§ 34.2.50 - L. 3 agosto 2009, n. 108.
Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:03/08/2009
Numero:108


Sommario
Art. 1.  (Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione)
Art. 2.  (Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)
Art. 3.  (Disposizioni in materia di personale)
Art. 4.  (Disposizioni in materia penale)
Art. 5.  (Disposizioni in materia contabile)
Art. 6.  (Copertura finanziaria)
Art. 7.  (Disposizioni di convalida)
Art. 8.  (Entrata in vigore)


§ 34.2.50 - L. 3 agosto 2009, n. 108.

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

(G.U. 6 agosto 2009, n. 181)

 

CAPO I

Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione

 

Art. 1. (Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione)

1. Per iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonchè il sostegno alla ricostruzione civile, sono autorizzate, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 28.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, nonchè la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58. Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di applicazione della presente legge [1].

2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

3. Al personale di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, inviato in missione breve per le attività e le iniziative di cui al presente articolo, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al presente articolo si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonchè gli articoli 3, commi 1 e 5, e 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 219.

5. Per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1, 13, 14 e 17, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonchè a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

6. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, nonchè dei residui degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1º gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo, con particolare riferimento alle disposizioni dei commi da 1 a 19. Sono altresì convalidati gli incarichi conferiti e i contratti stipulati in base all'articolo 01, comma 3, del citato decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.

7. L'articolo 01, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo. Gli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, si interpretano nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 31 dicembre 2008, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009.

8. Ai residui non impegnati dei fondi assegnati dagli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e dall'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, si applicano i commi 6 e 7 del presente articolo.

9. Le somme di cui al presente articolo, non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

10. Alle spese previste dal presente articolo non si applica l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 500.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano [2].

12. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 1.300.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO da destinarsi, quanto a euro 1.000.000, al sostegno dell'esercito nazionale afgano (ANA) e, quanto a euro 300.000, alla bonifica di ordigni inesplosi in Giordania.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 597.820 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonchè ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) [3].

14. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 5.148.311 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attività di cui al presente comma è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman [4].

15. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 125.885 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso le ambasciate italiane a Baghdad e a Kabul. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni [5].

16. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 139.220 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD, e agli uffici dei rappresentanti speciali dell'Unione europea. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso un contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente [6].

17. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 889.181 per la partecipazione italiana alle iniziative PESD.

18. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa subsahariana è autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 2.200.000 per la Somalia, per il Sudan e per la Repubblica Democratica del Congo, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2009 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180 [7].

19. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 99.320 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario sono corrisposti un'indennità pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e il rimborso forfetario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore al periodo di applicazione della presente legge [8].

20. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la partecipazione dell'Italia a una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e in Afghanistan, al fine di fornire sostegno al Governo pakistano e al Governo afgano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione [9].

21. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione di cui al comma 20 sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro:

a) al sostegno al settore sanitario;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;

d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

 

22. Per l'organizzazione della missione di cui ai commi da 20 a 27 si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione. Per il finanziamento degli interventi sono utilizzati gli ordinari stanziamenti di bilancio, nonchè le risorse di cui ai commi 1, 6, 7 e 8.

 

23. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi di cui ai commi da 20 a 27 è definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con i quali sono stabilite:

 

a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e con le strutture amministrative locali e di governo;

 

b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura, con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi di cui ai commi 20 e 21;

c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.

 

24. Agli interventi di cui ai commi da 20 a 27 si applicano:

a) i commi 2, 3, 4, 7 e 8;

 

b) le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e al decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili;

c) le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 219, nonchè all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.

 

25. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'articolo 57 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capi II e III, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni.

 

26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano in deroga a quanto previsto dalla disciplina in materia di spese in economia.

27. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendono operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.

28. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, possono disporre interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, utilizzando le risorse messe a tal fine a disposizione da amministrazioni dello Stato, enti e organismi pubblici sulla base di specifici accordi, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e secondo le procedure di spesa e contabili di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e all'articolo 48 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167.

29. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 3.384.722 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, e di euro 2.746.250 per la realizzazione di attività di cooperazione militare nel settore navale.

30. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 50.000 per la partecipazione di personale militare all'addestramento delle Forze armate serbe per l'utilizzazione delle apparecchiature per lo sminamento e del materiale di protezione individuale di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.

31. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 133.168 per la prosecuzione dell'attività formativa in Italia relativa al corso in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici. I programmi del corso di formazione si conformano al diritto umanitario internazionale e ai più recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonchè alle regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali ad hoc, delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale.

 

CAPO II

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

 

     Art. 2. (Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 213.264.121 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

 

2. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 101.078.918 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 12.219.154 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 65.422.832 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, di seguito elencate:

 

a) Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal Intelligence Unit (CIU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

 

b) Joint Enterprise, nell'area balcanica.

 

5. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 11.030.043 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

 

6. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 341.973 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 264.918 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 75.413 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID). Il termine di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, è prorogato fino al 31 ottobre 2009.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 179.514 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 83.373 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 669.991 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 442.817 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 19.232.095 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta, di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e la spesa di euro 9.524.197 per la partecipazione all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria.

14. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 10.462.401 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 3, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

15. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, materiali per l'allestimento di un campo tende alle Forze armate afgane nonchè dispositivi per lo sminamento e per la rilevazione di esplosivi e di sostanze stupefacenti alle Forze armate libanesi. Per le cessioni di cui al presente comma è autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, rispettivamente, la spesa di euro 710.000 e di euro 450.000.

16. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 2.098.229 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

17. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 458.590 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 84.370 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 21, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

18. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 13.770 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea di assistenza per la gestione delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui all'articolo 3, comma 22, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

19. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 22.630 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 3, comma 23, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

20. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 492.409 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

21. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 2.696.923 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

22. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 959.596 e di euro 339.737 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 3, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

23. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 421.323 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 3, comma 27, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

24. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 36.084 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

25. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 146.336 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, di cui all'articolo 3, comma 30, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

26. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 193.564 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 3, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

27. È autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 10.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle funzioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

28. Sono autorizzate, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro 247.055 per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan, di cui all'articolo 3, comma 32, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e la spesa di euro 20.213 per la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

 

     Art. 3. (Disposizioni in materia di personale)

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge è corrisposta, al netto delle ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

 

a) nella misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force Training Plan, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;

 

b) nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonchè al personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle unità di coordinamento JMOUs e al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;

c) nella misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;

d) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna, EUPM, nonchè al personale impiegato presso il Military Liaison Office della missione Joint Enterprise e il NATO HQ Tirana;

e) nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa;

f) nella misura del 98 per cento, ovvero intera incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia.

 

2. All'indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 2, comma 11, non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4. Per il periodo dal 1º luglio 2009 al 31 ottobre 2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente articolo, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni [10].

5. Il personale militare, impiegato dall'ONU con contratto individuale nelle missioni internazionali di cui alla presente legge, conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.

6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali e per le attività di concorso con le Forze di polizia di cui alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

7. Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui alla presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente annuale stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

8. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui alla presente legge, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.

9. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

10. [Il personale in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana, di cui all'articolo 31 del regolamento di cui al regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri, per le Forze armate e la Croce Rossa Italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica] [11].

 

     Art. 4. (Disposizioni in materia penale) [12]

[1. Alle missioni internazionali di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni.]

 

     Art. 5. (Disposizioni in materia contabile) [13]

[1. Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui alla presente legge, in presenza di situazioni di necessità e urgenza, gli stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati, ovvero il Comando generale dell'Arma dei carabinieri o il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, possono:

 

a) accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di forniture e servizi;

 

b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, l'acquisizione di apparati di comunicazione, apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali e materiali informatici, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.

 

2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui alla presente legge, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o addestrative propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

3. Le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali di interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dell'autorità giudiziaria possono essere assegnati al Ministero della difesa per finalità istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. Si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel caso in cui la confisca è stata disposta dall'autorità giudiziaria militare. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle armi, alle munizioni, agli esplosivi e agli altri materiali di interesse militare per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è stata disposta ma non ancora eseguita la distruzione.]

 

CAPO III

Disposizioni finali

 

     Art. 6. (Copertura finanziaria) [14]

[1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, pari complessivamente a euro 509.996.466 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 76, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78.

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.]

 

     Art. 7. (Disposizioni di convalida) [15]

[1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della legge stessa.]

 

     Art. 8. (Entrata in vigore) [16]

[1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.]


[1] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2009 dall'art. 1 del D.L. 4 novembre 2009, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2009, n. 197.

[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2009 dall'art. 1 del D.L. 4 novembre 2009, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2009, n. 197.

[3] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2009 dall'art. 1 del D.L. 4 novembre 2009, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2009, n. 197.

[4] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2009 dall'art. 1 del D.L. 4 novembre 2009, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2009, n. 197.

[5] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2009 dall'art. 1 del D.L. 4 novembre 2009, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2009, n. 197.

[6] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2009 dall'art. 1 del D.L. 4 novembre 2009, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2009, n. 197.

[7] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2009 dall'art. 1 del D.L. 4 novembre 2009, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2009, n. 197.

[8] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2009 dall'art. 1 del D.L. 4 novembre 2009, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2009, n. 197.

[9] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2009 dall'art. 1 del D.L. 4 novembre 2009, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2009, n. 197.

[10] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 6 luglio 2010, n. 102, convertito dalla L. 3 agosto 2010, n. 126.

[11] Comma abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[12] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[13] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[14] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[15] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[16] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.