§ 3.6.2 - L.R. 14 luglio 1978, n. 40. [*]
Norme in materia di manifestazioni fieristiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere e mercati
Data:14/07/1978
Numero:40


Sommario
Art. 1.      La Regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia di regolamentazione e promozione di fiere, mostre ed esposizioni, disciplina e coordina la distribuzione territoriale e temporale [...]
Art. 2.      Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerate
Art. 3.      In rapporto esclusivamente alla prevalente provenienza territoriale degli espositori che vi partecipano, le manifestazioni fieristiche sono qualificate come locali, provinciali, [...]
Art. 4.      Salvo quanto disposto dal comma seguente, le manifestazioni fieristiche a carattere periodico sono organizzate da enti legalmente riconosciuti che non hanno finalità di lucro
Art. 5.      La durata di ciascuna manifestazione fieristica non può, di regola, essere superiore ai sedici giorni
Art. 6.      Le manifestazioni fieristiche possono essere svolte solo se autorizzate a norma degli articoli seguenti
Art. 7.      Le domande di autorizzazione per le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e interprovinciali sono presentate dagli enti organizzatori alla Giunta regionale entro il 10 [...]
Art. 8.      L'autorizzazione allo svolgimento è concessa dalla Giunta regionale alle manifestazioni fieristiche che
Art. 9.      Le Camere di Commercio, fino a quanto continuano a svolgere le loro funzioni in materia di manifestazioni fieristiche, ai sensi del r.d.l. 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella L. 5 luglio [...]
Art. 10.      La Giunta regionale autorizza le manifestazioni fieristiche di cui all'art. 7, attribuendo alle stesse le relative qualificazioni, salve le limitazioni di cui all'art. 1, secondo comma del [...]
Art. 11.      Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche, comprendente le manifestazioni autorizzate dalla Giunta regionale e dalle Camere di commercio, indica per ciascuna di esse la [...]
Art. 12.      Gli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche devono trasmettere alla Giunta regionale, entro novanta giorni dalla chiusura di ciascuna manifestazione, l'elenco nominativo delle imprese [...]
Art. 13.      Allo scopo di perseguire gli obiettivi indicati all'art. 1 la Regione
Art. 14.      I contributi previsti alla lett. b) dell'articolo precedente sono concessi avuto riguardo
Art. 15.      I contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche previste alla lett. c) dell'art. 13 sono concessi nelle seguenti percentuali massime della spesa ritenuta ammissibile
Art. 16.      Gli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche, per ottenere i contributi previsti alla lett. b) dell'art. 13, devono presentare domanda alla Giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno [...]
Art. 17.      Le imprese di cui alla lett. c) dell'art. 13, per ottenere i contributi ai sensi dell'art. 15, devono presentare domanda alla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno in cui si svolgono le [...]
Art. 18.      La Giunta regionale approva entro il 31 marzo dell'anno in cui si svolgono le manifestazioni, la ripartizione dei contributi regionali
Art. 19.      Gli enti organizzatori di manifestazioni ammesse al contributo regionale devono trasmettere alla Giunta regionale, entro novanta giorni dalla chiusura della manifestazione, oltre a quanto [...]
Art. 20.      Il mancato svolgimento della manifestazione o la mancata partecipazione imputabili rispettivamente a fatto dell'ente organizzatore o dell'impresa ammessi a contributo comportano l'esclusione dai [...]
Art. 21. 
Art. 22.      Agli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche che vengono svolte senza che siano state preventivamente autorizzate a norma delle disposizioni di cui al titolo II è applicata una sanzione [...]
Art. 23.      All'accertamento della violazione di cui all'articolo precedente provvedono gli organi a ciò specificatamente abilitati dalle leggi: i conseguenti provvedimenti sono emanati dal Presidente della [...]
Art. 24.      Sono abrogati il 1° comma, lett. d) dell'art. 3, l'art. 4, il 1° comma lett. b), il 2° e il 3° comma dell'art. 5 della L.R. 3 novembre 1972, n. 12


§ 3.6.2 - L.R. 14 luglio 1978, n. 40. [*]

Norme in materia di manifestazioni fieristiche.

(B.U. 9 agosto 1978, n. 32).

[TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

     La Regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia di regolamentazione e promozione di fiere, mostre ed esposizioni, disciplina e coordina la distribuzione territoriale e temporale delle manifestazioni fieristiche; assicura idonee modalità di organizzazione delle stesse nell'interesse degli operatori economici e dei consumatori; promuove la diffusione e l'incremento delle attività produttive regionali, in specie di quella dell'artigianato, dell'agricoltura e del turismo, favorendo e assumendo idonee iniziative.

 

     Art. 2.

     Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerate:

     a) fiere: le manifestazioni senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, nelle quali è consentita la vendita con consegna dei prodotti esposti;

     b) mostre mercato: le manifestazioni riguardanti uno o più settori merceologici fra essi omogenei o collegati, aperte al pubblico, nelle quali è consentita la vendita senza la consegna dei prodotti esposti durante il periodo di svolgimento della manifestazione, ad eccezione dei prodotti dell'artigianato, di quelli ortofrutticoli ed alimentari deperibili purché presentati in settori specifici della rassegna;

     c) mostre specializzate: le manifestazioni riguardanti un solo settore merceologico o più settori fra essi omogenei alle quali partecipano, come espositori, esclusivamente i produttori e gli operatori commerciali specializzati, e, come visitatori, di norma, gli operatori commerciali del ramo merceologico interessato. Durante lo svolgimento di queste manifestazioni è vietato ogni atto di scambio dei campioni esposti;

     d) esposizioni: le manifestazioni a carattere non ricorrente che hanno scopi di promozione culturale, sociale o tecnico-scientifica, con esclusione di ogni immediata finalità commerciale.

     Le mostre a carattere permanente rivolte sia alla vendita diretta sia alla promozione della vendita dei prodotti esposti non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge.

 

     Art. 3.

     In rapporto esclusivamente alla prevalente provenienza territoriale degli espositori che vi partecipano, le manifestazioni fieristiche sono qualificate come locali, provinciali, interprovinciali, regionali, nazionali e internazionali, salve per queste ultime, le limitazioni di cui all'art. 1, 2° comma, lett. a) del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7 e all'art. 53 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 4.

     Salvo quanto disposto dal comma seguente, le manifestazioni fieristiche a carattere periodico sono organizzate da enti legalmente riconosciuti che non hanno finalità di lucro.

     Le manifestazioni fieristiche provinciali e locali e quelle non periodiche possono essere organizzate anche da comitati ad associazioni non legalmente riconosciuti, purché non perseguano scopi di lucro e abbiano ottenuto il parere favorevole dal Comune in cui le manifestazioni hanno luogo.

 

     Art. 5.

     La durata di ciascuna manifestazione fieristica non può, di regola, essere superiore ai sedici giorni.

     La Giunta regionale può eccezionalmente autorizzare una durata maggiore per comprovate ragioni attinenti alla validità dell'iniziativa.

     Nello stesso Comune, di norma, non possono essere allestite mostre specializzate contemporaneamente a fiere o a mostre mercato.

     Le manifestazioni fieristiche regionali, interprovinciali e provinciali possono avere carattere itinerante.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONI E CALENDARIO REGIONALE

 

     Art. 6.

     Le manifestazioni fieristiche possono essere svolte solo se autorizzate a norma degli articoli seguenti.

 

     Art. 7.

     Le domande di autorizzazione per le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e interprovinciali sono presentate dagli enti organizzatori alla Giunta regionale entro il 10 maggio dell'anno precedente a quello in cui si intendono svolgere le manifestazioni e devono essere corredate:

     a) da una relazione particolareggiata indicante il tipo, la qualificazione richiesta, la durata, il luogo, l'ampiezza dell'area ove si intende svolgere la manifestazione, le finalità perseguite ed i settori merceologici interessati;

     b) da un piano finanziario dettagliato con l'indicazione dei mezzi di copertura delle spese ed in particolare degli eventuali contributi da chiunque concessi, nonché dei criteri di determinazione dei canoni o delle quote di partecipazione;

     c) dal regolamento della manifestazione;

     d) ad adeguate informazioni circa incontri e convegni di operatori economici e manifestazioni collaterali che si intendono organizzare nell'ambito della manifestazione in relazione alle finalità perseguite. Tali informazioni devono essere confermate, precisate ed eventualmente integrate entro trenta giorni dall'inizio della manifestazione;

     e) da adeguati elementi giustificativi dell'eventuale richiesta di maggiore durata di svolgimento della manifestazione ai sensi dell'art. 5, 2° comma.

 

     Art. 8.

     L'autorizzazione allo svolgimento è concessa dalla Giunta regionale alle manifestazioni fieristiche che:

     a) soddisfino reali esigenze di promozione e di sviluppo economico dei settori interessati o, se trattasi di esposizioni, perseguano validi obiettivi culturali, sociali o tecnico-scientifici;

     b) presentino modalità di organizzazione diretta a garantire compatibilmente con l'area espositiva disponibile e nel rispetto della priorità determinate dall'ordine cronologico delle domande, l'accesso a tutti gli operatori interessati ad esporre in base al regolamento della manifestazione;

     c) siano organizzate con esclusione di ogni fine di lucro per l'ente organizzatore.

 

     Art. 9.

     Le Camere di Commercio, fino a quanto continuano a svolgere le loro funzioni in materia di manifestazioni fieristiche, ai sensi del r.d.l. 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella L. 5 luglio 1934, n. 1607, trasmettono alla Giunta regionale il calendario delle manifestazioni fieristiche provinciali e locali entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello in cui si intendono svolgere le manifestazioni stesse.

 

     Art. 10.

     La Giunta regionale autorizza le manifestazioni fieristiche di cui all'art. 7, attribuendo alle stesse le relative qualificazioni, salve le limitazioni di cui all'art. 1, secondo comma del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7 e all'art. 53 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello in cui si intendono svolgere.

     La Giunta regionale, sentiti gli enti organizzatori interessati, può modificare le date e la durata delle manifestazioni di cui si chiede l'autorizzazione ove ciò si renda opportuno per evitare la contemporaneità o la prossimità cronologica e spaziale di manifestazioni con analogo oggetto.

 

     Art. 11.

     Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche, comprendente le manifestazioni autorizzate dalla Giunta regionale e dalle Camere di commercio, indica per ciascuna di esse la denominazione ufficiale, l'ente organizzatore, il tipo e la qualificazione, il luogo e il periodo di svolgimento, nonché gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione.

     Il calendario, esaurite le procedure di coordinamento con il Governo per quanto attiene alle manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le manifestazioni ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 12.

     Gli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche devono trasmettere alla Giunta regionale, entro novanta giorni dalla chiusura di ciascuna manifestazione, l'elenco nominativo delle imprese espositrici, una relazione dimostrativa dei risultati economici e finanziari della manifestazione ed il bilancio consuntivo.

TITOLO III

INIZIATIVE E CONTRIBUTI REGIONALI

 

     Art. 13.

     Allo scopo di perseguire gli obiettivi indicati all'art. 1 la Regione:

     a) nelle materie di propria competenza organizza direttamente, o per mezzo di altri enti, manifestazioni fieristiche o partecipa alle stesse; svolge attività promozionali all'estero osservando quanto disposto dall'art. 4, 2° comma del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

     b) concede contributi agli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche che si svolgono nel proprio territorio;

     c) concede contributi a favore di imprese artigiane singole, associate o consorziate, nonché ad imprenditori agricoli ed allevatori singoli, associati o consorziati aventi la propria sede nella Regione, per oneri sostenuti in relazione alla partecipazione a manifestazioni fieristiche riservate esclusivamente all'artigianato o all'agricoltura e a mostre specializzate nei rispettivi settori di attività, purché inserite nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

     Art. 14.

     I contributi previsti alla lett. b) dell'articolo precedente sono concessi avuto riguardo:

     - alla congruità della manifestazione in relazione agli obiettivi di cui all'art. 1;

     - al numero degli espositori partecipanti;

     - alla rilevanza economica e sociale, per la Liguria, delle imprese e dei settori merceologici interessati;

     - alle caratteristiche tecnico-economiche della manifestazione;

     - alla qualificazione della manifestazione ai sensi dell'art. 3;

     - all'entità della spesa preventiva e all'ammontare di altri eventuali contributi a chiunque concessi.

 

     Art. 15.

     I contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche previste alla lett. c) dell'art. 13 sono concessi nelle seguenti percentuali massime della spesa ritenuta ammissibile:

     - del 90 per cento per la prima e la seconda partecipazione con contributo regionale;

     - del 70 per cento per la terza partecipazione con contributo regionale;

     - del 50 per cento per la quarta e la quinta partecipazione con contributo regionale.

     Le spese ammissibili a contributo riguardano:

     - per le imprese artigiane singole: l'acquisizione del solo spazio espositivo;

     - per le imprese artigiane associate o consorziate: l'acquisizione dello spazio espositivo, l'allestimento dello stand ed i relativi trasporti;

     - per gli imprenditori agricoli e gli allevatori singoli, associati o consorziati: il paleatico, l'allestimento dello stand ed i relativi trasporti.

     I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi per la partecipazione a non più di cinque mostre nel corso dell'anno; ciascun contributo non può superare L. 1.000.000 per le imprese singole e L. 3.000.000 per le imprese associate o consorziate.

     Per la partecipazione a manifestazioni fieristiche che si svolgono all'estero il contributo viene determinato tenendo conto dei maggiori oneri derivanti da tale partecipazione, fino ad un massimo di L. 1.500.000 per le imprese singole e L. 5.000.000 per le imprese associate o consorziate.

 

     Art. 16.

     Gli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche, per ottenere i contributi previsti alla lett. b) dell'art. 13, devono presentare domanda alla Giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello in cui intendono svolgere le manifestazioni.

     La domanda deve contenere tutte le indicazioni necessarie per individuare gli elementi previsti dall'art. 14.

 

     Art. 17.

     Le imprese di cui alla lett. c) dell'art. 13, per ottenere i contributi ai sensi dell'art. 15, devono presentare domanda alla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno in cui si svolgono le manifestazioni.

     La domanda deve contenere oltre alla richiesta di contributo:

     - l'indicazione del tipo, della qualificazione, del luogo e della durata della manifestazione cui si intende partecipare;

     - un dettagliato preventivo delle spese previste per la partecipazione, specificando la spesa per l'acquisizione dello spazio espositivo;

     - una dichiarazione alla quale risulti se e in quale misura si sia usufruito di contributi regionali per la stessa o per analoghe manifestazioni svoltesi in anni precedenti;

     - una dichiarazione dalla quale risulti di quali contributi usufruisca il richiedente per la stessa manifestazione.

 

     Art. 18.

     La Giunta regionale approva entro il 31 marzo dell'anno in cui si svolgono le manifestazioni, la ripartizione dei contributi regionali.

     Nella concessione dei contributi a favore delle imprese di cui alla lett. c) dell'art. 13 di norma è data preferenza a quella associate o consorziate .

 

     Art. 19.

     Gli enti organizzatori di manifestazioni ammesse al contributo regionale devono trasmettere alla Giunta regionale, entro novanta giorni dalla chiusura della manifestazione, oltre a quanto richiesto ai sensi dell'art. 12 anche un resoconto analitico delle entrate e delle spese sostenute.

     La Giunta regionale ha facoltà di corrispondere acconti agli enti organizzatori ammessi al contributo regionale per somme non superiori al 50 per cento del contributo assegnato.

     Le imprese di cui alla lett. c) dell'art. 13 partecipanti a manifestazioni ammesse al contributo regionale devono trasmettere alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla chiusura della manifestazione, idonea documentazione delle spese sostenute.

     Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini per gli adempimenti di cui al 1° e al 3° comma, il Presidente della Giunta regionale liquida i contributi concessi in misura comunque non superiore alle spese effettivamente sostenute, tenuto conto anche di eventuali altri contributi comunque ottenuti.

     Per gli enti organizzatori vengono dedotti gli eventuali acconti corrisposti ai sensi del 2° comma del presente articolo.

 

     Art. 20.

     Il mancato svolgimento della manifestazione o la mancata partecipazione imputabili rispettivamente a fatto dell'ente organizzatore o dell'impresa ammessi a contributo comportano l'esclusione dai contributi previsti dalla presente legge per un periodo di due anni e la restituzione di quanto percepito ai sensi dell'art. 19, 2° comma della presente legge.

 

     Art. 21. [1]

 

     Art. 22.

     Agli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche che vengono svolte senza che siano state preventivamente autorizzate a norma delle disposizioni di cui al titolo II è applicata una sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

     L'organo competente all'accertamento dell'infrazione dispone inoltre l'immediata chiusura della manifestazione, dandone comunicazione immediata alla Regione.

     Agli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche autorizzate che vengono svolte con qualificazione, denominazione, luogo a tempo diversi da quelli indicati nel calendario fieristico o, comunque, in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2, è applicata una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000.

 

     Art. 23.

     All'accertamento della violazione di cui all'articolo precedente provvedono gli organi a ciò specificatamente abilitati dalle leggi: i conseguenti provvedimenti sono emanati dal Presidente della Giunta regionale [2].

     (Omissis) [3].

 

     Art. 24.

     Sono abrogati il 1° comma, lett. d) dell'art. 3, l'art. 4, il 1° comma lett. b), il 2° e il 3° comma dell'art. 5 della L.R. 3 novembre 1972, n. 12.

NORME TRANSITORIE

(Omissis)]

 

_____________________

    (*) Legge abrogata dalla L.R. 9 febbraio 2000, n. 8, fatto salvo l'esaurimento delle procedure per la concessione e la liquidazione dei contributi richiesti per l'esercizio 1999.

    (1) Reca disposizioni finanziarie.

    (2) Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 2 dicembre 1982, n. 45.

    (3) Comma abrogato dall'art. art. 24 della L.R. 2 dicembre 1982, n. 45.

 

 


(*) Legge abrogata dalla L.R. 9 febbraio 2000, n. 8, fatto salvo l'esaurimento delle procedure per la concessione e la liquidazione dei contributi richiesti per l'esercizio 1999.


(1) Reca disposizioni finanziarie.


(2) Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 2 dicembre 1982, n. 45.


(3) Comma abrogato dall'art. art. 24 della L.R. 2 dicembre 1982, n. 45.

 

 

 


[*] Legge abrogata dalla L.R. 9 febbraio 2000, n. 8, fatto salvo l'esaurimento delle procedure per la concessione e la liquidazione dei contributi richiesti per l'esercizio 1999.

[1] Reca disposizioni finanziarie.

[2] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 2 dicembre 1982, n. 45.

[3] Comma abrogato dall'art. art. 24 della L.R. 2 dicembre 1982, n. 45.