§ 98.1.27054 - Legge 8 agosto 1996, n. 426.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/08/1996
Numero:426


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme [...]


§ 98.1.27054 - Legge 8 agosto 1996, n. 426.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo.

(G.U. 17 agosto 1996, n. 192)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1996, n. 2, 1° marzo 1996, n. 100, e 29 aprile 1996, n. 237.

 

 

     ALLEGATO - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 1996, N. 347.

     All'articolo 4:

     al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1998";

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     "1-bis. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri può avvalersi di ulteriori unità di personale di altre amministrazioni pubbliche, in numero non superiore a cinquanta, in posizione di comando per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1.

     1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 4451 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi";

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     "2-bis. Per l'erogazione delle borse di studio, in conformità con quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 340, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri è autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, convenzioni con istituti di credito a diffusione nazionale, ai quali i beneficiari conferiscano apposito mandato a riscuotere".

     All'articolo 5:

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "2-bis. E' prorogata, fino al 22 gennaio 1997, la partecipazione italiana alla missione di polizia civile della UEO nella città di Mostar, autorizzata dal decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, convertito dalla legge 7 giugno 1995, n. 222, limitatamente ad un contingente di 10 unità di militari dell'Arma dei carabinieri.

     2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis, pari a lire 287 milioni per l'anno 1996 e a lire 40 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2-quater. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

     All'articolo 9:

     al comma 1, dopo le parole: "organizzazioni non governative" sono inserite le seguenti: "o con altri enti italiani senza fini di lucro"; e le parole da: ", qualora detti organismi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri si fa carico del pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi di tale personale solo qualora non vi provvedano detti organismi internazionali".