di coltivazione e dei preventivati impegni finanziari;

     2) piano generale di coltivazione in scala non inferiore a 1:500 delle opere per la sistemazione del suolo ai fini della tutela ambientale con l'indicazione dei relativi tempi di attuazione;

     3) relazione geo-mineraria della superficie interessata alla coltivazione.

     Le attività per le quali si richiede l'autorizzazione possono essere proseguite fino all'eventuale diniego della stessa, da adottarsi dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla presentazione delle richieste. In caso di mancata presentazione della istanza le attività devono cessare alla scadenza del termine di cui al 1° comma.

 

     Art. 20.

     Al fine di garantire l'osservanza dei divieti e dei limiti urbanistici di cui ai precedenti articoli relativamente a ciascun tipo di area, i Sindaci dei Comuni interessati sono tenuti ad esercitare i poteri di cui all'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed applicare le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 28 gennaio 1077, n. 10.

     L'entrata in vigore della presente legge comporta di diritto la decadenza delle licenze edilizie o delle concessioni di edificare in contrasto con quanto previsto negli articoli precedenti salvo che i relativi lavori siano stati realmente iniziati mediante la realizzazione delle opere di cui agli ultimi due commi dell'art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1975, n. 4 e vengano completati entro il termine di trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     I Sindaci, nell'esercizio dei poteri loro conferiti dall'art. 32 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, sono tenuti ad accertare con proprio provvedimento dichiarativo l'avvenuta decadenza o meno della licenza edilizia o della concessione di edificare e ne danno comunicazione al titolare della stessa.

 

     Art. 21.

     L'osservanza dei limiti e dei divieti previsti dalla presente legge, ed ai quali non è applicabile il precedente articolo, è affidata al corpo forestale dello Stato impiegato dalla Regione, ed ai Sindaci dei Comuni interessati.

     La violazione dei limiti e dei divieti di cui al comma precedente comporta l'immediata cessazione dell'attività, la restituzione in pristino ove possibile, ed inoltre l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative [14]:

     a) da lire 10.000 a lire 100.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno smosso, sbancato, ricoperto nonché occupato da strade o da campeggio non ammessi [15];

     b) da lire 50.000 a lire 200.000 per ogni ara o frazione di ara di terreno interessato all'apertura o ampliamento di cava o da una discarica, oltre ad una somma pari al doppio del valore commerciale per ogni metro cubo di materiale estratto dalle cave;

     c) da lire 50.000 a lire 300.000 per il danneggiamento, l'inquinamento, l'occlusione di cavità sotterranee naturali;

     d) da lire 5.000 a lire 20.000 per ogni capo di bestiame introdotto al pascolo in violazione dei limiti e dei divieti previsti dai precedenti articoli, per ogni nuova specie animale o vegetale introdotta, per l'asportazione di rocce, minerali, cristalli, fossili e piante, per la raccolta di fiori, per l'abbandono dei rifiuti, per l'accensione di fuochi liberi all'aperto [16];

     e) da lire 20.000 a lire 100.000 per il transito fuori delle strade carrozzabili con mezzi motorizzati;

     f) da lire 30.000 a lire 300.000 per ogni altra infrazione ai limiti o ai divieti di cui alla presente legge non espressamente contemplati alle lettere precedenti.

     (Omissis) [17]

     Il Presidente della Giunta regionale dispone i provvedimenti relativi alla immediata cessazione dell'attività vietata e alla riduzione in pristino.

 

     Art. 22.

     La presente legge si applica nel rispetto delle competenze dello Stato, con particolare riferimento a quelle inerenti alla utilizzazione dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato e delle norme in materia di tutela della sicurezza e della incolumità pubblica.

 

     Art. 23.

     Sono approvate le delimitazioni territoriali tracciate sulle planimetrie in scala 1:25.000 che progressivamente numerate da 1 a 70 sono allegate alla presente legge e depositate in forma autentica presso la Presidenza del Consiglio regionale.

 

     Art. 24. [18]

 

     Art. 25. [19]

 

 


[*] Legge abrogata, salvo norma transitoria, dall'art. 45 della L.R. 24 febbraio 1995, n. 12.

[1] Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 marzo 1980, n. 18 e successivamente modificato dall'art. 2 della L.R. 17 marzo 1982, n. 15.

[2] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 20 marzo 1980, n. 18.

[3] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 20 marzo 1980, n. 18.

[4] Articolo già sostituito dall'art. 5 della L.R. 20 marzo 1980, n. 18 e successivamente dall'art. 3 della L.R. 17 marzo 1982, n. 15.

[5] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 20 marzo 1980, n. 18.

[6] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 24 marzo 1983, n. 9, oggi abrogato.

[7] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 17 marzo 1982, n. 15.

[7] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 17 marzo 1982, n. 15.

[8] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 20 marzo 1980, n. 18.

[8] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 20 marzo 1980, n. 18.

[9] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 20 marzo 1980, n. 18.

[9] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 20 marzo 1980, n. 18.

[10] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 20 marzo 1980, n. 18.

[10] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 20 marzo 1980, n. 18.

[11] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 17 marzo 1982, n. 15; il termine, già prorogato dall'art. 1 della L.R. 15 giugno 1984, n. 32, è stato fissato "al 31 dicembre 1986 e alla successiva data che fosse stabilita con legge dello stato per l'approvazione dei piani paesistici da parte delle Regioni" dall'art. 1 della L.R. 29 gennaio 1986 n. 4. Entrambe le leggi sono oggi abrogate.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 20 marzo 1980, n. 18.

[13] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 17 marzo 1982, n. 15.

[14] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 2 dicembre 1982, n. 45.

[15] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 17 marzo 1982, n. 15.

[16] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 20 marzo 1980, n. 18.

[17] Commi, da 3 a 9, abrogati dall'art. 24 della L.R. 2 dicembre 1982, n. 45.

[18] Reca disposizioni finanziarie.

[19] Reca dichiarazione d'urgenza.