§ 98.1.28667 - D.L. 25 maggio 1994, n. 312 .
Interventi urgenti a sostegno dell'economia.


Settore:Normativa nazionale
Data:25/05/1994
Numero:312


Sommario
Art. 1.  Interventi a sostegno dell'occupazione
Art. 2.  Interventi nei diversi comparti economici
Art. 3.  Disposizioni sul credito agevolato al commercio e sulle camere di commercio e per consorzi tra piccole e medie imprese per l'esportazione
Art. 4.  Ulteriori interventi connessi con la liquidazione dell'EFIM
Art. 5.  Rapporti con l'IRI S.p.a.
Art. 6.  Norme procedurali
Art. 7.  Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale
Art. 8.  Misure urgenti in materia di trasporti di competenza statale
Art. 9.  Interventi urgenti a sostegno del trasporto marittimo pubblico
Art. 10.  Norme in materia di finanza e di patrimonio pubblico
Art. 11.  Rimborsi IVA
Art. 12.  Entrata in vigore


§ 98.1.28667 - D.L. 25 maggio 1994, n. 312 [1].

Interventi urgenti a sostegno dell'economia.

(G.U. 25 maggio 1994, n. 120)

 

     Art. 1. Interventi a sostegno dell'occupazione

     1. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione, le amministrazioni competenti provvedono alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque rispettivamente disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine:

     a) il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è ulteriormente incrementato di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

     b) il fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è ulteriormente integrato dell'importo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

     c) la dotazione del fondo contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è ulteriormente integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

     d) il fondo per la ricerca applicata di cui all'art. 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ulteriormente integrato della somma di lire 250 miliardi per l'anno 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996;

     e) il fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ulteriormente integrato della somma di lire 50 miliardi, per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

     f) il fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30, e successive modificazioni, è ulteriormente integrato degli importi di lire 63.458 milioni per l'anno 1994 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1995.

     2. Per incentivare l'urgente ripresa sugli investimenti a sostegno dell'occupazione, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine, per la prosecuzione del programma di opere irrigue di rilevanza nazionale, individuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. E' abrogato l'art. 2 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

     3. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 63.458.000.000 per l'anno 1994, a lire 710 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 700 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando, per l'anno 1994, parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, per gli anni 1995 e 1996 quanto a lire 310 miliardi per l'anno 1995 e a lire 250 miliardi per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, quanto a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 300 miliardi, per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

 

          Art. 2. Interventi nei diversi comparti economici

     1. Per assicurare correntezza nella corresponsione dei contributi negli interessi relativi alle operazioni di mutuo contratte ai sensi e per gli effetti della legge 12 agosto 1977, n. 675, lo stanziamento del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è integrato della somma di lire 150 miliardi nell'anno 1994, cui si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni. Il predetto capitolo 9012 è reintegrato di pari importo nell'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno.

     2. La durata delle operazioni finanziarie di cui all'art. 8 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, si intende stabilita nella durata massima di anni 15 e le somme a tal fine autorizzate, non impegnate nell'anno di competenza, possono esserlo nei successivi cinque anni. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte dal Ministero dell'interno direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento.

     3. Sono autorizzati interventi del Ministero del tesoro per la realizzazione di iniziative di supporto in favore di imprese operanti nel settore della difesa e interessate da accordi internazionali, anche al fine di agevolare processi di ricapitalizzazione necessari per adeguare le condizioni di competitività internazionale. Ai fini dell'individuazione degli interventi, il Ministro del tesoro, che può avvalersi di un soggetto a capitale pubblico, provvede con uno o più decreti tenendo prioritariamente conto:

     a) della rilevanza qualitativa e quantitativa, delle presenze industriali nei vari comparti delle attività della Difesa e nei comparti ad esse connessi;

     b) della rilevanza delle iniziative volte al potenziamento strutturale delle imprese anche attraverso adeguate razionalizzazioni e diversificazioni, all'accrescimento delle risorse tecnologiche e allo sviluppo della competitività internazionale.

     4. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministero del tesoro assume impegni pluriennali, con effetti dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratti sul mercato internazionale; dette rate sono corrisposte direttamente agli istituti finanziari. Per tale scopo, sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi con decorrenza dal 1995. Al relativo onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

     5. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma primo, lettera a), dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento mutui contratti dalle imprese in relazione a programmi approvati ai sensi dell'art. 4 della citata legge 24 dicembre 1985, n. 808, correlati a limiti di impegno decennali di lire 25 miliardi, con decorrenza 1994, e di lire 50 miliardi, con decorrenza 1995. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti. Al relativo onere, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 75 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     6. Per assicurare lo sviluppo ed il potenziamento del settore anche attraverso la tempestiva attuazione di accordi internazionali, relativamente ai programmi di cui al comma 5, in fase di avvio e ad elevato contenuto tecnologico, le previste anticipazioni sono commisurate alla media delle spese ammissibili per ciascun programma relative al primo triennio.

     7. I criteri e le modalità di cui ai commi 5 e 6, relativamente agli impegni da assumere, ai pagamenti da effettuare e alle anticipazioni da concedere, si applicano anche per l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

     8. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a stipulare contratti di ricerca al fine della realizzazione del programma di ricerca per l'osservazione della terra dallo spazio con le procedure di cui all'art. 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e coordinando la ricerca nei campi suddetti effettuata presso gli enti e gli altri soggetti interessati. I relativi contratti possono essere affidati ai medesimi soggetti proponenti e loro consorzi, sentito il comitato di cui all'art. 7 della citata legge n. 46 del 1982.

     9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

     10. Per consentire l'avvio di attività di costruzione e verifica sperimentale di componenti del nocciolo della macchina per studi sulla fusione a confinamento magnetico denominata IGNITOR, è assegnato all'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'ente medesimo, un contributo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

     11. Quale concorso dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione dei laboratori di luce di sincrotone di Trieste e di Grenoble, realizzati sulla base delle delibere CIPE del 28 maggio 1987 e del 30 maggio 1991, è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 25 miliardi annui a decorrere dal 1994 per il primo, nonchè di 5 miliardi per il 1994, 10 miliardi per il 1995 e 15 miliardi annui a decorrere dal 1996 per il secondo, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. La quota destinata all'iniziativa di Grenoble viene erogata tramite il Consorzio interuniversitario di fisica della materia, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1987.

     12. Per consentire la prosecuzione degli interventi per la riconversione delle produzioni di amianto, avviati ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, le disponibilità del Fondo di cui all'art. 14 della medesima legge possono essere utilizzate anche nell'anno 1994.

     13. Le somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono ripartite tra le regioni e da queste utilizzate secondo la graduatoria generale approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1993.

 

          Art. 3. Disposizioni sul credito agevolato al commercio e sulle camere di commercio e per consorzi tra piccole e medie imprese per l'esportazione

     1. Per le operazioni di credito agevolato al commercio di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, già approvate dal comitato di gestione di cui all'art. 6 della predetta legge alla data del 30 giugno 1993, il termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, per l'emanazione del decreto di concessione delle agevolazioni, è differito di due anni. Per dette operazioni continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

     2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a riconoscere agli istituti di credito autorizzati, in relazione ai contributi concessi, un interesse semplice pari al tasso di riferimento applicato all'operazione di finanziamento per il periodo dal 1° gennaio 1993, ovvero dalla data di ammissione alle agevolazioni se successiva, fino alla data di emanazione del decreto di concessione del contributo stesso.

     3. Il comitato di gestione della citata legge n. 517 del 1975 provvede entro il 30 giugno 1994 ad approvare le domande di ammissione al credito agevolato al commercio già presentate, entro i termini, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e la ripartizione dei fondi per ambito regionale. Alle operazioni approvate ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

     4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'emanazione dei decreti di concessione dei contributi per le operazioni di cui ai commi 2 e 3 secondo l'ordine cronologico di approvazione da parte del comitato di gestione, con priorità per le operazioni che comportano anche l'erogazione di contributi in conto capitale.

     5. A decorrere dal 1° luglio 1994 il comitato di gestione della legge n. 517 del 1975 è soppresso. Dalla stessa data le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni al predetto comitato di gestione sono attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     6. Per l'anno 1994, a valere sulla spesa autorizzata dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191, è attribuita alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura scorporanti con un numero di imprese iscritte al registro delle ditte, a seguito della separazione, inferiore a 40 mila, la somma complessiva di lire sei miliardi a titolo di contributo perequativo, con conseguente riduzione proporzionale del contributo spettante alle altre camere beneficiarie. La predetta somma è ripartita dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate, in misura inversamente proporzionale al numero delle ditte e delle unità locali tenute al pagamento del diritto annuale per il 1994, operanti nelle rispettive circoscrizioni territoriali.

     7. Nella Regione Trentino-Alto Adige la pubblicazione del Bollettino Ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata è effettuata separatamente nelle province autonome di Trento e Bolzano a cura delle rispettive camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     8. Ai sensi dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, l'indennità integrativa speciale si intende inclusa nei fondi di previdenza e capitalizzazione, con esclusione della rivalutazione di cui al medesimo art. 1, a decorrere dal 16 marzo 1970, per gli importi di cui all'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e successive modifiche, ed a decorrere dal 1° gennaio 1972, per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati.

     9. I soggetti ammessi a richiedere l'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, sono tenuti al pagamento preventivo alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di una somma commisurata al quantitativo di prodotto sottoposto a certificazione. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono stabiliti annualmente l'ammontare degli importi, nonchè le modalità di pagamento.

     10. E' autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1994-1996 per la concessione dei contributi ai consorzi all'esportazione di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

 

          Art. 4. Ulteriori interventi connessi con la liquidazione dell'EFIM

     1. Per le finalità di cui al decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, i mezzi finanziari a disposizione del commissario liquidatore del soppresso EFIM sono aumentati di lire 5.000 miliardi. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa nei limiti di importo stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, al tasso vigente per i mutui, da rimborsare dallo Stato in venti annualità a decorrere dal 1995 di cui la prima comprensiva degli interessi di preammortamento.

     2. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 775 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 550 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante utilizzo parziale delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

     3. I mezzi finanziari di cui al comma 1 sono destinati:

     a) fino alla concorrenza di lire 3.000 miliardi per gli aumenti di capitale e connesse operazioni finanziarie alle società di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33;

     b) per lire 145,5 miliardi per interventi a favore dei dipendenti delle società operanti nel settore di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33;

     c) per il residuo a copertura delle spese della liquidazione dell'EFIM e ad integrazione delle disponibilità per i pagamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), nonchè per quelli di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e particolarmente, per un ammontare non inferiore a 1.500 miliardi, in relazione alle società capogruppo e società controllate del comparto di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge n. 487 del 1992.

     4. Il commissario liquidatore, nell'ambito delle disponibilità di cui al comma 1, nonchè di quelle di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e in attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 242, dovrà provvedere alla copertura delle perdite ed alla ricostituzione del capitale sociale delle società di cui all'art. 4, comma 2, del citato decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, fino all'ammontare massimo di lire 4.068 miliardi.

     5. All'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     "2-bis. Sono assistiti dalla garanzia dello Stato gli impegni assunti dal commissario liquidatore in ordine al trasferimento di aziende o di società previsti dal programma di cui all'art. 2, comma 2, e dai progetti di cui all'art. 3, comma 2, nonchè dal progetto di ristrutturazione del comparto ferroviario che dovrà avere i contenuti di cui all'art. 3, comma 2, ed essere approvato a norma dell'art. 4, comma 1.

     2-ter. Nel quadro della riorganizzazione delle società e aziende di cui all'art. 4, comma 2, sono garantite dallo Stato le obbligazioni assunte, o comunque facenti carico all'EFIM, e alle società dal medesimo controllate di cui all'art. 2, comma 1, nonchè a società da queste ultime controllate, sia quali fornitrici principali, sia quali cofornitrici o subfornitrici per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia, e con committenti, pubblici o privati, appartenenti agli Stati sopra elencati.

     2-quater. Tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e tutte le poste patrimoniali attive e passive facenti capo all'EFIM e alle società indicate al comma 2-ter, ed attinenti ai rapporti di fornitura, cofornitura o subfornitura di cui allo stesso comma, saranno trasferiti dal commissario liquidatore ad apposita società da costituirsi a norma dell'art. 3, comma 1.".

     6. All'art. 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo le parole: "liquidare società controllate," sono aggiunte le seguenti: "di rilasciare fidejussioni necessarie per la continuazione dell'attività in attesa delle alienazioni,".

 

          Art. 5. Rapporti con l'IRI S.p.a.

     1. Al fine esclusivo di rimborsare, a titolo forfettario e definitivo, le operazioni finanziarie per il risanamento del settore siderurgico, già poste in essere dall'IRI ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 7 febbraio 1991, n. 42, ed in conformità alla decisione CECA n. 218 del 24 dicembre 1988, è autorizzata la spesa di lire 3.000 miliardi, in ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.200 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 1996.

     2. L'IRI S.p.a. iscrive l'importo di cui al comma 1 ad incremento del proprio netto patrimoniale.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando parzialmente a tale scopo la voce "Ministero del tesoro".

 

          Art. 6. Norme procedurali

     1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, le amministrazioni che, nell'ambito del proprio stato di previsione, hanno attivato capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, debbono trasmettere al fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, dettagliate informazioni contabili in ordine alle somme iscritte ai capitoli medesimi ed ai relativi movimenti di cassa.

     2. Il fondo di cui al comma 1 trasmette i predetti dati al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della relazione di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. In sede di predisposizione del rendiconto generale dello Stato, il Ministro del tesoro fornisce al Parlamento una complessiva esposizione contabile sia dei reciproci flussi finanziari intercorsi, nell'anno, tra l'Italia e l'Unione europea, sia delle erogazioni effettuate da parte delle amministrazioni interessate a valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli di cui al comma 1, sia delle erogazioni poste in essere dal fondo di rotazione in attuazione di interventi di politica comunitaria.

     3. L'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dal seguente:

     "5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative agli articoli 5, comma 4, 12, comma 1, e 13. Al fondo affluiscono altresì, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonchè le disponibilità di tesoreria relative alle competenze trasferite. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.".

     4. Le somme derivanti nell'anno 1994 dai mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono destinate, nel limite di lire 3.000 miliardi, alla concessione delle agevolazioni industriali di cui all'art. 1, comma 2, della predetta normativa. Le ulteriori somme derivanti dai predetti mutui sono destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 8, della medesima normativa secondo le determinazioni assunte dal CIPE in sede di riparto del fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

     5. A decorrere dall'anno 1995, le disponibilità derivanti dal fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono direttamente iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate anche per gli anni successivi, sulla base del riparto disposto dal CIPE ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228.

     6. La facoltà di assumere impegni pluriennali di spesa, a valere sulle somme in conto capitale derivanti dal riparto del fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed iscritte nei capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate, è limitata, per l'anno 1994, al triennio 1994-1996. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'art. 11-quater, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 8 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

     7. In attesa della definizione, in applicazione dei principi comunitari in materia, delle modalità di determinazione dei prezzi di vendita dei servizi ferroviari oggetto del contratto di servizio pubblico, nonchè delle modalità di contribuzione degli oneri di infrastruttura oggetto del contratto di programma, il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere alle Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole scadenze, le somme all'uopo inscritte in bilancio.

     8. Fermo quanto disposto dall'art. 210 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il Tesoro è altresì autorizzato ad erogare alle Ferrovie dello Stato S.p.a., nelle more della quantificazione da parte della società stessa dell'ammontare del disavanzo del fondo pensioni, le somme iscritte in bilancio negli anni 1992, 1993 e 1994 a copertura del disavanzo medesimo e non ancora corrisposte alla società.

     9. Le disponibilità dei capitoli 2643 e 3157 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ed i residui del capitolo 4792 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, esistenti al 31 dicembre 1993, sono mantenuti in bilancio per essere utilizzati nell'esercizio successivo.

 

          Art. 7. Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale

     1. Al fine di assicurare l'urgente avvio del risanamento e lo sviluppo del settore dei trasporti locali di competenza regionale, le regioni e gli enti locali definiscono anche mediante apposite conferenze di servizio, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, promosse dalle regioni:

     a) piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio, complessivamente rilevati dal 1987 a tutto il 31 dicembre 1993, che non hanno trovato copertura con i contributi rivenienti dal Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e con i contributi di cui all'art. 1, commi 1 e 4-quater, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32. L'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 485 del 1992 è estesa per gli anni 1992 e 1993. I mutui a copertura dei disavanzi 1987/1993 possono essere assunti anche se non sono stati adottati i piani di risanamento previsti dalla normativa vigente;

     b) piani di risanamento per conseguire l'equilibrio di bilancio delle aziende di trasporto mediante princìpi di economicità ed efficienza. I piani sono predisposti tenendo anche conto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403. I piani già adottati possono essere, ove necessario, modificati, integrati o sostituiti. I piani che devono prevedere il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine massimo del 31 dicembre 1999, sono adottati dagli enti locali interessati, su proposta dell'azienda ove ricorrà, ovvero dalle imprese private di trasporto pubblico locale entro il termine perentorio del 30 settembre 1994 e sono approvati dalla regione entro 3 mesi dalla presentazione e, comunque, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1994.

     2. Sulla base dei piani di cui al comma 1, lettera b), il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e con il Ministro per la funzione pubblica applica, con appositi provvedimenti, ai lavoratori dipendenti del settore del trasporto pubblico locale eventualmente risultanti in esubero, previa verifica della situazione degli organici, gli istituti della collocazione in mobilità prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e del prepensionamento.

     3. Lo Stato concorre alla parziale copertura dei disavanzi di cui al comma 1, lettera a), e comma 2, con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui. Il contributo è attribuito alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali inclusi nei rispettivi territori in proporzione all'ammontare dei disavanzi che, a tal fine, sono rideterminati secondo i criteri di cui al comma 4.

     4. Ai soli fini dell'attribuzione del contributo statale, i disavanzi di cui al comma 1, lettera a), risultanti dai conti consuntivi dei servizi pubblici debitamente approvati, ovvero dai bilanci delle imprese private redatti e approvati ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del codice civile, sono rideterminati in conformità ai criteri adottati per l'applicazione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, con particolare riferimento a quelli concernenti gli ammortamenti, gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto e lo scorporo, per le aziende miste, dei dati gestionali afferenti servizi diversi da quelli del trasporto pubblico locale.

     5. Il contributo statale è attribuito dal Ministero dei trasporti e della navigazione alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati sulla base di apposita certificazione, a firma del Presidente della Giunta regionale, che ciascuna regione è tenuta a trasmettere al Ministero entro il termine perentorio del 31 dicembre 1994. Decorso il predetto termine, il contributo statale di cui al comma 3 viene ripartito tra i servizi delle sole regioni adempienti. La regione è comunque autorizzata a trasmettere entro il suddetto termine perentorio la certificazione relativa ai servizi di trasporto per i quali ha potuto procedere alla rideterminazione dei disavanzi. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro.

     6. Il contributo statale di cui al comma 3 è erogato a condizione che:

     a) il piano di riassorbimento dei disavanzi di cui al comma 1, lettera a) risulti approvato dalla regione o dall'ente locale secondo le rispettive competenze. In ogni caso, il contributo statale è sospeso qualora entro il 31 dicembre 1997 non risultino riassorbiti i disavanzi 1987/1993;

     b) il piano di risanamento di cui al comma 1, lettera b) risulti approvato dalla regione;

     c) i costi dell'esercizio 1994 risultino coperti per almeno il 30 per cento dai proventi del traffico o che, comunque, venga conseguito un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi pari ad almeno cinque punti percentuali rispetto a quello relativo al 1993.

     7. Nei limiti e con i criteri stabiliti dai commi da 1 a 6, il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura in tutto o in parte ai disavanzi di esercizio 1987/1993.

     8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 si applicano anche per il contributo statale, entro i limiti e con i criteri ivi previsti, destinato alla ricapitalizzazione, pro-quota, delle aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni a cui partecipino gli enti locali.

     9. In relazione all'andamento e all'esito delle azioni di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, stipulano con le aziende di trasporto contratti di servizio che devono prevedere specificamente l'assetto dei servizi, il corrispettivo che ad ogni effetto sostituisce il contributo di esercizio, le tariffe, gli obblighi di servizio pubblico, le risorse finanziarie e la possibilità di affidamento in subconcessione di servizi complementari.

     10. Le risorse finanziarie occorrenti per il conseguimento delle finalità del comma 9 sono costituite dal complesso dei trasferimenti già previsti per il trasporto pubblico locale a carico dello Stato per l'anno 1994, incrementato per gli anni successivi in misura pari al tasso programmato di inflazione, nonchè da quelle derivanti dalla promozione di società di capitali, dalla revisione tariffaria in armonia con i livelli europei, dall'alienazione dei cespiti patrimoniali. I proventi del traffico non dovranno essere inferiori, con riferimento all'anno 1994, al 30 per cento dei costi di esercizio e, con riferimento all'esercizio 1995, al 35 per cento.

     11. Durante il periodo di attuazione del piano di cui al comma 1, lettera b), gli enti locali sono autorizzati ad assumere mutui a proprio carico per la copertura dei contributi annui decrescenti necessari a conseguire l'equilibrio di bilancio entro il 31 dicembre 1999, nonchè ad alienare il patrimonio disponibile ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

 

          Art. 8. Misure urgenti in materia di trasporti di competenza statale

     1. Al fine di assicurare l'urgente avvio del risanamento e lo sviluppo dei trasporti locali ad impianti fissi di competenza statale esercitati in regime di concessione o in gestione governativa, lo Stato, le regioni, gli enti locali e le aziende interessate, nonchè le Ferrovie dello Stato S.p.a. per i trasporti di interesse locale, limitatamente alle azioni di cui alla lettera b), definiscono mediante apposite conferenze di servizio ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, promosse dal Ministero dei trasporti e della navigazione:

     a) piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio complessivamente rilevati a tutto il 31 dicembre 1993, e riconosciuti ammissibili secondo criteri che saranno determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro;

     b) programmi per conseguire l'equilibrio di bilancio delle aziende mediante princìpi di economicità ed efficienza, anche in conformità alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, ove applicabile, prevedendo altresì il pensionamento anticipato o la messa in mobilità del personale eccedentario.

     2. Allo stesso fine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta il piano di riorganizzazione dei servizi ferroviari in concessione ed in gestione governativa, anche secondo quanto previsto dalla direttiva CEE di cui al comma 1, lettera b), fissando in particolare i criteri per la trasformazione delle gestioni governative in società per azioni, per la definizione del relativo patrimonio e per l'organizzazione delle conseguenti partecipazioni azionarie. Nel medesimo decreto saranno altresì determinati parametri per la revisione degli organici del personale addetto ai servizi ferroviari in concessione ed in gestione governativa ai fini di verificarne l'eventuale eccedenza. Per le ferrovie Appulo-Lucane il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a procedere allo scorporo dei servizi relativi alla Regione Basilicata.

     3. Sulla base dei piani e dei programmi di cui al comma 1, le disposizioni previste nell'art. 7, comma 2, si applicano anche nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende esercenti servizi ferroviari in concessione o in gestione governativa.

     4. Sulla base dei piani e dei programmi di cui al comma 1, da definire entro il 31 ottobre 1994, le aziende esercenti servizi ferroviari in concessione e in gestione governativa sono autorizzate a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio accertati al 31 dicembre 1993. L'onere per capitale ed interessi derivante dai predetti mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato nel limite complessivo di lire 240 miliardi annui. Le procedure e i criteri per la stipula dei mutui previsti dal presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

     5. In relazione all'andamento e all'esito delle azioni di cui ai commi 1 e 2, lo Stato stipula con le aziende di trasporto ad impianti fissi contratti di servizio, che dovranno prevedere specificatamente l'assetto dei servizi, il corrispettivo che ad ogni effetto sostituisce il contributo di esercizio, le tariffe, gli obblighi di servizio pubblico, le risorse finanziarie e la possibilità di affidamento in subconcessione di servizi complementari.

     6. Le risorse finanziarie occorrenti per il conseguimento delle finalità del comma 5, per la parte relativa al trasporto pubblico ad impianti fissi di competenza statale, sono costituite dal complesso dei trasferimenti già previsti per tali aziende a carico dello Stato per l'anno 1994, incrementato per gli anni successivi in misura pari al tasso programmato di inflazione, nonchè da quelle derivanti attraverso la promozione di società di capitali, la revisione tariffaria in armonia con i livelli europei, l'alienazione dei cespiti patrimoniali. I proventi del traffico non dovranno essere inferiori, con riferimento all'anno 1994, al 30% dei costi di esercizio e, con riferimento all'esercizio 1995, al 35% dei costi stessi. Comunque, nel caso in cui le aziende non conseguano con riferimento all'esercizio 1994 entro il limite predetto, un miglioramento del rapporto tra proventi e costi pari ad almeno cinque punti percentuali rispetto a quello relativo al 1993, le aziende medesime non avranno titolo alle risorse finanziarie di cui al comma 4.

     7. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procederà alla individuazione delle operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione, alla definizione delle loro modalità di svolgimento e delle relative tariffe, di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870.

     8. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 7, comma 3 e del comma 4 del presente articolo, pari a lire 900 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1995 e seguenti dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento Ministero dei trasporti e della navigazione.

     9. Le somme a qualsiasi titolo recuperate in relazione al decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e conseguente riassegnazione con decreto del Ministro del tesoro, affluiscono al capitolo 1652 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994.

 

          Art. 9. Interventi urgenti a sostegno del trasporto marittimo pubblico

     1. Al fine di consentire il risanamento ed un più proficuo processo di privatizzazione delle società del gruppo Finmare, previa approvazione da parte dei Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro di un apposito piano di riordino presentato dalla Finmare, sono autorizzati interventi del Ministero del tesoro per consentire processi di ricapitalizzazione per le imprese operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro del tesoro assume impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento di mutui unitariamente contratti per l'acquisizione delle risorse occorrenti e che sono corrisposte direttamente agli istituti bancari mutuanti. Per tale scopo sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

     3. Al fine di assicurare alle imprese operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali la continuità nella corresponsione dei contributi anche per gli anni 1994-1996, fermo restando il complessivo arco quinquennale del periodo concessivo degli stessi, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per il 1994, lire 12 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, cui si provvede, quanto a lire 13 miliardi per il 1994, lire 12 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 30 miliardi, per il 1994, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti alla data del 31 dicembre 1993, nel capitolo 3061 dello stato di previsione del soppresso Ministero della marina mercantile, che sono a tal fine mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

     4. I contributi di cui alla legge 5 dicembre 1986, n. 856, e all'art. 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, possono essere corrisposti anche in rate mensili posticipate. Detti contributi, a decorrere dal 1991, sono da determinare con riferimento ai servizi svolti, e quindi a prescindere da mezzi e strumenti impiegati, nonchè dal raggiungimento dell'equilibrio economico, al termine del quinquennio d'intervento, trattandosi di servizi ancora indispensabili per l'economia nazionale. Gli importi di sovvenzione per gli anni dal 1988 al 1993, concessi alle società di cui all'art. 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono da considerare quale sovvenzione definitiva per gli stessi anni. Eventuali modifiche, in corso d'anno, all'assetto dei servizi indicati nei programmi quinquennali previsti dal decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, hanno effetto dalla data indicata nel relativo decreto.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 10. Norme in materia di finanza e di patrimonio pubblico

     1. Il comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

     "3. Gli enti locali di cui al comma 1 sono autorizzati a negoziare, con gli istituti di credito di cui al comma 3-quater, aperture di credito a fronte di deliberazioni di alienazioni di beni di loro proprietà. Le deliberazioni devono riportare i valori di stima dei beni da alienare. Gli utilizzi delle aperture di credito sono versati, per gli enti assoggettati alle disposizioni sulla tesoreria unica, nella contabilità fruttifera aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato e sono immediatamente ed integralmente utilizzabili dagli enti locali per le finalità previste dai commi precedenti, nonchè per spese di manutenzione straordinaria o per altre spese in conto capitale incrementative del patrimonio degli enti. Al rimborso degli utilizzi, compresi gli oneri da essi derivanti, si provvede comunque con i fondi provenienti dalle alienazioni.

     3-bis. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 sono assistiti anche da garanzia, da costituirsi mediante emissione di delegazione di pagamento da rilasciarsi secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Tale garanzia diviene operativa qualora, entro 24 mesi dalla data del primo utilizzo delle aperture di credito, le alienazioni di cui al comma 3 non siano state realizzate.

     3-ter. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 non godono di alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nell'ipotesi di successive situazioni di insolvenza degli enti stessi.

     3-quater. Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono designati gli istituti di credito con i quali gli enti locali sono autorizzati a negoziare le aperture di credito di cui al comma 3, e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità, intese prioritariamente a semplificare ed a rendere tempestive le decisioni operative degli enti stessi".

     2. Il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 3-quater dell'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 11. Rimborsi IVA

     1. In via transitoria, e comunque fino al 31 dicembre 1994, i rimborsi dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati al 31 dicembre 1993, sono eseguiti anche a cura dei competenti uffici IVA, utilizzando i fondi della riscossione giacenti sulle contabilità speciali intestate agli stessi. Al termine dell'anzidetto periodo transitorio le somme residue sono versate all'erario.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1994 le disposizioni previste dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, non si applicano alle contabilità speciali intestate agli uffici IVA. Restano ferme le disposizioni relative al conto fiscale di cui all'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive norme di attuazione.

     3. I riscontri sui rendiconti resi e da rendersi a cura degli uffici di cui al comma 1 sono demandati alle ragionerie provinciali dello Stato.

 

          Art. 12. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 22 novembre 1994, n. 644, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.