§ 86.1.6 - R.D. 12 maggio 1942, n. 918.
Regolamento per il corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.1 croce rossa italiana
Data:12/05/1942
Numero:918


Sommario
Art. 1.      Il corpo delle infermiere volontarie della C.R.I. istituito nel 1908, composto di socie dell'associazione, fa parte del personale dell'associazione stessa a norma dell'art. 8 del regio [...]
Art. 2.      Il corpo delle infermiere volontarie è posto sotto l'alto patronato di Sua Maestà la Regina Imperatrice
Art. 3.      Ai sensi degli art. 1 e 2 del regio decreto-legge 10 agosto 1928-VI, n. 2034, portante provvedimenti per il funzionamento della C.R.I., modificato il primo con l'art. 2 del regio decreto 12 [...]
Art. 4.      Il servizio prestato dalle infermiere volontarie della C.R.I. è gratuito
Art. 5.      In servizio le infermiere volontarie non conservano titoli nobiliari né accademici, che sono unicamente annotati nei ruoli. I soli appellativi che loro competono sono quelli dei propri gradi [...]
Art. 6.      La gerarchia dei gradi del corpo infermiere volontarie della C.R.I. è la seguente
Art. 7.      Le infermiere volontarie della C.R.I. quando prestano servizio presso formazioni od enti militari, sono assimilate al grado di ufficiale
Art. 8.      L'ispettrice nazionale è designata da Sua Maestà la Regina Imperatrice ed è nominata con decreto reale su proposta del ministro per l'interno d'intesa coi ministeri della guerra, della marina e [...]
Art. 9.      L'ispettrice nazionale ha la suprema direzione del corpo infermiere volontarie, ed impartisce le istruzioni o direttive tecniche o di organizzazione alle quali deve conformarsi il servizio
Art. 10.      Presso l'ispettrice nazionale funziona un ufficio direttivo centrale del corpo infermiere volontarie. Esso concreta e traduce in atto le disposizioni e direttive dell'ispettrice, ne esegue gli [...]
Art. 11.      L'ispettrice nazionale per delegazione del presidente generale dell'associazione
Art. 12.      Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere [...]
Art. 13.      Le vice-ispettrici nazionali esercitano le attribuzioni che vengono loro assegnate dalla ispettrice nazionale, dalla quale dipendono
Art. 14.      Ad ognuno dei comitati provinciali della C.R.I. che, ai termini dell'art. 7 dello statuto dell'associazione, modificato con l'art. 4 del regio decreto 10 aprile 1930-VIII, n. 496, siano centri [...]
Art. 15.      Le ispettrici di centro mobilitazione hanno il compito di coordinare e sorvegliare, nell'ambito della propria giurisdizione, che si esercita rispetto a tutti i comitati e sotto-comitati che al [...]
Art. 16.      Ogni ispettrice di centro di mobilitazione deve tenere al corrente i ruoli attivo e di riserva, prender nota dei servizi mobilitati in sede e fuori sede prestati dalle singole infermiere [...]
Art. 17.      Ad ognuno dei comitati provinciali e sotto-comitati della C.R.I. presso i quali siano istituiti i corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie è addetta una ispettrice di [...]
Art. 18.      Le ispettrici di comitato o sotto-comitato hanno il compito di
Art. 19.      Le ispettrici di centro di mobilitazione, di comitato e di sotto-comitato, per ciò che non si riferisce all'attività infermieristica, debbono seguire le direttive del comitato locale
Art. 20.      Ad ognuno dei comitati centri di mobilitazione può essere addetta una vice-ispettrice
Art. 21.      La qualifica di infermiera di grado superiore è conferita a quelle infermiere volontarie che abbiano dato prova di particolare capacità ed abnegazione, o che abbiano prestato lodevole servizio [...]
Art. 22.      Ogni gruppo di infermiere in servizio presso una unità sanitaria ha una capo-gruppo. Ogni reparto in cui si divide un'unità sanitaria ha una capo-sala
Art. 23.      Le capo-gruppo esercitano la sorveglianza tecnica e disciplinare sulle infermiere volontarie in servizio presso ciascuna unità sanitaria
Art. 24.      Le capo-sala coadiuvano la capo-gruppo esercitando la sorveglianza diretta sulle infermiere in servizio nei singoli reparti dell'unità sanitaria
Art. 25.      Le capo-gruppo e le capo-sala dipendono, per quanto riguarda l'organizzazione del servizio e la disciplina delle gerarchie infermieristiche superiori; per quanto riguarda l'esecuzione tecnica [...]
Art. 26.      Possono essere nominate infermiere volontarie le socie della C.R.I. che ne facciano domanda al comitato e sotto-comitato nella cui giurisdizione hanno la propria residenza; e che, essendo state [...]
Art. 27.      Possono del pari essere nominate infermiere volontarie le socie della C.R.I. che ne facciano domanda al comitato o sotto-comitato nella cui giurisdizione hanno la propria residenza, e che, [...]
Art. 28.      La domanda di cui ai precedenti art. 26 e 27 deve contenere la dichiarazione di aver preso conoscenza del presente regolamento, e l'impegno di osservarne le disposizioni (modelli allegati n. 1 e [...]
Art. 29.      La commissione di amministrazione dei corsi di cui all'art. 72
Art. 30.      L'ispettrice presso il comitato centro di mobilitazione trasmette all'ispettore nazionale la domanda complementare istruita e documentata, col proprio parere
Art. 31.      L'accoglimento o meno della domanda è rimesso alla decisione insindacabile dell'ispettrice nazionale
Art. 32.      All'atto della consegna del diploma l'infermiera volontaria dichiara per iscritto se desidera essere iscritta nel ruolo di riserva o nel ruolo attivo (modelli allegati n. 5 e 6)
Art. 33.      Le infermiere volontarie in servizio presso unità sanitarie
Art. 34.      Le infermiere volontarie chiamate eventualmente a prestare servizio fuori delle unità sanitarie sono a disposizione dei medici che dirigono il servizio, per coadiuvarli a loro richiesta [...]
Art. 35.      Le infermiere volontarie che per ragioni di salute o altri giusti motivi non possano attendere all'assistenza diretta degli infermi o dei bisogni di cure, possono essere adibite dai dirigenti i [...]
Art. 36.      Le infermiere volontarie non in servizio, ovvero in servizio in sede, dipendono dall'ispettorato nel cui ambito di competenza territoriale hanno la propria residenza
Art. 37.      Le infermiere volontarie sono iscritte nel ruolo attivo o nel ruolo di riserva, a seconda della dichiarazione da loro fatta a norma dell'articolo 32 del presente regolamento
Art. 38.      Quando siano in uniforme le infermiere volontarie sono tenute al saluto romano verso le proprie gerarchie
Art. 39.      Possono essere ammesse ai corsi di studio per la preparazione ad infermiere volontarie le socie della C.R.I. che, dichiarando di aver preso conoscenza del presente regolamento, ne facciano [...]
Art. 40.      La commissione di amministrazione dei corsi, esaminati gli atti, ed assunte opportune informazioni sulla condotta morale, politica e civile dell'aspirante, accoglie o respinge la domanda
Art. 41.      Se la domanda è respinta, l'importo della tassa scolastica versato viene restituito all'interessata
Art. 42.      L'insegnamento ha la durata di due anni: alla fine del primo anno le allieve infermiere sostengono un esame: se promosse, sono ammesse a seguire l'insegnamento del secondo anno e viene [...]
Art. 43.      Sull'opera del corpo infermiere volontarie e sull'andamento dei corsi di studio l'ispettrice nazionale riferisce annualmente con una relazione scritta al presidente generale dell'associazione
Art. 44.      Le infermiere volontarie devono
Art. 45.      L'autorizzazione a non prestare servizio è concessa caso per caso all'infermiera volontaria impedita dalla ispettrice competente ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento
Art. 46.      Le infermiere volontarie debbono indossare in servizio l'uniforme stabilita da apposito regolamento, emanato dalla presidenza generale dell'associazione (ufficio direttivo centrale del corpo)
Art. 47.      Le infermiere volontarie devono esercitare le funzioni di infermeria solo a servizio della C.R.I
Art. 48.      I provvedimenti disciplinari sono i seguenti
Art. 49.      I provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero sono presi tenuto conto o delle circostanze di particolare momento nelle quali l'infrazione sia stata commessa, o del fatto che l'infrazione [...]
Art. 50.      Il rimprovero può essere inflitto da ogni superiore gerarchico. La censura è inflitta dalla ispettrice competente ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento, su proposta della superiore [...]
Art. 51.      La commissione di disciplina di cui all'articolo precedente è nominata di volta in volta dall'ispettrice nazionale e convocata presso l'ufficio direttivo centrale
Art. 52.      Le mancanze in servizio rilevate dai capi di reparto o dal personale direttivo dell'unità sanitaria dove l'infermiera presta servizio, devono essere oggetto di un rapporto del direttore [...]
Art. 53.      Indipendentemente dalla radiazione prevista negli art. 48 e 51 del presente regolamento, l'infermiera volontaria è cancellata dai ruoli nei casi seguenti
Art. 54.      Tanto nel caso di cui agli art. 48 e 51 del presente regolamento, quanto nei casi di cui all'articolo precedente, l'ufficio direttivo centrale opera la radiazione o la cancellazione [...]
Art. 55.      Il ruolo attivo e il ruolo di riserva delle infermiere volontarie, di cui agli art. 10, 16, 32 e 37 del presente regolamento, sono tenuti al corrente dall'ufficio direttivo centrale e dalle [...]
Art. 56.      Avvenuta la nomina di una infermiera volontaria, l'ufficio direttivo centrale procede alla iscrizione di essa nei propri ruoli, e ne dà notizia all'ispettrice di centro di mobilitazione [...]
Art. 57.      Gli ispettorati locali debbono tenere accurata nota delle destinazioni di servizio che ciascuna delle infermiere proprie dipendenti abbia avuto sia in unità dell'associazione, sia in unità delle [...]
Art. 58.      Lo stato di servizio di ciascuna infermiera volontaria (modello allegato n. 9) indica con precisione tutte le attività precedenti e susseguenti alla nomina ad infermiera, i dati relativi alla [...]
Art. 59.      Le note caratteristiche sono redatte su modello conforme all'allegato n. 10 del presente regolamento
Art. 60.      Se, per cambiamenti di residenza ordinaria, un'infermiera volontaria passa dai ruoli di un ispettorato ai ruoli di un altro, il primo rimette al secondo, previa autorizzazione dell'ufficio [...]
Art. 61.      L'infermiera volontaria all'atto della nomina viene iscritta nei ruoli con un numero di matricola e riceve dall'ispettrice del centro di mobilitazione una tessera di riconoscimento fornita dalla [...]
Art. 62.      L'ispettrice nazionale, le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e vice-ispettrici, portano un [...]
Art. 63.      La chiamata delle infermiere volontarie iscritte nel ruolo attivo per il periodo annuale di servizio ordinario o per servizio locale di rappresentanza, ha luogo con provvedimento dell'ispettrice [...]
Art. 64.      Ogni qualvolta occorra chiamare infermiere volontarie in servizio di guerra, o in servizio straordinario in tempo di pace, si dovrà dare la precedenza a quelle che sono iscritte nel ruolo attivo
Art. 65.      La chiamata delle infermiere volontarie in servizio straordinario in tempo di pace o in servizio di guerra ha luogo con provvedimento dell'ispettrice nazionale emanato per delega del presidente [...]
Art. 66.      L'infermiera volontaria deve presentarsi ad assumere servizio nel tempo, nel luogo e con le modalità che il provvedimento di chiamata stabilisce
Art. 67.      Le infermiere volontarie non possono prestare servizio di assistenza sanitaria, igienica o sociale, anche temporaneo, presso enti diversi della C.R.I., e tanto meno essere iscritte nelle liste [...]
Art. 68.  [2]
Art. 69.      Le infermiere volontarie che ammalano durante il servizio hanno diritto all'assistenza medica e farmaceutica delle unità sanitarie o formazioni speciali presso le quali prestano servizio
Art. 70.      Sono applicabili alle infermiere della C.R.I. le disposizioni del regio decreto-legge 1 aprile 1935-XIII, n. 343, e le norme esecutive approvate con decreto 6 novembre 1935-XIV del Duce del [...]
Art. 71.      Ogni comitato o sotto-comitato della C.R.I., che abbia predisposto i mezzi finanziari e tecnici all'uopo necessari, può chiedere al presidente generale dell'associazione di essere autorizzato ad [...]
Art. 72.      Presso ogni comitato o sotto-comitato autorizzato ai corsi è istituita una commissione di amministrazione dei corsi stessi, col mandato di curarne l'ordinamento e l'andamento
Art. 73.      La commissione di amministrazione dei corsi nomina gli insegnanti preferibilmente tra gli ufficiali medici della C.R.I., del regio esercito, della regia marina e della regia aeronautica, tenendo [...]
Art. 74.      I corsi di istruzione teorica e pratica sono impartiti negli istituti sanitari della C.R.I., negli ospedali civili, negli ospedali militari e negli ambulatori
Art. 75.      Il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione ai corsi per le infermiere volontarie scade il 30 novembre di ogni anno
Art. 76.      Per essere ammesse a ciascun corso le aspiranti debbono versare una tassa d'iscrizione, stabilita dalla presidenza generale della associazione
Art. 77.      L'insegnamento ha la durata di due anni, ed è ripartito in due corsi distinti, ciascuno della durata di un anno
Art. 78. 
Art. 79.      Oltre i corsi di studio di cui agli articoli precedenti possono essere istituiti presso i comitati e sotto-comitati della C.R.I. con le stesse norme, anche corsi di specializzazione nei seguenti [...]


§ 86.1.6 - R.D. 12 maggio 1942, n. 918. [1]

Regolamento per il corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana.

(G.U. 27 agosto 1942, n. 201).

 

     Articolo 1.

     E' approvato l'annesso regolamento per il corpo delle infermiere volontarie della C.R.I., visto d'ordine nostro, dal Duce del fascismo, Capo del governo, ministro per la guerra, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica e dai ministri per l'Africa italiana e per le finanze.

 

     Articolo 2.

     E' abrogato il regolamento per il corpo suddetto approvato con regio decreto 20 ottobre 1921.

 

     Articolo 3.

     L'annesso regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

 

Parte I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     Il corpo delle infermiere volontarie della C.R.I. istituito nel 1908, composto di socie dell'associazione, fa parte del personale dell'associazione stessa a norma dell'art. 8 del regio decreto-legge 10 agosto 1928-VI, n. 2034, portante provvedimenti per il funzionamento della C.R.I. Le appartenenti al corpo sono assimilate di rango al personale militare direttivo contemplato dall'art. 1 del regio decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484, relativo al personale mobilitabile della C.R.I.

 

          Art. 2.

     Il corpo delle infermiere volontarie è posto sotto l'alto patronato di Sua Maestà la Regina Imperatrice.

 

          Art. 3.

     Ai sensi degli art. 1 e 2 del regio decreto-legge 10 agosto 1928-VI, n. 2034, portante provvedimenti per il funzionamento della C.R.I., modificato il primo con l'art. 2 del regio decreto 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, le infermiere della C.R.I. sono destinate a prestare servizio di assistenza e conforto agli infermi, in tutti i casi nei quali l'associazione esplica la propria attività, e particolarmente:

     a) nelle unità sanitarie territoriali e mobili della C.R.I. o delle forze armate dello Stato;

     b) nella difesa sanitaria contraerei ed antigas delle popolazioni civili;

     c) nei soccorsi alle popolazioni in caso di epidemie e pubbliche calamità;

     d) in occasione di particolari prestazioni di assistenza della C.R.I. a carattere temporaneo ed eccezionale;

     e) in occasione, infine, di tutte le azioni, che nel campo igienico-sanitario ed assistenziale in genere, nella profilassi delle malattie infettive, nell'assistenza sanitaria e nella educazione igienica a favore delle popolazioni, siano intraprese dalla C.R.I. o da altri enti assistenziali ai quali la C.R.I. presti il proprio concorso.

 

          Art. 4.

     Il servizio prestato dalle infermiere volontarie della C.R.I. è gratuito.

 

          Art. 5.

     In servizio le infermiere volontarie non conservano titoli nobiliari né accademici, che sono unicamente annotati nei ruoli. I soli appellativi che loro competono sono quelli dei propri gradi gerarchici. Le infermiere usano fra loro l'appellativo di "sorella".

 

Parte II

ORDINAMENTO

 

          Art. 6.

     La gerarchia dei gradi del corpo infermiere volontarie della C.R.I. è la seguente:

     Ispettrice nazionale.

     Vice-ispettrice nazionale.

     Segretaria generale dell'ispettorato.

     Ispettrice di centro di mobilitazione.

     Vice-ispettrice di centro di mobilitazione.

     Ispettrice di comitato.

     Vice-ispettrice di comitato.

     Infermiera di comitato.

     Allieva infermiera volontaria.

 

          Art. 7.

     Le infermiere volontarie della C.R.I. quando prestano servizio presso formazioni od enti militari, sono assimilate al grado di ufficiale.

     La gerarchia delle infermiere nei riguardi dei rapporti di dipendenza disciplinare, organizzativa e di mobilitazione tra il personale femminile dell'associazione è ordinata nel modo seguente:

     Vice-ispettrice nazionale - colonnello.

     Segretaria generale dell'ispettrice nazionale - tenente colonnello.

     Ispettrice di centro di mobilitazione - maggiore.

     Vice-ispettrice di centro di mobilitazione e ispettrice di comitato - capitano.

     Vice-ispettrice di comitato - tenente.

     Infermiera volontaria (capo gruppo, capo sala, ecc.) - sottotenente.

     Le allieve infermiere non hanno assimilazione di grado militare, ma ai fini dei trattamenti mensa, alloggio, condizioni di viaggio, ecc., vengono equiparate agli allievi delle accademie militari.

     L'ispettrice nazionale è al di fuori di ogni equiparazione od assimilazione di grado.

 

          Art. 8.

     L'ispettrice nazionale è designata da Sua Maestà la Regina Imperatrice ed è nominata con decreto reale su proposta del ministro per l'interno d'intesa coi ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica.

 

          Art. 9.

     L'ispettrice nazionale ha la suprema direzione del corpo infermiere volontarie, ed impartisce le istruzioni o direttive tecniche o di organizzazione alle quali deve conformarsi il servizio.

 

          Art. 10.

     Presso l'ispettrice nazionale funziona un ufficio direttivo centrale del corpo infermiere volontarie. Esso concreta e traduce in atto le disposizioni e direttive dell'ispettrice, ne esegue gli ordini: provvede per l'inquadramento, per il governo, per la disciplina e mobilitazione delle appartenenti al corpo: tiene al corrente i ruoli attivo e di riserva, gli stati di servizio e le note caratteristiche delle singole infermiere.

     L'ufficio direttivo è organo di collegamento con gli uffici del comitato centrale dell'associazione, cui è devoluta l'amministrazione del corpo e il suo impiego secondo le disposizioni delle competenti autorità superiori.

     L'ufficio direttivo centrale è diretto da una segretaria generale dell'ispettorato.

     Per il servizio d'ordine e d'archivio dell'ufficio vi è adibito quel numero di subalterne che sia ritenuto necessario.

 

          Art. 11.

     L'ispettrice nazionale per delegazione del presidente generale dell'associazione:

     1° nomina le vice-ispettrici nazionali e la segretaria generale dell'ispettorato, proposta all'ufficio direttivo centrale;

     2° nomina le ispettrici di centro di mobilitazione;

     3° nomina su proposta delle ispettrici dei comitati centri di mobilitazione le ispettrici di comitato, le vice-ispettrici, le infermiere di grado superiore e le infermiere volontarie;

     4° dispone, con provvedimento insindacabile, la cessazione dalla carica delle ispettrici e vice-ispettrici anche prima della scadenza del termine previsto dall'articolo seguente.

 

          Art. 12.

     Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano requisiti di specifica preparazione tecnica ed attitudini al comando. Durano in carica due anni, e possono essere riconfermate.

 

          Art. 13.

     Le vice-ispettrici nazionali esercitano le attribuzioni che vengono loro assegnate dalla ispettrice nazionale, dalla quale dipendono.

 

          Art. 14.

     Ad ognuno dei comitati provinciali della C.R.I. che, ai termini dell'art. 7 dello statuto dell'associazione, modificato con l'art. 4 del regio decreto 10 aprile 1930-VIII, n. 496, siano centri di mobilitazione della C.R.I. è addetta un'ispettrice di centro di mobilitazione.

 

          Art. 15.

     Le ispettrici di centro mobilitazione hanno il compito di coordinare e sorvegliare, nell'ambito della propria giurisdizione, che si esercita rispetto a tutti i comitati e sotto-comitati che al centro fanno capo, l'applicazione delle istruzioni e direttive emanate dall'ispettrice nazionale.

     Nell'ambito della circoscrizione del centro le predette ispettrici:

     coadiuvano i presidenti dei comitati provinciali in tutto quanto si attenga alla mobilitazione ospitaliera della C.R.I.;

     riferiscono all'ispettrice nazionale sull'andamento del servizio loro affidato e curano l'impiego e dislocazione delle infermiere secondo gli ordini ricevuti, i piani prestabiliti e in esecuzione delle disposizioni del comitato centrale e per esso, in caso di urgenza, dei comitati provinciali;

     attendono, per la parte che le riguarda, all'esecuzione del piano di mobilitazione del proprio centro: mobilitazione affidata, come di competenza istituzionale, alla responsabilità dei rispettivi comitati, a seconda della circoscrizione territoriale di ciascuno e senza che nulla sia innovato a quanto è disposto dall'ordinamento generale;

     trasmettono, infine, all'ufficio direttivo centrale i progetti di iniziative di ordine generale, le proposte di nomina delle ispettrici e delle vice-ispettrici e, con il loro visto, ed occorrendo con il loro motivato parere, le relazioni annuali, i verbali di esami, le proposte di diploma, le richieste di nulla osta per i singoli corsi e per gli esami e le proposte di nominativi per mobilitazione.

 

          Art. 16.

     Ogni ispettrice di centro di mobilitazione deve tenere al corrente i ruoli attivo e di riserva, prender nota dei servizi mobilitati in sede e fuori sede prestati dalle singole infermiere volontarie nella propria giurisdizione e trasmettere all'ufficio direttivo centrale ogni notizia riguardante la mobilitazione delle proprie dipendenti.

 

          Art. 17.

     Ad ognuno dei comitati provinciali e sotto-comitati della C.R.I. presso i quali siano istituiti i corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie è addetta una ispettrice di comitato.

 

          Art. 18.

     Le ispettrici di comitato o sotto-comitato hanno il compito di:

     a) organizzare e sorvegliare il servizio delle infermiere volontarie da loro dipendenti;

     b) collaborare col direttore della scuola, di cui all'art. 73, ad assicurare il buon funzionamento dei corsi di preparazione e di perfezionamento delle allieve infermiere; a tal uopo esse fanno parte delle commissioni di amministrazione dei corsi che siano costituiti presso i comitati o sotto-comitati;

     c) tenere al corrente un registro delle allieve infermiere ed un registro e uno schedario delle infermiere diplomate del ruolo attivo e del ruolo di riserva; le copie degli stati di servizio e le note caratteristiche; come pure segnalare le benemerenze o le deficienze di particolare rilievo delle proprie dipendenti all'ispettrice nazionale per il tramite dell'ispettrice di centro di mobilitazione;

     d) compilare a fine di ogni anno scolastico (ottobre), tanto sull'andamento delle scuole, quanto sull'attività delle allieve infermiere in servizio, una relazione da trasmettersi, per il tramite della ispettrice del centro di mobilitazione, all'ufficio direttivo centrale;

     e) vegliare sul mantenimento della disciplina e sull'osservanza delle norme regolamentari e delle istruzioni da parte delle allieve infermiere e delle infermiere volontarie; informare caso per caso l'ispettrice nazionale, per il tramite dell'ispettrice del centro di mobilitazione, delle mancanze disciplinari più gravi;

     f) indipendentemente dalla loro partecipazione ai comitati o sotto-comitati e alle commissioni speciali per quanto riguarda i corsi di studio, le ispettrici intervengono (con voto deliberativo) alle adunanze dei consigli di comitato ogni qualvolta si tratti di argomenti relativi al servizio delle infermiere volontarie.

 

          Art. 19.

     Le ispettrici di centro di mobilitazione, di comitato e di sotto-comitato, per ciò che non si riferisce all'attività infermieristica, debbono seguire le direttive del comitato locale.

 

          Art. 20.

     Ad ognuno dei comitati centri di mobilitazione può essere addetta una vice-ispettrice.

     Ad ognuno dei comitati provinciali o sotto-comitati della C.R.I. ai quali è addetta una ispettrice a norma dell'art. 17 del presente regolamento possono essere addette una o più vice-ispettrici secondo le esigenze del servizio.

     Le vice-ispettrici coadiuvano le ispettrici esercitando le mansioni che da queste vengano loro affidate. Sostituiscono le ispettrici impedite di prestare servizio, con l'autorizzazione delle ispettrici stesse, o anche di propria iniziativa in caso di urgente necessità.

     Ad ognuno dei comitati provinciali o sotto-comitati della C.R.I. ai quali non siano addette ispettrici, e nella cui sfera di competenza territoriale abbiano la propria residenza almeno dieci infermiere volontarie, è addetta una capo-gruppo.

 

          Art. 21.

     La qualifica di infermiera di grado superiore è conferita a quelle infermiere volontarie che abbiano dato prova di particolare capacità ed abnegazione, o che abbiano prestato lodevole servizio in condizione di eccezionali difficoltà o che per dieci anni consecutivi abbiano appartenuto al ruolo attivo, ed abbiano riportato nelle note caratteristiche la classifica di "merito eccezionale" o di "ottima".

     Le infermiere che siano nominate, a sensi dell'art. 11 del presente regolamento, vice-ispettrici nazionali, segretaria generale dell'ispettorato, ispettrici di centro di mobilitazione, ispettrici di comitato o vice-ispettrici, acquistano la qualifica di infermiera di grado superiore e la conservano al termine delle funzioni a cui sono state chiamate.

     Fuori del caso previsto nel comma precedente, le infermiere di grado superiore non esercitano funzioni diverse dalle altre infermiere volontarie, a meno che vengano nominate capo-gruppo o capo-sala in base all'articolo seguente.

 

          Art. 22.

     Ogni gruppo di infermiere in servizio presso una unità sanitaria ha una capo-gruppo. Ogni reparto in cui si divide un'unità sanitaria ha una capo-sala.

     L'ispettrice da cui dipendono i singoli gruppi nomina la capo-gruppo e la capo-sala tra le infermiere che abbiano requisiti di specifica preparazione tecnica ed attitudine al comando, in relazione alle esigenze del servizio e per la durata del servizio stesso.

     Qualora nel gruppo delle infermiere addette ad una unità sanitaria o tra le infermiere addette ad un reparto, vi siano infermiere di grado superiore, la capo-gruppo o la capo-sala sono scelte tra queste ultime purché siano iscritte nel ruolo attivo.

     La capo-gruppo e la capo-sala, per la durata delle loro funzioni, hanno autorità di superiore gerarchia sulle infermiere del gruppo e rispettivamente del reparto.

 

          Art. 23.

     Le capo-gruppo esercitano la sorveglianza tecnica e disciplinare sulle infermiere volontarie in servizio presso ciascuna unità sanitaria.

     In ciascuna unità sanitaria la capo gruppo:

     a) ha la rappresentanza e la direzione di tutte le infermiere;

     b) costituisce il tramite necessario per ogni rapporto di ufficio tra il personale direttivo e le infermiere;

     c) assegna le infermiere, presi accordi col direttore dell'unità, ai servizi dei vari reparti;

     d) assicura e controlla l'esercizio delle funzioni di assistenza affidate alle singole infermiere;

     e) tiene in apposito registro nota delle presenze delle infermiere;

     f) riferisce mensilmente, ed in ogni caso al termine delle sue funzioni, con relazione scritta, alla ispettrice del comitato nella cui giurisdizione si trova l'unità sanitaria, sul modo col quale procede il servizio delle infermiere;

     g) compila le note caratteristiche nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 36 e dell'art. 59;

     h) istruisce il personale femminile di basso servizio, che in caso di bisogno sia stato assunto dall'unità sanitaria, circa i doveri derivanti dalla sua temporanea partecipazione all'opera della C.R.I., quando per detto personale non sia stata disposta nell'unità una diversa dipendenza.

 

          Art. 24.

     Le capo-sala coadiuvano la capo-gruppo esercitando la sorveglianza diretta sulle infermiere in servizio nei singoli reparti dell'unità sanitaria.

     La capo-sala di ciascun reparto riceve gli ordini del capo-reparto o dal primario e ne cura l'esecuzione; tiene il registro di consegna; risponde della custodia dei medicamenti e della loro somministrazione; dedica speciale sorveglianza agli ammalati più gravi.

 

          Art. 25.

     Le capo-gruppo e le capo-sala dipendono, per quanto riguarda l'organizzazione del servizio e la disciplina delle gerarchie infermieristiche superiori; per quanto riguarda l'esecuzione tecnica del servizio, dal personale direttivo dell'unità sanitaria.

 

          Art. 26.

     Possono essere nominate infermiere volontarie le socie della C.R.I. che ne facciano domanda al comitato e sotto-comitato nella cui giurisdizione hanno la propria residenza; e che, essendo state ammesse a frequentare i corsi di preparazione di cui all'art. 39 all'uopo istituiti dalla C.R.I. ed avendoli frequentati, abbiano superato i relativi esami.

 

          Art. 27.

     Possono del pari essere nominate infermiere volontarie le socie della C.R.I. che ne facciano domanda al comitato o sotto-comitato nella cui giurisdizione hanno la propria residenza, e che, essendo munite del titolo di infermiera, conseguito in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti in Italia relativamente all'esercizio delle professioni sanitarie ed arti ausiliarie, siano riconosciute idonee al servizio della C.R.I. a giudizio insindacabile dell'ispettrice nazionale.

     L'ispettrice nazionale può decidere, in base alla valutazione del titolo, che l'aspirante debba essere invitata a sostenere, presso la commissione dei corsi, un esame di integrazione, specie per quanto riguarda il pronto soccorso ai feriti di guerra. In tal caso la domanda ha corso soltanto se l'aspirante superi il detto esame.

 

          Art. 28.

     La domanda di cui ai precedenti art. 26 e 27 deve contenere la dichiarazione di aver preso conoscenza del presente regolamento, e l'impegno di osservarne le disposizioni (modelli allegati n. 1 e 2).

     Alla domanda di cui all'art. 27 devono essere uniti i seguenti documenti:

     a) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto gli anni ventuno;

     b) certificato di cittadinanza italiana;

     c) certificato di appartenenza alla razza ariana;

     d) certificato di appartenenza al P.N.F.;

     e) titoli di studio, e quegli altri documenti che l'aspirante credesse di presentare per dimostrare la sua idoneità al servizio, il suo grado di cultura, la conoscenza di lingue straniere ed altre specifiche cognizioni;

     f) consenso dell'amministrazione da cui l'aspirante dipende, quando faccia parte del personale dello Stato o di altri enti pubblici;

     g) due lettere di presentazione di infermiere volontarie o di persone conosciute dal comitato;

     h) certificato di socia della C.R.I.

 

          Art. 29.

     La commissione di amministrazione dei corsi di cui all'art. 72:

     accerta la regolarità della domanda;

     provvede a far accertare da un ufficiale medico della C.R.I. o, quando ciò non sia possibile, da altro sanitario, se l'aspirante abbia sana costituzione fisica e sia esente da difetti organici incompatibili col servizio;

     unisce alla domanda il certificato relativo agli esami di cui agli art. 26 e 42 e all'ultimo comma dell'art. 27, ed il certificato relativo alla visita medica;

     trasmette al comitato del centro di mobilitazione nella cui giurisdizione l'aspirante ha la propria residenza, la domanda con tutti i documenti e con le sue proposte, mediante un foglio conforme all'allegato n. 3 al precedente regolamento.

 

          Art. 30.

     L'ispettrice presso il comitato centro di mobilitazione trasmette all'ispettore nazionale la domanda complementare istruita e documentata, col proprio parere.

 

          Art. 31.

     L'accoglimento o meno della domanda è rimesso alla decisione insindacabile dell'ispettrice nazionale.

     La nomina dell'infermiera volontaria ha luogo mediante provvedimento emanato dall'ispettrice nazionale e di concerto col presidente generale dell'associazione.

     Il relativo diploma è rilasciato a cura dell'ufficio direttivo centrale su modello conforme all'allegato n. 4 del precedente regolamento e reca le firme dell'ispettrice nazionale e del presidente generale.

     Il diploma è accompagnato dalla tessera e dal distintivo di cui agli art. 61 e 62 e importa il versamento della tassa di cui all'art. 76.

 

          Art. 32.

     All'atto della consegna del diploma l'infermiera volontaria dichiara per iscritto se desidera essere iscritta nel ruolo di riserva o nel ruolo attivo (modelli allegati n. 5 e 6).

     In quest'ultimo caso deve impegnarsi a tenersi pronta a prestare servizio per un mese ogni anno in tempo di pace almeno per un biennio. E' in facoltà dell'infermiera di aggiungere a tale impegno quello di tenersi pronta a partire entro ventiquattro ore dalla chiamata in servizio.

 

          Art. 33.

     Le infermiere volontarie in servizio presso unità sanitarie:

     a) prestano assistenza amorevole e conforto morale agli infermi, mantenendo tra questi la disciplina mediante la persuasione ed il garbo;

     b) adempiono alle proprie incombenze assistenziali secondo le leggi e i regolamenti sull'esercizio delle professioni sanitarie ed arti ausiliare e sul servizio sanitario militare, esclusi i servizi di pulizia del materiale, di trasporto, di fatica in genere;

     c) sono a disposizione dei medici per coadiuvarli, sia somministrando medicinali o praticando medicature, iniezioni ed analisi; sia attendendo alla sterilizzazione degli strumenti e degli oggetti di medicazione;

     d) sorvegliano la pulizia dei locali, delle suppellettili, degli apparecchi; prendono nota della temperatura e tengono in ordine i registri di alimenti e di medicinali, i registri clinici, i dati occorrenti per le statistiche.

 

          Art. 34.

     Le infermiere volontarie chiamate eventualmente a prestare servizio fuori delle unità sanitarie sono a disposizione dei medici che dirigono il servizio, per coadiuvarli a loro richiesta nell'organizzazione e nella esecuzione di ogni opera di prevenzione e di assistenza.

 

          Art. 35.

     Le infermiere volontarie che per ragioni di salute o altri giusti motivi non possano attendere all'assistenza diretta degli infermi o dei bisogni di cure, possono essere adibite dai dirigenti i servizi della C.R.I., col consenso delle immediate gerarchie infermieristiche in altre attività che indirettamente concorrano a migliorare le condizioni morali o materiali dei bisognosi di cure, come ad esempio: guidare auto-ambulanze, scrivere libri per ciechi in carattere Braille, fare indumenti per colpiti da calamità e simili.

 

          Art. 36.

     Le infermiere volontarie non in servizio, ovvero in servizio in sede, dipendono dall'ispettorato nel cui ambito di competenza territoriale hanno la propria residenza.

     Quelle in servizio mobilitato fuori sede dipendono dall'ispettrice di centro di mobilitazione nel cui ambito di competenza territoriale funzioni l'unità alla quale sono addette.

     Quelle in servizio mobilitato in zone o in unità non comprese nella competenza territoriale degli enti locali dell'associazione dipendono dalle rispettive capo-gruppo e dall'ufficio direttivo centrale dell'ispettorato nazionale.

     Per quanto riguarda la parte tecnica del servizio, le infermiere volontarie dipendono sempre dai sanitari che sono chiamate a coadiuvare, sia nel caso che esercitino l'assistenza diretta agli infermi o abbiano mansioni dirette nelle sale di medicazione e di operazione in una unità sanitaria, sia nel caso che vi siano destinate a mansioni ausiliarie, come farmacia, guardaroba, laboratorio, dispensa, cucina, sia infine nel caso che vengano adibite alle altre mansioni di cui ai due articoli precedenti.

 

          Art. 37.

     Le infermiere volontarie sono iscritte nel ruolo attivo o nel ruolo di riserva, a seconda della dichiarazione da loro fatta a norma dell'articolo 32 del presente regolamento.

     Scaduto l'impegno di arruolamento biennale assunto con la detta dichiarazione, sono iscritte nel ruolo di riserva qualora non rinnovino l'impegno stesso.

     L'attribuzione della qualifica di infermiera di grado superiore non implica cessazione nè modifica dell'impegno di arruolamento.

     Le infermiere volontarie iscritte nel ruolo attivo, che non prestino regolarmente servizio, giusta l'impegno assunto, vengono trasferite di ufficio, dalla ispettrice del comitato, nel ruolo di riserva; ciò indipendentemente dai provvedimenti disciplinari di cui possano essere oggetto. Del provvedimento deve essere subito informata l'ispettrice del centro di mobilitazione, che a sua volta ne informa l'ufficio centrale.

     Le infermiere volontarie iscritte nel ruolo di riserva possono a loro domanda essere trasferite nel ruolo attivo qualora assumano l'impegno di prestare servizio per un mese ogni anno, almeno per un biennio.

 

          Art. 38.

     Quando siano in uniforme le infermiere volontarie sono tenute al saluto romano verso le proprie gerarchie.

     Ad esse, quando siano in uniforme, è dovuto il saluto da parte dei sottufficiali, graduati e militi della C.R.I.

 

          Art. 39.

     Possono essere ammesse ai corsi di studio per la preparazione ad infermiere volontarie le socie della C.R.I. che, dichiarando di aver preso conoscenza del presente regolamento, ne facciano domanda al comitato o sotto-comitato nella cui giurisdizione hanno la propria residenza, e presso il quale i corsi siano istituiti. Alla domanda, redatta in conformità dell'allegato n. 7 al presente regolamento, devono essere uniti i seguenti documenti:

     a) attestato dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto anni diciannove e non oltrepassato i quarantacinque;

     b) certificato di cittadinanza italiana;

     c) certificato di appartenenza alla razza ariana;

     d) certificato di appartenenza al P.N.F.;

     e) i certificati di studio e gli altri documenti di cui alla lettera e) dell'art. 28;

     f) consenso dell'amministrazione da cui l'aspirante dipende quando faccia parte del personale dello Stato o di altri pubblici;

     g) certificato medico da cui risulti che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed esente da difetti organici;

     h) ricevuta di versamento alla cassa del comitato o sotto-comitato della tassa scolastica per un anno, di cui all'art. 76;

     i) due lettere di presentazione di infermiere volontarie o di persone conosciute dal comitato;

     l) certificato di socia della C.R.I.

 

          Art. 40.

     La commissione di amministrazione dei corsi, esaminati gli atti, ed assunte opportune informazioni sulla condotta morale, politica e civile dell'aspirante, accoglie o respinge la domanda.

     Se la respinge, l'aspirante ha facoltà di ricorrere al presidente generale dell'associazione, che decide in via definitiva, sentita l'ispettrice nazionale.

 

          Art. 41.

     Se la domanda è respinta, l'importo della tassa scolastica versato viene restituito all'interessata.

     La restituzione ha luogo nel caso in cui l'interessata, per ragioni gravi indipendenti dalla sua volontà, non possa frequentare oltre la metà del primo anno dei corsi.

 

          Art. 42.

     L'insegnamento ha la durata di due anni: alla fine del primo anno le allieve infermiere sostengono un esame: se promosse, sono ammesse a seguire l'insegnamento del secondo anno e viene rilasciato un certificato conforme all'allegato n. 8 al presente regolamento.

     Alla fine del secondo anno le allieve infermiere sostengono l'esame definitivo: se promosse sono ammesse a presentare domanda per nomina ad infermiera volontaria.

     Non sono ammesse agli esami le allieve che, durante l'anno, abbiano riportato note caratteristiche sfavorevoli; oppure siano state assenti a più di un quarto delle lezioni teoriche; oppure non abbiano compiuto, nel primo anno, novanta presenze di quattro ore ciascuna, e, nel biennio duecentodieci presenze complessive di quattro ore ciascuna, alle esercitazioni pratiche in una formazione sanitaria. Le allieve che impieghino più di due anni a conseguire il diploma, dovranno compiere altre trenta presenze pratiche oltre le prescritte.

 

          Art. 43.

     Sull'opera del corpo infermiere volontarie e sull'andamento dei corsi di studio l'ispettrice nazionale riferisce annualmente con una relazione scritta al presidente generale dell'associazione.

 

Parte III

DISCIPLINA

 

          Art. 44.

     Le infermiere volontarie devono:

     a) ispirare il loro contegno alla massima serietà personale e riservatezza;

     b) obbedire scrupolosamente ai superiori;

     c) attenersi con ogni esattezza tanto alle direttive ed istruzioni dell'ispettrice, quanto ai regolamenti ed altre norme in vigore presso l'unità sanitaria nella quale prestano servizio e curarne il rispetto da parte degli infermi e dei loro parenti ammessi a visitarli;

     d) rispettare con rigorosa puntualità l'orario prescritto;

     e) presentarsi alla capo-gruppo entrando od uscendo dai locali della unità sanitaria;

     f) informare in tempo la capo-gruppo o la capo-sala in caso d'impedimento a prestare servizio;

     g) astenersi da familiarità, sia coi sanitari, sia con gl'infermi;

     h) usare nei rapporti con gl'infermi amorevolezza, dignità e fermezza;

     i) astenersi dal portare agl'infermi cibi e bevande o altro senza autorizzazione dei sanitari;

     l) astenersi dall'esprimere apprezzamenti sullo svolgimento della malattia o sulle cure ordinate dai sanitari;

     m) osservare rigorosamente il segreto professionale su quanto abbiano veduto, udito o fatto.

 

          Art. 45.

     L'autorizzazione a non prestare servizio è concessa caso per caso all'infermiera volontaria impedita dalla ispettrice competente ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento.

     L'ispettrice, informata dalla capo-gruppo, concede l'autorizzazione, previo accertamento dell'impedimento.

     L'infermiera deve riprendere servizio, o immediatamente, se l'autorizzazione non è concessa, ovvero al termine dell'autorizzazione.

     Quando si tratti d'impedimento per malattia, l'infermiera può chiedere che l'accertamento della malattia sia fatto mediante visita di un ufficiale medico.

 

          Art. 46.

     Le infermiere volontarie debbono indossare in servizio l'uniforme stabilita da apposito regolamento, emanato dalla presidenza generale dell'associazione (ufficio direttivo centrale del corpo).

 

          Art. 47.

     Le infermiere volontarie devono esercitare le funzioni di infermeria solo a servizio della C.R.I.

     L'infrazione a questa disposizione è aggravata dal fatto che l'infermiera:

     a) abbia prestato l'opera propria in uniforme della C.R.I.;

     b) abbia accettato una retribuzione per l'opera prestata.

 

          Art. 48.

     I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:

     a) il rimprovero;

     b) la censura, cioè il rimprovero inflitto con nota scritta che viene inserita nel fascicolo personale dell'infermiera;

     c) la sospensione dal servizio per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a dodici, inflitta con atto scritto che viene inserito nel fascicolo personale dell'infermiera;

     d) la radiazione dai ruoli delle infermiere volontarie.

 

          Art. 49.

     I provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero sono presi tenuto conto o delle circostanze di particolare momento nelle quali l'infrazione sia stata commessa, o del fatto che l'infrazione sia stata già altre volte commessa.

     La radiazione dai ruoli è pronunciata in caso di assoluta incompatibilità del contegno dell'infermiera coi doveri e col decoro inerenti alla sua qualità.

     Nessun provvedimento disciplinare può essere preso senza che l'infrazione sia stata contestata all'interessata, con invito a discolparsi.

 

          Art. 50.

     Il rimprovero può essere inflitto da ogni superiore gerarchico. La censura è inflitta dalla ispettrice competente ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento, su proposta della superiore immediata.

     Contro tali provvedimenti l'infermiera interessata può ricorrere all'ispettrice nazionale, la cui decisione è definitiva.

     La sospensione può essere inflitta solo dall'ispettrice nazionale, con decisione definitiva presa su proposta motivata dalla ispettrice competente.

     La radiazione dai ruoli può essere solo disposta dalla ispettrice nazionale di concerto col presidente generale dell'associazione, su proposta motivata dalla ispettrice competente, e dietro parere conforme di una commissione di disciplina la quale abbia giudicato che l'infermiera inquisita non è meritevole di restare nei ruoli del personale della C.R.I.

 

          Art. 51.

     La commissione di disciplina di cui all'articolo precedente è nominata di volta in volta dall'ispettrice nazionale e convocata presso l'ufficio direttivo centrale.

     E' composta di una vice-ispettrice nazionale, presidente, di due ufficiali medici superiori della C.R.I. e di una ispettrice (infermiera di grado superiore) segretaria.

     Per la costituzione ed il funzionamento della commissione si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli art. 61 e seguenti del regio decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484, relativo al personale mobilitabile della C.R.I.

 

          Art. 52.

     Le mancanze in servizio rilevate dai capi di reparto o dal personale direttivo dell'unità sanitaria dove l'infermiera presta servizio, devono essere oggetto di un rapporto del direttore dell'unità all'ispettrice o alla capo-gruppo, che, a sua volta, espletate le indagini necessarie, provvede, informandone l'ispettrice competente, ovvero se occorra, sottomette a questa il caso.

     La capo-gruppo dà partecipazione al direttore dell'unità del proprio provvedimento o di quello dell'ispettrice.

 

          Art. 53.

     Indipendentemente dalla radiazione prevista negli art. 48 e 51 del presente regolamento, l'infermiera volontaria è cancellata dai ruoli nei casi seguenti:

     a) dimissioni volontarie, presentate per via gerarchica con domanda motivata diretta all'ispettrice nazionale ed accettate dall'ufficio direttivo centrale.

     Le dimissioni non saranno accettate in tempo di mobilitazione totale o parziale; decorreranno, se l'infermiera è iscritta nel ruolo attivo, dalla scadenza dell'impegno di arruolamento. L'accettazione delle dimissioni potrà essere sospesa qualora esigenze del momento lo richiedano;

     b) interdizione, inabilitazione od irreperibilità, accertate dall'ispettrice di centro di mobilitazione competente, che ne informa l'ufficio direttivo centrale;

     c) riforma, su verbale di apposito collegio medico, riunito presso il centro di mobilitazione; verbale comunicato all'ufficio direttivo centrale, ed accettato dall'interessata, che avrà altrimenti diritto ad una visita collegiale d'appello di carattere definitivo, presso l'ufficio direttivo centrale suddetto. La riforma potrà aver luogo soltanto se l'interessata sia stata riconosciuta non idonea neppure a mansioni ausiliarie e sedentarie;

     d) perdita della cittadinanza italiana, accertata dall'ispettrice di centro di mobilitazione, che ne informa l'ufficio direttivo centrale;

     e) perdita della qualità di socia della C.R.I. a termini dell'art. 18 dello statuto dell'associazione approvato con regio decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 111. Di tale perdita la presidenza generale dell'associazione informa l'ufficio direttivo centrale.

     f) cessazione volontaria della qualità di socia della C.R.I.

 

          Art. 54.

     Tanto nel caso di cui agli art. 48 e 51 del presente regolamento, quanto nei casi di cui all'articolo precedente, l'ufficio direttivo centrale opera la radiazione o la cancellazione dell'infermiera dai propri ruoli e dispone che venga operata dai ruoli dell'ispettrice di centro di mobilitazione e di comitato competente.

 

Parte IV

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 55.

     Il ruolo attivo e il ruolo di riserva delle infermiere volontarie, di cui agli art. 10, 16, 32 e 37 del presente regolamento, sono tenuti al corrente dall'ufficio direttivo centrale e dalle ispettrici locali conformemente ai modelli prescritti dal suddetto ufficio.

     I ruoli dell'ufficio direttivo centrale comprendono le infermiere volontarie raggruppate a seconda degli ispettorati locali nel cui ambito di competenza territoriale le singole infermiere hanno la propria residenza.

     I ruoli di ciascun ispettorato locale comprendono le infermiere volontarie che hanno la propria residenza nell'ambito di competenza territoriale dell'ispettorato medesimo.

     Nel ruolo attivo sono iscritte con una menzione speciale le infermiere volontarie che, a termini dell'art. 32 del presente regolamento, si siano dichiarate pronte a prendere servizio entro ventiquattro ore dalla chiamata.

 

          Art. 56.

     Avvenuta la nomina di una infermiera volontaria, l'ufficio direttivo centrale procede alla iscrizione di essa nei propri ruoli, e ne dà notizia all'ispettrice di centro di mobilitazione competente, che a sua volta procede anch'essa all'iscrizione nei propri ruoli e provvede per le ulteriori comunicazioni che fossero necessarie per il disposto dell'art. 18, lettera c).

     Successivamente l'ispettorato locale procede agli eventuali trasferimenti dell'infermiera volontaria da un ruolo all'altro, e comunica immediatamente ciascuna variazione all'ufficio direttivo centrale.

 

          Art. 57.

     Gli ispettorati locali debbono tenere accurata nota delle destinazioni di servizio che ciascuna delle infermiere proprie dipendenti abbia avuto sia in unità dell'associazione, sia in unità delle forze armate, sia eventualmente presso altri enti.

     L'ufficio direttivo centrale e gli ispettorati locali dovranno comunicarsi fra loro, a seconda dei casi previsti dall'art. 36, tutte le variazioni al riguardo, in modo che l'attività di servizio di ciascuna infermiera possa essere seguita e registrata nei documenti matricolari contenuti nel fascicolo di cui al seguente art. 60.

     E' fatto obbligo alle infermiere di comunicare all'ispettorato dal quale dipendono i cambiamenti di residenza civile, per i conseguenti trasferimenti di ruolo a norma dell'articolo medesimo.

 

          Art. 58.

     Lo stato di servizio di ciascuna infermiera volontaria (modello allegato n. 9) indica con precisione tutte le attività precedenti e susseguenti alla nomina ad infermiera, i dati relativi alla cultura generale e specifica, i titoli di studio, i diplomi, le benemerenze, le ricompense, le campagne e quanto altro possa permettere la esatta valutazione della capacità e delle possibilità di utilizzazione dell'infermiera.

     Nello stato di servizio viene annotato ogni cambiamento di residenza e di stato civile.

     Lo stato di servizio è redatto dall'ispettrice del comitato da cui l'infermiera volontaria dipende ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento; un esemplare ne è trasmesso all'ufficio direttivo centrale per il tramite dell'ispettrice del centro di mobilitazione.

     L'ispettrice comunica poi per il tramite dell'ispettorato del centro all'ufficio direttivo centrale qualsiasi variazione effettuata nello stato di servizio.

 

          Art. 59.

     Le note caratteristiche sono redatte su modello conforme all'allegato n. 10 del presente regolamento:

     a) ogni tre anni per le infermiere di ruolo attivo;

     b) al termine di ogni servizio mobilitato, per le infermiere di ambedue i ruoli.

     Le note sono compilate e firmate dall'ispettrice da cui l'infermiera dipende a norma dell'art. 36. Se compilate da una ispettrice di comitato o sotto-comitato sono trasmesse all'ispettrice del centro di mobilitazione, che le controfirma annotandole eventualmente con gli altri elementi a sua cognizione. Di tutte inoltra una copia all'ufficio direttivo centrale.

     Le note caratteristiche delle allieve sono ugualmente redatte dall'ispettrice al termine di ogni anno scolastico con le stesse modalità.

     Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 36 le note sono compilate a seconda delle necessità, in duplice o in triplice copia, dalla capo-gruppo e trasmesse all'ufficio direttivo centrale, che ne inoltre un esemplare alle ispettrici competenti. Le note delle capo-gruppo sono, nel caso medesimo, compilate dall'ispettrice nazionale.

     Le note hanno carattere rigorosamente riservato; devono porre in evidenza le prove date dall'infermiera o dall'allieva di operosità, diligenza, capacità, iniziativa, la sua condotta, le sue qualità morali, devono infine compendiare i giudizi espressi in una delle seguenti qualifiche complessive: insufficiente - mediocre - buona - ottima - di merito eccezionale.

 

          Art. 60.

     Se, per cambiamenti di residenza ordinaria, un'infermiera volontaria passa dai ruoli di un ispettorato ai ruoli di un altro, il primo rimette al secondo, previa autorizzazione dell'ufficio direttivo centrale, il fascicolo costituito dagli esemplari che esso possiede dello stato di servizio e delle note caratteristiche.

     In questo caso però la prima ispettrice conserva presso di sé una copia dello stato di servizio, esattamente compilato fino al giorno del trasferimento.

 

          Art. 61.

     L'infermiera volontaria all'atto della nomina viene iscritta nei ruoli con un numero di matricola e riceve dall'ispettrice del centro di mobilitazione una tessera di riconoscimento fornita dalla presidenza generale della C.R.I.

     La tessera, munita della fotografia dell'infermiera in uniforme, enuncia il nome della titolare, il numero di matricola e la data di nascita.

 

          Art. 62.

     L'ispettrice nazionale, le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e vice-ispettrici, portano un distintivo del grado conforme ad un modello stabilito dalla presidenza generale.

     Tutte le infermiere volontarie portano un distintivo costituito da una medaglia d'argento con il nastrino bianco filettato di rosso e il nome dell'infermiera volontaria inciso sul verso della medaglia: ricevono la medaglia insieme con il diploma.

     Le infermiere di grado superiore appongono sul nastro delle medaglia o sul nastrino una speciale fascetta con la dizione: "infermiera di grado superiore".

     Le infermiere volontarie che hanno prestato regolare servizio per i periodi stabiliti nel regolamento durante venticinque anni di iscrizione hanno diritto al conferimento della croce di anzianità della C.R.I.

 

          Art. 63.

     La chiamata delle infermiere volontarie iscritte nel ruolo attivo per il periodo annuale di servizio ordinario o per servizio locale di rappresentanza, ha luogo con provvedimento dell'ispettrice del comitato dal quale dipende l'infermiera volontaria.

     Il servizio ordinario del periodo annuale è prestato dall'infermiera volontaria, per quanto possibile, nel comune ove essa ha la propria residenza, o nel più vicino comune del medesimo centro di mobilitazione in cui trovasi una unità sanitaria appropriata.

     Se il comune più vicino è situato fuori dell'ambito di competenza territoriale del comitato o sotto-comitato, l'ispettrice provoca il provvedimento di chiamata da parte dell'ispettrice del centro di mobilitazione.

 

          Art. 64.

     Ogni qualvolta occorra chiamare infermiere volontarie in servizio di guerra, o in servizio straordinario in tempo di pace, si dovrà dare la precedenza a quelle che sono iscritte nel ruolo attivo.

 

          Art. 65.

     La chiamata delle infermiere volontarie in servizio straordinario in tempo di pace o in servizio di guerra ha luogo con provvedimento dell'ispettrice nazionale emanato per delega del presidente generale dell'associazione, e notificato all'interessata dall'ispettrice da cui dipende.

     Nelle chiamate in servizio straordinario in tempo di pace si deve dare la precedenza alle infermiere volontarie che hanno la propria residenza più vicina al luogo ove il servizio deve essere prestato.

 

          Art. 66.

     L'infermiera volontaria deve presentarsi ad assumere servizio nel tempo, nel luogo e con le modalità che il provvedimento di chiamata stabilisce.

     In caso di malattia o di forza maggiore l'infermiera volontaria può chiedere all'ispettrice competente a sensi dell'art. 36 del presente regolamento una proroga all'inizio del servizio, ed eventualmente anche la dispensa dalla chiamata, allegando alla domanda i documenti che valgano a dimostrare la realtà dell'impedimento, di cui è giudice l'ispettrice.

     Questa deve informare immediatamente della proroga o dispensa concessa l'ispettrice nazionale, per il tramite dell'ispettrice del centro di mobilitazione.

     In caso di malattia l'infermiera ha diritto di chiedere che il relativo accertamento sia fatto mediante visita di un ufficiale medico.

 

          Art. 67.

     Le infermiere volontarie non possono prestare servizio di assistenza sanitaria, igienica o sociale, anche temporaneo, presso enti diversi della C.R.I., e tanto meno essere iscritte nelle liste di tali enti, senza autorizzazione dell'ispettrice nazionale.

     L'autorizzazione cessa di avere effetto quando le infermiere volontarie sono chiamate in servizio dalla C.R.I. in tempo di pace o in tempo di guerra.

 

          Art. 68. [2]

     [Fermo restando il concetto della gratuità delle prestazioni, le infermiere volontarie chiamate in servizio fuori del comune ove hanno la propria residenza, ovvero obbligate, anche nel comune di residenza, ad alloggiare presso unità sanitarie o formazioni speciali, hanno alloggio, vitto, riscaldamento, illuminazione a carico dell'amministrazione dell'unità o formazione.

     Viaggiano in tempo di guerra col foglio di via, in tempo di pace coi biglietti a riduzione forniti dalla C.R.I., e hanno diritto al rimborso del costo dei biglietti e dell'indennità di bagaglio.

     Queste facilitazioni valgono per recarsi dal luogo di residenza al luogo ove l'infermiera deve prestare servizio o viceversa.

     Mediante accordi annuali da stabilire con apposita convenzione tra il ministero delle finanze e la presidenza generale della C.R.I., sarà determinata una somma da versare dal ministero suddetto all'ispettorato del corpo infermiere volontarie a titolo di occorrenze speciali di equipaggiamento e per rimborso di altre spese vive.]

 

          Art. 69.

     Le infermiere volontarie che ammalano durante il servizio hanno diritto all'assistenza medica e farmaceutica delle unità sanitarie o formazioni speciali presso le quali prestano servizio.

 

          Art. 70.

     Sono applicabili alle infermiere della C.R.I. le disposizioni del regio decreto-legge 1 aprile 1935-XIII, n. 343, e le norme esecutive approvate con decreto 6 novembre 1935-XIV del Duce del fascismo, Capo del governo, a favore del personale statale e degli enti pubblici chiamato o trattenuto alle armi per esigenze militari, che abbia contratto arruolamento col consenso della propria amministrazione.

     Alle infermiere volontarie che siano impiegate di aziende private spetta il trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, sempreché prestino servizio fuori del luogo di lavoro.

 

          Art. 71.

     Ogni comitato o sotto-comitato della C.R.I., che abbia predisposto i mezzi finanziari e tecnici all'uopo necessari, può chiedere al presidente generale dell'associazione di essere autorizzato ad istituire corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie.

     Il presidente generale concede l'autorizzazione sentita l'ispettrice nazionale, tenute presenti le garanzie offerte di serietà e regolarità degli studi.

     L'ispettrice del comitato o sotto-comitato interessato per il tramite dell'ispettrice del centro di mobilitazione deve chiedere annualmente il nulla osta alla ispettrice nazionale prima di dare inizio a ciascun primo corso di studio, documentando la possibilità di svolgerlo secondo i programmi stabiliti.

 

          Art. 72.

     Presso ogni comitato o sotto-comitato autorizzato ai corsi è istituita una commissione di amministrazione dei corsi stessi, col mandato di curarne l'ordinamento e l'andamento.

     La commissione è presieduta dal presidente del comitato o sotto-comitato, ovvero da un membro del consiglio del comitato o sotto-comitato che il presidente abbia all'upo delegato.

     E' composta inoltre: da due commissari eletti per due anni dal predetto consiglio anche fuori del proprio seno, e rieleggibili allo scadere dei due anni; dall'ispettrice addetta al comitato o sotto-comitato; dai direttori degli istituti scientifici e sanitari presso i quali si svolgono i corsi o si compie il tirocinio di pratica.

 

          Art. 73.

     La commissione di amministrazione dei corsi nomina gli insegnanti preferibilmente tra gli ufficiali medici della C.R.I., del regio esercito, della regia marina e della regia aeronautica, tenendo conto in particolare dei titoli accademici d'insegnamento, e delle funzioni direttive esercitate in grandi ospedali.

     Tra gl'insegnanti la commissione nomina il direttore dei corsi, che è chiamato a farne parte.

 

          Art. 74.

     I corsi di istruzione teorica e pratica sono impartiti negli istituti sanitari della C.R.I., negli ospedali civili, negli ospedali militari e negli ambulatori.

     I corsi sono svolti con metodi ed intendimenti pratici.

     La disciplina dei corsi è affidata all'ispettrice, che terrà nota delle presenze alle lezioni e alle esercitazioni e dei temi svolti.

 

          Art. 75.

     Il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione ai corsi per le infermiere volontarie scade il 30 novembre di ogni anno.

     Entro il medesimo termine l'allieva infermiera che intende seguire il secondo corso deve provvedere al versamento, nella cassa del comitato o sotto-comitato, della tassa d'iscrizione per il secondo anno.

 

          Art. 76.

     Per essere ammesse a ciascun corso le aspiranti debbono versare una tassa d'iscrizione, stabilita dalla presidenza generale della associazione.

     Per il rilascio del diploma d'infermiera volontaria deve essere versata una tassa di diploma, parimenti stabilita dalla presidenza suddetta.

     Le tasse d'iscrizione al 1° e al 2° anno sono conteggiate dal comitato in un capitolo speciale del suo bilancio, del quale capitolo è reso conto ogni anno al comitato centrale della C.R.I.

     Il provento delle tasse d'iscrizione costituisce un fondo speciale che la commissione d'amministrazione, su proposta del direttore dei corsi, devolve alla gestione dei corsi stessi, sia per far fronte alle spese necessarie per il loro esercizio, sia eventualmente, qualora si verifichi un avanzo, per formare una riserva destinata a futuri bisogni, come acquisto, rinnovazione, o miglioramento di materiale didattico, tavole murali, apparecchi di protezione, armadi, libri.

     Le tasse di diploma debbono essere invece versate al comitato centrale della C.R.I.

 

          Art. 77.

     L'insegnamento ha la durata di due anni, ed è ripartito in due corsi distinti, ciascuno della durata di un anno.

     In ciascun corso la parte didattica, che si svolge in un semestre, è integrata da esercitazioni pratiche.

     Alla fine del primo corso hanno luogo gli esami davanti una Commissione composta di un delegato tecnico del Comitato centrale della C.R.I. che presiede, del direttore, di due insegnanti dei corsi e della ispettrice [3].

     Della Commissione degli esami di diploma fanno parte, oltre i precedenti commissari, anche il medico provinciale o un suo delegato, che presiede, nonchè un rappresentante della sanità militare [4].

     La votazione alla fine del primo corso è effettuata a cinquantesimi, ed ogni commissario può assegnare fino a dieci decimi. Se promosse le candidate che abbiano riportato una votazione media almeno trentacinque cinquantesimi.

     Per gli esami di diploma la votazione è effettuata a settantesimi ed ogni commissario può assegnare fino a 10 decimi. Sono promosse le candidate che abbiano riportato una votazione media di almeno 49 settantesimi [5].

 

          Art. 78. [6]

     I programmi dei corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie sono stabiliti dall'ispettrice nazionale d'intesa con il presidente generale della C.R.I. ed approvati dal Ministero della sanità, di concerto con il Ministero della difesa.

 

          Art. 79.

     Oltre i corsi di studio di cui agli articoli precedenti possono essere istituiti presso i comitati e sotto-comitati della C.R.I. con le stesse norme, anche corsi di specializzazione nei seguenti rami dell'assistenza infermieristica:

     a) tecnica di laboratorio con particolare riguardo alla tubercolosi e alla malaria;

     b) radioterapia e radiodiagnostica;

     c) ginnastica medica, ortopedia e terapia fisica;

     d) assistenza in sala operatoria: quest'ultimo corso prevalentemente di carattere pratico.

     I corsi di specializzazione hanno ciascuno la durata di un semestre.

     Sono ammesse a tali corsi le infermiere volontarie già nominate, che ne facciano domanda al comitato o sotto-comitato presso i quali essi sono istituiti, versando la relativa tassa d'iscrizione, che siano giudicate idonee dalla commissione d'amministrazione dei corsi ed abbiano conseguito il diploma d'infermiera volontaria, con votazione di almeno quarantotto sessantesimi.

     Al termine del corso l'infermiera che lo ha frequentato sostiene un esame. La commissione esaminatrice è composta di un delegato tecnico del comitato centrale della C.R.I. che presiede, del direttore, di un insegnante dei corsi, dell'insegnante che ha impartito l'insegnamento di specializzazione e dell'ispettrice. La votazione è effettuata a cinquantesimi ed ogni commissario può assegnare fino a dieci decimi. Sono promosse le candidate che abbiano riportato una votazione di almeno trentacinque cinquantesimi.

     L'infermiera che ha superato l'esame ottiene un certificato firmato dai componenti la commissione esaminatrice; e ha il diritto di apporre al nastro della propria medaglia distintivo, e al relativo nastrino, il segno corrispondente della sua specializzazione, stabilito dal presidente generale d'intesa con l'ispettrice nazionale.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 4 febbraio 1963, n. 95.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 4 febbraio 1963, n. 95.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 4 febbraio 1963, n. 95.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 4 febbraio 1963, n. 95.