§ 93.9.45 - Legge 4 marzo 1982, n. 65.
Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il triennio 1979-81 relativo ai dipendenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:04/03/1982
Numero:65


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di lire 16.500 milioni per l'anno finanziario 1981 relativa all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 27 [...]
Art. 2.      Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'attuale ruolo dei capi cantonieri, ferma restando la dotazione organica complessiva, viene articolato in ruoli compartimentali [...]
Art. 3.      In caso di riconosciuta inabilità fisica a svolgere le mansioni di capo cantoniere ovvero quelle di cantoniere, l'ANAS può disporre, su domanda dell'interessato da presentarsi entro tre mesi dal [...]
Art. 4.      Per l'ANAS è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro della funzione pubblica - una apposita commissione paritetica con competenze analoghe a quelle [...]
Art. 5.      Oltre a quanto previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'ANAS può disporre l'assunzione del coniuge superstite del dipendente deceduto per causa direttamente connessa con il [...]
Art. 6.      Al personale dipendente dell'ANAS si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432.
Art. 7.      Per il personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1° febbraio 1981, i trattamenti di quiescenza e di previdenza vengono liquidati sulla base dell'intero beneficio derivante dai [...]
Art. 8.      Il personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1979 e fino al 1° febbraio 1981 si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi ai soli fini del trattamento di [...]
Art. 9.      L'orario di lavoro del personale dell'ANAS è ridotto a 40 ore settimanali dal 1° gennaio 1982.
Art. 10.      L'ANAS è autorizzata, in deroga al disposto dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ad indire concorsi per il reclutamento di personale impiegatizio e salariato nei limiti delle [...]
Art. 11.      L'ANAS ha facoltà di nominare, in ordine di graduatoria, anche i candidati dichiarati idonei nei limiti dei posti resisi disponibili successivamente alla definizione del concorso e, comunque, [...]
Art. 12.      A decorrere dal 1° gennaio 1982 l'ANAS è autorizzata a corrispondere al dipendente personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, il compenso mensile denominato "premio di produzione", [...]
Art. 13.      L'importo del premio, stabilito nella misura massima mensile indicata per ciascuna qualifica dall'allegata tabella B, viene determinato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici - [...]
Art. 14.      Il ruolo organico dei casellanti dell'ANAS (carriere ausiliaria amministrativa), istituito con l'art. 51 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è soppresso.
Art. 15.      I capi casellanti e i casellanti dell'ANAS, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati, conservando l'anzianità di servizio di ruolo, nelle corrispondenti [...]
Art. 16.      Gli operai permanenti dell'ANAS, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed inquadrati con le qualifiche di asfaltista, carpentiere, giardiniere, manovale specializzato, [...]
Art. 17.      Coloro che, con la qualifica di operaio, hanno prestato o prestano servizio per opere di manutenzione sulle strade statali, retribuiti in forma indiretta attraverso i cottimi di ordinaria [...]
Art. 18.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 16 miliardi 500 milioni per l'anno finanziario 1981 e in complessive lire 24 miliardi 300 milioni per l'anno [...]


§ 93.9.45 - Legge 4 marzo 1982, n. 65. [1]

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il triennio 1979-81 relativo ai dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Azienda medesima.

(G.U. 8 marzo 1982, n. 65)

 

Titolo I

ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI SINDACALI

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di lire 16.500 milioni per l'anno finanziario 1981 relativa all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 27 maggio 1981 tra il Governo ed i rappresentanti della federazione unitaria CGIL-CISL-UlL nonchè della ANDANAS DlRSTAT per la corresponsione al personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade dei miglioramenti economici indicati nel decreto medesimo.

 

          Art. 2.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'attuale ruolo dei capi cantonieri, ferma restando la dotazione organica complessiva, viene articolato in ruoli compartimentali le cui dotazioni organiche risultano dalla allegata tabella A.

     I capi cantonieri, con le modalità di cui ai successivi commi, vengono collocati nella quinta qualifica funzionale.

     Nella prima applicazione della presente legge, i posti di organico del nuovo ruolo dei capi cantonieri sono ricoperti, previa deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ANAS, dal personale in servizio proveniente dalla ex qualifica di capo cantoniere ed attualmente inquadrato nella quarta qualifica funzionale, purchè abbia esercitato le relative mansioni da data anteriore al 1° luglio 1980 e le eserciti all'entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento avviene seguendo l'ordine risultante dal ruolo di provenienza e non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge medesima.

     I capi cantonieri attualmente in servizio e che eventualmente risultino in soprannumero in ciascun compartimento vengono inquadrati nella quinta qualifica funzionale previa dichiarazione scritta di disponibilità a trasferirsi nelle sedi vacanti di altro compartimento.

     Per ciascun compartimento della viabilità, il numero dei capi cantonieri non può essere superiore a quello previsto dalla allegata tabella A.

     I posti che si rendono successivamente vacanti in ogni compartimento della viabilità vengono totalmente ricoperti mediante concorso interno compartimentale per esami, al quale possono partecipare, previo corso di qualificazione che l'ANAS terrà ogni biennio, i dipendenti muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado ed in servizio da almeno cinque anni alla data del bando di concorso in una qualifica non inferiore alla quarta.

     Le modalità di svolgimento del corso nonchè del concorso sono stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede aziendale.

     A coloro che risultano idonei nel concorso vengono attribuiti anche i posti eventualmente resisi disponibili tra la data del bando del concorso stesso e la data del decreto di approvazione della graduatoria.

     Per il personale di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni previste nell'art. 40, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     Il trasferimento dei capi cantonieri da un compartimento ad un altro può avvenire solo se esistono vacanze nel ruolo organico del compartimento ricevente.

     Il provvedimento di trasferimento deve contenere la cancellazione dell'interessato dal ruolo compartimentale di provenienza ed il suo inserimento nel ruolo del compartimento nel quale viene trasferito.

     Il personale in servizio con la qualifica di cantoniere, nonchè quello che verrà assunto con tale qualifica, viene inquadrato a tutti gli effetti nella quarta qualifica funzionale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, purchè eserciti le mansioni proprie della qualifica, ovvero dalla data di assunzione.

     Per il personale di cui al comma precedente, in servizio alla data del 13 luglio 1980, cessa di avere effetto l'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 3.

     In caso di riconosciuta inabilità fisica a svolgere le mansioni di capo cantoniere ovvero quelle di cantoniere, l'ANAS può disporre, su domanda dell'interessato da presentarsi entro tre mesi dal riconoscimento della inabilità fisica, e su conforme parere del consiglio di amministrazione, la cessazione dell'espletamento delle mansioni di capo cantoniere ovvero di quelle di cantoniere e la relativa utilizzazione, fermo restando il trattamento economico in godimento, in mansioni di qualifica funzionale inferiore subordinatamente alla vacanza del posto.

     Il conseguente provvedimento deve contenere la cancellazione dell'interessato dalla qualifica di provenienza e la sua ascrizione alla nuova.

 

          Art. 4.

     Per l'ANAS è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro della funzione pubblica - una apposita commissione paritetica con competenze analoghe a quelle previste per la commissione di cui all'art. 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     La commissione, nominata con decreto del Ministro della funzione pubblica di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, è presieduta da un Sottosegretario di Stato o, per sua delega, da un dirigente generale e composta da quattro funzionari rappresentanti dell'ANAS, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio della funzione pubblica - da un rappresentante del Ministero del tesoro e da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede aziendale.

     I lavori relativi alla individuazione dei profili professionali devono essere ultimati entro il 31 dicembre 1981.

 

          Art. 5.

     Oltre a quanto previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'ANAS può disporre l'assunzione del coniuge superstite del dipendente deceduto per causa direttamente connessa con il servizio, che ne faccia richiesta entro e non oltre due anni dal riconoscimento di tale causa.

     Per i fini di cui al precedente comma sono utilizzati i posti disponibili nel primo, secondo, terzo e quarto livello.

     In caso di rinuncia espressa o tacita da parte del coniuge o di sua inesistenza, l'ANAS ha eguale facoltà di assumere un figlio maggiorenne del dipendente deceduto che ne faccia richiesta entro il termine di cui al primo comma o, se più favorevole, di due anni dal raggiungimento della maggiore età.

     Allorchè più figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione entro il termine previsto, l'ANAS può procedere alla assunzione di uno di essi, secondo l'ordine cronologico della nascita.

 

          Art. 6.

     Al personale dipendente dell'ANAS si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432.

 

          Art. 7.

     Per il personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1° febbraio 1981, i trattamenti di quiescenza e di previdenza vengono liquidati sulla base dell'intero beneficio derivante dai nuovi stipendi, col riconoscimento dell'anzianità, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 1.

 

          Art. 8.

     Il personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1979 e fino al 1° febbraio 1981 si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi ai soli fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data del 1° febbraio 1981 e con riferimento all'anzianità maturata fino alla data di cessazione dal servizio.

     Sul nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma, da corrispondere con effetto dal 1° febbraio 1981, è effettuato il conguaglio con le somme percepite a titolo di pensione, ivi compreso l'acconto pensionabile.

 

          Art. 9.

     L'orario di lavoro del personale dell'ANAS è ridotto a 40 ore settimanali dal 1° gennaio 1982.

 

Titolo II

NORME PER I CONCORSI

 

          Art. 10.

     L'ANAS è autorizzata, in deroga al disposto dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ad indire concorsi per il reclutamento di personale impiegatizio e salariato nei limiti delle disponibilità di organico esistenti alla data di indizione dei singoli concorsi, con facoltà di comprendere nel numero dei posti anche quelli che si rendessero disponibili nel corso dell'anno.

     La nomina dei vincitori non può avere decorrenza anteriore alla vacanza del relativo posto.

     I vincitori del concorso devono permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni.

 

          Art. 11.

     L'ANAS ha facoltà di nominare, in ordine di graduatoria, anche i candidati dichiarati idonei nei limiti dei posti resisi disponibili successivamente alla definizione del concorso e, comunque, non oltre il biennio dalla data di nomina dei vincitori.

 

Titolo III

ESTENSIONE AL PERSONALE DELL'ANAS DI ALCUNI BENEFICI

GODUTI DALLE ALTRE AZIENDE AUTONOME DI STATO

AL FINE DI INCREMENTARE LA PRODUTTIVITA'

 

          Art. 12.

     A decorrere dal 1° gennaio 1982 l'ANAS è autorizzata a corrispondere al dipendente personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, il compenso mensile denominato "premio di produzione", al fine di accrescere l'efficienza dei servizi espletati dall'Azienda stessa, anche in relazione ai programmi di interventi straordinari per la viabilità statale.

     Il compenso di cui sopra è esteso al personale che presta servizio presso l'ANAS ai sensi dell'art. 48 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

 

          Art. 13.

     L'importo del premio, stabilito nella misura massima mensile indicata per ciascuna qualifica dall'allegata tabella B, viene determinato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS - su proposta del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede aziendale.

     Con lo stesso decreto sono stabiliti criteri particolari di corresponsione del premio che tengano conto della produttività e delle responsabilità.

     In ogni caso il premio non può essere corrisposto per i giorni di assenza dal servizio, con esclusione di quelli per congedo ordinario ed infortunio sul lavoro.

 

Titolo IV

NORME PER IL PASSAGGIO DEI CASELLANTI E DEGLI

OPERAI PERMANENTI NEL RUOLO DEI CANTONIERI

 

          Art. 14.

     Il ruolo organico dei casellanti dell'ANAS (carriere ausiliaria amministrativa), istituito con l'art. 51 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è soppresso.

     La dotazione organica di 450 posti di cui alla tabella E, quadro I, allegata alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, è portata in aumento dell'organico dei cantonieri stradali di cui al quadro IV della medesima tabella E.

 

          Art. 15.

     I capi casellanti e i casellanti dell'ANAS, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati, conservando l'anzianità di servizio di ruolo, nelle corrispondenti qualifiche di capo cantoniere e di cantoniere.

 

          Art. 16.

     Gli operai permanenti dell'ANAS, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed inquadrati con le qualifiche di asfaltista, carpentiere, giardiniere, manovale specializzato, minatore di roccia, muratore, pavimentatore, pittore e verniciatore, pontiere, scalpellino, stradino e vivaista, di cui alla tabella A allegata alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono collocati, conservando l'anzianità di servizio in ruolo, nell'organico del personale ausiliario dell'ANAS con la qualifica di cantoniere.

     In conseguenza di tale inquadramento sarà portato in diminuzione della pianta organica degli operai permanenti dell'ANAS, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961 e modificata con decreto ministeriale 10 marzo 1971, n. 2269, ed in aumento del ruolo dei cantonieri stradali, di cui al quadro IV della tabella E della legge 7 febbraio 1971, n. 59, un corrispondente numero di posti.

 

          Art. 17.

     Coloro che, con la qualifica di operaio, hanno prestato o prestano servizio per opere di manutenzione sulle strade statali, retribuiti in forma indiretta attraverso i cottimi di ordinaria manutenzione gravanti su capitoli di spesa del bilancio dell'ANAS, o in forma diretta in base alla legge 22 novembre 1961, n. 1248, possono, a domanda, da presentarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere inquadrati, anche in soprannumero, nel ruolo dei cantonieri o degli operai dell'ANAS in base alle mansioni svolte, purchè nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio anche discontinuo per almeno dodici mesi.

     La durata del servizio prestato e le mansioni esercitate sono accertate dal capo dell'ufficio della viabilità nella cui giurisdizione ha avuto luogo il servizio medesimo e devono risultare da atti certi in possesso dell'ANAS.

     Per l'inquadramento di cui al primo comma si prescinde dal limite di età.

 

          Art. 18.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 16 miliardi 500 milioni per l'anno finanziario 1981 e in complessive lire 24 miliardi 300 milioni per l'anno finanziario 1982, delle quali lire 8 miliardi 400 milioni a copertura del titolo terzo e 15 miliardi 900 milioni a copertura del titolo quarto, si fa fronte, quanto a lire 16 miliardi 500 milioni, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981 e, quanto a lire 24 miliardi 300 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 505 dello stato di previsione della spesa dell'ANAS per l'anno finanziario 1982.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     Tabella A

     Ruoli compartimentali dei capi cantonieri

 

Compartimenti

Estensione della rete (in km)

Unità di capi cantonieri addetti

Roma

2.783,403

102

Perugia

1.545,184

57

Firenze

3.500,784

127

Genova

1.432,208

52

Torino

2.921,717

108

Aosta

286,144

12

Milano

3.699,103

135

Bolzano

2.629,437

95

Trieste

1.336,440

50

Venezia

1.984,859

73

Bologna

3.074,527

113

Ancona

1.522,834

55

L'Aquila

2.338,522

86

Napoli

2.928,957

106

Bari

2.977,316

108

Campobasso

853,472

32

Potenza

1.959,913

71

Catanzaro

3.584,248

130

Palermo

3.851,291

140

Cagliari

3.053,452

112

 

48.263

1.764

AUSTOSTRADE STATALI

Uffici speciali:

 

 

Cosenza

443,400

9

Palermo

306,200

7

 

803,600

16

 

Totale

1.780

 

     Tabella B

     Misura massima mensile del premio di produzione

 

Qualifica

Premio mensile

Direttore generale

267.000

Direttore centrale

231.000

Dirigente superiore

190.000

Primo dirigente

153.000

Ispettore generale R.E.

135.000

Direttore divisione R.E. (a. 2)

125.000

Direttore divisione R.E

117.000

Livello 8°

95.800

Livello 7°.

87.800

Livello 6°

72.000

Livello 5°

68.000

Livello 4°

66.000

Livello 3°

57.000

Livello 2°

54.000

Livello 1°

52.000

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.