§ 98.1.28895 - D.L. 28 giugno 1995, n. 256 .
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali


Settore:Normativa nazionale
Data:28/06/1995
Numero:256


Sommario
Art. 1.  (Impiantistica sportiva ed edilizia scolastica)
Art. 2.  (Interventi nel settore abitativo)
Art. 3.  (Interventi in materia di opere pubbliche)
Art. 4.  (Interventi in campo ambientale)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 98.1.28895 - D.L. 28 giugno 1995, n. 256 [1].

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali

(G.U. 29 giugno 1995, n. 150)

 

     Art. 1. (Impiantistica sportiva ed edilizia scolastica)

     1. I termini previsti dagli articoli 1e2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 30 aprile 1995. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore di altri soggetti, ammessi a fruire del credito sportivo, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

     2. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le competenze statali in materia di impiantistica sportiva già appartenenti al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

     3. Le regioni e le province autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse per il funzionamento delle rispettive organizzazioni turistiche anche ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217.

     4. Le quote dei finanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, comunque disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere riutilizzate nel termine del 30 agosto 1995, secondo le medesime modalità indicate nella legge di riferimento; nello stesso termine, e con le medesime procedure, potrà essere disposta una diversa destinazione dei relativi mutui, ancorché già concessi.

 

          Art. 2. (Interventi nel settore abitativo)

     1. Le disponibilità di competenza della regione Puglia di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme occorrenti a far fronte agli oneri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono destinate alla copertura delle carenze contributive relative ai finanziamenti erogati in base a leggi regionali di incentivazione edilizia. La messa a disposizione e la erogazione delle disponibilità anzidette viene effettuata dal Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale del CER direttamente in favore degli istituti di credito mutuanti, previa rendicontazione effettuata con modalità stabilite dal Segretariato medesimo.

     2. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di programma previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 dicembre 1993, n. 493, nel comma 1 del citato articolo 8 la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

     3. Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni di edificazione, all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, la parola: "centoventi" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

     4. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica, è prorogato di ventiquattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 1994.

 

          Art. 3. (Interventi in materia di opere pubbliche)

     1. E' ulteriormente differito al 31 dicembre 1995 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.

     2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è sostituito dal seguente:

     "1. Per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, il Comitato di undici esperti di alta qualificazione scientifica, italiani e stranieri, integrato da due membri scelti tra storici dell'arte medievale e dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro, istituito per le operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici, provvede, anche in deroga alla normativa vigente, sulla base dell'esame della documentazione esistente in materia presso il Ministero dei lavori pubblici, all'individuazione e definizione del progetto di massima e di quello esecutivo, stabilendo i tempi, i costi e le modalità di esecuzione e designando, anche nel proprio seno, il soggetto responsabile della direzione dei lavori, nonché all'attuazione dei necessari interventi e all'indicazione delle modalità per la successiva fruizione del monumento. Il Comitato, ai fini della redazione del progetto di restauro della torre di Pisa, si avvale della collaborazione dell'Istituto centrale per il restauro".

     3. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.

     4. Il termine del periodo di concessione di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è prorogato, ai fini dell'efficace realizzazione del procedimento di privatizzazione della società Autostrade S.p.a., di anni quindici.

     5. Per consentire la prosecuzione del programma operativo "metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

     6. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce, con propri decreti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'attuazione dell'accordo di programma relativo alla Val Basento.

     7. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993. I consorzi denominati idraulici di terza categoria che, sulla base delle rispettive norme statutarie, svolgono, esclusivamente o promiscuamente con le attività di difesa idraulica, funzioni aventi natura giuridica e finalità diverse, tra cui quelle di cui al capo V del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, continuano ad operare ai soli fini dello svolgimento di tali ultime funzioni. In caso di attività promiscue, alla separazione del patrimonio provvede il Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

     8. Il termine di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è differito al 31 dicembre 1994.

     9. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente:

     "7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere erogate nell'esercizio 1995 all'Università degli studi di Siena.".

     10. I lavori di cui al capitolo 9050 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere eseguiti, limitatamente all'anno 1994, avvalendosi delle speciali procedure disposte con i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni. Entro il 31 dicembre 1995 possono comunque essere utilizzate, per le finalità orientate alla riparazione e ricostruzione delle zone del Belice colpite dal sisma del 1968, le somme non impegnate di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, iscritte in conto residui indipendentemente dall'anno di provenienza.

     11. L'autorizzazione ai comuni delle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 e della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome e con la Cassa depositi e prestiti, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, e dell'articolo 3, comma 4- bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogata sino al 31 dicembre 1995.

 

          Art. 4. (Interventi in campo ambientale)

     1. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti al pubblico servizio. Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 e abrogato quanto all'articolo 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto.

     2. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è sostituito dal seguente:

     "1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11e13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 30 agosto 1995, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonché delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla regione.".

     3. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 30 agosto 1995.

     4. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte I, del regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, resta stabilito al 30 giugno 1994, ad eccezione della presentazione delle denunce di detenzione degli esemplari di testuggini appartenenti alle specie "Testudo hermanni" (testuggine comune), "Testudo graeca" (testuggine greca) e "Testudo marginata" (testuggine marginata), per le quali è possibile autocertificare, entro il 30 agosto 1995, l'acquisizione delle stesse. La sanzione prevista dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, così come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dallalegge 13 marzo 1993, n. 59, non si applicano nei confronti di coloro che hanno presentato, entro i termini previsti, la suddetta autocertificazione.

     5. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito il modulo da utilizzare per la denuncia o autocertificazione di cui al comma 1; con la medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso.

     6. Il termine di cui all'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è prorogato al 31 dicembre 1995.

     7. All'articolo 15, comma 11, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "stagione venatoria 1994-1995", sono sostituite dalle seguenti: "stagione venatoria 1995-1996". All'articolo 36, comma 6, della medesima legge le parole: "entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore della stessa". All'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge le parole: "entro il 1° gennaio 1995", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1° gennaio 1996".

     8. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate.

 

          Art. 5. (Entrata in vigore)

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 3, L. 23 dicembre 1996, n. 649, sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 4, comma 7, del presente decreto. Per effetto dell'art. 2, comma 2, lett. p), L. 19 maggio 1997, n. 137, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 4, comma 8, del presente decreto. Per effetto dell'art. 30, L. 30 aprile 1999, n. 136, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente provvedimento.