§ 3.6.9 - L.R. 9 febbraio 2000, n. 8.
Disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere e mercati
Data:09/02/2000
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della legge).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Tipologie delle manifestazioni fieristiche).
Art. 4.  (Requisiti delle manifestazioni fieristiche)
Art. 5.  (Soggetti organizzatori).
Art. 6.  (Comunicazione della manifestazione fieristica)
Art. 7.  (Qualifica della manifestazione fieristica)
Art. 8.  (Domande per l'autorizzazione).
Art. 9.  (Documentazione delle domande).
Art. 10.  (Modalità autorizzative).
Art. 11.  (Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)
Art. 12.  (Obiettivi ed ambiti di intervento).
Art. 13.  (Politiche promozionali).
Art. 14.  (Piano annuale delle iniziative promozionali).
Art. 15.  (Contributi per ulteriori iniziative promozionali).
Art. 16.  (Domande di contributo).
Art. 17.  (Concessione dei contributi).
Art. 18.  (Sanzioni).
Art. 19.  (Abrogazione di norme).
Art. 20.  (Norma transitoria).
Art. 21.  (Norma finanziaria).


§ 3.6.9 - L.R. 9 febbraio 2000, n. 8.

Disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale.

(B.U. 15 marzo 2000, n. 4).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto della legge).

     1. La presente legge al fine di favorire la diffusione e l'incremento delle attività produttive regionali, disciplina le attività fieristiche e la promozione commerciale.

 

     Art. 2. (Definizioni).

     1. Ai fini della presente legge si intendono per:

     a) "manifestazioni fieristiche" le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e ad operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti;

     b) "espositori" quanti partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi produttori o rivenditori o enti pubblici o associazioni operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti;

     c) "visitatori" coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;

     d) "quartieri fieristici" le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche, ed a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;

     e) "organizzatori di manifestazioni" i soggetti pubblici e privati che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche.

 

     Art. 3. (Tipologie delle manifestazioni fieristiche).

     1. Le manifestazioni fieristiche sono disciplinate secondo le seguenti tipologie:

     a) "fiere generali", senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;

     b) "fiere specializzate", limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;

     c) "mostre mercato", limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione od anche alla vendita dei prodotti esposti;

     d) "mostre-convegno", aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, aventi fini di promozione tecnica, scientifica e culturale, con esclusione di ogni diretta finalità commerciale.

     2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:

     a) le esposizioni permanenti di beni e servizi realizzate a scopo promozionale da un singolo produttore e rivolte alla clientela;

     b) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali;

     c) le fiere per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui all'articolo 27, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

 

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

 

     Art. 4. (Requisiti delle manifestazioni fieristiche) [1]

     1. Le manifestazioni fieristiche devono:

     a) svolgersi in un quartiere fieristico o in un’area temporaneamente attrezzata che siano idonei, ai sensi della vigente normativa, sotto il profilo della sicurezza e agibilità degli impianti, strutture e infrastrutture;

     b) presentare modalità organizzative dirette a garantire pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati ad esporre, compatibilmente con l'area espositiva disponibile, nel rispetto della priorità determinata, di norma, dall'ordine cronologico di presentazione delle domande;

     c) prevedere condizioni contrattuali a carico degli espositori che rispondano a criteri di trasparenza e di parità di trattamento.

 

     Art. 5. (Soggetti organizzatori). [2]

     1. Le manifestazioni fieristiche sono organizzate da soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento sanciti dall’Unione Europea.

 

     Art. 6. (Comunicazione della manifestazione fieristica) [3]

     1. Il soggetto che organizza una manifestazione fieristica è tenuto a darne comunicazione, almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento, alla Regione se si tratta di manifestazione di rilevanza internazionale, nazionale o regionale, al Comune se si tratta di manifestazione di rilevanza locale.

     2. Ha rilevanza locale la manifestazione per la quale si prevede che l’ottanta per cento degli espositori provenga dalla provincia in cui essa si svolge.

     3. La comunicazione di cui al comma 1, a firma del rappresentante legale dell’ente richiedente, contiene:

     a) la denominazione o ragione sociale del soggetto organizzatore, la sede legale e il numero di iscrizione al Registro delle imprese ovvero altri dati identificativi dell’impresa, dichiarati sotto forma di autocertificazione;

     b) la denominazione della manifestazione fieristica, la sede espositiva e la relativa superficie netta, coperta e scoperta;

     c) l’indicazione dei settori merceologici e della tipologia della manifestazione, ai sensi dell’articolo 3;

     d) l’indicazione del periodo di svolgimento della manifestazione;

     e) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità dell’area espositiva, la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4 e la compatibilità dell’oggetto sociale con l’attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche.

     4. Alla comunicazione è allegato il programma della manifestazione.

     5. Qualora la documentazione risulti incompleta o inesatta, l’Ente competente ai sensi del comma 1 può, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere informazioni o documentazione integrativa. 

     6. Qualora il soggetto organizzatore non sia in grado di realizzare la manifestazione, deve darne immediato avviso all’Ente competente.

 

     Art. 7. (Qualifica della manifestazione fieristica) [4]

     1. Su domanda del soggetto organizzatore, la manifestazione fieristica può ottenere la qualifica di internazionale, nazionale, regionale o locale in relazione:

     a) alle strutture e ai servizi del quartiere fieristico;

     b) al grado di rappresentatività del settore o dei settori economici ai quali la manifestazione è rivolta;

     c) al programma della manifestazione;

     d) agli scopi dell'iniziativa, anche in relazione al settore interessato;

     e) alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

     2. La qualifica è riferita alla singola manifestazione, anche in caso di manifestazioni ricorrenti.

     3. Con provvedimento amministrativo sono specificati i criteri e i requisiti per l’attribuzione della qualifica di cui al comma 1. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche di qualifica internazionale o nazionale, qualora trattasi di società di capitali, devono avere il proprio bilancio annuale certificato da parte di una società di revisione contabile iscritta nell’apposito albo della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi.

     4. L’attribuzione della qualifica è di competenza:

     a) della Regione per la qualifica di internazionale, nazionale e regionale;

     b) dei Comuni, anche in forma associata o tramite le Comunità Montane, per la qualifica di locale.

     5. L’Ente competente ai sensi del comma 4 provvede all’attribuzione della qualifica entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. I Comuni trasmettono alla Regione copia dei relativi provvedimenti entro dieci giorni dalla loro adozione.

 

     Art. 8. (Domande per l'autorizzazione). [5]

     (Omissis)

 

     Art. 9. (Documentazione delle domande). [6]

     (Omissis)

 

     Art. 10. (Modalità autorizzative). [7]

     (Omissis)

 

     Art. 11. (Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche) [8]

     1. Ai fini di informativa e di promozione, entro il 30 novembre di ogni anno la Regione approva e pubblica, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, il Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche che si svolgeranno nel territorio regionale nell’anno successivo.

     2. Nel Calendario di cui al comma 1 sono inserite tutte le manifestazioni fieristiche che hanno ottenuto la qualifica di cui all’articolo 7 entro il 30 settembre dell’anno antecedente a quello di svolgimento delle manifestazioni stesse.

     3. Le manifestazioni fieristiche che hanno ottenuto la qualifica di nazionale o internazionale entro il 30 aprile dell’anno antecedente a quello di svolgimento sono inserite altresì nel Calendario Fieristico Italiano.

     4. Il Calendario di cui al comma 1 indica, per ogni singola manifestazione:

     a) il soggetto organizzatore;

     b) la denominazione della manifestazione;

     c) la tipologia della manifestazione;

     d) la qualifica della manifestazione;

     e) il luogo e il periodo di svolgimento della manifestazione;

     f) i settori merceologici interessati.

 

TITOLO III

POLITICHE DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

 

     Art. 12. (Obiettivi ed ambiti di intervento).

     1. La Regione, anche con il concorso degli Enti locali, delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e delle categorie economiche e sociali, programma e realizza attività di promozione economica per i settori produttivi della Liguria [9].

 

     Art. 13. (Politiche promozionali).

     1. La Regione, al fine di promuovere la diffusione e l'incremento delle attività produttive regionali, attua direttamente o in collaborazione con altri soggetti, tenuto conto delle indicazioni espresse dalle categorie economiche interessate, le seguenti iniziative da programmarsi annualmente:

     a) lo svolgimento di attività promozionali anche mediante la partecipazione a manifestazioni fieristiche e l'organizzazione di incontri economici per favorire la commercializzazione dei prodotti liguri nei mercati nazionali ed internazionali;

     b) lo svolgimento di studi e ricerche, l'organizzazione di incontri e di convegni sulle tematiche di promozione in favore dei prodotti liguri, nonché la realizzazione di eventuali pubblicazioni divulgative e di adeguate iniziative pubblicitarie;

     c) ogni altra iniziativa idonea.

     2. Gli interventi promozionali di cui al comma 1 sono diretti al perseguimento delle seguenti finalità:

     a) favorire gli interventi promozionali a più elevata produttività per le imprese nel breve e medio termine anche a difesa delle quote commerciali conseguite sui mercati a più forte redditività;

     b) mantenere il sostegno all'esportazione dei prodotti tradizionali, con particolare riguardo ai prodotti che presentano caratteristiche di rinnovamento e di tipicità,

     c) promuovere la commercializzazione dei prodotti innovativi derivanti dalla riconversione produttiva delle imprese liguri;

     d) assumere iniziative in nuovi ambiti geografici, per i quali sono attivabili raccordi economici.

 

     Art. 14. (Piano annuale delle iniziative promozionali).

     1. La Giunta regionale, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 13, individua le iniziative che potranno essere finanziate nell'esercizio successivo nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con l'approvazione, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di riferimento, del piano annuale delle iniziative promozionali da effettuarsi nel corso dell'anno successivo [10].

     2. Il piano costituisce lo strumento di esplicazione delle politiche locali di valorizzazione economica dei prodotti liguri, alla cui formulazione partecipano i soggetti pubblici e privati interessati.

     3. Il piano è elaborato nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) individuazione dei settori prioritari da promuovere;

     b) scelta dei mercati che offrono maggiori possibilità di sviluppo;

     c) valutazione delle strategie promozionali più idonee;

     d) modalità di concertazione delle iniziative;

     e) verifica dei risultati promozionali attesi.

 

     Art. 15. (Contributi per ulteriori iniziative promozionali). [11]

     (Omissis)

 

     Art. 16. (Domande di contributo). [12]

     1. I soggetti di cui all'articolo 15 presentano alla Regione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del calendario nazionale domanda di contributo, corredata dei seguenti documenti all'atto della presentazione:

     a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto e numero di iscrizione al registro delle imprese, in quanto prevista;

     b) relazione sintetica nella quale sono evidenziati i dati relativi alla manifestazione prescelta con l'indicazione degli spazi espositivi prenotabili e il settore merceologico interessato con il numero delle imprese partecipanti;

     c) copia della domanda di partecipazione presentata all'ente fieristico e copia del regolamento della manifestazione.

 

     Art. 17. (Concessione dei contributi). [13]

     (Omissis)

 

TITOLO IV [14]

DISCIPLINA SANZIONATORIA

 

     Art. 18. (Sanzioni). [15]

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) in caso di svolgimento di manifestazione fieristica che non abbia i requisiti di cui all’articolo 4, una sanzione da un minimo di dodici euro ad un massimo di centoventi euro per ciascun metro quadrato di superficie espositiva netta;

     b) in caso di mancata o tardiva comunicazione della manifestazione ai sensi dell’articolo 6, una sanzione da un minimo di dieci euro ad un massimo di cento euro per ciascun metro quadrato di superficie espositiva netta;

     c) in caso di svolgimento della manifestazione fieristica con modalità diverse da quelle comunicate ai sensi dell’articolo 6 ovvero senza aver dato riscontro alle richieste di cui al comma 5 dello stesso articolo, una sanzione da un minimo di otto euro ad un massimo di ottanta euro per ciascun metro quadrato di superficie espositiva netta;

     d) in caso di abuso della qualifica di internazionale, nazionale o regionale, una sanzione compresa tra il dieci ed il trenta per cento del fatturato della manifestazione.

     2. Relativamente alle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono ridotte alla metà.

     3. La vigilanza per il rispetto delle norme della presente legge, l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori spettano alla Regione, ed ai Comuni per le manifestazioni di rilevanza locale. Si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 e successive modificazioni.

 

TITOLO V [16]

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 19. (Abrogazione di norme).

     1. E' abrogata la legge regionale 14 luglio 1978, n. 40 (Norme in materia di manifestazioni fieristiche), fatto salvo l'esaurimento delle procedure per la concessione e la liquidazione dei contributi richiesti per l'esercizio 1999.

 

     Art. 20. (Norma transitoria).

     1. Il dirigente regionale competente approva i modelli di domande di cui all'articolo 8 entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. In sede di prima applicazione il piano di cui all'articolo 14 è approvato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e le domande di contributo di cui all'articolo 16 sono presentate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del piano medesimo nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

 

     Art. 21. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2005, n. 8.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 giugno 2005, n. 8.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 23 giugno 2005, n. 8.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 23 giugno 2005, n. 8.

[5] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 23 giugno 2005, n. 8.

[6] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 23 giugno 2005, n. 8.

[7] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 23 giugno 2005, n. 8.

[8] Articolo modificato dall’art. 6 della L.R. 15 novembre 2002, n. 40 e così sostituito dall'art. 6 della L.R. 23 giugno 2005, n. 8.

[9] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 13 agosto 2007, n. 28.

[10] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 13 agosto 2007, n. 28.

[11] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 agosto 2007, n. 28.

[12] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 agosto 2007, n. 28. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della L.R.28/2007 inerenti le domande di contributo di cui al presente articolo sono conclusi per effetto dell'art. 14 della stessa L.R. 28/2007.

[13] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 agosto 2007, n. 28.

[14] Titolo così rettificato dall'art. 8 della L.R. 23 giugno 2005, n. 8.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 23 giugno 2005, n. 8.

[16] Titolo così rettificato dall'art. 8 della L.R. 23 giugno 2005, n. 8.