§ 63.1.31 - D.M. 3 maggio 1989, n. 233.
Regolamento concernente le procedure per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni finanziarie per le attività previste dal testo unico [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:03/05/1989
Numero:233


Sommario
Art. 1.  Presentazione delle domande di agevolazione.
Art. 2.  Documentazione da allegare alla domanda di agevolazioni - Ammissione all'istruttoria.
Art. 3.  Istruttoria unificata della domanda di contributo in conto capitale e/o di credito agevolato.
Art. 4.  Procedure per l'istruttoria e la decisione sulle iniziative estranee alla competenza del CIPI.
Art. 5.  Procedure per l'istruttoria delle iniziative da sottoporre all'esame del CIPI.
Art. 6.  Contratto di finanziamento.
Art. 7.  Spese ammissibili.
Art. 8.  Contenuto del provvedimento di concessione delle agevolazioni, obblighi e sanzioni.
Art. 9.  Erogazione delle agevolazioni per stato di avanzamento.
Art. 10.  Erogazione in anticipazione del contributo in conto capitale.
Art. 11.  Modalità delle ulteriori erogazioni del contributo in conto capitale.
Art. 12.  Documentazione di spesa.
Art. 13.  Accertamento sulla realizzazione dell'iniziativa.
Art. 14.  Conguaglio finale.
Art. 15.  Liquidazione del saldo.
Art. 16.  Procedimenti pendenti.
Art. 17.  Iniziative agevolate in base alla normativa anteriore.
Art. 18.  Abrogazione di norme incompatibili.


§ 63.1.31 - D.M. 3 maggio 1989, n. 233.

Regolamento concernente le procedure per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni finanziarie per le attività previste dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e dalla L. 1° marzo 1986, n. 64.

(G.U. 17 giugno 1989, n. 140, S.O.).

 

Art. 1. Presentazione delle domande di agevolazione.

     1. La richiesta delle agevolazioni finanziarie previste dagli artt. 63 e seguenti del T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è formulata dall'operatore mediante un'unica domanda, compilata in conformità al modulo allegato, e presentata ad uno degli Istituti di credito a medio termine, autorizzati ad esercitare il credito a medio termine nel Mezzogiorno.

     2. La domanda è presentata altresì all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed anche al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, qualora riguardi iniziative da sottoporre all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione industriale.

     3. L'Istituto di credito trasmette, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, copia della domanda, se ammissibile alla istruttoria in base all'art. 2, comma 4, del presente decreto, alla Regione interessata, che può comunicare, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera, il proprio motivato parere, con riferimento all'assetto territoriale regionale, ambientale ed alla programmazione regionale, inviandolo all'Istituto di credito, all'Agenzia nonché al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno se la domanda concerne iniziative da sottoporre all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione industriale. La scadenza del termine suindicato non incide sulla permanenza delle competenze regionali.

 

     Art. 2. Documentazione da allegare alla domanda di agevolazioni - Ammissione all'istruttoria.

     1. La domanda, accompagnata dalla documentazione indicata nell'allegato al presente decreto con la precisazione che l'operatore intende usufruire di una sola o entrambe le agevolazioni finanziarie, deve contenere informazioni sui promotori e sull'iniziativa, nonché indicazioni di eventuali richieste, per il medesimo programma di investimento, di agevolazioni finanziarie previste da altre norme statali, regionali o comunitarie, conformemente alle richieste contenute nel modulo di cui al comma 1 del precedente art. 1.

     2. In caso di ampliamento, riattivazione, ammodernamento, ristrutturazione o riconversione, devono essere indicati:

     a) gli investimenti preesistenti, calcolati alla data di inizio del programma, al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario ivi compresi quelli realizzati in base a locazione finanziaria e quelli relativi ad altre unità produttive, da valutare unitariamente, giusta l'art. 79 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e il punto 10 della delibera CIPE del 31 maggio 1977;

     b) devono essere altresì indicate la data dell'inizio dei lavori per l'attuazione del nuovo programma, o quella prevista, se il programma non è stato ancora avviato, nonché le eventuali richieste per il medesimo programma di investimento, di altre agevolazioni finanziarie statali, regionali, comunitarie.

     3. Nel caso in cui l'investimento precedente non sia ancora ultimato, può essere ugualmente presentato il programma di spesa relativo alla riattivazione, all'ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione o riconversione dell'impianto, sempreché sia configurabile uno specifico programma di investimento autonomo e distinto dal precedente e giustificato da obiettive esigenze. In tale ipotesi ai fini della determinazione degli scaglioni di investimenti fissi riconoscibili al nuovo programma, si terrà conto della somma degli investimenti fissi preesistenti calcolati ad epoca immediatamente anteriore l'inizio della realizzazione del nuovo programma di investimenti - al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario - e degli investimenti programmati per il completamento del precedente piano di investimenti, ivi compresi quelli in corso di realizzazione.

     4. La domanda è ammessa all'istruttoria quando è redatta sul modulo di cui all'art. 1, comma 1, completo in tutte le sue parti ed accompagnato dalla documentazione di cui all'allegato. Qualora l'Istituto di credito ritenga che la documentazione sia carente, è tenuto a chiederne la necessaria integrazione entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.

     5. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni delle spese sostenute nei due anni precedenti la presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni medesime, si fa riferimento alla data di presentazione o a quella apposta con timbro postale sul plico raccomandato, purché la domanda, presentata o contenuta nel plico risulti compiutamente redatta sull'apposito modulo, anche se non corredata dalla documentazione di cui all'allegato. Qualora l'istante si rivolga nel corso dell'istruttoria ad altro Istituto di credito il biennio è calcolato in base alla domanda originaria, purché si tratti sempre della medesima iniziativa.

 

     Art. 3. Istruttoria unificata della domanda di contributo in conto capitale e/o di credito agevolato.

     1. L'Istituto di credito a medio termine che riceve la domanda di contributo in conto capitale e/o di credito agevolato, procede ad un'unica istruttoria rivolta a valutare l'ammissibilità e congruità delle spese indicate nella domanda, la validità tecnico-economica dell'iniziativa con particolare riferimento alla redditività, la validità del piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa e della sua normale gestione, nonché la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'operatore; l'istruttoria deve altresì riferirsi alle prospettive di mercato, agli effetti occupazionali del progetto, ai preventivi finanziari ed economici ed agli obiettivi da realizzare in termini di capacità produttiva e di produzione conseguibili.

     2. Per quanto concerne la disponibilità dell'operatore l'Istituto accerterà a sua cura che i mezzi propri disponibili da destinare all'iniziativa non siano inferiori al 30% degli investimenti fissi; la dimostrazione delle relative acquisizioni potrà avvenire gradualmente, in relazione agli stati di avanzamento dell'iniziativa.

     3. Per quanto riguarda l'investimento fisso preesistente l'Istituto di credito ne accerterà l'ammontare tenendo conto sia delle spese sostenute e/o da sostenere per il completamento dei precedenti programmi, che non siano ancora ultimati alla data di inizio del nuovo investimento, sia dei beni acquisiti all'azienda in base a locazione finanziaria, sia degli investimenti relativi ad unità produttive, da valutare unitariamente, giusta l'art. 79 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218, e il punto 10 della delibera CIPE del 31 maggio 1977.

     4. Relativamente alle iniziative, che realizzano o raggiungono investimenti da sottoporre all'esame del CIPI, l'Istituto di credito acquisisce, da parte delle Amministrazioni pubbliche competenti, notizie sull'esistenza o meno delle opere infrastrutturali di uso collettivo, necessarie per la localizzazione territoriale e ambientale dell'iniziativa, sulle caratteristiche delle stesse opere e sugli eventuali tempi di realizzazione.

     5. Gli organi deliberanti dell'Istituto a conclusione dell'istruttoria ne approvano le risultanze, anche nel caso in cui viene richiesto il solo contributo in conto capitale; l'Istituto invia una apposita relazione istruttoria ed i risultati della medesima, unitamente alla delibera di finanziamento - nei casi in cui è richiesto dall'operatore - con la documentazione prescritta dalla disciplina dei rapporti tra Agenzia e Istituto o di quella prevista nell'allegato al presente decreto, all'Agenzia, nonché al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno qualora le istruttorie riguardino iniziative da sottoporre all'esame del CIPI.

 

     Art. 4. Procedure per l'istruttoria e la decisione sulle iniziative estranee alla competenza del CIPI.

     1. L'istruttoria deve essere definita dall'Istituto di credito e inviata, ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 3, entro il termine massimo di cinque mesi dalla data di presentazione della domanda se corredata di tutta la documentazione, o dalla data di completamento della documentazione.

     2. L'Agenzia riscontra i seguenti dati:

     a) le condizioni di ammissibilità della domanda, così come indicata nell'art. 2, comma 4, del presente decreto;

     b) la rispondenza dell'iniziativa alle direttive del CIPI, con particolare riferimento al settore di attività produttiva e alla tipologia dell'iniziativa stessa, e ai piani annuali di attuazione, per la parte concernente i settori produttivi agevolabili;

     c) l'entità degli investimenti preesistenti e la disponibilità da parte dell'impresa, di mezzi propri non inferiore al 30% dell'investimento fisso, così come accertati dall'Istituto in base al precedente art. 3.

     3. L'Agenzia delibera, entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento dell'istruttoria, la concessione del contributo in conto capitale e/o interessi con provvedimento unico.

     4. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni è adottato dal Comitato di gestione sulla base di una relazione monografica riassuntiva dei risultati dell'istruttoria e della verifica, sottoscritta dal solo funzionario che l'ha redatta.

 

     Art. 5. Procedure per l'istruttoria delle iniziative da sottoporre all'esame del CIPI.

     1. Per le iniziative da sottoporre all'esame del CIPI l'Istituto deve inviare al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e all'Agenzia la relazione istruttoria entro il termine massimo di sei mesi dalla data di presentazione della domanda se corredata di tutti i documenti, o dalla data di completamento della documentazione.

     2. L'Agenzia sulla base della istruttoria tecnico-finanziaria e della documentazione progettuale, trasmesse dall'Istituto di credito, delibera, dopo aver verificato i dati indicati nell'art. 4, comma 2, la concessione, subordinatamente alla deliberazione del CIPI circa l'ammissibilità delle iniziative: il Comitato adotta la delibera con le modalità previste dall'art. 4, comma 4.

     3. L'Agenzia entro 60 giorni dal ricevimento trasmette gli elementi istruttori e la deliberazione adottata, al Ministro, che entro il termine massimo di 30 giorni, formula al CIPI la prescritta proposta, ai sensi del comma 1 dell'art. 74 del T.U. n. 218 del 6 marzo 1978.

     4. Il Ministro attua la deliberazione adottata dal CIPI entro 15 giorni dalla sua comunicazione con apposito provvedimento contenente la misura del contributo in conto capitale e/o del credito agevolato, l'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e delle scorte di materie prime e semilavorate, i termini temporali per la realizzazione dell'impianto, e per l'esecuzione delle relative infrastrutture da parte di Amministrazioni pubbliche e gli impegni finanziari che l'Agenzia deve assumere sui propri fondi di bilancio.

     5. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'Agenzia, all'Istituto di credito ed all'operatore. Le determinazioni contenute in tale provvedimento sono comunicate dal Ministro stesso a tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese quelle regionali e locali.

     6. Il provvedimento, emesso dall'Agenzia in base all'art. 8 in vista della attuazione del decreto ministeriale previsto dal comma 4 del presente articolo e della delibera già adottata dal Comitato, è sottoscritto dal funzionario addetto al settore e trasmesso all'operatore, all'Istituto di credito e al Ministro.

 

     Art. 6. Contratto di finanziamento.

     1. L'Istituto di credito ove non sia stato già stipulato un contratto di finanziamento è tenuto a procedere alla stipula del contratto di finanziamento nel termine di due mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione delle agevolazioni da parte dell'Agenzia.

 

     Art. 7. Spese ammissibili.

     1. Le voci di spesa ammissibili al netto dell'IVA - ivi comprese quelle necessarie per la progettazione, studi di fattibilità, di massima e di valutazione d'impatto ambientale nonché per collaudi di legge - in misura congrua, in rapporto alla tipologia dell'iniziativa, comprendono:

     a) oneri per la concessione edilizia;

     b) opere murarie e assimilate, infrastrutture specifiche aziendali e sistemazione del terreno a carico dell'operatore;

     c) impianto di uffici direzionali, amministrativi e tecnici, anche se comuni a più imprese, purché realizzati nei territori di cui all'art. 1 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218, ivi compresi gli immobili relativi agli stessi uffici. Le relative spese saranno ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte proporzionata all'attività produttiva e al numero degli addetti da occupare negli uffici e negli immobili suindicati;

     d) impianto di uffici e creazione di una rete distributiva, anche comuni a più imprese e anche se realizzati all'estero, purché riferiti e proporzionati alla commercializzazione di beni prodotti nel Mezzogiorno e provenienti da cicli produttivi delle imprese richiedenti. Le relative spese possono anche essere disgiunte da specifici programmi di investimento e sono da considerare come ammodernamento dell'apparato produttivo preesistente. Se gli uffici e le reti distributive siano realizzati all'esterno di comuni, ove sono localizzati gli impianti produttivi, le relative spese vengono valutate autonomamente ai fini della determinazione delle misure delle agevolazioni. Le spese ammissibili riguardano le opere murarie, ivi comprese quelle relative agli uffici, riferite ad esempio ad impianti di stoccaggio, sale di esposizione e simili, le attrezzature come quelle di collegamento informatico e telematico e apparecchiature elettrocontabili, nonché i macchinari di movimentazione interna non muniti di targa. Sono esclusi dalle agevolazioni i punti di vendita al dettaglio;

     e) brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per le attività produttive svolte nel Mezzogiorno. Le relative spese di acquisto devono risultare compatibili con il conto economico relativo all'iniziativa agevolata e non possono essere sostenute con versamenti differiti come quelli relativi a percentuali su fatturato, royalties e simili. I brevetti e licenze non possono formare oggetto di trasferimento per un periodo di almeno 5 anni dalla data di acquisto;

     f) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, comprese adeguate apparecchiature elettrocontabili e i mezzi mobili necessari per il completamento del ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;

     g) acquisto di programmi informatici (c.d. software) commisurato alle esigenze produttive dell'impresa.

     2. Limitatamente alla concessione del credito agevolato, tra le spese ammissibili sono altresì comprese quelle relative all'acquisto del terreno, delle scorte - sia in magazzino che in corso di lavorazione - di materie prime ed ausiliarie e di semilavorati. La quota delle scorte predette, nel limite massimo di 40 per cento degli investimenti fissi e in misura adeguata alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e all'attività dell'impresa, sarà calcolata, salve maggiori esigenze documentate dall'imprenditore, sulla base di parametri, distinti per settori e rami industriali, che saranno definiti in apposito decreto ministeriale. In attesa dell'emanazione del predetto decreto la quota delle scorte ammissibili al finanziamento a tasso agevolato è determinata sulla base dei vigenti criteri.

     3. Gli investimenti fissi, da valutare per la concessione delle agevolazioni nel caso di ampliamento, riattivazione, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, sono costituiti dalle immobilizzazioni tecniche, al netto dei relativi ammortamenti e delle rivalutazioni per conguagli monetari. I beni, oggetto di locazione finanziaria, utilizzati nell'impresa, nonché gli investimenti relativi ad altre entità produttive, da valutare unitariamente, in base all'art. 79 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218, e al punto 10 della deliberazione CIPE in data 31 maggio 1977, sono da computare ai fini della determinazione dell'ammontare dell'investimento fisso. Tale accertamento viene effettuato sulla base del bilancio, del libro dei cespiti da ammortizzare e/o delle scritture della contabilità dell'impresa, ad epoca immediatamente anteriore all'inizio della realizzazione del programma di investimento. I distinti investimenti fissi preesistenti relativi agli impianti, da considerare unitariamente in base al citato art. 79 e al punto 10 della delibera CIPE, sono accertati con riferimento all'epoca indicata sopra e con il criterio fissato nel precedente art. 3, comma 3.

     4. Le spese che, in base alla data delle relative fatture, risultino sostenute anteriormente ai due anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, sono escluse dalla concessione delle agevolazioni medesime e concorrono alla determinazione del valore dell'investimento preesistente.

     5. Per le variazioni di spesa intervenute nel corso della realizzazione del progetto, ivi comprese quelle derivanti da puntualizzazioni dello stesso, ovvero conseguenti a modifiche anche sostanziali del programma, l'Agenzia, sempreché non sia stata presentata la documentazione finale di spesa e tenuto conto della relazione istruttoria integrativa dell'Istituto di credito, dispone l'integrazione o la sostituzione del provvedimento di concessione a suo tempo emesso. 6. Relativamente alle iniziative da sottoporre al CIPI, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base dell'istruttoria integrativa compiuta dagli Istituti e trasmessa all'Agenzia, propone al CIPI le variazioni per le conseguenti determinazioni.

     7. L'Agenzia, nelle ipotesi di integrazioni del provvedimento di concessione, previste dai commi 5 e 6, continua ad erogare le somme già concesse, in rapporto alle parti di programma rimaste invariate, nel limite globale delle spese ammesse all'agevolazione.

     8. Nel caso in cui l'imprenditore modifichi, nel corso della realizzazione del programma di investimento, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di prodotti finali merceologicamente diversi da quelli indicati nel programma originario già approvato, dovrà essere presentata una nuova domanda restando escluse dalla determinazione delle agevolazioni le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti la presentazione della stessa.

     9. Qualora le modifiche apportate nel corso della realizzazione del programma di investimento determinino la riduzione della capacità produttiva prevista originariamente, l'Agenzia procede alla riliquidazione delle agevolazioni indicate nel provvedimento di concessione sempreché il programma risulti economicamente valido nella nuova configurazione e nel termine di 24 mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione abbia raggiunto un avanzamento pari almeno al 20% degli investimenti.

     10. Per le iniziative che non hanno raggiunto nel predetto termine di 24 mesi, un avanzamento pari almeno al 20% degli investimenti fissi previsti, il provvedimento decade automaticamente e le agevolazioni concesse sono sospese; l'imprenditore potrà formulare a tutti gli effetti - compresi quelli della decorrenza del biennio relativo alla determinazione delle spese ammissibili - una nuova domanda di agevolazione e in tal caso l'Agenzia procederà al conguaglio del contributo in conto capitale eventualmente già concesso ed erogato e del finanziamento a tasso agevolato, fermi restando patti e condizioni per le operazioni di finanziamento già stipulate. Nel caso in cui l'operatore non porti a compimento l'investimento, l'Agenzia procederà al recupero delle agevolazioni.

 

     Art. 8. Contenuto del provvedimento di concessione delle agevolazioni, obblighi e sanzioni.

     1. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni previsto dagli artt. 4 e 5 è comunicato all'operatore, all'Istituto e anche al Ministro, nel caso di iniziative da sottoporre al CIPI. Il provvedimento deve, tra l'altro, stabilire a carico dell'operatore:

     a) l'obbligo di comunicare l'avvenuta domanda o concessione di agevolazioni finanziarie statali, regionali o comunitarie ai fini della verifica del rispetto del disposto di cui all'art. 81 del T.U. n. 218/78 ed all'art. 9, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64;

     b) l'obbligo a non distogliere dall'uso previsto - senza esplicita autorizzazione da parte dell'Agenzia - per un periodo di almeno 5 anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i brevetti e le licenze ammessi alle agevolazioni, e a non destinare le opere edilizie oggetto delle agevolazioni stesse ad usi diversi da quelli previsti per un periodo di almeno 10 anni dalla data anzidetta. L'imprenditore dichiarerà con specifico atto in forma scritta la data di entrata in funzione dell'impianto (anche per reparti funzionalmente autonomi); la successiva verifica sarà effettuata in sede di accertamento previsto dall'art. 13. L'obbligo di cui al presente comma resta escluso nei casi in cui la distrazione dall'uso originario sia connessa ad un progetto di ristrutturazione o di riconversione approvato ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, in quanto applicabile;

     c) l'osservanza nei confronti dei lavoratori dipendenti delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione dell'art. 35 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218;

     d) l'obbligo di ultimare l'iniziativa entro 24 mesi dalla comunicazione del provvedimento all'operatore. Eventuali proroghe, per giustificati motivi, possono essere concesse dall'Agenzia per un ulteriore periodo massimo di 24 mesi. Rimangono salvi gli eventuali maggiori termini previsti nel provvedimento adottato dall'Agenzia;

     e) l'osservanza di eventuali norme settoriali, anche comunitarie.

     2. In caso di infrazione agli obblighi di cui alla lettera b) del precedente comma, la cui verifica è effettuata dall'Agenzia con congrua periodicità presso l'impianto, l'operatore è tenuto alla restituzione pro- quota del contributo in conto capitale e contemporaneamente cessa la corresponsione del contributo in conto interessi all'Istituto di credito da parte dell'Agenzia. Questa provvede a recuperare, nei confronti dell'operatore inadempiente, pro-quota, le somme corrispondenti al contributo in conto interessi, corrisposto dall'Agenzia all'Istituto.

     3. L'inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1, lettera d), sarà comunicata dal Ministro per il Mezzogiorno al CIPI per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

     4. L'Agenzia annulla il provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie emesso in difformità alla normativa vigente e revoca in tutto o in parte le agevolazioni qualora non fossero osservate dall'operatore tutte le condizioni presupposte o contenute nel provvedimento di concessione.

     5. L'operatore al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 1, comma 9, del decreto legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito dalla legge 12 agosto 1982, n. 546, restituisce le somme eventualmente erogategli con gli interessi semplici calcolati al tasso di riferimento vigente alla data dell'atto previsto dal precedente comma 1.

 

     Art. 9. Erogazione delle agevolazioni per stato di avanzamento.

     1. L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori; ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché brevetti e licenze e macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti nello stabilimento.

     2. In corrispondenza alla richiesta di erogazioni per stati di avanzamento potranno essere effettuati specifici controlli delle opere eseguite e/o dei brevetti e licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature presenti nello stabilimento, sulla base della documentazione tecnica fornita e della dichiarazione, sostitutiva dell'atto notorio, dell'imprenditore o del legale rappresentante della società, che attesti sia l'importo delle opere, dei brevetti, delle licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti, sia che le ditte fornitrici non hanno acquisito, né acquisiranno su macchinari, impianti ed attrezzature da essi forniti, alcun diritto di prelazione o patto di riservato dominio. Ai fini delle erogazioni parziali si prescinderà dall'acquisizione della documentazione di spesa quietanzata; documentazione che comunque sarà presentata unitamente a quella finale giusta l'art. 12. Ove ne venga fatta espressa e motivata richiesta dall'imprenditore, si potrà procedere, previa acquisizione di eventuale, adeguata garanzia, all'erogazione delle agevolazioni a fronte di fatture di acconto quietanzate per macchinari, impianti ed attrezzature di particolare complessità in corso di costruzione presso i fornitori.

     3. L'erogazione del finanziamento agevolato per scorte può avvenire anche sulla base degli stati di avanzamento; l'Istituto acquisisce, in vista della erogazione, idonea garanzia sulla destinazione finale del finanziamento stesso all'acquisto delle scorte. Dopo l'ultimazione degli investimenti, dovrà essere acquisita a cura dell'Istituto, idonea documentazione finale di spesa relativa all'acquisto delle scorte.

     4. Ai fini della verifica della realizzazione dell'investimento in scorte, e indipendentemente dalle modalità dell'erogazione del finanziamento relativo, potranno essere acquisiti i bilanci, e/o situazioni contabili sottoscritte dal legale rappresentante della società, dai quali potrà desumersi l'investimento realizzato risultante dal confronto nel tempo delle voci corrispondenti negli stessi bilanci e/o situazioni contabili.

     5. Per le erogazioni, ancorché relative al solo contributo in conto capitale e ricollegabili agli stati di avanzamento, l'Agenzia si avvale degli Istituti di credito, presso i quali provvederà all'accensione di conti sui quali saranno imputati i pagamenti a favore dell'operatore. A tale scopo l'Agenzia e gli Istituti di credito stipulano apposite convenzioni.

     6. Gli Istituti, se sono stati concessi sia il contributo sia il credito agevolato, cureranno che le erogazioni del contributo avvengano in concomitanza con le erogazioni del credito agevolato.

     7. Gli istituti di credito erogano, relativamente ad iniziative da non sottoporre al CIPI, per ogni stato di avanzamento il 70% della quota di contributo in conto capitale riferibile allo stesso stato di avanzamento in modo che, a saldo - salvo quanto stabilito dal successivo art. 11 - eseguiti i controlli finali di cui al successivo art. 15, potrà essere liquidato il 30%.

     8. Gli Istituti di credito liquidano, relativamente ad iniziative da sottoporre al CIPI, per ogni stato di avanzamento il 90% della quota di contributo in conto capitale riferibile allo stesso stato di avanzamento ed erogano una somma pari all'80% della quota suindicata in modo che, a saldo

- e, quindi, dopo l'erogazione dell'ulteriore quota del 10% in applicazione

dell'art. 11, comma 3 -, eseguiti i controlli finali di cui al successivo

art. 15, potrà essere liquidato il rimanente 10%.

     9. Fino alla stipulazione delle convenzioni previste dal precedente comma 5, l'erogazione sarà effettuata secondo le disposizioni delle vigenti convenzioni, relative ai rapporti tra l'Agenzia e gli Istituti di credito a medio termine, o stipulate in base all'art. 9, comma 11, della legge 6 marzo 1986, n. 64.

     10. L'Agenzia, fino alla stipulazione delle convenzioni previste dal precedente comma 5, si conformerà alle norme di cui ai commi 6, 7 e 8.

 

     Art. 10. Erogazione in anticipazione del contributo in conto capitale.

     1. L'erogazione dell'anticipazione del contributo in conto capitale di cui all'art. 9, comma 12, della legge 1° marzo 1986, n. 64, è effettuata secondo le modalità fissate nel precedente art. 9, commi 5 e 9.

     2. Detta anticipazione è pari al 50% del contributo in conto capitale per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a dieci miliardi di lire.

     3. Per le iniziative che realizzino e raggiungano investimenti fissi compresi fra i dieci miliardi ed il limite massimo dello scaglione di cui alla lettera b) del comma 7 dell'art. 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, l'anticipazione è erogata nella misura del 50% del contributo in conto capitale per i primi 10 miliardi di lire e del 25% sulla parte eccedente.

 

     Art. 11. Modalità delle ulteriori erogazioni del contributo in conto capitale.

     1. Per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori al limite massimo dello scaglione di cui all'art. 9, comma 7, lettera b), della legge 1° marzo 1986, n. 64, l'Agenzia eroga, dopo l'acquisizione della documentazione finale di spesa di cui al successivo art. 12, una quota di contributo in conto capitale pari al 90% di quello spettante sugli investimenti rendicontati e comunque, non superiore all'impegno assunto nel provvedimento di concessione. Detta erogazione è subordinata alla presentazione, da parte dell'operatore, della seguente specifica documentazione:

     a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'imprenditore o del legale rappresentante della società che tutta la documentazione di spesa presentata è regolare e coerente con il programma oggetto

dell'agevolazione;

     b) nel caso di realizzazione di opere murarie e assimilate, certificato di agibilità o attestazione da parte del Comune competente di conformità alla concessione edilizia o il nullaosta alla utilizzazione; l'operatore dovrà indicare nelle richieste di rilascio dei certificati l'uso al quale essi sono destinati;

     c) certificato rilasciato dalla competente autorità che l'impianto non produce inquinamento; qualora, entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di certificato, non sia stata comunicata alcuna pronuncia sulla richiesta stessa, l'operatore può presentare la dichiarazione di un tecnico, iscritto all'albo professionale ed esercente la libera professione, relativamente all'assenza di cause di inquinamento imputabili all'impianto realizzato;

     d) atto di obbligo di restituire l'eventuale importo non dovuto, rispetto a quello che verrà accertato dalla Agenzia a seguito di verifica dell'impianto in sede di liquidazione finale, maggiorato degli interessi calcolati al tasso di riferimento dalla data dell'atto previsto dal precedente art. 8, comma 5.

     2. I certificati, previsti alla lett. b) del comma precedente, possono essere sostituiti da una dichiarazione di conformità delle opere alla normativa edilizia e urbanistica, da parte dell'imprenditore e del legale rappresentante della società, se entro 90 giorni dalla presentazione delle richieste dei certificati, non siano state comunicate le pronunce sulle richieste medesime.

     3. Per le iniziative che importano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lett. b), della legge 1° marzo 1986, n. 64, l'Agenzia eroga, dopo l'acquisizione della documentazione finale di spesa, di cui al successivo art. 12, le quote di contributo, già liquidate ma non ancora erogate, giusta l'art. 9, comma 8, del presente decreto, sulla base degli investimenti rendicontati e comunque in misura non superiore all'impegno assunto nel provvedimento di concessione. Tale erogazione è subordinata alla presentazione della documentazione di cui al comma 1, lett. a, b, c, d.

 

     Art. 12. Documentazione di spesa.

     1. La documentazione finale di spesa deve consistere in fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzate - o in copia autenticata - e copia, ed è valida per la erogazione a saldo del contributo in conto capitale.

     2. Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del fornitore o del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.

     3. Sempre che ne venga fatta esplicita preventiva richiesta, la spesa può essere documentata con elenchi di fatture o di altri titoli, al netto dell'IVA, riportanti le componenti tecniche ed economiche della spesa, per i quali un attestato notarile, od una dichiarazione sostitutiva di notorietà dell'imprenditore o del legale rappresentante della società, dichiari la conformità ai documenti originali. Dovrà comunque essere presentata la dichiarazione prevista nel comma precedente.

     4. Con la medesima procedura possono essere accettati elaborati anche meccanografici di contabilità industriale, sempre che gli stessi, al netto dell'IVA, contengano precisi riferimenti per risalire alla natura delle spese ed alle componenti tecniche ed economiche, nonché elaborati informatizzati.

     5. Gli elaborati e gli elenchi, previsti nel comma precedente, debbono essere accompagnati da una dichiarazione giurata dell'imprenditore o del rappresentante legale della società, attestante che le spese ed i conti esposti riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti relativi all'impianto oggetto della domanda di agevolazioni, che le forniture sono state pagate a saldo, che i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature sono «nuovi di fabbrica» e inoltre la conformità degli elaborati e degli elenchi ai documenti originali.

     6. Nel caso l'operatore costruisca in proprio impianti o macchinari, produrrà commesse interne di lavorazioni con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione.

     7. La documentazione finale, vistata dall'Istituto istruttore, viene trasmessa per il controllo all'Agenzia; nel trasmettere tale documentazione l'Istituto dovrà evidenziare le sostanziali variazioni intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto preso a base della istruttoria.

 

     Art. 13. Accertamento sulla realizzazione dell'iniziativa.

     1. Ai fini della liquidazione a saldo del contributo in conto capitale, l'Agenzia deve disporre, dopo l'avvio a produzione dell'impianto, un apposito accertamento disciplinato dalla Agenzia medesima che, ad integrazione degli eventuali controlli effettuati con la procedura indicata nel precedente art. 9, verifichi la funzionalità dell'impianto stesso, la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, la capacità produttiva dell'impianto, la sua effettiva produzione, il numero dei dipendenti occupati, l'osservanza delle norme antinquinamento e di quelle relative all'uso del territorio.

     2. Per l'effettuazione di tale accertamento l'Agenzia, in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'investimento, deve avvalersi di singoli professionisti o di una Commissione composta da tre esperti particolarmente competenti, per titolo di studio, professionale o attività esplicata, nella specifica attività produttiva svolta dall'imprenditore. Per gli investimenti non superiori a un miliardo l'accertamento è svolto a cura dell'Agenzia, che si avvale dei propri tecnici.

     3. L'accertamento di eventuali inosservanze alle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione determina, previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni, la revoca, da parte dell'Agenzia, delle agevolazioni finanziarie e l'avvio della eventuale procedura di recupero del contributo in conto capitale già erogato, maggiorato dei relativi interessi, calcolati al tasso di riferimento alla data dell'atto previsto dall'art. 8, comma 1.

     4. L'Agenzia nominerà l'esperto o la Commissione di esperti contestualmente alla liquidazione della quota di contributo erogata in anticipazione o, in mancanza, della quota erogata in base all'art. 11.

     5. E' facoltà dell'operatore di trasmettere copia della documentazione finale di spesa direttamente al collaudatore.

     6. Le spese di accertamento, da calcolarsi sulla base dell'importo di spesa ammessa alle agevolazioni, sono a carico dell'Agenzia.

     7. L'accertamento delle iniziative consistenti in operazioni di locazione finanziaria agevolata di macchinario di cui all'art. 83, comma 11, del T.U. 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito da un verbale di installazione del macchinario, sottoscritto da un rappresentante del fornitore e dall'operatore e trasmesso all'Agenzia da parte della Società di locazione finanziaria.

 

     Art. 14. Conguaglio finale.

     1. L'Agenzia, dopo aver accertato l'ammissibilità e congruità delle singole spese, e sulla base dei risultati della verifica di cui al precedente art. 13, procede alla determinazione del saldo o dell'eventuale recupero totale o parziale delle agevolazioni finanziarie già erogate maggiorate dei relativi interessi semplici calcolati al tasso di riferimento alla data dell'atto previsto dall'art. 8, comma 1.

 

     Art. 15. Liquidazione del saldo.

     1. Entro il termine di 6 mesi dalla presentazione della documentazione finale di spesa e di quella relativa all'ultimazione dell'impianto, l'Agenzia procede, dopo gli accertamenti di cui al precedente articolo 14, alla liquidazione del saldo di cui viene data comunicazione al Ministro solo per le iniziative sottoposte al CIPI.

 

     Art. 16. Procedimenti pendenti.

     1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti pendenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e instaurati sulla base della legge 1° marzo 1986, n. 64.

     2. Le disposizioni di cui all'art. 13 del presente decreto si applicano anche agli accertamenti relativi ad iniziative già realizzate, anche in base alle norme anteriori alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e per le quali, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sia stato già concesso il contributo, senza che sia stato tuttavia nominato il collaudatore o la commissione di collaudo, nomina cui l'Agenzia provvederà prima che sia esibita la documentazione finale di spesa.

     3. Sono fatte salve le domande, presentate anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, compilate in conformità a moduli concordati tra Agenzia e Istituti di credito, in attuazione della convenzione stipulata tra gli stessi organismi e approvata dal Comitato di gestione dell'Agenzia con delibera 15 aprile 1987, n. 2965.

 

     Art. 17. Iniziative agevolate in base alla normativa anteriore.

     1. Le norme di cui all'art. 7, comma 7, del presente decreto, si applicano anche alle iniziative agevolate in base alla normativa precedente l'entrata in vigore della legge 1° marzo 1986, n. 64.

     2. Alle stesse iniziative è applicabile l'art. 7, commi 8, 9 e 10, con le seguenti variazioni:

     a) il termine di 24 mesi decorre dalle date 9 maggio e 9 novembre 1976, indicate nell'articolo 151 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218;

     b) l'avanzamento deve essere pari almeno al 50% dell'investimento progettato.

 

     Art. 18. Abrogazione di norme incompatibili.

     1. I decreti ministeriali 28 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1979, n. 186, e 10 novembre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1980, n. 41, sono abrogati; rimane salva la loro applicazione ai procedimenti pendenti e alle iniziative agevolate in base alla normativa anteriore, nei limiti stabiliti dagli artt. 16 e 17.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)