§ 6.1.180 - L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 (legge finanziaria 2010)


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:22/12/2009
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per l’anno finanziario 1998 e [...]
Art. 2.  Modifiche della legge provinciale 14 agosto 2001, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno [...]
Art. 3.  Norma transitoria
Art. 4.  Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone”
Art. 5.  Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante “Disposizioni relative all’incentivazione in agricoltura”
Art. 6.  Autorizzazioni di spesa per l’anno 2010 Tabelle A e B
Art. 7.  Fondi per la finanza locale
Art. 8.  Disposizioni in materia di contrattazione collettiva
Art. 9.  Modifica della legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4, recante “Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni”
Art. 10.  Progetto di produzione e distribuzione di idrogeno
Art. 11.  Modifica della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, recante “Tutela del paesaggio”
Art. 12.  Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico
Art. 13.  Consorzio di garanzia unico
Art. 14.  Fondo del Consorzio osservatorio ambientale e per la sicurezza del lavoro per i lavori afferenti il cunicolo pilota per la galleria di base del Brennero
Art. 15.  Fondo per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica e copertura finanziaria
Art. 16.  Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano”
Art. 17.  Modifica della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, recante “Disposizioni sulle acque”
Art. 18.  Modifica della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, recante “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”
Art. 19.  Modifica della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, recante “Provvedimenti relativi all’assistenza odontoiatrica”
Art. 20.  Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, recante “Spesa e contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio [...]
Art. 21.  Modifiche della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, recante “Servizi pubblici locali”
Art. 22.  Modifiche della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, recante “Difesa dalle avversità atmosferiche”
Art. 23.  Modifica della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50, recante “Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale”
Art. 24.  Modifica della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, recante “Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”
Art. 25.  Abrogazioni e modifiche
Art. 26.  Entrata in vigore


§ 6.1.180 - L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 (legge finanziaria 2010)

(B.U. 5 gennaio 2010, n. 1 - S.O. n. 1)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

 

Art. 1. Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. Nell’ipotesi di perdita di possesso del veicolo per furto o di radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico dello stesso per esportazione all’estero o rottamazione, è riconosciuto il diritto al rimborso della tassa automobilistica per un importo proporzionale ai mesi interi successivi a quello in cui si è verificato uno dei citati eventi interruttivi del possesso.

Con il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 10 della presente legge, sono stabiliti i presupposti, gli aventi diritto, le modalità e le regole per la determinazione della misura di tale rimborso, nonché la decorrenza effettiva del diritto stesso.”

 

2. Il comma 6-ter dell’articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“6-ter. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 l’aliquota IRAP prevista dal comma 6-bis è ridotta di 0,42 punti percentuali. Tale riduzione non trova applicazione per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche.”

 

3. I commi 6-quater, 6-quinquies, 6-sexies, 6-septies, 6-octies e 6-nonies dell’articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono abrogati.

 

     Art. 2. Modifiche della legge provinciale 14 agosto 2001, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legislative collegate”

1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 14 agosto 2001, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Le tariffe di cui al comma 1 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 ottobre 1988, n. 29/L, sono maggiorate del 50 per cento a decorrere dal 1ºgennaio 2010.”

 

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 14 agosto 2001, n.

9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“2. Al comma 1 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 ottobre 1988, n. 29/L, le parole: “cinquanta per cento” sono sostituite dalle parole: “cento per cento”.

 

     Art. 3. Norma transitoria

1. La modifica del regolamento di esecuzione prevista dal comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, dovrà essere adottata entro il 30 giugno 2010.

 

     Art. 4. Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone”

1. Dopo il comma 4-bis dell’articolo 13 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“4-ter. Le entrate derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio dei servizi di trasporto locale di interesse provinciale vengono destinate a favore del settore trasporto pubblico di persone.”

 

     Art. 5. Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante “Disposizioni relative all’incentivazione in agricoltura”

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 12-bis della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“6. L’organismo pagatore è autorizzato a rimborsare l’importo dell’IVA non recuperabile e non rendicontabile derivante dalla gestione degli aiuti e degli interventi all’interno del fondo FEASR - fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - e a liquidare gli aiuti supplementari provinciali, nei limiti autorizzati dalla Commissione europea con il Programma di sviluppo rurale del fondo FEASR, attingendo, in entrambe le ipotesi, ai fondi che saranno annualmente stabiliti con la legge finanziaria attraverso la medesima gestione di cassa di cui al comma 3. Possono essere utilizzate le risorse giacenti, quale quota di cofinanziamento provinciale presso la gestione di cassa già citata.”

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

     Art. 6. Autorizzazioni di spesa per l’anno 2010 Tabelle A e B

1. Per l’applicazione delle norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, indicate nei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base riportate nell’allegata tabella A, sono autorizzate per l’anno finanziario 2010 spese nella misura indicata nella tabella medesima.

 

2. Per l’attuazione di interventi od opere ad esecuzione pluriennale, ivi inclusi forniture e servizi volti ad assicurare il completamento, la piena funzionalità dei lavori e la rispondenza alle finalità cui le opere sono destinate, sono inoltre autorizzate per l’anno finanziario 2010 e per il quadriennio 2011-2014 spese nella misura indicata nell’allegata tabella B. Le quote di spesa destinate a gravare sugli esercizi dal 2011 al 2014 saranno stabilite dalla relativa legge finanziaria.

 

3. Per le finalità indicate al comma 2, l’amministrazione provinciale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell’anno 2010 nei limiti delle spese annualmente previste per il quinquennio 2010-2014, tenendo conto anche degli impegni assunti negli esercizi precedenti. La spesa da impegnare a carico di ciascuno degli esercizi dal 2011 al 2014 non dovrà superare l’80 per cento della spesa autorizzata per l’esercizio 2010.

 

     Art. 7. Fondi per la finanza locale

1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è stabilita per l’anno finanziario 2010 come segue:

a) fondo ordinario:

262.250.549,00 euro (Unità previsionale di base – UPB 26100);

 

b) fondo per investimenti:

68.622.640,00 euro (UPB 26200);

c) fondo per ammortamento mutui:

74.000.000,00 euro (UPB 26205);

d) fondo perequativo:

3.000.000,00 euro (UPB 26100);

e) fondo di rotazione per investimenti:

80.000.000,00 euro (UPB 26200).

 

2. Una quota del fondo di cui al comma 1, lettera c), pari a 1.220.878,43 euro, è autorizzata come limite d’impegno ed è destinata al pagamento della prima annualità di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente. Le annualità successive alla prima graveranno sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri, fino all’anno 2029 incluso.

 

     Art. 8. Disposizioni in materia di contrattazione collettiva

1. Per la contrattazione collettiva per l’anno 2010 per il comparto del personale dell’amministrazione provinciale, del personale della sanità e del personale della scuola è autorizzata, a carico del bilancio provinciale (UPB 31100), la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2010 e di 52 milioni di euro all’anno per gli anni 2011 e 2012.

 

2. L’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 8, comma 1, della legge provinciale 9 aprile 2009, n. 1, per la contrattazione collettiva per l’anno 2009 per i comparti ivi indicati, a carico dell’esercizio finanziario 2009, è trasferita per una quota di 19,9 milioni di euro a carico dell’esercizio finanziario 2010. La corrispondente quota di stanziamento nel bilancio di previsione 2009 (UPB 31100) costituisce economia di spesa.

 

     Art. 9. Modifica della legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4, recante “Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni”

1. Per l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 45 della legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4, è determinato a carico del bilancio 2010 uno stanziamento di 11 milioni di euro (UPB 07200).

 

     Art. 10. Progetto di produzione e distribuzione di idrogeno

1. Per la realizzazione del progetto di produzione e distribuzione di idrogeno tratto da fonti rinnovabili, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere all’Istituto per innovazioni tecnologiche Bolzano scarl un contributo nella misura massima di 500.000,00 euro (UPB 19215) all’anno per tre esercizi finanziari consecutivi.

 

     Art. 11. Modifica della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, recante “Tutela del paesaggio”

1. Dopo l’articolo 18-bis della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 18-ter (Partecipazione della Provincia alla Fondazione UNESCO, concernente le Dolomiti) - 1. La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a partecipare alla costituzione di una fondazione legata al riconoscimento delle Dolomiti quale bene naturale del patrimonio mondiale dell’UNESCO, senza scopo di lucro, in riconoscimento del valore di tali montagne per l’Alto Adige. La fondazione ha lo scopo di contribuire allo sviluppo conservativo e durevole dei beni naturali.

2. Lo statuto della fondazione è approvato dalla Giunta provinciale e deve prevedere una adeguata rappresentanza della Provincia negli organi della fondazione.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare mezzi finanziari per la costituzione del patrimonio della fondazione. Per questa finalità è autorizzata a carico del bilancio dell’esercizio 2010 (UPB 25210) la spesa massima di 150.000 euro.

4. Dopo l’approvazione del programma annuale e del bilancio preventivo della fondazione, la Giunta provinciale è autorizzata a concorrere annualmente alle spese per l’amministrazione e la gestione della fondazione.

5. La Giunta provinciale è autorizzata inoltre a mettere gratuitamente a disposizione della fondazione locali, attrezzature e arredamento.

6. La spesa a carico degli anni successivi verrà autorizzata con la legge finanziaria annuale.”

 

     Art. 12. Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico

1. E’ istituita l’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, di seguito denominata Agenzia (ASSE).

 

2. L’Agenzia è ente strumentale della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.

 

3. L’Agenzia:

a) gestisce gli interventi di assistenza e di previdenza integrativa previsti dalle leggi in materia, nonché quelli che potranno essere demandati da specifiche norme;

b) gestisce ed eroga eventuali finanziamenti pubblici disposti dalla Provincia, finalizzati alla promozione e realizzazione di opere pubbliche e di progetti di sviluppo economico.

 

4. La Provincia è autorizzata a trasferire in proprietà ovvero ad assicurare comunque il godimento dei beni mobili ed immobili necessari all’espletamento delle attività dell’Agenzia, nonché a mettere a disposizione il proprio personale. Le altre spese per il funzionamento nonché quelle per l’erogazione degli interventi di competenza dell’Agenzia sono a carico del bilancio dell’Agenzia medesima.

 

5. L’Agenzia può contrarre finanziamenti bancari ed attivare ogni altra forma di ricorso al mercato finanziario consentita dalla legge. L’Agenzia svolge altresì ogni altra operazione funzionale o accessoria alla realizzazione delle finalità indicate dal presente articolo e al reperimento delle risorse necessarie, ivi incluso il rilascio di garanzie.

 

6. L’Agenzia può assumere partecipazioni in società di capitali, funzionali al perseguimento delle finalità indicate dal presente articolo.

 

7. Per i fini previsti al comma 3, lettera a), è attribuita all’Agenzia la gestione dei fondi di assistenza e previdenza integrativa. Ogni entrata connessa con l’erogazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali è versata direttamente all’Agenzia. Per i fini previsti al comma 3, lettera b), la Giunta provinciale è autorizzata a sostenere finanziariamente l’Agenzia attraverso assegnazioni a carico del bilancio provinciale.

 

8. La Giunta provinciale approva lo statuto dell’Agenzia e lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra Provincia ed Agenzia nonché la natura, l’oggetto e le modalità di svolgimento degli incarichi di volta in volta conferiti dalla Provincia all’Agenzia.

 

     Art. 13. Consorzio di garanzia unico [1]

1. Al fine di agevolare l’accesso al credito e di potenziare il sistema delle garanzie prestate alle microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla legislazione comunitaria, la Provincia autonoma di Bolzano favorisce l’incremento dei fondi di garanzia e il processo di concentrazione delle cooperative di garanzia fidi, aventi sede sul territorio provinciale e riconosciute dalla Provincia in base alla legislazione vigente.

 

 

2. Beneficiario delle agevolazioni previste dal presente articolo è un nuovo Consorzio di garanzia nascente dalla fusione delle cooperative di garanzia aventi sede sul territorio provinciale e riconosciute dalla Provincia in base alla legislazione vigente, al quale potranno aderire anche soggetti privati o pubblici conformemente alle disposizioni statali e provinciali in materia.

 

 

3. La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a contribuire al fondo rischi del nuovo Consorzio di garanzia di cui al comma 2. Il contributo provinciale deve comunque consentire una congrua partecipazione dei privati.

 

4. La domanda di contributo per l’integrazione del fondo rischi viene presentata secondo criteri da stabilire con deliberazione della Giunta provinciale.

 

5. Il nuovo Consorzio di garanzia di cui al comma 2 è tenuto a:

a) sottoporre ad approvazione della Giunta provinciale l’atto costitutivo, lo statuto e le sue eventuali modifiche successive;

b) includere nel consiglio di amministrazione funzionari dell’amministrazione provinciale con diritto di voto nella misura di un quarto del totale dei componenti, nonché ad accettare la nomina da parte dell’amministrazione provinciale di un componente effettivo e di un supplente nel collegio dei sindaci e di un componente con funzioni di presidente nel collegio dei probiviri;

c) devolvere, in caso di scioglimento o cessazione del Consorzio, il residuo derivante dalla liquidazione del fondo rischi ad iniziative a favore dell’economia che verranno stabilite dalla Giunta provinciale.

 

6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico del bilancio 2010 una spesa di 2,5 milioni di euro (UPB 19220).

 

     Art. 14. Fondo del Consorzio osservatorio ambientale e per la sicurezza del lavoro per i lavori afferenti il cunicolo pilota per la galleria di base del Brennero

1. La Giunta provinciale è autorizzata a dotare il fondo consortile del “Consorzio osservatorio ambientale e per la sicurezza del lavoro per i lavori afferenti il cunicolo pilota per la galleria di base del Brennero” fino ad una spesa massima di 200.000,00 euro a carico del bilancio dell’esercizio finanziario 2010 (UPB 25205).

 

     Art. 15. Fondo per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica e copertura finanziaria

1. La dotazione del fondo di cui all’articolo 21-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, nell’esercizio finanziario 2010 (UPB 27120) è stabilita in 100 milioni di euro.

 

2. Alla copertura degli oneri per complessivi 3.390.323.654,24 euro a carico dell’esercizio finanziario 2010, derivanti dall’articolo 6, commi 1 (tabella A) e 2 (tabella B), e dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e dal presente articolo 15, comma 1, della presente legge, nonché alla copertura della minore entrata derivante dall’articolo 1, comma 2, stimata in 4,0 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede con corrispondenti quote delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Provincia per l’anno 2010.

 

3. Alla copertura degli oneri per complessivi 557.146.393,86 euro a carico degli esercizi finanziari 2011 e 2012, derivanti dall’articolo 6, comma 1 (tabella A), e dall’articolo 7, relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d’impegno autorizzati, dall’articolo 6, comma 2 (tabella B), e dagli articoli 8 e 10, si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 2011-2012 nel bilancio triennale 2010-2012.

 

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI

 

     Art. 16. Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano”

1. Il comma 4 dell’articolo 37 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

“4. Qualora ricorrano gravi e motivate ragioni, l’amministrazione provinciale può concedere, su richiesta del debitore, la rateazione del debito fino ad un massimo di settantadue rate mensili, secondo criteri da stabilirsi con regolamento. L’importo delle singole rate è maggiorato degli interessi, calcolati sulla base del tasso legale.”

 

2. Dopo il comma 8 dell’articolo 48 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

“8-bis. Le spese in conto capitale in materia di immobilizzazioni finanziarie per partecipazioni societarie della Provincia di cui al comma 1 dell’articolo 21-bis della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, possono essere ripartite in più esercizi. In tal caso gli impegni possono essere assunti per un periodo pluriennale a carico degli esercizi successivi.”

 

3. Il comma 4 dell’articolo 54-ter della legge provinciale 29 gennaio 2002, n.

1, è abrogato.

 

     Art. 17. Modifica della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, recante “Disposizioni sulle acque”

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 54 della legge provinciale 18 giugno 2002, n.

8, è aggiunto il seguente comma:

“6. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati secondo un programma pluriennale approvato annualmente dalla Giunta provinciale. I relativi contributi possono essere impegnati sul bilancio pluriennale.”

 

     Art. 18. Modifica della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, recante “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”

1. Il comma 3 dell’articolo 12 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, è così sostituito:

“3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati secondo un programma pluriennale approvato annualmente dalla Giunta provinciale. I relativi contributi possono essere impegnati sul bilancio pluriennale.”

 

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 45 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

“6. La Giunta provinciale può disciplinare le procedure e l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 20.” [2]

 

     Art. 19. Modifica della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, recante “Provvedimenti relativi all’assistenza odontoiatrica”

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 11 maggio 1988, n.

16, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“1. Le persone residenti in provincia di Bolzano iscritte al Servizio sanitario provinciale, il cui reddito familiare annuo è inferiore al limite massimo fissato dalla Giunta provinciale, hanno diritto ad un rimborso delle spese per prestazioni protesiche dentarie e, limitatamente alle persone di età inferiore a 18 anni, per apparecchi per ortodonzia. Per la determinazione del reddito familiare si applicano i criteri approvati dalla Giunta provinciale.

2. La Giunta provinciale stabilisce la misura del concorso della Provincia nella spesa sostenuta e documentata da parte dell’assistito per singole prestazioni e può anche prevedere che la stessa venga commisurata a diversi scaglioni di reddito entro il limite massimo di cui al comma 1.”

 

     Art. 20. Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, recante “Spesa e contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della provincia di Bolzano e per favorire l’intermodalità”

1. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n.

37, è così sostituito:

“1. La Giunta provinciale, al fine di sviluppare e migliorare infrastrutture e servizi che garantiscano il collegamento e i trasporti verso il territorio nazionale ed estero e la riduzione del traffico autostradale, può concedere aiuti e contributi ai soggetti giuridici operanti nei relativi settori del trasporto.”

 

     Art. 21. Modifiche della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, recante “Servizi pubblici locali”

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1-bis. Ai fini della presente legge si intendono quali soggetti privati anche le società a capitale interamente pubblico non organizzate nelle forme di cui all’articolo 3.”

 

2. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, è così sostituito:

“3. La rilevanza dell’attività ai sensi del comma 1, lettera c), è verificata in conformità alle norme ed ai principi comunitari nonché alla consolidata interpretazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell’Unione europea.”

 

3. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, la cifra: “30” è sostituita dalla cifra: “40”.

 

4. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, dopo le parole: “le condizioni,” sono inserite le parole: “i compiti operativi,”.

 

     Art. 22. Modifiche della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, recante “Difesa dalle avversità atmosferiche”

1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai consorzi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, un fondo di dotazione. Tale fondo dovrà essere restituito alla Provincia in caso di scioglimento dei consorzi.”

 

2. Dopo l’articolo 5-bis della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 5-ter (Disposizione transitoria) - 1. La disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 3 trova applicazione a partire dall’entrata in vigore della legge provinciale 23 luglio 2007, n. 6.”

 

     Art. 23. Modifica della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50, recante “Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale”

1. L’articolo 1 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 1 - 1. Ai membri della Giunta provinciale è attribuita un’indennità di carica mensile determinata come segue:

a) al presidente della Provincia l’83% degli emolumenti mensili fissi spettanti ai consiglieri dei Consigli delle Province autonome di Bolzano e di Trento;

b) ai vicepresidenti della Provincia il 74% degli emolumenti mensili fissi spettanti ai consiglieri dei Consigli delle Province autonome di Bolzano e di Trento;

c) agli assessori effettivi il 65% degli emolumenti mensili fissi spettanti ai consiglieri dei Consigli delle Province autonome di Bolzano e di Trento.

2. Ai membri della Giunta provinciale non appartenenti al Consiglio provinciale è attribuita l’indennità di carica di cui al comma 1, lettera c), maggiorata dell’intera quota degli emolumenti, in base alla quale sono calcolate le percentuali di cui al comma 1.”

2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2010.

 

     Art. 24. Modifica della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, recante “Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”

1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Per la formazione e l’aggiornamento e per la stipula di assicurazioni delle guardie zoofile nonché per il rimborso degli interventi ordinati, la misura del contributo può raggiungere il 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Ugualmente per la sterilizzazione o castrazione di cani e gatti tenuti in asili per animali o canili il contributo può raggiungere il 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.”

 

     Art. 25. Abrogazioni e modifiche

1. Il comma 1 dell’articolo 46 della legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4, è abrogato.

 

2. Al comma 4 dell’articolo 12 della legge provinciale 16 ottobre 2009, n. 7, sono soppresse le parole: “devono avere almeno uno sportello in provincia di Bolzano e”.

 

3. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 12 della legge provinciale 16 ottobre 2009, n. 7, è soppresso.

 

4. Al comma 3 dell’articolo 7-ter della legge provinciale 15 aprile 1991, n.

10, e successive modifi-che, sono soppresse le parole: “e alle piste da sci”.

 

5. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, le parole: “dell’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, e degli articoli 10 e 14” sono sostituite dalle parole: “dell’articolo 7-quater, dell’articolo 7-quinquies, commi 2 e 3, dell’articolo 10, dell’articolo 13 e dell’articolo 14”.

 

6. Al comma 3 dell’articolo 30 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, le parole: “degli articoli 8, 9, 13 e 14” sono sostituite dalle parole: “dell’articolo 7-quater, dell’articolo 7-quinquies, dell’articolo 8, dell’articolo 9, dell’articolo 13 e dell’articolo 14”.

 

7. Al numero 14 dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è soppressa la 5° lineetta.

 

     Art. 26. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.P. 19 gennaio 2012, n. 4.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 2010, n. 350, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.