§ 7.3.21 – L. 7 marzo 2001, n. 58.
Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi .


Settore:Normativa nazionale
Materia:7. Armi e sostanze esplodenti
Capitolo:7.3 disciplina generale
Data:07/03/2001
Numero:58


Sommario
Art. 1.  (Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi
Art. 2.  (Quadro d'azione e di riferimento).
Art. 3.  (Decreto di attuazione).
Art. 4.  (Dotazione del Fondo e copertura finanziaria).
Art. 5.  (Interventi urgenti).
Art. 6.  (Relazione annuale).


§ 7.3.21 – L. 7 marzo 2001, n. 58.

Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi [1].

(G.U. 20 marzo 2001, n. 66).

 

     Art. 1. (Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi [2]).

     1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001, è istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un fondo denominato “Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi" destinato alla realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi aventi le seguenti finalità che dovranno attuarsi equamente in tutte le aree interessate [3]:

     a) campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e di residuati bellici esplosivi e di riduzione del rischio [4];

     b) censimento, mappatura, demarcazione e bonifica di campi minati o con residuati bellici esplosivi [5];

     c) assistenza alle vittime, ivi incluse la riabilitazione psicofisica e la reintegrazione socio-economica;

     d) ricostruzione e sviluppo delle comunità che convivono con la presenza di mine o di aree con residuati bellici esplosivi [6];

     e) sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento e per la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi [7];

     f) formazione di operatori locali in grado di condurre autonomamente programmi di sminamento e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi [8];

     g) sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e delle munizioni a grappolo ed in favore dell'adesione alla totale messa al bando delle mine e delle munizioni a grappolo nonchè in favore dell'universalizzazione della Convenzione di Ottawa contro le mine antipersona e della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo [9].

     1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, il Fondo di cui al comma 1 è destinato, altresì, alla realizzazione di programmi di bonifica di aree con residui di munizioni a grappolo, da attuare secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 6 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, e all'assistenza alle vittime delle munizioni a grappolo, prevista dall'articolo 5 della citata Convenzione, ivi inclusi la riabilitazione psicofisica e l'inserimento sociale ed economico [10].

 

          Art. 2. (Quadro d'azione e di riferimento).

     1. Il quadro d'azione e di riferimento per i programmi integrati di sminamento umanitario e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi di cui al comma 1 dell'articolo 1 si svilupperà lungo i seguenti tre assi principali [11]:

     a) la partecipazione della popolazione coinvolta mentre si prendono in considerazione e si integrano i diversi settori e le diverse fasi di azione;

     b) l'integrazione degli interventi all'interno di programmi per la ricostruzione e lo sviluppo già in corso o da realizzare;

     c) l'attuazione dell'azione umanitaria in uno spirito di solidarietà, tesa a promuovere autonomia e non a creare nuove dipendenze.

 

          Art. 3. (Decreto di attuazione).

     1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti:

     a) gli interventi prioritari;

     b) i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione;

     c) le modalità di eventuale partecipazione a programmi di sminamento umanitario e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi di organismi internazionali [12];

     d) le indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi.

 

          Art. 4. (Dotazione del Fondo e copertura finanziaria).

     1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 è determinata in lire 5 miliardi per l'anno 2001, in lire 19 miliardi per l'anno 2002 e in lire 5 miliardi per l'anno 2003. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     2. Alla dotazione del Fondo per gli anni successivi al 2003 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

     3. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni, eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo.

     4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5. (Interventi urgenti).

     1. Nell'ambito della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, il Ministero degli affari esteri provvede, per gli anni 2001 e 2002, al coordinamento di interventi di urgenza e di progetti integrati per la rimozione e la distruzione degli ordigni disseminati e per iniziative di decontaminazione ambientale nelle aree interessate da recenti conflitti.

 

          Art. 6. (Relazione annuale).

     1. Il Ministro degli affari esteri presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.


[1] Titolo così sostituito dall'art. 3 della L. 12 novembre 2009, n. 173.

[2] Rubrica così sostituita dall'art. 3 della L. 12 novembre 2009, n. 173.

[3] Alinea così modificato dall'art. 3 della L. 12 novembre 2009, n. 173.

[4] Lettera così modificata dall'art. 3 della L. 12 novembre 2009, n. 173.

[5] Lettera così modificata dall'art. 3 della L. 12 novembre 2009, n. 173.

[6] Lettera così modificata dall'art. 3 della L. 12 novembre 2009, n. 173.

[7] Lettera così modificata dall'art. 3 della L. 12 novembre 2009, n. 173.

[8] Lettera così modificata dall'art. 3 della L. 12 novembre 2009, n. 173.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L. 14 giugno 2011, n. 95.

[10] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 14 giugno 2011, n. 95.

[11] Alinea così modificato dall'art. 3 della L. 12 novembre 2009, n. 173.

[12] Lettera così modificata dall'art. 3 della L. 12 novembre 2009, n. 173.