§ 4.6.1 - L.R. 18 marzo 1980, n. 15.
Subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali e norme in merito al Monte di Portofino.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 beni ambientali
Data:18/03/1980
Numero:15


Sommario
Art. 1.      Salvo quanto disposto dall'art. 1 bis sono subdelegate ai comuni le funzioni amministrative in materia di bellezze naturali concernenti
Art. 1 bis. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni subdelegate sono imputati agli enti subdelegati
Art. 9.      Le funzioni amministrative subdelegate ai Comuni sono esercitate dagli stessi con l'osservanza delle norme contenute nella legge 20 giugno 1939, n. 1497, ne. r.d. 3 giugno 1940, n. 1357, [...]
Art. 10.      Gli enti destinatari della subdelega sono tenuti a trasmettere entro il mese di marzo di ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull'andamento dell'esercizio delle funzioni subdelegate
Art. 11.      In caso di persistente inattività ovvero di grave o reiterata inadempienza alle disposizioni di cui all'art. 9, la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto, la revoca della [...]
Art. 12.      Gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni subdelegate sono a carico della Regione ed i relativi stanziamenti vengono ripartiti tra i Comuni, con provvedimento della Giunta regionale, [...]
Art. 13. 
Art. 20.      Per l'attuazione della presente legge i comuni il cui territorio è interessato dalle limitazioni stabilite dalla legge 29 giugno 1939 n. 1497, adeguano i rispettivi regolamenti edilizi mediante [...]
Art. 21.      Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore
Art. 22.      Sono abrogati gli artt. 5 e 6 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23, nonché ogni altra disposizione incompatibile con quelle della presente legge


§ 4.6.1 - L.R. 18 marzo 1980, n. 15.

Subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali e norme in merito al Monte di Portofino.

(B.U. 2 aprile 1980, n. 14).

 

TITOLO I

SUBDELEGA AI COMUNI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

IN MATERIA DI BELLEZZE NATURALI

 

Art. 1.

     Salvo quanto disposto dall'art. 1 bis sono subdelegate ai comuni le funzioni amministrative in materia di bellezze naturali concernenti:

     a) il rilascio delle autorizzazioni o nulla osta per le modificazioni degli immobili compresi negli elenchi di cui all'art. 2 della legge 20 giugno 1939, n. 1497;

     b) l'apertura di nuove strade o la modifica di quelle esistenti;

     c) la posa in opera di cartelli o di altri messi di pubblicità;

     d) l'adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dall'inclusione dei beni nei relativi elenchi;

     e) la adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 [1].

     Per l'apertura di cave continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'art. 6, ultimo comma della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12.

     E' escluso dalla subdelega di cui al 1° comma il territorio del Monte di Portofino come delimitato ai sensi dell'art. 1 della legge 20 giugno 1935, n. 1251.

 

     Art. 1 bis. [2]

     Rientra nella competenza delegata della Regione in materia di bellezze naturali il rilascio dei provvedimenti autorizzativi concernenti:

     a) nuove edificazioni, in esse compresi gli ampliamenti e le sopraelevazioni di edifici esistenti ed esclusi gli impianti di serre e le installazioni provvisorie e/o stagionali;

     b) strade carrabili o pedonali con ampiezza superiore a metri 2,00 comprendente le banchine, le cunette ed ogni altra sistemazione di pertinenza e d'arredo delle stesse;

     c) modificazioni dello stato dei suoli mediante sbancamenti e/o riporti di spessore superiore a metri 2,00 e interessanti superfici superiori a mq. 100;

     d) muri di qualsiasi natura di altezza superiore a metri 2,00;

     e) impianti e infrastrutture tecnologiche di interesse sovracomunale;

     f) opere marittime di carattere permanente;

     g) rifacimenti esterni di edifici esistenti nell'ambito delle zone omogenee di tipo A, quali definite dall'art. 2 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 emanato in applicazione dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ovvero individuate dagli strumenti urbanistici generali non soggetti a revisione a norma degli artt. 2 e 3 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7.

     Sono considerati rifacimenti esterni gli interventi che determinano sostanziali alterazioni delle caratteristiche architettoniche e formali dell'edificio, quali:

     - modificazioni delle coperture;

     - modificazione delle superfici finestrate e delle aperture in genere;

     - modificazione delle sporgenze e delle rientranze;

     h) le varianti in corso d'opera e successive relative a tutte le opere suddette con esclusione delle varianti concernenti esclusivamente opere interne.

     I provvedimenti autorizzativi sono di competenza della Regione anche nei casi in cui il superamento dei limiti di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente viene conseguito attraverso una pluralità di interventi successivi riferiti allo stato di fatto esistente al 17 aprile 1980.

 

     Art. 2. [3]

     I provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni subdelegate ai Comuni sono emanati dal Sindaco previo parere vincolante della Commissione edilizia integrata con due esperti in materia di bellezze naturali.

     (Omissis) [4].

     Il Sindaco quando adotta i provvedimenti di cui alla lettera d) del 1° comma dell'art. 1 promuove immediatamente il procedimento per l'apposizione del vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23.

 

     Art. 3. [5]

     Quando l'intervento da autorizzare a norma degli artt. 1 e 2, 1° comma, della presente legge rientra fra le concessioni e le autorizzazioni di edificare previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, il relativo provvedimento del Sindaco ha valore di autorizzazione agli effetti della presente legge, previo esperimento delle procedure preordinate ai fini delle specifiche valutazioni.

 

     Art. 4. [6]

     I provvedimenti autorizzativi inerenti l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 1-bis sono emanati dal Presidente della Giunta regionale, al quale vanno rivolte le relative istanze, o per sua delega, dall'Assessore incaricato.

     Le istanze devono essere corredate, oltre che degli elenchi elaborati prescritti dall'art. 15 del r.d. 3 giugno 1940, n. 1357, anche degli stralci cartografici e normativi dello strumento urbanistico generale vigente relativi all'area interessata all'intervento da autorizzare.

 

     Art. 5. [7]

     (Omissis).

 

     Art. 6. [8]

     Le autorizzazioni previste dall'art. 17 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40 e le autorizzazioni al rilascio di concessioni di edificare nei casi previsti dall'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 e dall'art. 10 della legge regionale 3 settembre 1976 n. 28 e successive modificazioni sono comprensive, previo esperimento delle procedure preordinate ai fini delle specifiche valutazioni, dei provvedimenti autorizzativi di cui all'art. 1-bis. Detti provvedimenti sono comunicati anche agli interessati.

 

     Art. 7. [9]

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni subdelegate sono imputati agli enti subdelegati.

 

     Art. 9.

     Le funzioni amministrative subdelegate ai Comuni sono esercitate dagli stessi con l'osservanza delle norme contenute nella legge 20 giugno 1939, n. 1497, ne. r.d. 3 giugno 1940, n. 1357, integrate da quelle della presente legge, nonché sulla base delle direttive statali e degli indirizzi generali che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può deliberare.

 

     Art. 10.

     Gli enti destinatari della subdelega sono tenuti a trasmettere entro il mese di marzo di ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull'andamento dell'esercizio delle funzioni subdelegate.

 

     Art. 11.

     In caso di persistente inattività ovvero di grave o reiterata inadempienza alle disposizioni di cui all'art. 9, la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto, la revoca della subdelega.

 

     Art. 12.

     Gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni subdelegate sono a carico della Regione ed i relativi stanziamenti vengono ripartiti tra i Comuni, con provvedimento della Giunta regionale, secondo i seguenti criteri:

     a) 50% in misura direttamente proporzionale all'estensione delle aree sottoposte a vincolo;

     b) 50% secondo criteri di proporzionalità inversa alla popolazione.

 

          Art. 13. [10]

     (Omissis).

 

TITOLO II

NORME IN MERITO AL TERRITORIO DEL MONTE DI PORTOFINO

 

     Artt. 14. - 19. [11]

     (Omissis).

 

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 20.

     Per l'attuazione della presente legge i comuni il cui territorio è interessato dalle limitazioni stabilite dalla legge 29 giugno 1939 n. 1497, adeguano i rispettivi regolamenti edilizi mediante apposita variante, non soggetta all'approvazione regionale, prevista dall'art. 36 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni, con la quale sono dettate norme per l'integrazione delle commissioni edilizie prevista dall'art. 2 della presente legge [12].

     Con detta variante deve essere, in particolare, stabilito che:

     a) gli esperti vengono eletti dal Consiglio comunale su designazione degli Ordini professionali e di enti, anche di fatto, che hanno quale fine statutario la protezione delle bellezze naturali; le designazioni sono effettuate sulla base di criteri selettivi che tengano conto di una oggettiva e riconosciuta qualificazione professionale nella specifica materia.

     b) le sedute delle commissioni edilizie, come sopra integrate, sono valide con la presenza di almento uno dei due esperti;

     c) quando i pareri deliberati dalle commissioni edilizie si discostano dal voto anche di uno solo dei due esperti, i pareri stessi devono essere congruamente motivati in relazione alle specifiche argomentazioni formulate dagli esperti.

     3. (Omissis) [13].

     4. (Omissis) [14].

 

     Art. 21.

     Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

 

     Art. 22.

     Sono abrogati gli artt. 5 e 6 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23, nonché ogni altra disposizione incompatibile con quelle della presente legge.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 novembre 1982, n. 44.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 novembre 1982, n. 44.

[3] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 5 giugno 2009, n. 22, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della stessa L.R. 22/2009.

[4] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 19 novembre 1982, n. 44.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 novembre 1982, n. 44.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 novembre 1982, n. 44.

[7] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 19 novembre 1982, n. 44.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 novembre 1982, n. 44.

[9] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 19 novembre 1982, n. 44.

[10] Reca disposizioni finanziarie.

[11] Gli articoli dal 14 al 19 sono stati abrogati dall'art. 24 della L.R. 4 dicembre 1986, n. 32.

[12] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 novembre 1982, n. 44.

[13] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 19 novembre 1982, n. 44.

[14] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 19 novembre 1982, n. 44.