§ 98.1.29034 - D.L. 2 gennaio 1996, n. 1 .
Partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia.


Settore:Normativa nazionale
Data:02/01/1996
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. E' autorizzata la partecipazione italiana alle operazioni della NATO nella "ex" Jugoslavia, condotte in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza [...]
Art. 2.      1. Al contingente militare partecipante alle operazioni nella "ex" Jugoslavia di cui all'art. 1, è attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed altri assegni a [...]
Art. 3.      1. Per le finalità del presente decreto-legge e nei limiti temporali di cui all'art. 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, in [...]
Art. 4.      1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno finanziario 1996, è istituito un fondo per la partecipazione italiana a missioni [...]
Art. 5.      1. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) è aumentata da lire 1.003.480 a lire 1.022.280 per mille litri
Art. 6.      1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto
Art. 7.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.29034 - D.L. 2 gennaio 1996, n. 1 [1].

Partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia.

(G.U. 2 gennaio 1996, n. 1)

 

     Art. 1.

     1. E' autorizzata la partecipazione italiana alle operazioni della NATO nella "ex" Jugoslavia, condotte in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1031, per ristabilire condizioni di pace in Bosnia-Erzegovina.

     2. Ai fini indicati nel comma 1, è inviato nella "ex" Jugoslavia, non oltre il 31 dicembre 1996, un contingente militare delle Forze armate.

 

          Art. 2.

     1. Al contingente militare partecipante alle operazioni nella "ex" Jugoslavia di cui all'art. 1, è attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed altri assegni a carattere fisso e continuativo e con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della "ex" Jugoslavia e fino alla data di uscita dai territori o dalle acque territoriali stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, il trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per la "ex" Jugoslavia con l'indennità di missione ridotta all'ottanta per cento.

     2. Al personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo nei territori della "ex" Jugoslavia o nell'area balcanica per operazioni comunque connesse con la crisi jugoslava, è attribuito il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i servizi isolati all'estero.

     3. Al personale della missione di monitoraggio della Comunità europea ed al personale della missione di polizia civile dell'U.E.O. a Mostar, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito, in luogo del trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive integrazioni e modificazioni, con l'indennità di missione ridotta all'ottanta per cento od intera a seconda dell'appartenenza o meno al contigente militare di cui al comma 1.

     4. Al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 viene attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti.

     5. Al personale militare di cui al presente articolo, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui ai precedenti commi, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazione di anzianità.

     6. In caso di decesso del personale militare di cui al presente articolo per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione nella "ex" Jugoslavia, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

     7. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace.

     8. Al personale militare, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'art. 3, secondo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

 

          Art. 3.

     1. Per le finalità del presente decreto-legge e nei limiti temporali di cui all'art. 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle norme della legge di contabilità generale dello Stato a ricorrere ad acquisti e lavori, da eseguirsi anche in economia, senza limiti di spesa, ed a cedere in uso i mezzi, nonché gratuitamente materiali di consumo, di supporto logistico e servizi, che si rendessero necessari a Paesi interessati alle operazioni della NATO nella Bosnia-Erzegovina, fatta eccezione per i sistemi d'arma.

 

          Art. 4.

     1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno finanziario 1996, è istituito un fondo per la partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, la cui utilizzazione è stabilita con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle amministrazioni interessate, e alla conseguente ripartizione provvede il Ministro del tesoro con propri decreti.

     2. La dotazione del fondo per il 1996 è stabilita in lire 240 miliardi, da ridurre proporzionalmente in correlazione alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 5.

     3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede con le entrate di cui al presente decreto.

 

          Art. 5.

     1. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) è aumentata da lire 1.003.480 a lire 1.022.280 per mille litri.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto fino al giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta delle amministrazioni interessate, con il quale si dichiara la conclusione della missione di cui all'art. 1, e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 1996.

 

          Art. 6.

     1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 7.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 8 agosto 1996, n. 428, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.