§ 93.9.42 - D.P.R. 14 marzo 1980, n. 423.
Regolamento per la disciplina dei servizi in economia dell'Azienda nazionale autonoma delle strade


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:14/03/1980
Numero:423


Sommario
Articolo 1.      È approvato l'annesso regolamento per la disciplina dei servizi in economia dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).
Articolo 2.      Il presente decreto entra il vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 1.  Sfera di applicazione
Art. 2.  Lavori e forniture
Art. 3.  Spese varie da affidare in economia
Art. 4.  Competenza dei funzionari
Art. 5.  Sistema di affidamento
Art. 6.  Procedura per l'affidamento
Art. 7.  Modalità di pagamento
Art. 8.  Collaudazione
Art. 9.  Rinvio


§ 93.9.42 - D.P.R. 14 marzo 1980, n. 423.

Regolamento per la disciplina dei servizi in economia dell'Azienda nazionale autonoma delle strade

(G.U. 12 agosto 1980, n. 220)

 

     Articolo 1.

     È approvato l'annesso regolamento per la disciplina dei servizi in economia dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

 

          Articolo 2.

     Il presente decreto entra il vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Regolamento per la disciplina dei servizi in economia

dell'azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.)

 

          Art. 1. Sfera di applicazione

     Per l'espletamento dei servizi in economia di cui ai successivi artt. 2 e 3 concernenti lavori, opere, forniture e somministrazioni della direzione generale dell'A.N.A.S., dei compartimenti della viabilità dell'ufficio speciale della grande viabilità in Sicilia e dell'ufficio speciale per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, si osservano le disposizioni del presente regolamento aggiunta a quanto contemplato dal regolamento 25 maggio 1895, n. 350, concernente la direzione, contabilità e collaudazione di lavori dello Stato.

 

          Art. 2. Lavori e forniture

     Per le strade e le autostrade statali possono essere eseguiti in economia mediante cottimi fiduciari o in amministrazione diretta:

     A) Lavori e forniture per la manutenzione e le riparazioni ordinarie e straordinarie, quando, per queste ultime, le relative opere siano urgenti e indispensabili nell'interesse della sicurezza delle strade ovvero indifferibili per esigenze di viabilità, concernenti:

     1) manti di usura del piano viabile;

     2) sovrastrutture stradali;

     3) corpo stradale nelle sue varie parti;

     4) opere d'arte, di presidio e di difesa;

     5) fossi, canali, alvei e relativi manufatti;

     6) opere in verde;

     7) opere di sicurezza stradale e di segnaletica verticale ed orizzontale;

     8) fabbricati ed altri immobili costituenti pertinenze.

     Possono altresì essere eseguiti in economia i lavori relativi alla pulizia dei piani viabili, allo sgombero della neve e di materiali franati, al consolidamento ed alla bonifica di pendici, al disgaggio di massi pericolanti.

     B) Lavori e forniture complementari a opere realizzate con contratto di appalto, concernenti:

     1) opere di sicurezza stradale e di segnaletica verticale ed orizzontale;

     2) opere in verde e di sistemazione idraulico-forestale;

     3) impermeabilizzazione di manufatti;

     4) giunti tra gli impalcati e manufatti in genere;

     5) pavimentazioni;

     6) sistemazione accessi ed opere per assicurare la continuità alle proprietà interessate da espropri;

     7) demolizione o sistemazione di immobili interessati da espropri;

     8) impianti radio-telefonici, elettrici, idraulici, irrigui e di ventilazione;

     9) fabbricati ed altri immobili costituenti pertinenze.

     C) Indagini geognostiche, operazioni e rilievi urgenti o di particolare natura e specializzazione.

     Possono essere eseguite in economia le opere inerenti a lavori principali a base di contratto che motivatamente ne siano state escluse.

     Ai lavori di cui al presente articolo si provvede in economia in relazione alla natura particolare dei medesimi o alla urgenza di realizzarli.

     L'importo degli anzidetti lavori non può superare L. 500.000.000.

 

          Art. 3. Spese varie da affidare in economia

     Può provvedersi altresì in economia per le seguenti spese:

     1) manutenzione, riparazione ed adattamento di locali, manufatti ed impianti in uso degli uffici centrali e periferici dell'Azienda;

     2) riscaldamento, illuminazione, acqua, forza motrice, telefono, pulizia e custodia dei locali;

     3) acquisti, riparazioni ed adattamento di mobili, arredi e macchine di ufficio;

     4) riparazione e manutenzione di macchine stradali, autoveicoli, motocicli, natanti ed attrezzature fisse elettriche o meccaniche; acquisto di materiali, di ricambi e di accessori; noleggio autoveicoli;

     5) carburanti, combustibili, lubrificanti, reagenti chimici ed altro materiale di consumo;

     6) riparazione, manutenzione e provvista di apparecchiature scientifiche e techiche, strumenti ed utensili;

     7) stampa di pubblicazioni a cura dell'Azienda; acquisto di libri, periodici, giornali, pubblicazioni a carattere scientifico; acquisto di generi di cancelleria, materiale per disegni e fotografie, schede, stampati; spese postali e telegrafiche; traduzioni;

     8) affitto di locali per uso dell'Azienda qualora non siano disponibili idonei locali dell'A.N.A.S. o di altre amministrazioni dello Stato.

     L'importo delle spese di cui sopra non può superare L. 50.000.000.

 

          Art. 4. Competenza dei funzionari

     I funzionari dirigenti preposti agli uffici della direzione generale dell'A.N.A.S. e quelli preposti agli uffici periferici di cui al precedente art. 1, possono provvedere ai servizi in economia elencati agli artt. 2 e 3 nei limiti di valore indicati negli artt. 7, 8 e 9 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, salvo i maggiori limiti espressamente indicati da particolari disposizioni di legge e purché non si eccedano gli importi di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento.

 

          Art. 5. Sistema di affidamento

     Per la esecuzione e la contabilità dei lavori in economia si applicano le disposizioni contenute nel regolamento 25 maggio 1895, n. 350.

     L'esecuzione deve avvenire a mezzo cottimo previo esperimento di gara ufficiosa da effettuarsi con le procedure prescritte per la licitazione privata dalla L. 2 febbraio 1973, n. 14.

     Nelle ipotesi previste dagli artt. 2 e 3 del presente regolamento il funzionario responsabile può stabilire, con atto motivato, prescindendo dalla gara ufficiosa di cui al precedente comma, accordi diretti con ditte o imprese di fiducia:

     1) quando l'importo dei lavori, opere, forniture e somministrazioni sia inferiore al limite di valore indicato all'art. 70 del regolamento approvato con regio decreto 5 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni ed integrazioni;

     2) quando siano andati deserti due esperimenti di gara;

     3) per l'acquisto di cose o per l'esecuzione di opere speciali garantite da privative industriali, o per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

     4) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti ed oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezionamento richiesto;

     5) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi dell'Azienda;

     6) quando l'urgenza sia tale da non consetire gli indugi richiesti dalla procedura di gara.

     Il sistema per l'aggiudicazione dei lavori da eseguire è determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'A.N.A.S., nell'ambito dei criteri previsti dalle vigenti disposizioni per la licitazione privata.

 

          Art. 6. Procedura per l'affidamento

     La gara ufficiosa di cui al precedente art. 5 è presieduta dal funzionario preposto all'ufficio centrale competente o dal funzionario preposto all'ufficio periferico che provvede oltre che all'aggiudicazione, all'espletamento delle necessarie formalità con l'assistenza di due funzionari dell'ufficio, nonché alla soluzione delle questioni che possono sorgere durante lo svolgimento della gara stessa.

     Il contratto di cottimo si intende concluso al momento della firma del verbale di gara da parte della ditta ovvero dal momento in cui la ditta interessata venga comunque a conoscenza della avvenuta aggiudicazione.

     Può procedersi alla stipula dei contratti di cottimo mediante scrittura privata sottoscritta dal cottimista e dal funzionario che ha presieduta la gara o anche con atto notarile quando ne faccia richiesta la ditta aggiudicataria.

     In tal caso le spese notarili ed ogni altra conseguente stipula dell'atto sono a carico della ditta richiedente.

 

          Art. 7. Modalità di pagamento

     Al pagamento delle spese in economia della direzione generale dell'A.N.A.S. si provvede ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718.

     Per le spese di cui all'art. 2 da parte degli uffici periferici si provvede con ordinativi diretti ovvero con ordinativi su aperture di credito nei limiti stabiliti dall'art. 56 della legge di contabilità generale dello Stato.

     Per le spese in economia degli uffici periferici indicate all'art. 3 si provvede con ordinativi su aperture di credito a favore dei funzionari preposti agli uffici medesimi.

     Nel caso di apertura di credito si osservano le vigenti disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato in materia di rendiconti.

 

          Art. 8. Collaudazione

     Per la collaudazione dei lavori e degli altri servizi eseguiti in economia, o per la certificazione sostitutiva del collaudo, si applica la vigente normativa.

 

          Art. 9. Rinvio

     Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di contratti dello Stato dalla legislazione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.