§ 34.2.47 - L. 24 febbraio 2009, n. 12.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:24/02/2009
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...]


§ 34.2.47 - L. 24 febbraio 2009, n. 12. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

(G.U. 26 febbraio 2009, n. 47)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2008, N. 209

 

All'articolo 1 è premesso il seguente:

«Art. 01. - (Interventi di cooperazione allo sviluppo). - 1. Per la realizzazione delle attività e delle iniziative di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 45.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, assegnando priorità assoluta all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali.

3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 e per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, per esigenze cui non è possibile provvedere con il personale in servizio, può conferire incarichi temporanei ad enti e organismi specializzati nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità. Gli incarichi di cui al presente comma sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

4. È autorizzata la spesa di euro 250.000 a decorrere dall'anno 2009 per il potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale, con particolare riferimento alla partecipazione italiana, negli aspetti sia civili sia militari, alle missioni internazionali, nell'ambito delle procedure di collegamento tra Governo e Parlamento.

5. Al personale di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, inviato in breve missione per la realizzazione delle attività e delle iniziative di cui al comma 1 del presente articolo, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. Nell'ambito delle risorse di cui al medesimo comma 1, per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 96.073 fino al 30 giugno 2009.

6. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e agli interventi di cui al presente articolo si applicano l'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

7. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

 

All'articolo 5:

al comma 2, dopo le parole: «nei territori» sono inserite le seguenti: «o nell'alto mare»;

 

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, inclusi i reati a danno dello Stato o dei cittadini italiani che partecipano alla missione di cui all'articolo 3, comma 14, commessi in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati durante la medesima missione, sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale e la competenza è attribuita al tribunale di Roma»;

 

al comma 5:

il primo periodo è soppresso;

al secondo periodo, dopo le parole: «o fermo» sono inserite le seguenti: «ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere» e le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 5 e 6».

 

All'articolo 7, al comma 1, le parole da: «763.135.522 per l'anno 2009» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «808.385.522 per l'anno 2009 e a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

a) quanto a euro 808.135.522 per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) quanto a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ad esclusione degli articoli: 01; 1; 2; 5.