§ 98.1.28852 - D.L. 24 aprile 1995, n. 123 .
Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse.


Settore:Normativa nazionale
Data:24/04/1995
Numero:123


Sommario
Art. 1.  Agevolazioni in forma automatica
Art. 2.  Fondo di garanzia
Art. 3.  Utilizzazione disponibilità su fondi rotativi a favore di piccole e medie imprese
Art. 4.  Interventi cofinanziati dai fondi strutturali della Unione europea
Art. 5.  Disposizioni organizzative
Art. 6.  Relazione al Parlamento
Art. 7.  Patti territoriali
Art. 8.  Disposizioni per gli interventi nel settore del commercio
Art. 9.  Interventi nel settore idrico
Art. 10.  Consorzi per le aree di sviluppo industriale
Art. 11.  Accelerazione delle agevolazioni alle attività produttive
Art. 12.  Interventi nel settore della zootecnia
Art. 13.  Accelerazione delle attività istruttorie e degli accertamenti tecnici, economici e amministrativi per gli interventi di cui alle leggi 1° marzo 1986, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219, e delle [...]
Art. 14.  Commissario ad acta ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96
Art. 15.  Disposizioni in materia di accelerazione delle attività formative e di ricerca
Art. 16.  Disposizioni in materia di lavori pubblici
Art. 17.  Intepretazione della disposizione dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96
Art. 18.  Disposizioni per il personale delle cooperative
Art. 19.  Disposizioni per il personale di ruolo
Art. 20.  Disposizioni per gli interventi nelle aree industriali delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981
Art. 21.  Disposizioni in materia di alloggi e di opere infrastrutturali per l'intervento a Napoli ex titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219
Art. 22.  Utilizzo di disponibilità finanziarie già stanziate dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, per acquisto di alloggi a Napoli
Art. 23.  Disposizioni in materia di opere pubbliche in Sicilia
Art. 24.  Differimento di termini
Art. 25.  Controversie in ordine all'esecusione degli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219
Art. 26.  Entrata in vigore


§ 98.1.28852 - D.L. 24 aprile 1995, n. 123 [1].

Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse.

(G.U. 24 aprile 1995, n. 95)

 

Capo I

 

INTERVENTI PER LO SVILUPPO NELLE AREE DEPRESSE

 

     Art. 1. Agevolazioni in forma automatica

     1. Le somme individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per consentire l'erogazione di incentivi industriali in forma automatica nelle aree depresse del territorio nazionale ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per essere versate trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato in relazione agli interventi di cui al comma 2.

     2. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei princìpi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea per gli incentivi nelle aree depresse, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, individua l'ammontare massimo dell'agevolazione, la tipologia degli investimenti ammissibili alle agevolazioni in forma automatica, detta le modalità e le procedure di attuazione, approvando altresì un apposito modello di documento dal quale dovrà risultare in particolare l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio. Il documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello, sarà utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che si avvale del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, solo dopo la liquidazione finale delle agevolazioni stesse, effettuata sulla base di una verifica di regolarità meramente formale, per il pagamento di imposte che affluiscono sullo stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo di corrispondente regolazione contabile per i concessionari della riscossione, ai quali viene concessa una tolleranza di pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione.

     3. Il documento di cui al comma 2 è presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo dell'agevolazione in forma automatica è pari al 50 per cento dell'intensità massima delle agevolazioni consentite dalla Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma automatica esclude ogni possibilità di richiedere ed ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti, altre agevolazioni. La limitazione del 50 per cento non vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite da disposizioni normative finalizzate a favorire specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto dell'intensità massima consentita dall'Unione europea.

     4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro diciotto mesi dalla presentazione del documento come prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative spese.

     5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.

     6. Nel periodo intercorrente tra la presentazione del documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è tenuto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni.

 

          Art. 2. Fondo di garanzia

     1. Il fondo di garanzia di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ha lo scopo di migliorare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese operanti nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, anche attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di capitalizzazione. A questo scopo, il fondo concede contributi in conto interessi per operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine esistenti verso banche al 30 settembre 1994 e presta garanzie sulle medesime operazioni, nonchè su prestiti partecipativi e acquisizioni di partecipazioni.

     2. Il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce criteri, modalità e procedure di funzionamento del fondo, nel rispetto delle decisioni dell'Unione europea.

     3. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del fondo è affidata a una banca, o a una società a prevalente partecipazione bancaria, prescelta dal Ministro del tesoro. La selezione del soggetto cui affidare la gestione del fondo terrà conto della sua operatività o di quella delle banche partecipanti al suo capitale, nella concessione del credito alle piccole e medie imprese operanti nelle aree obiettivo 1 del territorio nazionale, nonchè dell'attitudine a operare nel settore della garanzia sui crediti.

 

          Art. 3. Utilizzazione disponibilità su fondi rotativi a favore di piccole e medie imprese

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i commi 1 e 2 dell'art. 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, sono sostituiti dai seguenti:

     "1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782, nonchè i relativi rientri, salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, affluiscono al fondo per la concessione di contributi sul pagamento di interessi di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.

     2. Le disponibilità del fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e per le altre operazioni previste dalla vigente normativa, anche per la corresponsione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti concessi da banche a piccole e medie imprese, con particolare riguardo a quelle ubicate nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del consiglio del 20 luglio 1993, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato destinati a:

     a) operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire;

     b) investimenti per l'innovazione tecnologica, secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e per la tutela ambientale.".

     2. Il Mediocredito centrale è autorizzato a rifinanziare anche parzialmente, secondo modalità da esso stabilite, le operazioni già presentate dalle banche ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e per le quali non sia ancora intervenuta la delibera di rifinanziamento; per le medesime operazioni il Mediocredito centrale potrà corrispondere il contributo in conto interessi di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, sull'intero importo finanziato dalle banche.

 

          Art. 4. Interventi cofinanziati dai fondi strutturali della Unione europea

     1. Per accelerare l'attuazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali dell'Unione europea, l'amministrazione pubblica competente ad emettere i provvedimenti di concessione dei finanziamenti indice una conferenza di servizi per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e intese tra diverse amministrazioni necessari per l'attuazione degli interventi stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. La medesima amministrazione pubblica riferisce al Ministero del bilancio e della programmazione economica sui provvedimenti assunti in conseguenza dell'esito della conferenza di servizi.

     2. Qualora, per cause dipendenti da comportamenti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, non siano rispettati i tempi stabiliti dalla Unione europea così che l'investimento non possa più beneficiare della quota di finanziamento sui fondi strutturali dell'Unione europea stessa, l'amministrazione pubblica competente provvede alla revoca del finanziamento nazionale dandone comunicazione al CIPE, che provvede a riassegnare le relative somme ad interventi di pronta realizzabilità e cofinanziabili dalla Unione europea nelle aree depresse. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, ove necessario, le occorrenti variazioni di bilancio.

     3. Le somme derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e finalizzate alla realizzazione di progetti strategici di rilevanza nazionale possono essere destinate nella misura stabilita dal CIPE anche per consentire la copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione dei programmi regionali previsti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione n. C (94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione delle Comunità europee, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 26 settembre 1994, N.L. 250/21. Le somme, come determinate dal CIPE, affluiscono al fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

 

          Art. 5. Disposizioni organizzative

     1. Al fine di costituire un centro unitario di riferimento in ordine alle problematiche relative all'attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, nonchè alla partecipazione ai programmi direttamente finanziati dall'Unione europea ed al fine di promuovere le iniziative atte ad assicurare il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse comunitarie destinate all'Italia, tenuto conto della delibera della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, è istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la "cabina di regia nazionale".

     2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvede a definire, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro, per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e degli affari esteri, la composizione della "cabina di regia nazionale" di cui fanno parte funzionari dell'amministrazione centrale, un rappresentante designato dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e quattro esperti, anche estranei all'amministrazione. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di partecipazione delle parti sociali alle attività della "cabina di regia nazionale" e le modalità organizzative e procedurali, con particolare riguardo alla interazione con le attività delle strutture nazionali e con le attività delle "cabine di regia regionali" istituite dalle regioni.

 

          Art. 6. Relazione al Parlamento

     1. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sui criteri e sui parametri statistico-economici in base ai quali, in conformità delle decisioni adottate dall'Unione europea, sono individuate le aree oggetto di interventi agevolativi. Il Governo riferisce altresì al Parlamento, in occasione della presentazione della relazione previsionale e programmatica, sull'andamento e sui risultati dell'intervento ordinario nelle aree depresse di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni, nei territori degli obiettivi 1, 2 e 5b e in quelli ammessi alla deroga dell'art. 92, terzo comma, del trattato di Roma e sulle relative spese effettuate.

 

          Art. 7. Patti territoriali

     1. All'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente: "e-bis) per "patto territoriale" l'accordo tra soggetti pubblici e privati per l'individuazione, ai fini di una realizzazione coordinata, di interventi di diversa natura finalizzati alla promozione dello sviluppo locale nelle aree depresse del territorio nazionale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi allo scopo definiti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione C (94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione della Unione europea.".

     2. All'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Il CIPE definisce i contenuti generali dei patti territoriali e le modalità organizzative ed attuative e approva i singoli patti territoriali da stipulare.".

 

          Art. 8. Disposizioni per gli interventi nel settore del commercio

     1. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, l'importo di lire 250 miliardi è destinato alla realizzazione di interventi nel settore del commercio.

     2. Il CIPE definisce la disciplina per la concessione delle agevolazioni al settore del commercio sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e del criterio dell'utilizzo delle risorse in coordinamento con finanziamenti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

          Art. 9. Interventi nel settore idrico

     1. La quota di finanziamento nazionale per la realizzazione degli interventi nel settore idrico previsti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione n. C (94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione delle Comunità europee fa carico alle risorse derivanti dai mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. La predetta quota è determinata dal CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici. Le relative risorse affluiscono al fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che provvede ai pagamenti sulla base di richieste trasmesse dal Ministero dei lavori pubblici.

     2. Per assicurare la tempestiva ed efficace realizzazione degli interventi nel settore dell'approvvigionamento idrico e del servizio integrato di acquedotti e fognature in linea con i princìpi di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonchè per conseguire l'obiettivo di una piena utilizzazione delle risorse comunitarie e favorire il più ampio ricorso al mercato dei capitali, alla società per azioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, sono affidati i seguenti compiti, da espletare nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti:

     a) accertamento dello stato delle opere e degli impianti di acquedotto e fognatura finanziati nell'ambito dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonchè dello stato delle reti di distribuzione, delle reti e collettori fognari e degli impianti di depurazione;

     b) individuazione, progettazione preliminare e programmazione anche finanziaria di opere necessarie al completamento, integrazione ed attivazione degli schemi idrici e fognari di cui alla lettera a), al fine di promuovere la razionalizzazione e la massima efficienza;

     c) progettazione definitiva ed esecuzione in concessione di interventi necessari per il completamento, integrazione e razionalizzazione delle opere di cui alla lettera a);

     d) gestione in concessione delle opere di cui alla lettera a);

     e) assistenza per la promozione, istruttoria e monitoraggio degli interventi ammissibili al cofinanziamento comunitario, da disciplinare mediante apposite convenzioni.

     3. Le attività di cui al comma 2, lettera a), sono svolte sulla base di un programma approvato dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto. Al relativo finanziamento la società provvede nell'ambito delle risorse attribuite a carico del fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Qualora non abbiano trovato attuazione le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il Ministro dei lavori pubblici, attraverso una apposita conferenza di servizi con le regioni e gli enti locali interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, individua, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente, le opere e gli impianti per i quali viene reso operativo l'intervento della società di cui al comma 2 ai sensi di quanto previsto alle lettere b), c) e d) del medesimo comma.

     5. Per la definizione delle controversie relative ai debiti dei comuni, consorzi ed enti, per somministrazioni idriche o gestione di depuratori effettuate dai soppressi organismi gestori dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ai sensi delle pregresse convenzioni, è ammessa la riduzione del debito al 40 %, restando esclusa ogni maggiorazione per interessi, subordinatamente al soddisfacimento del residuo debito. Per accedere al beneficio i soggetti interessati possono inoltrare apposita istanza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al Ministero dei lavori pubblici che provvede all'accertamento del nuovo ammontare di debito. Il mancato pagamento del debito, come sopra rideterminato entro il termine perentorio del 30 giugno 1996, comporta la decadenza dal beneficio. Le somme derivanti dai pagamenti di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , e successive modificazioni.

 

          Art. 10. Consorzi per le aree di sviluppo industriale

     1. Ai consorzi per le aree di sviluppo industriale, disciplinati dall'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano, ai fini della redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, le disposizioni previste dall'art. 2, commi 11, 11-bis e 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Per l'attuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie continua ad applicarsi, fino a quando non saranno emanate le apposite norme regionali e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di espropriazione già prevista dall'art. 53 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

     2. I corrispettivi dovuti dalle imprese ai consorzi di sviluppo industriale, di cui all'art. 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti sono determinati e riscossi dai consorzi di sviluppo industriale medesimi.

     3. All'art. 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi.". E' abrogato il comma 12 dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

 

          Art. 11. Accelerazione delle agevolazioni alle attività produttive

     1. Per le iniziative inserite nell'elenco di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il cui stato di avanzamento della spesa sia non inferiore al 75 per cento del suo costo complessivo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito dell'emanazione dei relativi provvedimenti di concessione, dispone che il versamento di una quota del contributo in conto capitale o del contributo in conto canoni venga erogato secondo le modalità che seguono:

     a) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto capitale e che risultino collocate in detto elenco con uno stato di avanzamento pari al 100 per cento la quota è pari al 90 per cento del contributo concesso;

     b) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto capitale e che risultino collocate nell'elenco con uno stato di avanzamento inferiore al 100 per cento la quota è pari al 70 per cento dello stato di avanzamento medesimo;

     c) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto canoni e per quelle che beneficiano di contributi all'acquisto di servizi reali la quota è pari al 100 per cento dello stato di avanzamento della spesa.

     2. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato, nei limiti delle risorse disponibili in relazione alla normativa applicata e sulla base dell'ordine dell'elenco, in favore degli istituti creditizi e delle società di leasing convenzionati per l'istruttoria che provvedono, con valuta alla data di incasso di detto versamento e fatte salve le disposizioni previste per le operazioni di locazione finanziaria, all'accreditamento alle imprese beneficiarie. Salvo il rispetto della normativa antimafia, ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni, l'accreditamento è disposto dagli enti istruttori, previa acquisizione della certificazione relativa alla vigenza dell'impresa e all'inesistenza di procedure concorsuali, nonchè di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della impresa beneficiaria, attestante la sussistenza dei requisiti per l'erogazione delle quote di contributo di cui al comma 1, nonchè di eventuali cessioni di credito o di procure all'incasso, notificate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle forme di legge, relative ai contributi concessi. Qualora siano state rilasciate le predette cessioni o procure, le imprese interessate provvederanno a fornire tempestivamente agli istituti di credito competenti per l'accreditamento del contributo gli atti relativi alle cessioni o alle procure medesime; in tal caso gli istituti provvederanno ad accreditare i contributi in favore dei soggetti nei confronti dei quali operano dette cessioni e procure. La documentazione di cui al presente comma deve essere presentata dalle imprese beneficiarie agli enti istruttori entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta degli enti medesimi.

     3. Le imprese che hanno beneficiato delle erogazioni effettuate con le modalità di cui al presente articolo devono presentare agli enti istruttori, entro il termine perentorio di novanta giorni dal versamento delle somme disposto in favore delle imprese medesime, ai sensi del comma 2, la documentazione prevista dalla normativa vigente per l'erogazione delle quote di contributo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1. Decorso inutilmente tale termine, su comunicazione dell'ente istruttore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi calcolati secondo le modalità di cui all'art. 13, comma 3, del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 3 maggio 1989, n. 233.

     4. Gli istituti al credito e le società di leasing inviano semestralmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo delle somme agli stessi versate. Qualora, sulla base della documentazione di cui al comma 2 o per la mancata produzione della stessa, si siano verificate, nel predetto periodo, cause ostative all'erogazione dei contributi in favore delle imprese beneficiarie, gli enti istruttori, fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni per le operazioni di locazione finanziaria di impianti e macchinari, provvedono al versamento dell'importo relativo, maggiorato degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento del versamento delle somme agli enti istruttori, all'entrata del bilancio dello Stato. L'importo stesso è riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della successiva riassegnazione alla sezione del fondo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

 

          Art. 12. Interventi nel settore della zootecnia

     1. Le somme di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 252, di modifica alla legge 9 aprile 1990, n. 87, ed all'art. 10, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, comunque non utilizzate o che si rendano disponibili a seguito di revoca, sono destinate alla capitalizzazione della società per azioni costituita ai sensi dell'art. 5 della citata legge 9 aprile 1990, n. 87, nonchè al funzionamento del gruppo di esperti di cui al comma 2 nella misura massima dell'uno per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

     2. La verifica in ordine alla realizzazione dei progetti approvati ai sensi della legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni, e la valutazione delle varianti ai progetti medesimi, apportate o da apportare nel rispetto degli obiettivi fissati dai programmi originari, per esigenze tecniche, finanziarie e di mercato, anche con riferimento ai soggetti partecipanti al raggruppamento di filiera, è effettuata dal gruppo di esperti già istituito dalla citata legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni. Il gruppo, nominato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi della citata legge n. 87 del 1990, è composto da un dirigente del Ministero stesso, da un rappresentante delle regioni ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, dal presidente della società per azioni di cui all'art. 5 della legge 9 aprile 1990, n. 87, nonchè da tre esperti di analisi di bilancio e di investimenti aziendali. Le varianti non possono comunque comportare oneri aggiuntivi a carico della pubblica amministrazione.

 

          Art. 13. Accelerazione delle attività istruttorie e degli accertamenti tecnici, economici e amministrativi per gli interventi di cui alle leggi 1° marzo 1986, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219, e delle procedure di spesa

     1. Per le erogazioni delle agevolazioni per le iniziative a valere sulla legge 14 maggio 1981, n. 219, e sulla legge 1° marzo 1986, n. 64, inserite con riferimento a tale ultima legge in accordi e contratti di programma, per le quali siano stati già adottati provvedimenti di concessione o sottoscritte le relative convenzioni dalla cessata Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno o dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o dagli altri organi amministrativi competenti continuano ad applicarsi, salve intervenute successive variazioni, i provvedimenti stessi e le istruttorie e gli accertamenti già definiti dai predetti organi. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica continua ad avvalersi di esperti esterni per gli accertamenti tecnici, economici e amministrativi in corso d'opera e finali in relazione all'attuazione di progetti inseriti in contratti ed accordi di programma stipulati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

     2. Per le attività istruttorie e connesse alle attribuzioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nonchè per quelle residuali di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi, con apposite convenzioni, della esperienza tecnica del personale di società o enti specializzati. La spesa è posta a carico del fondo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995,n. 32, convertito, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, nel limite massimo di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1995 e 1996.

     3. Il pagamento delle spese disposte dal commissario liquidatore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per l'acquisto, la locazione e la manutenzione di strumentazioni informatiche necessarie al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attivazione delle procedure connesse alla concessione delle agevolazioni alle attività produttive è imputato al capitolo 5879 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

          Art. 14. Commissario ad acta ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96

     1. Per le opere di cui all'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, trasferite alla competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede, sulla base dei programmi approvati dal CIPE ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il commissario ad acta di cui all'art. 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, con i poteri e le procedure ivi previste. Il commissario ad acta riferisce trimestralmente al CIPE sul suo operato.

 

          Art. 15. Disposizioni in materia di accelerazione delle attività formative e di ricerca

     1. Per la definizione, anche in via transattiva, dei rapporti pendenti insorti tra il FORMEZ ed i soggetti realizzatori dei progetti trasferiti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dall'art. 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e dall'art. 18, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e dei progetti svolti e da svolgere, purchè rientrino nel quadro della delibera CIPE del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario n. 19 della Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1987, e della delibera CIPE del 3 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 94 della Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1988, e siano nei limiti delle risorse assegnate, si provvede, sino ad esaurimento delle relative attività formative e di ricerca, tramite commissario ad acta nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che opera utilizzando le strutture del Ministero.

     2. Il commissario ad acta può effettuare anticipazioni sui pagamenti dovuti in applicazione del comma 1, a fronte di fidejussione per corrispondente importo, ove su dichiarazione giurata di parte risulti l'effettivo espletamento delle prestazioni formative o di servizio che giustifichino la richiesta finanziaria.

     3. I crediti nascenti da finanziamenti erogati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono assistiti da privilegio generale, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

 

          Art. 16. Disposizioni in materia di lavori pubblici

     1. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con le regioni, nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede all'attuazione degli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale relativi alle materie di propria competenza, utilizzando, secondo le deliberazioni del CIPE, le risorse finanziarie a tal fine rivenienti dall'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e dagli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e dall'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

     2. Nell'ambito di quanto previsto dal comma 1, in particolare, il Ministero dei lavori pubblici provvede:

     a) in via prioritaria, al completamento delle opere già avviate dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

     b) alla realizzazione delle grandi infrastrutture di interesse nazionale o interregionale nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, sulla base dei programmi approvati dal CIPE.

     3. Il termine per le attività del commissario di cui all'art. 7, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è prorogato al 15 ottobre 1995.

     4. I commi 2 e 3 dell'art. 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come introdotto dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono sostituiti dai seguenti:

     "2. La definizione transattiva delle controversie in atto relative ai progetti speciali e alle opere di cui al comma 1, può avere luogo, a domanda del creditore, da presentarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre 1995, nel limite del 35 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione ed interessi. Qualora sulla controversia sia intervenuta una pronuncia di una commissione di bonario componimento o un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevato al 70 per cento di quanto riconosciuto, dovuto al netto di rivalutazione e interessi. Sull'importo riconosciuto con la transazione si applica, se è dovuta la rivalutazione monetaria in base alla normativa vigente, un coefficiente di rivalutazione forfettario del 10 per cento annuo semplice, comprensivo anche di ogni interesse.

     3. Sono temporaneamente sospesi, fino al 31 dicembre 1995, tutti i termini sostanziali e processuali relativi ai giudizi pendenti, anche se in fase esecutiva. La presentazione dell'istanza di cui al comma 2 sospende comunque i termini stessi fino alla conclusione del procedimento. L'avvenuta transazione, il cui importo comprende anche le spese di giudizio e gli onorari di difesa, estingue definitivamente i giudizi pendenti.".

     5. Le controversie, per le quali gli appaltatori abbiano formulato istanza di definizione bonaria entro il 15 settembre 1993, confermata entro quindici giorni dal 10 dicembre 1994, e che non siano concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite secondo la procedura ed i criteri di cui al comma 4.

 

          Art. 17. Intepretazione della disposizione dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96

     1. La disposizione recata dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, deve intendersi nel senso che la stessa non si applica alla materia tributaria.

     2. Il comma 1 dell'art. 12 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è sostituto dal seguente: "1. L'agevolazione di cui all'art. 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni, resta applicabile agli stabilimenti ivi indicati che, oltre a presentare requisiti fissati dalle decisioni della commissione delle Comunità europee del 9 dicembre 1992 e del 1° marzo 1995 per l'applicazione residuale della legge 1° marzo 1986, n. 64, siano divenuti atti all'uso entro la data del 31 dicembre 1993, ancorchè alla stessa data non siano intervenute le occorrenti autorizzazioni o licenze; l'agevolazione di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, resta applicabile alle imprese costitute in forma societaria entro la suddetta data. L'agevolazione di cui all'art. 14, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64, è applicabile agli utili dichiarati entro il 31 dicembre 1993.".

 

          Art. 18. Disposizioni per il personale delle cooperative

     1. I lavoratori, nella misura massima di n. 204 unità, che siano soci delle cooperative già convenzionate con l'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno dei cui contratti è titolare il Provveditorato generale dello Stato, in servizio presso le amministrazioni subentrate agli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e che presentino domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati dalla data di assunzione, anche in soprannumero e con scorrimento in organico nei posti che si rendono vacanti, previa rideterminazione dell'organico a seguito di verifica dei carichi di lavoro, presso le medesime amministrazioni nella terza, quarta e quinta qualifica funzionale, previa valutazione del servizio e colloquio.

 

          Art. 19. Disposizioni per il personale di ruolo

     1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è sostituito dal seguente: "Le amministrazioni alle quali siano state attribuite competenze ai sensi del presente decreto provvedono, nella prima attuazione della presente norma, all'attribuzione dei posti disponibili, relativamente alle qualifiche funzionali, negli organici come sopra rideterminati, al personale già di ruolo alla data del 15 settembre 1993, secondo le procedure e nel rispetto delle norme in vigore.".

 

Capo II

 

INTERVENTI NELLE AREE COLPITE DA EVENTI SISMICI E COMPLETAMENTO OPERE A NAPOLI ED IN SICILIA

 

          Art. 20. Disposizioni per gli interventi nelle aree industriali delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981

     1. Le imprese già beneficiarie del contributo di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso possono, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprietà il lotto di terreno ad esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano conseguito almeno il 70 per cento dell'occupazione e della produzione prevista, a condizione che provvedano al pagamento degli oneri di gestione delle infrastrutture e accettino di ridurre, transattivamente, almeno al 50 per cento l'importo dei crediti in contestazione, in relazione a vertenze con l'amministrazione promosse entro il 31 marzo 1995, e rinuncino ad ogni altra pretesa che tragga, comunque, fonte dal rapporto concessorio o dal relativo disciplinare.

     2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può tuttavia, eccezionalmente, autorizzare il trasferimento in proprietà in presenza di livelli di produzione ed occupazione temporaneamente inferiori, purchè superiori al 50 per cento. In tale ultimo caso, l'impresa dovrà reintegrare, se occorre, la fidejussione in misura tale da garantire almeno il 50 per cento del contributo concesso. La detta fidejussione è vincolata al conseguimento di livelli superiori al 70 per cento e verrà invece escussa, previa revoca del contributo, ove i livelli stessi non siano stati raggiunti nei due anni dall'assegnazione in proprietà del lotto di terreno.

     3. Per le esigenze connesse al recupero in via amministrativa dei lotti, loro accessioni e pertinenze, rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia stata revocata, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, con lo stesso procedimento ivi previsto, il presidente del tribunale territorialmente competente dispone anche, su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'immediata redazione di uno stato di consistenza e l'inventario dei mobili rinvenuti, previa comunicazione al concessionario decaduto della data in cui sarà redatto l'inventario. Ove entro dieci giorni dal termine delle operazioni non siano stati asportati i beni mobili non di pertinenza degli impianti, lo stesso presidente del tribunale dispone per la loro custodia e restituzione agli aventi diritto. Successivamente il prefetto può autorizzare l'immissione parziale o totale nel lotto del nuovo assegnatario o di un incaricato dell'amministrazione. Le spese del procedimento fanno carico all'apposita sezione del fondo di cui all'art. 4, comma 8, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Le norme attuative per disciplinare la riassegnazione e riutilizzazione dei lotti e dei contributi sono emanate con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     4. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, l'importo di lire 210 miliardi è destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione, ai sensi dell'art. 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1990, n. 76.

 

          Art. 21. Disposizioni in materia di alloggi e di opere infrastrutturali per l'intervento a Napoli ex titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219

     1. Gli alloggi realizzati in Napoli e nei comuni contermini ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed indicati nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti, all'atto del trasferimento, i primi al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli e gli altri al patrimonio dell'Istituto autonomo per le case popolari, di seguito denominato IACP, della Provincia di Napoli. Il Comune di Napoli e l'IACP della Provincia di Napoli subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto. Il Comune di Napoli, e l'IACP procedono, entro il termine di cui al comma 2, al completamento delle operazioni ancora in corso, ivi compreso l'intervento di recupero edilizio nel Comune di Afragola indicato nel suddetto decreto ministeriale ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto.

     2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali, individuate negli allegati al citato decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, sono acquisite all'atto del trasferimento al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, enti o amministrazioni indicati negli allegati stessi. I comuni, gli enti e le amministrazioni subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto, procedono al completamento delle operazioni ancora in corso al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto entro il termine del 31 dicembre 1996.

     3. Gli alloggi e le opere di cui ai commi 1 e 2 sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del trasferimento. I collaudi definitivi potranno riguardare anche singole opere o gruppi di opere strettamente connesse e funzionali tra loro e destinate al medesimo ente. A tal fine, ogni rapporto concessorio unitario può essere scisso, se necessario, in relazione ai soggetti destinatari che cureranno i successivi adempimenti.

     4. In relazione a quanto disposto ai commi 1 e 2, le somme non ancora trasferite ai comuni, agli enti ed alle amministrazioni richiamate, le somme non ancora utilizzate dagli stessi come individuate negli allegati a), b) e c) del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, nonchè quelle indicate al comma 3 dell'art. 3 del medesimo decreto ministeriale, sono trasferite al Comune di Napoli e all'IACP della Provincia di Napoli ed agli altri enti e amministrazioni, secondo le rispettive competenze.

     5. I beni mobili già in dotazione alle strutture commissariali, come inventariati dalle stesse, sono trasferiti al Comune di Napoli per il ramo città di Napoli e all'IACP della Provincia di Napoli per il ramo di competenza.

     6. Il termine del 30 giugno 1990 previsto dall'art. 5 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995 per la conclusione delle procedure concorsuali. Il predetto termine è da considerare perentorio ai fini del riconoscimento dell'intervento finanziario dello Stato previsto dall'art. 12, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modificazioni e integrazioni.

     7. Entro il 31 dicembre 1995 il Comune di Napoli è autorizzato ad assumere, in seguito all'espletamento del concorso previsto dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, il personale convenzionato dai commissari straordinari del Governo ed ancora in servizio alla data di indizione del concorso medesimo. Detto personale, ai sensi della medesima normativa, è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento da istituirsi presso il Comune di Napoli. Per la predetta finalità è assegnato al Comune di Napoli, a titolo di concorso statale nella spesa, la complessiva somma di lire 3 miliardi, in ragione di lire 1,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Il termine del 31 dicembre è da considerare perentorio ai fini del riconoscimento del concorso finanziario dello Stato previsto dall'art. 12, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1995, mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per l'anno 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995/1997, al medesimo capitolo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 17, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

     8. Le somme disponibili per il completamento del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, iscritte al capitolo 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, non ancora trasferite alla data del 31 dicembre 1995 al funzionario incaricato dal CIPE ai sensi dell'art. 84 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219, sono assegnate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini del successivo trasferimento agli enti e amministrazioni indicate nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 e nella presente disposizione. Le predette somme possono essere utilizzate anche per far fronte al fabbisogno derivante dai maggiori oneri per incremento dell'aliquota IVA, per definizione del contenzioso e per le spese di avvio gestionale e di primo impianto da parte dei comuni e dell'IACP di Napoli. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     9. Il termine del 30 giugno 1995 di cui agli articoli 1, 4 e 5, del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 è prorogato al 31 dicembre 1995. I termini di cui all'art. 6 dello stesso decreto ministeriale sono prorogati di sei mesi.

     10. Restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, non incompatibili con le norme del presente decreto e comunque quelle attinenti a trasferimenti di fondi.

 

          Art. 22. Utilizzo di disponibilità finanziarie già stanziate dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, per acquisto di alloggi a Napoli

     1. Le disponibilità finanziarie derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, al decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, ed alla legge 11 marzo 1988, n. 67, ed esistenti nella contabilità speciale delle aree interne prevista dall'art. 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono trasferite al Comune di Napoli per essere destinate all'acquisto di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso Comune di Napoli da perfezionare entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi acquistati si applicano i criteri definiti con delibera CIPE del 30 novembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1994.

 

          Art. 23. Disposizioni in materia di opere pubbliche in Sicilia

     1. Per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e successive proroghe, in corso di realizzazione sulla base delle convenzioni applicative e degli atti conseguenti, la Regione Sicilia è autorizzata ad utilizzare le somme ad essa attribuite nell'ambito della legge 1° marzo 1986, n. 64, per un importo complessivo non superiore a 100 miliardi.

     2. Il termine relativo alle competenze attribuite in materia al presidente della Regione siciliana, già prorogato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996.

 

          Art. 24. Differimento di termini

     1. Per i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, il termine del 31 maggio 1995 di cui all'art. 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, è differito al 30 novembre 1995. Entro tale termine dovrà essere effettuata la regolarizzazione di cui all'art. 18, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

     2. I termini di cui al decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, relativi al versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti di cui al comma 1, già scaduti o in scadenza entro il 1° dicembre 1995, sono differiti a tale data.

     3. Fino ai termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali relativi ai contributi e premi ed ai tributi di cui al presente articolo.

 

          Art. 25. Controversie in ordine all'esecusione degli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219

     1. L'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, deve essere interpretato nel senso che nel potere di deroga in esso previsto deve intendersi compresa anche la possibilità di inserire nei disciplinari delle concessioni per gli interventi attuati ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, clausole compromissorie che attribuiscono ai collegi arbitrali la competenza a giudicare sui diritti soggettivi derivanti dalle predette concessioni.

 

          Art. 26. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 8 agosto 1995, n. 341, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.