§ 93.9.52 - Legge 26 marzo 1986, n. 86.
Ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS e decentramento di competenze.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:26/03/1986
Numero:86


Sommario
Art. 1.      I ruoli organici del personale dell'ANAS, di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono così aumentati:
Art. 2.      Nell'ambito dei ruoli tecnici dell'ANAS sono istituiti i seguenti ruoli organici:
Art. 3.      Alla copertura dei posti portati in aumento e di nuova istituzione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si provvede quanto all'ottanta per cento mediante i concorsi pubblici di cui ai successivi [...]
Art. 4.      In sede di prima applicazione della presente legge, i concorsi previsti per l'assunzione del personale di cui agli articoli precedenti si svolgono sulla base di due prove scritte e di un [...]
Art. 5.      Per il sottoelencato personale, da destinare presso i compartimenti della viabilità, le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui ai precedenti articoli sono nominate con decreto del Ministro [...]
Art. 6.      In sede di prima applicazione della presente legge, i concorsi per la copertura dei posti di geologo e di architetto sono banditi per la qualifica iniziale e per un numero di posti pari alla [...]
Art. 7.      La tabella X, quadri E ed F, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituita dalla tabella IV-bis, di cui all'allegato A della presente legge, e dalla [...]
Art. 8.      Il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, approva con apposito decreto, sentito il consiglio di amministrazione, i programmi di massima dei lavori e forniture predisposti [...]
Art. 9.      In attesa della disciplina organica generale della dirigenza pubblica, le competenze dei dirigenti capi compartimento della viabilità, nell'ambito della circoscrizione territoriale del proprio [...]
Art. 10.      In attesa della disciplina organica generale della dirigenza pubblica, le competenze dei primi dirigenti tecnici in servizio presso i compartimenti della viabilità sono le seguenti:
Art. 11.      In attesa della disciplina organica generale della dirigenza pubblica, le competenze dei primi dirigenti amministrativi presso i compartimenti della viabilità sono le seguenti:
Art. 12.      L'art. 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 13.      Le funzioni di controllo previste dalle vigenti norme sono esplicate in sede compartimentale dalle ragionerie regionali del Ministero del tesoro e dalle delegazioni o sezioni regionali della [...]
Art. 14.      I limiti di importo previsti dall'art. 14, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, come modificati dall'art. 18 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono così elevati:
Art. 15.      Le licitazioni private per l'appalto dei lavori e forniture il cui importo rientra nei limiti indicati nell'art. 9 sono tenute presso i compartimenti della viabilità. Le funzioni di ufficiale [...]
Art. 16.      I dirigenti superiori amministrativi e tecnici in servizio presso la direzione generale dell'ANAS, oltre alle normali competenze di legge, espletano le funzioni ispettive presso i compartimenti [...]
Art. 17.  [1]
Art. 18.      In sede di prima applicazione della presente legge, ai concorsi che l'ANAS bandirà per il conseguimento della qualifica di capo cantoniere potranno partecipare i cantonieri dell'azienda, anche [...]
Art. 19.      Le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 4 marzo 1982, n. 65, si applicano anche al personale operaio assunto dall'ANAS quale vincitore di concorsi pubblici banditi prima dell'entrata in [...]
Art. 20.      L'art. 20 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è così sostituito:
Art. 21.      I compartimenti dell'ANAS hanno sede nei capoluoghi di regione. I compartimenti e gli uffici speciali sono articolati nelle sezioni staccate di cui all'allegata tabella A.
Art. 22.      Il decentramento delle competenze amministrative della direzione generale dell'ANAS ai compartimenti della viabilità indicate nell'art. 11, lettera a), della presente legge avviene entro due [...]
Art. 23.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 3.100 milioni nell'anno finanziario 1986, in lire 4.000 milioni nell'anno finanziario 1987, e in lire 5.000 milioni [...]


§ 93.9.52 - Legge 26 marzo 1986, n. 86.

Ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS e decentramento di competenze.

(G.U. 3 aprile 1986, n. 77)

 

Titolo I

DISPOSIZIONI URGENTI DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO

 

     Art. 1.

     I ruoli organici del personale dell'ANAS, di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono così aumentati:

     carriera direttiva tecnica (ingegneri) qualifica iniziale da 120 a 165 posti;

     carriera di concetto tecnica (geometri) qualifica iniziale da 183 a 275 posti;

     carriera di concetto tecnica (disegnatori) qualifica iniziale da 20 a 30 posti;

     carriera esecutiva tecnica (assistenti) qualifica iniziale da 77 a 150 posti;

     carriera esecutiva amministrativa (coadiutori) qualifica iniziale da 235 a 335 posti.

 

          Art. 2.

     Nell'ambito dei ruoli tecnici dell'ANAS sono istituiti i seguenti ruoli organici:

     a) personale tecnico delle carriere direttiva e dirigenziale (geologi) posti n. 20;

     b) personale tecnico delle carriere direttiva e dirigenziale (architetti) posti n. 10.

     Le carriere del personale suindicato sono articolate secondo la tabella IV-bis, di cui all'allegato A della presente legge.

 

          Art. 3.

     Alla copertura dei posti portati in aumento e di nuova istituzione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si provvede quanto all'ottanta per cento mediante i concorsi pubblici di cui ai successivi articoli 4 e 5, e per la restante quota del venti per cento mediante concorsi interni riservati al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge da effettuare in conformità alle vigenti disposizioni.

 

          Art. 4.

     In sede di prima applicazione della presente legge, i concorsi previsti per l'assunzione del personale di cui agli articoli precedenti si svolgono sulla base di due prove scritte e di un colloquio diretto ad accertare la capacità tecnico-professionale dei candidati per le assunzioni di ingegneri, geologi ed architetti; sulla base di una prova scritta e di un colloquio per le assunzioni di geometri, disegnatori ed assistenti. Per i concorsi a posti di coadiutore, ferma rimanendo una prova scritta, il colloquio è sostituito da una prova di dattilografia.

     I concorsi per i posti portati in aumento dal precedente art. 1 sono indetti su base compartimentale e, precisamente, con le seguenti destinazioni:

     a) per gli ingegneri: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana;

     b) per i disegnatori: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Sardegna;

     c) per i geometri: Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna;

     d) per gli assistenti: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Marche e Sardegna;

     e) per i coadiutori: direzione generale, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Marche e Sardegna.

     La ripartizione dei posti di cui al precedente comma fra la direzione generale ed i compartimenti interessati sarà effettuata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, sentito il consiglio di amministrazione.

 

          Art. 5.

     Per il sottoelencato personale, da destinare presso i compartimenti della viabilità, le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui ai precedenti articoli sono nominate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, e sono così composte:

     1) geometri e disegnatori:

     a) dal dirigente del compartimento o da altro funzionario di qualifica dirigenziale o direttiva, presidente;

     b) da un docente di materia professionale designato dal provveditore agli studi della provincia sede del compartimento, membro;

     c) da un funzionario amministrativo dell'ANAS appartenente alla ex carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore alla settima, membro con funzioni di segretario;

     2) assistenti:

     a) dal dirigente del compartimento o da altro funzionario di qualifica dirigenziale o direttiva, presidente;

     b) da un docente di matematica designato dal provveditore agli studi della provincia sede del compartimento, membro;

     c) da un funzionario amministrativo dell'ANAS appartenente alla ex carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore alla settima, membro con funzioni di segretario;

     3) coadiutori:

     a) dal dirigente del compartimento o da altro funzionario di qualifica dirigenziale o direttiva, presidente;

     b) da un docente di dattilografia designato dal provveditore agli studi della provincia sede del compartimento, membro;

     c) da un funzionario amministrativo dell'ANAS appartenente alla ex carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore alla settima, membro con funzioni di segretario.

     Per il personale da destinare presso la direzione generale e presso i compartimenti, le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, e sono così composte:

     ingegneri, geologi ed architetti:

     a) da un magistrato con qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, di Stato e della Corte dei conti, presidente;

     b) da un docente universitario designato dal Ministro della pubblica istruzione, membro;

     c) da un funzionario tecnico dell'ANAS, con qualifica non inferiore a primo dirigente, membro;

     d) da un funzionario amministrativo dell'ANAS, appartenente alla ex carriera direttiva, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, segretario.

     All'onere derivante dall'espletamento dei concorsi di cui agli articoli precedenti, previsto in complessive 15 milioni di lire, si fa fronte con i normali stanziamenti di bilancio per gli esercizi 1985 e 1986.

 

          Art. 6.

     In sede di prima applicazione della presente legge, i concorsi per la copertura dei posti di geologo e di architetto sono banditi per la qualifica iniziale e per un numero di posti pari alla dotazione organica.

     Il passaggio alla qualifica funzionale superiore avviene con le modalità previste dalle norme in vigore e nei limiti delle dotazioni organiche indicate nella tabella IV-bis, di cui all'allegato A della presente legge.

 

Titolo II

RISTRUTTURAZIONE DELLE CARRIERE DIRETTIVE E DIRIGENZIALI

 

          Art. 7.

     La tabella X, quadri E ed F, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituita dalla tabella IV-bis, di cui all'allegato A della presente legge, e dalla tabella X - quadri E ed F -, di cui all'allegato B della presente legge.

 

          Art. 8.

     Il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, approva con apposito decreto, sentito il consiglio di amministrazione, i programmi di massima dei lavori e forniture predisposti annualmente e trasmessi con le proposte di priorità dai dirigenti capi compartimento.

     Le assegnazioni ai compartimenti dei fondi sui capitoli di spesa per l'esercizio corrente vengono effettuate sulla base di tali programmi approvati ed i dirigenti capi compartimento assumono, nell'ambito dei fondi assegnati, singoli impegni di spesa nei limiti indicati nei successivi articoli 9 e 12.

 

          Art. 9.

     In attesa della disciplina organica generale della dirigenza pubblica, le competenze dei dirigenti capi compartimento della viabilità, nell'ambito della circoscrizione territoriale del proprio compartimento, sono le seguenti:

     a) adottare i provvedimenti ed esercitare tutte le altre funzioni che sono loro direttamente attribuite da leggi, decreti o regolamenti o che vengono loro delegate dal Ministro;

     b) predisporre le proposte di programmi di massima dei lavori e delle forniture e trasmetterle alla direzione generale per la determinazione di cui all'art. 8 della presente legge;

     c) approvare i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture e le relative variazioni ed aggiunte fino all'importo di lire 2 miliardi, qualunque sia il modo con il quale si intende provvedere all'esecuzione dei lavori o procedere agli appalti, e sino all'importo di un miliardo per quanto concerne i lavori in economia e le relative forniture;

     d) adottare i provvedimenti per l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori e forniture anche in economia, approvare contratti, assumere i relativi impegni di spesa nei limiti di valore di cui alla precedente lettera c) ed emettere i titoli di pagamento;

     e) adottare i provvedimenti per la risoluzione e rescissione dei contratti, nonchè per la definizione delle vertenze sorte in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, con le imprese esecutrici dei lavori affidati dal compartimento, quando ciò che si chiede che l'amministrazione prometta, paghi od abbandoni non superi lire 250 milioni;

     f) approvare gli atti di transazione diretti a prevenire o a troncare contestazioni giudiziarie, quando non si tratti di controversie di cui alla lettera e) e quando ciò che l'amministrazione promette, rinuncia ed abbandona non superi lire 150 milioni;

     g) approvare le convenzioni che vengono stipulate tra i compartimenti ed altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici e privati per regolare singoli rapporti;

     h) approvare i concordati sulle indennità di esproprio;

     i) disporre la corresponsione dei compensi per revisioni dei prezzi definitive per un importo entro i limiti di competenza e comunque quando l'importo totale della revisione non superi la metà dell'importo contrattuale, sentiti i competenti organi consultivi;

     l) nominare i collaudatori, approvare gli atti di collaudo dei lavori affidati dal compartimento e disporre la verifica tecnico-contabile degli atti di contabilità finale;

     m) nominare, su proposta del primo dirigente tecnico, i direttori dei lavori ed i rispettivi collaboratori nonchè disporre il movimento di personale compartimentale.

 

          Art. 10.

     In attesa della disciplina organica generale della dirigenza pubblica, le competenze dei primi dirigenti tecnici in servizio presso i compartimenti della viabilità sono le seguenti:

     a) sostituire i dirigenti capi compartimento in caso di loro assenza o di impedimento temporaneo;

     b) esercitare, nella direzione dei lavori che si svolgono nell'ambito del compartimento, le attribuzioni dell'ingegnere capo previste dal regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, fatta eccezione per la stipula dei contratti relativi a lavori e somministrazioni da eseguirsi in economia;

     c) provvedere a far redigere gli elaborati necessari per la determinazione dei compensi revisionali per i lavori in corso ed a lavori ultimati;

     d) coordinare l'attività delle sezioni esecutive lavori e proporre ai dirigenti capi compartimento i provvedimenti necessari per la loro migliore funzionalità;

     e) provvedere al coordinamento ed alla sorveglianza dei centri di manutenzione e proporre ai dirigenti capi compartimento la distribuzione del personale addetto;

     f) dirigere l'ufficio progettazione nell'ambito dei programmi disposti;

     g) rappresentare l'amministrazione nelle procedure di determinazione delle indennità di espropriazione;

     h) rappresentare l'amministrazione in seno alle commissioni regionali per il rilevamento dei prezzi dei materiali, trasporti e noli.

 

          Art. 11.

     In attesa della disciplina organica generale della dirigenza pubblica, le competenze dei primi dirigenti amministrativi presso i compartimenti della viabilità sono le seguenti:

     a) adottare i provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disporre gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori;

     b) presiedere le gare per l'aggiudicazione dei lavori e forniture, stipulare i contratti, le convenzioni e le transazioni la cui approvazione spetta ai dirigenti capi compartimento;

     c) emettere i provvedimenti di concessione, autorizzazione e le licenze che interessano il demanio stradale, previa approvazione in linea tecnica;

     d) provvedere alla liquidazione delle indennità di esproprio;

     e) provvedere agli atti vincolanti dell'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per quanto di competenza;

     f) provvedere alle spese da affidare in economia, di cui all'art. 3 del regolamento per la disciplina dei servizi in economia dell'ANAS, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1980, n. 423, relativamente a quanto previsto ai numeri 2, 3, 7 e 8 nell'ambito dei fondi assegnati;

     g) approvare e liquidare gli atti di contabilità finale dei lavori affidati al compartimento.

 

          Art. 12.

     L'art. 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni, è abrogato.

     Presso i compartimenti della viabilità dell'ANAS è costituito un comitato tecnico-amministrativo, di cui fanno parte: il dirigente superiore tecnico ispettore generale di zona competente, o un suo delegato di pari qualifica, che lo presiede, il dirigente capo compartimento, il capo dell'ufficio tecnico del provveditorato per le opere pubbliche o un suo delegato o un funzionario tecnico del Ministero dei lavori pubblici, l'avvocato distrettuale dello Stato o un suo delegato, i dirigenti tecnico ed amministrativo in servizio presso il compartimento.

     Il parere di detto comitato tecnico-amministrativo deve essere richiesto:

     a) sui programmi di massima per lavori e forniture di cui all'art. 8 della presente legge;

     b) sui progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture e relative variazioni ed aggiunte fino all'importo di lire 2 miliardi, qualunque sia il modo con il quale si intende provvedere alla esecuzione dei lavori o procedere agli appalti;

     c) sui maggiori compensi da pagare alle imprese a seguito di vertenze con le stesse in corso d'opera o in sede di collaudo o per esonero di penalità contrattuali per i lavori affidati dal dirigente capo compartimento, quando ciò che si chiede che l'amministrazione abbandoni, paghi o prometta non superi lire 250 milioni;

     d) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni dei prezzi contrattuali a lavori ultimati entro i limiti complessivi di competenza per un importo di cui alla precedente lettera b), quando l'importo totale della revisione non superi il quinto dell'importo contrattuale nonchè la durata dei lavori, per effetto delle sospensioni e proroghe intervenute, non abbia superato del venti per cento la durata contrattuale;

     e) sugli atti di transazione diretti a prevenire o a troncare contestazioni giudiziarie, quando non si tratti di controversie di cui alla precedente lettera c) e quando ciò che l'amministrazione prometta, rinunci o abbandoni non superi lire 150 milioni;

     f) sulle proposte di risoluzione o rescissione dei contratti relativi a lavori appaltati per limiti di valore dal compartimento.

     Il parere del comitato sostituisce nelle predette materie il parere del Consiglio di Stato.

     Le funzioni di relatore sono espletate dal primo dirigente compartimentale competente per materia.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente al settimo livello.

 

          Art. 13.

     Le funzioni di controllo previste dalle vigenti norme sono esplicate in sede compartimentale dalle ragionerie regionali del Ministero del tesoro e dalle delegazioni o sezioni regionali della Corte dei conti.

 

          Art. 14.

     I limiti di importo previsti dall'art. 14, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, come modificati dall'art. 18 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono così elevati:

     1) limiti di cui alla lettera g): fino a lire 500 milioni;

     2) limiti di cui alla lettera h): fino a lire 500 milioni.

     La lettera i) del primo comma dell'art. 14 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è sostituita dalla seguente:

     "i) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione dei prezzi contrattuali a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione non sia inferiore a lire 5 miliardi o superi la metà dell'importo contrattuale ovvero la durata dei lavori, comprensiva di eventuali proroghe o sospensioni, superi di oltre la metà il tempo contrattuale iniziale".

     I limiti di importo previsti dall'art. 17, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, come modificati dall'art. 18 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono così elevati:

     1) limiti di cui alla lettera a): rispettivamente fino a lire 2 miliardi e lire 6 miliardi e rispettivamente fino a lire 2 miliardi e lire 3 miliardi;

     2) limiti di cui alla lettera e): rispettivamente fino a lire 100 milioni e lire 500 milioni.

     La lettera g) del primo comma dell'art. 17 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è sostituita dalla seguente:

     "g) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione dei prezzi contrattuali a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione sia compreso fra lire 2 miliardi e lire 5 miliardi, non superi la metà dell'importo contrattuale e la durata dei lavori, comprensiva di eventuali proroghe e sospensioni, non superi di oltre la metà il tempo contrattuale iniziale".

     I predetti limiti di importo sono aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS, in base all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

 

          Art. 15.

     Le licitazioni private per l'appalto dei lavori e forniture il cui importo rientra nei limiti indicati nell'art. 9 sono tenute presso i compartimenti della viabilità. Le funzioni di ufficiale rogante sono affidate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, ad un funzionario inquadrato in un livello non inferiore al settimo. Su autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, sentito il consiglio di amministrazione, possono essere esperite presso i compartimenti regionali licitazioni per lavori il cui importo superi quello indicato nel precedente articolo.

 

          Art. 16.

     I dirigenti superiori amministrativi e tecnici in servizio presso la direzione generale dell'ANAS, oltre alle normali competenze di legge, espletano le funzioni ispettive presso i compartimenti regionali della viabilità con competenze relative a zone comprendenti gruppi di compartimenti preferibilmente confinanti.

     Le zone di competenza di ciascun ispettorato, di cui al primo comma, sono definite, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, sentito il consiglio di amministrazione.

     Ai dirigenti superiori tecnici spetta altresì presiedere i comitati tecnico-amministrativi compartimentali e riferire agli organi consultivi centrali sui progetti e perizie redatti dai compartimenti che superano i limiti di competenza dei comitati predetti.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 17. [1]

     In attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di funzione disponibili nelle qualifiche di primo dirigente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ANAS può affidare, in via transitoria e comunque per non oltre diciotto mesi dalla data di pubblicazione dei bandi relativi ai concorsi predetti, le funzioni di primo dirigente previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dalla presente legge, al personale della corrispondente carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di direttore aggiunto di divisione (8° livello).

     Il conferimento dell'incarico temporaneo di cui al precedente comma è disposto con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, sentito il consiglio di amministrazione.

     Ai funzionari ai quali viene conferito tale incarico temporaneo si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, limitatamente al periodo in cui tale incarico viene svolto.

 

          Art. 18.

     In sede di prima applicazione della presente legge, ai concorsi che l'ANAS bandirà per il conseguimento della qualifica di capo cantoniere potranno partecipare i cantonieri dell'azienda, anche se sprovvisti del richiesto titolo di studio (licenza media inferiore), purchè svolgano alla data di entrata in vigore della presente legge ed abbiano svolto continuativamente per almeno due anni antecedenti l'entrata in vigore della legge 4 marzo 1982, n. 65, le funzioni di capo cantoniere.

     L'attribuzione di tali funzioni dovrà risultare da provvedimento dell'amministrazione nel quale dovrà essere indicato il tronco lungo il quale il dipendente ha svolto le mansioni superiori.

     Ai cantonieri promossi alla qualifica di capo cantoniere con decorrenza 1° luglio 1980 si applicano le disposizioni di cui al precedente primo comma.

     Il servizio nella qualifica di cantoniere prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 marzo 1982, n. 65, viene valutato ai fini del raggiungimento dell'anzianità di anni cinque nella IV qualifica, richiesta dall'art. 2, comma sesto, della medesima legge.

 

          Art. 19.

     Le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 4 marzo 1982, n. 65, si applicano anche al personale operaio assunto dall'ANAS quale vincitore di concorsi pubblici banditi prima dell'entrata in vigore della legge medesima, qualunque sia la data di nomina e semprechè eserciti le mansioni proprie di una delle qualifiche di mestiere indicate nel predetto art. 16.

     Le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 4 marzo 1982, n. 65, sono estese, altresì, al personale operaio inquadrato in ruolo successivamente al 23 marzo 1982, ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33 purchè eserciti le mansioni proprie di una delle qualifiche di mestiere indicate nel medesimo art. 16.

     In deroga ai divieti sanciti dalle leggi finanziarie relative agli anni 1983, 1984 e 1985, l'art. 17 della legge 4 marzo 1982, n. 65, trova applicazione anche per quegli operai il cui inquadramento in ruolo sia ancora da effettuare.

     La decorrenza giuridica dell'inquadramento in ruolo di cui al citato art. 17 viene stabilita in quella del 23 marzo 1982 sia per gli inquadramenti già effettuati, sia per quelli ancora da effettuare.

     In deroga agli attuali limiti orari, previsti dalle vigenti disposizioni, il personale di esercizio (capi cantonieri, cantonieri ed operai) può essere autorizzato, per prestazioni connesse alla sorveglianza ed al ripristino della viabilità per sgombero neve, frane, alluvioni ed altre calamità naturali, ad effettuare sino a 460 ore di lavoro straordinario annuale, nell'ambito delle somme assegnate in bilancio.

     Nel primo comma dell'art. 10 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, la lettera u) è così modificata:

     "u) da quattro rappresentanti del personale designati elettivamente ogni quadriennio, che possono essere sostituiti da altrettanti supplenti".

 

          Art. 20.

     L'art. 20 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è così sostituito:

     "Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture da eseguirsi a cura dell'ANAS, direttamente o in concessione, il parere degli organi consultivi dell'Azienda, nell'ambito della rispettiva competenza, sostituisce il parere del Consiglio di Stato".

     Il terzo comma dell'art. 32 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è così sostituito:

     "L'Azienda provvede direttamente alle locazioni, ai servizi ed alle forniture occorrenti per il proprio funzionamento e, previa delibera del consiglio di amministrazione, all'acquisto od alla costruzione di immobili da adibire a sedi della direzione generale e degli uffici periferici.

     Provvede altresì alla gestione dei beni patrimoniali di qualsiasi natura destinati ai servizi delle strade ed autostrade statali, degli autoveicoli e motoveicoli, degli impianti e dei macchinari di sua proprietà.

     Per i beni gestiti dall'ANAS, la dichiarazione di cui all'art. 829, primo comma, del codice civile è emessa dal Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, o, per delega, dal direttore generale dell'Azienda".

 

          Art. 21.

     I compartimenti dell'ANAS hanno sede nei capoluoghi di regione. I compartimenti e gli uffici speciali sono articolati nelle sezioni staccate di cui all'allegata tabella A.

     Viene istituito l'ufficio speciale per la grande viabilità in Sicilia. L'ufficio svolge l'alta vigilanza sulle autostrade siciliane in concessione.

     Il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, sentito il consiglio d'amministrazione, definisce con proprio decreto i compiti e gli organigrammi del predetto ufficio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     I capi compartimento e i primi dirigenti compartimentali sono assegnati alle rispettive sedi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, sentito il consiglio di amministrazione, per un periodo non superiore a tre anni.

     L'incarico nello stesso compartimento non può essere prorogato per un periodo superiore ad un secondo triennio. In occasione dei trasferimenti, è riconosciuto il trattamento di missione per sei mesi.

 

          Art. 22.

     Il decentramento delle competenze amministrative della direzione generale dell'ANAS ai compartimenti della viabilità indicate nell'art. 11, lettera a), della presente legge avviene entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per quanto attiene alle seguenti materie: liquidazione del trattamento di quiescenza e di previdenza, riscatti e computabilità in pensione dei servizi indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dei periodi contributivi previsti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

     Resta ferma la competenza della direzione generale dell'ANAS di adottare, fino ad esaurimento, i provvedimenti derivanti dall'attuazione della legge 4 marzo 1982, n. 65, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 149, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 52.

     E' abrogato l'art. 54 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

 

          Art. 23.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 3.100 milioni nell'anno finanziario 1986, in lire 4.000 milioni nell'anno finanziario 1987, e in lire 5.000 milioni nell'anno finanziario 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la specifica voce "Disposizioni urgenti di riorganizzazione e potenziamento dell'ANAS".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Allegato A

 

     Tabella IV bis - Carriera Direttiva esperti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade

Qualifica

Livello

Posti

Geologi

VII

10

 

VIII

9

Totale

 

19

Architetti

VII

5

 

VIII

4

Totale

 

9

 

 

Allegato B

 

     Tabella X - Quadro E - Dirigenti Amministrativi dell'Azienda nazionale autonoma delle strade

Livello di funzione

Qualifica

Posti di qualifica

Funzione

Posti di funzione

D

Dirigente superiore

7

Vice direttore centrale

7

 

 

 

Ispettore generale

 

E

Primo dirigente

30

Dirigente amministrativo centrale

8

 

 

 

Dirigente amministrativo compartimentale

22

 

     Tabella X - Quadro F - Dirigenti tecnici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade

Livello di funzione

Qualifica

Posti di qualifica

Funzione

Posti di funzione

D

Dirigente superiore

34

Vice direttore centrale

 

 

 

 

Ispettore generale

12

 

 

 

Capo di compartimento o di ufficio speciale

22

E

Primo dirigente

26

 

 

 

 

 

Vice capo di compartimento o di ufficio speciale

23

 

 

 

Capo centro sperimentale di Cesano

1

 

 

 

Primo geologo centrale

1

 

 

 

Primo architetto centrale

1

 

     Tabella A - Compartimenti della viabilità ed uffici speciali

     A) Compartimenti della viabilità

 

Territorio

Sede

Sezioni staccate dipendenti

1)

Valle d'Aosta

Aosta

-

2)

Piemonte

Torino

Novara

3)

Lombardia

Milano

Sondrio

4)

Trentino-Alto Adige

Trento

Bolzano

5)

Venezia Giulia e Friuli

Trieste

Udine - Pordenone

6)

Veneto

Venezia

Belluno

7)

Liguria

Genova

-

8)

Emilia e Romagna

Bologna

-

9)

Toscana

Firenze

-

10)

Umbria

Perugia

-

11)

Marche

Ancona

-

12)

Lazio

Roma

-

13)

Abruzzi

L'Aquila

Pescara

14)

Molise

Campobasso

-

15)

Campania

Napoli

Salerno

16)

Lucania

Potenza

-

17)

Puglia

Bari

Foggia - Lecce

18)

Calabria

Catanzaro

Reggio Calabria - Cosenza

19)

Sicilia

Palermo

Catania - Trapani - Agrigento

20)

Sardegna

Cagliari

Sassari

 

     B) Uffici speciali

 

Denominazione

Sede

Sezioni staccate dipendenti

1)

di Cosenza

Cosenza

Salerno - Reggio Calabria

2)

di Palermo

Palermo

Catania

 


[1]  A norma dell'art. 1, comma 1, D.L. 10 dicembre 1988, n. 523 le disposizioni di cui al presente articolo restano in vigore fino all'espletamento delle procedure concorsuali in atto per il conferimento della qualifica di primo dirigente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e comunque non oltre il 30 giugno 1990.